TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 4407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4407 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G.34826/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.34826/2023 promossa da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante in carica, dott. Parte_1 P.IVA_1 [...]
elettivamente domiciliato in VIA RIDOLFINO VENUTI 20, ROMA presso lo studio Parte_2 dell'avv. ORSOMARSO FRANCESCO ( ), che lo rappresenta e difende per C.F._1 procura in calce all'atto d'opposizione a decreto ingiuntivo,
ATTORE OPPONENTE contro
C.F. ), in persona del procuratore dott. Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
elettivamente domiciliato in VIA TIZIANO 21, MILANO, presso lo studio dell'avv. RESTELLI
MARIO ( ), che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso per C.F._2
decreto ingiuntivo,
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
Piaccia al Tribunale di Milano adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: A) in via preliminare, dichiarare il difetto di competenza del Tribunale di Milano ad emettere il decreto ingiuntivo opposto essendo competente il Tribunale di Roma per i motivi di cui in premessa e per l'effetto dichiarare la nullità, e quindi revocare, il decreto ingiuntivo n.12294/2023 -R.G.
pagina 1 di 4 n.25977/2023, emesso dal Tribunale Civile di Milano in data 22.07.2023; B) in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società opposta e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n.12294/2023 -R.G. n.25977/2023, emesso dal Tribunale Civile di Milano in data
22.07.2023; C) nel merito, rigettare la domanda portata dal decreto ingiuntivo opposto in quanto infondata in fatto e in diritto e conseguentemente revocare e/ dichiarare nullo ed annullabile il decreto ingiuntivo n.12294/2023 -R.G. n.25977/2023, emesso dal Tribunale Civile di Milano in data
22.07.2023 in quanto illegittimo, non essendo dovuta la somma ingiunta per i motivi di cui in premessa;
D) con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali.
Per l'opposto:
Piaccia al Giudice, respinta ogni contraria istanza: in via preliminare, rigettare le avverse eccezioni di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano e di carenza di legittimazione attiva della
[...]
nel merito, respingere l'opposizione proposta da avverso il decreto CP_1 Parte_1
ingiuntivo n.12294/2023 del Tribunale di Milano poiché infondata sia in fatto che in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine e salvo gravame, accertare e dichiarare che l'opponente è debitrice nei confronti dell'opposta di euro
19.763,98= quale complessivo importo di cui alle fatture nn.1022034238/2022 e 1022038797/2022; per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in Parte_1
favore di della predetta somma, oltre interessi di mora ex D. Lgs. n.231/2002 Controparte_1 dalla data di scadenza delle singole fatture azionate sino all'effettivo saldo (al netto degli acconti intervenuti nelle more); in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
in via istruttoria, prova per testi come da memoria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 28.09.2023 la , con sede legale in Parte_1
Roma, ha opposto il decreto ingiuntivo n.12294/2023, emesso dal tribunale di Milano in data
22.07.2023 e notificato all'ingiunto in data 24.07.2023, svolgendo le conclusioni in epigrafe.
Costituitasi con comparsa depositata in data 03.01.2024, la ha concluso per il Controparte_1 rigetto dell'avversa opposizione, e la conferma dell'opposto decreto.
Concessa la provvisoria esecuzione all'udienza dell'11.04.2024, la causa è senz'altro passata in decisione all'udienza del 28.05.2025, previa assegnazione dei termini ex art.189 cpc.
Il decreto ingiuntivo in parola è stato emesso per il pagamento dell'importo di euro 19.763,98, preteso dall'opposta -che gestisce, per concessione di (editore), la negoziazione e la Controparte_3
pagina 2 di 4 conclusione di contratti di vendita di spazi e servizi pubblicitari per la diffusione di campagne di sponsorizzazione, promozionali e pubblicitarie da divulgarsi con ogni mezzo, ivi compreso il web -nei confronti dell'opponente –agenzia operante nel settore della ideazione di campagne pubblicitarie, che, nel marzo 2022, in veste di mandataria senza rappresentanza dell'inserzionista Agenzia ICE, ha partecipato a gara ad offerta economicamente più vantaggiosa indetta da ICE per la promozione del
Progetto Blockchain per l'internazionalizzazione, aggiudicandosi nel successivo mese di giugno l'incarico di realizzazione di una campagna di comunicazione e relativi contenuti/materiali -quale corrispettivo di spazi pubblicitari acquistati nell'ambito della campagna digital pianificata sul sito web
Corriere -Economia per ICE -Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (inserzionista) ed andata on line nei mesi di agosto e settembre 2022.
