TAR Roma, sez. 1B, sentenza 14/01/2026, n. 718
TAR
Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità della detrazione di anzianità di servizio

    Il Collegio ritiene fondata la censura, confermando l'orientamento secondo cui l'art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021 è una disposizione speciale che contempla quale unica conseguenza la sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa, mentre ulteriori conseguenze sanzionatorie, come la detrazione dell'anzianità di grado, non sono permesse. L'art. 858 del Codice dell'Ordinamento Militare prevede la detrazione di anzianità solo per cause specifiche ben individuate, non riconducibili alla fattispecie in esame.

  • Accolto
    Eccesso di potere per violazione della riserva di legge

    Sebbene il ricorrente abbia utilizzato impropriamente il termine "disapplicazione" anziché "impugnazione", la volontà di impugnare le circolari è emersa chiaramente, essendo state inserite nell'epigrafe del ricorso e oggetto di precise censure. L'errore tecnico non comporta inammissibilità del ricorso, in applicazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale. Le circolari sono state considerate illegittime nella parte in cui hanno introdotto la detrazione di anzianità, non prevista dalla legge.

  • Inammissibile
    Contrasto con gli artt. 3, 13, 32 e 36 della Costituzione e principio di ragionevolezza e necessità

    Il Collegio ritiene questi motivi inammissibili per difetto di interesse a ricorrere, in quanto il ricorrente non ha impugnato il provvedimento di sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa adottato in data 17/01/2022. In ogni caso, le censure sono infondate nel merito, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2023 che ha escluso l'illegittimità costituzionale delle disposizioni relative alla sospensione e alla mancata retribuzione per i lavoratori non vaccinati.

  • Inammissibile
    Violazione del divieto di discriminazione e del principio di ragionevolezza

    Il Collegio ritiene questi motivi inammissibili per difetto di interesse a ricorrere, in quanto il ricorrente non ha impugnato il provvedimento di sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa adottato in data 17/01/2022. In ogni caso, le censure sono infondate nel merito, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2023 che ha escluso l'illegittimità costituzionale delle disposizioni relative alla sospensione e alla mancata retribuzione per i lavoratori non vaccinati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza 14/01/2026, n. 718
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 718
    Data del deposito : 14 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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