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Sentenza 15 febbraio 2024
Sentenza 15 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/02/2024, n. 6841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6841 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: Oggi, 15 FEB, 2024 1) AN OL, nato a [...] il [...] 2) OK AL, nato in [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 22/02/2023 dalla Corte d'Appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. Patrizia Corona, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22/02/2023, la Corte d'Appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Verona, in data 11/06/2015, con la quale AN OL e OK AL erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione ai reati, loro rispettivamente ascritti, di tentata rapina pluriaggravata, illecito acquisto e successiva cessione di sostanze stupefacenti (capi b e c, contestati al AN in concorso), nonché di illecito acquisto e successiva cessione di sostanze stupefacenti, e di importazione delle medesime sostanze (capi f e g, contestati al OK in concorso). 1 IO Penale Sent. Sez. 3 Num. 6841 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 16/01/2024 In particolare, la Corte d'Appello dichiarava non doversi procedere in ordine al reato sub b, estinto per prescrizione, eliminando la relativa pena inflitta al AN e mitigando, in relazione ad entrambi gli imputati, il trattamento sanzionatorio loro rispettivamente irrogato. 2. Ricorre per cassazione il AN, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Si censura la sentenza per essersi la Corte territoriale limitata (come già il primo giudice) a "leggere" le intercettazioni in atti e a dar rilievo alla personalità del OK, interlocutore del AN, senza tener conto del limitato numero degli acquirenti di quest'ultimo, e alla esiguità dei quantitativi sequestrati a tali acquirenti. Si sostiene che il AN, al più, aveva tentato di aumentare la propria disponibilità di sostanza senza peraltro disporre delle necessarie disponibilità economiche. 3. Ricorre per cassazione il OK, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 3.1. Vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Si censura la sentenza per avere la Corte, da un lato, condiviso i rilievi difensivi circa l'assenza di prove desumibili dalle intercettazioni, e - d'altro lato - contraddittoriamente confermato la condanna, attribuendo valore decisivo alla deposizione dell'operante, esclusivamente fondata sulle predette intercettazioni (nonostante il ricorrente fosse in Albania dal novembre 2004 e non fosse mai stato visto dagli investigatori in operazioni di scambio di sostanza o di altro genere). Si lamenta il reingresso, attraverso la deposizione del teste operante, del contenuto di intercettazioni non acquisite agli atti, non sottoposte al vaglio della difesa e perciò inutilizzabili. 3.2. Violazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen. Si censura il mancato apprezzamento della autonomia esistente tra la sentenza irrevocabile pronunciata nei confronti del coimputato, fratello del ricorrente, e la "diversa regiudicanda, relativamente all'utilizzabilità delle prove comuni ai due procedimenti", posto che l'acquisibilità della sentenza irrevocabile non può essere intesa nel senso di autorizzare un "ingresso improprio" degli elementi di prova accertati in quella sede. 3.3. Violazione di legge per omessa notifica ex art. 179 cod. proc. pen. Si censura la sentenza per non aver dichiarato la nullità assoluta ed insanabile del giudizio, "risultando omessa ogni notifica all'imputato" e non potendo ritenersi idonee le notifiche al difensore di ufficio, non avendo il OK conoscenza delle contestazioni a lui rivolte nel procedimento in cui non aveva mai eletto domicilio. 2.4. Estinzione dei reati per prescrizione, calcolata secondo la previdente normativa. 2 3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, attesa la loro manifesta infondatezza. 4. Con memoria e documentazione allegata, il difensore sviluppa il terzo motivo di ricorso, insistendo per l'accoglimento dello stesso e - in subordine - degli altri motivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Iniziando dalla posizione del AN, deve osservarsi che l'unico motivo di ricorso, con cui ci si duole del mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, appare meramente reiterativo di una prospettazione già esaminata e motivatamente disattesa dalla Corte territoriale. In particolare, quest'ultima ha escluso la configurabilità dell'ipotesi lieve all'esito di una valutazione congiunta e coordinata delle conversazioni relative alle varie fasi nnonitorate: l'invito del AN al fornitore straniero OK ad arrivare con la sostanza ("vieni giù con i tuoi amici...mi raccomando porta 2, 3, 5 quello che vuoi"); l'arrivo del OK, successivamente incontratosi con il AN e l'altro imputato LISTA;
i conteggi interni tra i predetti, dell'ordine di svariate migliaia di Euro e perciò ritenuti indicativi della rilevanza del quantitativo pervenuto in Italia posto che protagonisti). Si tratta di un percorso argomentativo immune da censure qui deducibili, soprattutto alla luce dell'ulteriore rilievo della Corte territoriale, secondo cui non era stata fornita alcuna concreta spiegazione alternativa ai traffici emergenti dalle intercettazioni e alle conseguenti rivendicazioni economiche: avendo anzi la prospettazione accusatoria ricevuto un definitivo avallo dalla conversazione intercorsa dopo l'arresto del AN, in cui il LISTA avvisa il OK del fatto che il telefono "non è più sicuro" (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). 3. Anche il ricorso del OK è inammissibile. 3.1. Prendendo le mosse - per evidenti ragioni logico-sistematiche - dal terzo motivo di ricorso, deve osservarsi che nella iniziale prospettazione (pag. 9 del ricorso) era stata dedotta la nullità assoluta conseguente alla omissione di "ogni notifica all'imputato (sia dell'avviso ex art. 415 bis c.p,p, che di tutti gli atti successivi)" e alla conseguente mancata conoscenza del processo da parte di quest'ultimo, che non aveva "mai eletto domicilio" nel procedimento. Tale prospettazione - già disattesa dalla Corte d'Appello, per la tardività dell'eccezione relativa all'art. 415-bis e la piena ritualità delle notifiche in primo grado, effettuate presso il difensore di fiducia presso cui il OK aveva eletto domicilio - è stata peraltro modificata con la memoria in atti, in cui la difesa (dando atto della correttezza della notifica al difensore domiciliatario pur dopo la rinuncia al mandato) ha dedotto la nullità conseguente alla mancata notifica del decreto 3 introduttivo del giudizio d'appello, effettuata non già presso il domicilio eletto mai modificato, ma presso i nuovi difensori di fiducia nominati, ai sensi del comma 8- bis dell'art. 157. Deve peraltro osservarsi, al riguardo, che è stata la stessa difesa a ricondurre correttamente la nullità in questione tra quelle a regime intermedio (sul punto, cfr. Sez. U, Sentenza n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771 - 01); quanto poi alla deduzione per cui il OK non avrebbe avuto conoscenza del processo in appello, va evidenziato che la censura non si confronta con quanto precisato nella sentenza impugnata circa il fatto che l'imputato, "in vista del processo di secondo grado, ha inviato alla Corte una memoria, nella quale, dopo aver premesso di essere non solo laureato in giurisprudenza, ma di essere diventato notaio in Albania, ha sollevato una serie di questioni procedurali, non indicate dal difensore di fiducia nell'atto di appallo" (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). 3.2. Per ciò che riguarda i primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, va evidenziato che le censure difensive postulano la mancata acquisizione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, e lamentano una contraddittorietà motivazionale in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, che aveva censurato la motivazione del primo giudice salvo poi considerare rituale la deposizione dell'operante, che aveva riferito proprio sugli esiti dell'attività captativa. Tale prospettazione, che non trova alcun riscontro nelle sentenze dei giudici di merito e nello stesso ricorso del AN (che si duole solo della lettura delle "intercettazioni in atti", non certo della loro mancanza), risulta altresì smentita dagli atti del processo di primo grado, consultati da questa Suprema Corte in considerazione della tipologia di censure sollevate. Emerge infatti che all'udienza del 26/01/2012, alla presenza anche del difensore del OK, venne conferito l'incarico peritale per la trascrizione delle intercettazioni. Occorre poi evidenziare che nessuna contraddizione sussiste nelle argomentazioni della Corte d'Appello, che per un verso ha stigmatizzato la tecnica motivazionale del primo giudice (limitatosi ad una letterale trascrizione della sentenza, ormai irrevocabile, emessa nei confronti del fratello del OK), e - per altro verso - ha ampiamente quanto doverosamente integrato l'apparato argomentativo a sostegno della decisione di condanna, facendo leva soprattutto sull'ampia ricostruzione delle attività di indagine compiuta dall'operante escusso. Questi aveva infatti riferito le circostanze di segno accusatorio relative sia