Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/02/2025, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Girolamo Porcelli giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5207 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281- sexies c.p.c, all'udienza del giorno 28/02/2025 e vertente
TRA
già (p. Iva Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante e amministratore delegato p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to prof. Gerardo Villanacci in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to Paola Manganaro in
Roma, via Filippo Corridoni n. 25;
APPELLANTE
E
(c.f ), rappresentata e difesa dall'avv.to Lorenzo Controparte_2 P.IVA_2
Gambini in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to Serena Mei in Roma, via degli
Scipioni n. 268/A;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 2581/2021 del Tribunale di Roma pubblicata in data 11/02/2021
FATTO E DIRITTO
§ 1. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 2581/2021, pubblicata in data 11/02/2021, pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 3002/2019 richiesto ad ottenuto da per l'importo Controparte_2
di € 52.579,63, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di mancato riconoscimento dello << Sconto Unico di Gestione >> e dello <
Variabile >>, dovuto in virtù del contratto di comodato e somministrazione, originariamente in essere tra e società che Controparte_2 Controparte_3
aveva poi ceduto il ramo d'azienda alla , dichiarava la nullità Parte_2
del decreto ingiuntivo per incompetenza del Tribunale di Roma ad emetterlo, essendo competente il Tribunale di Brescia. Il Tribunale nulla pronunciava in ordine alle spese di lite, ritenendo che: << l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale comporta,
a norma dell'art. 38 c.p.c., che è escluso ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui (essendo tale pronuncia legata alla soccombenza di una delle parti, ipotizzabile solo in caso di contestazione sul giudice competente), dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa (Cass. n. 6106/2006; n. 25180/2013).
Pertanto, va dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma e va disposta la cancellazione della causa dal ruolo, senza farsi luogo a pronuncia sulle spese.>> (cfr. pag. 3 dell'impugnata sentenza). § 2. – Con atto di citazione in appello ritualmente notificato la società
[...]
ha impugnato la sentenza n. 2581/2021del Tribunale di Roma in Parte_2
relazione al capo concernente le spese di lite. Con unico motivo lamenta la mancata pronuncia in ordine alle spese di lite e sostiene che il Tribunale, oltre a dover dichiarare la propria incompetenza, avrebbe dovuto condannare l'appellata al pagamento delle spese di lite. Rappresenta che l'incompetenza per territorio del tribunale era stata eccepita da essa in forza della clausola contenuta nel contratto Parte_2
di fornitura di carburante stipulato il 19.02.2013 tra la e l'appellata, in cui CP_3
esse parti avevano convenuto che la sede legale del fornitore (prima poi CP_3
) costituiva il “foro esclusivamente competente a giudicare delle Parte_2
vertenze derivanti dal presente contratto”. Sosteneva che, ricorrendo un foro esclusivo ex art. 28 c.p.c., il Tribunale non avrebbe potuto applicare l'art. 38, comma 2, c.p.c., essendo la norma incompatibile con la disciplina dettata dall'art. 28 c.p.c., anche nel caso di adesione dell'opposta all'indicazione del giudice ritenuto competente. Pertanto, significava che il primo Giudice avrebbe dovuto pronunciarsi sulle spese di lite, condannando l'appellata alla rifusione delle stesse, ex art. 91, comma 1, c.p.c.
Affermava che la mera adesione all'eccezione di incompetenza non era comportamento idoneo a giustificare la compensazione delle spese di lite e che, ad ogni modo,
l'appellata aveva aderito alla suddetta eccezione soltanto all'udienza dell'11/02/2021, mentre inizialmente si era opposta all'accoglimento di essa.
Rassegnava le seguenti conclusioni: << riformare parzialmente la sentenza n.
2581/2021 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Decima Civile, in persona del
Giudice Dott.ssa Giovanna Schipani, in data 11.02.2021, contestualmente depositata, mai notificata, relativa al procedimento civile distinto al n. 29159/2019 R.G., condannando l'appellata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese del giudizio di primo grado nei confronti di da liquidare sulla Parte_2
base dei vigenti parametri forensi di riferimento, con applicazione del relativo scaglione, quantomeno utilizzando gli importi medi tariffari, oltre spese generali 15%, accessori fiscali e previdenziali come per legge. Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio>>.
§ 3. – Si costitutiva , in qualità di legale rappresentante della CP_2 CP_2
, per chiedere il rigetto del gravame;
rassegnava le seguenti conclusioni: <<
[...]
1. rigettare l'appello proposto in quanto infondato per i motivi di cui in narrativa;
2. accertare e dichiarare il carattere temerario del gravame proposto da
[...]
e conseguentemente condannare parte appellante ai sensi dell'art. 96 3 Parte_2
co. c.p.c. al pagamento, in favore della appellata, di una somma equitativamente determinata;
3. vittoria di spese e competenze del presente giudizio >>.
