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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/05/2025, n. 3197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3197 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dai magistrati: PINTO Dott. Diego Rosario Antonio PRESIDENTE
CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. SARACINO Dott. Nicola CONSIGLIERE riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 5802 R.G. degli affari contenziosi del 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 21. 6. 2023 svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c.
TRA
(P IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore giudiziario dott. , giusta provvedimento di Parte_2
nomina del Tribunale di Roma -Ufficio del Giudice per le indagini preliminari dell'11. 6. 2019 nel procedimento NRG 51050/2016, rappresentata e difesa, giusta delega in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Antonio Mosetti
(CF ), ed elettivamente domiciliata in Roma, Via C.F._1
Riccardo Grazioli Lante n. 15/A (studio Avv. Stefano Paniccia), con comunicazioni da effettuarsi al n. di tel. – fax 0775212174; PEC:
Email_1
APPELLANTE – APPELLATA
E
PI in persona del Sindaco pro- Controparte_1 P.IVA_2
tempore Avv. Daniele Natalia, elettivamente domiciliato in Roma, Viale
Mazzini n. 33, presso lo studio dell'avv. Massimo Cocco, giusta procura alle liti allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta in forza di deliberazione della GC n. 3 del 14. 1. 2020; il difensore chiede che le comunicazioni di r.g. n. 1 cancelleria siano inviate al n. di fax 0775833618; PEC:
Email_2
APPELLATO
E
(CF ), in persona del suo Controparte_2 P.IVA_3
legale rappresentante p. t. dott. , elettivamente domiciliata in Controparte_3
Roma, Via Carlo Mirabello n. 14 presso lo studio dell'Avv. Sergio Massimo
Mancusi, unitamente all'Avv. Giovanni Montella (CF
), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce C.F._2
alla comparsa di costituzione e risposta;
per le comunicazioni: n. di fax
082523499; PEC: Email_3
APPELLATA – APPELLANTE
E
Controparte_4
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appalti di opere pubbliche - Appello proposto da
[...]
avverso la sentenza non definitiva n. 783/2016 del Tribunale di Parte_1
Frosinone, pubblicata in data 1. 7. 2016, ed avverso la sentenza definitiva n.
117/2019 del Tribunale di Frosinone, pubblicata in data 13. 2. 2019, e da
[...]
avverso la sentenza definitiva n. 117/2019 del Tribunale di CP_2
Frosinone, pubblicata in data 13. 2. 2019
CONCLUSIONI: All'udienza del 21. 6. 2023 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con le sentenze di cui in epigrafe il Tribunale di Frosinone, nella sentenza non definitiva così aveva statuito: non definitivamente pronunciando respinge la domanda proposta dalla
[...]
nei confronti del e della Parte_1 Controparte_1 Controparte_5
al pagamento dell'importo di € 143.855,90, a titolo di corrispettivo
[...]
r.g. n. 2 contrattuale;
respinge la domanda proposta dalla nei Parte_1
confronti della p. a. volta al pagamento dell'importo di € Controparte_2
316.696,94, a titolo di corrispettivo contrattuale;
provvede come da separata ordinanza per l'ulteriore corso del giudizio;
e nella sentenza definitiva aveva così statuito: definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
condanna in persona del legale Controparte_4 Controparte_2
rappresentante p. t., a pagare, ai sensi dell'art. 2041 c. c., a Parte_1
la somma di € 164.678,19, oltre l'IVA di legge ed oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;
rigetta la domanda ex art. 2041 c. c. proposta da nei confronti del comune di Parte_1 CP_1
rigetta la domanda trasversale proposta da nei Controparte_2
confronti del comune di condanna in persona CP_1 Controparte_2
del legale rappresentante p. t., a rifondere a le spese di lite, Parte_1
che liquida in € 2.321,01 per esborsi ed € 13.430,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % CPA ed IVA come per legge;
condanna in persona del legale rappresentante p. t. Parte_1
rifondere al di le spese di lite, che liquida in € 12.678,00 per CP_1 CP_1
compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % CPA ed IVA come per legge;
condanna la in persona del legale Controparte_2
rappresentante p. t., a rifondere al di le spese di lite, che liquida CP_1 CP_1
in € 3.972,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15
% CPA ed IVA come per legge;
pone le spese di CTU, in via definitiva, a carico di Controparte_2
Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda al contenuto della sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con due distinti atti di citazione ritualmente notificati la Parte_1
r.g. n. 3 l. e la hanno impugnato le sentenze di cui in epigrafe, Controparte_2
rassegnando le seguenti conclusioni:
Parte_1
Voglia l'Ill. ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per le motivazioni di cui in premessa: in riforma della sentenza non definitiva n. 783/2016, emessa dal Tribunale di Frosinone in data 29. 6. 2016 e pubblicata in data 1. 7. 2016 nel giudizio NRG
2156/2012 cui è riunito il giudizio recante RG 3012/2014, e in accoglimento del presente appello: riconoscere l'esistenza del rapporto contrattuale instauratosi tra la
[...]
e la e per l'effetto condannare la Parte_1 Controparte_2 [...]
al pagamento dell'importo di € 316,696,94 oltre CP_2 Controparte_2
rivalutazione monetaria ed interessi di mora come richiesti nella citazione introduttiva dalla data di fatturazione fino al soddisfo, salvo conguaglio con quanto già corrisposto all'esito della sentenza n. 117/2019; in subordine, a parziale riforma della sentenza n. 117/2019 emessa dal
Tribunale di Frosinone in data 2. 2. 2019 e pubblicata in data 13. 2. 2019 nel medesimo giudizio, ed in accoglimento del presente appello, in ragione dell'accoglimento della domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c. c., riconoscere il maggior importo dovuto:
b1) determinato riducendo quanto oggetto di fatturazione del solo lucro cessante/utile d'impresa;
b2) per la somma di € 6.520,73 a titolo di oneri INPS, INAIL e similari;
b3) per la somma di € 50.036,40 a titolo di quota ammortamento e manutenzione;
così come determinate dal consulente tecnico di ufficio in sede di perizia, il tutto oltre IVA, rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge;
c) con riferimento al capo sulle spese di lite, in riforma della sentenza definitiva n. 117/2019 ed in ragione delle motivazioni sopra esposte, riformare il r.g. n. 4 capo della sentenza nella quale la società odierna appellante è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore del disponendo la Controparte_1
compensazione delle stesse tra la ed il con Parte_1 Controparte_1
vittoria di spese e compensi del presente giudizio nei confronti della CP_2
e del nella denegata ipotesi di opposizione da parte
[...] Controparte_1
di detto ente in ordine all'impugnazione del capo concernente la liquidazione delle spese nel giudizio di primo grado.
In data 24. 9. 2019 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore.
Si costituiva il per chiedere il rigetto della domanda Controparte_1
proposta dalla nei suoi confronti, con il favore delle spese Parte_1
processuali anche per questo grado di giudizio.
Si costituiva anche la per rassegnare le seguenti Controparte_2
conclusioni: in via preliminare, in rito:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita adottare ogni opportuno provvedimento per la riunione al presente giudizio di appello RGN 5802/2019 del successivo recante RGN 5825/19, ai sensi dell'art. 335 cpc;
nel merito, in via principale salvo mutamento delle conclusioni all'esito del provvedimento di riunione, restando nell'ambito del presente giudizio:
- ogni contraria istanza disattesa, rigettare l'appello proposto dalla
[...]
avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Parte_3
Frosinone n. 783/2016, per tutte le motivazioni gradatamente esposte in atti, e confermare la medesima sentenza di primo grado;
- rigettare l'appello proposto dalla avverso la Parte_3
sentenza definitiva del Tribunale di Frosinone n. 117/2019, per tutte le motivazioni gradatamente esposte in atti;
con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Con provvedimento in data 27. 1. 2020 al presente procedimento veniva r.g. n. 5 riunito quello avente NRG 5825/2019.
Per quanto riguarda l'atto di appello proposto da Controparte_2
quest'ultima ha rassegnato le seguenti conclusioni:
Voglia l'On. le Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza disattesa e in accoglimento dei motivi di appello come innanzi gradatamente indicati, in totale riforma della sentenza impugnata:
- in via principale, previa, ove ritenuto necessario, ammissione ed espletamento dei mezzi di prova, richiesti e non concessi in primo grado, dichiarare inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento formulata dalla nei confronti della e, per Parte_1 Controparte_2
l'effetto, condannare la in persona del legale rapp.te p.t., a Parte_1
pagare alla le somme da questa corrisposte in Controparte_2
esecuzione della sentenza di primo grado, pari ad € 235.592,61;
- in via subordinata, nell'eventualità di condanna della Controparte_2
per uno qualsiasi dei titoli qui richiesti dalla ad una
[...] Parte_1
somma superiore ad € 103.000,00, previa, ove ritenuto necessario, ammissione ed espletamento dei mezzi di prova, richiesti e non concessi in primo grado:
- accertato che nel rapporto intercorso tra il Comune di e la CP_1 [...]
avente ad oggetto il servizio di igiene urbana, è compresa Controparte_2
anche l'attività di trasporto dei rifiuti da GL alla discarica di LF;
- accertato che nel corrispettivo convenuto è incluso anche il corrispettivo per detto trasporto;
- accertato che il costo di detto trasporto per la Controparte_2
laddove eseguito con i propri mezzi ed il proprio personale, ammonta ad €.
