Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00264/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00466/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 466 del 2020, proposto da
Associazione "Il Leccino", in persona del legale rappresentante pro tempore, e EN CI, rappresentati e difesi dagli avvocati Giampietro Colombini e Roberta Masini, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
contro
Comune di Castiglione D'Orcia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Diletta Lastraioli, con domicilio digitale come da PEC risultante da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Riccardo Bianchini in Firenze, via Toscanelli 6;
nei confronti
Regione Toscana, Carpinaia Società Cooperativa Agricola, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della ordinanza n. 4/27/01/2020 del Comune di Castiglione D'Orcia (SI) avente ad oggetto "Demolizione e ripristino dello stato dei luoghi in relazione ad opere realizzate presso la Località Scarceta del Comune di Castiglione D'Orcia";
nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castiglione D'Orcia;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 gennaio 2026 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con memoria depositata in data 30/12/2025 i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso che deve, quindi essere dichiarato improcedibile.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER AR CC, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Gisondi | ER AR CC |
IL SEGRETARIO