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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 6934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6934 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro e Previdenza e in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 03.10.2025, svolta mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 17546/2024
Tra
, nata a [...] il [...] C.F. , nella qualità di legale Parte_1 C.F._1
rapp.te della ed obbligato in solido, rappresentata e difesa dal Prof. Parte_2
avv. Giuseppe Ferraro e dall'avv. Mario Manselli, presso lo studio dei quali elett.te domicilia in Napoli alla via del Rione Sirignano n. 10, come in atti;
Ricorrente
e l' (C.F. in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria
IA TE elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura come in atti. CP_1
Resistente
Fatto e diritto Con ricorso depositato in data 30.07.2024 parte ricorrente impugnava l'ordinanza n.
OI-001564790 notificata il 03/07/2024 prot. 5100.13/06/2024.0512750, redatta CP_1
dall' di Napoli con la quale l'Ente previdenziale ingiungeva alla sig.ra , CP_1 Parte_1
il pagamento della somma di € 10.010,00 “a titolo di sanzione amministrativa” e di €
9,05 a titolo “di spese di notifica”, per un presunto mancato versamento di ritenute previdenziali con riferimento “all'anno 2017”.
Parte ricorrente deduceva la nullità del procedimento per difetto di motivazione ritenendo che i provvedimenti opposti erano evidentemente viziati da nullità ed improcedibilità processuale per assoluto difetto di motivazione, avendo un contenuto estremamente generico e lapidario tale da non consentire affatto ai soggetti onerati di comprendere i presupposti di fatto e di diritto sui quali dovrebbe fondarsi la richiesta formulata.
Deduceva il difetto di notifica dell'atto di accertamento presupposto e, comunque, la decadenza ex art. 14 l. n. 689/81 in quanto la pretesa dell'ente previdenziale non risultava essere stata preceduta né dalla notifica dell'atto di accertamento citato nell'ordinanza ingiuntiva, né da una preventiva intimazione ad adempiere, né, più in generale, da una richiesta di pagamento e contestuale messa in mora che quantificasse l'importo asseritamente dovuto. Eccepiva infine la prescrizione della pretesa sanzionatoria.
Pertanto, concludeva chiedendo: sospendere immediatamente l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione specificata in epigrafe. Nel merito, dichiarare la nullità e l'inefficacia dell'ordinanza ingiunzione specificata in epigrafe e comunque annullarla per l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto. In subordine, dichiarare, per le ragioni innanzi esposte, sussistente e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. n. 463/1983, conv. in l. n. 638/1983, come modificato dall'art. 3, comma 6 del D. Lgs. n. 8/2016 e da, ultimo, novellato dall'art. 23, co. 1, del D.L. n. 48/2023, conv., con modificazioni, dalla l. n. 85/2023, in relazione all'art. 3 Cost., laddove prevede che: “Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezzo a quattro volte
l'importo omesso” e, per l'effetto, rimettere gli atti alla Corte costituzionale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratore anticipatari.
Dichiarare, come per legge, provvisoriamente esecutiva l'emananda sentenza.>>
l' con memoria difensiva Controparte_1
dell'11.02.2025 si costituiva impugnando il ricorso ritenendolo improcedibile, inammissibile, infondato in fatto e diritto.
In particolare, l' rilevava l'inammissibilità delle eccezioni avverse relative ad CP_1
asseriti vizi formali dell'ordinanza ingiunzione e/o degli atti presupposti, perché generiche e comunque infondate, poiché l'iter amministrativo seguito dall' CP_1
nell'adozione del provvedimento era corretto e immune da vizi, avendo l CP_1
emesso e motivato tale atto in conformità alla specifica disciplina legale.
Si opponeva alla concessione della sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza ingiunzione in quanto mancanti i presupposti di legge, previsti dal combinato disposto di cui agli articoli 5 e 6 del Decreto Legislativo 150 del 2011: "gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate, ed un pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile ".
Deduceva inoltre la rituale notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta n. OI-
001564790 e degli ulteriori atti di accertamento propedeutici.
