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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/12/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 924/2022 R.G., vertente TRA
, in persona del pro tempore (C.F. ), Parte_1 Pt_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, CF , presso i cui uffici, in via del Plebiscito n.15 ha domicilio legale, fax 0965 P.IVA_2
– 811224, pec Email_1 appellante CONTRO
nato a [...] il [...], CF Controparte_1
e , nato a [...] il [...], C.F._1 Controparte_2 CF , rappresentati, difesi e domiciliati, congiuntamente e C.F._2 disgiuntamente dall'Avv. Giuseppe Neri e dall'Avv. Francesco Siviglia appellati - appellanti incidentali
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Locri il 18.07.2017, e Parte_3
esponevano di essere beneficiari dell'indennizzo previsto dalla legge Parte_4 210/1992 con decorrenza 01.01.1995, avendo riportato danni irreversibili alla salute a seguito di emotrasfusioni e somministrazione di emoderivati. L'indennizzo di cui al comma 1 dell'art. 2 della citata legge era stato ab origine correttamente rivalutato, ma la c.d. indennità integrativa non era stata rivalutata, sul presupposto che il tenore letterale della norma avrebbe escluso la rivalutazione. Avevano, quindi, adito il Tribunale di Locri, che, con sentenza n. 743/2008, aveva condannato il alla riliquidazione della somma ai sensi del citato art. 2. Parte_1 Il , tuttavia, non aveva applicato la rivalutazione per le rate comprese tra il Parte_1
2006 ed il 2011, versando le indennità integrative dal 2012 in poi. Sussistendo il diritto ad ottenere la rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 2 L. 210/1992 dal 2006 al 2011, diritto non soddisfatto dal , ne Parte_1 chiedevano la condanna al pagamento, a tale titolo, della somma di € 10.231,59 in favore di ciascun ricorrente. Costituitosi, il eccepiva l'inammissibilità del ricorso per Parte_1 violazione del ne bis in idem e ne chiedeva il rigetto. 2
Il giudizio veniva istruito mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 980/2022 pubblicata il 15/11/2022, il Tribunale di Locri così provvedeva: “Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti hanno diritto alla rivalutazione-secondo il tasso annuale di inflazione programmata di cui all'art. 2 primo comma della legge n. 210/1992- della componente dell'indennizzo costituita dall'indennità integrativa;
Condanna il , in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento della somma di 8.185,272, in favore di ciascun ricorrente, oltre interessi, come per legge, a titolo di rivalutazione-secondo il tasso annuale di inflazione programmata di cui all'art. 2 primo comma della legge n. 210/1992- della componente dell'indennizzo costituita dall'indennità integrativa speciale dal 2007 al 2011; Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Pone definitivamente del le Parte_1 spese della CTU espletata nel corso del presente giudizio, con separato e contestuale decreto in favore della dott.ssa ”. Persona_1 Osservava che oggetto della domanda attorea era la rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 2 L. 210/1992 dal 2006 al 2011, con condanna dei convenuti al pagamento della somma di € 10.231,59. In astratto, la spettanza delle somme a titolo di rivalutazione, ai sensi dell'art. 2 comma 2 legge 210 del 1992, non era stata espressamente contestata e del resto, la giurisprudenza aveva ribadito che in tema di danni da trasfusione e somministrazione di emoderivati, l'indennità integrativa speciale ex art. 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, era soggetta - con efficacia retroattiva, fatti salvi i rapporti esauriti, non più suscettibili di soluzione a livello giudiziario o non più azionabili - a rivalutazione annuale a seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 293 del 2011, che ha dichiarato illegittima l'esclusione della rivalutazione per violazione del principio di uguaglianza, rispetto alla disciplina, introdotta con l'art. 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dei danni da somministrazione di talidomide (Sez. L, Sentenza n. 22256 del 27/09/2013). Il , nel costituirsi in giudizio, aveva dedotto di aver corrisposto, in favore dei Parte_1 ricorrenti, non soltanto l'importo relativo al periodo dal 1996 al 2005, ma anche quello relativo al periodo dal 2006 al 2011, ma anche all'esito delle note autorizzate depositate da parte ricorrente, non aveva preso espressa posizione in ordine al mancato pagamento delle somme per il periodo oggetto di causa, ribadendo di aver dato esecuzione alla sentenza del 2008. Era vero che il aveva allegato i decreti di impegno di spesa del 2010 che, Parte_1 come evidenziato anche dal c.t.u., contenevano un unico impegno di spesa, comprensivo della somma spettante per l'arco temporale pregresso rispetto a quello oggetto del presente giudizio, ma anche di una parte delle somme spettanti per il periodo dal 2006 in poi, oggetto di giudizio. Inoltre, il aveva allegato un successivo decreto del 5.12.2013, contenente Parte_1 l'impegno di spesa anche per le ulteriori somme spettanti, per le causali di cui al ricorso introduttivo e per il periodo oggetto di giudizio. Tuttavia, le delibere relative agli impegni di spesa del 2010 e del 2013 erano già state tempestivamente prodotte dalla parte convenuta in sede di costituzione e, come evidenziato anche dal c.t.u., la documentazione allegata dalla parte convenuta provava l'impegno di spesa, ma non era di per sé idonea a provare l'avvenuto pagamento delle somme impegnate in favore dei ricorrenti. A ben guardare, i primi decreti allegati, risalenti al 14.6.2010 e al 10.9.2010, contenevano, per ciascun ricorrente, un impegno unico di spesa, che comprendeva il periodo 01/01/96-31/05/2010, ossia fino al 2005 coperto dalla sentenza n. 743/2008 e il periodo dal 2006 al 2010 oggetto di giudizio;
il secondo decreto, risalente al 05.12.2013, 3
comprendeva un impegno di spesa relativo alla seconda parte del periodo oggetto di giudizio. I ricorrenti, tuttavia, sostenevano di non aver mai ricevuto dette somme, ma di aver ricevuto soltanto le somme oggetto della sentenza n. 743/2008. Il , in allegato alla memoria di costituzione, aveva prodotto soltanto le delibere Parte_1 di impegno di spesa (che prevedevano che il pagamento “sarà accreditato”), che di per sé non provavano l'avvenuto pagamento. In data 15/09/2020 il Ministero aveva prodotto ulteriore documentazione che avrebbe dovuto provare l'effettivo pagamento, ma neanche da tale documentazione emergeva la prova dell'effettivo soddisfacimento della pretesa, in quanto le visualizzazioni contabili prodotte non comprovavano l'effettiva esecuzione dei pagamenti, trattandosi di schermate interne del Ministero, dalle quali non poteva evincersi che le somme fossero state effettivamente corrisposte. I ricorrenti, in esecuzione di un provvedimento del Tribunale, si erano resi parte diligente richiedendo a l'estratto conto dell'anno 2010 relativo all'iban Controparte_3 [...], intestato a , presso il quale la somma Parte_3 oggetto della sentenza n. 743/2008 sarebbe stata liquidata, ma le reiterate