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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 10/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il giudice dr.ssa Costanza Comunale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2579/2021 tra le parti:
ATTORE cf Parte_1 C.F._1
- difesa: avv. CECCONI MATTEO, cf C.F._2
- domicilio: presso il difensore
CONVENUTI
cf CP_1 C.F._3
- difesa: avv. AZZARO SALVATORE, cf C.F._4
- domicilio: presso il difensore
, cf Parte_2 C.F._5
- difesa: avv. SARRI ELENA, cf C.F._6
- domicilio: presso il difensore
OGGETTO: Azione di simulazione e azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Pagina 1 di 13 Conclusioni delle parti CP_ Per parte attrice: “Voglia l' o Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione e domanda disattese:
- nel merito, in tesi: accertare e dichiarare la simulazione assoluta del seguente contratto: atto di compravendita stipulato in data 18.10.2016, ai rogiti del Notaio (Rep. 21.226, Racc. Persona_1
11.190), con cui il Sig. ha ceduto alla Sig.ra il 50% della nuda CP_1 Parte_2 proprietà delle unità immobiliari poste nel comune di Carmignano (PO), Via Macia n. 198 (porzione di fabbricato rurale ad uso abitativo del tipo “terra-tetto”, meglio identificato al N.C.E.U. del Comune di
Carmignano al Foglio di mappa 28, Part. 106, Sub. 1 con graffata la Particella 548 e locale ad uso rimessa meglio identificato al N.C.E.U. del Comune di Carmignano al Foglio di Mappa 28, Part. 603.
Conseguentemente, e per l'effetto, accertare e dichiarare l'inefficacia del suddetto atto dispositivo nei confronti del Sig. NI, con diritto di quest'ultimo ad agire in executivis pignorando le quote di nuda proprietà oggetto del contratto di compravendita sopra descritto;
- nel merito, in ipotesi: revocare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901 e seguenti c.c., nei confronti ed in favore del Sig. il seguente contratto, accertandone e dichiarandone l'inefficacia: atto Parte_1 di compravendita stipulato in data 18.10.2016, ai rogiti del Notaio (Rep. 21.226, Persona_1
Racc. 11.190), con cui il Sig. ha CP_1 ceduto alla Sig.ra il 50% della nuda proprietà delle unità immobiliari poste nel Parte_2 comune di Carmignano (PO), alla Via Macia n. 198 (porzione di fabbricato rurale ad uso abitativo del tipo “terratetto”, meglio identificato al N.C.E.U. del Comune di Carmignano al Foglio di Mappa 28,
Part. 106, Sub. 1, con graffata la particella 548 e locale ad uso rimessa meglio identificato al N.C.E.U. del Comune di Carmignano al Foglio di mappa 28, part. 603). Conseguentemente, e per l'effetto della declaratoria di inefficacia del contratto sopra descritto, accertare e dichiarare il diritto Sig. NI ad agire in executivis pignorando le quote di nuda proprietà oggetto del contratto di compravendita sopra descritto;
- in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
Per parte convenuta “precisa le conclusioni come da propria Parte_2 comparsa di costituzione e risposta e quindi domanda che l'Ecc.mo Tribunale adito voglia rigettare le domande proposte da parte attrice, con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Per parte convenuta “Voglia l'Ecc.mo Giudice adito così pronunciare: CP_1
- nel merito ed in tesi rigettare la richiesta di declaratoria di simulazione assoluta dell'atto di compravendita stipulato in data 18/10/2016 ai rogiti del notaio rep. 21.226, Racc. 11.190 con ogni Persona_1 conseguenza in ordine alla domanda di inefficacia dell'atto stesso in favore dell'attore Parte_1
Pagina 2 di 13 - nel merito ed in ipotesi rigettare l'istanza di revocatoria formulata ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. dall'attore con ogni conseguenza in ordine alla domanda di inefficacia dell'atto stesso in Parte_1 favore dell'attore Parte_1
In entrambi i casi con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio”.