L'Istituto concludeva chiedendo: << Affinché l'Ill.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, reietta ogni contraria istanza, eccezione, richiesta e conclusione, voglia, previa reiezione dell'istanza di sospensione per le ragioni esposte: rigettare nel merito
l'opposizione siccome infondata in fatto e diritto, ed accertare e dichiarare
l'obbligazione del ricorrente nei confronti dell Il tutto con vittoria di spese. Salva e CP_1
riservata ogni ulteriore deduzione, produzione e richiesta.>> Alla odierna udienza cartolare, lette le note scritte delle parti, il Giudice decideva la causa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
La domanda è infondata e va rigettata alla stregua delle considerazioni che seguono.
Quanto al tema d'indagine, la norma di riferimento è la legge 11 novembre 1983, n.
638.
Ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, di tale legge, nella formulazione introdotta con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, è previsto che «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a € 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a €
10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000.
Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione per l'omesso versamento della quota di contribuzione posta a carico del lavoratore dipendente ed anticipata dal datore di lavoro di importo inferiore ad € 10.000, il fatto non costituisce più reato ma sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da un minimo di euro € 10.000 fino ad un massimo di € 50.000».
Nel caso della violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, il datore di lavoro al quale viene contestato, mediante la notifica di un atto di accertamento,
l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 del medesimo articolo 2 per un importo non superiore ad € 10.000 annui subisce la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 ad € 50.000, a meno che non provveda ad effettuare il versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione della violazione, circostanza che esclude dunque l'assoggettabilità alla sanzione amministrativa.
Tanto chiarito, appare doveroso, prima di procedere all'esame del caso de qua, ricostruire la natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative e sul relativo riparto dell'onere probatorio.
L'oggetto di siffatto giudizio consiste non già e, comunque, non solo, nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma finanche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento sulla base dei medesimi principi consolidatisi nella giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza- ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Sulla scorta di questa impostazione si rileva che sull'amministrazione resistente, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di ricorrente (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di parte resistente-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa.
All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione resistente (Cfr., ex pluribus, Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n.
2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U.
n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011, Cass. n. 4898/2015).
In proposito è opportuno ribadire che mentre l'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente, il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto, per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c.
Tuttavia, a questo riguardo, assume rilevanza la riferita precisazione in base alla quale di fronte al giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto perchè nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.
Pertanto alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A.: del resto il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, l'attuale comma 11 e art. 7, l'attuale comma 10 – così come prima la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11 – recitano: “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe – ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore – sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria (v.
Cassazione civile sez. VI, Ord. n.1921 del 24.01.2019).
Ciò premesso, l'opponente ha contestato di non avere ricevuto la notifica dell'atto di accertamento prodromico riportato dall' nell'ordinanza ingiunzione impugnata e, CP_1 segnatamente, l'atto di accertamento prot. 5100.29/11/2018.0540102 del CP_1
29.11.2018 ed ha eccepito la decadenza prevista dall'art. 14 della legge 689/81.
L'art 14 prevede che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. (2) Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. (3)
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. (...) (6) L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto".
In ordine alla decadenza di cui all'art. 14 legge 689/1981, è infondata la deduzione dell relativa all'inapplicabilità della norma, non essendo sostenibile che la CP_1 mancanza di un accertamento ispettivo - rendendo inapplicabile l'art. 13 della legge
689/81- si riverbererebbe anche sull'art. 14, escludendone l'operatività per le sanzioni amministrative in oggetto. Inoltre, è indubbia l'applicazione delle norme di cui alla L.689/1981 in relazione all'applicazione delle sanzioni amministrative derivanti dalla depenalizzazione delle fattispecie criminose prevista dal D.Lgs. 8/2016, per espressa previsione dell'art. 6 del
D.Lgs. 8/2016, che recita quanto segue: «Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.
689”.
Ciò premesso, occorre rilevare che, nel caso in esame, l' in quanto onerato, ha CP_1 documentato l'avvenuta notifica dell'atto di accertamento andata a buon fine per compiuta giacenza in data 7.1.2029 ; ha prodotto, in particolare, l'avviso di ricevimento della relativa raccomandata non consegnata alla destinataria, per temporanea assenza della stessa, presso l' indirizzo emergente dalla visura camerale della società di cui la era legale rappresentante ( c.f.r. produz. convenuto), è stato immesso avviso Pt_1 nella cassetta postale, ed in calce ad essa si legge l'attestazione da parte dell'agente postale – facente fede fino a querela di falso - della spedizione della CAN ( comunicazione di avvenuta notifica).
