Sentenza 8 marzo 2017
Massime • 1
In caso di incidente stradale con danno alle persone, l'esclusione dell'arresto del conducente che si metta a disposizione della polizia giudiziaria nelle ventiquattr'ore, previsto dall'art. 189, comma ottavo bis Cds, non contraddice la sussistenza delle condizioni di quasi flagranza di cui all'art. 382 cod.proc.pen., ma le dà per presupposte; affinché, quindi, possa procedersi all'arresto in esito al delitto di fuga o di omissione di soccorso, devono ugualmente sussistere tutte le condizioni di flagranza o di quasi flagranza, in presenza delle quali il responsabile potrà evitare l'arresto, ponendosi a disposizione della polizia giudiziaria entro le ventiquattr'ore.
Commentari • 6
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/03/2017, n. 29759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29759 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2017 |
Testo completo
29759- 17. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 08/03/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: -Presidente - SENTENZA Dott. FAUSTO IZZO Consigliere - N. 407 Dott. CARLA MENICHETTI REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. EMANUELE DI SALVO N. 48659/2016 Dott. PASQUALE GIANNITI - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. LOREDANA MICCICHE' ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA nei confronti di: AL AN N. IL 12/07/1991 avverso l'ordinanza n. 1232/2015 TRIBUNALE di PERUGIA, del 03/08/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOREDANA MICCICHE'; lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Detre lande chu the ilvestre vjeter del veuse Я ля Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Perugia rigettava la richiesta di convalida dell'arresto disposto nei confronti di ZI CO, in relazione ai reati di cui agli artt. 189 commi 6 e 7 CdS. Osservava il Giudice che l'art. 189, sesto comma, come modificato dalla legge n.72/2003, richiama l'art. 381 cod proc pen, e che pertanto anche in ordine al reato di fuga l'arresto facoltativo doveva ritenersi ammesso nel caso di stato di flagranza o quasi flagranza. Rilevava dunque che, nel caso di specie, l'arresto era avvenuto al di fuori delle suddette ipotesi, poiché il ZI era stato individuato dagli inquirenti un'ora dopo l'incidente, sulla base di evidenti tracce di reato costituite dal possesso, da parte di quest'ultimo, della vettura Golf bianca parcheggiata sotto la sua abitazione e recante visibili segni di un incidente stradale compatibili con quello accaduto. La PG, però, aveva arrestato il ZI solo la mattina successiva, compiendo così una interruzione delle ricerche tale da escludere l'ipotesi di flagranza o quasi flagranza.
2. Ricorre il Procuratore generale proponendo un unico motivo con il quale lamenta violazione di legge, in relazione all'art. 189, commi 6 e comma 8 bis CdS, in quanto, per procedere all'arresto in ordine al reato di fuga, non è richiesto lo stato di flagranza o quasi flagranza. Il citato comma 8 bis, invero, dispone che se l'indagato si presenta alla polizia giudiziaria nelle 24 ore successive ai fatti non si procede all'arresto. Ne discende, logicamente, che è sempre possibile procedere all'arresto nel predetto lasso temporale, del tutto al di fuori dei concetti legali di flagranza e quasi flagranza, i quali presuppongono l'immediatezza del compimento dell'illecito. Detta interpretazione risulta peraltro in linea con le caratteristiche del reato di fuga in conseguenza di sinistro stradale, che, per sua natura, comporta sempre il necessario espletamento di accertamenti ed indagini incompatibili con il concetto di flagranza.
3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di Delia Cardia, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Non è, infatti, sostenibile l'interpretazione offerta dal ricorrente, secondo cui la previsione di cui al comma 8 bis dell'art. 189 CdS introduce, nell'ordinamento, una figura peculiare di quasi flagranza di reato, autorizzando la possibilità di procedere all'arresto entro le 24 ore dalla commissione del fatto.
3. Occorre invero procedere ad una lettura unitaria e complessiva della norma incriminatrice, e prendere le mosse dalle previsioni di cui al comma 6 dell'art. 2 189 c.d.s., così come risultante dalle modifiche introdotte dalla L. 9.4.2003, n. 72, secondo cui "Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti”. E' del tutto evidente che la norma non solo richiama espressamente la disciplina generale di cui al codice di rito, ma ne prevede la deroga esclusivamente per quanto inerisce ai limiti di pena, senza introdurre affatto una nozione speciale e differenziata di arresto in flagranza. Detta interpretazione è avvalorata dal confronto con la vecchia formulazione della norma (testo introdotto con il d.lgs n.285 del 1992), la quale stabiliva che "il conducente che si è dato alla fuga è in ogni caso passibile di arresto", senza alcun richiamo alle norme generali del codice di procedura penale. La modifica legislativa, quindi, rivela con tutta evidenza la volontà del legislatore di riportare a coerenza il sistema, prevedendo una disciplina dell'arresto unitaria anche per le ipotesi di reato contenute nel codice della strada. Qualora, infatti, l'intento del legislatore fosse stato quello di dare vita ad una nozione speciale e differenziata di arresto in flagranza, ne avrebbe previsto la possibilità al di fuori dei casi di cui all'art. 381 cod. proc. pen., senza circoscrivere la deroga ai soli limiti edittali.
4. Il richiamo alla disciplina generale è peraltro ripetuto più volte dal legislatore, e ulteriormente ravvisabile nel successivo comma 8 del predetto art. 189 CdS, che prevede, a favore dell'utente che ottemperi all'obbligo di fermata, la non sottoposizione all'arresto "stabilito per il caso di flagranza di reato", riferendosi ad una casistica generale e, pertanto, alla disciplina codicistica.
5. Premesso quindi per quanto sopra esposto che il termine flagranza di - reato, richiamato dall'articolo 189 cds, non differisce dal concetto di "flagranza" di cui al codice di rito, per accertare la legittimità di un arresto avvenuto a seguito di incidente stradale, è alla interpretazione degli articoli 381 e 382 cod. proc. pen. che bisogna fare riferimento. In proposito, non può prescindersi dalla eccezionalità dell'istituto dell'arresto in flagranza, che permette la privazione della libertà personale conferendo specifici poteri alla Polizia Giudiziaria, esercitabili soltanto se ricorrono le precise condizioni legalmente previste, in linea con il principio di riserva di legge che regola la materia ai sensi dell'art. 13 della Carta Costituzionale. 3 live 6. Nel detto solco si è inserita anche l'interpretazione delle Sezioni Unite, secondo cui la nozione di quasi flagranza dev'essere rigorosamente interpretata e perimetrata, tenendo presente che in generale essa é configurabile tutte le volte in cui sia possibile stabilire un particolare nesso tra il soggetto e il reato, il quale presuppone un rapporto di contestualità tra la condotta in cui si sostanzia l'illecito ed il fatto percettivo dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria che interviene procedendo all'arresto (Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, Rv. 267591).
7. Posto allora che la previsione di cui al comma 6 dell'art. 189 CdS non modifica la generale nozione di flagranza di reato ( che rimane ancorata all'interpretazione data all'articolo 382 c.p.p.) è evidente che il limite temporale stabilito nel comma 8 bis per le sole ipotesi di volontaria messa a disposizione degli organi di polizia giudiziaria non può in nessun modo essere considerato come nozione speciale di quasi flagranza. La funzione del comma 8 bis è infatti unicamente quella di delineare un regime premiale a favore di chi, dopo essersi dato alla fuga, si ravveda del suo comportamento e decida di consegnarsi alla polizia. L'intervallo temporale, quindi, è volto solo a perimetrare il tempo entro cui il reo può ravvedersi della propria condotta, e non condiziona né la nozione di flagranza né i limiti entro cui la stessa può essere riscontrata. Diversamente ragionando, invero, si snaturerebbe lo stesso concetto di flagranza di reato che, ancor più a seguito dell'accoglimento di una accezione restrittiva da parte delle Sezioni Unite, rievoca una vicinanza temporale che di certo verrebbe meno qualora si consentisse l'arresto anche dopo il decorso di 24 ore dalla commissione del fatto. L'attuale interpretazione del concetto di quasi flagranza, che richiama una "diretta percezione sensoriale e non una ponderazione della condotta sulla base degli elementi raccolti" (SU, n. 39131 del 24/11/2015, Rv. 267591), porta invero a escludere la compatibilità dello stesso istituto con l'ipotesi descritta dal citato comma 8 bis. L'attività di chi si consegni, volontariamente, alla polizia giudiziaria dopo la commissione del reato è invero di per sé incompatibile con la personale percezione in tutto o in parte del 11 comportamento criminale del reo".
8. In conclusione, il comma 8 bis dell'art. 189 CdS, a mente del quale "nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6" non può che essere inteso come riferibile alla sola esclusione della possibilità di applicare le misure cautelari previste dalla norma, senza che possa giungersi ad una dilatazione del limite temporale della quasi flagranza nel senso indicato dal ricorrente. 4 9. Deve quindi ribadirsi, con le precisazioni sopra esposte, l'indirizzo già espresso da questa sezione sul punto, per cui "l'esclusione dell'arresto del conducente che si metta disposizione della polizia giudiziaria nelle ventiquattr'ore, previsto dall'art. 189, comma 8 bis, Cds, non contraddice la sussistenza delle condizioni di quasi flagranza di cui all'art. 382 cod.proc.pen., ma le dà per presupposte. Affinché, quindi, possa procedersi all'arresto in esito al delitto di fuga o di omissione di soccorso, devono ugualmente sussistere tutte le condizioni di flagranza o di quasi flagranza, in presenza delle quali il responsabile potrà evitare l'arresto ponendosi a disposizione della polizia giudiziaria entro le ventiquattr'ore" (Sez.4, n.17015 del 5 aprile 2016, PG in proc. Santi Giuliana, non mass.)
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8 marzo 2017. Il Presidente Il Consigliere estensore Loredana Miccichè Fausto Depositata in Cancelleria 14 GIU. 2017 Oggi, M E R P Il Funzionario Giudiziario Patrizia Ciorra 5