richieste erano rimaste inevase. Pertanto, non avendo il provato di aver provveduto all'esecuzione dei Parte_1 pagamenti delle somme oggetto della domanda attorea, la cui spettanza non era mai stata contestata, il ricorso andava accolto. Con riferimento alla quantificazione della somma residua spettante, faceva piena prova la c.t.u. espletata, le cui conclusioni essenzialmente coincidevano con i conteggi oggetto degli impegni di spesa. Trovava applicazione l'art. 2948 comma 5 c.c., trattandosi di somme che dovevano pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, circostanza non contestata dai ricorrenti che, prendendo posizione sull'eccezione di prescrizione, avevano dedotto la presenza di atti interruttivi, allegati in atti. I ricorrenti avevano allegato due raccomandate a.r., datate rispettivamente 18.06.2012 e 31.05.2016 idonee ad interrompere la prescrizione. Tuttavia, essendo il primo atto interruttivo della prescrizione risalente solo al 18.06.2012, il diritto a ricevere le spettanze per l'anno 2006 risultava prescritto, in assenza di atti interruttivi antecedenti. La domanda andava, quindi, accolta, nei limiti della prescrizione quinquennale e dai calcoli operati dal c.t.u. dovevano essere sottratte le somme relative all'anno 2006. Conseguentemente, in parziale accoglimento del ricorso, il convenuto Parte_1 andava condannato a corrispondere, in favore di ciascun ricorrente, la somma di € 8.185,272, oltre interessi come per legge. In ragione dell'esito complessivo della controversia, con accoglimento parziale della domanda proposta nei limiti della prescrizione, le spese di lite andavano integralmente compensate. Le spese della c.t.u. venivano poste a carico del . Parte_1
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva appellata dall'appello proposto dal . Parte_1
Lamentava che erroneamente il Tribunale aveva rigettato l'eccezione di adempimento dedotta dal , eccezione impropria, rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Parte_1 In ottemperanza all'ordinanza resa all'udienza del 7.7.2020, con nota depositata il 15.9.20202 il Ministero aveva chiarito “….la sentenza n. 743/08 del Trib. di Locri aveva condannato la scrivente al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme spettanti a titolo di rivalutazione dell'i.i.s. relativa al periodo 1995 -2005. Con D.D. del 14/6/10 e 10/9/10 la scrivente ha corrisposto, in esecuzione della predetta sentenza (anche se erroneamente 4
indicato nel decreto il n. di r. g.), rispettivamente a ciascuno dei ricorrenti, l'importo di curo 14556,07, importo spettante a titolo di rivalutazione i.i.s per il periodo 1/1/96 - 31/5/10 come rilevabile dai decreti e relative quietanze che si allegano. Si invia anche il prospetto di calcolo estrapolato dal file excel comunemente usato dalla scrivente nel pagamento delle sentenze, attestante l'importo calcolato a titolo di rivalutazione i.i.s. per il periodo dall'1/1/96 (data da cui decorre per legge la rivalutazione dell'i.i.s.) al 31/5/10. Erroneamente parte attrice ritiene che la somma percepita con i predetti decreti sia relativa al solo periodo 1995/2005, mentre già dalla lettura della sentenza risulta che gli stessi ricorrenti quantificavano per tale periodo una somma di euro 6355,80. Da tale errore deriva il successivo errore relativamente alla differenza da percepire ancora a titolo di rivalutazione per il periodo 2006- 2011, per la quale chiedono euro 10231,59. Contrariamente, questo con D.D. del 26/11/13 ha CP_4 esattamente corrisposto la restante somma relativa al periodo 1/6/10 - 31/12/11, ammontante ad euro 3116,69, come risulta anche dal prospetto estrapolato dal file excel della scrivente. Si invia, in relazione a tale ultimo pagamento, il prospetto trasmesso dall'ente pagatore, che evidenzia la corresponsione di tale ultima somma, comprensiva anche dei relativi interessi, per entrambi, con il I bimestre 2014. Tanto premesso, non spetta alcuna ulteriore somma in favore dei due ricorrenti, essendo stato corrisposto tutto l'importo spettante a titolo di rivalutazione i.i.s. per il periodo 1/1/96 - 31/12/11, come risulta anche dal prospetto relativo a tutto il periodo dal 1996 al 31/12/11, che corrisponde esattamente all'importo derivante dalla somma di euro 14556,07 ed euro 3116,69, corrisposti dalla scrivente”. In ordine all'idoneità degli estratti contabili del Ministero dell'Economia e delle Finanze, erroneamente il Tribunale li aveva ritenuti inidonei a comprovare il pagamento: trattavasi di documentazione contabile appositamente formata dall'Amministrazione preposta al pagamento e riepilogativa dei pagamenti in favore dei creditori della P.A. Non avendo i ricorrenti dedotto e comprovato l'imputazione ad altro titolo dei pagamenti risultanti dalla documentazione contabile prodotta dal , il Tribunale Parte_1 avrebbe dovuto ritenere provato l'adempimento, rigettando la domanda ex adverso proposta. Per lo stesso motivo, era errata la c.t.u. poiché non aveva tenuto conto dell'adempimento reso dal . Parte_1 Chiedeva, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare inammissibile ovvero rigettare la domanda ex adverso proposta. Costituitisi e , preliminarmente eccepivano Parte_3 Parte_4 l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. Nel merito, affermavano che il non aveva provato quanto avrebbe dovuto, Parte_1 tant'è che lo stesso c.t.u. aveva accertato il diritto degli odierni appellati a vedersi riconosciute le somme richieste. Affermavano, altresì, di censurare l'unica parte della sentenza impugnata loro pregiudizievole, cioè la statuizione relativa all'integrale compensazione delle spese di lite. Non era condivisibile e accettabile che, a fronte della quasi totalità dell'accoglimento della domanda, tranne un'annualità, venisse disposta la totale compensazione delle spese di lite;
al massimo avrebbe potuto essere operata una compensazione parziale. Concludeva chiedendo la conferma delle statuizioni della sentenza appellata, con
“vittoria di spese e competenze del primo nonché del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. Con ordinanza del 31.05.2023 veniva dichiarata inammissibile l'istanza, proposta dal
, di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata. Parte_1
Con ordinanza del 23.05.2025 veniva rigettata la successiva istanza di sospensiva, proposta sempre dal . Parte_1 5
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Infondata è l'accezione di inammissibilità dell'appello proposta dagli appellati. La Suprema Corte, SS.UU. 16.11.2017 n. 27199, ha affermato: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Ha chiarito che quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale sia il contenuto della censura proposta e delle ragioni di dissenso rispetto alla decisione. È necessario, perché l'appello sia ammissibile, che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. Nell'atto di appello, dunque, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della decisione. Tali requisiti sussistono nell'appello in esame, la cui fondatezza o meno concerne, non l'ammissibilità dell'appello, bensì il merito dello stesso.