Col primo motivo d'opposizione eccepisce l'attore Fluendo l'incompetenza per territorio del giudice adito in monitorio, competente essendo il tribunale di Roma, ex art.19 cpc.
Reputa questo giudice che l'eccezione in parola sia infondata, poiché la campagna pubblicitaria in questione è stata pianificata dalle parti, anche con riguardo al prezzo della stessa (doc.2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), sicché le fatture emesse dall'opposto e qui azionate trovano fondamento nel detto titolo negoziale, idoneo a conferire carattere di liquidità al credito azionato in monitorio ed a fondare l'applicazione nel caso concreto del combinato disposto degli articoli 1182 terzo comma cc e 20 cpc, in relazione al cd forum destinatae solutionis (in tema, Cass.n.17989/'16), con conseguente competenza per territorio dell'adito tribunale di Milano.
Con secondo motivo d'opposizione eccepisce l'attore il difetto di legittimazione attiva di controparte, contestando che abbia mai commissionato a mediante sottoscrizione di Pt_1 CP_1 formali e validi contratti, l'erogazione dei servizi per cui sono state emesse le fatture oggetto di ingiunzione né che quest'ultima abbia mai effettuato ed erogato in favore di i servizi indicati Pt_1
nelle fatture allegate al decreto ingiuntivo.
Reputa questo giudice che anche tale eccezione sia infondata, tenuto conto che l'opponente, sollecitato al pagamento delle fatture in questione, ha riconosciuto il proprio debito -con e-mail del 07.03.2023
(doc.5 opposto), a firma del legale rappresentante della , così ammettendo il titolo negoziale e Pt_1
l'adempimento della prestazione gravante sull'opposto.
Al rigetto dell'opposizione segue la condanna dell'opponente, soccombente, alla rifusione delle spese di lite in favore di controparte, liquidate come in dispositivo, secondo nota spese dell'opposto, in relazione al valore della controversia.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'opposizione proposta da e, perciò, conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
n.12294/2023 del 22.07.2023, emesso in favore di Controparte_1
2) condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in
€5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Milano, 30 maggio 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.34826/2023 promossa da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante in carica, dott. Parte_1 P.IVA_1 [...]
elettivamente domiciliato in VIA RIDOLFINO VENUTI 20, ROMA presso lo studio Parte_2 dell'avv. ORSOMARSO FRANCESCO ( ), che lo rappresenta e difende per C.F._1 procura in calce all'atto d'opposizione a decreto ingiuntivo,
ATTORE OPPONENTE contro
C.F. ), in persona del procuratore dott. Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
elettivamente domiciliato in VIA TIZIANO 21, MILANO, presso lo studio dell'avv. RESTELLI
MARIO ( ), che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso per C.F._2
decreto ingiuntivo,
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
Piaccia al Tribunale di Milano adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: A) in via preliminare, dichiarare il difetto di competenza del Tribunale di Milano ad emettere il decreto ingiuntivo opposto essendo competente il Tribunale di Roma per i motivi di cui in premessa e per l'effetto dichiarare la nullità, e quindi revocare, il decreto ingiuntivo n.12294/2023 -R.G.
pagina 1 di 4 n.25977/2023, emesso dal Tribunale Civile di Milano in data 22.07.2023; B) in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società opposta e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n.12294/2023 -R.G. n.25977/2023, emesso dal Tribunale Civile di Milano in data
22.07.2023; C) nel merito, rigettare la domanda portata dal decreto ingiuntivo opposto in quanto infondata in fatto e in diritto e conseguentemente revocare e/ dichiarare nullo ed annullabile il decreto ingiuntivo n.12294/2023 -R.G. n.25977/2023, emesso dal Tribunale Civile di Milano in data
22.07.2023 in quanto illegittimo, non essendo dovuta la somma ingiunta per i motivi di cui in premessa;
D) con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali.