§ 4. – All'udienza di prima comparizione del 18 marzo 2022, tenutasi tramite il deposito di note scritte, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita, da ultimo all'udienza del 28 febbraio 2025.
§ 5. – Con decreto presidenziale del 10 gennaio 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note. Hanno depositato note i difensori delle parti ed in particolare per parte appellante la società Parte_1
ha documentato che con atto notarile dott.ssa del 30.12.2021 rep.
[...] Persona_1
n, 19312/12615 la ha variato la propria denominazione in Parte_2
Part
confermando la rappresentanza legale nonché la sede e c.f. e P. Parte_1
Iva. All'odierna udienza i difensori precisavano le conclusioni come da verbale e discutevano brevemente la causa che veniva contestualmente decisa.
§ 6. – L'appello non è fondato.
Osserva preliminarmente la Corte che il Tribunale, dopo aver dato atto che la società opposta ha aderito all'eccezione di incompetenza territoriale ha così argomentato: << ciò detto l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale comporta a norma dell'art. 38 c.p.c. che è escluso ogni potere del giudice adito a decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali (…)>> Osserva la Corte che detto passo motivazionale non risulta attinto da motivo di gravame, avendo l'appellante espressamente dichiarato di impugnare la sentenza limitatamente al capo concernente le spese di lite.
Tanto premesso e rilevato che non risulta contestato che vi sia stata adesione da parte della società opposta all'eccezione di incompetenza e non risultando impugnato il passo motivazionale sopra trascritto nel suo contenuto decisionale, ovvero che - sul presupposto dell'adesione dell'opposto all'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente - il giudice ha perso il suo potere decisionale sulla competenza, ne discende che alcuna pronuncia sulle spese di lite poteva essere emessa dal tribunale, essendo venuta a mancare tra le parti una situazione di soccombenza.
La Corte di legittimità ha invero enunciato il principio, ormai consolidato, che: << nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali. La dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non ha infatti alcuna valenza decisoria con la conseguenza che competente a provvedere sulle spese processuali è il giudice dinanzi al quale è rimessa la causa >> (da ultimo, Cass. n. 21300/2024).
Pertanto, avendo l'opponente aderito all'eccezione di incompetenza – fatto non contestato - la statuizione dell'impugnata sentenza secondo cui: << è escluso ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui >> è conforme ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità ed assorbe i restanti profili di censura.
§ 7. – Sulla domanda di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. proposta dall'appellata
La domanda è fondata e può trovare accoglimento. Giova premettere che, la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., secondo la giurisprudenza di legittimità è: << volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88
c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave
(per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione >> (Cass., S.U., n. 22405/2018).
La Suprema Corte ha altresì affermato che deve ricorrere: << la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda - coinvolgendo l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso >> non essendo sufficiente: << la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate >> (Cass., n. 29831/2023). La Corte di cassazione ha, altresì affermato che tale condanna postula un accertamento caso per caso: << dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi contrastanti, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile >> (Cass., n.
27702/2023).
Nel caso di specie, l'appellante ha agito con colpa grave, sia per la semplicità della questione, pacifica nella giurisprudenza di legittimità, sia per non aver debitamente considerato le ragioni altrettanto chiaramente esplicitate dal primo Giudice, ossia il difetto di potere decisionale, a sostegno della decisione, con la quale ha rimesso la liquidazione delle spese al giudice competente;
sia per avere proposto e coltivato il presente giudizio nonostante avesse già proposto avanti a questa Corte identica impugnazione nel giudizio iscritto al n. 1358/2021 RGAC deciso con sentenza n.
7184/2021 del 2 novembre 2021 e prodotta da controparte unitamente alla comparsa di costituzione del 17 gennaio 2022.
Quanto alla liquidazione, l'importo può determinarsi nella stessa misura liquidata a titolo di compensi professionali con ciò valorizzandosi i combinati profili dell'abuso del processo, del valore della causa, della sua durata e dell'esistenza di precedente specifico sull'identica questione.
§ 8. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore di controparte sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a €
5.200,00) nei valori medi per tutte le fasi fatta eccezione per la fase istruttoria- trattazione che ha avuto minimo svolgimento.
§ 9. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_2
ora nei confronti di contro la
[...] Parte_1 Controparte_2
sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma n. 2581/2021 pubblicata in data
11/02/2021, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata che liquida in € 2.419,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
3. Condanna parte l'appellante ex art. 96, comma 3, c.p.c. a corrispondere all'appellata la somma di € 2.419,00;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 28/02/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo