Decreto cautelare 24 settembre 2022
Sentenza breve 31 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 31/10/2022, n. 1727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1727 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/10/2022
N. 01727/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01053/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
CE - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a;
sul ricorso numero di registro generale 1053 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e in qualità di genitrice esercente la potestà sul figlio minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmelo Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Liceo Scientifico Statale -OMISSIS- di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di CE, domiciliataria ope legis ;
nei confronti
per l'annullamento
previa concessione del provvedimento cautelare monocratico e, in seconda istanza, collegiale,
del Provvedimento di debito formativo allo scrutinio finale – A.S. 2021/2022, del 21.6.2022, del Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale -OMISSIS- di -OMISSIS- e del conseguente provvedimento di non ammissione alla successiva classe V derivante da provvedimento di esito verifica finale corsi di recupero del 25.7.2022 –prot. -OMISSIS- del Dirigente scolastico del Liceo statale -OMISSIS- di -OMISSIS-, e di ogni atto pregresso, connesso e conseguenziale, anche non conosciuto, ivi compresi la Circolare n. 437 del 7 giugno 2022 del Dirigente del Liceo -OMISSIS-- Criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva a.s. 2021/2022 , i programmi e i registri dei corsi di recupero e verbali di verifica, anche finale, di giudizio sospeso di Lingua Inglese, di Matematica, di Scienze naturali e Storia, e relazioni finali, il verbale -OMISSIS- del Consiglio di Classe della IV ASP del 21.7.2022 , il verbale -OMISSIS- del Consiglio di Classe IV ASP del Liceo -OMISSIS- del 21.6.2022, il Piano didattico personalizzato del Liceo -OMISSIS- del 22.6.2022- prot. -OMISSIS- e il provvedimento di debito formativo allo scrutinio finale-con programmi delle materie di debito- del 21.6.2022, a firma del Dirigente del Liceo -OMISSIS-.
e per la declaratoria
anche d’ufficio di nullità di tutti gli atti considerati ed impugnati con il presente atto ex art. 31, 4° comma, del C.P.A, e conseguente riconoscimento di ammissione d’ufficio da parte di codesto TA alla Classe V del Liceo Scientifico del Liceo statale -OMISSIS- dell’alunno -OMISSIS-, con contestuale attribuzione a quest’ultimo del P.E.I. (Piano educativo individualizzato), per la crescente patologia in itinere ingiustamente subita e posseduta dal ragazzo disabile in questione; e per la condanna del Ministero dell’Istruzione, in solido o disgiuntamente con il Liceo Scientifico Statale -OMISSIS- di -OMISSIS-, o nei confronti di chi l’On. TA CE riterrà opportuno, al risarcimento del danno in genere, ivi compresa la perdita di chanche, da quantificare equitativamente in € 100.000,00 (euro centomila), o nella misura che l’On. TA adito riterrà giusta. In subordine: annullati gli atti, e in caso di non ammissione d’ufficio alla classe V dell’alunno in questione, condannando il Ministero dell’Istruzione, in solido o disgiuntamente con il Liceo Scientifico Statale -OMISSIS- di -OMISSIS-, o nei confronti di chi l’On. TA CE riterrà opportuno. al risarcimento del danno in genere, ivi compresa la perdita di chanche, da quantificare equitativamente in € 700.000,00 (euro settecentomila), o nella misura che l’On. TA adito riterrà giusta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione, Liceo Scientifico Statale -OMISSIS- di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, nella qualità di in atti, ha impugnato gli atti in epigrafe, tra cui il provvedimento di debito formativo allo scrutinio finale – A.S. 2021/2022, del 21.6.2022, del Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale -OMISSIS- di -OMISSIS-, e del conseguente provvedimento di non ammissione alla successiva classe V.
A sostegno del ricorso, ella ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: violazione del d.m. n. 5669/11; violazione del Piano Educativo Personalizzato (PEI); eccesso di potere sotto vari profili; violazione dell’o.m. -OMISSIS-2/07.
Ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, instando altresì per il risarcimento dei danni subiti nella vicenda in esame. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitesi in giudizio, le Amministrazioni resistenti hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso. Nel merito, ne hanno chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Nella camera di consiglio del 25.10.2022, fissata per la discussione della domanda cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e previo avviso, ha definito il giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1. Con sentenza n. 1419/22 questo TAR ha già definito il giudizio proposto dalla ricorrente – nella qualità in atti – avverso i provvedimenti odiernamente impugnati.
2.2. In particolare, con tale pronuncia si è affermato, tra l’altro, che: “ se è vero che il PDP è stato trasmesso ad anno scolastico ormai terminato, è pur vero che vi sono state “numerosissime assenze riportate fino alla fine dell’anno”, solo in parte giustificate da generici certificati medici, che “hanno reso impossibile per la maggior parte dei docenti pervenire ad una corretta e completa valutazione dei bisogni educativi dell’alunno…”; b) prova ne sia che già dal verbale del Consiglio di Classe -OMISSIS-del 7 aprile 2022 risulta che l’alunno, inserito nella classe dal febbraio 2022 (per provenienza dal Liceo “-OMISSIS-”), risultava “costantemente assente” (v. all. 1 alla relazione del Liceo -OMISSIS-” prot. -OMISSIS-del 23.8.2022, prodotta nel deposito erariale dell’8 settembre 2022); c) l’elevato numero di assenze è pacifico in atti e, a fronte di tanto, non risulta dimostrato il nesso di causalità tra l’omessa tempestiva trasmissione del PDP e la bocciatura dell’alunno, considerato che il PDP faceva riferimento a una diversa scansione dell’apprendimento ma nulla diceva in ordine alle assenze e, quindi, presupponeva una ordinaria presenza in classe, che invece non vi è stata ”.
2.3. Orbene, poiché la pronuncia in esame copre sia il dedotto che il deducibile, è evidente che la proposizione di nuovo ricorso avverso i medesimi atti già impugnati nel ricorso -OMISSIS-74/22, deciso da questo TAR con sentenza di rigetto n. 1419/22, integra violazione del ne bis in idem , e come tale va dichiarata inammissibile.
3. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia CE - Sezione Seconda – definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone dei ricorrenti.
Così deciso in CE, nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.