Il procedimento di notificazione risulta, pertanto, intrapreso ai sensi della legge n.890/82 disciplinante la notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e, segnatamente, in base all'art. 7, comma 3, in base al quale “ …se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale da' notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata”.
In questo caso, quindi, l'agente postale – come regolarmente avvenuto nella fattispecie - dovrà inviare al destinatario la comunicazione di avvenuta notifica in cui indicherà la data in cui è stato consegnato il plico e la persona che lo ha ricevuto.
Dopo l'invio della CAN l'agente postale deve annotare sulla ricevuta di ritorno del plico contenente l'atto giudiziario consegnato, il numero della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuta notifica (CAN) e la data dell'invio.
In questo caso la notifica è avvenuta per compiuta giacenza in data 7.1.2019 non avendo l' interessata ritirato l' atto a lei destinato.
Alcun rilevo può, pertanto, riconoscersi alla doglianza formulata dalla parte ricorrente in merito al mancato deposito, nella specie, dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa trattandosi – pacificamente - di un adempimento esterno al perfezionamento del procedimento notificatorio in quanto tale.
In ordine al dies a quo, come condivisibilmente osservato dal Tribunale di Velletri sez. lav., nella sentenza del 04/10/2022 n.1013, “La giurisprudenza ha chiarito che "tale disposizione (L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2), nel riferirsi all'accertamento e non alla data di commissione della violazione, va intesa nel senso che il termine di 90 giorni comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l'attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi dell'infrazione. L'accertamento non coincide quindi con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13, l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione, e richiede la valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell'infrazione e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita ed a valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione (ex plurimis Cass. n. 26734/2011
e n. 25836/2011). Al fine di comprendere la portata di tali affermazioni, occorre tenere presente che il procedimento di accertamento della violazione è finalizzato a consentire all'amministrazione di avere piena contezza degli estremi, oggettivi e soggettivi, della condotta realizzata, nonché della sua ricomprensione nella fattispecie astratta prevista dalla norma sanzionatoria. La correttezza e completezza dell'accertamento rispondono quindi sia all'interesse pubblico connaturato alla funzione pubblica svolta dall'ente accertatone, sia all'interesse dello stesso autore della condotta al fine di un'adeguata ponderazione della sua (eventuale) responsabilità. A tale esigenza si contrappone peraltro quella dell'ipotizzato autore della condotta di vedere concluso l'accertamento in tempi brevi, sia per definire la propria posizione incerta sia per poter eventualmente apprestare una pronta ed adeguata difesa. Nel contemperamento di tali esigenze, occorre quindi effettuare una valutazione di ragionevolezza dei tempi impiegati per l'accertamento, al fine di ritenerne la complessiva congruità (o meno) rispetto alla duplice esigenza sopra individuata. In tale ambito assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate all'accertamento, tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati, ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde ritenerne l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti della fattispecie, nonché gli atti preliminari che non hanno sortito effetto (come le convocazioni di informatori che non hanno avuto esito)"
(Cassazione civile, sez. lav., 02/04/2014, n. 7681): pertanto, "In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione,
l'"accertamento" al cui termine collocare, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14, comma 2, il dies a quo per il computo dei novanta giorni entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica, va inteso come comprensivo anche del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale deliberativa correlata alla complessità della fattispecie" (Cassazione civile, sez. 1^, 15/07/1996, n. 6408). La giurisprudenza ha pure precisato che "La L. n. 689 del 1981, art. 14 non comporta l'automatica predeterminazione del limite temporale del procedimento di verifica per l'accertamento dell'infrazione amministrativa, il cui concreto espletamento è legato alle peculiarità delle varie situazioni, spettando al giudice di merito di apprezzare la congruità del tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per acquisire i dati e valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione, fermo restando che comunque incombe alla parte opponente che contesta la legittimità della sanzione l'onere di provare le circostanze che renderebbero ingiustificata o colposamente tardiva la pretesa della amministrazione stessa"
(Cassazione civile, sez. lav., 02/02/1999, n. 865) e che il fatto che la contestazione della violazione possa non essere immediata, in quanto necessiti di una valutazione che sposti il dies a quo dal fatto al momento dell'accertamento, non esime l'amministrazione dall'operare in un tempo ragionevole sanzionando con la decadenza per tardività un'irragionevole dilazione dei tempi. Cass. Civ. 30/05/2006 n. 12830"
(Cassazione civile, sez. 2^, 26/01/2021, n. 1614). In riferimento agli illeciti amministrativi, quindi, la decorrenza del termine di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14 è collegata al momento della acquisizione (e della valutabilità) di tutti gli elementi istruttori”.
Pertanto, la locuzione “accertamento” va ragionevolmente riferita al procedimento di verifica dell'illecito e di computo delle conseguenti sanzioni amministrative per cui è ragionevole estenderne la portata al complesso delle indagini eseguite dall' e CP_1 necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito stesso e, conseguentemente, di tutti i profili che consentano la determinazione delle ritenute previdenziali ed assistenziali omesse e consentano la congrua determinazione della sanzione da attribuire al trasgressore.
Nel caso di specie, il completamento di queste attività può ritenersi consolidato solo allorquando risulta redatto l'esito dell'accertamento e risulta notificato il provvedimento di accertamento della violazione (diffida notificata nel gennaio del
2019) in mancanza di diversi riscontri probatori per cui l'obbligazione di pagamento non si è estinta.
Passando all' esame dell' eccezione di prescrizione anch' essa va respinta.
Invero si applica alla fattispecie il periodo di sospensione di 311 giorni del decorso del termine di prescrizione dei contributi previdenziali il cui omesso versamento è contestato dall' ente impositore. Nella specie, l' , nel contestare la eccepita prescrizione, fa riferimento all' CP_1 ordinanza ingiunzione in questa sede opposta e notificata il 3.7.2024 a Parte_1 nella sua qualità di obbligata solidale ed alla sospensione della prescrizione nel periodo dell'emergenza covid rilevando che , considerata appunto la sospensione, la notifica valse ad interrompere tempestivamente il decorso del termine quinquennale.
Tale sospensione ha operato certamente per 311 giorni e non per 542 come sostenuto dall in base all' art. 37 comma 2 d.l. 18/2020 conv. in l. 24/04/20 n. 27 che ha così CP_1 stabilito: «2. I termini di prescrizione ((delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria)) di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo».
Successivamente, l'art. 11 comma 9 d.l. 31/12/20 n. 183 conv. in l. 26/02/21 n. 21 ha previsto: «9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo».
Sicché, in relazione all'emergenza COVID la prescrizione deve intendersi sospesa per un periodo complessivo di 311 giorni: dal 23/02/20 al 30/06/20 (129 giorni) ex art. 37 comma 2 d.l. 18/2020 conv. in l. 24/04/20 n. 27, e dal 01/01/21 al 30/06/21 (182 giorni) ex art. 11 comma 9 d.l. 31/12/20 n. 183 conv. in l. 26/02/21 n. 21. ..." (cfr.
Tribunale di Napoli, Sentenza n. 5566/2025 dell'8-07-2025)"
Pertanto va fatta applicazione alla fattispecie del seguente principio di diritto: In materia di riscossione di contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, lett. b), della legge 8 agosto 1995,
n. 335, è sospeso per complessivi 311 giorni, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (dal
23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020), e dell'art. 11, comma 9, del d.l. 31 dicembre 2020,
n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 (dal 1° gennaio
2021 al 30 giugno 2021).
Ne discende che la prescrizione non era ancora maturata allorchè, in data 3.7.2024 venne notificata alla l' ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione. Pt_1
Quanto al merito, infine, va evidenziato che alcuna allegazione risulta introdotta dall'opponente volta a confutare l'addebito costituito dal mancato versamento delle ritenute previdenziali pretese dall' nell'atto impugnato per cui non risulta CP_1 acquisita la prova liberatoria dell'inadempimento.
Pertanto, l'opposizione avverso l'O.I.A. ,come rideterminata dall' va rigettata. CP_1
Le spese, tuttavia, considerata la complessità ed opinabilità delle questioni affrontate, devono essere compensate.
P.Q.M.
Rigetta l' opposizione e compensa le spese.
Si comunichi.
Napoli, il 3.10.2025.
