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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 09/07/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 95 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 09/07/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate
- per parte ricorrente dall'Avv. CRIMI GIOVANNI il quale ha dedotto e chiesto “Dichiarare e ritenere che la concludente, quale coniuge superstite di , ha diritto a percepire la pensione Persona_1 riversibile derivante dalla costituzione della rendita vitalizia a decorrere dal 1° agosto 2003; Dichiarare e CP_ ritenere che l non ha corrisposto alla concludente gli arretrati della pensione maturati dall'accertata CP_ decorrenza dell'1/8/2003; Condannare l a corrispondere alla concludente gli arretrati della pensione per il periodo sopra accertato nella misura di € 108.070,00 circa (decorrenza 1/8/2003) o altro importo maggiore o minore dovuto per legge o che verrà quantificato nel corso del giudizio mediante espletanda c.t.u., oltre interessi e svalutazione monetaria dalla domanda amministrativa sino all'effettivo soddisfo Condannare CP_ l per la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in cui è incorsa, oltre alle spese, anche al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente per la mancata disponibilità delle somme di cui aveva diritto nonché, con la pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.cv., al pagamento di una somma equitativamente determinata CP_ in favore della c/parte; Condannare l' al pagamento delle spese e compensi professionali, come da nota spese in atti, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le spese”;
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. RIZZO ANTONINO il quale ha insistito nelle conclusioni già rassegnate e quindi per il rigetto del ricorso
Visti gli atti del fascicolo, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 95 /2025 R.G.L. oggetto: Assegno - pensione vertente tra
, nato a [...] il [...] CF Parte_1 C.F._1
, in giudizio con l'avv. CRIMI GIOVANNI giusta procura in atti, ricorrente
[...]
nei confronti di
CF , rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO, giusta Controparte_2 P.IVA_1
procura in atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale
“Dichiarare e ritenere che la concludente, quale coniuge superstite di , ha diritto a percepire Persona_1
la pensione riversibile derivante dalla costituzione della rendita vitalizia a decorrere dal 1° agosto 2003 o in
CP_ linea del tutto subordinata con decorrenza 1 settembre 2009; Dichiarare e ritenere che l' non ha corrisposto alla concludente gli arretrati della pensione maturati dall'accertata decorrenza dell'1/8/2003 o in
CP_ subordine dell'1/9/2009 sino al mese di settembre 2023; Condannare l a corrispondere alla concludente gli arretrati della pensione per il periodo sopra accertato nella misura di € 108.070,00 circa (decorrenza
1/8/2003) o in subordine nella misura di € 78.000,00 circa (decorrenza 1/9/2009) o altro importo maggiore o minore dovuto per legge o che verrà quantificato nel corso del giudizio mediante espletanda c.t.u., oltre interessi e svalutazione monetaria dalla domanda amministrativa sino all'effettivo soddisfo;
Condannare
CP_ l per la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in cui è incorsa, oltre alle spese, anche al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente per la mancata disponibilità delle somme di cui aveva diritto nonché, con la pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.cv., al pagamento di una somma equitativamente determinata
CP_ in favore della c/parte; Condannare l' al pagamento delle spese e compensi professionali da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le spese.”
Premetteva a dette conclusioni:
1-che il Tribunale di Marsala con sentenza n. 41/2015 resa in accoglimento del ricorso da essa ricorrente proposto aveva, per quel che in questa sede rileva, statuito: “Dichiara che Persona_1
ha svolto lavoro subordinato alle dipendenze di dal 23.6.1998 al 30.8.2000, eccetto il Controparte_3
periodo 8- 21 settembre 1999 e, per l'effetto, condanna l al pagamento, in favore dell'erede CP_1 [...]
delle spettanze dovute per tale periodio ex art. 13 L. 1338/62, oltre interessi e rivalutazione Parte_1
dal momento della domanda amministrativa e fino al soddisfo”;
2.1-che avverso detta statuizione aveva proposto appello l' “adducendo l'intervenuta CP_1
decadenza dal diritto e dall'azione giudiziaria della domanda di costituzione di rendita vitalizia avanzata in primo grado ed eccepiva il decorso del termine di tre anni e 300 giorni tra la presentazione della domanda amministrativa (20.8.2009) e la proposizione del ricorso giudiziario (2.7.2013) e l'irrilevanza della decisione sfavorevole adottata dall'Istituto il 12.11.2013 ritenendola inidonea a far riaprire i termini. Chiedeva pertanto la parziale riforma della sentenza e quindi il rigetto della domanda proposta dalla ricorrente tendente alla costituzione della rendita vitalizia”;
2.2- di avere essa stessa proposto appello incidentale avverso detta pronuncia “nella parte in cui il Giudice a quo dichiarava la decadenza della domanda relativa alla pensione di reversibilità perché proposta oltre il termine di 3 anni e 300 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda amministrativa avvenuta il 22/7/2003 e ne chiedeva la motifica nel senso di ritenere che la denuncia dei superstiti dell'omissione contributiva non è soggetta ad alcuna decadenza e rende applicabile la prescrizione decennale con l'obbligo dell'ente previdenziale a regolarizzare la posizione assicurativa;
nella parte in cui il Giudice a quo non si pronunciava sull'obbligo del datore di lavoro di versare i contributi omessi dal 23/6/98 al 30/6/2000, salvo il
CP_ periodo 6/9/99 - 21/9/99, e non lo condannava ad effettuare il relativo pagamento presso l' di e CP_2
ne chiedeva la modifica nel senso di ritenere il diritto del lavoratore di agire in giudizio per ottenere tale condanna;
nella parte in cui non dichiarava il diritto dell'appellata alla pensione di reversibilità a decorrere
CP_ dalla domanda e condannava l' all'erogazione del beneficio con il pagamento degli accessori e ne chiedeva la modifica nel senso di accertare tale diritto condannando l'ente obbligato al pagamento della pensione con gli arretrati ed accessori”;
2.3- che con “sentenza n. 909/2015 emessa il 2.7.2015 e depositata il 29.7.2015” la Corte Territoriale
CP_
“accoglieva il gravame principale proposto dall e respingeva l'appello incidentale”;
3-che avverso detta pronuncia aveva proposto ricorso per Cassazione allegando la “mancata decadenza e prescrizione del diritto alla pensione di riversibilità” il “diritto della ricorrente, quale erede e coniuge superstite di , a sostituirsi all'ex datore di lavoro di quest'ultimo nella costituzione Persona_1
della rendita vitalizia” e che controricorso aveva proposto anche l' al fine di chiedere “la CP_1
conferma della sentenza impugnata”;
3.1- che con ordinanza n. 32500/2021 la Corte aveva evidenziato
3.1.a - che “é consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, in caso di omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, il nostro ordinamento non prevede un'azione dell'assicurato volta a condannare l'ente previdenziale alla regolarizzazione della sua posizione contributiva, nemmeno nell'ipotesi in cui l'ente previdenziale, che sia stato messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia tempestivamente attivato per l'adempimento nei confronti del datore di lavoro obbligato, residuando unicamente in suo favore il rimedio risarcitorio di cui all'art. 2116 cod. civ. e la facoltà di chiedere all la costituzione della rendita vitalizia CP_1
ex art. 13 legge n. 1338 del 1962 (fra tante Cass. n. 6569 del 2010; Cass. n. 3491 del 2014; Cass. nn. 2164 e
6722 del 2021)”;
3.1.b - che “la decadenza dall'azione giudiziaria prevista dal citato art. 47, nel testo sostituito dall'art. 4, d.l. n. 384 del 1992 (conv. con legge n. 438 del 1992), per l'ampio riferimento alle controversie in materia di trattamenti pensionistici in esso contenuto, comprende tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da doversi ritenere incluso, nella previsione di legge, anche l'accertamento relativo alla consistenza dell'anzianità contributiva utile per beneficiare di un sistema più favorevole di calcolo della contribuzione, ad esempio alla stregua dell'art. 13, comma 8, legge n. 257 del 1992 (v., fra tante, Cass. n. 11183 del 2019 ed ivi ulteriori precedenti)”;
3.1.c – che nel caso di specie “non si verte, dunque, per poter invocare l'estensione del regime decadenziale, nell'ambito della protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici (fra tante, Cass. n. 13630 del
2020), controvertendosi, del diritto potestativo alla costituzione della rendita vitalizia, a spese del datore di lavoro, istituto di carattere generale dell'assicurazione obbligatoria al fine di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione correlato al diritto al recupero dei contributi da parte dell per CP_1
l'accantonamento necessario alla costituzione della riserva matematica nel relativo fondo di destinazione
(arg. da Cass., Sez. Un., n. 21302 del 2017, in tema di regolazione della giurisdizione sulla domanda di accertamento del diritto alla costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 legge n. 1338 del 1962, strumentale alla costituzione della riserva matematica per la regolarizzazione della posizione contributiva);”
3.1.d – che “l'azione nella quale vengono in gioco l'interesse del lavoratore alla realizzazione dei presupposti della tutela assicurativa (con la condanna dell' alla costituzione della rendita vitalizia e del CP_1
datore di lavoro inadempiente al versamento della riserva matematica), l' interesse dell' a limitare il CP_1
riconoscimento della rendita vitalizia ai casi di esistenza certa, e non fittizia, di rapporti di lavoro e, infine,
l'interesse del datore di lavoro a non trovarsi apposto, ove il giudizio si svolga in assenza, agli effetti pregiudizievoli di un giudicato ai suoi danni a causa del riconoscimento di un inesistente rapporto lavorativo, lontano nel tempo, è affatto estranea, per la sua natura risarcitoria, sia al novero dei trattamenti pensionistici stricto sensu sia all'ambito dei benefici contributivi speciali idonei a incrementare, a totale carico del sistema previdenziale pubblico, le provvidenze spettanti all'assicurato” con la conclusione che
“l'azione per la costituzione della rendita vitalizia, con onere per il datore di lavoro di versare la riserva matematica per costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione, non è assoggettata a decadenza - che avrebbe come conseguenza normale e indefettibile, l'estinzione definitiva del diritto che ne é oggetto e l'impossibilità di conseguirlo mediante una nuova domanda - ma a prescrizione trattandosi di un credito risarcitorio (Cass. n. 32284 del 2017)”;
3.1.e – che pertanto, in accoglimento del secondo motivo del ricorso “l'impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte di Appello di Palermo che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame della fattispecie, facendo applicazione dei principi sopra esposti”;
4 - di avere pertanto riassunto il giudizio dinanzi la Corte di Appello di Palermo evidenziando 4.1 - che “quale erede e coniuge superstite del lavoratore, è legittimata, secondo la pacifica giurisprudenza (Cass. civ. n. 4324/1987; Cass. civ. n. 1594/1980; Cass. civ. sez. lav.
