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Sentenza 2 novembre 2024
Sentenza 2 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/11/2024, n. 7316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7316 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta per la quale si dà atto che tutte le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n.21035/2023 R.G.L. vertente TRA
, nato ad [...] il [...] Elettivamente domiciliato in Parte_1 Napoli alla Via Torino n.118, presso lo studio dell' Avv. Antonio Panico che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Lucia Rambone, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, Controparte_1 rappr.te legale p.t. domiciliato per la carica in Napoli alla Via S.Lucia 81
RESISTENTE -contumace
OGGETTO: Ria post sentenza passata in giudicato
FATTO E DIRITTO Con ricorso del 13 novembre 2023 dipendenti dell'Ente già nel Parte_1 ruolo speciale, inquadrato in categoria C posizione economica C6 ha convenuto in giudizio la medesima per sentirla condannare al pagamento in suo favore CP_1 della somma di €. 681,60 per il periodo 30.04.2020-30.04.2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria, spese vinte da distrarsi.
A sostegno della pretesa ha esposto di aver ottenuto sentenza del Tribunale di Napoli, n. 5460/2019 di accertamento dell'erroneità del calcolo dell'anzianità di servizio ai fini della RIA e di condanna della alla corresponsione Controparte_1 dell'esatto importo annuo a titolo di RIA, inclusivo del periodo di anzianità di servizio c.d. pre ruolo.
Cionondimeno, la non aveva adeguato i successivi emolumenti maturati, CP_1 alla pronuncia.
Pertanto, ha rassegnato le soprascritte conclusioni.
Nella contumacia della istruita la causa in via documentale, Controparte_1 previo deposito di note scritte, la causa viene decisa mediante separata sentenza. La domanda è fondata .
Il ricorrente ha agito sulla scorta della sentenza del Tribunale di Napoli n. 5460/2019
(vedila in atti), che ha riconosciuto il suo diritto a percepire la R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) in misura corrispondente alla anzianità di servizio maturata tenendo conto anche del periodo pregresso all'immissione in ruolo, stabilendone la misura annua € 766,22 con riferimento all'odierno ricorrente , Parte_1 con conseguente condanna della resistente all'adeguamento in busta paga della anzianità maturata nonché al ricalcolo del TFS. La sentenza in parola riguarda il periodo fino al 31.12.2017.
1 Tuttavia per il periodo in oggetto ( 30.04.2020-30.04.2022), non si è adeguata al dictum continuando, come si evince dai successivi cedolini paga (vedili in atti) a non tener conto della portata della decisione. Spettano dunque al ricorrente le differenze tra la RIA percepita nel periodo (€ 426,12) e quella spettante di (€ 766,92) ossia € 340,80 per due annualità pari ad €. 681,60.
La va perciò condannata al pagamento delle somma predetta per la causale CP_1 fin qui specificata, maggiorata dei soli interessi legali maturati di mese in mese fino all'effettivo soddisfo. La rivalutazione monetaria non è dovuta come già statuito nella sentenza sull'an. Spese secondo soccombenza liquidate come in dispositivo tenuto conto della semplicità e unicità della questione, dell'istruttoria solo documentale, dell'elisione della discussione per la modalità cartolare dell'udienza, della introduzione di un giudizio di quantificazione in seguito ad una sentenza emessa nei confronti di tre ricorrenti.
Esse sono distratte in favore dei procuratori.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie la domanda e condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente per la causale e il periodo di cui in motivazione di € 681,60 oltre interessi dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo;
- condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 200,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge e rimborso del contributo unificato, da distrarsi.
Si comunichi .
Così deciso in Napoli, il 2 novembre 2024
Il Giudice
dott. ssa Alessandra Santulli
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta per la quale si dà atto che tutte le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n.21035/2023 R.G.L. vertente TRA
, nato ad [...] il [...] Elettivamente domiciliato in Parte_1 Napoli alla Via Torino n.118, presso lo studio dell' Avv. Antonio Panico che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Lucia Rambone, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, Controparte_1 rappr.te legale p.t. domiciliato per la carica in Napoli alla Via S.Lucia 81
RESISTENTE -contumace
OGGETTO: Ria post sentenza passata in giudicato
FATTO E DIRITTO Con ricorso del 13 novembre 2023 dipendenti dell'Ente già nel Parte_1 ruolo speciale, inquadrato in categoria C posizione economica C6 ha convenuto in giudizio la medesima per sentirla condannare al pagamento in suo favore CP_1 della somma di €. 681,60 per il periodo 30.04.2020-30.04.2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria, spese vinte da distrarsi.
A sostegno della pretesa ha esposto di aver ottenuto sentenza del Tribunale di Napoli, n. 5460/2019 di accertamento dell'erroneità del calcolo dell'anzianità di servizio ai fini della RIA e di condanna della alla corresponsione Controparte_1 dell'esatto importo annuo a titolo di RIA, inclusivo del periodo di anzianità di servizio c.d. pre ruolo.
Cionondimeno, la non aveva adeguato i successivi emolumenti maturati, CP_1 alla pronuncia.
Pertanto, ha rassegnato le soprascritte conclusioni.
Nella contumacia della istruita la causa in via documentale, Controparte_1 previo deposito di note scritte, la causa viene decisa mediante separata sentenza. La domanda è fondata .
Il ricorrente ha agito sulla scorta della sentenza del Tribunale di Napoli n. 5460/2019
(vedila in atti), che ha riconosciuto il suo diritto a percepire la R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) in misura corrispondente alla anzianità di servizio maturata tenendo conto anche del periodo pregresso all'immissione in ruolo, stabilendone la misura annua € 766,22 con riferimento all'odierno ricorrente , Parte_1 con conseguente condanna della resistente all'adeguamento in busta paga della anzianità maturata nonché al ricalcolo del TFS. La sentenza in parola riguarda il periodo fino al 31.12.2017.
1 Tuttavia per il periodo in oggetto ( 30.04.2020-30.04.2022), non si è adeguata al dictum continuando, come si evince dai successivi cedolini paga (vedili in atti) a non tener conto della portata della decisione. Spettano dunque al ricorrente le differenze tra la RIA percepita nel periodo (€ 426,12) e quella spettante di (€ 766,92) ossia € 340,80 per due annualità pari ad €. 681,60.
La va perciò condannata al pagamento delle somma predetta per la causale CP_1 fin qui specificata, maggiorata dei soli interessi legali maturati di mese in mese fino all'effettivo soddisfo. La rivalutazione monetaria non è dovuta come già statuito nella sentenza sull'an. Spese secondo soccombenza liquidate come in dispositivo tenuto conto della semplicità e unicità della questione, dell'istruttoria solo documentale, dell'elisione della discussione per la modalità cartolare dell'udienza, della introduzione di un giudizio di quantificazione in seguito ad una sentenza emessa nei confronti di tre ricorrenti.
Esse sono distratte in favore dei procuratori.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie la domanda e condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente per la causale e il periodo di cui in motivazione di € 681,60 oltre interessi dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo;
- condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 200,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge e rimborso del contributo unificato, da distrarsi.
Si comunichi .
Così deciso in Napoli, il 2 novembre 2024
Il Giudice
dott. ssa Alessandra Santulli
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