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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2769/2024 R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 6.3.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 2769/2024 R.G., vertente tra:
GR SI
GR LU dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Aniello Langella che dichiara di essere presente per dele- ga orale dell'Avvocato Fulvio Sabia e si riporta alla rinuncia già inviata telematicamente.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies
c.p.c..
L'Avv.to Langella si riporta all'atto di rinuncia all'appello e al diritto di azione.
La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, successivamente, in prosieguo di udienza e in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
2769/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistra- ti: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2769/2024 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 8767/2023, emessa dal Tribunale di Napoli in data 27.9.2023, nel procedi- mento n. 27787/2019 - vertente tra
GR SI ( ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Fulvio C.F._1
Sabia, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli, Via
Luigi Settembrini n. 110; appellante
e
GR LU ( ), domiciliato in Napoli, Centro Direzionale C.F._2
Isola F 3; appellato non costituito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto del 20/23.7.2024 parte appellante, unica parte costituita, ha dichiarato di ri- nunciare al ricorso in appello (rectius citazione).
Vi è stato anche successivo atto, del 7.11.2024, con il quale l'appellante, che ha anche sottoscritto personalmente, ha dichiarato di “rinunciare al ricorso in appello nonché al diritto di azione”.
La causa è stata rinviata all'udienza del 6.3.2025 per la verifica dei presupposti per l'emissione di una pronuncia estinzione.
Orbene, va osservato che l'ordinamento processuale non prevede un'espressa disciplina della rinunzia agli atti nel giudizio di impugnazione, limitandosi l'art. 338 c.p.c. a rego-
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lare gli effetti dell'estinzione del procedimento d'appello, per cui anche in questo giudi- zio deve farsi ricorso all'art. 306 c.p.c., sulla base del generale rinvio previsto dall'art. 359 c.p.c..
La norma, rubricata “rinuncia agli atti del giudizio” stabilisce che “il processo si estin- gue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se con- tiene riserve o condizioni. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dal- le parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, di- chiara l'estinzione del processo. Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile”.
Nella specie, come accennato, parte appellante ha rinunciato, tra l'altro, agli atti del giudizio ed è l'unica costituita.
Le considerazioni ed i rilievi appena fatti assorbono ogni altra questione prospettata o prospettabile, anche in rito.
Il provvedimento con il quale il giudice collegiale di appello dichiari l'estinzione del processo ha natura sostanziale di sentenza (Cass. civ. Sez. III, 23/09/2004, n. 19124).
Occorrono, doverose, alcune precisazioni.
Ed infatti, tenuto conto della volontà espressa con la riforma ex d.lgs. 149/2022, nonché del principio ermeneutico secondo cui ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, con riguar- do al novellato art. 348 cpc oltre che alle previsioni contenute nell'art. 350 cpc, e attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo nonché a determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (ove l'estinzione divenga definitiva), il rela- tivo provvedimento deve assumere la forma della sentenza, che è quella che consente alla parte, ove lo ritenga necessario, l'eventuale impugnazione.
Questa conclusione, secondo una prima lettura, va confermata anche a seguito dell'introduzione del c.d. “correttivo” con il quale sono stati introdotti i commi cinque e sei dell'art. 350 cpc, secondo i quali, “L'estinzione del processo è dichiarata nei modi e nelle forme previste dall'articolo 348, terzo comma.
Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sono pronunciati dall'istruttore, se no- minato, nei casi espressamente previsti e nei casi di cui agli articoli 309 e 355; in ogni altro caso sono pronunciati dal collegio”;
Ed invero, i predetti commi sono stati aggiunti dall'art. 3, comma 4, lett. f), del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ma, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le dispo- sizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai “procedimenti” introdotti succes- sivamente al 28 febbraio 2023.
Si tratta di disposizione intertemporale diversa da quella introdotta con la c.d. “riforma
Cartabia”, con la quale, invece, si è stabilita l'applicazione delle norme dei capi I e II
3
del titolo III, nonché degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile - per come modificati - anche alle “impugnazioni” proposte successivamente al
28 febbraio 2023 (cfr. art. 35, comma 4, d. lgs. 10/10/2022, n. 149).
Si è ad esempio sostenuto che l'art. 36 D.Lgs. n. 150 del 2011 con il termine "procedi- menti instaurati" si riferisce ai giudizi di primo grado iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. In proposito, in caso di giudizio di opposi- zione a decreto ingiuntivo, in forza della specifica previsione dell'art. 643 ult. co. cod. proc. civ., la notificazione del ricorso e del decreto determina la pendenza della lite
(Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 11/10/2023, n. 28375).
La novità legislativa introdotta con il correttivo, dunque, troverà applicazione per i pro- cedimenti iniziati in primo grado dal 28.2.2023.
Va pertanto emessa una pronuncia dichiarativa dell'estinzione del processo, mentre al- cuna statuizione sulle spese va resa, stante la costituzione del solo appellante.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza n. 8767/2023, emessa dal Tribunale di Napoli in data 27.9.2023, nel proce- dimento n. 27787/2019, così provvede:
• dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso, in Napoli, data 6.3.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 6.3.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 2769/2024 R.G., vertente tra:
GR SI
GR LU dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Aniello Langella che dichiara di essere presente per dele- ga orale dell'Avvocato Fulvio Sabia e si riporta alla rinuncia già inviata telematicamente.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies
c.p.c..
L'Avv.to Langella si riporta all'atto di rinuncia all'appello e al diritto di azione.
La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, successivamente, in prosieguo di udienza e in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
2769/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistra- ti: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2769/2024 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 8767/2023, emessa dal Tribunale di Napoli in data 27.9.2023, nel procedi- mento n. 27787/2019 - vertente tra
GR SI ( ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Fulvio C.F._1
Sabia, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli, Via
Luigi Settembrini n. 110; appellante
e
GR LU ( ), domiciliato in Napoli, Centro Direzionale C.F._2
Isola F 3; appellato non costituito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto del 20/23.7.2024 parte appellante, unica parte costituita, ha dichiarato di ri- nunciare al ricorso in appello (rectius citazione).
Vi è stato anche successivo atto, del 7.11.2024, con il quale l'appellante, che ha anche sottoscritto personalmente, ha dichiarato di “rinunciare al ricorso in appello nonché al diritto di azione”.
La causa è stata rinviata all'udienza del 6.3.2025 per la verifica dei presupposti per l'emissione di una pronuncia estinzione.
Orbene, va osservato che l'ordinamento processuale non prevede un'espressa disciplina della rinunzia agli atti nel giudizio di impugnazione, limitandosi l'art. 338 c.p.c. a rego-
2
lare gli effetti dell'estinzione del procedimento d'appello, per cui anche in questo giudi- zio deve farsi ricorso all'art. 306 c.p.c., sulla base del generale rinvio previsto dall'art. 359 c.p.c..
La norma, rubricata “rinuncia agli atti del giudizio” stabilisce che “il processo si estin- gue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se con- tiene riserve o condizioni. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dal- le parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, di- chiara l'estinzione del processo. Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile”.
Nella specie, come accennato, parte appellante ha rinunciato, tra l'altro, agli atti del giudizio ed è l'unica costituita.
Le considerazioni ed i rilievi appena fatti assorbono ogni altra questione prospettata o prospettabile, anche in rito.
Il provvedimento con il quale il giudice collegiale di appello dichiari l'estinzione del processo ha natura sostanziale di sentenza (Cass. civ. Sez. III, 23/09/2004, n. 19124).
Occorrono, doverose, alcune precisazioni.
Ed infatti, tenuto conto della volontà espressa con la riforma ex d.lgs. 149/2022, nonché del principio ermeneutico secondo cui ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, con riguar- do al novellato art. 348 cpc oltre che alle previsioni contenute nell'art. 350 cpc, e attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo nonché a determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (ove l'estinzione divenga definitiva), il rela- tivo provvedimento deve assumere la forma della sentenza, che è quella che consente alla parte, ove lo ritenga necessario, l'eventuale impugnazione.
Questa conclusione, secondo una prima lettura, va confermata anche a seguito dell'introduzione del c.d. “correttivo” con il quale sono stati introdotti i commi cinque e sei dell'art. 350 cpc, secondo i quali, “L'estinzione del processo è dichiarata nei modi e nelle forme previste dall'articolo 348, terzo comma.
Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sono pronunciati dall'istruttore, se no- minato, nei casi espressamente previsti e nei casi di cui agli articoli 309 e 355; in ogni altro caso sono pronunciati dal collegio”;
Ed invero, i predetti commi sono stati aggiunti dall'art. 3, comma 4, lett. f), del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ma, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le dispo- sizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai “procedimenti” introdotti succes- sivamente al 28 febbraio 2023.
Si tratta di disposizione intertemporale diversa da quella introdotta con la c.d. “riforma
Cartabia”, con la quale, invece, si è stabilita l'applicazione delle norme dei capi I e II
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del titolo III, nonché degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile - per come modificati - anche alle “impugnazioni” proposte successivamente al
28 febbraio 2023 (cfr. art. 35, comma 4, d. lgs. 10/10/2022, n. 149).
Si è ad esempio sostenuto che l'art. 36 D.Lgs. n. 150 del 2011 con il termine "procedi- menti instaurati" si riferisce ai giudizi di primo grado iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. In proposito, in caso di giudizio di opposi- zione a decreto ingiuntivo, in forza della specifica previsione dell'art. 643 ult. co. cod. proc. civ., la notificazione del ricorso e del decreto determina la pendenza della lite
(Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 11/10/2023, n. 28375).
La novità legislativa introdotta con il correttivo, dunque, troverà applicazione per i pro- cedimenti iniziati in primo grado dal 28.2.2023.
Va pertanto emessa una pronuncia dichiarativa dell'estinzione del processo, mentre al- cuna statuizione sulle spese va resa, stante la costituzione del solo appellante.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza n. 8767/2023, emessa dal Tribunale di Napoli in data 27.9.2023, nel proce- dimento n. 27787/2019, così provvede:
• dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso, in Napoli, data 6.3.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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