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro e Previdenza e in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 03.10.2025, svolta mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 17546/2024
Tra
, nata a [...] il [...] C.F. , nella qualità di legale Parte_1 C.F._1
rapp.te della ed obbligato in solido, rappresentata e difesa dal Prof. Parte_2
avv. Giuseppe Ferraro e dall'avv. Mario Manselli, presso lo studio dei quali elett.te domicilia in Napoli alla via del Rione Sirignano n. 10, come in atti;
Ricorrente
e l' (C.F. in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria
IA TE elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura come in atti. CP_1
Resistente
Fatto e diritto Con ricorso depositato in data 30.07.2024 parte ricorrente impugnava l'ordinanza n.
OI-001564790 notificata il 03/07/2024 prot. 5100.13/06/2024.0512750, redatta CP_1
dall' di Napoli con la quale l'Ente previdenziale ingiungeva alla sig.ra , CP_1 Parte_1
il pagamento della somma di € 10.010,00 “a titolo di sanzione amministrativa” e di €
9,05 a titolo “di spese di notifica”, per un presunto mancato versamento di ritenute previdenziali con riferimento “all'anno 2017”.
Parte ricorrente deduceva la nullità del procedimento per difetto di motivazione ritenendo che i provvedimenti opposti erano evidentemente viziati da nullità ed improcedibilità processuale per assoluto difetto di motivazione, avendo un contenuto estremamente generico e lapidario tale da non consentire affatto ai soggetti onerati di comprendere i presupposti di fatto e di diritto sui quali dovrebbe fondarsi la richiesta formulata.
Deduceva il difetto di notifica dell'atto di accertamento presupposto e, comunque, la decadenza ex art. 14 l. n. 689/81 in quanto la pretesa dell'ente previdenziale non risultava essere stata preceduta né dalla notifica dell'atto di accertamento citato nell'ordinanza ingiuntiva, né da una preventiva intimazione ad adempiere, né, più in generale, da una richiesta di pagamento e contestuale messa in mora che quantificasse l'importo asseritamente dovuto. Eccepiva infine la prescrizione della pretesa sanzionatoria.
Pertanto, concludeva chiedendo: sospendere immediatamente l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione specificata in epigrafe. Nel merito, dichiarare la nullità e l'inefficacia dell'ordinanza ingiunzione specificata in epigrafe e comunque annullarla per l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto. In subordine, dichiarare, per le ragioni innanzi esposte, sussistente e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. n. 463/1983, conv. in l. n. 638/1983, come modificato dall'art. 3, comma 6 del D. Lgs. n. 8/2016 e da, ultimo, novellato dall'art. 23, co. 1, del D.L. n. 48/2023, conv., con modificazioni, dalla l. n. 85/2023, in relazione all'art. 3 Cost., laddove prevede che: “Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezzo a quattro volte
l'importo omesso” e, per l'effetto, rimettere gli atti alla Corte costituzionale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratore anticipatari.
Dichiarare, come per legge, provvisoriamente esecutiva l'emananda sentenza.>>
l' con memoria difensiva Controparte_1
dell'11.02.2025 si costituiva impugnando il ricorso ritenendolo improcedibile, inammissibile, infondato in fatto e diritto.
In particolare, l' rilevava l'inammissibilità delle eccezioni avverse relative ad CP_1
asseriti vizi formali dell'ordinanza ingiunzione e/o degli atti presupposti, perché generiche e comunque infondate, poiché l'iter amministrativo seguito dall' CP_1
nell'adozione del provvedimento era corretto e immune da vizi, avendo l CP_1
emesso e motivato tale atto in conformità alla specifica disciplina legale.
Si opponeva alla concessione della sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza ingiunzione in quanto mancanti i presupposti di legge, previsti dal combinato disposto di cui agli articoli 5 e 6 del Decreto Legislativo 150 del 2011: "gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate, ed un pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile ".
Deduceva inoltre la rituale notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta n. OI-
001564790 e degli ulteriori atti di accertamento propedeutici.
