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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 27/03/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 247/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 12/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 17/1/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato SANDRA Parte_1 C.F._1
TRIGLIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Camaiore (LU), C.da La Rocca
n. 17, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
PIERO TOLOMEI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), Viale
Carducci n. 18, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«-1) Ridurre il contributo al mantenimento della figlia a carico del padre Persona_1 [...]
- in ragione della sua attuale situazione reddituale - ad euro 250,00 da corrispondersi Parte_2 mediante bonifico bancario entro e non oltre il decimo di ogni mese sul C/C
[...] intestato alla medesima;
-2) Tale contributo permarrà per la durata di mesi 38 a partire dal 10.01.2025, indipendentemente da eventuali modifiche reddituali della figlia o dalla sua collocazione lavorativa ed auspicata autosufficienza economica, e cesserà definitivamente al trentottesimo mese successivo alla data di decorrenza;
-3) Il sig. si impegna ad esibire ogni mese alla sig.ra ricevuta Parte_2 Parte_1 di avvenuto bonifico a favore della figlia, direttamente o per il tramite dei sottoscritti procuratori;
1 -4) Per tutta la durata degli anzidetti 38 mesi il Sig. contribuirà nella misura del 50% Parte_2 alle sole spese mediche straordinarie, per tali intendendosi tutte quelle previste e qualificate come tali dal Protocollo del Tribunale di Lucca che gli stessi dichiarano di ben conoscere. I rimborsi dovranno avvenire con le modalità ed i tempi previsti dal medesimo Protocollo. Tra le spese straordinarie sanitarie i ricorrenti concordano di escludere espressamente quelle psicoterapiche. I ricorrenti si impegnano altresì e per tutta la durata degli anzidetti 38 mesi a sostenere al 50% la spesa per la polizza sanitaria a favore della figlia, Uni salute nr. 4/2187/80/1326862. Per ogni altra spesa straordinaria relativa alla figlia il padre non verserà alcun contributo.
-5) I ricorrenti dichiarano di essere stati edotti del loro diritto di presenziare all'udienza e dichiarano di rinunciarvi spontaneamente e coscientemente, autorizzando sin da adesso i loro procuratori al deposito di note scritte;
-6) Gli stessi concordano nel dare immediata esecuzione agli accordi che precedono;
-7) Le spese legali devono intendersi interamente compensate tra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti hanno congiuntamente richiesto la modifica delle statuizioni di divorzio - di cui alla sentenza del Tribunale di Lucca n. 44/2020 del 10/1/2020 - alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei ricorrenti - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni congiunte, ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 5, cod. proc. civ. - è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473- bis.51, comma 3, cod. proc. civ.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse delle medesime sia rispondenti all'obiettivo interesse della figlia, oggi maggiorenne ma non ancora pienamente autosufficiente dal punto di vista economico, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la loro volontà.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 12/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti. 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 12/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 17/1/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato SANDRA Parte_1 C.F._1
TRIGLIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Camaiore (LU), C.da La Rocca
n. 17, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
PIERO TOLOMEI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), Viale
Carducci n. 18, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«-1) Ridurre il contributo al mantenimento della figlia a carico del padre Persona_1 [...]
- in ragione della sua attuale situazione reddituale - ad euro 250,00 da corrispondersi Parte_2 mediante bonifico bancario entro e non oltre il decimo di ogni mese sul C/C
[...] intestato alla medesima;
-2) Tale contributo permarrà per la durata di mesi 38 a partire dal 10.01.2025, indipendentemente da eventuali modifiche reddituali della figlia o dalla sua collocazione lavorativa ed auspicata autosufficienza economica, e cesserà definitivamente al trentottesimo mese successivo alla data di decorrenza;
-3) Il sig. si impegna ad esibire ogni mese alla sig.ra ricevuta Parte_2 Parte_1 di avvenuto bonifico a favore della figlia, direttamente o per il tramite dei sottoscritti procuratori;
1 -4) Per tutta la durata degli anzidetti 38 mesi il Sig. contribuirà nella misura del 50% Parte_2 alle sole spese mediche straordinarie, per tali intendendosi tutte quelle previste e qualificate come tali dal Protocollo del Tribunale di Lucca che gli stessi dichiarano di ben conoscere. I rimborsi dovranno avvenire con le modalità ed i tempi previsti dal medesimo Protocollo. Tra le spese straordinarie sanitarie i ricorrenti concordano di escludere espressamente quelle psicoterapiche. I ricorrenti si impegnano altresì e per tutta la durata degli anzidetti 38 mesi a sostenere al 50% la spesa per la polizza sanitaria a favore della figlia, Uni salute nr. 4/2187/80/1326862. Per ogni altra spesa straordinaria relativa alla figlia il padre non verserà alcun contributo.
-5) I ricorrenti dichiarano di essere stati edotti del loro diritto di presenziare all'udienza e dichiarano di rinunciarvi spontaneamente e coscientemente, autorizzando sin da adesso i loro procuratori al deposito di note scritte;
-6) Gli stessi concordano nel dare immediata esecuzione agli accordi che precedono;
-7) Le spese legali devono intendersi interamente compensate tra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti hanno congiuntamente richiesto la modifica delle statuizioni di divorzio - di cui alla sentenza del Tribunale di Lucca n. 44/2020 del 10/1/2020 - alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei ricorrenti - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni congiunte, ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 5, cod. proc. civ. - è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473- bis.51, comma 3, cod. proc. civ.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse delle medesime sia rispondenti all'obiettivo interesse della figlia, oggi maggiorenne ma non ancora pienamente autosufficiente dal punto di vista economico, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la loro volontà.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 12/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti. 2