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio al fine di ottenere in CP_1 Parte_2 tesi, l'accertamento della simulazione assoluta dell'atto di compravendita stipulato in data
18/10/2016 dal Notaio Dott. , con cui il ha ceduto alla coniuge Persona_1 CP_1 [...] il 50% della nuda proprietà di due unità immobiliari site nel Comune di Parte_2
Carmignano, via Macia n. 198, con conseguente inefficacia del predetto atto dispositivo nei confronti del sig. NI;
in ipotesi, la dichiarazione di revoca del suddetto atto di compravendita ai sensi dell'art. 2901 c.c., con conseguente inefficacia del predetto atto nei confronti del medesimo.
Nello specifico, a fondamento delle proprie pretese, ha dedotto: (1) che, Parte_1 in data 18/11/2016, e sottoscrivevano ai rogiti del Notaio Parte_1 CP_1
Dott. , un contratto di cessione di partecipazione di società a responsabilità Persona_1 limitata, con cui cedeva l'intera quota di partecipazione da lui vantata Parte_1 nella Manifattura Tessile EL Srl ad che, in qualità di cessionario, diveniva CP_1 socio unico dell'indicata società; (2) che il prezzo della cessione veniva pattuito in €
300.000,00, di cui € 30.000,00 corrisposti dal cessionario al cedente mediante un bonifico bancario effettuato contestualmente alla sottoscrizione del contratto ed € 270.000,00 che il cessionario avrebbe dovuto corrispondere al cedente mediante il pagamento di n. 8 rate semestrali consecutive, dell'importo di € 33.750,00 ciascuna, a decorrere dal 30/04/2017;
(3) che le parti condizionavano risolutivamente ed unilateralmente il contratto, ai sensi degli artt. 1353 ss. c.c., al mancato pagamento di almeno due rate consecutive del prezzo di vendita;
(4) che, in data 20/06/2017, il NI inoltrava al una missiva con cui CP_1 rinunciava definitivamente e con effetto immediato alla condizione risolutiva unilaterale prevista dall'art. 4 del predetto contratto - nonostante l'acquirente non avesse adempiuto al pagamento della prima rata del prezzo della cessione - intimandolo a procedere al saldo del corrispettivo residuo pari ad € 270.000,00, oltre interessi di legge;
(5) che il rimaneva CP_1 inadempiente anche al pagamento delle successive cinque rate e così il NI decideva di agire in via esecutiva per il recupero del suo credito, notificando al il titolo esecutivo CP_1
Pagina 3 di 13 col pedissequo atto di precetto nei cui confronti questi proponeva opposizione ex art. 617,
c. 1, c.p.c.; (6) che il Tribunale di Prato, con sentenza n. 630/2021 pubblicata il
03/09/2021, rigettava integralmente l'opposizione incardinata dal condannandolo CP_1 altresì al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 15.478,00 oltre accessori di legge;
(7) che in data 18/10/2016, appena un mese prima della sottoscrizione dell'atto di cessione della quota di partecipazione detenuta nella società Manifattura Tessile EL Srl in favore del quest'ultimo, al solo scopo di proteggere il proprio patrimonio dagli attacchi dei CP_1 creditori eludendo la garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c., alienava alla coniuge la quota del 50% della nuda proprietà sulle unità immobiliari Parte_2 site nel Comune di Carmignano (PO), Via della Macia n. 198, consistenti in una porzione di fabbricato rurale ad uso abitativo e nel pertinente locale ad uso autorimessa, per la cui compravendita contraevano in pari data un mutuo ipotecario con la
[...]