6.3.2004 n. 4606; Cass. civ. sez. lav.
5.3.2009 n. 5320), ad esercitare il diritto alla costituzione della rendita e ciò si evince anche dal
CP_ modello di domanda predisposto dall di cui in atti“ (doc. 5 fasc. 1° grado) che prevede espressamente tale possibilità (nella domanda allegata alla ricevuta di protocollo si legge a pag. 1 " ... domanda di costituzione di rendita vitalizia riversibile per contributi omessi e caduti in prescrizione ... " mentre a pag. 2
" ... da compilare a cura del lavoratore o dei suoi superstiti " - doc. 5 fasc. 1° grado)”;
4.2 – che “anche per l'applicazione del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, che presupposto per la costituzione della rendita vitalizia è la sopravvenuta prescrizione dei contributi omessi nel periodo 23.6.1998 – 30.8.2000” sicchè “Maturando l'obbligo di versamento dei contributi dal mese successivo all'emissione delle buste paga del lavoratore dipendente, la loro prescrizione si è verificata, ai sensi dell'art. 3, co. 9 L. 335/1995, rispettivamente negli anni 2003, 2004 e 2005.” con la conseguenza che “il diritto della ricorrente, quale erede e coniuge superstite del lavoratore, alla costituzione della rendita, si sarebbe prescritto dopo 10 anni dalle predette date e pertanto la domanda presentata il 20.8.2009 è tempestiva e dev'essere accolta per la sussistenza di tutti i presupposti di legge stabiliti dall'art. 13 L.
1338/1962”;
4.3 - che pertanto aveva richiesto “compatibilmente al principio di diritto enunciato dalla Suprema
Corte, dichiararsi il diritto della ricorrente a sostituirsi a a nella costituzione della rendita CP_3 CP_3
vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata all'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi e ciò previo versamento della riserva matematica di cui all'art. 13 L. 1338/1962 e delle altre disposizioni di legge in materia, - condannarsi a corrispondere alla concludente l'importo di € 2.000,00, oltre interessi e svalutazione Controparte_3
monetaria, dovuta a saldo del verbale di conciliazione del 24.7.2009, condannarsi a Controparte_3
CP_ rimborsare alla ricorrente tutte le somme che la stessa corrisponderà all' per la costituzione della rendita vitalizia nonché le spese processuali che dovrà sostenere per il predetto giudizio, adottarsi gli altri più opportuni consegunziali provvedimenti in virtù del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, con vittoria delle spese processuali sostenute”.
4.4 – che costituitosi in giudizio l' riconosceva il diritto di essa ricorrente “affermando che il CP_1
lavoratore può proporre domanda di condanna alla costituzione di una rendita avente effetti equivalenti alla contribuzione omessa e non altrimenti regolarizzabile dietro versamento della riserva matematica di cui all'art. 13 l. 1338/62”;
5 - che la Corte di Appello, con sentenza n. 394 del 6/4/2023 ritenendo sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda della ricorrente confermava la sentenza di primo grado “nella parte in cui il Tribunale, dopo aver dato atto che la aveva dimostrato che la costituzione Pt_1
della rendita non poteva essere ottenuta dal datore di lavoro stesso, condannava l' " al pagamento nei CP_1
confronti nella ricorrente delle spettanze dovute per tale periodo ex art. 13 13 L. 1338/62 , nonché CP_3
a rimborsare alla stessa le somme necessarie per la costituzione della rendita”;
[...]
6 - che dopo la sentenza da ultimo indicata l' aveva provveduto a liquidare e comunicare CP_1
l'ammontare della riserva matematica da versare alla ricorrente che eseguiva il relativo pagamento;
CP_ 7- che “l con ulteriore nota del 5/10/2023 (all. E), comunicava la liquidazione della pensione n.
003-820020020060925 cat. So, decorrenza 1 agosto 2003, in favore della ricorrente ma liquidava gli arretrati solo dal 1° gennaio al 31 ottobre 2023 quantificandoli in € 3.439,60, al netto delle ritenute;
la pensione mensile veniva determinata nella misura di € 343,96, al netto delle trattenute” per “recupero per quote di pensione “ determinate in € 3.095,64 e che “per quanto riguarda invece la pensione derivante dalla
CP_ costituzione della rendita vitalizia l iniziava a pagare la pensione solo dal mese di ottobre 2023 disattendendo le statuizioni emesse nei suoi confronti con sentenze già definitive”;
8 - che “in virtù della sentenza n.41/2015 del Tribunale di Marsala e della sentenza n. 394/2023 della
Corte di Appello di Palermo la decorrenza della pensione dev'essere dal 1/8/2003 e non dal 1/10/2023 così come liquidata”
9 - che il comitato provinciale adito da essa ricorrente rigettava il ricorso amministrativo dalla proposto evidenziando che “controparte ha ottenuto la riforma della sentenza d'appello riconoscendo il diritto alla costituzione della rendita vitalizia, mentre ai sensi dell'art. 47 del DPR 639/70 rimane colpita da decadenza la domanda relativa alla pensione indiretta, atteso che l'azione giudiziaria è stata proposta ben oltre il termine di tre anni e trecento giorni dalla data di presentazione della domanda amministrativa avvenuta in data 22/7/2003 “ e che “la pensione, a seguito di domanda presentata in data 28/9/2023, è stata accolta con decorrenza 08/2003 (mese successivo dalla morte del dante causa) con pagamento della mensilità da ottobre 2023 (mese successivo dalla presentazione della domanda) applicando la decadenza ai ratei pregressi.
