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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 373/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 12:15 in composizione monocratica:
PETRIGNI GUIDO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
- sul ricorso n. 1566/2025 depositato il 30/04/2025 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo Email_2 elettivamente domiciliato presso Ag. entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29690202500010766000 BOLLO 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29690202500010766000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170029441876000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180001627276000 CONTAV.CDS 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180001627276000 BOLLO 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3093/2025 depositato il 13/12/2025
Svolgimento del processo Ricorrente_1Con ricorso iscritto al RGR n. 1566/2024 il Sig. ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione e nei confronti della Direzione
Provinciale di Palermo - Ufficio Territoriale Palermo 1, Via Wilhelm Konrad
Roentgen relativamente al preavviso di fermo amministrativo documento n.
29680202500010766000 e alle cartelle di pagamento n. 29620170029441876000 –
29620180001627276000 (per la parte relativa alla tassa automobilistica)
Esponeva che in data 14/03/2025, Agenzia delle Entrate Riscossione notificava al ricorrente il preavviso di fermo amministrativo n. 29680202500010766000 relativamente alle seguenti cartelle di pagamento:
Cartella n.29620110051627443000;
Cartella n.29620120032657648000;
Cartella n.29620130020221814000;
Cartella n.29620160105356379000;
Cartella n.29620170029441876000;
Cartella n.29620180001627276000;
Cartella n.29620190008019490000;
Cartella n.29620200094021732000;
Avviso di accertamento Ente n.39934;
Cartella n.29620210066468340000;
Cartella n.29620220028227935000;
Cartella n.29620220067361527000;
Cartella n.29620220088281873000;
Cartella n.29620230044837415000;
Cartella n.29620230053915124000;
Cartella n.29620230072942015000; Cartella n.29620240031730761000.
Con l'atto opposto l'ente concessionario della riscossione pretende il pagamento della somma complessiva di €9.704,53
Il ricorso è mosso nei confronti del preavviso di fermo amministrativo documento n. 29680202500010766000 e delle cartelle 29620170029441876000 –
29620180001627276000 (per la parte relativa alla tassa automobilistica).
In premessa eccepisce la Nullità delle cartelle di pagamento n.
29620170029441876000 – 29620180001627276000 (per la parte relativa alla tassa automobilistica), sottese al preavviso di fermo, per prescrizione delle somme oggetto dell'atto di riscossione qui opposto.
Il preavviso di fermo amministrativo, ex art. 86 del D.P.R. n.602/1973, è l'unico atto grazie al quale il contribuente viene a conoscenza dell'esistenza, nei suoi confronti, di una procedura che afferisce a una pretesa creditoria di natura tributaria rivendicata dalla pubblica amministrazione, immediatamente antecedente all'iscrizione di fermo presso i registri P.R.A.
Le cartelle n.29620170029441876000 e n.29620180001627276000 notificate rispettivamente il 26/11/2017 e 27/03/2018 attengono a tasse automobilistiche e a contravvenzione del codice della strada.
Queste risultano prescritte in quanto la prescrizione del bollo auto si realizza alla fine del terzo anno successivo a quello in cui era dovuto il pagamento.
Ciò anche a seguito di notifica di cartella di pagamento, perchè l'atto non comporta automaticamente la trasformazione del termine breve di tre anni a quello ordinario di 10 anni, anche se non viene impugnato dal contribuente.
Agenzia delle Entrate, nel costituirsi in giudizio, ha osservato che le cartelle sono state ritualmente notificate. In merito alla prescrizione del credito interessato alle cartelle, ne ossa la infondatezza posto che la prescrizione triennale per i tributi portati dalle cartelle è stata preservata dalla notifica in data 4/6/2022 della intimazione di pagamento n. 29620229002368467000 (mai opposta) e, in data 31 maggio 2024, dalla intimazione di pagamento n. 29620229002368467000 (mai opposta) e in data 14/3/2025 dalla opposta comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
Con memorie aggiuntive parte ricorrente ha sostenuto che non era tenuto ad impugnare le intimazioni di pagamento.
Ne consegue che si è maturata la prescrizione.
Motivi della decisione
Si osserva, preliminarmente, che con l'intimazione di pagamento non possono essere contestati eventuali vizi riguardanti le fasi precedenti e in particolare l'eventuale prescrizione o l'omessa notifica di un atto precedente, che non sono stati eccepiti nel momento in cui era stata regolarmente notificata la prodromica cartella di pagamento.
Invero, la Suprema Corte ha affermato che in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa ad un atto impositivo divenuto definitivo, come quella della prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo divenuto definitivo perchè rimasto incontestato.
Ne consegue che l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito” (Cfr. Ord. Cass.,
Sez. 5, n. 37259 del 29/11/2021; nello stesso senso Ord. Cass., Sez. 5, n. 22108 del 5/8/2024).
Lo stesso principio è stato ribadito con ordinanza n. 23346/2024 del 27/9/2024, depositata il 29/8/2024 e dalla decisione n. 34416/ 2013 della stessa Corte, Sez.
5, richiamata nella predetta ordinanza nonché dall'ordinanza della stessa Corte
n. 15695, depositata il 17/5/2022.
Orbene, dalla documentazione prodotta dalla resistente si evince che sono state ritualmente notificati tre atti di intimazione che la parte non ha ritenuto di impugnare (almeno i primi due).
Sicchè gli stessi hanno interrotto la prescrizione e di essa il contribuente non può dolersi.
Invero, quest'ultimo ha sostenuto che non era tenuto a farlo.
Per converso, osserva questo organo giudicante che l'intimazione di pagamento
è atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'articolo 19 del
Dlgs n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora.
Dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (Corte di cassazione sentenza n. 20476 del 21 luglio 2025).
La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza prevalente, tra esse sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025 e quelle conformi che l'hanno preceduta. Ne consegue che in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica”.
Logico corollario è il rigetto del ricorso in quanto manifestamente infondato.
Le spese seguono la soccombenza e il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali in favore di Agenzia delle Entrate che si quantificano in euro
300,00.
Provvede con decreto a parte per la liquidazione degli onorari in favore del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che si quantificano in euro 300,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Provvede con decreto alla liquidazione degli onorari in favore del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso a Palermo, nella Camera di Consiglio del 5 Dicembre 2025.
Il Giudice monocratico
Dr. Guido Petrigni
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 12:15 in composizione monocratica:
PETRIGNI GUIDO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
- sul ricorso n. 1566/2025 depositato il 30/04/2025 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo Email_2 elettivamente domiciliato presso Ag. entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29690202500010766000 BOLLO 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29690202500010766000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170029441876000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180001627276000 CONTAV.CDS 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180001627276000 BOLLO 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3093/2025 depositato il 13/12/2025
Svolgimento del processo Ricorrente_1Con ricorso iscritto al RGR n. 1566/2024 il Sig. ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione e nei confronti della Direzione
Provinciale di Palermo - Ufficio Territoriale Palermo 1, Via Wilhelm Konrad
Roentgen relativamente al preavviso di fermo amministrativo documento n.
29680202500010766000 e alle cartelle di pagamento n. 29620170029441876000 –
29620180001627276000 (per la parte relativa alla tassa automobilistica)
Esponeva che in data 14/03/2025, Agenzia delle Entrate Riscossione notificava al ricorrente il preavviso di fermo amministrativo n. 29680202500010766000 relativamente alle seguenti cartelle di pagamento:
Cartella n.29620110051627443000;
Cartella n.29620120032657648000;
Cartella n.29620130020221814000;
Cartella n.29620160105356379000;
Cartella n.29620170029441876000;
Cartella n.29620180001627276000;
Cartella n.29620190008019490000;
Cartella n.29620200094021732000;
Avviso di accertamento Ente n.39934;
Cartella n.29620210066468340000;
Cartella n.29620220028227935000;
Cartella n.29620220067361527000;
Cartella n.29620220088281873000;
Cartella n.29620230044837415000;
Cartella n.29620230053915124000;
Cartella n.29620230072942015000; Cartella n.29620240031730761000.
Con l'atto opposto l'ente concessionario della riscossione pretende il pagamento della somma complessiva di €9.704,53
Il ricorso è mosso nei confronti del preavviso di fermo amministrativo documento n. 29680202500010766000 e delle cartelle 29620170029441876000 –
29620180001627276000 (per la parte relativa alla tassa automobilistica).
In premessa eccepisce la Nullità delle cartelle di pagamento n.
29620170029441876000 – 29620180001627276000 (per la parte relativa alla tassa automobilistica), sottese al preavviso di fermo, per prescrizione delle somme oggetto dell'atto di riscossione qui opposto.
Il preavviso di fermo amministrativo, ex art. 86 del D.P.R. n.602/1973, è l'unico atto grazie al quale il contribuente viene a conoscenza dell'esistenza, nei suoi confronti, di una procedura che afferisce a una pretesa creditoria di natura tributaria rivendicata dalla pubblica amministrazione, immediatamente antecedente all'iscrizione di fermo presso i registri P.R.A.
Le cartelle n.29620170029441876000 e n.29620180001627276000 notificate rispettivamente il 26/11/2017 e 27/03/2018 attengono a tasse automobilistiche e a contravvenzione del codice della strada.
Queste risultano prescritte in quanto la prescrizione del bollo auto si realizza alla fine del terzo anno successivo a quello in cui era dovuto il pagamento.
Ciò anche a seguito di notifica di cartella di pagamento, perchè l'atto non comporta automaticamente la trasformazione del termine breve di tre anni a quello ordinario di 10 anni, anche se non viene impugnato dal contribuente.
Agenzia delle Entrate, nel costituirsi in giudizio, ha osservato che le cartelle sono state ritualmente notificate. In merito alla prescrizione del credito interessato alle cartelle, ne ossa la infondatezza posto che la prescrizione triennale per i tributi portati dalle cartelle è stata preservata dalla notifica in data 4/6/2022 della intimazione di pagamento n. 29620229002368467000 (mai opposta) e, in data 31 maggio 2024, dalla intimazione di pagamento n. 29620229002368467000 (mai opposta) e in data 14/3/2025 dalla opposta comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
Con memorie aggiuntive parte ricorrente ha sostenuto che non era tenuto ad impugnare le intimazioni di pagamento.
Ne consegue che si è maturata la prescrizione.
Motivi della decisione
Si osserva, preliminarmente, che con l'intimazione di pagamento non possono essere contestati eventuali vizi riguardanti le fasi precedenti e in particolare l'eventuale prescrizione o l'omessa notifica di un atto precedente, che non sono stati eccepiti nel momento in cui era stata regolarmente notificata la prodromica cartella di pagamento.
Invero, la Suprema Corte ha affermato che in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa ad un atto impositivo divenuto definitivo, come quella della prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo divenuto definitivo perchè rimasto incontestato.
Ne consegue che l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito” (Cfr. Ord. Cass.,
Sez. 5, n. 37259 del 29/11/2021; nello stesso senso Ord. Cass., Sez. 5, n. 22108 del 5/8/2024).
Lo stesso principio è stato ribadito con ordinanza n. 23346/2024 del 27/9/2024, depositata il 29/8/2024 e dalla decisione n. 34416/ 2013 della stessa Corte, Sez.
5, richiamata nella predetta ordinanza nonché dall'ordinanza della stessa Corte
n. 15695, depositata il 17/5/2022.
Orbene, dalla documentazione prodotta dalla resistente si evince che sono state ritualmente notificati tre atti di intimazione che la parte non ha ritenuto di impugnare (almeno i primi due).
Sicchè gli stessi hanno interrotto la prescrizione e di essa il contribuente non può dolersi.
Invero, quest'ultimo ha sostenuto che non era tenuto a farlo.
Per converso, osserva questo organo giudicante che l'intimazione di pagamento
è atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'articolo 19 del
Dlgs n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora.
Dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (Corte di cassazione sentenza n. 20476 del 21 luglio 2025).
La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza prevalente, tra esse sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025 e quelle conformi che l'hanno preceduta. Ne consegue che in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica”.
Logico corollario è il rigetto del ricorso in quanto manifestamente infondato.
Le spese seguono la soccombenza e il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali in favore di Agenzia delle Entrate che si quantificano in euro
300,00.
Provvede con decreto a parte per la liquidazione degli onorari in favore del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che si quantificano in euro 300,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Provvede con decreto alla liquidazione degli onorari in favore del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso a Palermo, nella Camera di Consiglio del 5 Dicembre 2025.
Il Giudice monocratico
Dr. Guido Petrigni