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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/02/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 18/02/2025
Chiamata la causa iscritta al N. 3315/2024 R. G. avanti alla Giudice Marzia Maffei sono comparsi: per parte ricorrente , c.f. l'Avv. CAPOLUPO Parte_1 C.F._1
FRANCESCO nel mandato;
per parte convenuta , in p.l.r.p.t. l'Avv. COSCARELLA ANTONELLA Controparte_1
nel mandato.
I procuratori chiedono la cessazione della materia del contendere.
Parte ricorrente insiste nella condanna della alla refusione delle spese di lite. La CP_1 CP_1
chiede la compensazione delle spese di lite, avuto riguardo al comportamento processuale remissivo tenuto ed all'annullamento dell'ordinanza intervenuto nel corso del giudizio.
La giudice, esaurita la discussione pronuncia
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO llaa sseegguueennttee SSEENNTTEENNZZAA eexx aarrtt.. 442200 cc..pp..cc..,, ddaannddoo lleettttuurraa ddeell ddiissppoossiittiivvoo ee ddeeii mmoottiivvii ddii ffaattttoo ee ddii ddiirriittttoo ddeellllaa ddeecciissiioonnee,, ddaa ccoonnssiiddeerraarrssii ppaarrttee iinntteeggrraannttee ddeell pprreesseennttee vveerrbbaallee..
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
TRIBUNALE DI COSENZA
MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, la giudicante osserva quanto segue.
Con ricorso del 20 novembre 2024 il Sig. ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Pt_1
Cosenza avverso l'ordinanza ingiunzione n°658451 del 21 ottobre 2024, emessa dal competente settore della Regione , con la quale è stata contestato il ritrovamento, in un terreno di CP_1
proprietà del Sig. , di un autocarro destinato alla demolizione ma non Parte_2
consegnato in un centro di raccolta o ad un concessionario.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito in via preliminare la duplicazione della Ordinanza ingiunzione deducendo che:
1 a seguito del verbale emesso in data 28.11.2019, dagli Agenti del Comando Regione Parte_3
Forestali Calabria proponeva opposizione per come indicato nel verbale di accertamento entro 30 giorni all'Ente Provincia di indicata quale autorità competente., avviando l'iter Pt_4
amministrativo previsto dalla L.689/81; successivamente, la rigettava l'opposizione proposta ed in data 23.10.2023, Controparte_2
notificava all'odierno ricorrente l'ordinanza ingiunzione n°20578; avverso l'ordinanza in parola l'odierno ricorrente proponeva opposizione e che la causa era stata incardinata presso il Tribunale di Cosenza è iscritta al n°3702/2023 R.G.A..
Nel merito ha contestato la legittimità del provvedimento impugnato per i motivi meglio specificati in atti.
Si è costituita la documentando l'ordinanza di archiviazione n. di prot. 78033 del CP_1
05/02/2025, notificata all'avvocato di parte ricorrente nella stessa data, con cui è stato disposto l'annullamento in autotutela dell'ordinanza-ingiunzione, oggetto di impugnativa, riconoscendo la duplicazione dell'ordinanza-ingiunzione.
La causa all'udienza odierna è quindi pervenuta per la discussione e decisione.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Residuando contrasto in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, la causa deve essere decisa secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale.
La pacifica duplicazione dell'ordinanza ingiunzione avrebbe condotto all'accoglimento dell'opposizione, con assorbimento di ogni ulteriore questione dedotta.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo nei minimi, sulla scorta del valore della controversia, con esclusione della fase istruttoria non espletata, seguono quindi la soccombenza della CP_1
, che ha provveduto peraltro soltanto il 5 febbraio u.s. all'annullamento dell'ordinanza
[...]
ingiunzione impugnata, costringendo l'opponente a promuovere il presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda disattesa o assorbita: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 852,00 per compensi professionali oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA se per legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Francesco Capolupo, dichiaratosi antistatario.