5. L'appello proposto dal è infondato. Parte_1 Il diritto dei ricorrenti, in punto di an debeatur, non è contestato dal , il quale Parte_1 invece, ha negato l'ascritto inadempimento, deducendo di aver prodotto documentazione attestate il pagamento del dovuto. Osserva la Corte la documentazione prodotta è costituita da visualizzazioni contabili dei pagamenti, decreti autorizzatori dei pagamenti e ordinativi di pagamento, ma, come già evidenziato dell'ordinanza con cui è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, nessuno di essi è corredato da quietanza o da idoneità dimostrativa che le somme di cui ai decreti e agli ordinativi di pagamento siano state effettivamente fatte pervenire nella sfera di disponibilità degli aventi diritto e siano state loro corrisposte. Solo in tal modo, infatti, sarebbe stato dimostrato l'avvenuto adempimento delle obbligazioni gravanti sul . Parte_1
I documenti depositati attestano la predisposizione degli atti che autorizzano e dispongono il pagamento, costituendo i necessari atti prodromici e contenendo l'impegno di spesa, ma non offrono la prova che le somme siano effettivamente fatte pervenire nella sfera dei creditori. Essi si sostanziano in documenti contabili necessari per liquidare la somma, ma non provano l'avvenuto effettivo pagamento, cioè la messa a disposizione del denaro in favore 6
dei ricorrenti, che hanno negato, per la parte oggetto di domanda, di averle giammai ricevute. Al fine di conseguire il necessario accertamento nel corso del giudizio di primo grado è stato disposto l'espletamento di c.t.u.. Il perito d'ufficio ha esaminato la documentazione depositata, “con particolare riferimento a quanto dichiarato in termini di versamenti effettuati da parte del Parte_1 resistente ai ricorrenti, sia a titolo di arretrati (dal 1996 al 2005), nonché per gli anni oggetto di giudizio (dal 2006 al 2011), a titolo di rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 2 legge n. 210/92”. Ha, quindi, esaminato i seguenti documenti: decreto autorizzatorio del pagamento del 14.06.2010 a titolo di rivalutazione della indennità integrativa speciale e relativo ordinativo di pagamento del 08.07.2010 in favore di;
periodi antecedenti al 01/01/2012 Parte_3 3.116,69 Totale 17.672,76 rivalutazione indennità integrativa speciale periodo arretrati 14.556,07 Descrizione Percepito 14.556,07 3.116,69 Parte_3 Parte_5
Percepito rivalutazione indennità integrativa speciale periodo 01/01/96-
[...] 31/05/2010 periodi antecedenti al 01/01/2012 Totale 17.672,76; decreto autorizzatorio del pagamento del 10.09.2010 a titolo di rivalutazione della indennità integrativa speciale (per il periodo 01/01/96-31/05/2010) e relativo ordinativo di pagamento del 27.09.2010 in favore di;
decreto autorizzatorio del 26.11.2013 del pagamento della Parte_4 rivalutazione della indennità integrativa speciale e dei relativi interessi (per i periodi antecedenti al 01/01/2012) e nota del MEF del 04.09.2020 n. 21048 con allegate le visualizzazioni contabili dei pagamenti (arretrati) nel mese di febbraio 2014 in favore di e . Parte_3 Parte_4
Ha affermato che risultavano i seguenti versamenti a favore dei ricorrenti: Parte_3 : periodo arretrati 14.556,07; periodi antecedenti al 01/01/2012: 3.116,69; Totale
[...] 17.672,76; : periodo 01/01/96-31/05/2010 14.556,07; periodi antecedenti Parte_4 al 01/01/2012: 3.116,69; 17.672,76. Il c.t.u., come da quesiti peritali, ha operato il calcolo di quanto spettante a titolo di rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 2 L. 210/92, per il periodo dal 2006 al 2011, considerando quanto già percepito, per gli anni pregressi (dal 1996 al 2005), nonché per gli anni oggetto di giudizio (dal 2006 al 2011), come da documentazione allegata agli atti di causa. Rispondendo al rilievo critico articolato dal difensore dei ricorrenti, ha puntualizzato di aver provveduto, in conformità ai quesiti, a determinare gli importi spettanti “tenuto conto degli importi che parte resistente ha dedotto di aver versato”, ma non dell'effettivo accredito in favore dei ricorrenti, precisando, che “quanto indicato come “percepito”, come già esplicitato a pag. 5, 6 e 9, corrisponde a quanto dichiarato in termini di versamenti effettuati da parte del resistente ai ricorrenti e risultante dalla documentazione agli Parte_1 atti di causa, specificatamente elencata a pag. 6 e 9 della relazione, ossia decreti autorizzatori del pagamento e relativi ordinativi di pagamento, quindi, documentazione non idonea a comprovare il buon fine dell'accredito ai ricorrenti”. A fronte di ciò, avendo i ricorrenti lamentato di non aver ricevuto le somme spettanti e non avendo il provato l'effettiva corresponsione delle somme e/o comunque, la Parte_1 loro effettiva messa a disposizione in favore degli aventi diritto, non può ritenersi provato l'avvenuto adempimento. Quanto, poi, alle censure che l'appellante ha addebitato al c.t.u., non solo esse sono generiche e prive di segnalazione di concreti errori metodologici e/o di calcolo in cui sarebbe incorso il perito, previa disamina di tutta la documentazione depositata dal , ma Parte_1 essa sembra non considerare che - come chiarito dallo stesso perito a seguito del rilievo mosso dal difensore dei ricorrenti - il calcolo fra il dovuto e il percepito è stato operato proprio esaminando la documentazione prodotta dal : nelle tabelle incluse nel corpo Parte_1 7
dell'elaborato peritale (mentre i conteggi per ciascun periodo sono riportati negli allegati) il totale è stato riportato come pari a zero, = 0, tanto da sollecitare il chiarimento richiesto dal difensore dei ricorrenti, prima riportato, e da dover specificare che il totale fra dovuto e percepito contabilizzato come = 0 corrispondeva al raffronto fra la misura calcolata dal perito e la misura riconosciuta dal nella documentazione esaminata, ma non Parte_1 corrispondeva a quanto effettivamente corrisposto, poiché i documenti prodotti dal Parte_1 non provavano l'effettivo accredito. Non è dato, pertanto, poter ritenere fondata la censura mossa dal appellante, Parte_1 secondo cui il c.t.u. non avrebbe esaminato o considerato la documentazione depositata dal
. Parte_1 L'appello proposto dal è, dunque, infondato e va rigettato. Parte_1
6. Deve ora esser considerato che gli appellati, nell'atto di costituzione in appello, dopo aver chiesto il rigetto dell'appello, hanno dichiarato di censurare la sentenza in punto di regolamentazione delle spese di lite, che erano state integralmente compensate, statuizione non condivisibile, posto il quasi integrale accoglimento della domanda, ad eccezione di una sola annualità. Hanno, quindi, rassegnato le conclusioni, chiedendo la conferma della sentenza appellata, ma con “vittoria di spese e competenze del primo nonché del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. Orbene, la richiesta sopra riportata, in quanto avente ad oggetto la riforma del punto della decisione avente ad oggetto la statuizione sulle spese di lite, deve essere qualificata, pur in assenza di esplicitazione sul punto da parte degli appellati, come appello incidentale. Invero, la riforma della sentenza di primo grado, per qualsiasi punto della decisione, anche quello relativo alla regolamentazione delle spese di lite, non può esser conseguita che mediante proposizione di appello principale o incidentale, sì che così deve esser qualificata la domanda proposta dagli appellati di condanna del alla rifusione della Parte_1 spese del giudizio di primo grado, il che implica, indefettibilmente, una domanda di riforma della sentenza. L'appello incidentale, tuttavia, deve essere dichiarato improcedibile, poiché per essere esaminato nel merito avrebbe dovuto, ex art. 436 c.p.c., esser notificato alla controparte:
“Nel rito del lavoro, l'appello incidentale, pur tempestivamente proposto, ove non sia stato notificato va dichiarato improcedibile poiché il giudice, in attuazione del principio della ragionevole durata del processo, non può assegnare all'appellante un termine per provvedere a nuova notifica, e la suddetta improcedibilità è rilevabile d'ufficio trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti”. (Cass. civ. sez. III, 08/07/2024, n.18496). Il prescritto onere notificatorio non è stato assolto e pertanto non è consentito procedere alla disamina della domanda proposta dagli appellati di riforma della sentenza impugnata, con condanna del alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado. Parte_1
7. La reciproca parziale soccombenza delle parti determina a disporre la compensazione fra le stesse nella misura di 1/3 delle spese di questo grado di giudizio e la condanna del al pagamento della restante misura di 2/3 delle spese Parte_1 di questo grado di giudizio, liquidate nell'intero – scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, applicando i minimi, stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte - in complessivi
€ 2.906,00, di cui € 567,00 per fase studio, € 461,00 per fase introduttiva, € 922,00 per fase istruttoria/trattazione, € 956 per fase decisionale, oltre accessori come per legge. Le spese relative alla fase studio, alla fase introduttiva ed alla fase istruttoria/trattazione andranno corrisposte in favore dell'Avv. Carmelo Scopelliti, già difensore antistatario degli appellati, che ha poi rinunciato al mandato ed è stato sostituito 8
da altri difensori, mentre quelle relative alla fase decisionale andranno corrisposte in favore degli appellati. Nessuna statuizione deve essere adottata ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater sia in raffronto all'integrale rigetto dell'appello principale sia in raffronto alla declaratoria di improcedibilità dell'appello incidentale. Per quanto concerne l'appello principale, come precisato da Cass., Sez. Un., 4315/2020, non occorre dare atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui alla norma sopra citata, perché essa non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass., Sez. Un., n. 9938/2014;Cass. n. 1778/2016; n. 28250/2017, n. 24286/2022, n. 30339/2024, n. 15449/2024 ex multis). Per quanto riguarda gli appellanti incidentali, essi hanno prodotto autocertificazione reddituale attestante l'esistenza dei presupposti per l'esenzione del C.U..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del nei confronti di Parte_1 Parte_6
e , nonché sull'appello incidentale dagli stessi proposto, Parte_4 Parte_3 avverso la sentenza n. 980/2022 emessa dal Tribunale di Locri, pubblicata il 15/11/2022, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto dal . Parte_1
2. Dichiara improcedibile l'appello incidentale proposto da e Parte_4 Parte_3
.
[...]