L'Istituto concludeva chiedendo: << Affinché l'Ill.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, reietta ogni contraria istanza, eccezione, richiesta e conclusione, voglia, previa reiezione dell'istanza di sospensione per le ragioni esposte: rigettare nel merito
l'opposizione siccome infondata in fatto e diritto, ed accertare e dichiarare
l'obbligazione del ricorrente nei confronti dell Il tutto con vittoria di spese. Salva e CP_1
riservata ogni ulteriore deduzione, produzione e richiesta.>> Alla odierna udienza cartolare, lette le note scritte delle parti, il Giudice decideva la causa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
La domanda è infondata e va rigettata alla stregua delle considerazioni che seguono.
Quanto al tema d'indagine, la norma di riferimento è la legge 11 novembre 1983, n.
638.
Ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, di tale legge, nella formulazione introdotta con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, è previsto che «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a € 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a €
10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000.
Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione per l'omesso versamento della quota di contribuzione posta a carico del lavoratore dipendente ed anticipata dal datore di lavoro di importo inferiore ad € 10.000, il fatto non costituisce più reato ma sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da un minimo di euro € 10.000 fino ad un massimo di € 50.000».
Nel caso della violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, il datore di lavoro al quale viene contestato, mediante la notifica di un atto di accertamento,
l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 del medesimo articolo 2 per un importo non superiore ad € 10.000 annui subisce la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 ad € 50.000, a meno che non provveda ad effettuare il versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione della violazione, circostanza che esclude dunque l'assoggettabilità alla sanzione amministrativa.
Tanto chiarito, appare doveroso, prima di procedere all'esame del caso de qua, ricostruire la natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative e sul relativo riparto dell'onere probatorio.
L'oggetto di siffatto giudizio consiste non già e, comunque, non solo, nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma finanche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento sulla base dei medesimi principi consolidatisi nella giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza- ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Sulla scorta di questa impostazione si rileva che sull'amministrazione resistente, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di ricorrente (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di parte resistente-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa.
All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione resistente (Cfr., ex pluribus, Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n.
2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U.
n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011, Cass. n. 4898/2015).
In proposito è opportuno ribadire che mentre l'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente, il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto, per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c.
Tuttavia, a questo riguardo, assume rilevanza la riferita precisazione in base alla quale di fronte al giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto perchè nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.
Pertanto alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A.: del resto il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, l'attuale comma 11 e art. 7, l'attuale comma 10 – così come prima la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11 – recitano: “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe – ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore – sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria (v.
Cassazione civile sez. VI, Ord. n.1921 del 24.01.2019).
Ciò premesso, l'opponente ha contestato di non avere ricevuto la notifica dell'atto di accertamento prodromico riportato dall' nell'ordinanza ingiunzione impugnata e, CP_1 segnatamente, l'atto di accertamento prot. 5100.29/11/2018.0540102 del CP_1
29.11.2018 ed ha eccepito la decadenza prevista dall'art. 14 della legge 689/81.
L'art 14 prevede che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. (2) Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. (3)
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. (...) (6) L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto".
In ordine alla decadenza di cui all'art. 14 legge 689/1981, è infondata la deduzione dell relativa all'inapplicabilità della norma, non essendo sostenibile che la CP_1 mancanza di un accertamento ispettivo - rendendo inapplicabile l'art. 13 della legge
689/81- si riverbererebbe anche sull'art. 14, escludendone l'operatività per le sanzioni amministrative in oggetto. Inoltre, è indubbia l'applicazione delle norme di cui alla L.689/1981 in relazione all'applicazione delle sanzioni amministrative derivanti dalla depenalizzazione delle fattispecie criminose prevista dal D.Lgs. 8/2016, per espressa previsione dell'art. 6 del
D.Lgs. 8/2016, che recita quanto segue: «Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.
689”.
Ciò premesso, occorre rilevare che, nel caso in esame, l' in quanto onerato, ha CP_1 documentato l'avvenuta notifica dell'atto di accertamento andata a buon fine per compiuta giacenza in data 7.1.2029 ; ha prodotto, in particolare, l'avviso di ricevimento della relativa raccomandata non consegnata alla destinataria, per temporanea assenza della stessa, presso l' indirizzo emergente dalla visura camerale della società di cui la era legale rappresentante ( c.f.r. produz. convenuto), è stato immesso avviso Pt_1 nella cassetta postale, ed in calce ad essa si legge l'attestazione da parte dell'agente postale – facente fede fino a querela di falso - della spedizione della CAN ( comunicazione di avvenuta notifica).