103.000,00;
- vista la condanna al pagamento in favore della per Parte_1
tale titolo di una somma maggiore a tale costo;
- accertato, altresì, che la mancata esecuzione di tale trasporto da parte della non è dipeso dalla propria volontà ma le è stato Controparte_2
r.g. n. 6 impedito in forza di provvedimenti normativi che imponevano l'esecuzione di tale trasporto da parte della Parte_1
- accertato, infine, che di tale circostanza il Comune di all'atto CP_1
della stipula del contratto con la per il servizio di Controparte_2
igiene urbana, era perfettamente a conoscenza;
per l'effetto condannare il a corrispondere alla Controparte_1 [...]
a titolo di danni, la somma pari alla differenza di quanto Controparte_2
eventualmente questi è condannata a versare a ed il costo di Parte_1
€ 103.000,00 o quello maggiore o minore che sarà accertato in corso di causa, relativo alla prestazione del trasporto laddove eseguita dalla con i CP_2
propri mezzi ed il proprio personale;
- in ogni caso, adottare le consequenziali statuizioni di condanna sulla restituzione delle somme versate dalla appellante in esecuzione della sentenza di primo grado;
con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
La rispetto a tale atto di appello ha rassegnato le Parte_1
seguenti conclusioni:
Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per le motivazioni di cui in premessa, previa riunione della presente causa al giudizio distinto con il NRG 5802/2019, dichiarare inammissibile l'avversario atto di impugnazione, o, in subordine, rigettare le domande tutte ex adverso formulate perché infondate in fatto e diritto;
con vittoria di spese e compensi di causa.
All'udienza del 21. 6. 2023 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione degli ordinari termini per comparse conclusionali e repliche.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di CP_4
[...]
APPELLO PROPOSTO DA TAC Parte_1
L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini seguenti.
La ha dedotto tre motivi di gravame. Parte_1
r.g. n. 7 Con il primo è stata sostenuta la sussistenza di un vincolo contrattuale tra la e la Controparte_2 Parte_1
Il giudice di prime cure nella sentenza non definitiva n. 783/2016 aveva dato atto del “…giudicato formatosi tra parte attrice e giusta Controparte_1
sentenza n. 87/2014 emessa all'esito del giudizio recante R.G. 1855/2010. […] il giudice, in riferimento alla domanda di condanna al pagamento per le prestazioni poste in essere nel periodo marzo 2009 – novembre 2009 aveva respinto la domanda azionata nei confronti del sul presupposto CP_1
dell'accertamento incidentale della nullità del contratto intercorso tra le parti per difetto di forma richiesta a pena di nullità […] Tale giudicato in quanto relativo alla validità della fonte negoziale, fa stato anche nel presente giudizio ed esplica interamente la sua efficacia non consentendo a questo giudice valutazione alcuna, se non quella della rilevazione dell'esistenza del giudicato…” (v. pag. 4 sentenza non definitiva).
Il Tribunale avrebbe errato nel considerare inammissibile la domanda della sulla base del precedente giudicato, con cui era stata statuita Parte_3
l'inesistenza di un contratto avente forma scritta tra la società appellante ed il poiché tale giudicato non avrebbe potuto esplicare alcun Controparte_1
effetto nei confronti della società contro la quale era Controparte_6
stata formulata per la prima volta nel presente giudizio la domanda di natura contrattuale avente ad oggetto il pagamento degli importi dovuti.
Contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure avrebbe dovuto essere considerata ammissibile la domanda avanzata dalla nei Parte_3
confronti della poiché fondata su un autonomo rapporto Controparte_2
instauratosi tra due soggetti di diritto privato del tutto estranea al precedente rapporto dedotto nel giudizio distinto con rg.n. 1855/2010 intercorso tra l'odierna appellante ed il Comune di CP_1
Infatti, la aveva stipulato, in data 26/02/2009, un Controparte_6
contratto di appalto con il Comune di con il quale si era impegnata a CP_1
r.g. n. 8 svolgere il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) ed assimilati, di spazzamento stradale, di smaltimento ed altro.
In base a detto contratto di appalto (v. art. 8 del capitolato speciale d'appalto) era stato previsto che: “… i rifiuti, raccolti in maniera differenziata, saranno trasportati e conferiti in impianti finali di recupero, trattamento, smaltimento individuati a cura dell'appaltatore che ne rimane proprietario e pertanto tutti i costi, nessuno escluso, si intendono compresi nell'offerta relativa alla gestione del servizio…”.
Il Comune di in data 29/12/2008, aveva comunicato alla CP_1 [...]
che la ditta quale vincitrice della gara di Parte_3 Controparte_6
appalto, era la ditta affidataria del servizio di raccolta RSU e che quindi si sarebbe recata presso la per la trasferenza dei rifiuti raccolti Parte_3
nel territorio comunale (in precedenza ivi conferiti dallo stesso Comune direttamente).
Successivamente, le comunicazioni erano intervenute esclusivamente tra la e la ed in particolare: Parte_3 Controparte_6
- con telefax in data 23/02/2009 la aveva inviato alla Parte_3
copia del regolamento interno per l'accesso al centro di Controparte_6
trasferenza;
- con telefax in data 09/02/2009 e 02/03/2009, la Controparte_2
aveva comunicato all'odierna appellante la targa di nn. 3 ulteriori autocompattatori autorizzati ad accedere al centro di trasferenza;
- con telefax in data 15/06/2009 inviato il 19/06/2009 e successivo telefax del 22/06/2009 la aveva sollecitato la al Parte_3 Controparte_6
rispetto della normativa di riferimento ed alla consegna della necessaria documentazione;
- infine, con telefax in data 23/06/2009, in riscontro al telefax inviato dalla società appellante il 19/06/2009, la aveva dato atto di Controparte_6
“…aver regolarmente consegnato a tutti i nostri dipendenti del cantiere di r.g. n. 9 i tesserini di riconoscimento e i DPI previsti dalla normativa CP_1
ambientale…”.
Un esplicito riconoscimento dell'attività svolta dalla stessa Parte_3
e dell'esistenza di un rapporto contrattuale in essere tra le due società
[...]
emergerebbe sia dalla corrispondenza intercorsa tra la società appellante e la
[...]
, sia dalle conclusioni rassegnate dalla nel proprio Controparte_6 CP_2
atto di comparsa del 28/11/2014, nel giudizio rg.n. 3012/2014, ove espressamente aveva riconosciuto: “…accertato che nel rapporto intercorso tra il
Comune di e la avente ad oggetto il servizio di CP_1 Controparte_6
igiene urbana, è compresa anche l'attività di trasporto dei rifiuti da GL a
LF; accertato che nel corrispettivo convenuto è incluso anche il corrispettivo per detto trasporto;
accertato che il costo di detto trasporto per la laddove eseguito con i propri mezzi ed il proprio Controparte_6
personale, ammonta ad € 103.000,00; vista la condanna al pagamento in favore della per tale titolo di una somma maggiore a tale costo;
Parte_3
accertato altresì che la mancata esecuzione di tale trasporto da parte della
[...]
non è dipeso dalla propria volontà ma le è stato impedito Controparte_6
in forza di provvedimenti normativi che imponevano la esecuzione di tale trasporto da parte della accertato infine che di tale Parte_3
circostanza il Comune di all'atto della stipula del contratto con la CP_1 [...]
per il servizio di igiene urbana, ne era perfettamente a Controparte_6
conoscenza; per l'effetto condannare il a corrispondere alla Controparte_1
a titolo di danni, la somma pari alla differenza di quanto Controparte_6
eventualmente questi è condannata a versare a ed il costo di Parte_3
€ 103.000,00 o quello maggiore o minore che sarà accertato in corso di causa, relativo alla prestazione del trasporto laddove eseguita dalla con i CP_2
propri mezzi ed il proprio personale…” (pagg. 17-18-19 atto di costituzione nel giudizio rg.n. 3012/2014).
La avrebbe espressamente dato atto del fatto che: Controparte_6
r.g. n. 10 - nel rapporto intercorrente tra e era compresa anche CP_1 CP_2
l'attività di trasporto dei rifiuti da GL a LF;
- nel corrispettivo totale era incluso anche tale trasporto;
- detto trasporto doveva essere svolto per mezzo della in forza di provvedimenti normativi;
- che sia la Parte_3 [...]
che il Comune di erano a conoscenza dell'obbligo Controparte_6 CP_1
per l'appaltatore di avvalersi dei servizi resi dalla Parte_3
Inoltre, la stessa aveva proposto domanda Controparte_6
riconvenzionale nei confronti del Comune di per la restituzione della CP_1
differenza tra quanto avrebbe dovuto pagare in caso di condanna e quanto effettivamente avrebbe speso per eseguire la prestazione, utilizzando mezzi e personale propri.
Tali circostanze confermerebbero l'esistenza di un rapporto tra le parti, ed il Tribunale avrebbe errato nel ritenere sussistente esclusivamente l'indennizzo ex art. 2041 c.c. sulla base di un indebito arricchimento.