3. Dichiara compensate nella misura di 1/3 le spese di questo grado di giudizio, come in parte motiva liquidate nell'intero, e condanna il al pagamento Parte_1 in favore dell' Avv. Carmelo Scopelliti, già difensore distrattario gli appellati, della restante misura di 2/3 delle spese come in parte motiva liquidate per le fasi studio, introduttiva, istruttoria/trattazione oltre accessori come per legge ed in favore degli appellati della misura di 2/3 delle spese come in parte motiva liquidate per fase decisionale, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 924/2022 R.G., vertente TRA
, in persona del pro tempore (C.F. ), Parte_1 Pt_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, CF , presso i cui uffici, in via del Plebiscito n.15 ha domicilio legale, fax 0965 P.IVA_2
– 811224, pec Email_1 appellante CONTRO
nato a [...] il [...], CF Controparte_1
e , nato a [...] il [...], C.F._1 Controparte_2 CF , rappresentati, difesi e domiciliati, congiuntamente e C.F._2 disgiuntamente dall'Avv. Giuseppe Neri e dall'Avv. Francesco Siviglia appellati - appellanti incidentali
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Locri il 18.07.2017, e Parte_3
esponevano di essere beneficiari dell'indennizzo previsto dalla legge Parte_4 210/1992 con decorrenza 01.01.1995, avendo riportato danni irreversibili alla salute a seguito di emotrasfusioni e somministrazione di emoderivati. L'indennizzo di cui al comma 1 dell'art. 2 della citata legge era stato ab origine correttamente rivalutato, ma la c.d. indennità integrativa non era stata rivalutata, sul presupposto che il tenore letterale della norma avrebbe escluso la rivalutazione. Avevano, quindi, adito il Tribunale di Locri, che, con sentenza n. 743/2008, aveva condannato il alla riliquidazione della somma ai sensi del citato art. 2. Parte_1 Il , tuttavia, non aveva applicato la rivalutazione per le rate comprese tra il Parte_1
2006 ed il 2011, versando le indennità integrative dal 2012 in poi. Sussistendo il diritto ad ottenere la rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 2 L. 210/1992 dal 2006 al 2011, diritto non soddisfatto dal , ne Parte_1 chiedevano la condanna al pagamento, a tale titolo, della somma di € 10.231,59 in favore di ciascun ricorrente. Costituitosi, il eccepiva l'inammissibilità del ricorso per Parte_1 violazione del ne bis in idem e ne chiedeva il rigetto. 2
Il giudizio veniva istruito mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 980/2022 pubblicata il 15/11/2022, il Tribunale di Locri così provvedeva: “Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti hanno diritto alla rivalutazione-secondo il tasso annuale di inflazione programmata di cui all'art. 2 primo comma della legge n. 210/1992- della componente dell'indennizzo costituita dall'indennità integrativa;
Condanna il , in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento della somma di 8.185,272, in favore di ciascun ricorrente, oltre interessi, come per legge, a titolo di rivalutazione-secondo il tasso annuale di inflazione programmata di cui all'art. 2 primo comma della legge n. 210/1992- della componente dell'indennizzo costituita dall'indennità integrativa speciale dal 2007 al 2011; Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Pone definitivamente del le Parte_1 spese della CTU espletata nel corso del presente giudizio, con separato e contestuale decreto in favore della dott.ssa ”. Persona_1 Osservava che oggetto della domanda attorea era la rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 2 L. 210/1992 dal 2006 al 2011, con condanna dei convenuti al pagamento della somma di € 10.231,59. In astratto, la spettanza delle somme a titolo di rivalutazione, ai sensi dell'art. 2 comma 2 legge 210 del 1992, non era stata espressamente contestata e del resto, la giurisprudenza aveva ribadito che in tema di danni da trasfusione e somministrazione di emoderivati, l'indennità integrativa speciale ex art. 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, era soggetta - con efficacia retroattiva, fatti salvi i rapporti esauriti, non più suscettibili di soluzione a livello giudiziario o non più azionabili - a rivalutazione annuale a seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 293 del 2011, che ha dichiarato illegittima l'esclusione della rivalutazione per violazione del principio di uguaglianza, rispetto alla disciplina, introdotta con l'art. 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dei danni da somministrazione di talidomide (Sez. L, Sentenza n. 22256 del 27/09/2013). Il , nel costituirsi in giudizio, aveva dedotto di aver corrisposto, in favore dei Parte_1 ricorrenti, non soltanto l'importo relativo al periodo dal 1996 al 2005, ma anche quello relativo al periodo dal 2006 al 2011, ma anche all'esito delle note autorizzate depositate da parte ricorrente, non aveva preso espressa posizione in ordine al mancato pagamento delle somme per il periodo oggetto di causa, ribadendo di aver dato esecuzione alla sentenza del 2008. Era vero che il aveva allegato i decreti di impegno di spesa del 2010 che, Parte_1 come evidenziato anche dal c.t.u., contenevano un unico impegno di spesa, comprensivo della somma spettante per l'arco temporale pregresso rispetto a quello oggetto del presente giudizio, ma anche di una parte delle somme spettanti per il periodo dal 2006 in poi, oggetto di giudizio. Inoltre, il aveva allegato un successivo decreto del 5.12.2013, contenente Parte_1 l'impegno di spesa anche per le ulteriori somme spettanti, per le causali di cui al ricorso introduttivo e per il periodo oggetto di giudizio. Tuttavia, le delibere relative agli impegni di spesa del 2010 e del 2013 erano già state tempestivamente prodotte dalla parte convenuta in sede di costituzione e, come evidenziato anche dal c.t.u., la documentazione allegata dalla parte convenuta provava l'impegno di spesa, ma non era di per sé idonea a provare l'avvenuto pagamento delle somme impegnate in favore dei ricorrenti. A ben guardare, i primi decreti allegati, risalenti al 14.6.2010 e al 10.9.2010, contenevano, per ciascun ricorrente, un impegno unico di spesa, che comprendeva il periodo 01/01/96-31/05/2010, ossia fino al 2005 coperto dalla sentenza n. 743/2008 e il periodo dal 2006 al 2010 oggetto di giudizio;
il secondo decreto, risalente al 05.12.2013, 3
comprendeva un impegno di spesa relativo alla seconda parte del periodo oggetto di giudizio. I ricorrenti, tuttavia, sostenevano di non aver mai ricevuto dette somme, ma di aver ricevuto soltanto le somme oggetto della sentenza n. 743/2008. Il , in allegato alla memoria di costituzione, aveva prodotto soltanto le delibere Parte_1 di impegno di spesa (che prevedevano che il pagamento “sarà accreditato”), che di per sé non provavano l'avvenuto pagamento. In data 15/09/2020 il Ministero aveva prodotto ulteriore documentazione che avrebbe dovuto provare l'effettivo pagamento, ma neanche da tale documentazione emergeva la prova dell'effettivo soddisfacimento della pretesa, in quanto le visualizzazioni contabili prodotte non comprovavano l'effettiva esecuzione dei pagamenti, trattandosi di schermate interne del Ministero, dalle quali non poteva evincersi che le somme fossero state effettivamente corrisposte. I ricorrenti, in esecuzione di un provvedimento del Tribunale, si erano resi parte diligente richiedendo a l'estratto conto dell'anno 2010 relativo all'iban Controparte_3 [...], intestato a , presso il quale la somma Parte_3 oggetto della sentenza n. 743/2008 sarebbe stata liquidata, ma le reiterate richieste erano rimaste inevase. Pertanto, non avendo il provato di aver provveduto all'esecuzione dei Parte_1 pagamenti delle somme oggetto della domanda attorea, la cui spettanza non era mai stata contestata, il ricorso andava accolto. Con riferimento alla quantificazione della somma residua spettante, faceva piena prova la c.t.u. espletata, le cui conclusioni essenzialmente coincidevano con i conteggi oggetto degli impegni di spesa. Trovava applicazione l'art. 2948 comma 5 c.c., trattandosi di somme che dovevano pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, circostanza non contestata dai ricorrenti che, prendendo posizione sull'eccezione di prescrizione, avevano dedotto la presenza di atti interruttivi, allegati in atti. I ricorrenti avevano allegato due raccomandate a.r., datate rispettivamente 18.06.2012 e 31.05.2016 idonee ad interrompere la prescrizione. Tuttavia, essendo il primo atto interruttivo della prescrizione risalente solo al 18.06.2012, il diritto a ricevere le spettanze per l'anno 2006 risultava prescritto, in assenza di atti interruttivi antecedenti. La domanda andava, quindi, accolta, nei limiti della prescrizione quinquennale e dai calcoli operati dal c.t.u. dovevano essere sottratte le somme relative all'anno 2006. Conseguentemente, in parziale accoglimento del ricorso, il convenuto Parte_1 andava condannato a corrispondere, in favore di ciascun ricorrente, la somma di € 8.185,272, oltre interessi come per legge. In ragione dell'esito complessivo della controversia, con accoglimento parziale della domanda proposta nei limiti della prescrizione, le spese di lite andavano integralmente compensate. Le spese della c.t.u. venivano poste a carico del . Parte_1
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva appellata dall'appello proposto dal . Parte_1
Lamentava che erroneamente il Tribunale aveva rigettato l'eccezione di adempimento dedotta dal , eccezione impropria, rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Parte_1 In ottemperanza all'ordinanza resa all'udienza del 7.7.2020, con nota depositata il 15.9.20202 il Ministero aveva chiarito “….la sentenza n. 743/08 del Trib. di Locri aveva condannato la scrivente al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme spettanti a titolo di rivalutazione dell'i.i.s. relativa al periodo 1995 -2005. Con D.D. del 14/6/10 e 10/9/10 la scrivente ha corrisposto, in esecuzione della predetta sentenza (anche se erroneamente 4
indicato nel decreto il n. di r. g.), rispettivamente a ciascuno dei ricorrenti, l'importo di curo 14556,07, importo spettante a titolo di rivalutazione i.i.s per il periodo 1/1/96 - 31/5/10 come rilevabile dai decreti e relative quietanze che si allegano. Si invia anche il prospetto di calcolo estrapolato dal file excel comunemente usato dalla scrivente nel pagamento delle sentenze, attestante l'importo calcolato a titolo di rivalutazione i.i.s. per il periodo dall'1/1/96 (data da cui decorre per legge la rivalutazione dell'i.i.s.) al 31/5/10. Erroneamente parte attrice ritiene che la somma percepita con i predetti decreti sia relativa al solo periodo 1995/2005, mentre già dalla lettura della sentenza risulta che gli stessi ricorrenti quantificavano per tale periodo una somma di euro 6355,80. Da tale errore deriva il successivo errore relativamente alla differenza da percepire ancora a titolo di rivalutazione per il periodo 2006- 2011, per la quale chiedono euro 10231,59. Contrariamente, questo con D.D. del 26/11/13 ha CP_4 esattamente corrisposto la restante somma relativa al periodo 1/6/10 - 31/12/11, ammontante ad euro 3116,69, come risulta anche dal prospetto estrapolato dal file excel della scrivente. Si invia, in relazione a tale ultimo pagamento, il prospetto trasmesso dall'ente pagatore, che evidenzia la corresponsione di tale ultima somma, comprensiva anche dei relativi interessi, per entrambi, con il I bimestre 2014. Tanto premesso, non spetta alcuna ulteriore somma in favore dei due ricorrenti, essendo stato corrisposto tutto l'importo spettante a titolo di rivalutazione i.i.s. per il periodo 1/1/96 - 31/12/11, come risulta anche dal prospetto relativo a tutto il periodo dal 1996 al 31/12/11, che corrisponde esattamente all'importo derivante dalla somma di euro 14556,07 ed euro 3116,69, corrisposti dalla scrivente”. In ordine all'idoneità degli estratti contabili del Ministero dell'Economia e delle Finanze, erroneamente il Tribunale li aveva ritenuti inidonei a comprovare il pagamento: trattavasi di documentazione contabile appositamente formata dall'Amministrazione preposta al pagamento e riepilogativa dei pagamenti in favore dei creditori della P.A. Non avendo i ricorrenti dedotto e comprovato l'imputazione ad altro titolo dei pagamenti risultanti dalla documentazione contabile prodotta dal , il Tribunale Parte_1 avrebbe dovuto ritenere provato l'adempimento, rigettando la domanda ex adverso proposta. Per lo stesso motivo, era errata la c.t.u. poiché non aveva tenuto conto dell'adempimento reso dal . Parte_1 Chiedeva, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare inammissibile ovvero rigettare la domanda ex adverso proposta. Costituitisi e , preliminarmente eccepivano Parte_3 Parte_4 l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. Nel merito, affermavano che il non aveva provato quanto avrebbe dovuto, Parte_1 tant'è che lo stesso c.t.u. aveva accertato il diritto degli odierni appellati a vedersi riconosciute le somme richieste. Affermavano, altresì, di censurare l'unica parte della sentenza impugnata loro pregiudizievole, cioè la statuizione relativa all'integrale compensazione delle spese di lite. Non era condivisibile e accettabile che, a fronte della quasi totalità dell'accoglimento della domanda, tranne un'annualità, venisse disposta la totale compensazione delle spese di lite;
al massimo avrebbe potuto essere operata una compensazione parziale. Concludeva chiedendo la conferma delle statuizioni della sentenza appellata, con
“vittoria di spese e competenze del primo nonché del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. Con ordinanza del 31.05.2023 veniva dichiarata inammissibile l'istanza, proposta dal
, di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata. Parte_1
Con ordinanza del 23.05.2025 veniva rigettata la successiva istanza di sospensiva, proposta sempre dal . Parte_1 5
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Infondata è l'accezione di inammissibilità dell'appello proposta dagli appellati. La Suprema Corte, SS.UU. 16.11.2017 n. 27199, ha affermato: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Ha chiarito che quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale sia il contenuto della censura proposta e delle ragioni di dissenso rispetto alla decisione. È necessario, perché l'appello sia ammissibile, che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. Nell'atto di appello, dunque, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della decisione. Tali requisiti sussistono nell'appello in esame, la cui fondatezza o meno concerne, non l'ammissibilità dell'appello, bensì il merito dello stesso.
