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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/10/2025, n. 3030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3030 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa VI ME Presidente
Dott.ssa Alessandra Cesi Giudice
Dott.ssa Silvia Saracino Giudice estensore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 11303/2019 R.G.,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Velia Pennetta;
Parte_1
- attore -
CONTRO
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Chiffi CP_4
- convenuti -
, rappresentata e difesa dall'avv. Irene Chiffi Controparte_5
- convenuta -
, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Maggio Controparte_6
- convenuta –
CP_7
- convenuto contumace -
Controparte_8
- convenuto contumace - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, – premesso di essere Parte_1
erede necessario della madre , deceduta in data 15.03.2018 – conveniva Persona_1
dinanzi al Tribunale di Lecce i germani , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , e
[...] Controparte_4 CP_7 Controparte_8 Controparte_5
al fine di far accertare e dichiarare la lesione della sua quota di legittima Controparte_6
a beneficio di istituita erede universale con testamento olografo Controparte_6
pubblicato con atto per notar del 30 maggio 2018, con conseguente condanna Per_2
della stessa alla reintegrazione del diritto.
A sostegno della domanda l'attore esponeva:
- di essere figlio ed erede di deceduto a Taurisano il 21 settembre 1985 e Persona_3
di deceduta a Taurisano il 15 Marzo 2018. Persona_1
- che alla morte del padre l'asse ereditario si componeva della metà indivisa di un'abitazione sita in Taurisano alla via San Giovanni BO - mentre la restante metà apparteneva al coniuge - e di una zona di suolo adiacente a detto Persona_1
immobile di circa 255 m quadri.
- che alla morte del padre, deceduto senza lasciare testamento, si è aperta la successione legittima in forza della quale al coniuge, , spettavano i 9/27 e a ciascun Persona_1
figlio i 2/27 della metà in divisa dell'abitazione di via San Giovanni BO.
- che con scrittura privata del 7 agosto 1991, denominata “preliminare di vendita” ma avente effetti reali, i convenuti vendevano all'odierno attore le proprie rispettive quote ereditarie (pari per ognuno a 2/27 della metà indivisa) sul fabbricato sito a Taurisano in via Giovanni BO all'epoca via Goldoni;
la compravendita avveniva per un corrispettivo di 120 milioni di lire che venivano pagati in contanti e l'attore veniva immesso nel possesso del bene;
pertanto, l'attore diveniva proprietario dei 18/54 dell'intero immobile, mentre le altre quote rimanevano di proprietà della madre , in parte iure Persona_1
proprio in parte iure successionis.
- che con atto di vendita del 1995 la madre e i figli Persona_1 Controparte_1
, , , e vendevano a CP_2 CP_7 CP_3 Per_4 CP_8 CP_5 Pt_1
e a le rispettive quote ereditarie sul suolo adiacente Controparte_9 Controparte_6
al fabbricato di via San Giovanni BO.
- che inoltre, con atto di donazione del 13 dicembre 94 donava alla Persona_5
sorella la proprietà dell'immobile sito in Taurisano alla via Regina Persona_1
Margherita 49.
Ebbene, tanto premesso, l'attore esponeva che alla morte di , con atto per Persona_1
notar del 30 maggio 2018 veniva pubblicato testamento olografo con il quale la testatrice nominava propria erede universale la figlia . Controparte_6
Rappresentava che al momento del decesso l'asse ereditario di si Persona_1
componeva:
- dell'abitazione di via Regina Margherita, oggetto della donazione del 13 dicembre 1994 da parte della sorella;
Persona_5
- della quota pari a 36/54 dell'abitazione di via San Giovanni BO a Taurisano;
- e dei depositi di somme di denaro presso l'ufficio postale di Taurisano.
Chiedeva, pertanto:
1) declaratoria dell'avvenuto trasferimento di proprietà in favore dell'attore dei 16 / 27 della metà indivisa dell'immobile sito in Taurisano alla via San Giovanni BO, ordinando al conservatore di annotare sentenza;
2) Dichiarare aperta la successione di , deceduta il 15 Marzo 2018; Persona_1
3) dichiarare che legittimario della stessa è stato pretermesso dal Parte_1
testamento e quindi leso nella propria quota di riserva;
4) dichiarare quindi il diritto dello stesso essere assegnatario di una quota pari a 2/27 dell'intero asse ereditario;
5) disporre la divisione dell'asse per l'effetto assegnare all'attore la quota di sua spettanza oltre a interessi dalla data di apertura della successione al soddisfo;
6) ordinare a di rilasciare i beni immobili caduti in successione di Controparte_6
nella disponibilità del coerede in ragione della quota Persona_1 Parte_1
ereditaria di quest'ultimo, nonché di consegnare lo stesso la quota parte di mobili e denaro contante di sua spettanza.
2. – Si costituiva , la quale contestava la qualificazione della scrittura Controparte_5
privata del 7 agosto 1991 come atto definitivo di vendita affermandone invece la natura preliminare, negando che l'attore abbia mai versato alcuna somma in favore dell'odierna convenuta e che abbia mai posseduto l'immobile; eccepiva la prescrizione estintiva di ogni diritto o azione derivanti dal predetto atto, nonché la nullità dello stesso in quanto sprovvisto delle necessarie menzioni urbanistiche e in quanto avente ad oggetto un immobile realizzato senza autorizzazioni amministrative.
Aderiva, invece, alle conclusioni dell'attore in relazione alla dedotta lesione della quota di riserva spettante a tutti i figli a vantaggio dell'unica erede nominata, spiegando domanda riconvenzionale nei confronti della sorella tendente al rilascio Controparte_6
degli immobili caduti in successione nella disponibilità di tutti i coeredi in ragione della quota di eredità materna ed alla ripetizione della quota parte di mobili e denaro contante di sua spettanza.
3. – Si costituivano altresì , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
spiegando le medesime difese della sorella Controparte_4 Controparte_5
concludevano anch'essi per il rigetto della domanda attorea di pronuncia di trasferimento della proprietà dei 16/27 della metà indivisa dell'immobile oggetto della scrittura privata del 7 agosto 1991 e spiegavano in via riconvenzionale nei confronti della sorella CP_6 le medesime domande proposte dall'originario attore per
[...] Parte_1
essere reintegrati nella rispettiva quota di riserva.
e non si costituivano in giudizio. CP_7 Controparte_8
Con provvedimento del 21 maggio 2020 il Giudice disponeva la notifica delle comparse contenenti domande riconvenzionali a contestualmente dichiarata Controparte_6
contumace.
4. – Con comparsa del 6 novembre 2020 si costituiva la quale Controparte_6
preliminarmente eccepiva la mancanza del termine dilatorio di cui all'art. 163 bis c.p.c. chiedendo la modifica dell'ordinanza dichiarativa della contumacia;
nel merito, contestava la natura di atto definitivo di vendita piuttosto che di preliminare di vendita della scrittura privata del 7 agosto 1991 associandosi alle deduzioni e richieste degli altri convenuti;
contestava la domanda attorea e le domande riconvenzionali degli altri convenuti costituiti spiegate nei suoi confronti per ottenere il reintegro delle rispettive quote di riserva, chiedendo, ove si dovesse procedere alla divisione ereditaria, al netto delle passività di massa, di tenere previamente conto della collazione delle donazioni effettuate da entrambi i genitori delle parti in favore dei figli , CP_7 CP_2
e .
[...] Controparte_3
Concludeva, pertanto, chiedendo di:
(a) Rigettare le richieste formulate dall'attore alle lettere a e b per le ragioni di cui in narrativa ed, in ogni caso, per intervenuta prescrizione estintiva;
b) Rigettare le richieste formulate dall'attore alle lettere d, e, f, g e dai convenuti alle lettere f, g, h, per le ragioni di cui in narrativa;
c) In subordine, procedere alla divisione ereditaria nei modi e nelle forme di legge, previa stima dell'asse ereditario al netto delle passività di massa, nella misura che emergerà in corso di causa ovvero che verrà equitativamente determinata da Codesto Ill.mo Giudicante, e previa collazione delle donazioni effettuate in favore di Parte_1
e , attribuendo alla deducente la quota a lei spettante); Controparte_2 Controparte_3
Il giudizio veniva istruito, oltre che documentalmente, a mezzo di c.t.u.
Dopo una serie di rinvii per mancanza del giudice titolare del procedimento, assegnata la causa alla scrivente in data 3.10.2024, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del
20 marzo 2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 22 aprile
2025, concedendo i termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica e riservando di riferire al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. – Le domande di riduzione sono fondate per quanto di ragione e vanno accolte nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
5.1. – In via preliminare va dichiarata la contumacia di e CP_7 CP_8
che, sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio.
[...]
Sempre in via preliminare, il Tribunale, pur dando atto che l'atto introduttivo del giudizio
è stato notificato alla convenuta il 29.11.2019 senza il rispetto del termine Controparte_6
dilatorio a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. – ancorché l'inosservanza del termine sia dipeso da un fatto imprevedibile per l'attore, che ha notificato una citazione in cui il rispetto dei termini era originariamente sussistente ed è poi venuto meno a causa della sopravvenuta sospensione straordinaria 2020 – rileva che l'avvenuta costituzione della convenuta (avvenuta il 6.11.2020) ha sanato il vizio della citazione in quanto la stessa ha dedotto il mancato rispetto del termine al fine di ottenere la modifica dell'ordinanza dichiarativa della contumacia (e non per chiedere la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini) e ha altresì spiegato una difesa completamente articolata anche nel merito.
E', infatti, principio espresso dalla Suprema Corte quello secondo cui “in materia di procedimento civile, ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., il vizio della citazione per essere stato assegnato un termine inferiore a quello prescritto dall'art. 163-bis c.p.c., al pari di quello derivante dalla mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, comma
3, n. 7, c.p.c., è sanato dalla costituzione del convenuto solo se questo, costituendosi, non avanza richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, poiché in tal caso il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta, non rilevando all'uopo che il convenuto si sia difeso nel merito, dovendosi presumere che l'inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata difesa” (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/04/2025,
n.10289; Cassazione civile sez. I, 15/12/2020, n. 28646; Cassazione civile sez. VI,
16/10/2014, n. 21910).
Pertanto, benché sia stata omessa la formale revoca della dichiarazione di contumacia di
, essa deve ritenersi implicitamente revocata dalla costituzione in giudizio Controparte_6
della predetta convenuta.
Come esposto in premessa, la controversia in esame ha ad oggetto la lesione della quota di legittima che (attore) e , Parte_1 Controparte_1 CP_4 CP_2
e (convenuti con riconvenzionale) lamentano sia avvenuta in loro danno CP_3 CP_5
con riferimento alla successione della madre, . Persona_1
Sul thema decidendum si inserisce, inoltre, la domanda prospettata unicamente da con riferimento all'accertamento dell'efficacia traslativa del Parte_1
preliminare di vendita del 7.8.1991 avente ad oggetto i 16/27 della metà indivisa dell'immobile sito in Taurisano alla via San Giovanni BO.
Appare dirimente, dunque, verificare se detta scrittura privata possa essere qualificata alla stregua di un preliminare di vendita avente effetti obbligatori o al contrario atto di vendita con effetti traslativi: in quest'ultimo caso, infatti, gli odierni convenuti avrebbero già trasferito le quote di loro spettanza (pari a 16/27 dell'intero fabbricato) a Pt_1
[...]
*** 5.2. – La qualificazione della scrittura privata del 7 agosto 1991
Nel merito della prospettata lesione della quota di legittima occorre osservare che il contrasto insorto tra le parti verte anzitutto sulla qualificazione giuridica del dedotto accordo negoziale del 1991 poiché, mentre l'attore sostiene la sua riconducibilità alla figura dell'atto definitivo di compravendita di quote ereditarie sull'immobile di Via Don
Giovanni BO 42 a Taurisano – come emerge dalla prevista consegna immediata del bene verso la contestuale corresponsione del prezzo – i convenuti costituiti, viceversa, asseriscono che lo stesso integri un preliminare di vendita, come può desumersi dal tenore letterale della prodotta scrittura privata, dalla mancata corresponsione del prezzo convenuto e dalla mancata presa di possesso.
La questione merita una doverosa premessa.
E' noto come il “nomen iuris” usato dalle parti non ha, in linea di principio, valore esclusivo al fine di stabilire se le stesse abbiano voluto concludere un contratto preliminare ovvero un altro accordo negoziale, e quindi, quando il “nomen iuris” risultante dall'intestazione non coincida con le espressioni usate dai contraenti nella cosiddetta parte dispositiva del contratto – la quale esprime il nucleo essenziale della volontà negoziale – una diversa definizione del negozio è ampiamente giustificata, sempre che dal complesso delle clausole risulti in modo inequivocabile la relativa e diversa volontà delle parti (cfr. Cassazione civile, sez. II, 05 ottobre 1992, n. 10898).
Ora, l'identificazione del comune intento delle parti è diretto, nel contratto definitivo, al trasferimento della proprietà della res verso la corresponsione di un certo prezzo, conformemente alla causa negoziale dell'art. 1470 c.c. e, nel preliminare, all'insorgenza di un particolare rapporto obbligatorio che impegni ad una ulteriore manifestazione di volontà, alla quale sono rimessi il trasferimento del diritto di proprietà sul bene e l'adempimento dell'obbligazione del pagamento del prezzo (cfr. Cassazione civile sez.
II, 31/03/2022, n.10364). Recentemente, la Corte di Cassazione ha affermato che “Nel caso di compravendita conclusa per mezzo di scrittura privata, la denominazione di preliminare risultante dall'intestazione del contratto, l'obbligo assunto dalle parti di addivenire alla stipulazione di un atto pubblico di trasferimento, con contestuale immissione nel possesso del bene e l'eventuale completamento in quella sede del pagamento del prezzo non valgono a convertire in preliminare il definitivo che le parti hanno inteso concludere, nella loro autonomia negoziale (cfr.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 10454 del 22/04/2025 (Rv. 675363 - 01) - Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva qualificato il contratto come preliminare valorizzando il trasferimento delle rendite e dei pubblici aggravi al momento della stipula del definitivo, in assenza di trascrizione ai sensi dell'art. 2645-bis c.c., e che non aveva conferito rilievo ai seguenti elementi: richiamo espresso all'immediata intenzione traslativa;
riserva di usufrutto in favore dell'alienante; immediata assunzione di oneri e spese da parte dell'acquirente; totale versamento del prezzo;
rinvio della stipula dell'atto pubblico ai fini della mera rinnovazione del consenso;
previste garanzia per l'evizione e limitazione della garanzia per i vizi).
Al fine di qualificare la volontà delle parti, allora, occorre considerare:
a) il richiamo espresso all'immediata intenzione traslativa;
b) l'immediata assunzione degli oneri e delle spese a carico dell'acquirente;
c) il totale versamento del prezzo;
e) il rinvio alla stipula dell'atto pubblico ai fini della mera rinnovazione del consenso;
f) la prevista limitazione della garanzia per i vizi e la contemplata garanzia per l'evizione.
***
Nel caso di specie, sebbene alcune espressioni utilizzate dalle parti nel testo contrattuale siano compatibili con la natura definitiva del contratto (v. art. 1: ognuno “vende” i propri diritti): v. art. 5: “la consegna di quanto in oggetto e la decorrenza delle rendite e degli oneri a rispettivo profitto e carico della futura parte acquirente a partire da oggi”) , non appare revocabile in dubbio la volontà delle parti stesse di addivenire, con la stipula della scrittura privata del 7.8.1991, alla conclusione di un accordo contrattuale preliminare diretto a contrarre unicamente l'impegno alla futura stipula.
Il citato atto, denominato “preliminare di vendita” ha assunto la forma di scrittura privata.
Si legge testualmente che le parti: “…promettono e si obbligano a vendere al sig. Pt_1
loro fratello che promette e si obbliga di acquistare…” e più avanti “N.B. dal
[...]
presente preliminare non è stata inclusa la parte spettante dalla madre , Persona_1
che ne resta proprietaria per i diritti pari ai 9/27mi…. Art. 3 “La vendita sarà fatta con tutto di quanto in oggetto, gli accessori e pertinenze, azioni e ragioni, usi e servitù, nello stato di fatto e di diritto in cui, quanto promesso in vendita trovasi e come dalla parte promittente si possiede e si ha diritto di possedere così come pervenuta”. Art. 6, si prevede: “La stipulazione del definitivo atto di vendita, da effettuarsi in forma pubblica,
a rogito del notaio (a piacere) non appena ed alla semplice richiesta del compratore con procura”. L'art. 7 inoltre, prevede l'ipotesi di inadempimento delle parti, prevendo la perdita della somma versata a titolo di caparra o la sua restituzione, rinviando alla “facoltà di chiedere l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto ai sensi dell'art.
2932 c.c. Le spese della presente scrittura, quelle del definitivo atto di vendita e dipendenti tutte, sono a carico della futura parte acquirente…”
Dunque, i fratelli hanno concordato l'obbligo di trasferire la proprietà e hanno CP_6
solo previsto, ma non anche eseguito, le reciproche prestazioni, come si deduce dalle difese dei convenuti non smentite da alcuna prova da parte dell'attore: invero, stante il riparto dell'onere della prova previsto dall'art. 2967, c. c., incombeva all'attore provare di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti a suo carico nel contratto preliminare e, in particolare, di aver versato il prezzo previsto a titolo di corrispettivo, atteso che nella scrittura privata si fa riferimento al versamento del prezzo in contanti. Inoltre, egli asserisce (ma non fornisce prova) di aver avuto anche il possesso del bene, circostanza contestata dalle controparti, che hanno messo in luce il fatto che il bene fosse stato abitato solo dalla madre sino alla sua morte, avvenuta dopo il citato contratto preliminare.
Anche il pagamento degli “oneri” che secondo l'art. 5 del citato contratto sarebbe passato in capo all'acquirente sin da subito, con la consegna del bene, non è stato provato da parte attrice.
E comunque, ove anche vi fosse stata l'esecuzione della traditio della res e del pagamento del prezzo, essa non sarebbe stata di per sè stessa incompatibile con l'intento di stipulare solo un contratto preliminare di compravendita.
Con la consegna immediata del bene ed il contestuale pagamento del prezzo, infatti, le parti avrebbero al più manifestato l'intento di anticipare non già gli effetti del contratto di compravendita, ma solo quelle prestazioni che delle obbligazioni nascenti dalla compravendita costituiscono l'oggetto (per l'appunto la consegna del bene ed il pagamento del prezzo) le quali, ex artt. 1476 e 1498 c.c., sono poste a carico, rispettivamente, del venditore e del compratore (cfr. Cass. civ., 19 aprile 2000, n. 5132;
Cass. civ., 7 aprile 1990, n. 2916; Cass. civ., 3 novembre 1988, n. 5962).
Per quanto sopra esposto, la domanda di accertamento del contratto di compravendita del diritto di proprietà formulata da parte attrice non merita accoglimento, ritenendo che detta scrittura privata debba interpretarsi nel senso di contratto preliminare avente effetti obbligatori.
Qualificato l'accordo negoziale intercorso tra le parti come preliminare di compravendita, vanno disattese anche tutte le eccezioni dei convenuti (eccezione di nullità del citato contratto preliminare, giacchè realizzato senza le prescritte autorizzazioni amministrative ed eccezione di intervenuta prescrizione estintiva di ogni azione scaturente dal citato preliminare) in quanto riferibili ad un'azione che non è stata in concreto proposta.
L'attore ha, infatti, richiesto l'accertamento dell'avvenuto perfezionamento di un contratto definitivo di compravendita, non anche l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare ex art. 2932 c.c. e, quindi, l'emissione di una pronuncia costitutiva.
La sentenza ex art. 2932 c.c. è ben diversa da quella, dichiarativa, meramente accertativa dell'avvenuto perfezionamento del contratto, perché ne sono diversi i presupposti: la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. implica un obbligo a contrarre rimasto inattuato, la sentenza dichiarativa presuppone, all'opposto, che un contratto si sia già perfezionato
(cfr. Cassazione civile sez. II, 16/10/2012, n.17676; Cassazione civile sez. II, 12/09/2003,
n.13420).
Di conseguenza, le eccezioni dei convenuti sui requisiti di validità di detto contratto e sulla prescrizione dei diritti discendenti dallo stesso appaiono incompatibili con la domanda attorea volta ad ottenere unicamente una sentenza dichiarativa della natura di detto accordo.
5.3. – Domanda di riduzione
A questo punto, occorre procedere alla ricostruzione del patrimonio ereditario in funzione della domanda di riduzione e conseguente reintegrazione della quota di legittima spettante nella successione della defunta madre quale proposta sia dall'attore Persona_1
sia dai convenuti , , , Parte_1 Controparte_5 Controparte_1 Controparte_2
e in riconvenzionale “trasversale” nei confronti della Controparte_3 Controparte_4
coevocata , nominata unica erede con testamento olografo pubblicato il Controparte_6
30 maggio 2018.
Tale ricostruzione presuppone, in primo luogo, l'individuazione della massa ereditaria su cui determinare la porzione disponibile e, correlativamente, la quota di riserva di cui attore e convenuti in riconvenzionale “trasversale” lamentano la lesione. In punto di diritto, si ricorda che l'azione di riduzione è un'azione di accertamento che mira alla dichiarazione di inefficacia totale o parziale di un lascito o di una donazione eccedenti la quota c.d. disponibile. Giova precisare che:
- è un'azione personale che tende ad ottenere non la restituzione di un bene, bensì la ricostruzione, seppur fittizia, della massa ereditaria al fine della determinazione delle quote disponibili e di riserva, onde poter valutare se e in che misura vi sia stata la violazione dei diritti del legittimario che agisce;
- l'effetto reale è invece collegato all'azione di restituzione che il legittimario può successivamente esercitare per ottenere la soddisfazione concreta dei suoi diritti.
L'azione di reintegrazione della quota di riserva non è, infatti, un'azione spettante collettivamente ai legittimari ma è un'azione individuale che compete in via autonoma al singolo che si ritenga leso nella propria quota individuale e l'accertamento della lesione non deve farsi con riferimento alla quota complessiva riservata a favore di tutti i coeredi legittimari bensì alla quota di colui o coloro che si ritengono lesi.
Al fine, dunque, di valutare se vi sia stata o meno violazione della legittima è necessario procedere con un procedimento a contrario, ossia è necessario calcolare l'ammontare della quota disponibile. Tale calcolo viene effettuato sommando il relictum ed il donatum
e sottraendo la legittima spettante complessivamente a tutti i legittimari.
Il relictum è costituito da tutto ciò che apparteneva al de cuius al momento della morte, mentre il donatum è costituito dall'insieme dei beni che hanno formato oggetto di donazione, sia diretta che indiretta.
E' necessario anche che il legittimario leso imputi al donatum quanto eventualmente ricevuto egli stesso da parte del de cuius (c.d. imputazione ex se - 564 c.c.).
Si procede pertanto alla ricostruzione del relictum e del donatum e alla determinazione del valore della massa, al fine di accertare quale sia la quota di legittima spettante ai figli della de cuius. In ragione del numero di immobili e di eredi, si procede all'individuazione dei beni e alla loro stima, secondo la valutazione del CTU, che viene nella presente sede condivisa.
La stima deve essere riportata al tempo di apertura della successione, come chiarito da
Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 5320 del 17/03/2016, secondo cui “Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, il momento di apertura della successione rileva per calcolare il valore dell'asse ereditario (mediante la cd. riunione fittizia), stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso, sicché quest'ultima, ove avvenga mediante conguagli in denaro nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, va adeguata, mediante rivalutazione monetaria, al mutato valore del bene - riferito al momento dell'ultimazione giudiziaria delle operazioni divisionali - cui il legittimario avrebbe diritto affinché ne costituisca l'esatto equivalente”.
Per il dettaglio nella stima si rimanda alla perizia depositata dall'Arch. in data Per_6
16.6.2022.
- Ricostruzione massa:
Occorre premettere che in data 15.3.2018 è deceduta in Taurisano Attanasio Maria, lasciando un testamento olografo, pubblicato con atto per notar del 30 maggio Per_2
2018, con il quale ha istituito erede universale la figlia . Controparte_6
Sommando il relictum ed il donatum, secondo la consulenza in atti, si quantifica come segue l'intera massa ereditaria:
• IMMOBILE A) immobile sito in Taurisano (Le) alla Via Don Giovanni BO n.
42, censito al foglio 12, p.lla 2792, il cui valore di mercato al momento dell'apertura della successione (15/03/2018) risulta pari ad € 126.000,00 (valore dell'intera proprietà), mentre il valore dei 9/27 è pari a 42.000 euro;
• IMMOBILE B) immobile sito in Taurisano (Le) alla via Regina Margherita n. 51, piano terra, censito al foglio 6, p.lla 875 il cui valore di mercato al momento dell'apertura della successione (15/03/2018) risulta pari ad € 38.000,00 (valore dell'intera proprietà);
• A) terreno sito in Taurisano (Le), censito al foglio 12, p.lla CP_10
184, il cui valore di mercato al momento dell'apertura della successione
(15/03/2018) risulta pari ad € 53.000,00 (come risultante dalla stessa c.t.u.); detto bene è stato donato da a con atto per notar Persona_1 Controparte_2
di Diso del 30.4.1979; Per_7
• B) terreno sito in Taurisano (Le), censito al foglio 12, p.lla CP_10
2369, il cui valore di mercato al momento dell'apertura della successione
(15/03/2018) risulta pari ad € 52.000,00 (come risultante dalla stessa c.t.u.); detto bene è stato donato da a con atto per notar Persona_1 CP_7
da del 5.8.1987; Per_8 Per_9
• saldo al momento dell'apertura della successione (15/03/2018) del libretto postale n.27451861 intestato a e per un valore di € Controparte_6 Persona_1
8.104,74 (come risultante dalla stessa c.t.u.).
Seguendo i principi appena esposti, gli accertamenti peritali disposti in corso di causa (cui si rimanda per il dettaglio dei beni e della relativa stima a firma del CTU Arch. Per_6
e che il Collegio ritiene del tutto condivisibili ed esaustivi) hanno consentito di quantificare il valore complessivo dei beni costituenti relictum e donatum, all'atto dell'apertura della successione, in complessivi € 193.104,74 (pag. 5 della relazione finale: risultanti dalla somma del valore dell'immobile A) in funzione dei 9/27, pari a 42.000 euro e degli altri valori dei beni descritti supra, ovvero euro 38.000; euro 53.000; euro
52.000 ed euro 8.104,74).
Dalla massa così quantificata non bisogna eliminare alcun debitum in quanto, avendo la un libretto postale cointestato con nel quale sono stati rinvenuti Per_1 Controparte_6
circa 8000 euro, si desume – in assenza di specifica prova contraria da parte di CP_6 - che le spese relative alla pratica di successione (800 euro) e le spese funerarie
[...]
(circa 4000 euro) siano state sostenute con i risparmi della medesima . Per_1
- Valore della quota di legittima
Confermata la correttezza della stima compiuta dal CTU, si evidenzia che la quota disponibile viene determinata in 1/3 della massa ereditaria;
dunque, in euro 64.368,25(€
193.104,74/3).
Le quote di diritto di ogni singolo erede vengono, conseguentemente, determinate sottraendo alla massa (pari a euro 193.107,74) la quota disponibile (64.368,25); la somma così ottenuta (128.736,19 euro) si divide per nove (il numero degli eredi) e si ottiene euro
14.304,55 (pag. 5 della consulenza).
Risulta, inoltre, che vi sia stata la lesione della quota di legittima con riferimento a 5 dei legittimari che hanno avanzato domanda di riduzione in tal senso ( Parte_1
, , , e ). Il valore totale Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
delle donazioni e delle disposizioni testamentarie è pari ad euro 193.107,74 (per il dettaglio, si rimanda alle pagg. 6 e ss della CTU). Calcolando l'intera lesione della quota di legittima con riferimento ai 5 legittimari pretermessi (posto che ha Controparte_2
ricevuto beni in donazione per un valore di 53.000 euro), si determina il valore totale da reintegrare, pari ad euro 71.520 euro (14.304,55 euro *5= 71.520 euro).
ha ricevuto, per effetto delle disposizioni testamentarie, beni per un Controparte_6
valore pari ad euro 88.104,74: sottraendo dal tale somma la quota di riserva di €
14.304,055 (€ 88.104,74 - € 14.304,055), si ottiene la cifra di euro 73.800,69, di poco superiore di quanto è tenuta a corrispondere in favore dei fratelli Controparte_6
legittimari pretermessi.
Risultando evidente la lesione della quota di legittima in danno dell'attore e dei convenuti-attori in via riconvenzionale trasversale – ad eccezione di - Controparte_2
è tenuta a versare a Controparte_6 Parte_1 Controparte_1 CP_3 , e la somma di € 14.304,055 cadauno, per un
[...] Controparte_4 Controparte_5
totale di € 71.520 euro, attualizzando la predetta somma con l'addizione della rivalutazione dalla data dell'apertura della successione, oltre interessi legali.
Nulla, invece, è dovuto a da poiché lo stesso non ha Controparte_2 Controparte_6
subito alcuna lesione di legittima, stante il valore della donazione ricevuta (pari ad €
52.000,00).
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dei valori medi e dell'istruttoria svoltasi prevalentemente in modo documentale.
Solo con riferimento al convenuto , tenuto conto del complessivo esito Controparte_2
della lite, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite.
Le spese di c.t.u., già liquidate nel corso del giudizio, dovranno essere sopportate dalla convenuta soccombente . Controparte_6
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda di accertamento del contratto di compravendita del diritto di proprietà sull'immobile di via Don Giovanni BO 42 a Taurisano di cui alla scrittura privata del 7 agosto 1991;
2) dichiara aperta la successione di , deceduta in data 15.03.2018, Persona_1
giusta testamento olografo pubblicato il 30.05.2018;
3) accoglie la domanda di riduzione formulata dall'attore e dai convenuti in via riconvenzionale e per l'effetto dichiara che le disposizioni del predetto testamento costituiscono disposizioni lesive della quota di legittima di Parte_1
, , e;
Controparte_5 Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 4) dispone la riduzione delle disposizioni testamentarie in favore di Controparte_6
e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di Controparte_6 Pt_1
,
[...] Controparte_5 Controparte_1 Controparte_3 CP_4
, della somma di € 14.304,55 euro ciascuno, per un totale di € 71.520 euro
[...]
oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'apertura della successione;
5) rigetta la domanda di riduzione formulata da;
Controparte_2
6) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_6 Pt_1
e che liquida per
[...] Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
in euro 11.268,00 per compenso professionale, oltre al 15% per Parte_1
rimborso spese generali iva e cpa, e per le altre parti in € 14.648,40 per compenso professionale, oltre al 15% per rimborso spese generali iva e cpa, con attribuzione agli avv.ti Velia Pennetta e Luigi Chiffi, dichiarati anticipatari;
7) condanna al pagamento al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_6
di ammessa al patrocinio a spese dello Stato che liquida in Controparte_5
complessivi 11.268,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15% se dovuti disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133
D.P.R. n. 115/2002;
8) compensa le spese tra l'attore e il convenuto;
Controparte_2
9) pone le spese relative all'espletata c.t.u. a carico di come liquidate Controparte_6
in corso di causa, disponendo il rimborso di € 657,00 in favore di Controparte_1
che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
Lecce, 29.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa VI ME
Il Giudice Est.
Dott.ssa Silvia Saracino La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il Processo, dott.ssa Mariangela Liaci.