Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 14/01/2026, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00718/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11181/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11181 del 2022, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Taffuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale Militare, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del Decreto del Ministero della Difesa –Direzione Generale per il personale militare, M_D -OMISSIS-REG2022 -OMISSIS-03-06-2022(All. 1), notificato il 10giugno 2022(All.2), con cui è stata irrogata al Ricorrente la detrazione dell’anzianità di grado di giorni 71 (settantuno);
- nonché di ogni provvedimento antecedente e successivo ad esso connesso(anche se non conosciuto);
e per la disapplicazione delle circolari dello Stato Maggiore della Difesa M_D SSMD REG 2021 0228670 del 10.12.2021 (All. 3); M_D SSMD REG 2021 0230767 del 14.12.2021 (All. 4), nonché della circolare M_D GMIL REG2021 0537805 del 13.2.2021 della Direzione Generale per il Personale Militare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale Militare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 gennaio 2026 il dott. CA TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, il 1° Maresciallo dell’Esercito Italiano -OMISSIS- ha impugnato il decreto del Ministero della Difesa M_D -OMISSIS-REG2022 -OMISSIS-del 03/06/2022 con cui, stante la sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa dal 13/01/2022 al 24/03/2022 comminata con provvedimento adottato in data 17/01/2022 a causa dell’accertamento della inosservanza dell’obbligo vaccinale ex art. 4-ter, comma 3, d.l. 44/2021, è stata disposta la detrazione d’anzianità nel grado per 71 (settantuno) giorni.
In sede di gravame, è stata chiesta altresì la “disapplicazione” delle circolari dello Stato Maggiore della Difesa M_D SSMD REG 2021 0228670 del 10.12.2021, M_D SSMD REG 2021 0230767 del 14.12.2021 e della circolare M_D GMIL REG2021 0537805 del 13.2.2021 della Direzione Generale per il Personale Militare.
2. Nel ricorso vengono dedotte le seguenti censure.
Questione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 del Decreto-Legge 26 novembre 2021 n. 172, convertito con modificazioni dalla Legge 21 gennaio 2022 n. 3.
I. Contrasto dell’obbligo vaccinale -di cui all’art. 2 del decreto legge 26 novembre 2021 n. 172, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 2022 n. 3-con gli artt. 3,13, 32 e 36 della Costituzione e con il principio di ragionevolezza e di necessità.
II. Violazione del divieto di discriminazione sui luoghi di lavoro –art. 21 carta dei diritti fondamentali dell’uomo e artt. 3 e 36 cost. violazione del principio di ragionevolezza.
Il ricorrente dubita della costituzionalità delle norme di legge che hanno introdotto e disciplinato l’obbligo vaccinale per violazione dei parametri richiamati sia perché il diritto alla salute sarebbe stato sacrificato in modo sproporzionato e irragionevole (prima censura) sia perché sarebbe discriminatorio interrompere integralmente la corresponsione del trattamento retributivo per il solo fatto di non essersi vaccinati (seconda censura).
III. Violazione dell’art. 858, d. lgs. n. 66/2010e degli artt. 4 e 4-bis, d.l. n. 44/2021(art. 2, d. l. n. 172/2021).
Infine, il ricorrente deduce l’illegittimità della detrazione d’anzianità di servizio perché questa conseguenza di tipo sanzionatorio non sarebbe prevista né dalle norme di legge che disciplinano l’obbligo vaccinale né dalle norme generali di cui all’art. 858 cod. ord. mil., con la conseguenza che nemmeno avrebbero potuto introdurre tale conseguenza le sopra richiamate circolari, di cui viene chiesta la disapplicazione.
3. Si è costituito il Ministero intimato con memoria con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso nel merito.
4. In vista dell’udienza pubblica fissata per l’esame della causa, l’Avvocatura ha depositato memorie con cui, oltre a insistere per l’infondatezza del gravame, ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse a ricorrere per omessa e specifica impugnazione degli atti amministrativi generali che imponevano all’Ufficio competente la detrazione dell’anzianità di servizio del ricorrente.
5. Da ultimo, alla pubblica udienza del 7 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
7. In via preliminare, il Collegio ritiene infondata l’eccezione di rito formulata dall’Amministrazione resistente.
Infatti, contrariamente a quanto eccepito dall’Avvocatura, dall’analisi del testo del ricorso risulta che il ricorrente ha inteso impugnare non solo il provvedimento di detrazione d’anzianità a lui riferito, ma anche le circolari presupposte, le quali hanno una indubbia natura regolamentare.
Invero, benché venga utilizzato impropriamente il termine “disapplicazione” anziché quello più corretto di “impugnazione” le circolari dello Stato Maggiore della Difesa M_D SSMD REG 2021 0228670 del 10/12/2021, M_D SSMD REG 2021 0230767 del 14/12/2021 e la circolare M_D GMIL REG2021 0537805 del 13.12.2021 sono state inserite nell’epigrafe del ricorso e nei confronti delle stesse sono state formulate precise censure: il ricorrente infatti ritiene le stesse illegittime nella parte in cui hanno disciplinato la detrazione d’anzianità per eccesso di potere per violazione della riserva di legge.
Il Collegio ritiene, pertanto, che la volontà del ricorrente di impugnare tali atti emerga in maniera evidente e che un mero errore tecnico nella redazione del testo del gravame non possa portare ad una dichiarazione di inammissibilità del ricorso; sul punto, può essere richiamata la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui “ Il principio di effettività della tutela giurisdizionale va inteso quale esigenza che alla domanda di giustizia dei consociati debba, per quanto possibile, essere esaminata sempre e preferibilmente nel merito. Per tale ragione, gli organi giudiziari degli Stati membri, nell'interpretazione della legge processuale, devono evitare gli eccessi del formalismo, segnatamente in punto di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi, nel senso che le cause di nullità o di inammissibilità non possono restringere l'accesso alla giustizia al punto tale che sia vulnerata l'essenza stessa del diritto fatto valere” (cfr. Cassazione civile sez. I, 21/02/2025, n. 4587). Nella stessa prospettiva non può assumere rilievo fondamentale nel senso dell’inammissibilità del ricorso la mancata impugnazione del d.P.C.M. del 12/10/2021 recante le linee guida in materia di condotta delle P.A. per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale, dal momento che il ricorrente ha poi impugnato gli atti aventi natura regolamentare riferiti specificatamente alla sua posizione perché adottati dall’Amministrazione della Difesa.
8. Passando al merito del gravame, il Collegio ritiene i primi due motivi di ricorso inammissibili e comunque infondati.
Il ricorrente, infatti, pur avendo impugnato unicamente il decreto di detrazione d’anzianità, con le prime due censure prospetta la illegittimità costituzionale delle norme di legge che hanno introdotto e disciplinato l’obbligo vaccinale; su tale aspetto, tuttavia, difetta effettivamente l’interesse a ricorrere in capo al ricorrente dal momento che non risulta mai essere stato impugnato il provvedimento di sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa adottato dal Ministero della Difesa in data 17/01/2022.
In ogni caso, le censure sono infondate nel merito. A tal proposito, è sufficiente richiamare la sentenza n. 15/2023 della Corte Costituzionale con cui quest’ultima ha escluso - fissando un principio valido per ogni settore del pubblico impiego, anche non contrattualizzato - la illegittimità costituzionale di una serie di disposizioni per le quali ai lavoratori che non abbiano adempiuto all'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, e siano stati conseguentemente sospesi dal lavoro e dallo stipendio, non è dovuta neppure l'erogazione dell'assegno alimentare previsto dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva di categoria in caso di sospensione cautelare o disciplinare (conf. Corte cost., n. 188/2024). Invero “nel meccanismo degli artt. 4,4-bis e 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, e sue successive modifiche, la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. L'effetto stabilito dalle norme censurate, secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, "la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati", giustifica, pertanto, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile”.
Né rileva - ha aggiunto la Corte - il diverso trattamento normativo riservato alle situazioni del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, essendo in tali casi la temporanea impossibilità della prestazione determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersi del dipendente, ed essendo perciò giustificato il riconoscimento dell'assegno alimentare alla luce della necessità di assicurare allo stesso lavoratore un sostegno per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità (in termini TAR Sardegna, sentenza n. 720/2024). In altri termini, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale introdotto per le professioni sanitarie dall'art. 4, d.l. n. 44 del 2021 e poi esteso ad altre categorie di lavoratori, la misura della sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione appare legittima anche sul piano dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento, rispetto al pur fondamentale principio lavoristico, attesa la temporaneità della misura sospensiva, “ senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”, come chiarisce l'art. 4-ter, comma 3, del citato decreto e, dunque, motivata non già da una contestazione disciplinare del datore di lavoro, ma da una precisa scelta individuale del lavoratore che, per fatto proprio rende impossibile lo svolgimento di mansioni lavorative e si pone in contrasto con un fondamentale principio dell'ordinamento, ossia con l'esigenza di tutelare la salute individuale e pubblica, sottesa all'introduzione dell'obbligo vaccinale, e dunque contro l'ordine pubblico.
Può essere altresì citata la sentenza della Corte Costituzionale n. 127 del 26.5.2022 - pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 6, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74 – nella quale è stato osservato che la misura della quarantena obbligatoria è istituto che limita la libertà di circolazione e non la libertà personale; in particolare, la Corte in detta pronuncia ha osservato che "Il destinatario del provvedimento è infatti senza dubbio obbligato ad osservare l'isolamento, a pena di incorrere nella sanzione penale, ma non vi è costretto ricorrendo ad una coercizione fisica, al punto che la normativa non prevede neppure alcuna forma di sorveglianza in grado di prevenire la violazione. In definitiva, chiunque sia sottoposto alla "quarantena" e si allontani dalla propria dimora incorrerà nella sanzione prevista dalla disposizione censurata, ma non gli si potrà impedire fisicamente di lasciare la dimora stessa, né potrà essere arrestato in conseguenza di tale violazione".
In definitiva, la misura adottata della sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa non è in alcun modo equiparabile ad un trattamento sanitario obbligatorio con conseguente inapplicabilità della disposizione di cui all’art. 32 della Costituzione.
9. La terza censura è invece fondata.
Sul punto, il Collegio intende infatti confermare l’orientamento recentemente espresso da questa Sezione (cfr. ex multis sentenza n. 14701 del 24/07/2025) secondo cui “il Collegio ritiene fondata la domanda con cui il ricorrente si duole dell’illegittimità del provvedimento con cui l’Amministrazione ha operato nei suoi confronti la detrazione dell’anzianità nel grado per il periodo corrispondente alla durata della sospensione dal servizio. A tal proposito, giova innanzitutto rammentare che l’art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021 ha previsto che “L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”. Con riguardo alla questione concernente l’inclusione, tra le conseguenze dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, della detrazione dell’anzianità, il Collegio condivide la posizione espressa dalla recente e consolidata giurisprudenza secondo cui la norma di cui all’art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021 è una disposizione di carattere speciale che contempla quale unica conseguenza dell’accertamento della mancata vaccinazione la sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa, mentre ulteriori conseguenze sanzionatorie, come, ad esempio, la detrazione dell’anzianità di grado non sono permesse (in termini, TAR-Veneto, Sez. I, 18 luglio 2024, n. 1917; TAR-Sicilia, Catania, Sez. III, 9 maggio 2024, n. 1700; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 6 giugno 2023, n. 1877); deve, infatti, essere ribadito, in conformità con T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 2 gennaio 2023, n. 16, che “la norma è chiara – tenuto conto della sua portata letterale – nel limitare le conseguenze della sospensione dell’attività lavorativa alla mancata percezione della retribuzione o di altro compenso. La norma contempla una disposizione di carattere speciale – all’interno di una disciplina emergenziale, connotata dalla natura straordinaria e dunque, appunto, speciale per antonomasia – che deroga ad ogni altra di ordine generale prevista dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva. Nell’ottica del punto di equilibrio costruito dal legislatore tra la libertà di autodeterminazione del singolo e la tutela della collettività nell’esposizione al contagio, deve ritenersi che l’interpretazione della disposizione debba essere stretta, al fine di limitare il sacrificio richiesto al privato a quanto espressamente indicato dalla norma. Deve quindi ritenersi illegittima qualunque ulteriore conseguenza diversa dalla privazione della retribuzione, quali la decurtazione, in quota parte, dell’anzianità di servizio e dei giorni di licenza ordinaria. Del resto, l'art. 858, comma 1, del Codice dell’Ordinamento Militare (rubricato “Detrazioni di anzianità”) prevede la detrazione di anzianità per cause specifiche ben individuate e, a parte la causa per aspettativa privata di cui alla lett. d) della disposizione in parola, le altre ipotesi sono tutte da individuarsi quali cause di rilievo disciplinare”.
10. Da quanto detto discende la fondatezza del ricorso con esclusivo riferimento alla censura riguardante la detrazione d’anzianità e con conseguente annullamento degli atti gravati nella sola parte in cui determinano la detrazione d’anzianità nei riguardi del ricorrente.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla, per quanto d’interesse del ricorrente, il decreto del Ministero della difesa M_D -OMISSIS-REG2022 -OMISSIS-03-06-2022 con il quale è stata disposta la detrazione dell’anzianità di grado per 71 giorni dal 01/07/2020 al 10/09/2020.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese processuali, che si liquidano nell’importo complessivo di € 3.305,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI IA, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
CA TA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA TA | GI IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.