Per l'opposto:
Piaccia al Giudice, respinta ogni contraria istanza: in via preliminare, rigettare le avverse eccezioni di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano e di carenza di legittimazione attiva della
[...]
nel merito, respingere l'opposizione proposta da avverso il decreto CP_1 Parte_1
ingiuntivo n.12294/2023 del Tribunale di Milano poiché infondata sia in fatto che in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine e salvo gravame, accertare e dichiarare che l'opponente è debitrice nei confronti dell'opposta di euro
19.763,98= quale complessivo importo di cui alle fatture nn.1022034238/2022 e 1022038797/2022; per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in Parte_1
favore di della predetta somma, oltre interessi di mora ex D. Lgs. n.231/2002 Controparte_1 dalla data di scadenza delle singole fatture azionate sino all'effettivo saldo (al netto degli acconti intervenuti nelle more); in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
in via istruttoria, prova per testi come da memoria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 28.09.2023 la , con sede legale in Parte_1
Roma, ha opposto il decreto ingiuntivo n.12294/2023, emesso dal tribunale di Milano in data
22.07.2023 e notificato all'ingiunto in data 24.07.2023, svolgendo le conclusioni in epigrafe.
Costituitasi con comparsa depositata in data 03.01.2024, la ha concluso per il Controparte_1 rigetto dell'avversa opposizione, e la conferma dell'opposto decreto.
Concessa la provvisoria esecuzione all'udienza dell'11.04.2024, la causa è senz'altro passata in decisione all'udienza del 28.05.2025, previa assegnazione dei termini ex art.189 cpc.
Il decreto ingiuntivo in parola è stato emesso per il pagamento dell'importo di euro 19.763,98, preteso dall'opposta -che gestisce, per concessione di (editore), la negoziazione e la Controparte_3
pagina 2 di 4 conclusione di contratti di vendita di spazi e servizi pubblicitari per la diffusione di campagne di sponsorizzazione, promozionali e pubblicitarie da divulgarsi con ogni mezzo, ivi compreso il web -nei confronti dell'opponente –agenzia operante nel settore della ideazione di campagne pubblicitarie, che, nel marzo 2022, in veste di mandataria senza rappresentanza dell'inserzionista Agenzia ICE, ha partecipato a gara ad offerta economicamente più vantaggiosa indetta da ICE per la promozione del
Progetto Blockchain per l'internazionalizzazione, aggiudicandosi nel successivo mese di giugno l'incarico di realizzazione di una campagna di comunicazione e relativi contenuti/materiali -quale corrispettivo di spazi pubblicitari acquistati nell'ambito della campagna digital pianificata sul sito web
Corriere -Economia per ICE -Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (inserzionista) ed andata on line nei mesi di agosto e settembre 2022.
Col primo motivo d'opposizione eccepisce l'attore Fluendo l'incompetenza per territorio del giudice adito in monitorio, competente essendo il tribunale di Roma, ex art.19 cpc.
Reputa questo giudice che l'eccezione in parola sia infondata, poiché la campagna pubblicitaria in questione è stata pianificata dalle parti, anche con riguardo al prezzo della stessa (doc.2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), sicché le fatture emesse dall'opposto e qui azionate trovano fondamento nel detto titolo negoziale, idoneo a conferire carattere di liquidità al credito azionato in monitorio ed a fondare l'applicazione nel caso concreto del combinato disposto degli articoli 1182 terzo comma cc e 20 cpc, in relazione al cd forum destinatae solutionis (in tema, Cass.n.17989/'16), con conseguente competenza per territorio dell'adito tribunale di Milano.
Con secondo motivo d'opposizione eccepisce l'attore il difetto di legittimazione attiva di controparte, contestando che abbia mai commissionato a mediante sottoscrizione di Pt_1 CP_1 formali e validi contratti, l'erogazione dei servizi per cui sono state emesse le fatture oggetto di ingiunzione né che quest'ultima abbia mai effettuato ed erogato in favore di i servizi indicati Pt_1
nelle fatture allegate al decreto ingiuntivo.
Reputa questo giudice che anche tale eccezione sia infondata, tenuto conto che l'opponente, sollecitato al pagamento delle fatture in questione, ha riconosciuto il proprio debito -con e-mail del 07.03.2023
(doc.5 opposto), a firma del legale rappresentante della , così ammettendo il titolo negoziale e Pt_1
l'adempimento della prestazione gravante sull'opposto.
Al rigetto dell'opposizione segue la condanna dell'opponente, soccombente, alla rifusione delle spese di lite in favore di controparte, liquidate come in dispositivo, secondo nota spese dell'opposto, in relazione al valore della controversia.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'opposizione proposta da e, perciò, conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
n.12294/2023 del 22.07.2023, emesso in favore di Controparte_1
2) condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in
€5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Milano, 30 maggio 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
pagina 4 di 4