5. L'appello proposto dal è infondato. Parte_1 Il diritto dei ricorrenti, in punto di an debeatur, non è contestato dal , il quale Parte_1 invece, ha negato l'ascritto inadempimento, deducendo di aver prodotto documentazione attestate il pagamento del dovuto. Osserva la Corte la documentazione prodotta è costituita da visualizzazioni contabili dei pagamenti, decreti autorizzatori dei pagamenti e ordinativi di pagamento, ma, come già evidenziato dell'ordinanza con cui è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, nessuno di essi è corredato da quietanza o da idoneità dimostrativa che le somme di cui ai decreti e agli ordinativi di pagamento siano state effettivamente fatte pervenire nella sfera di disponibilità degli aventi diritto e siano state loro corrisposte. Solo in tal modo, infatti, sarebbe stato dimostrato l'avvenuto adempimento delle obbligazioni gravanti sul . Parte_1
I documenti depositati attestano la predisposizione degli atti che autorizzano e dispongono il pagamento, costituendo i necessari atti prodromici e contenendo l'impegno di spesa, ma non offrono la prova che le somme siano effettivamente fatte pervenire nella sfera dei creditori. Essi si sostanziano in documenti contabili necessari per liquidare la somma, ma non provano l'avvenuto effettivo pagamento, cioè la messa a disposizione del denaro in favore 6
dei ricorrenti, che hanno negato, per la parte oggetto di domanda, di averle giammai ricevute. Al fine di conseguire il necessario accertamento nel corso del giudizio di primo grado è stato disposto l'espletamento di c.t.u.. Il perito d'ufficio ha esaminato la documentazione depositata, “con particolare riferimento a quanto dichiarato in termini di versamenti effettuati da parte del Parte_1 resistente ai ricorrenti, sia a titolo di arretrati (dal 1996 al 2005), nonché per gli anni oggetto di giudizio (dal 2006 al 2011), a titolo di rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 2 legge n. 210/92”. Ha, quindi, esaminato i seguenti documenti: decreto autorizzatorio del pagamento del 14.06.2010 a titolo di rivalutazione della indennità integrativa speciale e relativo ordinativo di pagamento del 08.07.2010 in favore di;
periodi antecedenti al 01/01/2012 Parte_3 3.116,69 Totale 17.672,76 rivalutazione indennità integrativa speciale periodo arretrati 14.556,07 Descrizione Percepito 14.556,07 3.116,69 Parte_3 Parte_5
Percepito rivalutazione indennità integrativa speciale periodo 01/01/96-
[...] 31/05/2010 periodi antecedenti al 01/01/2012 Totale 17.672,76; decreto autorizzatorio del pagamento del 10.09.2010 a titolo di rivalutazione della indennità integrativa speciale (per il periodo 01/01/96-31/05/2010) e relativo ordinativo di pagamento del 27.09.2010 in favore di;
decreto autorizzatorio del 26.11.2013 del pagamento della Parte_4 rivalutazione della indennità integrativa speciale e dei relativi interessi (per i periodi antecedenti al 01/01/2012) e nota del MEF del 04.09.2020 n. 21048 con allegate le visualizzazioni contabili dei pagamenti (arretrati) nel mese di febbraio 2014 in favore di e . Parte_3 Parte_4
Ha affermato che risultavano i seguenti versamenti a favore dei ricorrenti: Parte_3 : periodo arretrati 14.556,07; periodi antecedenti al 01/01/2012: 3.116,69; Totale
[...] 17.672,76; : periodo 01/01/96-31/05/2010 14.556,07; periodi antecedenti Parte_4 al 01/01/2012: 3.116,69; 17.672,76. Il c.t.u., come da quesiti peritali, ha operato il calcolo di quanto spettante a titolo di rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 2 L. 210/92, per il periodo dal 2006 al 2011, considerando quanto già percepito, per gli anni pregressi (dal 1996 al 2005), nonché per gli anni oggetto di giudizio (dal 2006 al 2011), come da documentazione allegata agli atti di causa. Rispondendo al rilievo critico articolato dal difensore dei ricorrenti, ha puntualizzato di aver provveduto, in conformità ai quesiti, a determinare gli importi spettanti “tenuto conto degli importi che parte resistente ha dedotto di aver versato”, ma non dell'effettivo accredito in favore dei ricorrenti, precisando, che “quanto indicato come “percepito”, come già esplicitato a pag. 5, 6 e 9, corrisponde a quanto dichiarato in termini di versamenti effettuati da parte del resistente ai ricorrenti e risultante dalla documentazione agli Parte_1 atti di causa, specificatamente elencata a pag. 6 e 9 della relazione, ossia decreti autorizzatori del pagamento e relativi ordinativi di pagamento, quindi, documentazione non idonea a comprovare il buon fine dell'accredito ai ricorrenti”. A fronte di ciò, avendo i ricorrenti lamentato di non aver ricevuto le somme spettanti e non avendo il provato l'effettiva corresponsione delle somme e/o comunque, la Parte_1 loro effettiva messa a disposizione in favore degli aventi diritto, non può ritenersi provato l'avvenuto adempimento. Quanto, poi, alle censure che l'appellante ha addebitato al c.t.u., non solo esse sono generiche e prive di segnalazione di concreti errori metodologici e/o di calcolo in cui sarebbe incorso il perito, previa disamina di tutta la documentazione depositata dal , ma Parte_1 essa sembra non considerare che - come chiarito dallo stesso perito a seguito del rilievo mosso dal difensore dei ricorrenti - il calcolo fra il dovuto e il percepito è stato operato proprio esaminando la documentazione prodotta dal : nelle tabelle incluse nel corpo Parte_1 7
