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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/02/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2371 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
30/05/2024, vertente
TRA
(c.f. ), difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BORGHESI ALESSANDRO (c.f. ; C.F._2
APPELLANTE
E
(c.f. ), difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (c.f. ; C.F._3
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 15971/2021 emessa dal Tribunale di
Roma in data 13/10/2021.
Conclusioni dell'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita in totale riforma della sentenza impugnata, disattesa ogni altra contraria istanza, in accoglimento della domanda attrice, dichiarare la falsità della relata di notificazione sottoscritta dall'ufficio ed apposto in calce all'avviso di accertamento n. TK3018105020/2013 inviato al sig. e depositata agli atti del giudizio R.G.N. 12726/14 della Parte_1
Roma e agli atti del giudizio R.G.N. 12726/14 agli atti del Controparte_2
giudizio R.G.N. 5027/16 della con ogni conseguenza Controparte_3
r.g. n. 1 di legge compresa la totale inutilizzabilità dell'atto querelato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio compreso il rimborso delle spese generali nella misura del 15,00%.”.
Conclusioni dell'appellata: “conclude affinchè l'Ecc.mo Corte di Appello adita voglia dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese di lite.”.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale Ordinario di Roma ha respinto la querela di falso avverso l'avviso di accertamento n. TK3018105020/2013 inviato dall' a P_ P_ Parte_1
, condannando quest'ultimo al pagamento delle spese processuali sostenute
[...] dalla difesa dell'amministrazione pubblica, per un totale di €13.430,00.
L'attore, ritenendo che la relata di notificazione sottoscritta dall'ufficio nella persona del messo speciale notificatore apposto in calce all'avviso di accertamento n.
TK3018105020/2013 fosse falsa sia sotto il profilo materiale che sotto quello ideologico e che dovesse esser retrodatata rispetto all'apparenza, aveva proposto una querela ai sensi e per gli effetti dell'articolo 221 c.p.c..
Secondo il primo giudice la spedizione dell'atto del 30.12.2013 è risultata attestata dalla data annotata nell'avviso di ricevimento;
la diversa data del 3.1.2014 si riferiva alla comunicazione di avvenuto deposito per mancato rinvenimento del destinatario;
il plico era stato ritirato in ufficio il 7.1.2014. La documentazione fornita dall'
[...]
era, pertanto, risultata coerente e probante. P_
ha proposto appello. Parte_1
L' ha resistito al gravame. Controparte_1
L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 30/05/2024, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
L'appello principale ribadisce la falsità della relata di notificazione nella parte relativa alla data di spedizione dell'avviso di accertamento;
lamenta errori procedurali per la mancata ammissione delle prove orali per aver considerato inefficace il disconoscimento della conformità all'originale di un documento e violazioni di legge per non essere state valutate correttamente le prove documentali.
.
r.g. n. 2 Ha ricordato di avere, all'udienza del 08.03.2018 in primo grado, così disconosciuto il documento: “Il difensore disconosce ai sensi dell'art. 2719 c.c. la copia fotoriprodotta del doc. n. 4 contenuto nel fascicolo di parte convenuta poiché da ritenersi non conforme all'originale in quanto privo di sottoscrizione di accettazione e consegna dei plichi e perché non risulta il documento…disconosciuto formato dal centro di spedizioni di ”. Parte_2
Ha quindi evidenziato che la declaratoria di inefficacia del disconoscimento ha privato l'attore di proporre un'ulteriore denunzia di falsità del documento in quanto non prodotto agli atti in originale dalla convenuta.
Al riguardo il tribunale aveva così motivato: “Preliminarmente deve darsi conto della decisione istruttoria in merito al disconoscimento di conformità all'originale della copia fotostatica del documento n. 4 depositato dalla difesa dell'Agenzia: l'eccezione è inefficace. Quanto alla contestazione ed al disconoscimento di conformità all'originale della fotocopia prodotta, occorre rilevare che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non possa avvenire con clausole di stile, generiche ovvero onnicomprensive, ma “…vada operata in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica del documento o della parte che si intende contestare, comprensivo degli elementi per i quali si assume differisca dall'originale” (v. tra le tante Cassazione Civile 30.10.2018 n. 27633, Cass. Civ.
20.06.2019 n. 1657, Cass. Civ. 13.12.2017 n. 29993) onde evitare contestazioni sistematiche di carattere dilatorio e nel rispetto dell'obbligo di lealtà e buona fede processuale. In buona sostanza, il disconoscimento deve necessariamente contenere
l'indicazione delle parti di cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale, ovvero le parti mancanti ed il loro contenuto, oppure in alternativa le parti aggiunte. A seconda dei casi poi, la parte che disconosce, dovrà anche offrire elementi sul diverso contenuto che il documento in copia presenta nella versione originale, a pena di inefficacia della contestazione. Dato atto di quanto premesso, la contestazione sollevata dalla difesa dell'attore non osserva queste indicazioni di massima ed ha consentito al giudice istruttore di ritenere come non sollevata la relativa eccezione.”.
Il motivo di appello non arricchisce il quadro già considerato dal primo giudice r.g. n. 3 poiché non specifica le difformità della copia rispetto all'originale, esse non potendo ravvisarsi nell'assenza delle sottoscrizioni senza allegare che le stesse fossero invece presenti nell'originale e nel rilievo che l'atto non fosse stato formato dal centro di spedizioni di senza allegare che l'originale avesse un contenuto diverso. Parte_2
Neppure i restanti motivi scalfiscono la motivazione della sentenza impugnata circa la coerenza della documentazione relativa alla notifica dell'avviso di accertamento.
Ha puntualmente osservato il tribunale che “Nel merito, deve considerarsi che la spedizione dell'atto in data 30.12.2013 risulti attestata dalla data annotata nell'avviso di ricevimento. La presenza del timbro indicante la data del 3.1.2014 non può che riferirsi alla data nella quale il notificatore attestava di aver spedito la CAD, per mancato rinvenimento del destinatario presso la sua residenza. Il plico veniva poi ritirato in ufficio nella successiva data del 07.01.2014. A riscontro della valutazione milita in via indiziaria anche la valenza probatoria del documento prodotto dall' per mezzo del suo funzionario, ovvero l'attestazione di P_ P_
spedizione del plico tramite A/r n. 766377919-5 in data 30.12.2013, sottoscritta dal messo speciale Coerente con quanto ritenuto è poi l'esame della Persona_1
distinta analitica della posta registrata (il citato doc. 4 ovvero il tracciato di CP_4
Poste Italiane, dal quale si rileva con tutta evidenza che l'atto sia stato spedito in data
30/12/2013, così come attestato anche dal timbro apposto “CP ROMA
PORTONACCIO POSTE ITALIANE 30/12/13". Va certamente considerato che la distinta analitica della spedizione è stata fornita da Poste Italiane, che è un soggetto terzo rispetto alle parti in causa;
il timbro apposto su di essa (che riporta il 30/12/2013 quale data di spedizione) non è oggetto di alcuna contestazione. In definitiva il carattere plurimo e concordante degli elementi documentali richiamati ed il loro valore presuntivo ai sensi dell'articolo 2727 e segg. c.c. ha indotto l'istruttore a non dar corso alla richiesta prova testimoniale articolata dall'attore per la sua scarsa efficienza, essendo relativa ad una circostanza fattuale molto specifica e deferita ad un teste a distanza di molti anni dal fatto in contestazione, e quindi tale dal far dubitare
l'interprete dell'attendibilità delle risposte eventualmente date dal teste in contrasto alle sopra richiamate indicazioni documentali. La conseguenza è il rigetto della querela di falso.”.
La prova per testi era stata così articolata dall'appellante: 1) “Vero che l'avviso
r.g. n. 4 di accertamento n. TK3018105020/2013 inviato al sig. è stato spedito Parte_1 per via postale in data 03.01.2014 e consegnato al destinatario in data 07.01.2014”. 2)
“Vero che l'avviso di accertamento n. TK3018105020/2013 inviato al sig.
[...]
è stato consegnato all'ufficio postale in data 03.01.2014”. 3) “Vero che Parte_1
l'avviso di accertamento n. TK3018105020/2013 inviato al sig. è Parte_1 stato consegnato per la spedizione all'ufficio postale di ”. Parte_2
Prova inutile non avendo l'appellante preso posizione sui documenti valorizzati dal tribunale a fondamento della sua decisione.
In particolare nulla ha dedotto l'appellante sul “documento prodotto dall' P_
per mezzo del suo funzionario, ovvero l'attestazione di spedizione del P_
plico tramite A/r n. 766377919-5 in data 30.12.2013, sottoscritta dal messo speciale
; né sulla “distinta analitica della posta registrata (il citato doc. 4 Persona_1
ovvero il tracciato di Poste Italiane, dal quale si rileva con tutta evidenza che CP_4
l'atto sia stato spedito in data 30/12/2013, così come attestato anche dal timbro apposto
“CP ROMA PORTONACCIO POSTE ITALIANE 30/12/13". Va certamente considerato che la distinta analitica della spedizione è stata fornita da Poste Italiane, che è un soggetto terzo rispetto alle parti in causa …”.
Ha quindi trascurato che “Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura … non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne deriva che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa”. (Cass. Civ. sez. III, 05/05/2020, n.8481).
L'appello è pertanto respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per r.g. n. 5 l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al rimborso in favore dell delle Controparte_1
spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 5.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 29/01/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6