Trib. Prato, sentenza 10/01/2025, n. 16
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Sentenza 10 gennaio 2025

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Il Tribunale di Prato, in persona del Giudice dr.ssa Costanza Comunale, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da un soggetto contro i coniugi, i quali avevano stipulato un atto di compravendita in data 18.10.2016, con cui il marito cedeva alla moglie il 50% della nuda proprietà di unità immobiliari. L'attore, creditore del marito, ha agito chiedendo, in via principale, l'accertamento della simulazione assoluta di tale atto di compravendita, deducendo che fosse stato posto in essere al solo scopo di sottrarre patrimonio all'aggressione dei creditori, evidenziando le tempistiche rispetto all'assunzione del debito, le modalità di pagamento del prezzo, la rinuncia del venditore all'ipoteca legale e l'assunzione della qualità di mutuatario da parte del venditore stesso. In via subordinata, l'attore ha domandato la revoca dell'atto ai sensi dell'art. 2901 c.c., lamentando l'eventus damni derivante dalla diminuzione della garanzia patrimoniale e la dolosa preordinazione dell'atto da parte del debitore, nonché la partecipatio fraudis del terzo acquirente, qualora l'atto fosse considerato oneroso. I coniugi convenuti hanno contestato le domande attoree, sostenendo la reale volontà di trasferire la proprietà, finalizzata a reperire liquidità per far fronte ai debiti societari, e negando la sussistenza dei presupposti per l'azione revocatoria, in particolare per quanto concerne il sorgere del credito in data successiva all'atto dispositivo e la mancanza della scientia damni e della partecipatio fraudis. La moglie convenuta ha altresì associato alle difese del marito, sottolineando il suo intento di aiutare il coniuge a salvare la società e contestando la stima del bene effettuata nel giudizio endoesecutivo.

Il Tribunale di Prato ha rigettato integralmente le domande attoree. Quanto all'azione di simulazione assoluta, il giudice ha ritenuto insussistenti gli elementi probatori necessari a dimostrare che le parti non avessero effettivamente voluto costituire alcun rapporto contrattuale, valorizzando le testimonianze che confermavano la volontà dei coniugi di ottenere liquidità per ripianare i debiti societari attraverso il mutuo ipotecario. La rinuncia all'ipoteca legale e l'imputazione di pagamenti pregressi alla compravendita sono state considerate giustificate dal rapporto di coniugio e non sufficienti a provare la simulazione. In ordine all'azione revocatoria, pur riconoscendo la sussistenza del diritto di credito e dell'eventus damni, il Tribunale ha escluso la ricorrenza degli elementi soggettivi richiesti dall'art. 2901 c.c., ovvero il consilium fraudis del debitore e la partecipatio fraudis del terzo acquirente. È stato infatti accertato che l'atto di compravendita, anteriore al sorgere del credito, era stato stipulato per ottenere liquidità per debiti societari e per il pagamento della prima tranche del contratto di cessione di quote, escludendo quindi una dolosa preordinazione volta a pregiudicare il soddisfacimento del futuro creditore, e la moglie acquirente non era a conoscenza di tale preordinazione. Di conseguenza, le spese processuali sono state poste a carico della parte attrice, liquidate in favore di ciascuna parte convenuta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Prato, sentenza 10/01/2025, n. 16
    Giurisdizione : Trib. Prato
    Numero : 16
    Data del deposito : 10 gennaio 2025

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