Articolo 4 della Legge 18 marzo 1958, n. 240
Articolo 3Articolo 5
Versione
18 aprile 1958
Art. 4.
Il secondo comma dell'art. 4 della legge 12 luglio 1956, n. 735 , e' sostituito dal seguente:
"I piani possono essere formati anche per stralci aventi pero' sempre carattere di organicita'".
Entrata in vigore il 18 aprile 1958