Ciò premesso la ricorrente evidenziava che l aveva omesso di dare esecuzione CP_1
all'ormai formatosi giudicato sulla spettanza della rendita limitandosi a liquidare “gli arretrati dal
1° gennaio 2023 sino al 31 ottobre 2023 nella misura di € 3.439,60 determinando la pensione in € 343,96 mensili”.
Si costituiva l'istituto resistente il quale contestava quando dedotto dalla ricorrente, rilevava di aver dato corretta esecuzione alle su richiamate statuizioni e chiedeva il rigetto del ricorso
Il giudizio è stato istruito con il solo deposito di documenti
L'art 13 della legge n. 1338/1962 dispone “Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all' Controparte_4
di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile
[...]
pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.
La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo, di adeguamento, dando luogo alla attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.
La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere;
in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato. Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente.
Per la costituzione della rendita il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio delle facoltà di cui al primo e al quinto comma, fermo restando l'onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, può chiedere all' la costituzione della rendita vitalizia con Controparte_4
onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma”
Nel caso di specie in virtù delle su richiamate pronunce e del costituitosi giudicato, deve darsi atto della decadenza di parte ricorrente in ordine alla domanda di pensione di reversibilità e della sussistenza del diritto della stessa parte alla costituzione della rendita vitalizia.
A tal proposito appare opportuno evidenziare che la costituzione della rendita non costituisce in alcun modo una prestazione previdenziale, bensì un “congegno” per rimediare all'inadempimento datoriale dell'obbligazione contributiva e ai danni che ne siano potuti derivare al lavoratore.
Fine dell'istituto in esame, infatti, è di evitare che i lavoratori subiscano penalizzazioni per i contributi omessi dai datori di lavoro al fine di consentire loro di comunque beneficiare di una pensione adeguata.
A riprova di ciò si evidenzia che la giurisprudenza di legittimità -che pure ha trovato applicazione nella controversia in esame- è consolidata nell'escludere che la domanda del lavoratore volta alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338 del 1962, sia assoggettabile alla decadenza triennale di cui al d.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, atteso che essa non concerne affatto una prestazione pensionistica, ma consiste piuttosto in un rimedio alla decurtazione pensionistica conseguente all'omesso versamento dei contributi dovuti, che ha natura e carattere risarcitorio del danno consistente nella necessità di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione.
Le relative regole in materia di determinazione degli oneri di riscatto sono poi dettate dall'articolo 2 del D.lgs n. 184/1997. L'onere è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della legge n. 335 del 1995. Per i periodi che si collocano nel sistema di “calcolo retributivo” l'onere è quantificato in termini di “riserva matematica” determinata in base alla retribuzione effettiva o convenzionale del periodo oggetto di costituzione di rendita vitalizia. Relativamente ai periodi per i quali la relativa quota di pensione andrebbe calcolata con il sistema contributivo, il corrispondente onere è invece determinato, per espressa disposizione di legge, applicando l'aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione pensionistica dove opera il riscatto stesso. Ai fini del calcolo, la retribuzione di riferimento cui va applicata la predetta aliquota contributiva, è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda. Per effetto di quanto disposto dall'articolo 4 del D.lgs n. 184 del 1997, le disposizioni sopra richiamate sono estese a tutti i casi di riscatto per i quali, ai fini del calcolo dell'onere, si applica l'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962.
La disposizione estende, quindi, a tutti i periodi oggetto di riscatto, per i quali la relativa quota di pensione andrebbe calcolata con il sistema contributivo, le medesime modalità di determinazione dell'onere e di valorizzazione del periodo stabilite per il riscatto dei periodi universitari collocati nel sistema contributivo
Il riconoscimento del diritto alla costituzione della rendita consente quindi in seguito al pagamento (da parte del datore di lavoro o del lavoratore) della dovuta riserva matematica determinata secondo i criteri su indicati, di considerare ai fini del calcolo della pensione del lavoratore (o dell'avente diritto) i contributi che erano stati omessi con la conseguenza che ove il lavoratore sia già in pensione, la rendita vitalizia integra immediatamente la pensione in essere mentre, in caso contrario, i contributi integrati vengono valutati per il calcolo della futura pensione. Con riferimento al caso di specie quindi, accertato e riconosciuto il diritto della ricorrente alla costituzione della rendita, eseguiti la quantificazione prima ed il versamento poi della riserva matematica, deriva il diritto di essa ricorrente alla erogazione della pensione con decorrenza dalla prima domanda ammnistrativa utile che -atteso il giudicato di decadenza formatosi con riferimento a quelle più risalenti- non può che essere quella del 25.9.2023.
Non risulta a seguito della costituzione dell che la ricorrente abbia specificamente CP_1
contestato i criteri di calcolo e la quantificazione della pensione erogatale.
La domanda va quindi rigettata e le spese tenuto conto della complessità delle questioni giuridiche trattate, interamente compensate.