al capo f (mancato ritrovamento, da parte del fratello del ricorrente, dell'involucro contenente oltre mezzo chilo di cocaina che il OK aveva nascosto nel campo di un contadino, e che era stato tempestivamente prelevato dagli operanti, all'esito di un servizio mirato di o.c.p.; successiva vivace discussione tra i fratelli OK sulla sorte dello stupefacente), sia al capo g (cfr. pag. 9: gli operanti, venuti a conoscenza della preparazione di un'importazione di un carico di droga in arrivo dall'Albania, avevano rinvenuto e sequestrato kg. 2,2 all'interno di un'auto 4 4 intestata al OK, sbarcata al porto di Ancona e condotta da una cugina o compagna del ricorrente. Dopo l'arresto, i fratelli OK avevano concordato una linea difensiva da far sostenere alla difesa della donna, secondo cui ella si era limitata a recuperare la vettura dopo che era stata rubata, ignorando che vi fosse stato inserito lo stupefacente). Il ricorrente lamenta che la deposizione dell'operante abbia fatto riferimento alle intercettazioni, che sarebbero così impropriamente entrate nel processo. La tesi è del tutto infondata, alla luce di quanto già in precedenza evidenziato e dell'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di intercettazioni telefoniche, il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina o dalla cassetta, che l'art. 271, comma 1, cod. proc. pen. non richiama la previsione dell'art. 268, comma 7, cod. proc. pen. tra le disposizioni la cui inosservanza determina l'inutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista né come causa di nullità, né è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 2507 del 28/10/2021, dep. 2022, Schiariti, Rv. 282696 - 01). Le considerazioni già svolte in ordine alla "intraneità" delle risultanze captative evidenziano la manifesta infondatezza anche dell'ulteriore doglianza relativa alla pretesa impossibilità di sollevare eccezioni sulle risultanze medesime, che - a differenza di quanto sostenuto - non hanno fatto ingresso attraverso l'acquisizione della sentenza irrevocabile emessa nei confronti del fratello del OK. 3.3. Manifestamente infondata è anche la residua censura, non essendo ancora decorso il termine massimo prescrizionale anche tenendo conto della pregressa e più favorevole normativa (dal combinato disposto degli artt. 157 e 160 cod. pen., emergeva un termine massimo prescrizionale di ventidue anni e sei mesi, ben lungi dall'essere decorso). 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16 gennaio 2023 Il Consiglie tensore Il Presidente
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. Patrizia Corona, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22/02/2023, la Corte d'Appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Verona, in data 11/06/2015, con la quale AN OL e OK AL erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione ai reati, loro rispettivamente ascritti, di tentata rapina pluriaggravata, illecito acquisto e successiva cessione di sostanze stupefacenti (capi b e c, contestati al AN in concorso), nonché di illecito acquisto e successiva cessione di sostanze stupefacenti, e di importazione delle medesime sostanze (capi f e g, contestati al OK in concorso). 1 IO Penale Sent. Sez. 3 Num. 6841 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 16/01/2024 In particolare, la Corte d'Appello dichiarava non doversi procedere in ordine al reato sub b, estinto per prescrizione, eliminando la relativa pena inflitta al AN e mitigando, in relazione ad entrambi gli imputati, il trattamento sanzionatorio loro rispettivamente irrogato. 2. Ricorre per cassazione il AN, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Si censura la sentenza per essersi la Corte territoriale limitata (come già il primo giudice) a "leggere" le intercettazioni in atti e a dar rilievo alla personalità del OK, interlocutore del AN, senza tener conto del limitato numero degli acquirenti di quest'ultimo, e alla esiguità dei quantitativi sequestrati a tali acquirenti. Si sostiene che il AN, al più, aveva tentato di aumentare la propria disponibilità di sostanza senza peraltro disporre delle necessarie disponibilità economiche. 3. Ricorre per cassazione il OK, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 3.1. Vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Si censura la sentenza per avere la Corte, da un lato, condiviso i rilievi difensivi circa l'assenza di prove desumibili dalle intercettazioni, e - d'altro lato - contraddittoriamente confermato la condanna, attribuendo valore decisivo alla deposizione dell'operante, esclusivamente fondata sulle predette intercettazioni (nonostante il ricorrente fosse in Albania dal novembre 2004 e non fosse mai stato visto dagli investigatori in operazioni di scambio di sostanza o di altro genere). Si lamenta il reingresso, attraverso la deposizione del teste operante, del contenuto di intercettazioni non acquisite agli atti, non sottoposte al vaglio della difesa e perciò inutilizzabili. 