Il procedimento di notificazione risulta, pertanto, intrapreso ai sensi della legge n.890/82 disciplinante la notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e, segnatamente, in base all'art. 7, comma 3, in base al quale “ …se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale da' notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata”.
In questo caso, quindi, l'agente postale – come regolarmente avvenuto nella fattispecie - dovrà inviare al destinatario la comunicazione di avvenuta notifica in cui indicherà la data in cui è stato consegnato il plico e la persona che lo ha ricevuto.
Dopo l'invio della CAN l'agente postale deve annotare sulla ricevuta di ritorno del plico contenente l'atto giudiziario consegnato, il numero della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuta notifica (CAN) e la data dell'invio.
In questo caso la notifica è avvenuta per compiuta giacenza in data 7.1.2019 non avendo l' interessata ritirato l' atto a lei destinato.
Alcun rilevo può, pertanto, riconoscersi alla doglianza formulata dalla parte ricorrente in merito al mancato deposito, nella specie, dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa trattandosi – pacificamente - di un adempimento esterno al perfezionamento del procedimento notificatorio in quanto tale.
In ordine al dies a quo, come condivisibilmente osservato dal Tribunale di Velletri sez. lav., nella sentenza del 04/10/2022 n.1013, “La giurisprudenza ha chiarito che "tale disposizione (L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2), nel riferirsi all'accertamento e non alla data di commissione della violazione, va intesa nel senso che il termine di 90 giorni comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l'attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi dell'infrazione. L'accertamento non coincide quindi con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13, l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione, e richiede la valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell'infrazione e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita ed a valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione (ex plurimis Cass. n. 26734/2011
e n. 25836/2011). Al fine di comprendere la portata di tali affermazioni, occorre tenere presente che il procedimento di accertamento della violazione è finalizzato a consentire all'amministrazione di avere piena contezza degli estremi, oggettivi e soggettivi, della condotta realizzata, nonché della sua ricomprensione nella fattispecie astratta prevista dalla norma sanzionatoria. La correttezza e completezza dell'accertamento rispondono quindi sia all'interesse pubblico connaturato alla funzione pubblica svolta dall'ente accertatone, sia all'interesse dello stesso autore della condotta al fine di un'adeguata ponderazione della sua (eventuale) responsabilità. A tale esigenza si contrappone peraltro quella dell'ipotizzato autore della condotta di vedere concluso l'accertamento in tempi brevi, sia per definire la propria posizione incerta sia per poter eventualmente apprestare una pronta ed adeguata difesa. Nel contemperamento di tali esigenze, occorre quindi effettuare una valutazione di ragionevolezza dei tempi impiegati per l'accertamento, al fine di ritenerne la complessiva congruità (o meno) rispetto alla duplice esigenza sopra individuata. In tale ambito assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate all'accertamento, tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati, ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde ritenerne l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti della fattispecie, nonché gli atti preliminari che non hanno sortito effetto (come le convocazioni di informatori che non hanno avuto esito)"
(Cassazione civile, sez. lav., 02/04/2014, n. 7681): pertanto, "In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione,
l'"accertamento" al cui termine collocare, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14, comma 2, il dies a quo per il computo dei novanta giorni entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica, va inteso come comprensivo anche del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale deliberativa correlata alla complessità della fattispecie" (Cassazione civile, sez. 1^, 15/07/1996, n. 6408). La giurisprudenza ha pure precisato che "La L. n. 689 del 1981, art. 14 non comporta l'automatica predeterminazione del limite temporale del procedimento di verifica per l'accertamento dell'infrazione amministrativa, il cui concreto espletamento è legato alle peculiarità delle varie situazioni, spettando al giudice di merito di apprezzare la congruità del tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per acquisire i dati e valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione, fermo restando che comunque incombe alla parte opponente che contesta la legittimità della sanzione l'onere di provare le circostanze che renderebbero ingiustificata o colposamente tardiva la pretesa della amministrazione stessa"
(Cassazione civile, sez. lav., 02/02/1999, n. 865) e che il fatto che la contestazione della violazione possa non essere immediata, in quanto necessiti di una valutazione che sposti il dies a quo dal fatto al momento dell'accertamento, non esime l'amministrazione dall'operare in un tempo ragionevole sanzionando con la decadenza per tardività un'irragionevole dilazione dei tempi. Cass. Civ. 30/05/2006 n. 12830"
(Cassazione civile, sez. 2^, 26/01/2021, n. 1614). In riferimento agli illeciti amministrativi, quindi, la decorrenza del termine di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14 è collegata al momento della acquisizione (e della valutabilità) di tutti gli elementi istruttori”.
