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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/10/2025, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 16469/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 16469/2025 V.G. promosso da
(c.f.: , con l'avv. SIMONA ARIASSI Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), con l'avv. SIMONA ARIASSI;
Parte_2 C.F._2 RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
1) “autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) la casa coniugale ubicata in AR (BS) Via De Zoboli n. 11 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla moglie nell'interesse dei figli ivi stabilmente conviventi (subentrerà ex lege nel contratto di locazione sottoscritto dal sig. registrato a AL (BS) in data 23.06.2025 Parte_1
al n. 001460 – serie 3T), e in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
presso la casa familiare vi continuerà ad abitare il figlio , maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente in quanto presta un'attività lavorativa stabile e continuativa;
il marito troverà una nuova soluzione abitativa e fisserà la propria residenza altrove entro gennaio 2025; 1 3) la figlia è maggiorenne ma non ha, ad oggi, raggiunto l'indipendenza economica, deve frequentare Per_2
l'ultimo anno della scuola superiore di OSS a Idro (BS);
4) il figlio minore che frequenta il primo anno della scuola superiore professionale a Roè Volciano Per_3
(BS), resta affidato ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezione fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali, mentre l'esercizio della stessa rimarrà congiunto per le decisioni di maggiore importanza inerenti la crescita psico-fisica del figlio (quali a mero titolo esemplificativo le decisioni inerenti la religione, scuola, sport, decisioni mediche ecc.) che dovranno essere prese di comune accordo da entrambi i genitori;
5) Il sig. verserà alla sig.ra (dal rilascio della casa coniugale) tramite accredito in c/c presso Parte_1 Pt_2
Poste Italiane entro e non oltre il 15 di ogni mese, l'assegno di mantenimento pari ad €250,00= per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione fino a quando i figli diventeranno economicamente indipendenti;
l'importo diverrà pari ad €300,00= per ciascun figlio nel momento in cui il padre avrà uno stipendio pari o superiore a €1.600,00= mensili;
6) il resto delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, dentistiche ecc.) per i figli minori verranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da convenzione del Tribunale di Brescia del 16.07.2016 che si allega le cui statuizioni vengono accettate dalle parti;
7) l'assegno unico erogato nell'interesse dei figli verrà percepito dalla madre;
alle detrazione delle spese relative ai figli vi provvederà il padre che rimborserà in seguito la quota del 50% alla moglie;
8) in ottemperanza al principio della bigenitorialità i genitori si impegnano a garantire e favorire un ruolo attivo di entrambi nell'educazione e nella crescita del figlio minore. Entrambi i genitori provvederanno di comune accordo alla crescita, educazione, istruzione e accudimento di nonché ai suoi bisogni, regolando di Per_3
volta in volta i compiti quotidiani e tendo conto delle sue esigenze;
9) il padre potrà esercitare il diritto di visita, compatibilmente con gli impegni scolastici del figlio e lavorativi dello stesso, secondo la seguente cadenza: una frequentazione infrasettimannale e due week end al mese con o senza pernottamento;
10) durante le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza annuale;
durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore fino Per_4
2 ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno;
11) i coniugi forniscono reciprocamente il più ampio assenso al rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio anche per il figlio minore;
12) per quanto riguarda la situazione patrimoniale dei coniugi, si precisa che:
13) la moglie da qualche mese presta la propria attività lavorativa presso Ristorante “Arcadia” in Carpeneda di AR (BS) come cameriera con contratto di assunzione a chiamata con stipendio mensile variabile, ha un conto corrente presso;
il marito presta la propria attività lavorativa presso la Soc. Controparte_1
GN SP in Bione (BS) come operaio, percepisce uno stipendio mensile di circa €1.400,00 e una pensione di invalidità attuale di €798,00= mensili;
entrambi i coniugi non sono proprietari di alcun immobile, non hanno finanziamenti e/o mutui in essere;
14) il c/c bancario cointestato tra i coniugi presso filiale di SA CH (BS), verrà chiuso Controparte_2
e il saldo sarà suddiviso tra gli stessi nella misura del 50% cadauno;
15) i coniugi di comune accordo decidono che al raggiungimento dell'indipendenza economica di un figlio il marito inizierà a versare alla moglie la somma di €250,00= a titolo di mantenimento della stessa e al raggiungimento dell'indipendenza economica del secondo figlio il marito inizierà a versare alla moglie la somma complessiva di €400,00= a titolo di mantenimento della stessa;
16) l'autovettura Mercedes Classe A targata ES591YH intestata al Sig. resterà nella Parte_1
sua esclusiva disponibilità;
17) i coniugi dichiarano, altresì, di aver già definito ogni altro rapporto economico-patrimoniale tra loro esistente e si danno atto di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altro, per qualsiasi ragione e/o titolo, salvo quanto concordato nella presente sede ai punti precedenti”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 20/04/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
AR (BS) (atto n. 3, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori e maggiorenni non economicamente indipendenti.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 9/10/2025.
Il Presidente estensore
EL IO
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 16469/2025 V.G. promosso da
(c.f.: , con l'avv. SIMONA ARIASSI Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), con l'avv. SIMONA ARIASSI;
Parte_2 C.F._2 RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
1) “autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) la casa coniugale ubicata in AR (BS) Via De Zoboli n. 11 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla moglie nell'interesse dei figli ivi stabilmente conviventi (subentrerà ex lege nel contratto di locazione sottoscritto dal sig. registrato a AL (BS) in data 23.06.2025 Parte_1
al n. 001460 – serie 3T), e in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
presso la casa familiare vi continuerà ad abitare il figlio , maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente in quanto presta un'attività lavorativa stabile e continuativa;
il marito troverà una nuova soluzione abitativa e fisserà la propria residenza altrove entro gennaio 2025; 1 3) la figlia è maggiorenne ma non ha, ad oggi, raggiunto l'indipendenza economica, deve frequentare Per_2
l'ultimo anno della scuola superiore di OSS a Idro (BS);
4) il figlio minore che frequenta il primo anno della scuola superiore professionale a Roè Volciano Per_3
(BS), resta affidato ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezione fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali, mentre l'esercizio della stessa rimarrà congiunto per le decisioni di maggiore importanza inerenti la crescita psico-fisica del figlio (quali a mero titolo esemplificativo le decisioni inerenti la religione, scuola, sport, decisioni mediche ecc.) che dovranno essere prese di comune accordo da entrambi i genitori;
5) Il sig. verserà alla sig.ra (dal rilascio della casa coniugale) tramite accredito in c/c presso Parte_1 Pt_2
Poste Italiane entro e non oltre il 15 di ogni mese, l'assegno di mantenimento pari ad €250,00= per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione fino a quando i figli diventeranno economicamente indipendenti;
l'importo diverrà pari ad €300,00= per ciascun figlio nel momento in cui il padre avrà uno stipendio pari o superiore a €1.600,00= mensili;
6) il resto delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, dentistiche ecc.) per i figli minori verranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da convenzione del Tribunale di Brescia del 16.07.2016 che si allega le cui statuizioni vengono accettate dalle parti;
7) l'assegno unico erogato nell'interesse dei figli verrà percepito dalla madre;
alle detrazione delle spese relative ai figli vi provvederà il padre che rimborserà in seguito la quota del 50% alla moglie;
8) in ottemperanza al principio della bigenitorialità i genitori si impegnano a garantire e favorire un ruolo attivo di entrambi nell'educazione e nella crescita del figlio minore. Entrambi i genitori provvederanno di comune accordo alla crescita, educazione, istruzione e accudimento di nonché ai suoi bisogni, regolando di Per_3
volta in volta i compiti quotidiani e tendo conto delle sue esigenze;
9) il padre potrà esercitare il diritto di visita, compatibilmente con gli impegni scolastici del figlio e lavorativi dello stesso, secondo la seguente cadenza: una frequentazione infrasettimannale e due week end al mese con o senza pernottamento;
10) durante le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza annuale;
durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore fino Per_4
2 ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno;
11) i coniugi forniscono reciprocamente il più ampio assenso al rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio anche per il figlio minore;
12) per quanto riguarda la situazione patrimoniale dei coniugi, si precisa che:
13) la moglie da qualche mese presta la propria attività lavorativa presso Ristorante “Arcadia” in Carpeneda di AR (BS) come cameriera con contratto di assunzione a chiamata con stipendio mensile variabile, ha un conto corrente presso;
il marito presta la propria attività lavorativa presso la Soc. Controparte_1
GN SP in Bione (BS) come operaio, percepisce uno stipendio mensile di circa €1.400,00 e una pensione di invalidità attuale di €798,00= mensili;
entrambi i coniugi non sono proprietari di alcun immobile, non hanno finanziamenti e/o mutui in essere;
14) il c/c bancario cointestato tra i coniugi presso filiale di SA CH (BS), verrà chiuso Controparte_2
e il saldo sarà suddiviso tra gli stessi nella misura del 50% cadauno;
15) i coniugi di comune accordo decidono che al raggiungimento dell'indipendenza economica di un figlio il marito inizierà a versare alla moglie la somma di €250,00= a titolo di mantenimento della stessa e al raggiungimento dell'indipendenza economica del secondo figlio il marito inizierà a versare alla moglie la somma complessiva di €400,00= a titolo di mantenimento della stessa;
16) l'autovettura Mercedes Classe A targata ES591YH intestata al Sig. resterà nella Parte_1
sua esclusiva disponibilità;
17) i coniugi dichiarano, altresì, di aver già definito ogni altro rapporto economico-patrimoniale tra loro esistente e si danno atto di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altro, per qualsiasi ragione e/o titolo, salvo quanto concordato nella presente sede ai punti precedenti”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 20/04/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
AR (BS) (atto n. 3, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori e maggiorenni non economicamente indipendenti.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 9/10/2025.
Il Presidente estensore
EL IO
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