3.2. Violazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen. Si censura il mancato apprezzamento della autonomia esistente tra la sentenza irrevocabile pronunciata nei confronti del coimputato, fratello del ricorrente, e la "diversa regiudicanda, relativamente all'utilizzabilità delle prove comuni ai due procedimenti", posto che l'acquisibilità della sentenza irrevocabile non può essere intesa nel senso di autorizzare un "ingresso improprio" degli elementi di prova accertati in quella sede. 3.3. Violazione di legge per omessa notifica ex art. 179 cod. proc. pen. Si censura la sentenza per non aver dichiarato la nullità assoluta ed insanabile del giudizio, "risultando omessa ogni notifica all'imputato" e non potendo ritenersi idonee le notifiche al difensore di ufficio, non avendo il OK conoscenza delle contestazioni a lui rivolte nel procedimento in cui non aveva mai eletto domicilio. 2.4. Estinzione dei reati per prescrizione, calcolata secondo la previdente normativa. 2 3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, attesa la loro manifesta infondatezza. 4. Con memoria e documentazione allegata, il difensore sviluppa il terzo motivo di ricorso, insistendo per l'accoglimento dello stesso e - in subordine - degli altri motivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Iniziando dalla posizione del AN, deve osservarsi che l'unico motivo di ricorso, con cui ci si duole del mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, appare meramente reiterativo di una prospettazione già esaminata e motivatamente disattesa dalla Corte territoriale. In particolare, quest'ultima ha escluso la configurabilità dell'ipotesi lieve all'esito di una valutazione congiunta e coordinata delle conversazioni relative alle varie fasi nnonitorate: l'invito del AN al fornitore straniero OK ad arrivare con la sostanza ("vieni giù con i tuoi amici...mi raccomando porta 2, 3, 5 quello che vuoi"); l'arrivo del OK, successivamente incontratosi con il AN e l'altro imputato LISTA;
i conteggi interni tra i predetti, dell'ordine di svariate migliaia di Euro e perciò ritenuti indicativi della rilevanza del quantitativo pervenuto in Italia posto che protagonisti). Si tratta di un percorso argomentativo immune da censure qui deducibili, soprattutto alla luce dell'ulteriore rilievo della Corte territoriale, secondo cui non era stata fornita alcuna concreta spiegazione alternativa ai traffici emergenti dalle intercettazioni e alle conseguenti rivendicazioni economiche: avendo anzi la prospettazione accusatoria ricevuto un definitivo avallo dalla conversazione intercorsa dopo l'arresto del AN, in cui il LISTA avvisa il OK del fatto che il telefono "non è più sicuro" (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). 3. Anche il ricorso del OK è inammissibile. 3.1. Prendendo le mosse - per evidenti ragioni logico-sistematiche - dal terzo motivo di ricorso, deve osservarsi che nella iniziale prospettazione (pag. 9 del ricorso) era stata dedotta la nullità assoluta conseguente alla omissione di "ogni notifica all'imputato (sia dell'avviso ex art. 415 bis c.p,p, che di tutti gli atti successivi)" e alla conseguente mancata conoscenza del processo da parte di quest'ultimo, che non aveva "mai eletto domicilio" nel procedimento. Tale prospettazione - già disattesa dalla Corte d'Appello, per la tardività dell'eccezione relativa all'art. 415-bis e la piena ritualità delle notifiche in primo grado, effettuate presso il difensore di fiducia presso cui il OK aveva eletto domicilio - è stata peraltro modificata con la memoria in atti, in cui la difesa (dando atto della correttezza della notifica al difensore domiciliatario pur dopo la rinuncia al mandato) ha dedotto la nullità conseguente alla mancata notifica del decreto 3 introduttivo del giudizio d'appello, effettuata non già presso il domicilio eletto mai modificato, ma presso i nuovi difensori di fiducia nominati, ai sensi del comma 8- bis dell'art. 157. Deve peraltro osservarsi, al riguardo, che è stata la stessa difesa a ricondurre correttamente la nullità in questione tra quelle a regime intermedio (sul punto, cfr. Sez. U, Sentenza n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771 - 01); quanto poi alla deduzione per cui il OK non avrebbe avuto conoscenza del processo in appello, va evidenziato che la censura non si confronta con quanto precisato nella sentenza impugnata circa il fatto che l'imputato, "in vista del processo di secondo grado, ha inviato alla Corte una memoria, nella quale, dopo aver premesso di essere non solo laureato in giurisprudenza, ma di essere diventato notaio in Albania, ha sollevato una serie di questioni procedurali, non indicate dal difensore di fiducia nell'atto di appallo" (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). 3.2. Per ciò che riguarda i primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, va evidenziato che le censure difensive postulano la mancata acquisizione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, e lamentano una contraddittorietà motivazionale in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, che aveva censurato la motivazione del primo giudice salvo poi considerare rituale la deposizione dell'operante, che aveva riferito proprio sugli esiti dell'attività captativa. Tale prospettazione, che non trova alcun riscontro nelle sentenze dei giudici di merito e nello stesso ricorso del AN (che si duole solo della lettura delle "intercettazioni in atti", non certo della loro mancanza), risulta altresì smentita dagli atti del processo di primo grado, consultati da questa Suprema Corte in considerazione della tipologia di censure sollevate. Emerge infatti che all'udienza del 26/01/2012, alla presenza anche del difensore del OK, venne conferito l'incarico peritale per la trascrizione delle intercettazioni. Occorre poi evidenziare che nessuna contraddizione sussiste nelle argomentazioni della Corte d'Appello, che per un verso ha stigmatizzato la tecnica motivazionale del primo giudice (limitatosi ad una letterale trascrizione della sentenza, ormai irrevocabile, emessa nei confronti del fratello del OK), e - per altro verso - ha ampiamente quanto doverosamente integrato l'apparato argomentativo a sostegno della decisione di condanna, facendo leva soprattutto sull'ampia ricostruzione delle attività di indagine compiuta dall'operante escusso. Questi aveva infatti riferito le circostanze di segno accusatorio relative sia al capo f (mancato ritrovamento, da parte del fratello del ricorrente, dell'involucro contenente oltre mezzo chilo di cocaina che il OK aveva nascosto nel campo di un contadino, e che era stato tempestivamente prelevato dagli operanti, all'esito di un servizio mirato di o.c.p.; successiva vivace discussione tra i fratelli OK sulla sorte dello stupefacente), sia al capo g (cfr. pag. 9: gli operanti, venuti a conoscenza della preparazione di un'importazione di un carico di droga in arrivo dall'Albania, avevano rinvenuto e sequestrato kg. 2,2 all'interno di un'auto 4 4 intestata al OK, sbarcata al porto di Ancona e condotta da una cugina o compagna del ricorrente. Dopo l'arresto, i fratelli OK avevano concordato una linea difensiva da far sostenere alla difesa della donna, secondo cui ella si era limitata a recuperare la vettura dopo che era stata rubata, ignorando che vi fosse stato inserito lo stupefacente). Il ricorrente lamenta che la deposizione dell'operante abbia fatto riferimento alle intercettazioni, che sarebbero così impropriamente entrate nel processo. La tesi è del tutto infondata, alla luce di quanto già in precedenza evidenziato e dell'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di intercettazioni telefoniche, il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina o dalla cassetta, che l'art. 271, comma 1, cod. proc. pen. non richiama la previsione dell'art. 268, comma 7, cod. proc. pen. tra le disposizioni la cui inosservanza determina l'inutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista né come causa di nullità, né è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 2507 del 28/10/2021, dep. 2022, Schiariti, Rv. 282696 - 01). Le considerazioni già svolte in ordine alla "intraneità" delle risultanze captative evidenziano la manifesta infondatezza anche dell'ulteriore doglianza relativa alla pretesa impossibilità di sollevare eccezioni sulle risultanze medesime, che - a differenza di quanto sostenuto - non hanno fatto ingresso attraverso l'acquisizione della sentenza irrevocabile emessa nei confronti del fratello del OK. 3.3. Manifestamente infondata è anche la residua censura, non essendo ancora decorso il termine massimo prescrizionale anche tenendo conto della pregressa e più favorevole normativa (dal combinato disposto degli artt. 157 e 160 cod. pen., emergeva un termine massimo prescrizionale di ventidue anni e sei mesi, ben lungi dall'essere decorso). 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16 gennaio 2023 Il Consiglie tensore Il Presidente