Pertanto, la locuzione “accertamento” va ragionevolmente riferita al procedimento di verifica dell'illecito e di computo delle conseguenti sanzioni amministrative per cui è ragionevole estenderne la portata al complesso delle indagini eseguite dall' e CP_1 necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito stesso e, conseguentemente, di tutti i profili che consentano la determinazione delle ritenute previdenziali ed assistenziali omesse e consentano la congrua determinazione della sanzione da attribuire al trasgressore.
Nel caso di specie, il completamento di queste attività può ritenersi consolidato solo allorquando risulta redatto l'esito dell'accertamento e risulta notificato il provvedimento di accertamento della violazione (diffida notificata nel gennaio del
2019) in mancanza di diversi riscontri probatori per cui l'obbligazione di pagamento non si è estinta.
Passando all' esame dell' eccezione di prescrizione anch' essa va respinta.
Invero si applica alla fattispecie il periodo di sospensione di 311 giorni del decorso del termine di prescrizione dei contributi previdenziali il cui omesso versamento è contestato dall' ente impositore. Nella specie, l' , nel contestare la eccepita prescrizione, fa riferimento all' CP_1 ordinanza ingiunzione in questa sede opposta e notificata il 3.7.2024 a Parte_1 nella sua qualità di obbligata solidale ed alla sospensione della prescrizione nel periodo dell'emergenza covid rilevando che , considerata appunto la sospensione, la notifica valse ad interrompere tempestivamente il decorso del termine quinquennale.
Tale sospensione ha operato certamente per 311 giorni e non per 542 come sostenuto dall in base all' art. 37 comma 2 d.l. 18/2020 conv. in l. 24/04/20 n. 27 che ha così CP_1 stabilito: «2. I termini di prescrizione ((delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria)) di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo».
Successivamente, l'art. 11 comma 9 d.l. 31/12/20 n. 183 conv. in l. 26/02/21 n. 21 ha previsto: «9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo».
Sicché, in relazione all'emergenza COVID la prescrizione deve intendersi sospesa per un periodo complessivo di 311 giorni: dal 23/02/20 al 30/06/20 (129 giorni) ex art. 37 comma 2 d.l. 18/2020 conv. in l. 24/04/20 n. 27, e dal 01/01/21 al 30/06/21 (182 giorni) ex art. 11 comma 9 d.l. 31/12/20 n. 183 conv. in l. 26/02/21 n. 21. ..." (cfr.
Tribunale di Napoli, Sentenza n. 5566/2025 dell'8-07-2025)"
Pertanto va fatta applicazione alla fattispecie del seguente principio di diritto: In materia di riscossione di contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, lett. b), della legge 8 agosto 1995,
n. 335, è sospeso per complessivi 311 giorni, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (dal
23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020), e dell'art. 11, comma 9, del d.l. 31 dicembre 2020,
n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 (dal 1° gennaio
2021 al 30 giugno 2021).
Ne discende che la prescrizione non era ancora maturata allorchè, in data 3.7.2024 venne notificata alla l' ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione. Pt_1
Quanto al merito, infine, va evidenziato che alcuna allegazione risulta introdotta dall'opponente volta a confutare l'addebito costituito dal mancato versamento delle ritenute previdenziali pretese dall' nell'atto impugnato per cui non risulta CP_1 acquisita la prova liberatoria dell'inadempimento.
Pertanto, l'opposizione avverso l'O.I.A. ,come rideterminata dall' va rigettata. CP_1
Le spese, tuttavia, considerata la complessità ed opinabilità delle questioni affrontate, devono essere compensate.
P.Q.M.
Rigetta l' opposizione e compensa le spese.
Si comunichi.
Napoli, il 3.10.2025.
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero