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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 4282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4282 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22772/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Alessandra Terreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22772/2024
promossa da
Parte_1
C.F. P.IVA_1
Ricorrente con l'avv. GHIA CLAUDIO contro
Controparte_1
C.F. C.F._1
Resistente con l'avv. CANNATA MASSIMO
CONCLUSIONI come da verbale del 21.05.2025:
Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, in forza di quanto esposto e documentalmente provato nel presente scritto:
pagina 1 di 7 In via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'omesso versamento da parte dell'Esercente delle poste di gioco raccolte e non versate a favore della esponente Società per la somma complessiva di Euro 49.119,51 (quarantanovemilacentoundici/51) come da
Borderò riferiti alle settimane contabili 1547 e 1548, mai contestati dall'Esercente conseguentemente condannando la sig.ra C.F. , in Controparte_1 C.F._1
qualità di titolare della ditta individuale , Controparte_1
P.IVA al pagamento della riferita somma, oltre interessi moratori ai sensi del P.IVA_2
D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, e del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, a decorrere dal 01.02.2024 sino all'effettivo soddisfacimento;
- Conseguentemente, sempre in via principale, accertare la legittimità della risoluzione contrattuale operata dalla con la comunicazione in data 24 aprile 2023 e, Parte_1 per l'effetto, condannare la sig.ra C.F. , in qualità di Controparte_1 C.F._1
titolare della ditta individuale , P.IVA Controparte_1
, al pagamento della somma complessiva di Euro 48.000,00 P.IVA_2
(quarantottomila/00), a titolo di penali contrattuali oltre interessi moratori ai sensi del D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, e del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L.
24 marzo 2012, n. 27, a decorrere dal 01.02.2024;
- In subordine, nell'inauspicato caso di rigetto della domanda proposta in via principale nel punto che precede, accertare e dichiarare ex art. 1453, c.c., il grave inadempimento della sig.ra degli obblighi contrattuali dalla medesima assunti con la sottoscrizione Controparte_1
dei contratti di cui in narrativa e, conseguentemente, dichiarata la risoluzione contrattuale, condannare la medesima al pagamento della somma complessiva di Euro 48.000,00
(quarantottomila/00), a titolo di penali contrattuali oltre interessi moratori ai sensi del D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, e del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L.
24 marzo 2012, n. 27, a decorrere dal 01.02.2024.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”
pagina 2 di 7 Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
, allegando di avere sottoscritto con Parte_1 Controparte_1
, per il punto vendita con numero di ricevitoria TO1260, in data 27.04.2016 un
[...]
contratto per il servizio di comodato e connessione di n° 6 apparecchi elettronici da divertimento ed intrattenimento (doc. 1 del fascicolo di parte ricorrente) ed un contratto per punto gioco sportivo (doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente), in data 16.05.2017 un contratto per il servizio di connessione di n° 4 apparecchi elettronici da divertimento ed intrattenimento pagina 3 di 7 (doc. 2 del fascicolo di parte ricorrente), in data 13.11.2019 un contratto per punto di vendita fisico giochi numerici a totalizzatore nazionale (doc. 4 del fascicolo di parte ricorrente) ed un contratto di servizi addizionali (doc. 5 del fascicolo di parte ricorrente), ha sostenuto di avere maturato un credito di € 97.119,51=, ovvero € 49.119,51= per omesso versamento delle poste di gioco, risultanti dai riepiloghi contabili denominati borderò (doc. 6 del fascicolo di parte ricorrente) pari ad € 29.695,88= per il periodo contabile n° 1547 (11.12.2023-
17.12.2023) e pari ad € 22.423,63= per il periodo contabile n° 1548 (18.12.2023-24.12.2023), nonché € 48.000,00= maturate per l'applicazione delle penali contrattuali a seguito di risoluzione contrattuale per inadempimento dell'esercente.
Si è tempestivamente costituita la resistente, eccependo la non debenza delle somme pretese da controparte, stante:
- l'intervenuto pagamento, in data 12.07.2024, delle poste di gioco per il minor importo di €
24.119,51= (doc. 5 del fascicolo di parte resistente),
- la copertura con il Fondo Rischi Sisal della restante somma di € 25.000,00=, oggetto di furto occorso in data 19.12.2023 (doc. 6 e 7 del fascicolo di parte resistente),
- l'inadempimento incolpevole e la conseguente inapplicabilità delle penali contrattuali.