PQM
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa,
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- compensa le spese del giudizio;
Così deciso in Marsala nell'udienza del 9 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo
Sezione Lavoro
Proc. N. 95 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 09/07/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate
- per parte ricorrente dall'Avv. CRIMI GIOVANNI il quale ha dedotto e chiesto “Dichiarare e ritenere che la concludente, quale coniuge superstite di , ha diritto a percepire la pensione Persona_1 riversibile derivante dalla costituzione della rendita vitalizia a decorrere dal 1° agosto 2003; Dichiarare e CP_ ritenere che l non ha corrisposto alla concludente gli arretrati della pensione maturati dall'accertata CP_ decorrenza dell'1/8/2003; Condannare l a corrispondere alla concludente gli arretrati della pensione per il periodo sopra accertato nella misura di € 108.070,00 circa (decorrenza 1/8/2003) o altro importo maggiore o minore dovuto per legge o che verrà quantificato nel corso del giudizio mediante espletanda c.t.u., oltre interessi e svalutazione monetaria dalla domanda amministrativa sino all'effettivo soddisfo Condannare CP_ l per la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in cui è incorsa, oltre alle spese, anche al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente per la mancata disponibilità delle somme di cui aveva diritto nonché, con la pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.cv., al pagamento di una somma equitativamente determinata CP_ in favore della c/parte; Condannare l' al pagamento delle spese e compensi professionali, come da nota spese in atti, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le spese”;
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. RIZZO ANTONINO il quale ha insistito nelle conclusioni già rassegnate e quindi per il rigetto del ricorso
Visti gli atti del fascicolo, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 95 /2025 R.G.L. oggetto: Assegno - pensione vertente tra
, nato a [...] il [...] CF Parte_1 C.F._1
, in giudizio con l'avv. CRIMI GIOVANNI giusta procura in atti, ricorrente
[...]
nei confronti di
CF , rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO, giusta Controparte_2 P.IVA_1
procura in atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale
“Dichiarare e ritenere che la concludente, quale coniuge superstite di , ha diritto a percepire Persona_1
la pensione riversibile derivante dalla costituzione della rendita vitalizia a decorrere dal 1° agosto 2003 o in
CP_ linea del tutto subordinata con decorrenza 1 settembre 2009; Dichiarare e ritenere che l' non ha corrisposto alla concludente gli arretrati della pensione maturati dall'accertata decorrenza dell'1/8/2003 o in
CP_ subordine dell'1/9/2009 sino al mese di settembre 2023; Condannare l a corrispondere alla concludente gli arretrati della pensione per il periodo sopra accertato nella misura di € 108.070,00 circa (decorrenza
1/8/2003) o in subordine nella misura di € 78.000,00 circa (decorrenza 1/9/2009) o altro importo maggiore o minore dovuto per legge o che verrà quantificato nel corso del giudizio mediante espletanda c.t.u., oltre interessi e svalutazione monetaria dalla domanda amministrativa sino all'effettivo soddisfo;
Condannare
CP_ l per la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in cui è incorsa, oltre alle spese, anche al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente per la mancata disponibilità delle somme di cui aveva diritto nonché, con la pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.cv., al pagamento di una somma equitativamente determinata
CP_ in favore della c/parte; Condannare l' al pagamento delle spese e compensi professionali da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le spese.”
Premetteva a dette conclusioni:
1-che il Tribunale di Marsala con sentenza n. 41/2015 resa in accoglimento del ricorso da essa ricorrente proposto aveva, per quel che in questa sede rileva, statuito: “Dichiara che Persona_1
ha svolto lavoro subordinato alle dipendenze di dal 23.6.1998 al 30.8.2000, eccetto il Controparte_3
periodo 8- 21 settembre 1999 e, per l'effetto, condanna l al pagamento, in favore dell'erede CP_1 [...]
delle spettanze dovute per tale periodio ex art. 13 L. 1338/62, oltre interessi e rivalutazione Parte_1
dal momento della domanda amministrativa e fino al soddisfo”;
2.1-che avverso detta statuizione aveva proposto appello l' “adducendo l'intervenuta CP_1
decadenza dal diritto e dall'azione giudiziaria della domanda di costituzione di rendita vitalizia avanzata in primo grado ed eccepiva il decorso del termine di tre anni e 300 giorni tra la presentazione della domanda amministrativa (20.8.2009) e la proposizione del ricorso giudiziario (2.7.2013) e l'irrilevanza della decisione sfavorevole adottata dall'Istituto il 12.11.2013 ritenendola inidonea a far riaprire i termini. Chiedeva pertanto la parziale riforma della sentenza e quindi il rigetto della domanda proposta dalla ricorrente tendente alla costituzione della rendita vitalizia”;
2.2- di avere essa stessa proposto appello incidentale avverso detta pronuncia “nella parte in cui il Giudice a quo dichiarava la decadenza della domanda relativa alla pensione di reversibilità perché proposta oltre il termine di 3 anni e 300 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda amministrativa avvenuta il 22/7/2003 e ne chiedeva la motifica nel senso di ritenere che la denuncia dei superstiti dell'omissione contributiva non è soggetta ad alcuna decadenza e rende applicabile la prescrizione decennale con l'obbligo dell'ente previdenziale a regolarizzare la posizione assicurativa;
nella parte in cui il Giudice a quo non si pronunciava sull'obbligo del datore di lavoro di versare i contributi omessi dal 23/6/98 al 30/6/2000, salvo il
