Art. 4.
Il secondo comma dell'art. 4 della legge 12 luglio 1956, n. 735 , e' sostituito dal seguente:
"I piani possono essere formati anche per stralci aventi pero' sempre carattere di organicita'".
Il secondo comma dell'art. 4 della legge 12 luglio 1956, n. 735 , e' sostituito dal seguente:
"I piani possono essere formati anche per stralci aventi pero' sempre carattere di organicita'".