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
* * * * *
La domanda di parte ricorrente merita accoglimento, nei termini meglio precisati in motivazione.
in veste di concessionaria dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Parte_1
Stato, autorizzata all'esercizio delle attività di conduzione e gestione della rete telematica per il gioco lecito, tra l'aprile 2016 ed il novembre 2019, ha stipulato cinque contratti con
[...]
, che ha assunto l'impegno di versare gli incassi alla Controparte_1
concessionaria in base agli accordi negoziali (doc.
1-5 del fascicolo di parte ricorrente)
Sulla domanda creditoria di Parte_1
Tale domanda è stata formulata da parte ricorrente in relazione alle somme trattenute e non versate alla concessionaria da per il complessivo Controparte_1 importo di € 49.119,51=, ovvero € 29.695,88= per le poste di gioco incassate nella settimana compresa tra il 11.12.2023 ed il 17.12.2023 (periodo contabile n. 1547) ed € 22.423,63= per quelle incassate nella settimana compresa tra il 18.12.2023 ed il 24.12.2023 (periodo contabile n. 1548), come emerge dai relativi borderò (doc. 6 del fascicolo di parte ricorrente).
pagina 4 di 7 A fronte degli accordi contrattuali inter partes e dei relativi resoconti contabili attestanti la movimentazione di cassa della ricevitoria, non contestati dall'esercente, la concessionaria ha dimostrato l'an ed il quantum del credito preteso nel ricorso notificato a controparte in data
22.07.2024 (doc. allegato alla nota del 22.07.2024 di parte ricorrente).
Per contro, l'esercente ha allegato e provato di aver versato prima della notifica del ricorso, ovvero in data 12.07.2024, una somma pari ad € 24.119,51= (doc. 5 del fascicolo di parte resistente).
Per queste ragioni, deve trovare accoglimento la domanda di pagamento della residua somma di € 25.000,00=, in quanto indebitamente trattenuta dalla resistente che ha allegato ma non dimostrato l'applicabilità della copertura del Fondo Rischi Sisal a seguito del furto del predetto importo.
Sulla legittimità della risoluzione contrattuale operata da Parte_1
Come già visto, con gli accordi inter partes, l'esercente ha assunto l'obbligo di corrispondere alla concessionaria l'importo indicato nei c.d. borderò.
Il mancato adempimento di tale impegno, configura un'ipotesi di risoluzione di diritto dei contratti stipulati.
Infatti, a fronte dell'obbligo della concessionaria di pagare all'Erario la quota di spettanza allo
Stato e del mancato versamento dell'importo richiesto dalla concessionaria all'esercente con diffida di pagamento del 16.01.2024 (doc. 7 del fascicolo di parte ricorrente), del tutto legittimamente si è avvalsa ex art. 1456 c.c. delle clausole risolutive espresse Parte_1 contenute nei contratti (segnatamente nell'art. 14 lettera f) del contratto per punto di vendita fisico per giochi numerici a totalizzatore nazionale, nell'art. 16 lettera h) del contratto per punto di gioco sportivo, nell'art. 10 lettera k) del contratto per il servizio di comodato e connessione degli Apparecchi di gioco di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) del e Parte_2 nell'art 7 lettera a del contratto di servizi addizionali) ed in data 31.01.2024 ha comunicato a controparte la risoluzione dei contratti oggetto di causa (doc. 8 del fascicolo di parte ricorrente)
Sulle penali pretese da Parte_1
Negli accordi contrattuali (segnatamente nell'art. 10 del contratto per punto di vendita fisico per giochi numerici a totalizzatore nazionale, nell'art. 16 comma 2 del contratto per punto di gioco sportivo, negli art. 9 e art. 10 dei contratti per il servizio di comodato e connessione degli Apparecchi di gioco di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) del T.U.L.P.S.), le parti hanno pagina 5 di 7 concordato che alla violazione degli obblighi di versamento delle somme dovute, conseguisse il pagamento in favore del concessionario degli importi previsti a titolo di penale.
A fronte di ciò, la ricorrente ha anche avanzato la domanda di condanna di
[...]
al pagamento delle penali, per il complessivo importo di € Controparte_1
48.000,00=.
Il calcolo delle penali non è stato contestato dalla resistente, essendosi la stessa limitata ad eccepirne la non debenza stante l'incolpevolezza nella morosità per l'evento furtivo subito.
Ebbene, dalla documentazione in atti emerge che in data 19.12.2023, l'esercente ha subito il furto della “somma di € 25.000,00= in banconote di vario taglio, provento dell'incasso e Pt_1 della vendita del negozio, relative alle giornate del 15-16-17-18-19 corrente mese“ (doc. 6 del fascicolo di parte resistente).