La fattispecie di cui all'art. 2041 c.c. potrebbe trovare applicazione solo in via sussidiaria in assenza di “…giusta causa…”; nel caso di specie, sulla base del richiamato contratto di appalto con il la Controparte_1 [...]
si sarebbe accollata il complesso di tutti gli oneri derivanti e Controparte_6
connessi alla raccolta di RSU tra cui, necessariamente, anche la prestazione che la società odierna concludente svolgeva per suo conto, sia con riferimento alla gestione dei rifiuti presso il centro di GL che, soprattutto, con riferimento all'attività di trasferimento dei rifiuti dal suddetto centro ed il Centro di smaltimento di LF, attività quest'ultima esplicitamente in capo alla società appellata per espressa disposizione del contratto di appalto.
La prova del fatto che la prestazione eseguita dalla Parte_3
rientrasse tra i pagamenti dovuti sulla base del contratto di appalto sarebbe costituita dalla delibera del Comune di n. 225 del 08/08/2013, relativa CP_1
all'autorizzazione alla transazione con la SAF s.p.a., in cui si dava espressamente atto che “…le somme a corrispondere alla Controparte_6
r.g. n. 11 dovrebbero essere calcolate tenuto conto dell'importo mensile forfettario di cui al contratto di appalto del servizio rep. 4646/09 di € 206.250,00 meno le somme per lo smaltimento e per il trasporto come fatturate rispettivamente da p.a. CP_7
e per quest'ultima fino al mese di luglio 2010…”; ed ancora, Parte_3
il Comune “…avrebbe potuto provvedere direttamente ai pagamenti mensili a favore di Saf e Tac solo a seguito di riconoscimento formale ed esplicito da parte della di tale incombenza amministrativa a carico del Controparte_2
Comune, con contestuale rilascio a favore dell'ente di note di credito, per gli importi corrispondenti a quelli fatturati da “Saf” e da “tac” per i servizi di smaltimento e di trasporto […] su ciascuna fattura forfettaria di e 206.250,00
€/mese dalla emessa al Comune…”. CP_2
La società percepiva mensilmente da parte del Controparte_6
Comune di l'importo di € 206.250,00, comprensivo anche di tutte le CP_1
attività svolte dall'odierna società appellante per suo conto, e ciò avrebbe determinato la nascita dell'obbligazione di adempiere al relativo pagamento del credito in capo proprio alla quale titolare del contratto Controparte_6
di appalto per la raccolta dei rifiuti ed il conseguente smaltimento, comprensivo di tutte le attività connesse alla raccolta ed allo smaltimento.
Invece, il Tribunale con la sentenza non definitiva n. 783/2016 ha ritenuto che non sussistesse alcun vincolo contrattuale tra la e la Parte_3 [...]
“…neppure per facta concludentia…”, anche se tale rapporto Controparte_6
era stato riconosciuto anche dalla in sede di comparsa, Controparte_6
ed in atti erano state depositate tutte le bolle ecologiche (o formulari di pesatura e scarico) emesse quotidianamente dalla e dalla Controparte_6 [...]
con esplicita indicazione del vettore della stessa società appellata Parte_3
e presentate dalla presso il centro di trasferenza della CP_2 Parte_3
di GL con la specifica del Comune di quale soggetto produttore
[...] CP_1
dei rifiuti.
Tali documenti, inoltre, sono stati attentamente valutati dal consulente r.g. n. 12 tecnico di ufficio, il quale (cfr. pag. 12 elaborato peritale) ha dato espressamente atto dell'avvenuto deposito agli atti del giudizio da parte della Parte_3
dei “…formulari di pesatura e di scarico dei rifiuti solidi urbani presso il
[...]
centro di trasferenza del GL provenienti dal comune di trattasi di CP_1
numerosissimi formulari, uno per ogni viaggio di conferimento per ciascun giorno e ciascun mese in contestazione…”, documentazione questa che, come sempre riferito dal consulente tecnico di ufficio, avrebbe trovato integrale conferma nel prospetto riepilogativo di tutti i trasferimenti dei rifiuti, avvenuti nel periodo oggetto di causa, depositata dalla stessa Controparte_6
Ulteriore conferma dell'esistenza di un rapporto contrattuale tra le odierne società in causa sarebbe rinvenibile nel passo della sentenza definitiva (pagina
9) in cui il giudice ha rilevato che: “… anche il segmento di attività di cui materialmente si è occupata la (nella sua qualità di società Parte_3
gerente la stazione di trasferenza) ricadesse tra le attività di cui si sarebbe dovuta far carico la quale appaltatrice dell'intero servizio Controparte_6
relativo agli RSU, e comunque che abbia costituito attività di cui la stessa si è avvantaggiata nel portare a compimento i servizi che le erano stati affidati dal e che l'Ente risulta avere retribuito, con pagamenti a cadenza mensile. CP_1
Del resto, è la ad avere scaricato i rifiuti presso il centro Controparte_6
di trasferenza gestito dalla ai fini del successivo trasbordo, con Parte_3
mezzi di quest'ultima, presso l'impianto di smaltimento di LF, ed è dunque la che si è direttamente avvalsa delle prestazioni Controparte_6
dell'attrice”.
Anche tali considerazioni confermerebbero l'esistenza di un rapporto contrattuale tra la e la , essendosi Parte_3 Controparte_6
quest'ultima avvalsa per la trasferenza esclusivamente delle prestazioni della società odierna appellante, prestazioni necessariamente rientranti tra i servizi di cui era onerata la stessa appellata in base al contratto di appalto (circostanza pacifica e riconosciuta dalla stessa . Controparte_6
r.g. n. 13 L'esistenza di un vero rapporto contrattuale non potrebbe essere esclusa sulla sola scorta dell'assenza di un contratto scritto, poiché, con i comportamenti adottati da entrambe le società, si sarebbe dato vita ad un vincolo, ad un'assunzione di responsabilità e ad un impegno per lo svolgimento di determinate prestazioni;
ed a nulla rileverebbe il ruolo del di e CP_1 CP_1
la sua qualifica di Ente Pubblico, poiché la come Controparte_6
emerso all'esito del giudizio di primo grado, si era avvalsa autonomamente, ed in quanto soggetto di diritto privato, delle prestazioni della società
[...]
Parte_3
Quindi, avendo l'odierna società appellante svolto la propria attività in favore della e non del si sarebbe in Controparte_6 Controparte_1
presenza di rapporti intercorsi tra soggetti privati e non potrebbe esservi alcun ostacolo al riconoscimento dell'esistenza di un rapporto contrattuale per fatti concludenti, senza necessità di un contratto scritto.
Nel caso di specie si tratterebbe di un rapporto contrattuale di natura atipica, con profili richiamanti il contratto di somministrazione, intercorso tra le due società in causa, connesso allo svolgimento del servizio di scarico dei rifiuti presso il centro di trasferenza di GL e del successivo trasporto al centro di
LF; ed a prescindere dalla natura atipica del rapporto contrattuale, vi sarebbero alcuni aspetti tipici del contratto di somministrazione, contratto consensuale ad effetti obbligatori, disciplinato dall'art. 1559 c. c.
Gli elementi essenziali di tale contratto sono rappresentati: 1) dall'esistenza di un valido consenso delle parti;
2) dall'onerosità delle prestazioni svolte;
3) dalla continuità e/o periodicità dello svolgimento delle prestazioni caratterizzate, pertanto, dalla corrispettività e dalla periodicità.
La fattispecie oggetto del presente giudizio sarebbe configurabile quale contratto di somministrazione, essendo presenti tutti gli elementi previsti dalla normativa di riferimento, oltre che l'esistenza di un “obbligo” normativo in capo alla ad avvalersi dei servizi della stessa Controparte_6 Parte_4
[...] [...]
In particolare, l'elemento fondante sarebbe rappresentato dall'esistenza di un consenso tra le parti che si è manifestato con comportamenti adottati dalle parti medesime e, nello specifico, nei comportamenti tenuti dalla
[...]
nei confronti della Controparte_6 Parte_3
Elemento essenziale per comprendere le motivazioni che hanno portato la soc. ad avvalersi dei servizi della società odierna appellante Controparte_6
sarebbe rappresentato dalla disciplina di riferimento inerente lo smaltimento dei rifiuti;
la società vincitrice dell'appalto bandito dal Controparte_6
Comune di (comprendente tutti i servizi connessi allo smaltimento e CP_1
trasferenza dei rifiuti), avrebbe dovuto svolgere in toto tutti i servizi rientranti nel contratto di appalto, avvalendosi delle prestazioni della società
[...]
con riferimento, in particolare, all'attività di trasferenza degli Parte_3
RSU dal centro di trasferenza di GL al Centro di smaltimento di LF;
e dalla copiosa documentazione in atti emergerebbe che la società
[...]
si era avvalsa delle prestazioni svolte dalla società appellante, Controparte_6
scaricando per il tramite dei propri dipendenti i rifiuti raccolti sul territorio del
Comune di presso il centro di trasferenza di GL. Quindi, ogni volta CP_1
che veniva effettuato tale conferimento, la avrebbe Controparte_6
esplicitamente prestato il proprio consenso alla conclusione di un contratto, con la conseguenza dell'esistenza, ove non si volesse riconoscere la sussistenza di un unico rapporto contrattuale caratterizzato da ripetute prestazioni, di numerosi singoli contratti tra le parti in causa rappresentati dai “formulari di pesatura e scarico dei rifiuti solidi”, emessi quotidianamente e contestualmente al conferimento dei rifiuti presso il centro di GL.
Non avendo la mai contestato l'esistenza di Controparte_6
rapporti contrattuali con la e lo svolgimento dei servizi Parte_3
offerti da quest'ultima e di cui la stessa società appellata si sarebbe avvalsa, dovrebbe essere riconosciuta l'esistenza di un palese e valido consenso r.g. n. 15 contrattuale prestato anche per fatti concludenti dalla Controparte_6
L'esistenza di numerose e continuative prestazioni effettuate dalla
[...]
integrerebbe il requisito della durata, emergendo dalla Parte_3
documentazione allegata, mai oggetto di contestazione, che dal febbraio 2009 al luglio 2010 la si era avvalsa quotidianamente ed in maniera Controparte_2
continuativa delle prestazioni offerte dalla scaricando i Parte_3
rifiuti presso il centro di trasferenza per mezzo di propri dipendenti forniti di idonei tesserini identificativi;
e nel caso di specie vi sarebbe anche il requisito dell'onerosità, che sarebbe provato sia dall'emissione mensile delle fatture volte al pagamento dei servizi resi, sia dalla previsione a livello normativo dei prezzi applicati;
infatti, la società odierna appellante non aveva il potere di pattuire alcun prezzo al chilo per il servizio reso, dovendosi limitare ad applicare le apposite tariffe stabilite dalle competenti autorità ed uguali per tutti i comuni.
L'importo oggetto di fatturazione non sarebbe stato mai oggetto di specifica contestazione da parte di nessuno degli odierni appellati, tanto che la stessa in via riconvenzionale (v. conclusioni comparsa Controparte_6
di costituzione) ha chiesto al Comune di di “…corrispondere alla CP_1 [...]
a titolo di danni, la somma pari alla differenza di quanto Controparte_6
eventualmente questi è condannata a versare a ed il costo di Parte_3
€ 103.000,00 o quello maggiore o minore che sarà accertato in corso di causa, relativo alla prestazione del trasporto laddove eseguita dalla con i CP_2
propri mezzi ed il proprio personale…”.
Il contratto 'intervenuto tra le parti' non prevedeva, per la sua conclusione, una particolare forma o particolari adempimenti e, pertanto, la sua conclusione potrebbe ritenersi dimostrata da fatti e/o comportamenti concludenti;
e non essendo il suddetto contratto sottoposto a particolari formalismi, avrebbe essere ritenuto come concluso sulla base di modelli come i “formulari di pesatura e scarico dei rifiuti solidi”, utilizzati nei rapporti tra le parti in causa e mai oggetto di contestazione e/o disconoscimento.
r.g. n. 16 Il Tribunale avrebbe errato nel non riconoscere la sussistenza di un rapporto contrattuale tra la società e la Parte_3 Controparte_6
mentre dovrebbe essere riconosciuto l'obbligo del pagamento delle fatture
[...]
emesse dalla società quale corrispettivo per i servizi resi, Parte_3
con rivalutazione ed interessi di mora al tasso richiesto nell'atto di citazione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità il prezzo, in caso di contratto di somministrazione, potrebbe essere indotto e/o determinato anche con atti amministrativi, poiché l'art. 1374 c. c., nel prevedere che il contratto obbliga le parti sia a quanto dalle medesime espresso, sia anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, si riferirebbe non solo alla legge in senso formale, ma anche ad atti provenienti dalla PA.
E se il somministrante ed il somministrato non hanno stipulato per iscritto un contratto di somministrazione inerente il servizio da prestare, l'esistenza di un rapporto di fatto tra le parti, avente ad oggetto la periodica e reiterata somministrazione del predetto servizio, non potrebbe comportare l'inesistenza di qualsivoglia rapporto di natura giuridica;
in tal caso esisterebbe un contratto di somministrazione per “facta concludentia”, o per intervenuta esecuzione della prestazione ex art. 1327 c.c., e ciò in considerazione del fatto che, per questo tipo di contratto, la forma scritta non sarebbe prevista dalla legge a pena di nullità.
E secondo la giurisprudenza di legittimità più recente (v. Cass. Sezioni
Unite n. 20684 del 9/8/2018) neanche le aziende 'speciali' legate agli enti territoriali, seppur legate al sistema con il quale la pubblica amministrazione locale gestisce i servizi pubblici, risulterebbero soggette alla normativa sulla forma dei contratti di cui agli artt. 16 e 17 r.d. 18/11/1923 n.2440, in quanto applicabile esclusivamente alla PA in senso stretto con la conseguenza che per i relativi contratti non è imposta la forma scritta ad substantiam, né sono vietate le stipule per facta concludentia o mediante esecuzione della prestazione ex art. 1327 c.c. vigendo il principio generale della libertà delle forme di r.g. n. 17 manifestazione della volontà negoziale.
Il primo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte ritiene di dover condividere la decisione del Tribunale, dovendosi precisare al riguardo che nel caso di specie il rapporto di cui si discute intercorreva tra le due società, e quindi, in buona sostanza, essendovi a monte un contratto scritto per l'assegnazione dell'appalto alla da Controparte_2
parte del Comune di si era venuto a determinare tra le due società un CP_1
rapporto assimilabile al subappalto.
Non possono, quindi, essere condivise le ulteriori prospettazioni fornite dalla società appellante circa la possibilità di pervenire ad affermare l'esistenza di un rapporto contrattuale nel caso di specie sulla base dei comportamenti adottati da entrambe le società, piuttosto che dall'astratta possibilità di configurare un contratto di somministrazione.
Né può condividersi la tesi dell'appellante secondo cui, poiché il contratto
'intervenuto tra le parti' non prevedeva, per la sua conclusione, una particolare formulazione o particolari adempimenti, la sua conclusione poteva ritenersi dimostrata da fatti e/o comportamenti concludenti, anche sulla base di modelli come i “formulari di pesatura e scarico dei rifiuti solidi” utilizzati nei rapporti tra le parti in causa e mai oggetto di contestazione e/o disconoscimento.
Sul punto l'appellante ha evocato la pronuncia della Suprema Corte n.
20684/2018, ma tale riferimento deve ritenersi inconferente rispetto al caso di specie, dal momento che la fattispecie esaminata dalla Corte in quel caso riguardava le aziende speciali degli enti pubblici territoriali, laddove nel caso di specie la fonte del rapporto di cui si discute promanava dal Controparte_1
che è un ente territoriale, e quindi rispetto ad esso non può trovare applicazione il principio affermato dalla Suprema Corte nella suddetta sentenza, secondo cui alle aziende municipalizzate per i loro contratti, salva l'applicazione di speciali discipline per particolari categorie, non è imposta la forma scritta ad substantiam, né sono vietate la stipula per facta concludentia o mediante r.g. n. 18 esecuzione della prestazione ex art. 1327 c. c.
Rispetto al caso di specie deve operare, invece, il principio affermato dalla
Suprema Corte (v. Cass. civile n. 7323 del 19 marzo 2024) secondo cui “ nel caso di collegamento negoziale tra un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta "ad substantiam" (nella specie, un appalto pubblico) ed uno a forma libera (nella specie, un contratto di subappalto privatistico), deve ritenersi necessario che anche il secondo negozio rivesta la forma prescritta per la validità del primo, sebbene non occorra che il requisito della forma scritta sia assicurato in un unico contesto, ben potendo la volontà negoziale esprimersi in diversi documenti o negozi, dovendo comunque assicurarsi che tutte le obbligazioni che formano il sinallagma siano documentate per iscritto”.
Alla stregua di quanto sinora esposto il primo motivo deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il secondo motivo, in via subordinata, l'appellante ha dedotto in ordine al maggior importo dovuto in ragione della decurtazione operata dal giudice in sede di accoglimento della domanda ex art. 2041 c. c.
Il Tribunale (v. pag. 5 della sentenza definitiva n. 117/19) ha ritenuto
“…ammissibile l'azione ex art. 2041 c.c. proposta in ultima istanza dalla
[...]
ricorrendo in questo caso il requisito della sussidiarietà Parte_3
dell'azione…”.
Con riferimento alle risultanze dell'elaborato peritale il giudice ne ha recepito i risultati ritenendo “…la consulenza accurata, approfondita ed esente da lacune o vizi logici” (cfr. pagina 6) nonché “…le valutazioni compiute dal
CTU […] logiche ed ancorate ad elementi certi ed obiettivi” (pagina 7).
Tuttavia, il giudice di prime cure, ha evidenziato la necessità di apportare delle “rettifiche” alle richiamate risultanze peritali: 1) “…nella relazione di consulenza definitiva sono stati presi in considerazione nuovi elementi forniti dall'attrice unitamente alle proprie osservazioni, non già precedentemente depositati negli atti di causa nei termini di legge, e ciò in particolare per quanto riguarda la stima del costo del personale impiegato presso il centro di trasferenza r.g. n. 19 (pag. 18 della relazione) che, per effetto dell'esame della documentazione prodotta, è stata dal CTU modificata in aumento per € 6.520,73 […] pertanto di tali documenti non può tenersi conto con l'effetto di dover tenere ferma l'originaria valutazione del CTU per la voce di costo in questione (€
13.067,50)…”; 2) “…in secondo luogo, in mancanza di qualunque documentazione da cui desumere il valore degli impianti e le relative spese di ammortamento e manutenzione, così come riconosciuto dal CTU, non può tenersi conto della 'presumibile quota ammortamento e manutenzione' per €
50.036,40, calcolata dall'ausiliario sulla base di una valutazione complessiva di
€ 900.000,00 degli edifici, degli impianti e delle sistemazioni effettuata, a dire dello stesso 'a titolo informativo con una stima sintetica e di larga approssimazione' (pag. 17 della relazione)…”.