CP_ periodo 6/9/99 - 21/9/99, e non lo condannava ad effettuare il relativo pagamento presso l' di e CP_2
ne chiedeva la modifica nel senso di ritenere il diritto del lavoratore di agire in giudizio per ottenere tale condanna;
nella parte in cui non dichiarava il diritto dell'appellata alla pensione di reversibilità a decorrere
CP_ dalla domanda e condannava l' all'erogazione del beneficio con il pagamento degli accessori e ne chiedeva la modifica nel senso di accertare tale diritto condannando l'ente obbligato al pagamento della pensione con gli arretrati ed accessori”;
2.3- che con “sentenza n. 909/2015 emessa il 2.7.2015 e depositata il 29.7.2015” la Corte Territoriale
CP_
“accoglieva il gravame principale proposto dall e respingeva l'appello incidentale”;
3-che avverso detta pronuncia aveva proposto ricorso per Cassazione allegando la “mancata decadenza e prescrizione del diritto alla pensione di riversibilità” il “diritto della ricorrente, quale erede e coniuge superstite di , a sostituirsi all'ex datore di lavoro di quest'ultimo nella costituzione Persona_1
della rendita vitalizia” e che controricorso aveva proposto anche l' al fine di chiedere “la CP_1
conferma della sentenza impugnata”;
3.1- che con ordinanza n. 32500/2021 la Corte aveva evidenziato
3.1.a - che “é consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, in caso di omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, il nostro ordinamento non prevede un'azione dell'assicurato volta a condannare l'ente previdenziale alla regolarizzazione della sua posizione contributiva, nemmeno nell'ipotesi in cui l'ente previdenziale, che sia stato messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia tempestivamente attivato per l'adempimento nei confronti del datore di lavoro obbligato, residuando unicamente in suo favore il rimedio risarcitorio di cui all'art. 2116 cod. civ. e la facoltà di chiedere all la costituzione della rendita vitalizia CP_1
ex art. 13 legge n. 1338 del 1962 (fra tante Cass. n. 6569 del 2010; Cass. n. 3491 del 2014; Cass. nn. 2164 e
6722 del 2021)”;
3.1.b - che “la decadenza dall'azione giudiziaria prevista dal citato art. 47, nel testo sostituito dall'art. 4, d.l. n. 384 del 1992 (conv. con legge n. 438 del 1992), per l'ampio riferimento alle controversie in materia di trattamenti pensionistici in esso contenuto, comprende tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da doversi ritenere incluso, nella previsione di legge, anche l'accertamento relativo alla consistenza dell'anzianità contributiva utile per beneficiare di un sistema più favorevole di calcolo della contribuzione, ad esempio alla stregua dell'art. 13, comma 8, legge n. 257 del 1992 (v., fra tante, Cass. n. 11183 del 2019 ed ivi ulteriori precedenti)”;
3.1.c – che nel caso di specie “non si verte, dunque, per poter invocare l'estensione del regime decadenziale, nell'ambito della protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici (fra tante, Cass. n. 13630 del
2020), controvertendosi, del diritto potestativo alla costituzione della rendita vitalizia, a spese del datore di lavoro, istituto di carattere generale dell'assicurazione obbligatoria al fine di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione correlato al diritto al recupero dei contributi da parte dell per CP_1
l'accantonamento necessario alla costituzione della riserva matematica nel relativo fondo di destinazione
(arg. da Cass., Sez. Un., n. 21302 del 2017, in tema di regolazione della giurisdizione sulla domanda di accertamento del diritto alla costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 legge n. 1338 del 1962, strumentale alla costituzione della riserva matematica per la regolarizzazione della posizione contributiva);”
3.1.d – che “l'azione nella quale vengono in gioco l'interesse del lavoratore alla realizzazione dei presupposti della tutela assicurativa (con la condanna dell' alla costituzione della rendita vitalizia e del CP_1
datore di lavoro inadempiente al versamento della riserva matematica), l' interesse dell' a limitare il CP_1
riconoscimento della rendita vitalizia ai casi di esistenza certa, e non fittizia, di rapporti di lavoro e, infine,
l'interesse del datore di lavoro a non trovarsi apposto, ove il giudizio si svolga in assenza, agli effetti pregiudizievoli di un giudicato ai suoi danni a causa del riconoscimento di un inesistente rapporto lavorativo, lontano nel tempo, è affatto estranea, per la sua natura risarcitoria, sia al novero dei trattamenti pensionistici stricto sensu sia all'ambito dei benefici contributivi speciali idonei a incrementare, a totale carico del sistema previdenziale pubblico, le provvidenze spettanti all'assicurato” con la conclusione che
“l'azione per la costituzione della rendita vitalizia, con onere per il datore di lavoro di versare la riserva matematica per costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione, non è assoggettata a decadenza - che avrebbe come conseguenza normale e indefettibile, l'estinzione definitiva del diritto che ne é oggetto e l'impossibilità di conseguirlo mediante una nuova domanda - ma a prescrizione trattandosi di un credito risarcitorio (Cass. n. 32284 del 2017)”;
3.1.e – che pertanto, in accoglimento del secondo motivo del ricorso “l'impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte di Appello di Palermo che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame della fattispecie, facendo applicazione dei principi sopra esposti”;
4 - di avere pertanto riassunto il giudizio dinanzi la Corte di Appello di Palermo evidenziando 4.1 - che “quale erede e coniuge superstite del lavoratore, è legittimata, secondo la pacifica giurisprudenza (Cass. civ. n. 4324/1987; Cass. civ. n. 1594/1980; Cass. civ. sez. lav.