per l'importo in linea capitale di € 150.000,00, assumendo la qualità di Controparte_3 mutuatari;
(7) che, successivamente, i residui beni in proprietà del venivano aggrediti CP_1 da altra società creditrice, con conseguente instaurazione della procedura esecutiva immobiliare n. RE 176/2017, nell'ambito della quale veniva introdotto da Banca Cambiano
1884 Spa un giudizio di divisione endoesecutivo conclusosi con l'attribuzione della quota di
1/2 della nuda proprietà dell'appartamento e del locale uso garage in favore della comproprietaria non esecutata sig.ra per cui il risulta essere, allo stato, Pt_2 CP_1 nullatenente;
(8) che sussistono, nel caso di specie, tutti i requisiti ex lege previsti per l'accertamento della simulazione assoluta dell'atto di compravendita posto in essere tra i coniugi in data 18/10/2016 perché dolosamente preordinato alla sottrazione del patrimonio del dalla sfera di aggredibilità dei suoi creditori, tra cui il NI,
CP_1 requisiti ricavabili in via presuntiva dalle seguenti circostanze: a) dalle tempistiche di sottoscrizione dell'atto di compravendita rispetto al momento dell'assunzione del debito nei confronti del NI;
b) dalle modalità di corresponsione del prezzo d'acquisto pattuite, per cui l'acquirente si impegnava a versare € 50.000,00 entro tre anni dalla stipula della compravendita ed € 150.000,00 attraverso il netto ricavo del mutuo ipotecario garantito dallo stesso venditore;
c) dalla rinuncia del all'ipoteca legale;
d)
CP_1 dall'assunzione, da parte del della qualità di mutuatario nel mutuo stipulato con la
CP_1 banca MPS;
e) dalla concessione, da parte del di ipoteca volontaria sulla propria
CP_1 residua quota di nuda proprietà sui beni al fine dell'accensione del predetto mutuo ipotecario con MPS;
f) dalla quietanza di pagamento rilasciata in data 18/07/2019 con cui il dichiarava che il corrispettivo della compravendita era già stato corrisposto, oltre che
CP_1
Pagina 4 di 13 con la provvista ottenuta dal mutuo, con il pagamento per il tramite di assegni bancari e bonifici, la gran parte dei quali emessi anni prima della compravendita;
(9) che, nella denegata ipotesi in cui non venisse accertata la simulazione assoluta dell'atto di compravendita in contestazione, ne deve essere dichiarata l'inefficacia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c. poiché ricorrono i presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria ovvero: a) la non manifesta infondatezza del diritto di credito a garanzia del quale viene proposta l'azione de qua, consistente nel credito certo, liquido ed esigibile vantato dall'attore per l'importo di € 270.000,00 maturato a fronte dell'inadempimento del sig. all'obbligo di pagamento assunto al momento della CP_1 sottoscrizione del contratto di cessione col NI;
b) il cosiddetto “eventus damni” che deve ritenersi sussistere in re ipsa poiché, nel caso di specie, il contratto di compravendita posto in essere tra il e la costituisce un atto a titolo gratuito in ragione delle CP_1 Pt_2 considerazioni svolte precedentemente;
c) la dolosa preordinazione dell'atto da parte del debitore al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito, poiché, trattandosi di atto a titolo gratuito compiuto anteriormente al sorgere del credito, è sufficiente, ai fini dell'integrazione del requisito dell'animus nocendi di cui all'art. 2901, c. 1, n. 1, c.c., il mero dolo generico e cioè la mera previsione del pregiudizio arrecato ai creditori che può essere provato anche per presunzioni;
(10) che, nella denegata ipotesi in cui la compravendita de qua fosse ritenuta quale atto a titolo oneroso, ricorrono in ogni caso i requisiti previsti dall'art. 2901 c.c. al fine dell'accoglimento dell'azione revocatoria proposta in via subordinata dall'attore ovvero: a) il pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori (cd.
“eventus damni”), tenuto conto della totale assenza di crediti e depositi bancari del nei CP_1 confronti di terzi che rende il patrimonio del convenuto totalmente incapiente;
b) la partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione della vendita da parte del debitore al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito (cd. “partecipatio fraudis”), che può essere provata tramite presunzioni che possono fondarsi, nel caso in esame, sul rapporto di coniugio tra il e la per di più conviventi da quasi vent'anni. CP_1 Pt_2 si è costituito in giudizio contestando quanto asserito da parte attrice perché CP_1 infondato chiedendo il rigetto di tutte le domande ex adverso formulate, con vittoria di spese.