Rispetto alla prima “rettifica” (spese sostenute dalla società odierna appellante per il personale impiegato), non sarebbe condivisibile la motivazione resa dal giudice di primo grado, non potendo condividersi il riferimento al deposito tardivo della documentazione consegnata al consulente tecnico di ufficio dalla difesa dell'odierna appellante con le osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale;
infatti, non potrebbe considerarsi come nuova la documentazione prodotta che, al contrario, sarebbe documentazione accessoria ed inerente rispetto a quella già depositata in atti, rientrante nell'ambito strettamente tecnico della consulenza ritenuta necessaria dal consulente tecnico di ufficio per rispondere al quesito affidatogli. Quindi, la documentazione oggetto di esame non potrebbe ritenersi “nuova” rispetto a quella già depositata od esorbitante rispetto al quesito posto al consulente tecnico, trattandosi, invece, di documentazione necessaria al corretto e pieno espletamento dell'incarico affidato al consulente tecnico di ufficio;
un'ulteriore conferma al riguardo deriverebbe dalle considerazioni svolte dal consulente tecnico di ufficio, che, nel proprio elaborato, ha rilevato l'accessorietà della documentazione in esame perché indispensabile per la corretta quantificazione dei costi sostenuti dalla r.g. n. 20 società appellante con riferimento alle prestazioni effettuate e, quindi, necessariamente acquisibile.
Infatti, l'Ing. aveva concordato con la difesa dell'odierna Persona_1
parte appellante “… sul fatto che normalmente gravano sull'azienda anche i costi inps, inail ecc.” e “…si riconosce che realmente gravano sull'azienda tali ulteriori oneri” (cfr. pagina 18 perizia). L'applicazione del rigido criterio del riconoscimento delle sole spese evincibili dalla documentazione depositata e/o di quelle la cui prova può essere offerta documentalmente rappresenterebbe un evidente pregiudizio per la società odierna appellante, ponendosi in evidente contrasto con l'interpretazione adottata dalla Suprema Corte con riferimento al criterio da seguire in sede di determinazione delle indennità ex art. 2041 c. c., perché l'arricchimento ingiustificato si eliminerebbe riconoscendo al depauperato un importo tale da permettere di recuperare al 100% i costi e le spese sostenute al netto del lucro cessante, e ciò sarebbe possibile solo ed esclusivamente con la condanna del soggetto arricchito, il quale ha comunque usufruito della prestazione, al pagamento di un importo pari al 100% delle spese che il depauperato ha sostenuto, e, come riconosciuto anche dal giudice di prime cure con la sentenza definitiva (v. pag. 5, dove ha espressamente ritenuto ammissibile l'azione ex art. 2041 c. c. ed il corrispondente indennizzo quale refusione di tutti i costi e/o le spese sostenuti per l'esecuzione delle prestazioni), dovrebbe considerarsi tale indennizzo comprendendovi anche i costi sostenuti dalla per il pagamento degli oneri Inps, Inail e similari al Parte_3
pari dei costi sostenuti per la retribuzione degli stessi dipendenti, e quindi dovrebbe essere considerata legittima la refusione di tutti i costi sostenuti dalla società appellante, ivi compresa la somma di € 6.520,73, così come riconosciuta dal consulente tecnico di ufficio.
Anche la seconda “rettifica” operata dal giudice di prime cure relativa alle
“…spese di ammortamento e manutenzione…” non sarebbe assolutamente condivisibile sotto vari profili.
r.g. n. 21 In primis, la nomina di un consulente tecnico d'ufficio sarebbe necessaria nel momento in cui entrino in gioco delle specifiche conoscenze tecniche di cui il magistrato non ha piena contezza, e quindi il consulente tecnico di ufficio dovrebbe sopperire alle lacune tecniche del magistrato, il quale, ritenuta fondata e provata la perizia, può far proprie le conclusioni cui il consulente giunge;
invece, in caso di mancato accoglimento totale o parziale delle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, il magistrato dovrebbe fornire precisa e puntuale motivazione rispetto alle cause che lo indotto a non condividere le risultanze della CTU.
Nel caso di specie le valutazioni ed i calcoli svolti dal consulente d'ufficio sarebbero stati necessari per la piena e corretta determinazione e/o quantificazione dell'indennizzo spettante alla società odierna appellante, e sarebbe evidente come anche i “costi di ammortamento e manutenzione” dell'impianto, quantificati dal consulente tecnico di ufficio in € 50.036,40, rientrerebbero certamente tra i costi e/o spese sostenute dalla Parte_3
per l'espletamento dei servizi in favore della Nella Controparte_2
motivazione relativa alla mancata inclusione dei “costi di ammortamento e manutenzione” nel calcolo dell'indennizzo, il giudice di primo grado si sarebbe limitato a rilevare che “…il CTU fornisce un dato privo di qualsiasi base documentale (che, beninteso, era onere dell'attrice fornire), omettendo per di più di chiarire i criteri di valutazione utilizzati, sicché la predetta stima non può essere validamente considerata nel calcolo del dovuto…”; contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, la quantificazione di tali particolari costi non potrebbe essere assolutamente provata per via documentale, essendo oggettivamente impossibile depositare la documentazione comprovante il
“valore” dell'impianto, inteso principalmente come complesso immobiliare;
infatti, la “valutazione” del complesso immobiliare comprensivo delle attrezzature rientra tra i compiti propri del consulente tecnico di ufficio, che lo stesso ha correttamente fornito all'esito dei sopralluoghi effettuati. Senza
r.g. n. 22 contare che lo stesso consulente tecnico di ufficio aveva dato atto del fatto che la stima dallo stesso operata doveva essere ritenuta: “…più rispondente alla realtà,
e sicuramente con una valutazione stimata ampiamente per difetto…”; e ciò confermerebbe che l'importo stesso, nei termini indicati dal consulente tecnico di ufficio, seppur desumibile dalla documentazione esaminata, risulterebbe comunque ampiamente inferiore a quello effettivamente dovuto, stante l'estrema difficoltà dell'opera di accertamento del valore di cui al quesito.
Conclusivamente, in relazione alla refusione della totalità dei costi e/o spese sostenuti dalla società appellante per l'espletamento dei servizi in favore della società appellata, diversamente da quanto deciso dal giudice di primo grado, occorrerebbe:
1) procedere alla determinazione dell'indennità dovuta ex art. 2041 c. c. mediante decurtazione del solo lucro cessante/utile d'impresa dall'importo oggetto di fatturazione come richiesto in citazione;
2) considerare nel calcolo dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. anche gli ulteriori 'costi relativi al personale' ed i “costi per ammortamento e manutenzione” sostenuti dalla stessa appellante.
Il riconoscimento di tali importi, anche se di difficile ed incerta determinazione nell'ammontare, non potrebbe essere escluso a priori, ma quantificato secondo le risultanze cui è pervenuto il consulente tecnico di ufficio.
Il secondo motivo è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini di cui alla motivazione seguente.
La Corte osserva che recentemente è intervenuta la Suprema Corte, a
Sezioni Unite, con due sentenze del febbraio 2022 (n. 3086 dell'1/2/2022 e la n.
6500 del 28/2/2022), che risolvendo precedenti contrasti giurisprudenziali hanno affermato i seguenti principi:
- “in materia di consulenza d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e dell'osservanza del contraddittorio tra le r.g. n. 23 parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti rilevabili d'ufficio”, con l'ulteriore precisazione che “in materia di esame contabile ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni”.
Alla luce di tali principi non può convenirsi con la valutazione effettuata dal Tribunale laddove ha ravvisato la necessità di apportare delle “rettifiche” alle risultanze della CTU, affermando che: “…nella relazione di consulenza definitiva sono stati presi in considerazione nuovi elementi forniti dall'attrice unitamente alle proprie osservazioni, non già precedentemente depositati negli atti di causa nei termini di legge, e ciò in particolare per quanto riguarda la stima del costo del personale impiegato presso il centro di trasferenza (pag. 18 della relazione) che, per effetto dell'esame della documentazione prodotta, è stata dal
CTU modificata in aumento per € 6.520,73 […] pertanto di tali documenti non può tenersi conto con l'effetto di dover tenere ferma l'originaria valutazione del
CTU per la voce di costo in questione (€ 13.067,50)…”.
La Corte ritiene che tale documentazione, seppur prodotta tardivamente, può senz'altro rientrare nell'ambito della tipologia di documenti che è necessario acquisire per rispondere ai quesiti sottoposti al consulente tecnico di ufficio, anche se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento r.g. n. 24 della domanda e delle eccezioni;
in ragione di tale diversa valutazione deve quindi essere riconosciuto in favore dell'odierna appellante l'ulteriore importo di € 6.520,73, (per un importo totale complessivo di € 171.198,92), oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo il principio già indicato nella sentenza di primo grado.
