TRIB
Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/12/2025, n. 5794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5794 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Elio Di
Molfetta, lette le note conclusive depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.16468/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 659/2023 (emessa dal
Giudice di Pace di Venezia, pubblicata in data
17.10.2023
tra
(già Parte_1 Parte_2
società in qualità di impresa territorialmente designata al Fondo di Garanzia Vittime della Strada ai sensi ex art. 286 D. lgs 209/2005, in persona del Procuratore
speciale p.t., con l'Avv. Giacomo Guidoni
appellante e
(c.f. ), rappresentato e CP_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Marco Bresciani
appellato e
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato,
conveniva dinanzi al giudice di pace la CP_1
odierna appellante al fine di sentire: ”accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di veicolo rimasto ignoto per aver causato il sinistro stradale avvenuto il 13.02.2022 in Mestre via Cà Rossa
intersezione semaforica con AL SP condannarsi ex art. 283 e ss. D.Lgs209/2005 il Fondo di Garanzia
Vittime della Strada (…) a risarcire all'attore nei termini di legge, la somma complessiva di € 12.508,33 o quella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli esborsi al saldo”. A fondamento della propria domanda il sig. riferiva che in CP_1
data 13.02.2022 alle ore 20.30 circa, stava procedendo lungo via SP in Mestre alla guida dell'autovettura
Peugeot 207 targata EH039MM di proprietà della compagna quando giunto all'altezza CP_2
dell'intersezione con la via Cà Rossa, si arrestava poiché vi era la luce rossa e nel ripartire, una volta giunto all'incrocio, veniva colpito da un'autovettura di colore scuro proveniente da Mestre centro che ometteva di arrestarsi al semaforo che proiettava luce rossa nella sua direzione e proseguiva la corsa senza pag. 2/8 arrestarsi. A seguito del sinistro de quo, il sig.
riportava lesioni personali che venivano CP_1
quantificate in citazione in € 12.508,33 quanto a danno patrimoniale e non patrimoniale. La società appellante esponeva che l'iter argomentativo del Giudice di Primo
Grado, non poteva essere in alcun modo condiviso, per errata valutazione e/o interpretazione delle prove, dal momento che il medesimo ha ritenuto esserci la prova dei presupposti, necessari per il riconoscimento del danno,
subito dal signor , a carico del Fondo di CP_1
Garanzia per le Vittime della Strada, dalla documentazione fotografica della Polizia Locale, dalla quale risulterebbe che la vettura attorea sia stata colpita da un autoveicolo di cui non è stato possibile individuare la targa. Orbene, da un'analisi attenta della suddetta documentazione, si evince invero che: dal fotogramma di cui alla pagina 3 vengono mostrate due autovetture di cui una di parte attrice ed una vettura modello Mazda, in prossimità di un incrocio, ma non vi è
riportato alcuno scontro, difatti, nel successivo fotogramma, di cui a pagina 4, vediamo solo una vettura
Mazda percorrere regolarmente la carreggiata. Pertanto,
dalla suddetta documentazione si ricava solo la scena di passaggio di due vetture, ma non vi è ritratto né il pag. 3/8 punto né il momento dell'impatto e comunque, non troverebbe riscontro neppure la ricostruzione svolta dal
Giudice di Primo Grado, in merito al fatto che: “il conducente del veicolo responsabile si sia dileguato senza che l'attore abbia potuto vederne la targa essendo stato colpito da tergo”, dal momento che dal fotogramma n. 3, la non proveniva da tergo rispetto alla CP_3
vettura del , semmai da “laterale sinistra”. CP_1
L'appellante, inoltre, contestava l'integrale accoglimento della domanda da parte del giudice di prime cure atteso che non vi è prova del danno morale il quale richiede, per giurisprudenza ormai costante, una prova ulteriore rispetto a quella relativa al danno biologico.
La parte appellata contestava l'avversa prospettazione.
L'appello pare infondato.
2. Il materiale probatorio utilizzato dal giudice di prime cure è di natura documentale. Dai fotogrammi prodotti in giudizio, estrapolati dalla Polizia Locale
di Venezia dal sistema di videosorveglianza insistente sui luoghi teatro dell'incidente stradale, e in particolare dalla foto n. 3, si desume che con molta probabilità la dinamica del sinistro stradale corrisponde a quella narrata dall'attore in primo grado.
Nella foto n. 3 allegata alla relazione della Polizia
pag. 4/8 Locale, infatti, si vedono l'auto dell'attore e l'auto rimasta sconosciuta a distanza di pochissimi metri, in rotta di collisione tra loro, nell'intersezione stradale menzionata nell'atto introduttivo del giudizio. Si vede che l'auto pirata è quasi prossima a lambire la parte posteriore laterale sinistra dell'auto attorea intenta ad attraversare l'incrocio. Si nota anche la luce verde del semaforo preposto all'attraversamento pedonale della strada da cui proviene l'auto pirata, e pertanto è
logico ritenere che fosse invece rosso il semaforo preposto al passaggio delle automobili sulla strada da cui tale auto pirata proveniva. Si deve logicamente desumere anche che fosse conseguentemente verde la luce semaforica posta a presidio della strada disimpegnata dall'attore. Al rapporto della Polizia Locale sono anche allegate le fotografie che ritraggono i danni riportati dall'auto attorea, tutti localizzati nella parte latero posteriore sinistra, del tutto compatibili con un urto subito da un'auto sopraggiungente dal lato sinistro della parte posteriore dell'auto colpita. Tanto più che la Polizia Locale dà atto che l'auto attorea è stata rinvenuta nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento. Inoltre, allegato al corredo probatorio del giudizio vi è il rapporto del Pronto
pag. 5/8 Soccorso che descrive il trauma cervicale riportato dall'attore del tutto compatibile con la dinamica dell'evento. Essendo queste le coordinate probatorie emergenti dagli atti, deve ritenersi pienamente provata la causa petendi sottesa alla pretesa attorea e conseguentemente la piena ed esclusiva responsabilità
dell'auto pirata nella causazione dell'evento dannoso.
3. La domanda va accolta anche con riferimento al quantum debeatur. Nella relazione medica in cui si quantifica il danno biologico che, si badi bene, non risulta personalizzato, si riferisce che le lesioni hanno causato un livello di sofferenza di grado medio-
lieve e che gli esiti attuali sono caratterizzati da sindrome algico-disfunzionale post distorsiva del rachide cervicale e dorso lombare con positivo riscontro clinico e strumentale. Non vi è pertanto ragione per non riconoscere all'attore anche il danno morale, risultando circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza delle lesioni in termini di sofferenza e turbamento,
atteso che, ove non sia stata riconosciuta una personalizzazione del danno biologico, non può ritenersi presumibilmente assorbito nel primo anche il danno morale (cfr. cass. N. 13383 del 20.05.2025) e atteso che, in ogni caso, la non lievissima consistenza delle pag. 6/8 lesioni riportate e il delicato e assieme strategico distretto corporeo attinto da tali lesioni, ovvero il rachide cervicale e dorso lombare, ben possono far ritenere presuntivamente penoso il decorso della malattia insorta a seguito dell'evento in questione.
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo tenendo conto dell'esiguità
delle questioni trattate e dell'assenza della fase istruttoria, seguono la soccombenza. Restano assorbite tutte le altre questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia Seconda Sezione Civile,
pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, così provvede:
1)rigetta l'appello;
2)condanna l'appellante a rimborsare alla controparte le spese di giudizio liquidate in € 1.700,00 per compenso di avvocato, oltre accessori come per legge;
3)dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico della parte appellante, in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1
co. 17° l. 228/12.
pag. 7/8 8.12.2025 Il G.U. Elio Di Molfetta
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Elio Di
Molfetta, lette le note conclusive depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.16468/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 659/2023 (emessa dal
Giudice di Pace di Venezia, pubblicata in data
17.10.2023
tra
(già Parte_1 Parte_2
società in qualità di impresa territorialmente designata al Fondo di Garanzia Vittime della Strada ai sensi ex art. 286 D. lgs 209/2005, in persona del Procuratore
speciale p.t., con l'Avv. Giacomo Guidoni
appellante e
(c.f. ), rappresentato e CP_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Marco Bresciani
appellato e
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato,
conveniva dinanzi al giudice di pace la CP_1
odierna appellante al fine di sentire: ”accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di veicolo rimasto ignoto per aver causato il sinistro stradale avvenuto il 13.02.2022 in Mestre via Cà Rossa
intersezione semaforica con AL SP condannarsi ex art. 283 e ss. D.Lgs209/2005 il Fondo di Garanzia
Vittime della Strada (…) a risarcire all'attore nei termini di legge, la somma complessiva di € 12.508,33 o quella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli esborsi al saldo”. A fondamento della propria domanda il sig. riferiva che in CP_1
data 13.02.2022 alle ore 20.30 circa, stava procedendo lungo via SP in Mestre alla guida dell'autovettura
Peugeot 207 targata EH039MM di proprietà della compagna quando giunto all'altezza CP_2
dell'intersezione con la via Cà Rossa, si arrestava poiché vi era la luce rossa e nel ripartire, una volta giunto all'incrocio, veniva colpito da un'autovettura di colore scuro proveniente da Mestre centro che ometteva di arrestarsi al semaforo che proiettava luce rossa nella sua direzione e proseguiva la corsa senza pag. 2/8 arrestarsi. A seguito del sinistro de quo, il sig.
riportava lesioni personali che venivano CP_1
quantificate in citazione in € 12.508,33 quanto a danno patrimoniale e non patrimoniale. La società appellante esponeva che l'iter argomentativo del Giudice di Primo
Grado, non poteva essere in alcun modo condiviso, per errata valutazione e/o interpretazione delle prove, dal momento che il medesimo ha ritenuto esserci la prova dei presupposti, necessari per il riconoscimento del danno,
subito dal signor , a carico del Fondo di CP_1
Garanzia per le Vittime della Strada, dalla documentazione fotografica della Polizia Locale, dalla quale risulterebbe che la vettura attorea sia stata colpita da un autoveicolo di cui non è stato possibile individuare la targa. Orbene, da un'analisi attenta della suddetta documentazione, si evince invero che: dal fotogramma di cui alla pagina 3 vengono mostrate due autovetture di cui una di parte attrice ed una vettura modello Mazda, in prossimità di un incrocio, ma non vi è
riportato alcuno scontro, difatti, nel successivo fotogramma, di cui a pagina 4, vediamo solo una vettura
Mazda percorrere regolarmente la carreggiata. Pertanto,
dalla suddetta documentazione si ricava solo la scena di passaggio di due vetture, ma non vi è ritratto né il pag. 3/8 punto né il momento dell'impatto e comunque, non troverebbe riscontro neppure la ricostruzione svolta dal
Giudice di Primo Grado, in merito al fatto che: “il conducente del veicolo responsabile si sia dileguato senza che l'attore abbia potuto vederne la targa essendo stato colpito da tergo”, dal momento che dal fotogramma n. 3, la non proveniva da tergo rispetto alla CP_3
vettura del , semmai da “laterale sinistra”. CP_1
L'appellante, inoltre, contestava l'integrale accoglimento della domanda da parte del giudice di prime cure atteso che non vi è prova del danno morale il quale richiede, per giurisprudenza ormai costante, una prova ulteriore rispetto a quella relativa al danno biologico.
La parte appellata contestava l'avversa prospettazione.
L'appello pare infondato.
2. Il materiale probatorio utilizzato dal giudice di prime cure è di natura documentale. Dai fotogrammi prodotti in giudizio, estrapolati dalla Polizia Locale
di Venezia dal sistema di videosorveglianza insistente sui luoghi teatro dell'incidente stradale, e in particolare dalla foto n. 3, si desume che con molta probabilità la dinamica del sinistro stradale corrisponde a quella narrata dall'attore in primo grado.
Nella foto n. 3 allegata alla relazione della Polizia
pag. 4/8 Locale, infatti, si vedono l'auto dell'attore e l'auto rimasta sconosciuta a distanza di pochissimi metri, in rotta di collisione tra loro, nell'intersezione stradale menzionata nell'atto introduttivo del giudizio. Si vede che l'auto pirata è quasi prossima a lambire la parte posteriore laterale sinistra dell'auto attorea intenta ad attraversare l'incrocio. Si nota anche la luce verde del semaforo preposto all'attraversamento pedonale della strada da cui proviene l'auto pirata, e pertanto è
logico ritenere che fosse invece rosso il semaforo preposto al passaggio delle automobili sulla strada da cui tale auto pirata proveniva. Si deve logicamente desumere anche che fosse conseguentemente verde la luce semaforica posta a presidio della strada disimpegnata dall'attore. Al rapporto della Polizia Locale sono anche allegate le fotografie che ritraggono i danni riportati dall'auto attorea, tutti localizzati nella parte latero posteriore sinistra, del tutto compatibili con un urto subito da un'auto sopraggiungente dal lato sinistro della parte posteriore dell'auto colpita. Tanto più che la Polizia Locale dà atto che l'auto attorea è stata rinvenuta nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento. Inoltre, allegato al corredo probatorio del giudizio vi è il rapporto del Pronto
pag. 5/8 Soccorso che descrive il trauma cervicale riportato dall'attore del tutto compatibile con la dinamica dell'evento. Essendo queste le coordinate probatorie emergenti dagli atti, deve ritenersi pienamente provata la causa petendi sottesa alla pretesa attorea e conseguentemente la piena ed esclusiva responsabilità
dell'auto pirata nella causazione dell'evento dannoso.
3. La domanda va accolta anche con riferimento al quantum debeatur. Nella relazione medica in cui si quantifica il danno biologico che, si badi bene, non risulta personalizzato, si riferisce che le lesioni hanno causato un livello di sofferenza di grado medio-
lieve e che gli esiti attuali sono caratterizzati da sindrome algico-disfunzionale post distorsiva del rachide cervicale e dorso lombare con positivo riscontro clinico e strumentale. Non vi è pertanto ragione per non riconoscere all'attore anche il danno morale, risultando circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza delle lesioni in termini di sofferenza e turbamento,
atteso che, ove non sia stata riconosciuta una personalizzazione del danno biologico, non può ritenersi presumibilmente assorbito nel primo anche il danno morale (cfr. cass. N. 13383 del 20.05.2025) e atteso che, in ogni caso, la non lievissima consistenza delle pag. 6/8 lesioni riportate e il delicato e assieme strategico distretto corporeo attinto da tali lesioni, ovvero il rachide cervicale e dorso lombare, ben possono far ritenere presuntivamente penoso il decorso della malattia insorta a seguito dell'evento in questione.
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo tenendo conto dell'esiguità
delle questioni trattate e dell'assenza della fase istruttoria, seguono la soccombenza. Restano assorbite tutte le altre questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia Seconda Sezione Civile,
pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, così provvede:
1)rigetta l'appello;
2)condanna l'appellante a rimborsare alla controparte le spese di giudizio liquidate in € 1.700,00 per compenso di avvocato, oltre accessori come per legge;
3)dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico della parte appellante, in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1
co. 17° l. 228/12.
pag. 7/8 8.12.2025 Il G.U. Elio Di Molfetta
pag. 8/8