dell'elaborato peritale (mentre i conteggi per ciascun periodo sono riportati negli allegati) il totale è stato riportato come pari a zero, = 0, tanto da sollecitare il chiarimento richiesto dal difensore dei ricorrenti, prima riportato, e da dover specificare che il totale fra dovuto e percepito contabilizzato come = 0 corrispondeva al raffronto fra la misura calcolata dal perito e la misura riconosciuta dal nella documentazione esaminata, ma non Parte_1 corrispondeva a quanto effettivamente corrisposto, poiché i documenti prodotti dal Parte_1 non provavano l'effettivo accredito. Non è dato, pertanto, poter ritenere fondata la censura mossa dal appellante, Parte_1 secondo cui il c.t.u. non avrebbe esaminato o considerato la documentazione depositata dal
. Parte_1 L'appello proposto dal è, dunque, infondato e va rigettato. Parte_1
6. Deve ora esser considerato che gli appellati, nell'atto di costituzione in appello, dopo aver chiesto il rigetto dell'appello, hanno dichiarato di censurare la sentenza in punto di regolamentazione delle spese di lite, che erano state integralmente compensate, statuizione non condivisibile, posto il quasi integrale accoglimento della domanda, ad eccezione di una sola annualità. Hanno, quindi, rassegnato le conclusioni, chiedendo la conferma della sentenza appellata, ma con “vittoria di spese e competenze del primo nonché del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. Orbene, la richiesta sopra riportata, in quanto avente ad oggetto la riforma del punto della decisione avente ad oggetto la statuizione sulle spese di lite, deve essere qualificata, pur in assenza di esplicitazione sul punto da parte degli appellati, come appello incidentale. Invero, la riforma della sentenza di primo grado, per qualsiasi punto della decisione, anche quello relativo alla regolamentazione delle spese di lite, non può esser conseguita che mediante proposizione di appello principale o incidentale, sì che così deve esser qualificata la domanda proposta dagli appellati di condanna del alla rifusione della Parte_1 spese del giudizio di primo grado, il che implica, indefettibilmente, una domanda di riforma della sentenza. L'appello incidentale, tuttavia, deve essere dichiarato improcedibile, poiché per essere esaminato nel merito avrebbe dovuto, ex art. 436 c.p.c., esser notificato alla controparte:
“Nel rito del lavoro, l'appello incidentale, pur tempestivamente proposto, ove non sia stato notificato va dichiarato improcedibile poiché il giudice, in attuazione del principio della ragionevole durata del processo, non può assegnare all'appellante un termine per provvedere a nuova notifica, e la suddetta improcedibilità è rilevabile d'ufficio trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti”. (Cass. civ. sez. III, 08/07/2024, n.18496). Il prescritto onere notificatorio non è stato assolto e pertanto non è consentito procedere alla disamina della domanda proposta dagli appellati di riforma della sentenza impugnata, con condanna del alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado. Parte_1
7. La reciproca parziale soccombenza delle parti determina a disporre la compensazione fra le stesse nella misura di 1/3 delle spese di questo grado di giudizio e la condanna del al pagamento della restante misura di 2/3 delle spese Parte_1 di questo grado di giudizio, liquidate nell'intero – scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, applicando i minimi, stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte - in complessivi
€ 2.906,00, di cui € 567,00 per fase studio, € 461,00 per fase introduttiva, € 922,00 per fase istruttoria/trattazione, € 956 per fase decisionale, oltre accessori come per legge. Le spese relative alla fase studio, alla fase introduttiva ed alla fase istruttoria/trattazione andranno corrisposte in favore dell'Avv. Carmelo Scopelliti, già difensore antistatario degli appellati, che ha poi rinunciato al mandato ed è stato sostituito 8
da altri difensori, mentre quelle relative alla fase decisionale andranno corrisposte in favore degli appellati. Nessuna statuizione deve essere adottata ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater sia in raffronto all'integrale rigetto dell'appello principale sia in raffronto alla declaratoria di improcedibilità dell'appello incidentale. Per quanto concerne l'appello principale, come precisato da Cass., Sez. Un., 4315/2020, non occorre dare atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui alla norma sopra citata, perché essa non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass., Sez. Un., n. 9938/2014;Cass. n. 1778/2016; n. 28250/2017, n. 24286/2022, n. 30339/2024, n. 15449/2024 ex multis). Per quanto riguarda gli appellanti incidentali, essi hanno prodotto autocertificazione reddituale attestante l'esistenza dei presupposti per l'esenzione del C.U..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del nei confronti di Parte_1 Parte_6
e , nonché sull'appello incidentale dagli stessi proposto, Parte_4 Parte_3 avverso la sentenza n. 980/2022 emessa dal Tribunale di Locri, pubblicata il 15/11/2022, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto dal . Parte_1
2. Dichiara improcedibile l'appello incidentale proposto da e Parte_4 Parte_3
.
[...]
3. Dichiara compensate nella misura di 1/3 le spese di questo grado di giudizio, come in parte motiva liquidate nell'intero, e condanna il al pagamento Parte_1 in favore dell' Avv. Carmelo Scopelliti, già difensore distrattario gli appellati, della restante misura di 2/3 delle spese come in parte motiva liquidate per le fasi studio, introduttiva, istruttoria/trattazione oltre accessori come per legge ed in favore degli appellati della misura di 2/3 delle spese come in parte motiva liquidate per fase decisionale, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti