Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 13/03/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1060/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1060/2019 R.G. , promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il ministero degli avv.ti Fabrizio Marotta e Saverio Girgenti C.F._2
ATTORI contro
(c.f. – p.i. ) in persona del procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
previa procura speciale a rogito del notaio di Milano del 05.09.2019, rep. 19236, racc. Persona_1
9836, con il ministero degli avv.ti Alberto Toffoletto, Christian Romeo, e con elezione di domicilio presso l'avv. Francesco Cagnes
CONVENUTA
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
(v. udienza del 4.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato previa richiesta all'Unep del 26.7.2019, e Parte_1
hanno convenuto in giudizio in forza del contratto di mutuo Parte_2 Controparte_1
ipotecario stipulato con rogito del notaio di Lodi del 21.09.2006, rep. 237196, Persona_2 racc. 12163, chiedendo al presente Tribunale: “In via principale: 1) Accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo dedotto in lite, per manifesta violazione delle disposizioni relative agli artt.
1
Legge 7 marzo 1996, n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c. dell'applicazione del tasso legale senza alcuna capitalizzazione per il mutuo citato;
4) Conseguentemente e per l'effetto, in accoglimento delle spiegate eccezioni e censure, rideterminare i rapporti di dare-avere tra le parti e condannare la Banca odierna opposta, in persona del suo legale rappresentate pro tempore al risarcimento e/o alla ripetizione in favore degli attori, delle somme che risulteranno dovute all'esito della disponenda
C.T.U. tecnico-contabile, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo;
5) In via subordinata: Accertarsi la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, mediante idonea consulenza tecnica di ufficio che individui e verifichi i parametri economico- finanziario, normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione da prodursi da parte della
Banca opposta con riferimento al contratto di mutuo in epigrafe;
6) Conseguentemente e per l'effetto condannare al dovuto e provato, con eventuale compensazione, fra opposte partite di dare-avere, a seguito della corretta ricostruzione e ricostituzione dei rapporti contrattuali posti alla base del dedotto rapporto contrattuale. In via Istruttoria: disporsi C.T.U. contabile al fine di determinare l'esatto rapporto di dare-avere tra le parti sulla scorta della documentazione prodotta e delle censure mosse, in relazione a tutti i rapporti contrattuali descritti in epigrafe. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”.
Con comparsa depositata l'11.11.2019 si è costituita chiedendo al presente Controparte_1
Tribunale: “nel merito: - rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto;
in via istruttoria: - rigettare le istanze istruttorie formulate da controparte, in quanto inammissibili e irrilevanti per le ragioni esposte in atti;
in ogni caso: - con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge.”.
2. La domanda di parte attrice è infondata, tenuto conto delle prove documentali e della c.t.u. contabile depositata il 13.01.2022 ed integrata, previo richiamo del c.t.u., con deposito del 31.08.2022, per le ragioni che seguono.
Risulta documentalmente che, con rogito del 21.09.2006 del notaio di Lodi, Persona_2
rep. 237196, racc. 12163, , n.q. di parte mutuataria e datrice di ipoteca, e Parte_1 [...]
, n.q. di parte mutuataria, hanno stipulato con n.q. di parte Parte_2 Controparte_3
mutuante, un contratto di mutuo ipotecario ex artt. 38 ss., d.lgs. n. 385/1993, recante il Testo Unico
2 delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.), per la somma di euro 180.840,00 da restituirsi in
360 rate mensili decorrenti dall'1.10.2006, con interessi corrispettivi al tasso variabile trimestralmente a decorrere dall'1.1.2007, pari alla quotazione dell'Euribor a tre mesi, moltiplicato per il coefficiente
365/360 arrotondato allo 0,05 superiore, maggiorato di 1,25 punti in ragione d'anno, ossia pari al tasso del 4,65% alla data di stipula del mutuo, e con interessi moratori pari al tasso contrattuale vigente maggiorato di 2 punti percentuali in ragione d'anno, e con I.S.C. indicato in contratto pari al tasso del
4,75589%.
2.1. L'eccezione di nullità della clausola degli interessi corrispettivi ex art. 117 T.U.B. ed ex art. 125 T.U.B., per asserita difformità del T.A.E.G. o I.S.C. indicato in contratto rispetto a quello applicato dalla banca, dedotta in citazione, è infondata in quanto:
-- l'ISC/TAEG è un mero indicatore del costo complessivo del finanziamento, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto per cui, contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, esso non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti (cfr. Cass. civ., sez, I, dep. 09/12/2021, n. 39169, testualmente:
“Poiché l'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto,
Pa stante il suo valore sintetico, l' non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti.”);
-- la disciplina di cui agli artt. 121 ss. T.U.B. , nel testo vigente alla data del 21.09.2006 di stipula del contratto per cui è causa, contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, non è invocabile nel caso di specie di mutuo fondiario ex artt. 38 ss. T.U.B., espressamente escluso dal suo ambito applicativo ex art. 121, comma 1, lett. f), T.U.B. .
2.2. L'ulteriore eccezione, sollevata da parte attrice, di nullità della clausola degli interessi corrispettivi del mutuo, per superamento del tasso soglia dell'usura ex art. 1815, comma 2, c.c., in combinato disposto con l'art. 2, l. n. 108/1996 nel testo vigente alla data del 21.09.2006 di stipula del contratto, è infondata in quanto il d.m. di riferimento, applicabile dal 1° luglio al 30 settembre 2006, per i “mutui con garanzia reale a tasso variabile”, qual è quello di specie di mutuo ipotecario a tasso variabile parametrato all'Euribor a 3 mesi, prevede la soglia del 6,63% per gli interessi corrispettivi
3 (così calcolata: T.E.G.M. del 4,42 % + maggiorazione del 50%), che nel caso di specie è stata rispettata, dato essendo stato previsto al momento della stipula del contratto, non rilevando l'eventuale usura sopravvenuta (cfr. SS.UU. civ. n. 24675/2017, principio di diritto: “Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.”) un T.A.E.G. del 5,189373%, calcolato dal c.t.u. contabile considerando ex art. 644 c.p. “le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”, tra cui è stata inclusa dal c.t.u. contabile la polizza assicurativa collegata al mutuo (cfr. da ultimo, Cass. civ., sez. I, n. 3460/2024, testualmente: “Questa Corte, in effetti, ha ripetutamente chiarito che: - ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4 ° , c.p., essendo, a tal fine, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito;
- la sussistenza di tale collegamento, che dev'essere necessario (nel senso che, in mancanza di assicurazione, l'operazione di credito non avrebbe avuto attuazione), può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso (come quello in esame) di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (Cass. n. 29501 del 2023; Cass. n.
13536 del 2023; Cass. n. 20247 del 2023; Cass. n. 17839 del 2023; Cass. n. 17187 del 2023; Cass. n.
3025 del 2022; Cass. n. 37058 del 2021; Cass. n. 22458 del 2018; Cass. n. 5160 del 2018; Cass. n.
8806 del 2017).”), e da cui va invece esclusa la commissione per l'estinzione anticipata del finanziamento, trattandosi di una penale per il recesso (cfr. Cass. civ. , sez. III, n. 7352/2022, testualmente: “Proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a "una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente" (arg. D.L. n. 185 del
4 2008, ex art.
2-bis, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella;
”).
2.3. L'eccezione di nullità della clausola degli interessi moratori per superamento del tasso soglia dell'usura, da valutarsi in base ai principi di diritto statuiti dalle SS.UU. civ. n. 19597/2020, sopravvenute in corso di causa, ai sensi dell'art. 2, l. n. 108/1996, nel testo vigente alla data di stipula del mutuo, in combinato disposto con l'art. 1815, comma 2, c.c. e con l'art. 1224, comma 1, c.c., in concorso con la tutela di cui agli artt. 33, comma 2, lett. f), e 36, comma 1, d.lgs. n. 206/2005, recante il codice del consumo, è anch'essa infondata in quanto il d.m. di riferimento, applicabile dal 1° luglio al
30 settembre 2006, per i “mutui con garanzia reale a tasso variabile”, qual è quello di specie di mutuo ipotecario a tasso variabile parametrato all'Euribor a 3 mesi, prevede la soglia del 9,78% per gli interessi moratori (così calcolata: T.E.G.M. del 4,42 % + maggiorazione del 2,1% espressamente prevista nel d.m. di riferimento per gli interessi moratori + maggiorazione del 50%), che nel caso di specie è stata rispettata, essendo stato previsto al momento della stipula del contratto un tasso convenzionale del 6,65% per gli interessi moratori, ossia il tasso contrattuale vigente alla stipula del
4,65%, maggiorato di 2 punti percentuali ex art. 5 del contratto (cfr. SS.UU. civ. n. 19597/2020, principi di diritto: "La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso". "La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perchè "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto"". "Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del
T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista". "Si applica l'art. 1815 c.c., comma 2, onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti". "Nei contratti conclusi con un consumatore, concorre la tutela prevista dall'art. 33, comma 2, lett. f) e art. 36, comma 1 codice del consumo, di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, già artt. 1469-bis e 1469-quinquies c.c.".).
3. Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di parte attrice va rigettata.
5 I contrasti giurisprudenziali, risolti in pendenza di causa dalle Sezioni Unite, giustificano ex art. 92 c.p.c. la compensazione integrale delle spese di lite e la ripartizione al 50% tra le parti delle spese di c.t.u. contabile, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
rigetta la domanda di parte attrice;
compensa integralmente le spese di lite;
pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Gela, 13.03.2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
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