A sostegno delle proprie eccezioni, il convenuto ha dedotto: (1) che nel momento in cui l'odierno comparente ha realizzato la cessione immobiliare oggetto di contestazione, non era debitore del NI;
(2) che la compravendita immobiliare impugnata dall'attore aveva ad oggetto la cessione della sola quota del 50% della nuda proprietà goduta sulla casa
Pagina 5 di 13 coniugale e non l'intero patrimonio del (3) che i soldi ricavati dalla vendita
CP_1 immobiliare (€ 200.000,00 ottenuti in urgenza dalla Compass) sono stati utilizzati dal
CP_1 per saldare i debiti societari della Manifattura EL Srl, oltre che la prima tranche della vendita delle quote societarie al (3) che, a fronte della grave crisi in cui entrò la Parte_1 società fondata dal e dal nel 2016, su consiglio del commercialista
CP_1 Parte_1 incaricato, il convenuto decise di realizzare la vendita del 50% della quota di nuda proprietà vantata sulla casa coniugale alla moglie, la quale accese un mutuo bancario per poter perfezionarne l'acquisto, così da poter aiutare il marito a sopportare i costi scaturiti dalla crisi societaria e a cercare di ripianare i debiti contratti;
(4) che il si è trovato costretto
CP_1 ad assumere la qualità di mutuatario insieme alla moglie perché quest'ultima non Parte_2 aveva garanzie abbastanza forti per ottenere il mutuo da parte della MPS e perciò il
CP_1 ha prestato garanzia ipotecaria avente ad oggetto il residuo 50% della nuda proprietà sulla casa familiare e l'esclusiva proprietà dei terreni circostanti;
(5) che il ha altresì
CP_1 rinunciato al beneficio dell'ipoteca legale sul bene quale venditore sia per il fatto che l'acquirente era proprio la moglie, sia perché non serviva alcuna garanzia sull'esatto adempimento di pagamento delle rate di mutuo da parte della perché anch'egli era Pt_2 intestatario del medesimo mutuo;
(6) che, dunque, la tesi attorea volta a suffragare la simulazione assoluta dell'atto di compravendita de quo è rimasta priva di riscontro probatorio, neppure in via presuntiva, in quanto: a) la dichiarazione contenuta nel contratto di compravendita sottoscritto tra il e la moglie il 18/10/2016, che prevedeva il CP_1 pagamento di una parte del prezzo della vendita entro tre anni dalla stipula, è veritiera, come documentalmente provato dalle quietanze di pagamento rilasciate dalla al Pt_2 negli anni dal 2012 al 2019; b) alla data della sottoscrizione del contratto di cessione CP_1 delle quote societarie da parte del (18/11/2016), la prima tranche del pagamento - di CP_1
€ 30.000,00 - fu effettivamente corrisposta dal al NI ed in quel momento CP_1 storico non vi era ancora nessun inadempimento o intento fraudolento;
c) il non ha CP_1 potuto adempiere al pagamento delle ulteriori rate dovute in favore del NI a far data dal 30/04/2017 perché, con sentenza del 20/12/2017, la EL Srl fu dichiarata fallita;
(7) che anche la tesi attorea, sollevata in via subordinata, volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto di compravendita posto in essere dal in favore della ai CP_1 Pt_2 sensi dell'art. 2901 c.c. è rimasta priva di riscontro probatorio, mancando tutti i requisiti richiesti dalla legge per l'accoglimento dell'azione revocatoria in quanto: a) nel caso di specie, il credito del NI è sorto ben sette mesi dopo la vendita immobiliare di cui oggi si chiede la revocatoria, poiché l'atto di compravendita immobiliare impugnato è stato
Pagina 6 di 13 sottoscritto in data 18/10/2016, mentre il credito vantato dal NI è maturato a partire dal 30/05/2017, ovvero alla scadenza della prima rata non pagata dal relativamente al CP_1 contratto di cessione di quote societarie sottoscritto con l'attore; b) l'attore non è riuscito a provare la sussistenza del requisito dell'eventus damni subito dal creditore a causa dell'atto dispositivo impugnato, in quanto, esistendo altri creditori sul patrimonio immobiliare del e della coniuge anche se il convenuto non avesse effettuato la vendita alla CP_1 Pt_2 moglie del 50% della nuda proprietà della casa familiare, la sua situazione debitoria complessiva non avrebbe consentito al NI di soddisfare il proprio credito (dato atto dell'esistenza di crediti fondiari assistiti da garanzia ipotecaria di primo grado per MPS e di secondo grado per Banca Cambiano); c) l'attore non è riuscito neppure a dare prova della sussistenza del requisito della scientia damni, ossia della dolosa preordinazione del per CP_1 rendere ineseguibile il pagamento del debito assunto con l'ex socio, requisito indispensabile nel caso di specie in cui l'atto dispositivo è stato posto in essere anteriormente al sorgere del credito, in quanto la tesi avversaria collide con fatto che il avesse dato alle banche CP_1 con cui la EL aveva le linee di credito garanzie costituite proprio dai suoi beni personali, cosicché non avrebbe mai potuto disfarsi del proprio patrimonio neppure se avesse voluto.