Alla luce del decreto di archiviazione, ove viene evidenziato che le indagini svolte hanno fornito la prova del fatto denunciato benché prive di indizi in ordine agli autori del delitto (doc.
7 del fascicolo di parte resistente), il Tribunale ritiene che l'ammontare delle penali pretese da per il mancato versamento degli incassi di gioco pari ad € 49.119,51= sia Parte_1 eccessivo e che le penali quantificate in € 48.000,00= vadano ridotte d'ufficio della metà ex art. 1384 c.c. in ragione dell'importo trafugato pari ad € 25.000,00=, ovvero a circa il 50% della somma dovuta per gli incassi.
La resistente va pertanto condannata a pagare alla ricorrente il minor importo di €
24.000,00=.
Interessi
La resistente va poi condannata a pagare alla ricorrente gli interessi come di seguito calcolati:
- sulla sorte capitale di € 25.000,00=, gli interessi al saggio di cui al D.Lvo 231/2022 a decorrere, come da domanda, dal 01.02.2024 (benché la diffida di pagamento riporti la data del 16.01.2024) sino al saldo,
- sulle penali di € 24.000,00=, stante la natura risarcitoria del credito, gli interessi al saggio di cui all'art. 1284 c.c., dalla messa in mora (01.02.2024) sino al saldo.
Spese processuali
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 55/14, tenuto conto del valore del decisum e non del disputatum, della semplicità della difesa di parte ricorrente che giustifica l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento e dell'attività difensiva effettivamente svolta da parte vittoriosa (fase di studio e fase introduttiva).
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide: accoglie la domanda di parte ricorrente entro i limiti di cui in motivazione, accerta la risoluzione di diritto dei cinque contratti datati 27.04.2016, 16.05.2017 e
13.11.2019, per inadempimento della resistente, condanna la resistente a corrispondere in favore di parte ricorrente la sorte capitale di €
25.000,00=, oltre interessi ex D.Lvo 231/2022 dal 01.02.2024 al saldo, condanna la resistente a corrispondere in favore di parte ricorrente € 24.000,00= per penali, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dal 01.02.2024 al saldo, condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano in € 518,00= per spese ed in € 1.453,00= per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA ove dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, lì 27 maggio 2025
Il giudice dott. Alessandra Terreri
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Alessandra Terreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22772/2024
promossa da
Parte_1
C.F. P.IVA_1
Ricorrente con l'avv. GHIA CLAUDIO contro
Controparte_1
C.F. C.F._1
Resistente con l'avv. CANNATA MASSIMO
CONCLUSIONI come da verbale del 21.05.2025:
Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, in forza di quanto esposto e documentalmente provato nel presente scritto:
pagina 1 di 7 In via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'omesso versamento da parte dell'Esercente delle poste di gioco raccolte e non versate a favore della esponente Società per la somma complessiva di Euro 49.119,51 (quarantanovemilacentoundici/51) come da
Borderò riferiti alle settimane contabili 1547 e 1548, mai contestati dall'Esercente conseguentemente condannando la sig.ra C.F. , in Controparte_1 C.F._1
qualità di titolare della ditta individuale , Controparte_1
P.IVA al pagamento della riferita somma, oltre interessi moratori ai sensi del P.IVA_2
D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, e del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, a decorrere dal 01.02.2024 sino all'effettivo soddisfacimento;
- Conseguentemente, sempre in via principale, accertare la legittimità della risoluzione contrattuale operata dalla con la comunicazione in data 24 aprile 2023 e, Parte_1 per l'effetto, condannare la sig.ra C.F. , in qualità di Controparte_1 C.F._1
titolare della ditta individuale , P.IVA Controparte_1
, al pagamento della somma complessiva di Euro 48.000,00 P.IVA_2
(quarantottomila/00), a titolo di penali contrattuali oltre interessi moratori ai sensi del D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, e del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L.
24 marzo 2012, n. 27, a decorrere dal 01.02.2024;
- In subordine, nell'inauspicato caso di rigetto della domanda proposta in via principale nel punto che precede, accertare e dichiarare ex art. 1453, c.c., il grave inadempimento della sig.ra degli obblighi contrattuali dalla medesima assunti con la sottoscrizione Controparte_1
dei contratti di cui in narrativa e, conseguentemente, dichiarata la risoluzione contrattuale, condannare la medesima al pagamento della somma complessiva di Euro 48.000,00
(quarantottomila/00), a titolo di penali contrattuali oltre interessi moratori ai sensi del D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, e del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L.