Cosenza, 18/02/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
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Chiamata la causa iscritta al N. 3315/2024 R. G. avanti alla Giudice Marzia Maffei sono comparsi: per parte ricorrente , c.f. l'Avv. CAPOLUPO Parte_1 C.F._1
FRANCESCO nel mandato;
per parte convenuta , in p.l.r.p.t. l'Avv. COSCARELLA ANTONELLA Controparte_1
nel mandato.
I procuratori chiedono la cessazione della materia del contendere.
Parte ricorrente insiste nella condanna della alla refusione delle spese di lite. La CP_1 CP_1
chiede la compensazione delle spese di lite, avuto riguardo al comportamento processuale remissivo tenuto ed all'annullamento dell'ordinanza intervenuto nel corso del giudizio.
La giudice, esaurita la discussione pronuncia
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO llaa sseegguueennttee SSEENNTTEENNZZAA eexx aarrtt.. 442200 cc..pp..cc..,, ddaannddoo lleettttuurraa ddeell ddiissppoossiittiivvoo ee ddeeii mmoottiivvii ddii ffaattttoo ee ddii ddiirriittttoo ddeellllaa ddeecciissiioonnee,, ddaa ccoonnssiiddeerraarrssii ppaarrttee iinntteeggrraannttee ddeell pprreesseennttee vveerrbbaallee..
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
TRIBUNALE DI COSENZA
MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, la giudicante osserva quanto segue.
Con ricorso del 20 novembre 2024 il Sig. ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Pt_1
Cosenza avverso l'ordinanza ingiunzione n°658451 del 21 ottobre 2024, emessa dal competente settore della Regione , con la quale è stata contestato il ritrovamento, in un terreno di CP_1
proprietà del Sig. , di un autocarro destinato alla demolizione ma non Parte_2
consegnato in un centro di raccolta o ad un concessionario.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito in via preliminare la duplicazione della Ordinanza ingiunzione deducendo che:
1 a seguito del verbale emesso in data 28.11.2019, dagli Agenti del Comando Regione Parte_3
Forestali Calabria proponeva opposizione per come indicato nel verbale di accertamento entro 30 giorni all'Ente Provincia di indicata quale autorità competente., avviando l'iter Pt_4
amministrativo previsto dalla L.689/81; successivamente, la rigettava l'opposizione proposta ed in data 23.10.2023, Controparte_2
notificava all'odierno ricorrente l'ordinanza ingiunzione n°20578; avverso l'ordinanza in parola l'odierno ricorrente proponeva opposizione e che la causa era stata incardinata presso il Tribunale di Cosenza è iscritta al n°3702/2023 R.G.A..
Nel merito ha contestato la legittimità del provvedimento impugnato per i motivi meglio specificati in atti.
Si è costituita la documentando l'ordinanza di archiviazione n. di prot. 78033 del CP_1
05/02/2025, notificata all'avvocato di parte ricorrente nella stessa data, con cui è stato disposto l'annullamento in autotutela dell'ordinanza-ingiunzione, oggetto di impugnativa, riconoscendo la duplicazione dell'ordinanza-ingiunzione.
La causa all'udienza odierna è quindi pervenuta per la discussione e decisione.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Residuando contrasto in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, la causa deve essere decisa secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale.
La pacifica duplicazione dell'ordinanza ingiunzione avrebbe condotto all'accoglimento dell'opposizione, con assorbimento di ogni ulteriore questione dedotta.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo nei minimi, sulla scorta del valore della controversia, con esclusione della fase istruttoria non espletata, seguono quindi la soccombenza della CP_1
, che ha provveduto peraltro soltanto il 5 febbraio u.s. all'annullamento dell'ordinanza
[...]
ingiunzione impugnata, costringendo l'opponente a promuovere il presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda disattesa o assorbita: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 852,00 per compensi professionali oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA se per legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Francesco Capolupo, dichiaratosi antistatario.
Cosenza, 18/02/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
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