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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/04/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di RA NF - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica de Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5893 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristoforo Senatore ed elettivamente Parte_1
domiciliato in Cava de' Tirreni alla via G. Prezzolini n. 3; parte ricorrente
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Lanzara ed elettivamente _1
domiciliata in Castel San Giorgio alla via A. Rescigno n. 19; parte resistente
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di RA NF interventore ex lege
OGGETTO: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: come da atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.11.2021, esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con e che, dall'unione coniugale, erano nati i figli _1
(in data 10.04.2000) e (in data 09.10.2004). Esponeva, altresì, che con Per_1 Per_2 sentenza n. 1130/2021, il Tribunale di RA NF aveva dichiarato la separazione dei coniugi e che, da tale momento, non era stata più ripresa la convivenza matrimoniale. Alla stregua di ciò, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con nonché chiedeva che i figli fossero collocati presso di sé e che fossero _1 confermato l'obbligo in capo alla resistente di corrispondere la somma mensile di €. 150,00 a titolo di mantenimento della prole (come stabilito in sede di separazione) ovvero, in subordine, chiedeva che fosse disposto il versamento diretto della somma da parte del datore di lavoro della resistente;
infine, chiedeva che nulla fosse riconosciuto alla resistente a titolo di assegno divorzile in quanto era in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06.06.2022, si _1 costituiva in giudizio e non si opponeva alla domanda di divorzio ma chiedeva che il ricorrente fosse obbligato a versare la somma mensile di €. 200,00 a titolo di assegno divorzile e che nulla fosse disposto per il mantenimento della prole in ragione delle sue difficoltà economiche. A riguardo, deduceva di essersi sempre occupata durante il matrimonio della cura della famiglia e di aver rinunciato alle proprie aspirazioni professionali svolgendo solo lavori saltuari. Deduceva, inoltre, di essere inoccupata e priva di reddito e di necessitare dell'aiuto economico della sua famiglia di origine per far fronte alle proprie necessità quotidiane.
All'udienza del 09.04.2025 (celebrata mediante lo scambio delle note ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.), le parti rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di RA NF nel procedimento di separazione conclusosi con sentenza n. 96/2019 (cfr. copia sentenza n. 1130/2021 pubblicata in data 29.01.2019). Da tale momento è, difatti, perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Per quanto detto, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Passando alle statuizioni economiche, non va accolta la domanda formulata da parte resistente di corresponsione di un assegno divorzile, in quanto la parte non ha provato la mancanza di mezzi economici adeguati o, comunque, l'impossibilita di procurarseli per ragioni oggettive. Ed invero, grava sul coniuge richiedente l'assegno divorzile l'onere di dimostrare, quale fatto costitutivo del diritto azionato, che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali uno di essi abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia. Lo squilibrio economico tra le parti o l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda non costituiscono, di per se , elementi decisivi per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno (Cass. Sez. I 09.08.2019, n. 21234).
Nel caso che ci occupa, parte ricorrente si e limitata a rappresentare semplicemente nell'atto introduttivo di essere disoccupata e di non svolgere alcuna attivita lavorativa, non avendo neanche depositato il certificato rilasciato dal centro per l'impiego.
Inoltre, non e stata svolta attivita istruttoria diretta proprio a provare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'assegno divorzile.
Pertanto, la domanda di assegno divorzile va rigettata.
Quanto al mantenimento della prole, va premesso che la figlia lavora con la qualifica di Per_1
O.S.S. presso l'ospedale di Roma con contratto a tempo determinato (v. verbale del
04.07.2022) e, pertanto, la stessa puo ritenersi economicamente autosufficiente.
Quanto all'altro figlio , non vi è prova del raggiungimento dell'autosufficienza Per_2 economica;
pertanto, tenuto conto che vive stabilmente con il padre, si reputa equo Per_2 confermare l'ordinanza presidenziale, con la conseguenza che parte resistente dovrà corrispondere la somma di €. 75,00 a titolo di mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ogni altra questione è da intendersi assorbita.