6.3.2004 n. 4606; Cass. civ. sez. lav.
5.3.2009 n. 5320), ad esercitare il diritto alla costituzione della rendita e ciò si evince anche dal
CP_ modello di domanda predisposto dall di cui in atti“ (doc. 5 fasc. 1° grado) che prevede espressamente tale possibilità (nella domanda allegata alla ricevuta di protocollo si legge a pag. 1 " ... domanda di costituzione di rendita vitalizia riversibile per contributi omessi e caduti in prescrizione ... " mentre a pag. 2
" ... da compilare a cura del lavoratore o dei suoi superstiti " - doc. 5 fasc. 1° grado)”;
4.2 – che “anche per l'applicazione del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, che presupposto per la costituzione della rendita vitalizia è la sopravvenuta prescrizione dei contributi omessi nel periodo 23.6.1998 – 30.8.2000” sicchè “Maturando l'obbligo di versamento dei contributi dal mese successivo all'emissione delle buste paga del lavoratore dipendente, la loro prescrizione si è verificata, ai sensi dell'art. 3, co. 9 L. 335/1995, rispettivamente negli anni 2003, 2004 e 2005.” con la conseguenza che “il diritto della ricorrente, quale erede e coniuge superstite del lavoratore, alla costituzione della rendita, si sarebbe prescritto dopo 10 anni dalle predette date e pertanto la domanda presentata il 20.8.2009 è tempestiva e dev'essere accolta per la sussistenza di tutti i presupposti di legge stabiliti dall'art. 13 L.
1338/1962”;
4.3 - che pertanto aveva richiesto “compatibilmente al principio di diritto enunciato dalla Suprema
Corte, dichiararsi il diritto della ricorrente a sostituirsi a a nella costituzione della rendita CP_3 CP_3
vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata all'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi e ciò previo versamento della riserva matematica di cui all'art. 13 L. 1338/1962 e delle altre disposizioni di legge in materia, - condannarsi a corrispondere alla concludente l'importo di € 2.000,00, oltre interessi e svalutazione Controparte_3
monetaria, dovuta a saldo del verbale di conciliazione del 24.7.2009, condannarsi a Controparte_3
CP_ rimborsare alla ricorrente tutte le somme che la stessa corrisponderà all' per la costituzione della rendita vitalizia nonché le spese processuali che dovrà sostenere per il predetto giudizio, adottarsi gli altri più opportuni consegunziali provvedimenti in virtù del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, con vittoria delle spese processuali sostenute”.
4.4 – che costituitosi in giudizio l' riconosceva il diritto di essa ricorrente “affermando che il CP_1
lavoratore può proporre domanda di condanna alla costituzione di una rendita avente effetti equivalenti alla contribuzione omessa e non altrimenti regolarizzabile dietro versamento della riserva matematica di cui all'art. 13 l. 1338/62”;
5 - che la Corte di Appello, con sentenza n. 394 del 6/4/2023 ritenendo sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda della ricorrente confermava la sentenza di primo grado “nella parte in cui il Tribunale, dopo aver dato atto che la aveva dimostrato che la costituzione Pt_1
della rendita non poteva essere ottenuta dal datore di lavoro stesso, condannava l' " al pagamento nei CP_1
confronti nella ricorrente delle spettanze dovute per tale periodo ex art. 13 13 L. 1338/62 , nonché CP_3
a rimborsare alla stessa le somme necessarie per la costituzione della rendita”;
[...]
6 - che dopo la sentenza da ultimo indicata l' aveva provveduto a liquidare e comunicare CP_1
l'ammontare della riserva matematica da versare alla ricorrente che eseguiva il relativo pagamento;
CP_ 7- che “l con ulteriore nota del 5/10/2023 (all. E), comunicava la liquidazione della pensione n.
003-820020020060925 cat. So, decorrenza 1 agosto 2003, in favore della ricorrente ma liquidava gli arretrati solo dal 1° gennaio al 31 ottobre 2023 quantificandoli in € 3.439,60, al netto delle ritenute;
la pensione mensile veniva determinata nella misura di € 343,96, al netto delle trattenute” per “recupero per quote di pensione “ determinate in € 3.095,64 e che “per quanto riguarda invece la pensione derivante dalla
CP_ costituzione della rendita vitalizia l iniziava a pagare la pensione solo dal mese di ottobre 2023 disattendendo le statuizioni emesse nei suoi confronti con sentenze già definitive”;
8 - che “in virtù della sentenza n.41/2015 del Tribunale di Marsala e della sentenza n. 394/2023 della
Corte di Appello di Palermo la decorrenza della pensione dev'essere dal 1/8/2003 e non dal 1/10/2023 così come liquidata”
9 - che il comitato provinciale adito da essa ricorrente rigettava il ricorso amministrativo dalla proposto evidenziando che “controparte ha ottenuto la riforma della sentenza d'appello riconoscendo il diritto alla costituzione della rendita vitalizia, mentre ai sensi dell'art. 47 del DPR 639/70 rimane colpita da decadenza la domanda relativa alla pensione indiretta, atteso che l'azione giudiziaria è stata proposta ben oltre il termine di tre anni e trecento giorni dalla data di presentazione della domanda amministrativa avvenuta in data 22/7/2003 “ e che “la pensione, a seguito di domanda presentata in data 28/9/2023, è stata accolta con decorrenza 08/2003 (mese successivo dalla morte del dante causa) con pagamento della mensilità da ottobre 2023 (mese successivo dalla presentazione della domanda) applicando la decadenza ai ratei pregressi.