24 marzo 2012, n. 27, a decorrere dal 01.02.2024.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”
pagina 2 di 7 Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
, allegando di avere sottoscritto con Parte_1 Controparte_1
, per il punto vendita con numero di ricevitoria TO1260, in data 27.04.2016 un
[...]
contratto per il servizio di comodato e connessione di n° 6 apparecchi elettronici da divertimento ed intrattenimento (doc. 1 del fascicolo di parte ricorrente) ed un contratto per punto gioco sportivo (doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente), in data 16.05.2017 un contratto per il servizio di connessione di n° 4 apparecchi elettronici da divertimento ed intrattenimento pagina 3 di 7 (doc. 2 del fascicolo di parte ricorrente), in data 13.11.2019 un contratto per punto di vendita fisico giochi numerici a totalizzatore nazionale (doc. 4 del fascicolo di parte ricorrente) ed un contratto di servizi addizionali (doc. 5 del fascicolo di parte ricorrente), ha sostenuto di avere maturato un credito di € 97.119,51=, ovvero € 49.119,51= per omesso versamento delle poste di gioco, risultanti dai riepiloghi contabili denominati borderò (doc. 6 del fascicolo di parte ricorrente) pari ad € 29.695,88= per il periodo contabile n° 1547 (11.12.2023-
17.12.2023) e pari ad € 22.423,63= per il periodo contabile n° 1548 (18.12.2023-24.12.2023), nonché € 48.000,00= maturate per l'applicazione delle penali contrattuali a seguito di risoluzione contrattuale per inadempimento dell'esercente.
Si è tempestivamente costituita la resistente, eccependo la non debenza delle somme pretese da controparte, stante:
- l'intervenuto pagamento, in data 12.07.2024, delle poste di gioco per il minor importo di €
24.119,51= (doc. 5 del fascicolo di parte resistente),
- la copertura con il Fondo Rischi Sisal della restante somma di € 25.000,00=, oggetto di furto occorso in data 19.12.2023 (doc. 6 e 7 del fascicolo di parte resistente),
- l'inadempimento incolpevole e la conseguente inapplicabilità delle penali contrattuali.
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
* * * * *
La domanda di parte ricorrente merita accoglimento, nei termini meglio precisati in motivazione.
in veste di concessionaria dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Parte_1
Stato, autorizzata all'esercizio delle attività di conduzione e gestione della rete telematica per il gioco lecito, tra l'aprile 2016 ed il novembre 2019, ha stipulato cinque contratti con
[...]
, che ha assunto l'impegno di versare gli incassi alla Controparte_1
concessionaria in base agli accordi negoziali (doc.
1-5 del fascicolo di parte ricorrente)
Sulla domanda creditoria di Parte_1
Tale domanda è stata formulata da parte ricorrente in relazione alle somme trattenute e non versate alla concessionaria da per il complessivo Controparte_1 importo di € 49.119,51=, ovvero € 29.695,88= per le poste di gioco incassate nella settimana compresa tra il 11.12.2023 ed il 17.12.2023 (periodo contabile n. 1547) ed € 22.423,63= per quelle incassate nella settimana compresa tra il 18.12.2023 ed il 24.12.2023 (periodo contabile n. 1548), come emerge dai relativi borderò (doc. 6 del fascicolo di parte ricorrente).
pagina 4 di 7 A fronte degli accordi contrattuali inter partes e dei relativi resoconti contabili attestanti la movimentazione di cassa della ricevitoria, non contestati dall'esercente, la concessionaria ha dimostrato l'an ed il quantum del credito preteso nel ricorso notificato a controparte in data
22.07.2024 (doc. allegato alla nota del 22.07.2024 di parte ricorrente).
Per contro, l'esercente ha allegato e provato di aver versato prima della notifica del ricorso, ovvero in data 12.07.2024, una somma pari ad € 24.119,51= (doc. 5 del fascicolo di parte resistente).
Per queste ragioni, deve trovare accoglimento la domanda di pagamento della residua somma di € 25.000,00=, in quanto indebitamente trattenuta dalla resistente che ha allegato ma non dimostrato l'applicabilità della copertura del Fondo Rischi Sisal a seguito del furto del predetto importo.
Sulla legittimità della risoluzione contrattuale operata da Parte_1
Come già visto, con gli accordi inter partes, l'esercente ha assunto l'obbligo di corrispondere alla concessionaria l'importo indicato nei c.d. borderò.
Il mancato adempimento di tale impegno, configura un'ipotesi di risoluzione di diritto dei contratti stipulati.
Infatti, a fronte dell'obbligo della concessionaria di pagare all'Erario la quota di spettanza allo
Stato e del mancato versamento dell'importo richiesto dalla concessionaria all'esercente con diffida di pagamento del 16.01.2024 (doc. 7 del fascicolo di parte ricorrente), del tutto legittimamente si è avvalsa ex art. 1456 c.c. delle clausole risolutive espresse Parte_1 contenute nei contratti (segnatamente nell'art. 14 lettera f) del contratto per punto di vendita fisico per giochi numerici a totalizzatore nazionale, nell'art. 16 lettera h) del contratto per punto di gioco sportivo, nell'art. 10 lettera k) del contratto per il servizio di comodato e connessione degli Apparecchi di gioco di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) del e Parte_2 nell'art 7 lettera a del contratto di servizi addizionali) ed in data 31.01.2024 ha comunicato a controparte la risoluzione dei contratti oggetto di causa (doc. 8 del fascicolo di parte ricorrente)
Sulle penali pretese da Parte_1
Negli accordi contrattuali (segnatamente nell'art. 10 del contratto per punto di vendita fisico per giochi numerici a totalizzatore nazionale, nell'art. 16 comma 2 del contratto per punto di gioco sportivo, negli art. 9 e art. 10 dei contratti per il servizio di comodato e connessione degli Apparecchi di gioco di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) del T.U.L.P.S.), le parti hanno pagina 5 di 7 concordato che alla violazione degli obblighi di versamento delle somme dovute, conseguisse il pagamento in favore del concessionario degli importi previsti a titolo di penale.
A fronte di ciò, la ricorrente ha anche avanzato la domanda di condanna di
[...]
al pagamento delle penali, per il complessivo importo di € Controparte_1
48.000,00=.
Il calcolo delle penali non è stato contestato dalla resistente, essendosi la stessa limitata ad eccepirne la non debenza stante l'incolpevolezza nella morosità per l'evento furtivo subito.
Ebbene, dalla documentazione in atti emerge che in data 19.12.2023, l'esercente ha subito il furto della “somma di € 25.000,00= in banconote di vario taglio, provento dell'incasso e Pt_1 della vendita del negozio, relative alle giornate del 15-16-17-18-19 corrente mese“ (doc. 6 del fascicolo di parte resistente).
Alla luce del decreto di archiviazione, ove viene evidenziato che le indagini svolte hanno fornito la prova del fatto denunciato benché prive di indizi in ordine agli autori del delitto (doc.
7 del fascicolo di parte resistente), il Tribunale ritiene che l'ammontare delle penali pretese da per il mancato versamento degli incassi di gioco pari ad € 49.119,51= sia Parte_1 eccessivo e che le penali quantificate in € 48.000,00= vadano ridotte d'ufficio della metà ex art. 1384 c.c. in ragione dell'importo trafugato pari ad € 25.000,00=, ovvero a circa il 50% della somma dovuta per gli incassi.
La resistente va pertanto condannata a pagare alla ricorrente il minor importo di €
24.000,00=.
Interessi
La resistente va poi condannata a pagare alla ricorrente gli interessi come di seguito calcolati:
- sulla sorte capitale di € 25.000,00=, gli interessi al saggio di cui al D.Lvo 231/2022 a decorrere, come da domanda, dal 01.02.2024 (benché la diffida di pagamento riporti la data del 16.01.2024) sino al saldo,
- sulle penali di € 24.000,00=, stante la natura risarcitoria del credito, gli interessi al saggio di cui all'art. 1284 c.c., dalla messa in mora (01.02.2024) sino al saldo.
Spese processuali
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 55/14, tenuto conto del valore del decisum e non del disputatum, della semplicità della difesa di parte ricorrente che giustifica l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento e dell'attività difensiva effettivamente svolta da parte vittoriosa (fase di studio e fase introduttiva).
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide: accoglie la domanda di parte ricorrente entro i limiti di cui in motivazione, accerta la risoluzione di diritto dei cinque contratti datati 27.04.2016, 16.05.2017 e
13.11.2019, per inadempimento della resistente, condanna la resistente a corrispondere in favore di parte ricorrente la sorte capitale di €
25.000,00=, oltre interessi ex D.Lvo 231/2022 dal 01.02.2024 al saldo, condanna la resistente a corrispondere in favore di parte ricorrente € 24.000,00= per penali, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dal 01.02.2024 al saldo, condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano in € 518,00= per spese ed in € 1.453,00= per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA ove dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, lì 27 maggio 2025
Il giudice dott. Alessandra Terreri
pagina 7 di 7