Non ritiene, invece, la Corte di condividere le censure relative al mancato riconoscimento, da parte del Tribunale, dei “costi di ammortamento e manutenzione” dell'impianto, che erano stati quantificati dal consulente tecnico di ufficio in € 50.036,40, e che secondo l'appellante rientravano tra i costi e/o spese sostenute dalla per l'espletamento dei servizi in favore Parte_3
della Controparte_2
Al riguardo va condivisa la motivazione adottata dal Tribunale, che ha affermato che: “…il CTU fornisce un dato privo di qualsiasi base documentale
(che, beninteso, era onere dell'attrice fornire), omettendo per di più di chiarire i criteri di valutazione utilizzati, sicché la predetta stima non può essere validamente considerata nel calcolo del dovuto…”.
La prospettazione critica dell'appellante secondo cui la quantificazione di tali particolari costi non potrebbe essere assolutamente provata per via documentale non può essere condivisa, posto che da un lato era stata la stessa appellante ad aver affermato che era oggettivamente impossibile depositare la documentazione comprovante il “valore” dell'impianto, inteso principalmente come complesso immobiliare, e dall'altro che il consulente tecnico di ufficio aveva correttamente rilevato che in relazione a tali costi mancava una specifica e precisa documentazione in atti di causa che ne potesse provare l'effettivo adempimento e la relativa causa.
Del resto, l'assenza completa di alcuna documentazione utile al riguardo, ivi compresa la mancata produzione dei bilanci da parte dell'appellante, non consente di poter in alcun modo pervenire ad una concreta e realistica valutazione dei costi in questione, come del resto già rilevato dal consulente r.g. n. 25 tecnico di ufficio.
Alla stregua di quanto sinora esposto il secondo motivo deve ritenersi parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini di cui alla motivazione che precede.
Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per aver condannato la a rifondere al Parte_3 CP_1
e spese di lite.
[...]
Tale decisione sarebbe ingiusta, dal momento che l'odierna appellante si sarebbe vista costretta ad instaurare un giudizio per vedersi riconoscere gli importi dovuti per le prestazioni rese (mai contestate) e ciò a causa del disaccordo insorto tra il e la su chi dei due Controparte_1 Controparte_2
soggetti fosse tenuto al pagamento.
La diatriba insorta tra le parti non è stata mai risolta;
anzi, si è prolungata per tutta la durata del giudizio, e non sarebbe dato comprendere per quale motivo il giudice di primo grado ha condannato l'odierna appellante a rifondere le spese di lite al senza che nessuna responsabilità potesse Controparte_1
essere attribuita alla stessa per avere evocato in giudizio lo stesso CP_1
Il terzo motivo è fondato e deve essere accolto.
La Corte ritiene che la particolarità della situazione che ha dato origine al presente contenzioso determini la sussistenza di giustificati motivi in presenza dei quali vanno compensate le spese del primo grado di giudizio tra l'odierna appellante ed il Controparte_1
Cont APPELLO Controparte_2
L'appello proposto da è infondato e deve Controparte_2
essere respinto. ha dedotto quattro motivi di gravame. Controparte_2
Con il primo ha lamentato l'insufficienza, la carenza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla declaratoria di ammissibilità dell'azione ex art. 2041 c. c. proposta dalla Parte_3
r.g. n. 26 per ricorrenza del requisito della sussidiarietà dell'azione, e la violazione ed omessa applicazione delle norme in materia di assunzione di impegni ed effettuazione di spese degli enti locali, in particolare art. 191, 4° comma,
D.Lgs. 267/2000.
Ha quindi indicato il passaggio della sentenza impugnata (parte motiva, da pag. 4, rigo 16° a pag. 10, rigo 28) che ha affermato che: " Orbene, premesso che non è in discussione tra le parti che l'attrice abbia effettivamente espletato il servizio di trasporto rifiuti provenienti dal territorio del comune di dal CP_1
centro di trasferenza di GL (dalla medesima gestito) a quello di smaltimento di LF (gestito dalla SAF s.p.a.) nei periodi indicati negli atti introduttivi dei giudizi riuniti (sul punto, del resto, l'istante ha prodotto documentazione a riprova, cfr. in particolare i formulari di scarico e i formulari di trasporto allegati ai fascicoli di parte), la prima questione in ordine logico da affrontare, tra quelle residuate all'esito della sentenza non definitiva già emessa, è quella della sussistenza di un'obbligazione di pagamento diretta in capo al funzionario comunale convenuto in giudizio, geom. ai sensi Controparte_4
dell'invocata disciplina di cui all'art. 191 TUEL. Tale norma, al quarto comma, prevede che qualora vi sia stata acquisizione di beni e servizi da parte dell'ente locale in violazione delle regole che presiedono alla corretta assunzione degli impegni contabili di spesa, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e “l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura” e “per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni”. Sebbene nel caso in esame venga più propriamente in rilievo, prima ancora che la mancanza di un impegno contabile di spesa e dell'attestazione della relativa copertura finanziaria, l'assenza di un contratto scritto con il comune, va nondimeno osservato che non appaiono sussistere gli elementi richiesti dalla norma per l'insorgenza di un rapporto contrattuale diretto tra il fornitore ed il pubblico amministratore/funzionario/dipendente. Difatti, dai r.g. n. 27 documenti a firma del geom. prodotti in giudizio (le comunicazioni CP_4
via fax del 29.12.2008 e del 14.1.2009) non si evince altro che l'informativa a circa il soggetto che, da una certa data in poi, quale Parte_3
affidatario del servizio raccolta RSU del comune di si sarebbe recato CP_1
presso l'impianto di GL per la trasferenza dei rifiuti giornalieri raccolti nel territorio comunale. Si tratta di comunicazioni che appaiono in verità “neutre”, nel senso che non esprimono (né presuppongono o implicano) una volontà di affidamento diretto, dal comune all'attrice, del servizio di trasporto degli RSU dal centro di GL a quello di LF e che possono essere lette come mere segnalazioni del soggetto divenuto appaltatore per il comune del più generale servizio di raccolta e trasporto rifiuti, con il quale pertanto l'attrice si sarebbe dovuta rapportare. Non a caso, come si ricava dagli atti, il è stato il CP_4
firmatario in rappresentanza del comune, nella sua qualità di RUP, del contratto di appalto con la Pertanto, non può sostenersi che Controparte_6
l'operato del funzionario, limitato a tali comunicazioni, abbia “consentito” la fornitura o le singole prestazioni (così come indicato dall'art. 191 TUEL), pur volendo considerare l'ampia accezione che del termine ha dato la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 80/2017, 21340/2014). Le superiori considerazioni portano a ritenere ammissibile l'azione ex art. 2041 c.c. proposta in ultima istanza dalla ricorrendo in questo caso il requisito della Parte_3
sussidiarietà dell'azione".
La decisione del Tribunale sarebbe illegittima;
infatti, la norma di riferimento (art. 191, 4° comma D.Lgs. 267/2000), recita che: "4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni." Tale
r.g. n. 28 disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza attribuendo un'ampia accezione al verbo consentire, ritenendo che "La disposizione di cui al D.L. n.
66 del 1989, art. 23, (convertito, con modificazioni, in L. 24 aprile 1989, n. 144,
e riprodotta nel D.Lgs. n. 77 del 1995, art. 35) prevede che nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3 (che richiede la sussistenza della deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge e divenuta esecutiva, nonchè dell'impegno contabile registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione), il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentito la fornitura. E non sarebbe necessario, per configurarne l'operatività, che il funzionario assuma un ruolo attivo e decisionale nell'affidamento dell'incarico di svolgere le prestazioni professionali, essendo una simile lettura contraria al senso palese derivante dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (art. 12 preleggi) ed alla finalità della normativa, volta a prevenire il formarsi di debiti fuori bilancio a carico delle amministrazioni.
L'uso del verbo "consentire" descriverebbe il comportamento di chi, trovandosi privo del potere decisionale sul conferimento dell'incarico o l'acquisizione del bene, nell'esercizio delle sue funzioni permetterebbe che avvenga l'acquisizione della prestazione o della fornitura, senza opporvisi per quanto dovuto nei limiti delle sue attribuzioni. Il disposto normativo è volto a far sì che un contratto non perfezionatosi secondo legge non pervenga alla fase esecutiva. A questo fine viene responsabilizzato l'amministratore o il funzionario che, chiamato ad operare, a cagione del suo ufficio, per la conclusione e l'attuazione del contratto, cooperi, lasci che la prestazione venga eseguita. Il legislatore vuole invece, lo si desume dalla scelta dell'espressione verbale, che il funzionario neghi il suo consenso e comunque non presti, per quanto possibile, l'opera che sarebbe suo dovere compiere se il contratto fosse stato formato a norma di legge”.
Tale orientamento giurisprudenziale era noto al giudice di prime cure, che r.g. n. 29 tuttavia, ha ritenuto di non farne applicazione nel caso di specie, valutando che:
"Si tratta di comunicazioni che appaiono in verità “neutre”, nel senso che non esprimono (né presuppongono o implicano) una volontà di affidamento diretto, dal comune all'attrice, del servizio di trasporto degli RSU dal centro di GL a quello di LF."
