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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 05/02/2026, n. 1933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1933 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1933/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CICCARELLA ANTONELLA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18750/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 Telefono_1 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania - Centro Direzionale - Isola C/5 80143 Napoli NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo N. 242 84121 Salerno SA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259006875636000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1203/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Richieste delle parti
Ricorrente: chiede l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata e degli atti presupposti, deducendo, tra l'altro, la prescrizione del credito e l'irregolarità delle notifiche.
Resistente: l'Agenzia delle Entrate – Riscossione chiede il rigetto del ricorso, con condanna alle spese di giudizio.
Svolgimento del processo
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la sig.ra impugnava l'intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, avente ad oggetto il recupero della tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2011, per un importo complessivo pari a euro 430,93, di cui euro 400,00 a titolo di tributo.
Dagli atti risulta che l'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione è stata regolarmente notificata in data 15 luglio 2025 e che la stessa fa riferimento a una cartella di pagamento notificata in data 30 gennaio 2017, relativa al medesimo tributo.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale depositava controdeduzioni e documentazione attestante che, oltre alla cartella di pagamento del 30 gennaio 2017, erano state regolarmente notificate ulteriori due intimazioni di pagamento, sempre riferite alla tassa automobilistica anno 2011, rispettivamente in data 30 luglio 2019 e 11 settembre 2023, entrambe consegnate a mani del ricorrente o di persona di famiglia e mai impugnate nei termini di legge.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione evidenziava, pertanto, che la pretesa tributaria risultava ormai definitivamente cristallizzata per effetto della mancata impugnazione delle predette intimazioni.
La Regione Campania, pur evocata in giudizio, non si costituiva. Tale circostanza risulta tuttavia irrilevante, atteso che l'odierna controversia attiene alla fase della riscossione e che la mancata impugnazione degli atti precedenti della riscossione ha determinato la definitiva preclusione di ogni questione relativa agli atti presupposti.
All'udienza del 26 gennaio 2026 la Corte, all'esito della discussione, decideva come da dispositivo.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Va, in primo luogo, evidenziato che l'intimazione di pagamento costituisce atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 546/1992. La mancata impugnazione dell'intimazione nel termine di sessanta giorni dalla notificazione comporta la definitività della pretesa tributaria e la conseguente preclusione di ogni contestazione relativa agli atti presupposti. Nel caso di specie, dagli atti risulta che l'ultima intimazione di pagamento è stata regolarmente notificata alla ricorrente in data 11 settembre 2023, come comprovato dalle relate e dalle attestazioni di consegna prodotte in giudizio. Tale intimazione non risulta essere stata impugnata nei termini di legge, sicché la pretesa tributaria si è definitivamente consolidata.
Ne consegue che tutte le censure proposte con l'odierno ricorso, ivi comprese quelle relative alla prescrizione del credito e alla dedotta irregolarità delle notifiche degli atti presupposti, risultano precluse, poiché dirette a rimettere in discussione una pretesa ormai stabilizzata da un atto definitivo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che liquida in complessivi euro 300, oltre accessori di legge.
Napoli, 26 gennaio 2026.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CICCARELLA ANTONELLA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18750/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 Telefono_1 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania - Centro Direzionale - Isola C/5 80143 Napoli NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo N. 242 84121 Salerno SA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259006875636000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1203/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Richieste delle parti
Ricorrente: chiede l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata e degli atti presupposti, deducendo, tra l'altro, la prescrizione del credito e l'irregolarità delle notifiche.
Resistente: l'Agenzia delle Entrate – Riscossione chiede il rigetto del ricorso, con condanna alle spese di giudizio.
Svolgimento del processo
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la sig.ra impugnava l'intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, avente ad oggetto il recupero della tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2011, per un importo complessivo pari a euro 430,93, di cui euro 400,00 a titolo di tributo.
Dagli atti risulta che l'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione è stata regolarmente notificata in data 15 luglio 2025 e che la stessa fa riferimento a una cartella di pagamento notificata in data 30 gennaio 2017, relativa al medesimo tributo.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale depositava controdeduzioni e documentazione attestante che, oltre alla cartella di pagamento del 30 gennaio 2017, erano state regolarmente notificate ulteriori due intimazioni di pagamento, sempre riferite alla tassa automobilistica anno 2011, rispettivamente in data 30 luglio 2019 e 11 settembre 2023, entrambe consegnate a mani del ricorrente o di persona di famiglia e mai impugnate nei termini di legge.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione evidenziava, pertanto, che la pretesa tributaria risultava ormai definitivamente cristallizzata per effetto della mancata impugnazione delle predette intimazioni.
La Regione Campania, pur evocata in giudizio, non si costituiva. Tale circostanza risulta tuttavia irrilevante, atteso che l'odierna controversia attiene alla fase della riscossione e che la mancata impugnazione degli atti precedenti della riscossione ha determinato la definitiva preclusione di ogni questione relativa agli atti presupposti.
All'udienza del 26 gennaio 2026 la Corte, all'esito della discussione, decideva come da dispositivo.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Va, in primo luogo, evidenziato che l'intimazione di pagamento costituisce atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 546/1992. La mancata impugnazione dell'intimazione nel termine di sessanta giorni dalla notificazione comporta la definitività della pretesa tributaria e la conseguente preclusione di ogni contestazione relativa agli atti presupposti. Nel caso di specie, dagli atti risulta che l'ultima intimazione di pagamento è stata regolarmente notificata alla ricorrente in data 11 settembre 2023, come comprovato dalle relate e dalle attestazioni di consegna prodotte in giudizio. Tale intimazione non risulta essere stata impugnata nei termini di legge, sicché la pretesa tributaria si è definitivamente consolidata.
Ne consegue che tutte le censure proposte con l'odierno ricorso, ivi comprese quelle relative alla prescrizione del credito e alla dedotta irregolarità delle notifiche degli atti presupposti, risultano precluse, poiché dirette a rimettere in discussione una pretesa ormai stabilizzata da un atto definitivo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che liquida in complessivi euro 300, oltre accessori di legge.
Napoli, 26 gennaio 2026.