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio anche Parte_2 la quale ha contestato in fatto ed in diritto gli assunti attorei, associandosi alle
[...] contestazioni già mosse dal A sostegno delle proprie eccezioni, la ha dedotto CP_1 Pt_2 che: (1) la ricostruzione della vicenda fornita da parte attrice è frutto di fantasia, in quanto alla base dell'atto di compravendita impugnato non vi era alcun disegno distrattivo e preordinato al depauperamento della garanzia patrimoniale posta a favore del credito del come dimostra anche il fatto che la compravendita si è perfezionata per l'esatto Parte_1 valore di mercato delle quote di nuda proprietà cedute all'odierna convenuta, come stimate dal CTU incaricato nelle more del giudizio endoesecutivo;
(2) l'atto posto in essere configura un atto a titolo oneroso, come dimostrano i versamenti di denaro effettuati dalla in favore del ed il retratto del mutuo contratto con MPS, le cui rate Pt_2 CP_1 continuano ad essere regolarmente saldate dalla con propria provvista;
(3) la Pt_2 medesima ha tentato con ogni mezzo a sua disposizione di aiutare il marito a salvare la società EL Srl dal fallimento, versando in suo favore € 9.000,00 nell'anno 2013 ed €
25.000,00 nel periodo compreso tra giugno e ottobre 2016, somme poi imputate a parziale pagamento del prezzo di cessione dell'immobile; (4) nonostante gli aiuti economici elargiti dalla a fronte della grave crisi in cui è entrata la società nel 2016, su consiglio del Pt_2 commercialista allora incaricato, il decise di vendere il 50% della quota di nuda CP_1
Pagina 7 di 13 proprietà della casa coniugale alla moglie, la quale accese un mutuo bancario per poter perfezionarne l'acquisto, assumendo insieme al la qualità di mutuataria, così che il CP_1 marito avrebbe potuto disporre della liquidità necessaria a far fronte ai debiti societari;
(5) non ricorrono, pertanto, i requisiti ex lege richiesti per dichiarare l'inefficacia dell'atto di compravendita de quo ai sensi degli artt. 2901 ss. c.c. in quanto 1) non sussiste, in capo all'odierna convenuta, il requisito soggettivo della “partecipatio fraudis”, dato l'intento mutualistico che ha sempre animato le scelte della 2) non è soggetto a revoca Pt_2
l'adempimento di un debito scaduto, in base al disposto di cui all'art. 2901, comma 3, c.c., in quanto i soldi ottenuti dalla vendita della nuda proprietà sull'immobile del sono CP_1 stati utilizzati da quest'ultimo allo scopo di ripianare i debiti contratti dalla sua società; 3) il
NI è stato l'unico che nel giudizio endoesecutivo n. rg. 1958/2020 del Tribunale di
Prato, avente ad oggetto l'altra metà della nuda proprietà sull'immobile intestata al ha CP_1 posto in contestazione la stima del bene effettuata dal CTU incaricato ritenendola troppo bassa.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale sui capitoli di prova richiesti da parte convenuta ed ammessi.
All'udienza tenutasi in data 18/09/2024, in seguito alla sostituzione del Giudice assegnatario del fascicolo per intervenuto trasferimento, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Azione di simulazione.
In tesi l'attore ha esperito azione di simulazione assoluta dell'atto di compravendita del
18.10.2016 ai Rogiti Notaio Rep. 21.226, Racc. 11.190 con il quale il convenuto Persona_1 ha venduto alla coniuge la quota di ½ della nuda proprietà della porzione di fabbricato rurale ad uso abitativo ubicato nel Comune di Carmignano, via Macia 198, identificato al
N.C.E.U. del Comune di Carmignano al Foglio di Mappa 28, Particella 106, sub. 1 e del locale ad uso rimessa ubicato nel Comune di Carmignano, via Macia 198, identificato al
.N.CE.U. del suddetto comune al Foglio di Mappa 28, Particella 603.
A sostegno della propria domanda l'attore ha dedotto che tra le parti non vi era effettivamente la volontà di trasferire suddetti beni a titolo oneroso nella sfera giuridica della moglie del bensì lo scopo del contratto, simulato appunto, era quello di CP_1 sottrarre garanzia patrimoniale ai creditori del venditore stesso, tenuto conto dell'assenza di prova del pagamento del prezzo di compravendita, delle tempistiche della conclusione del
Pagina 8 di 13 medesimo (avvenuta appena un mese prima dell'assunzione del debito nei confronti dell'odierno attore), della rinuncia del venditore all'ipoteca legale, dell'assunzione da parte di quest'ultimo della qualità di parte mutuataria nel mutuo stipulato per l'acquisto della quota della nuda proprietà che egli aveva precedentemente venduto alla moglie e della concessione da parte del medesimo di ipoteca volontaria sulla propria restante quota di nuda proprietà al fine dell'accensione del predetto mutuo ipotecario.
All'esito del giudizio questo giudice ritiene che tale domanda non sia fondata. Non sussistono, infatti, elementi probatori tali da far ritenere che il contratto di compravendita stipulato tra i due convenuti in data 18.10.2016 fosse simulato in senso assoluto, e cioè non sussiste la prova che le parti contraenti abbiano finto di stipulare un contratto mentre in realtà non intendevano costituire alcun rapporto contrattuale. In particolare, si osserva che i convenuti hanno dato prova che il trasferimento immobiliare avvenuto in forza del contratto per cui è causa è stato realmente voluto dagli stessi, sebbene per uno scopo, una causa diversa da quella tipica del contratto di compravendita. La tesi dai medesimi allegata, secondo la quale detto contratto è avvenuto con l'intento di ottenere liquidità da impiegare per ripianare i debiti della società EL srl ha trovato riscontro probatorio alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi. In particolare, il teste escusso all'udienza Tes_1 del 9.5.2023 ha affermato che nel momento in cui l'attore ed il convenuto stavano trattando circa l'operazione di acquisto delle quote societarie quest'ultimo fece presente che non aveva i soldi per comprare la quota e che avrebbe fatto un finanziamento per averli e che “fu il a dire – e l'ho anche accompagnato a parlarne con il funzionamento della banca MPS – CP_1 se poteva essere fatto un mutuo per l'acquisto. La sig.ra comprava la metà della casa del in Pt_3 CP_1 cui abitavano loro, facendo un finanziamento. Doveva fare un mutuo e comprare l'altra metà.” (cfr. verbale udienza del 9.5.2023). Tale tesi risulta, poi, confermata dal teste , Testimone_2 escusso all'udienza del 21.11.2023. Nello specifico, quest'ultimo ha dichiarato: “non ricordo
l'importo del finanziamento, ma ricordo che fu chiesto il mutuo ipotecario per ripristino liquidità e l'utilizzo
– e qui vado a memoria – era sicuramente per far fronte ai bisogni della società, in qualità di socio.” (cfr. verbale udienza del 21.11.2023).
Se ne deduce, pertanto, che il contratto di compravendita stipulato tra gli odierni convenuti fosse effettivamente voluto dai medesimi, al fine di ottenere liquidità per ripianare i debiti societari.
In ordine alla reiterata eccezione di decadenza dalla prova testimoniale del teste , Tes_2 questo giudice ritiene condivisibili le argomentazioni rese dal precedente assegnatario del procedimento con ordinanza del 4.8.2023, posto che parte convenuta ha tentato la CP_1
Pagina 9 di 13 notificazione dell'atto di intimazione del teste presso il luogo dell'attività lavorativa del teste medesimo al momento della erogazione del mutuo: il rapporto di conto corrente intestato ai convenuti era, difatti, costituito presso la filiale di via dell'Agricoltura 1 in Bagnolo di
Montemurlo di cui era responsabile il teste suddetto, non rimanendo così inerte né assumendo un comportamento processuale negligente.
Ad abundantiam, si rileva che anche in assenza della valorizzazione della testimonianza del teste la tesi attorea non può ritenersi fondata, essendo sufficienti a corroborare la Tes_2 tesi avversaria le ulteriori testimonianze rese.
In ordine, poi, al pagamento del prezzo, elemento presuntivo circa la dedotta simulazione secondo la tesi attorea, si osserva che dall'atto di quietanza in atti (doc. 19 parte attrice) effettivamente i convenuti hanno imputato alcuni pagamenti pregressi alla stipula dell'atto di compravendita de quo, fornendo pertanto una dichiarazione diversa e contrastante rispetto a quanto dichiarato in sede di atto di compravendita. Tale circostanza, tuttavia, non
è da sola sufficiente a ritenere che detto contratto fosse simulato e, quindi, non voluto dalle parti, anche tenuto conto del fatto che i contraenti sono marito e moglie. Al più, potrebbe astrattamente configurarsi un negozio misto a donazione, tesi, tuttavia, non allegata da parte attrice.
Infine, per quanto attiene all'ulteriore elemento, per l'attore, presuntivo del negozio simulato, e cioè la rinuncia da parte del all'ipoteca legale, la stessa può ritenersi CP_1 anomalia giustificata dal fatto che i contraenti sono coniugi conviventi. Ciò trova riscontro anche nelle dichiarazioni rese dal notaio rogante, escusso all'udienza del 9.5.2023. In particolare, il notaio ha dichiarato: “la rinuncia all'ipoteca legale – anche se non ricordo di nulla di specifico nel caso in esame – è una clausola che si mette per evitare il costo fiscale dell'iscrizione di ipoteca
(che ha il 2% di imposte ipotecarie). Quando c'è un pagamento differito se la parte venditrice intende essere garantita, di solito si fa la riserva di proprietà che non ha costi. Non ricordo, per il tempo trascorso, una specifica discussione sul punto. Immagino che non ci fosse la volontà di ottenere una specifica garanzia, trattandosi di una vendita tra coniugi.” (cfr. verbale udienza del 9.5.2023).
Azione revocatoria.
In ordine all'azione revocatoria si osserva quanto segue.
L'articolo 2901 c.c. prescrive: “il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere
Pagina 10 di 13 del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Agli effetti della presente norma, le prestazioni d garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.
Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.
L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.”.
Le condizioni dell'azione revocatoria sono quindi: la titolarità di un diritto di credito, anche litigioso o sub iudice, la sussistenza dell'elemento oggettivo, ovvero, di un eventus damni che non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, essendo sufficiente la dimostrazione della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale infruttuosità della futura esecuzione dei beni del debitore (cfr.
Cass. 26310/2021). Tale requisito ricorre non solo nel caso di insolvibilità assoluta del debitore, ma anche quando l'atto di disposizione abbia prodotto la diminuzione delle garanzie patrimoniali del creditore, determinatosi per effetto dell'atto che pone in pericolo la garanzia, avuto riguardo anche alla proposizione tra le garanzie patrimoniali rimaste dopo l'atto di disposizione impugnato e l'ammontare dei debiti del debitore (cfr. Cass.
16825/2013; Cass. 5994/2020). Di conseguenza, spetta al debitore provare l'insussistenza di tale rischio in ragione della proprietà di altri beni in grado di soddisfare il credito. E' necessaria, poi, la sussistenza dell'elemento soggettivo che, per il caso di atto dispositivo posto in essere in epoca successiva al sorgere del credito, richiede la mera consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio che tale atto arrechi, o sia idoneo ad arrecare, alle ragioni del creditore (cd. scientia damni), mentre qualora si tratti di atto anteriore, è necessaria la dolosa preordinazione rispetto a tale evenienza ed infine, la consapevolezza, da parte del terzo, dell'eventus damni e la sua partecipazione alla dolosa preordinazione in ipotesi di atto a titolo oneroso compiuto anteriormente al sorgere del credito.
Ciò detto, occorre esaminare se nel caso che ci occupa sussistano tutti i requisiti richiesti dal legislatore per verificare la fondatezza dell'azione revocatoria.
Con riferimento al diritto di credito si ritiene indubbiamente la sussistenza del medesimo anche alla luce della sentenza emessa dal Tribunale di Prato nel procedimento 630/2021 con la quale è stata respinta l'opposizione all'esecuzione formulata dal CP_1
Sussiste, poi, il requisito del c.d. eventus damni alla luce della nozione offerta dalla giurisprudenza e sopra richiamata. Certamente l'atto posto in essere dai convenuti,
Pagina 11 di 13 precedente all'atto di cessione di quote del 18.11.2016 intercorso tra l'attore e il convenuto ha reso possibile l'infruttuosità della futura esecuzione dei beni del debitore, CP_1 infruttuosità che, di fatto, si è verificata in concreto, come allegato da parte attrice. La circostanza, poi, che con l'atto di compravendita stipulato in data 18.10.2016 il non si CP_1 sia spogliato interamente del proprio patrimonio non esclude la sussistenza di detto requisito (cfr., ex multis, Cass. 25490/2008: “ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, per
l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni è sufficiente che l'atto di disposizione del debitore abbia determinato maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito, potendo il detto 'eventus damni' consistere in una variazione non solo quantitativa, ma anche qualitativa del patrimonio del debitore. A tal fine, può essere sufficiente una modificazione qualitativa del patrimonio del debitore, a seguito della dismissione di cespiti immobiliari, con conversione del patrimonio in denaro o beni facilmente occultabili.” ).
Detto ciò, tuttavia, non si ritengono sussistenti gli ulteriori elementi costitutivi dell'azione revocatoria e cioè il c.d. consilium fraudis del debitore e la c.d. participatio fraudis del terzo acquirente, moglie del debitore nel caso che ci occupa.
Tali requisiti dovrebbero sussistere qualora l'atto che si intende revocare è anteriore al sorgere del credito e sia atto a titolo oneroso come nel caso che ci occupa. Che l'atto sia anteriore al sorgere del credito risulta circostanza pacifica in atti, in relazione al secondo requisito valgono le considerazioni svolte precedentemente. L'atto di compravendita posto in essere dai convenuti in data 18.10.2016 costituisce atto a titolo oneroso, non essendo stata dimostrata la natura simulata del medesimo.
Quindi è necessario che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento alle ragioni del creditore e che il terzo acquirente fosse partecipe di detta dolosa preordinazione (cfr. Cass. ordinanza 13265/2024: “in tema di revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito la condizione per l'esercizio dell'azione è, oltre al 'consilium fraudis' del debitore, la 'partecipatio fraudis' del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di quest'ultimo della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro;
tale elemento psicologico, ex art. 2901, comma 1 n. 2 c.c., quale oggetto di prova a carico del soggetto che lo allega, può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, con un apprezzamento, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato.”).
Ebbene, all'esito del giudizio non si ritengono sussistenti tali requisiti soggettivi per affermare la fondatezza dell'azione revocatoria.
Come detto precedentemente, infatti, è stato dimostrato che l'atto di compravendita in esame è stato stipulato dai coniugi convenuti al fine di ottenere liquidità per ripianare i
Pagina 12 di 13 debiti contratti dal nell'ambito societario nonché per pagare la prima parte del prezzo CP_1 oggetto del contratto di cessione di quote sociali intercorso con l'odierno attore. Alcuna dolosa preordinazione di detto atto al fine di pregiudicare il soddisfacimento del futuro creditore peraltro a conoscenza dell'atto di compravendita con contestuale Parte_1 accensione di mutuo da parte della convenuta, anch'ella non a conoscenza di tale dolosa preordinazione.
Tale domanda deve, pertanto, essere respinta.
Spese del giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. 147/2022 tenuto conto del concreto ed effettivo valore della controversia, e dell'attività difensiva concretamente svolta (scaglione di riferimento da euro
260.001,00 ad euro 520.000,00 fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale ai valori medi: cfr. Cassazione 22711/2018 che sebbene riguardante l'art. 5
D.M. 140/2012 risulta attinente anche al presente giudizio attesa la formulazione dell'art. 5
D.M. 55/2014 oggi vigente: “Ai sensi dell'art. 10 c.p.c., richiamato dall'art. 5 d.m. 140 del 2012
'ratione temporis' applicabile, le domande proposte, in via gradata tra loro, verso la stessa parte non si sommano ai fini della determinazione del valore della causa, con riguardo alla liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa, dovendo essere utilizzato a tal fine l'ammontare richiesto nella domanda di valore maggiore.”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. RESPINGE le domande attoree;
2. CONDANNA parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti convenute che si liquidano in euro 22.457,00 ciascuna per compensi, oltre al
15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Prato, 10.1.2025
Il giudice dr. ssa Costanza Comunale
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