Tali argomentazioni sarebbero contrastanti con la richiamata interpretazione giurisprudenziale, secondo la quale la lettera e lo spirito della legge non fanno riferimento solo ad un intervento attivo, diretto del funzionario, ma anche ad attività dirette o addirittura omissioni intervenute anche nella fase di attuazione del contratto. Senza contare che le comunicazioni del funzionario non potrebbero definirsi "neutre", in quanto il geom. responsabile del CP_4
procedimento era ben a conoscenza della circostanza che il Controparte_1
Parte_ provvedeva a pagare direttamente il servizio svolto dalla e che la comunicazione dell'avvento di un nuovo gestore del servizio, senza alcuna indicazione in ordine al soggetto obbligato al pagamento, assumeva un valore confermativo dei rapporti già esistenti tra e Controparte_1 Parte_3
[...]
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 191 cpc, si sarebbe formato un rapporto obbligatorio tra il funzionario del Comune e la per cui la Parte_3
domanda di ingiustificato arricchimento sarebbe inammissibile e/o infondata per non essere la relativa azione proponibile, ai sensi dell'art. 2041 c. c., considerato che la parte attrice in primo grado, asserita danneggiata, avrebbe potuto esperire un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito;
la sentenza impugnata dovrebbe quindi essere riformata in relazione a tale specifico capo.
Il primo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che alla stregua della più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 5480/2024) “L'azione diretta del fornitore nei confronti dell'amministratore o funzionario che, ai sensi dell'art. 191, c.4, abbia CP_8
consentito l'acquisizione di beni o servizi può essere esperita unicamente r.g. n. 30 quando la delibera comunale sia priva dell'impegno contabile e della sua registrazione sul competente capitolo di bilancio e non anche nell'ipotesi in cui tali requisiti siano stati rispettati, ancorché sussista l'invalidità del contratto concluso dall'ente locale per assenza di forma scritta, non potendo operare, in tali ipotesi, in caso di invalidità del titolo negoziale, il meccanismo di sostituzione nel rapporto obbligatorio previsto dalla legge. Ne consegue che il fornitore può in tali circostanze promuovere l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente comunale, nella ricorrenza dei presupposti di legge”. E ciò in quanto in presenza di impegno contabile e relativo visto finanziario (come nel caso di specie), la mancanza del contratto in forma scritta non trasferisce alcuna responsabilità al funzionario o amministratore, ma genera nei confronti dell'ente la sola responsabilità di ingiustificato arricchimento.
Alla stregua di quanto sinora esposto il primo motivo deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il secondo motivo è stata lamentata l'insufficienza, la carenza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla declaratoria di mancata prova del fatto che il aveva trattenuto l'importo delle fatture della CP_1
oggetto del presente giudizio, ed è stata sostenuta Parte_3
l'insussistenza del requisito dell'arricchimento.
L'appellante ha quindi indicato il relativo capo della sentenza impugnata
(parte motiva da pag. 10, rigo 20°, a pag. 21, rigo 5°): " Non vi è, infine, alcuna prova del fatto che, dal corrispettivo dovuto mensilmente alla Controparte_6
in base al contratto di appalto, il Comune abbia trattenuto l'importo delle
[...]
fatture della oggetto del presente giudizio, così come Parte_3
sostenuto dalla convenuta, tanto non essendo possibile dedurre dalla già citata deliberazione di G.C. n. 225 dell'8.8.2013, ove piuttosto si afferma che “il
Comune di in virtù del contratto rep 4646/09, che affida alla CP_1 CP_2
tutto il servizio dalla raccolta allo smaltimento dei rifiuti, avrebbe potuto
Parte provvedere direttamente ai pagamenti mensili a favore di SAF e solo a
r.g. n. 31 seguito di riconoscimento formale ed esplicito, da parte della CP_2
di tale incombenza amministrativa a carico del con
[...] CP_1
contestuale rilascio a favore dell'Ente di note di credito, per gli importi Parte corrispondenti a quelli fatturati da “SAF” e da “ ”, per i servizi di Parte smaltimento e di trasporto (quest'ultimo è stato eseguito da sino a luglio
2010), su ciascuna fattura forfetaria di € 206.250,00 €/mese (IVA inclusa), dalla
emessa al . CP_2 CP_1
L'unico aspetto che, ulteriormente, si ricava dalla lettura della Cont deliberazione è che dal compenso dovuto alla Controparte_6
quest'ultima ha autonomamente stralciato l'importo mensile di € 66.000,00
(IVA inclusa) relativo al servizio di smaltimento dei rifiuti svolto dalla SAF.
Nessuna decurtazione del compenso risulta invece essere avvenuta in relazione alle prestazioni effettuate dalla . Parte_3
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, nell'atto richiamato sarebbero state precisate le seguenti circostanze: a) il corrispettivo annuo dell'appalto dovuto alla era pari ad € 2.475.000,00 da Controparte_2
pagarsi in canoni mensili ciascuno di € 206.500,00; b) la aveva CP_2
presentato al Comune fatture mensili ciascuna di € 140.250,00; c) la quota scomputata di € 66.000,00 era relativa al servizio di smaltimento;
c) che nella delibera citata, a pag. 4, rigo 5° è esposto chiaramente che: "Preso atto che a far data dal mese di maggio 2011 questo provvede regolarmente a pagare CP_1
per intero le fatture presentate mensilmente dalla SAF, poiché di importo inferiore agli euro 66.000,00 (Iva inclusa) che la in Controparte_6
proprio, ha quantificato e riconosciuto come quota parte mensile, da stralciare dal canone mensile di appalto, per il servizio di smaltimento rifiuti,…".
Dall'attenta lettura di tale documento emergerebbe che, rispetto al canone contrattualmente convenuto, la aveva percepito un Controparte_2
importo inferiore di € 66.000,00 per ogni mese, e che tale decurtazione era diretta a coprire i costi dello smaltimento non solo presso la SAF, ma anche r.g. n. 32 presso la TAC, posto che, come risulta dal suddetto atto pubblico, il costo dello smaltimento esposto dalla sola SAF era inferiore alla somma di € 66.000,00 trattenuta dal Comune.
Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non provato che il avesse CP_1
trattenuto mensilmente l'importo del servizio TAC, e, soprattutto, dalla lettura degli atti non si ricaverebbe affatto che la avesse decurtato le fatture CP_2
del solo costo di smaltimento dovuto alla SAF, ma di un costo che avrebbe Parte_ dovuto coprire i costi sia per i servizi della SAF che della .
D'altra parte, la somma di 66.000,00, pari al 32% del canone convenuto, sarebbe stata più che congrua a rispetto a tutta l'attività di smaltimento, Parte_ compresa l'attività svolta dalla . In ordine alle somme trattenute dal CP_1
l'appellante aveva avanzato anche richiesta di prova orale, non accolta dal
Tribunale, ed è stata ritualmente ripetuta anche nella fase conclusionale, e riproposta anche in questa sede come ulteriore motivo di doglianza in ordine all'insussistenza del requisito dell'arricchimento nella domanda formulata ex art. 2041dalla in danno della . Parte_3 Controparte_6
La più precisa determinazione di tale costo non sarebbe stata possibile in istruttoria anche per effetto del mancato accoglimento della prova richiesta dall'appellante.
Il secondo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte ritiene di dover condividere la decisione del Tribunale che ha del tutto condivisibilmente rilevato che” non vi è, infine, alcuna prova del fatto che, dal corrispettivo dovuto mensilmente alla in base al Controparte_6
contratto di appalto, il abbia trattenuto l'importo delle fatture della CP_1
oggetto del presente giudizio, così come sostenuto dalla Parte_3
convenuta, tanto non essendo possibile dedurre dalla già citata deliberazione di
G.C. n. 225 dell'8.8.2013, ove piuttosto si afferma che “il Comune di in CP_1
virtù del contratto rep 4646/09, che affida alla tutto il servizio dalla CP_2
raccolta allo smaltimento dei rifiuti, avrebbe potuto provvedere direttamente ai
r.g. n. 33 Parte pagamenti mensili a favore di SAF e solo a seguito di riconoscimento formale ed esplicito, da parte della di tale incombenza Controparte_2
amministrativa a carico del con contestuale rilascio a favore dell'Ente CP_1
di note di credito, per gli importi corrispondenti a quelli fatturati da “SAF” e Parte da “ ”, per i servizi di smaltimento e di trasporto (quest'ultimo è stato Parte eseguito da sino a luglio 2010), su ciascuna fattura forfetaria di €
206.250,00 €/mese (IVA inclusa), dalla emessa al . L'unico CP_2 CP_1
aspetto che, ulteriormente, si ricava dalla lettura della deliberazione è che dal
Cont compenso dovuto alla quest'ultima ha autonomamente Controparte_6
stralciato l'importo mensile di € 66.000,00 (IVA inclusa) relativo al servizio di smaltimento dei rifiuti svolto dalla SAF. Nessuna decurtazione del compenso risulta invece essere avvenuta in relazione alle prestazioni effettuate dalla
[...]
. Parte_3
A fronte di tale articolato percorso argomentativo l'appellante si è limitata a prospettare una sua diversa interpretazione dei fatti non ancorata a dati oggettivi e comunque non idonea ad inficiare il decisum del Tribunale.
Alla stregua di quanto sinora esposto il secondo motivo deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il terzo motivo è stata lamentata l'insufficienza, la carenza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla declaratoria di rigetto della domanda riconvenzionale – cd. trasversale - di danni nei confronti del
Controparte_1
L'appellante ha quindi indicato il relativo capo della sentenza impugnata
(parte motiva da pag. 11, rigo 24°, a pag. 12, rigo 12°): "Va rigettata, invece, la domanda avanzata in via subordinata dalla nei confronti Controparte_6
del Comune di per la corresponsione “a titolo di danni” della “somma CP_1
pari alla differenza di quanto eventualmente… è condannata Controparte_2
a versare a ed il costo di € 103.000,00 o quello Parte_3
maggiore o minore che sarà accertato in corso di causa, relativo alla
r.g. n. 34 prestazione del trasporto laddove eseguita dalla con i propri mezzi ed CP_6
il proprio ”. CP_9
Difatti, non si intravede il presupposto della responsabilità risarcitoria per danni, tenuto conto che l'esistenza di un impianto di trasferenza presso cui scaricare i rifiuti non poteva, verosimilmente, essere sconosciuta alla
[...]
all'atto della stipula del contratto di appalto (tenuto conto che Controparte_6
l'attività fu iniziata il mese successivo), sebbene ivi non espressamente richiamata, né del resto la convenuta ha dedotto, chiaramente e tempestivamente
(un accenno vi è soltanto nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. del giudizio RG 3012/2014), esserle stata sottaciuta tale circostanza dal CP_1
né, ancora, risulta dagli atti che la convenuta si sia opposta a tale modalità di svolgimento del servizio, chiedendo di poter provvedere in via diretta al conferimento dei rifiuti presso l'impianto finale di smaltimento (al contrario lo scambio di corrispondenza De Vizia Transfer/TAC Ecologica prodotta dall'attrice – cfr. all. da 16 a 20 del fascicolo di parte del giudizio RG 3012/2014
– avvalora il contrario). Inoltre, come già accennato, nessuna prova ha fornito la che il costo del trasporto da GL a LF, se Controparte_6
eseguito con i propri mezzi ed il proprio personale, sarebbe ammontato a €
103.000,00, avendo la stessa prodotto un mero prospetto, documento unilateralmente formato, privo come tale di qualsiasi rilevanza probatoria."
Il Tribunale avrebbe errato sotto un duplice profilo.
In primo luogo, la domanda risarcitoria era stata formulata già con la comparsa di costituzione e risposta, nella quale si era dedotto che, per motivi non imputabili ad essa convenuta, la stessa non aveva potuto eseguire il trasporto che, per provvedimenti normativi, obbligatoriamente doveva essere Parte_ eseguito da , e che di tale circostanza il Comune di era CP_1
perfettamente al corrente, essendo destinatario dei medesimi provvedimenti normativi.
In secondo luogo, posto che il quantum della domanda risarcitoria era r.g. n. 35 parametrato al costo che la avrebbe dovuto sostenere per il Controparte_2
servizio di trasferenza nell'ipotesi in cui le fosse stato consentito, come pure richiesto, di effettuarlo direttamente, sarebbe evidente che si trattava di un calcolo da elaborarsi, in relazione al quale il prospetto depositato costituirebbe un'ipotesi fornendo elementi utili alla quantificazione. L'appellante, sullo stesso punto, aveva articolato da un lato prova per testi, dall'altro aveva avanzato richiesta di CTU, ma tali istanze istruttorie erano state disattese dal Tribunale;
quindi, la sentenza avrebbe errato per avere, da un lato, ritenuto la domanda non tempestivamente fondata, dall'altra per averla ritenuta non provata documentalmente. Infatti, non trattandosi di un fatto storico, ma di una eventualità teorica, le uniche prove che si sarebbero potute fornire erano quelle – costituende – non ammesse in primo grado.
La domanda sarebbe fondata in ragione della palese responsabilità del il quale, pur essendo a conoscenza – in quanto destinatario Controparte_1
dei medesimi provvedimenti - delle disposizioni normative che attribuivano alla Parte_
lo svolgimento del servizio di trasferenza in via obbligatoria ed esclusiva, non ne aveva fatto cenno all'appellante, né lo aveva considerato nella predisposizione degli atti della gara d'appalto; quindi, l'omissione dei suddetti riferimenti normativi in sede di predisposizione degli atti di gara non potrebbe risolversi in un danno per l'appaltatore, rappresentato dal maggior costo del servizio di trasferenza rispetto a quello che la avrebbe Controparte_2
sostenuto ove le fosse stato consentito di svolgere direttamente il conferimento all'impianto di smaltimento finale, anziché dover necessariamente passare per il tramite della non essendo stato specificato, negli atti di Parte_1
gara che gli oneri di tale servizio erano a carico dell'appaltatore.
Il terzo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che le deduzioni svolte sul punto dall'appellante sono del tutto astratte e svincolate dal contesto concreto in cui la presente vicenda si è sviluppata.
r.g. n. 36 In concreto, le argomentazioni svolte dall'appellante non sono idonee ad incrinare il percorso argomentativo adottato dal Tribunale, che del tutto condivisibilmente ha affermato che: "Va rigettata, invece, la domanda avanzata in via subordinata dalla nei confronti del Comune di Controparte_6
per la corresponsione “a titolo di danni” della “somma pari alla CP_1
differenza di quanto eventualmente… è condannata a Controparte_2
versare a ed il costo di € 103.000,00 o quello maggiore Parte_3
o minore che sarà accertato in corso di causa, relativo alla prestazione del trasporto laddove eseguita dalla con i propri mezzi ed il proprio CP_6
personale”. Difatti, non si intravede il presupposto della responsabilità risarcitoria per danni, tenuto conto che l'esistenza di un impianto di trasferenza presso cui scaricare i rifiuti non poteva, verosimilmente, essere sconosciuta alla all'atto della stipula del contratto di appalto (tenuto Controparte_6
conto che l'attività fu iniziata il mese successivo), sebbene ivi non espressamente richiamata, né del resto la convenuta ha dedotto, chiaramente e tempestivamente (un accenno vi è soltanto nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. del giudizio RG 3012/2014), esserle stata sottaciuta tale circostanza dal né, ancora, risulta dagli atti che la convenuta si sia CP_1
opposta a tale modalità di svolgimento del servizi o, chiedendo di poter provvedere in via diretta al conferimento dei rifiuti presso l'impianto finale di smaltimento (al contrario lo scambio di corrispondenza De Vizia Transfer/TAC
Ecologica prodotta dall'attrice – cfr. all. da 16 a 20 del fascicolo di parte del giudizio RG 3012/2014 – avvalora il contrario). Inoltre, come già accennato, nessuna prova ha fornito la che il costo del trasporto da Controparte_6
GL a LF, se eseguito con i propri mezzi ed il proprio personale, sarebbe ammontato a € 103.000,00, avendo la stessa prodotto un mero prospetto, documento unilateralmente formato, privo come tale di qualsiasi rilevanza probatoria".
Alla stregua di quanto sinora esposto il terzo motivo deve ritenersi
r.g. n. 37 infondato e deve essere respinto.
Con il quarto motivo l'appellante ha dedotto in ordine alle istanze istruttorie non accolte dal Tribunale, ed ha chiesto a questa Corte, ove ritenuto necessario, di ammettere gli stessi mezzi istruttori richiesti in primo grado.
Il quarto motivo deve ritenersi assorbito in ragione del rigetto dell'appello proposto. Alla stregua di quanto sinora evidenziato l'appello proposto deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
La Corte ritiene che le spese di lite del presente grado di giudizio possano essere compensate integralmente tra tutte le parti processuali;
per quanto riguarda il rapporto processuale tra e Parte_1 Controparte_2
sussistono giustificati motivi, consistenti nel fatto che il presente appello è
[...]
stato solo parzialmente accolto e per un importo non rilevante;
e sussistono giustificati motivi in ragione della peculiarità della presente vicenda processuale per compensare integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio anche tra la ed il nulla sulle Parte_1 Controparte_1
spese rispetto al rimasto contumace;
le spese del primo grado di CP_4
giudizio, per effetto dell'accoglimento dello specifico motivo di gravame, nel rapporto processuale tra la ed il Comune di sono Parte_1 CP_1
integralmente compensate.
Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio
2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n.
228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo, a titolo di contributo Controparte_2
unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza non definitiva n. 783/2016 del Tribunale di Parte_1
Frosinone, pubblicata in data 1. 7. 2016, ed avverso la sentenza definitiva n.
r.g. n. 38 117/2019 del Tribunale di Frosinone, pubblicata in data 13. 2. 2019, e da
[...]
avverso la sentenza definitiva n. 117/2019 del Tribunale di CP_2
Frosinone, pubblicata in data 13. 2. 2019, così provvede:
A) In parziale accoglimento dell'appello proposto da ed Parte_1
in parziale riforma della sentenza impugnata condanna Controparte_2
in persona del legale rappresentante p. t., a pagare, ai sensi
[...]
dell'art. 2041 c. c., a l'ulteriore importo di € Parte_1
6.520,73, oltre l'IVA di legge e gli accessori (rivalutazione monetaria ed interessi) come indicati nella sentenza di primo grado;
B) Spese del primo grado di giudizio integralmente compensate tra
[...]
e Parte_1 Controparte_1
C) Respinge l'appello proposto da Controparte_2
D) Conferma nel resto la sentenza impugnata;
E) Compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio tra tutte le parti processuali;
F) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 39