Le spese di lite vengono compensate in ragione dei rapporti tra le parti e dei giusti motivi rappresentati dalla natura delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e coniugi per matrimonio celebrato in data Parte_1 _1
24.10.1998 in RA NF (atto 184 parte II, Serie A dell'anno 1988);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e art. 152 septies disp. att. c.p.c. d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da parte resistente;
4. dispone che versi a la somma mensile di €. _1 Parte_1
75,00 a titolo di mantenimento del figlio - maggiorenne ma non ancora Per_2 economicamente autosufficiente - a mezzo di bonifico bancario e/o vaglia postale, entro il giorno 4 di ogni mese e previa rivalutazione secondo gli indici
ISTAT;
5. dispone che ciascun genitore provveda al pagamento delle spese straordinarie per il mantenimento del minore nella misura del 50% ciascuno;
6. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in RA NF, 10.04.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di RA NF - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica de Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5893 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristoforo Senatore ed elettivamente Parte_1
domiciliato in Cava de' Tirreni alla via G. Prezzolini n. 3; parte ricorrente
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Lanzara ed elettivamente _1
domiciliata in Castel San Giorgio alla via A. Rescigno n. 19; parte resistente
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di RA NF interventore ex lege
OGGETTO: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: come da atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.11.2021, esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con e che, dall'unione coniugale, erano nati i figli _1
(in data 10.04.2000) e (in data 09.10.2004). Esponeva, altresì, che con Per_1 Per_2 sentenza n. 1130/2021, il Tribunale di RA NF aveva dichiarato la separazione dei coniugi e che, da tale momento, non era stata più ripresa la convivenza matrimoniale. Alla stregua di ciò, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con nonché chiedeva che i figli fossero collocati presso di sé e che fossero _1 confermato l'obbligo in capo alla resistente di corrispondere la somma mensile di €. 150,00 a titolo di mantenimento della prole (come stabilito in sede di separazione) ovvero, in subordine, chiedeva che fosse disposto il versamento diretto della somma da parte del datore di lavoro della resistente;
infine, chiedeva che nulla fosse riconosciuto alla resistente a titolo di assegno divorzile in quanto era in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06.06.2022, si _1 costituiva in giudizio e non si opponeva alla domanda di divorzio ma chiedeva che il ricorrente fosse obbligato a versare la somma mensile di €. 200,00 a titolo di assegno divorzile e che nulla fosse disposto per il mantenimento della prole in ragione delle sue difficoltà economiche. A riguardo, deduceva di essersi sempre occupata durante il matrimonio della cura della famiglia e di aver rinunciato alle proprie aspirazioni professionali svolgendo solo lavori saltuari. Deduceva, inoltre, di essere inoccupata e priva di reddito e di necessitare dell'aiuto economico della sua famiglia di origine per far fronte alle proprie necessità quotidiane.
All'udienza del 09.04.2025 (celebrata mediante lo scambio delle note ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.), le parti rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di RA NF nel procedimento di separazione conclusosi con sentenza n. 96/2019 (cfr. copia sentenza n. 1130/2021 pubblicata in data 29.01.2019). Da tale momento è, difatti, perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Per quanto detto, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Passando alle statuizioni economiche, non va accolta la domanda formulata da parte resistente di corresponsione di un assegno divorzile, in quanto la parte non ha provato la mancanza di mezzi economici adeguati o, comunque, l'impossibilita di procurarseli per ragioni oggettive. Ed invero, grava sul coniuge richiedente l'assegno divorzile l'onere di dimostrare, quale fatto costitutivo del diritto azionato, che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali uno di essi abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia. Lo squilibrio economico tra le parti o l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda non costituiscono, di per se , elementi decisivi per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno (Cass. Sez. I 09.08.2019, n. 21234).
Nel caso che ci occupa, parte ricorrente si e limitata a rappresentare semplicemente nell'atto introduttivo di essere disoccupata e di non svolgere alcuna attivita lavorativa, non avendo neanche depositato il certificato rilasciato dal centro per l'impiego.
Inoltre, non e stata svolta attivita istruttoria diretta proprio a provare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'assegno divorzile.
Pertanto, la domanda di assegno divorzile va rigettata.
Quanto al mantenimento della prole, va premesso che la figlia lavora con la qualifica di Per_1
O.S.S. presso l'ospedale di Roma con contratto a tempo determinato (v. verbale del
04.07.2022) e, pertanto, la stessa puo ritenersi economicamente autosufficiente.
Quanto all'altro figlio , non vi è prova del raggiungimento dell'autosufficienza Per_2 economica;
pertanto, tenuto conto che vive stabilmente con il padre, si reputa equo Per_2 confermare l'ordinanza presidenziale, con la conseguenza che parte resistente dovrà corrispondere la somma di €. 75,00 a titolo di mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ogni altra questione è da intendersi assorbita.
Le spese di lite vengono compensate in ragione dei rapporti tra le parti e dei giusti motivi rappresentati dalla natura delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e coniugi per matrimonio celebrato in data Parte_1 _1
24.10.1998 in RA NF (atto 184 parte II, Serie A dell'anno 1988);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e art. 152 septies disp. att. c.p.c. d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da parte resistente;
4. dispone che versi a la somma mensile di €. _1 Parte_1
75,00 a titolo di mantenimento del figlio - maggiorenne ma non ancora Per_2 economicamente autosufficiente - a mezzo di bonifico bancario e/o vaglia postale, entro il giorno 4 di ogni mese e previa rivalutazione secondo gli indici
ISTAT;
5. dispone che ciascun genitore provveda al pagamento delle spese straordinarie per il mantenimento del minore nella misura del 50% ciascuno;
6. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in RA NF, 10.04.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire