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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 15/01/2026, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 540/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CORIGLIANO CAMPOLITI GIUSEPPE, Giudice monocratico per ottemperanza in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 16608/2024 depositato il 08/11/2024, relativo alla sentenza n. 10381/2024 sezione 09
proposto da
CF_Ricorrente_1Ricorrente 1 -
Difeso da CF_Ricorrente_1 Ricorrente 1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 PIVA_Resistente_1 Spa -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_1 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12509/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti: come in atti. Ricorrente/Appellante: si riporta al ricorso, conferma l'avvenuto pagamento delle spese richieste in base alla sentenza 10381/24, aderisce alla avversa richiesta di C.M.C. ed insiste nella liquidazione delle spese del presente giudizio. Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1, in giudizio ai sensi degli artt. 86 c.p.c. e 12 D.Lgs. , 546/92, con atto depositato l'8.11.2024 proponeva ricorso dinanzi a questa Corte per sentir emettere i provvedimenti per l'ottemperanza della sentenza n. 10381/9/24, con cui, nel dichiarare la cessazione della materia del contendere in esito al ricorso proposto avverso la mancata corresponsione delle spese processuali liquidategli nella misura di €. 500,00, oltre accessori di legge, poi corrisposti nel corso di quel giudizio (RGR 13690/23) dalla Resistente_1 S.p.A., questa veniva condannata al pagamento delle spese processuali, quantificate in €. 30,00 per esborsi e in €. 250,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. --------------------------------------- La detta sentenza veniva notificata in data 6.8.2024 unitamente all'atto di messa in mora per la somma complessiva di €. 394,78, rimasto senza seguito. ------------------------------------------------------------ Si costituiva la Resistente_1 S.p.A. deducendo la serie di fatti intervenuti, richiamando la corrispondenza intercorsa tra le parti e rappresentando la disponibilità al pagamento “all'esito della produzione della obbligatoria documentazione utile …….”. ------------------------- Con memoria ex art. 32 D.Lgs. 546/92 il ricorrente nella propria esposizione dei fatti dava atto dell'avvenuto pagamento della somma dovuta, per cui concludeva per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la liquidazione delle spese del presente giudizio. -------------------------------------------------- All'udienza odierna la Corte, letti ed esaminati gli atti e i documenti, sentito il ricorrente, tratteneva la controversia in decisione. ----- MMOOTTIIVVII DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE Il ricorso è fondato e merita accoglimento. ------------------------- A prescindere dall'asserita obbligatorietà della documentazione utile ai fini del pagamento per come dedotta dalla parte resistente, quel che rileva è il lasso temporale di oltre sei mesi per l'adempimento di quanto statuito con la sentenza. -------------------------------------------- Atteso che sono stati espletati gli adempimenti richiesti in materia, questa Corte, considerato l'avvenuto pagamento nelle more del presente giudizio di quanto dovuto dalla società resistente per come dichiarato dal ricorrente, ritiene che debba dichiararsi la cessazione della materia del contendere. ----------------------------------------------------- Le spese, in ragione della soccombenza, sono poste a carico della resistente e liquidate come in dispositivo. -------------------------
PP.. QQ.. MM.. la Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna la resistente Resistente_1 S.p.A. al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che liquida in €. 200,00, oltre rimborso CU, spese generali 15% e oneri di legge. ------------------- Così deciso in Roma il 3.12.2025
Il Giudice Est.
IU IG MP
firmato digitalmente
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CORIGLIANO CAMPOLITI GIUSEPPE, Giudice monocratico per ottemperanza in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 16608/2024 depositato il 08/11/2024, relativo alla sentenza n. 10381/2024 sezione 09
proposto da
CF_Ricorrente_1Ricorrente 1 -
Difeso da CF_Ricorrente_1 Ricorrente 1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 PIVA_Resistente_1 Spa -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_1 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12509/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti: come in atti. Ricorrente/Appellante: si riporta al ricorso, conferma l'avvenuto pagamento delle spese richieste in base alla sentenza 10381/24, aderisce alla avversa richiesta di C.M.C. ed insiste nella liquidazione delle spese del presente giudizio. Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1, in giudizio ai sensi degli artt. 86 c.p.c. e 12 D.Lgs. , 546/92, con atto depositato l'8.11.2024 proponeva ricorso dinanzi a questa Corte per sentir emettere i provvedimenti per l'ottemperanza della sentenza n. 10381/9/24, con cui, nel dichiarare la cessazione della materia del contendere in esito al ricorso proposto avverso la mancata corresponsione delle spese processuali liquidategli nella misura di €. 500,00, oltre accessori di legge, poi corrisposti nel corso di quel giudizio (RGR 13690/23) dalla Resistente_1 S.p.A., questa veniva condannata al pagamento delle spese processuali, quantificate in €. 30,00 per esborsi e in €. 250,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. --------------------------------------- La detta sentenza veniva notificata in data 6.8.2024 unitamente all'atto di messa in mora per la somma complessiva di €. 394,78, rimasto senza seguito. ------------------------------------------------------------ Si costituiva la Resistente_1 S.p.A. deducendo la serie di fatti intervenuti, richiamando la corrispondenza intercorsa tra le parti e rappresentando la disponibilità al pagamento “all'esito della produzione della obbligatoria documentazione utile …….”. ------------------------- Con memoria ex art. 32 D.Lgs. 546/92 il ricorrente nella propria esposizione dei fatti dava atto dell'avvenuto pagamento della somma dovuta, per cui concludeva per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la liquidazione delle spese del presente giudizio. -------------------------------------------------- All'udienza odierna la Corte, letti ed esaminati gli atti e i documenti, sentito il ricorrente, tratteneva la controversia in decisione. ----- MMOOTTIIVVII DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE Il ricorso è fondato e merita accoglimento. ------------------------- A prescindere dall'asserita obbligatorietà della documentazione utile ai fini del pagamento per come dedotta dalla parte resistente, quel che rileva è il lasso temporale di oltre sei mesi per l'adempimento di quanto statuito con la sentenza. -------------------------------------------- Atteso che sono stati espletati gli adempimenti richiesti in materia, questa Corte, considerato l'avvenuto pagamento nelle more del presente giudizio di quanto dovuto dalla società resistente per come dichiarato dal ricorrente, ritiene che debba dichiararsi la cessazione della materia del contendere. ----------------------------------------------------- Le spese, in ragione della soccombenza, sono poste a carico della resistente e liquidate come in dispositivo. -------------------------
PP.. QQ.. MM.. la Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna la resistente Resistente_1 S.p.A. al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che liquida in €. 200,00, oltre rimborso CU, spese generali 15% e oneri di legge. ------------------- Così deciso in Roma il 3.12.2025
Il Giudice Est.
IU IG MP
firmato digitalmente