Ciò premesso la ricorrente evidenziava che l aveva omesso di dare esecuzione CP_1
all'ormai formatosi giudicato sulla spettanza della rendita limitandosi a liquidare “gli arretrati dal
1° gennaio 2023 sino al 31 ottobre 2023 nella misura di € 3.439,60 determinando la pensione in € 343,96 mensili”.
Si costituiva l'istituto resistente il quale contestava quando dedotto dalla ricorrente, rilevava di aver dato corretta esecuzione alle su richiamate statuizioni e chiedeva il rigetto del ricorso
Il giudizio è stato istruito con il solo deposito di documenti
L'art 13 della legge n. 1338/1962 dispone “Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all' Controparte_4
di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile
[...]
pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.
La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo, di adeguamento, dando luogo alla attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.
La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere;
in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato. Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente.
Per la costituzione della rendita il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio delle facoltà di cui al primo e al quinto comma, fermo restando l'onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, può chiedere all' la costituzione della rendita vitalizia con Controparte_4
onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma”
Nel caso di specie in virtù delle su richiamate pronunce e del costituitosi giudicato, deve darsi atto della decadenza di parte ricorrente in ordine alla domanda di pensione di reversibilità e della sussistenza del diritto della stessa parte alla costituzione della rendita vitalizia.
A tal proposito appare opportuno evidenziare che la costituzione della rendita non costituisce in alcun modo una prestazione previdenziale, bensì un “congegno” per rimediare all'inadempimento datoriale dell'obbligazione contributiva e ai danni che ne siano potuti derivare al lavoratore.
Fine dell'istituto in esame, infatti, è di evitare che i lavoratori subiscano penalizzazioni per i contributi omessi dai datori di lavoro al fine di consentire loro di comunque beneficiare di una pensione adeguata.
A riprova di ciò si evidenzia che la giurisprudenza di legittimità -che pure ha trovato applicazione nella controversia in esame- è consolidata nell'escludere che la domanda del lavoratore volta alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338 del 1962, sia assoggettabile alla decadenza triennale di cui al d.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, atteso che essa non concerne affatto una prestazione pensionistica, ma consiste piuttosto in un rimedio alla decurtazione pensionistica conseguente all'omesso versamento dei contributi dovuti, che ha natura e carattere risarcitorio del danno consistente nella necessità di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione.
Le relative regole in materia di determinazione degli oneri di riscatto sono poi dettate dall'articolo 2 del D.lgs n. 184/1997. L'onere è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della legge n. 335 del 1995. Per i periodi che si collocano nel sistema di “calcolo retributivo” l'onere è quantificato in termini di “riserva matematica” determinata in base alla retribuzione effettiva o convenzionale del periodo oggetto di costituzione di rendita vitalizia. Relativamente ai periodi per i quali la relativa quota di pensione andrebbe calcolata con il sistema contributivo, il corrispondente onere è invece determinato, per espressa disposizione di legge, applicando l'aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione pensionistica dove opera il riscatto stesso. Ai fini del calcolo, la retribuzione di riferimento cui va applicata la predetta aliquota contributiva, è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda. Per effetto di quanto disposto dall'articolo 4 del D.lgs n. 184 del 1997, le disposizioni sopra richiamate sono estese a tutti i casi di riscatto per i quali, ai fini del calcolo dell'onere, si applica l'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962.
La disposizione estende, quindi, a tutti i periodi oggetto di riscatto, per i quali la relativa quota di pensione andrebbe calcolata con il sistema contributivo, le medesime modalità di determinazione dell'onere e di valorizzazione del periodo stabilite per il riscatto dei periodi universitari collocati nel sistema contributivo
Il riconoscimento del diritto alla costituzione della rendita consente quindi in seguito al pagamento (da parte del datore di lavoro o del lavoratore) della dovuta riserva matematica determinata secondo i criteri su indicati, di considerare ai fini del calcolo della pensione del lavoratore (o dell'avente diritto) i contributi che erano stati omessi con la conseguenza che ove il lavoratore sia già in pensione, la rendita vitalizia integra immediatamente la pensione in essere mentre, in caso contrario, i contributi integrati vengono valutati per il calcolo della futura pensione. Con riferimento al caso di specie quindi, accertato e riconosciuto il diritto della ricorrente alla costituzione della rendita, eseguiti la quantificazione prima ed il versamento poi della riserva matematica, deriva il diritto di essa ricorrente alla erogazione della pensione con decorrenza dalla prima domanda ammnistrativa utile che -atteso il giudicato di decadenza formatosi con riferimento a quelle più risalenti- non può che essere quella del 25.9.2023.
Non risulta a seguito della costituzione dell che la ricorrente abbia specificamente CP_1
contestato i criteri di calcolo e la quantificazione della pensione erogatale.
La domanda va quindi rigettata e le spese tenuto conto della complessità delle questioni giuridiche trattate, interamente compensate.
PQM
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa,
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- compensa le spese del giudizio;
Così deciso in Marsala nell'udienza del 9 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo