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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 11/06/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei giudizi riuniti, in grado di appello, iscritti ai nn. 915/2021 R. G. e 919/2021 R. G., vertenti: il n. 915/2021 R. G., tra nato a [...] il [...], c. f.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
e nato a [...] il [...], c. f.: , Parte_2 CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Pruiti Ciarello (con PEC indicata) per procura rilasciata su foglio separato ai sensi dell'art. 83 c. p. c., con lui elettivamente domiciliati in Messina, via Ghibellina n.77, presso lo studio dell'avv. Paolina Pirri,
APPELLANTI contro
nato a [...] il [...], c. f.: CO C.F._3
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Cinnera Martino (con PEC indicata) per procura
[...] allegata agli atti del giudizio, presso il cui studio, in Sant'Agata Militello, via S. SE n. 51, è elettivamente domiciliato,
APPELLATO
^^^^^^^^^^^^^^^^ il n. 919/2021 R. G., tra
1 nata a [...] il [...], c. f.: , rappresentata Controparte_2 CodiceFiscale_4
e difesa dall'avv. Leo Decembrino (con PEC indicata) per procura rilasciata su foglio separato ai sensi dell'art. 83 c. p. c., presso il cui studio, in Messina, via Ghibellina n. 77 è elettivamente domiciliata,
APPELLANTE contro
nato a [...] il [...], c. f.: CO C.F._3
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Cinnera Martino (con PEC indicata) per procura
[...] allegata agli atti del giudizio, presso il cui studio, in Sant'Agata Militello, via S. SE n. 51, è elettivamente domiciliato,
APPELLATO
____________________
OGGETTO: Appelli (riuniti) avverso la sentenza n. 841/2021 emessa dal Tribunale di Patti il 16 novembre 2021 in materia di adempimento contrattuale.
********************
CONCLUSIONI delle PARTI
Per gli appellanti e (n. 915/2021 R. G.): “si riporta a quanto Parte_1 Parte_2
dedotto ed eccepito nelle note di trattazione scritta depositate per le precedenti udienze, nelle quali ha contestato l'ordinanza con la quale il Collegio ha riunito i due procedimenti, poiché non vi era (e non vi è) alcuna connessione oggettiva o soggettiva, essi, infatti, hanno petitum e causa petendi diversi, così come hanno esigenze processuali differenti, già rilevate da Codesto On.le Collegio. Ciò premesso, l'avv. Andrea Pruiti Ciarello fa rilevare che sussistono le condizioni previste dagli artt.
103, secondo comma e 104 secondo comma, c.p.c. e chiede che l'On.le Collegio decida sulle domande avanzate nell'atto di appello proposto dai Signori e , accogliendole Pt_1 Parte_2 integralmente e disponga la separazione dell'altra causa e l'ulteriore istruzione riguardo alla medesima, ai sensi dell'art. 279, comma 2, n.5, c.p.c.”.
Per l'appellato (in entrambi i giudizi): “voglia, in via istruttoria, 1. CO
ritenere e dichiarare inammissibili le prove chieste dagli appellanti;
2. in subordine, ammettere le altre prove chieste dall'appellato con il verbale del 13.3.2008; nel merito: 1) rigettare gli appelli;
e comunque 2) ritenere e dichiarare il diritto del ad aver pagato dall'erede di P_ Per_1
il corrispettivo dei lavori eseguiti fra il 1999 ed il 2000, come contabilizzato e concordato
[...] fra le parti e/o determinato con la richiesta istruttoria;
3) per l'effetto, condannare l'erede del sig.
a pagare al il dovuto corrispettivo, con interessi e rivalutazione dal Persona_1 P_ diritto sino al soddisfo;
4) condannare, se del caso, gli appellanti a norma dell'art. 96, co. 3°, c. p.
c.. Con vittoria di spese e compensi anche di questo grado”.
2 Per l'appellante (n. 919/2021 R. G.): “si riporta integralmente alla citazione Controparte_2
in appello ed ai precedenti verbali di causa ed insiste in tutte le domande preliminari, istruttorie e di merito qui riportate: 1) accogliere il presente appello e, conseguentemente, riformare parzialmente la sentenza n. 841/21 del Tribunale di Patti;
2) ove ritenuto, in riforma dell'ordinanza istruttoria del
07.05.09, ammettere l'interrogatorio formale del sig. e la prova per testi con i CO
testimoni già in dicati in primo grado sulle circostanze di cui ai nn. 10, 11, 12, 13b, 14, 15, 16, 17 e
18 della comparsa di del 26.09.04; 2.1) in ogni caso, in riforma del provvedimento Persona_1
del 23.05.14 con il quale il G.I. ha erroneamente ritenuto esaurita la prova testimoniale, disporre la testimonianza dei sigg. (domiciliato in Acquedolci, Via Carso n. 3) e Tes_1 Tes_2
(domiciliato in Rocca di Caprileone, Via de Vespri n. 6); 2.2) ove ritenuto, in riforma
[...] dell'ordinanza istruttoria del 21.11.14, rinnovare la CTU assegnando al consulente il compito di accertare e quantificare la misura ed il valore dei lavori eseguiti dal e la corrispondenza P_
degli stessi con quelli richiesti in pagamento, tenuto conto dei prezzi indicati e di quelli di mercato;
2.3) con riferimento all'assegno di lire 12 milioni che il in comparsa ha disconosciuto, P_
ferma la contestazione della tesi avversaria, in subordine, per mero scrupolo difensivo, si chiede che
l'Ill.ma Corte d'Appello voglia ordinare al l'esibizione della contabilità e dei movimenti P_ bancari per verificare l'avvenuto incasso del titolo ex art. 210 c.p.c. nonché disporre la verificazione della sottoscrizione del sig. a mezzo CTU grafologica utilizzando quali scritture di P_
comparazione le firme apposte sulle procure alle liti versate in atti e/o altri atti pubblici che il nominato perito sarà autorizzato a reperire unitamente al documento di identità in originale;
3) modificare la sentenza gravata, ritenendo e statuendo che nulla è dovuto dalla sig.ra (erede CP_2
del sig. ) in favore del sig. , per le ragioni sopra esposte, ovvero Persona_1 CO che residua l'importo minimo di € 4.002,26 comprensivo di interessi;
4) in estremo subordine, modificare la sentenza gravata nella parte in cui non ha compensato le spese legali in ragione dell'accoglimento della domanda di manleva nei confronti del sig. Cancellieri e del rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dal sig. ; 5) con vittoria di spese e compensi P_ difensivi di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 20 dicembre 2021 e hanno Parte_1 Parte_2
proposto appello avverso la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Patti ha dichiarato inammissibili ed improponibili, per carenza di legittimazione passiva, le domande avanzate nei loro confronti da e da accogliendo la domanda _3 CO
proposta da - poi i suoi eredi , in proprio e nella _3 CP_4 Controparte_5
CP_ qualità di esercente la responsabilità sul figlio minore AN , AN e CP_7
3 AN – e conseguentemente condannando al pagamento in CP_8 CO favore dei predetti eredi della somma di € 1.725,00, oltre interessi e rivalutazione (come specificato in motivazione); ha, poi, accolto la domanda riconvenzionale proposta da CO
nei confronti di quale unica erede di
[...] Controparte_2 Persona_1 condannandola, per l'effetto, al pagamento in favore del della somma di € 38.184,83, P_
oltre interessi e rivalutazione (come specificato in motivazione) ed ha, infine, condannato al pagamento delle spese del giudizio nei confronti di AN CO
SE - oggi i suoi eredi - (liquidate come in dispositivo), nonché quale Controparte_2
unica erede di al pagamento delle spese del giudizio, nei confronti del Persona_1
(liquidate come in dispositivo), compensando tra le altre parti le spese del giudizio e P_
ponendo quelle di c. t. u., già liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico di e di in ragione della metà per ciascuno. Controparte_2 CO
Gli appellanti hanno criticato la pronuncia impugnata nelle parti e per i motivi di cui si dirà più avanti ed hanno chiesto che, in accoglimento dell'appello, fosse accertato e dichiarato il loro diritto alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, al cui pagamento condannare
[...]
. P_
Instaurato il contradittorio, con comparsa depositata il 9 marzo 2022 si è costituito
[...]
resistendo all'appello, di cui ha contestato il motivo, e chiedendone il rigetto, ove non P_
dichiarato inammissibile, con condanna, se del caso, degli appellanti a norma dell'art. 96, co. 3, c. p.
c. e con vittoria di spese e compensi anche del presente grado;
ha chiesto in ogni caso, in via preliminare, la riunione al presente procedimento di quello recante il n. 919/2021 R. G. instaurato da con atto di appello proposto avverso la medesima sentenza impugnata nel Controparte_2
presente giudizio.
All'udienza del 21 ottobre 2022 (celebratasi nel proc. n. 919/201 R. G.) la Corte ha disposto la riunione al procedimento n. 915/2021 R. G. di quello n. 919/2021 R. G. (di più recente iscrizione), instaurato da con atto di citazione notificato il 20 dicembre 2021, con cui è Controparte_2
stato proposto appello avverso la medesima sentenza sopra indicata, nei confronti di
[...]
, contestandola nelle parti e per i motivi di cui si dirà più avanti e formulando le P_
domande sopra testualmente riportate nel paragrafo intitolato “conclusioni delle parti”, esclusa quella di cui al numero 2.3, previa sospensione della sua efficacia esecutiva.
si è costituito con la stessa unica comparsa depositata il 9 marzo 2022, CO resistendo anche all'appello della e chiedendone il rigetto, ove non dichiarato CP_2 inammissibile, con condanna, se del caso, dell'appellante a norma dell'art. 96, co. 3, c. p. c. e con vittoria di spese e compensi anche del presente grado.
4 Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità degli appelli ed accolta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata avanzata dall'appellante CP_2
– come da provvedimento reso all'udienza del 2 dicembre 2022 – è stata fissata per la
[...] trattazione l'udienza del 6 marzo 2023 nella quale la causa è stata assunta in riserva sulle rispettive richieste delle parti (come da ordinanza dell'8 marzo 2023).
Con successivo provvedimento del 23 luglio 2023 la Corte, ritenuto di dovere decidere su dette istanze unitamente al merito, ha fissato l'udienza dell'8 gennaio 2024 per la precisazione delle conclusioni, differita poi, a causa del carico del ruolo, al 20 maggio 2024.
In detta udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
In via preliminare occorre puntualizzare che, seppure il giudizio di primo grado si sia svolto anche con la presenza di AN SE – che ha agito in giudizio davanti al Giudice di Pace di Naso nei confronti di ed al quale in corso di causa sono subentrati gli eredi Persona_1 [...]
CP_
, in proprio e n. q. di genitore esercente la responsabilità sul minore AN , Persona_2
nonché AN e AN , essedo egli deceduto il 29 settembre 2017 -, nessuna CP_7 CP_8
incidenza ha sulla regolare costituzione del presente grado di giudizio il fatto che costoro, nella qualità di eredi di AN SE, non siano stati convenuti in appello né da e Parte_1
(proc. n. 915/2021 R. G.), né da (proc. n. 919/2021 R. G.), dal Parte_2 Controparte_2
momento che si tratta, in entrambi i casi, di rapporti scindibili (art. 332 c. p. c.) e considerato che le contestazioni mosse rispettivamente dalle due parti appellanti non hanno riguardato per nulla la posizione del AN (ora dei suoi eredi).
In punto di diritto deve, invero, rammentarsi il principio affermato dalla Suprema Corte secondo il quale la notificazione dell'impugnazione a parti diverse da quelle dalle quali o contro le quali è stata proposta ai sensi dell'art. 332 c. p. c. non ha la stessa natura della notificazione prevista dall'art. 331
c.p. c., relativo all'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, in quanto, mentre in tale ultima norma si tratta di una “vocatio in jus” per integrare il contraddittorio, in ipotesi di cause scindibili, invece, detta notificazione integra soltanto una “litis denuntiatio” allo scopo di avvertire coloro che hanno partecipato al giudizio della necessità di proporre le impugnazioni, che non siano già precluse o escluse, nel processo instaurato con l'impugnazione principale;
in tale ultima ipotesi, ove sia omessa l'indicata notificazione, l'unico effetto è che il processo, per facilitare l'ingresso dell'eventuale interveniente, è da ritenere in situazione di stasi e di quiescenza fino alla
5 decorrenza dei termini stabiliti dagli artt. 325 e 327 c.p.c., onde la sentenza non può essere utilmente emessa.
Ne consegue che, in relazione a cause scindibili (quale quelle in questione), qualora non sia stata disposta la notificazione del gravame alle altre parti, la sentenza d'appello è annullabile dalla Corte di cassazione soltanto se, al momento in cui essa è chiamata a decidere, non siano decorsi i termini per l'appello, laddove, se questi sono scaduti – come è avvenuto sicuramente nella specie -
l'inosservanza dell'art. 332 c.p.c. non produce alcun effetto (in tal senso si vedano Cass. Civ. nn.
13465/2023; 7031/2020; 17868/2007; 3858/1983).
Tanto premesso, si procede all'esame del merito delle impugnazioni, partendo dall'iscrizione più risalente.
1) APPELLO di e (n. 915/2021 R. G.) Parte_1 Parte_2
Con un unico motivo di appello e lamentano l'erroneità della Parte_1 Parte_2
sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha compensato le spese del giudizio nei rapporti con . CO
Rilevano, a sostegno delle proprie doglianze, che il , al fine di evitare la condanna alle P_
spese di lite nei loro confronti, ha giustificato la relativa chiamata in giudizio sostenendo che la riassunzione del processo (interrotto per il decesso di era stata chiesta nei Persona_1 confronti degli “eredi di ” e a costoro era stata notificata “collettivamente ed Persona_1 impersonalmente” in quanto l'eredità del non risultava volturata e che avrebbe potuto Pt_1 desumersi che tutti i chiamati all'eredità, in quanto in possesso dei beni ereditari, avessero implicitamente accettato l'eredità ex art. 485 c. c. tale che la notifica era stata effettuata anche ai
“legittimari”, spettando ai convenuti dimostrare che il possesso aveva funzione conservativa e che non abitavano nell'immobile dei genitori, nonché che avessero fatto l'inventario ai sensi della norma da ultimo citata.
Il , inoltre, ha affermato che non avrebbe potuto conoscere la rinuncia all'eredità da P_ parte dei due fratelli , non potendosi, perciò, a lui imputare alcunché, mentre, d'altra parte, Pt_1
i due predetti convenuti in riassunzione avrebbero potuto scegliere di non costituirsi in giudizio, sufficiente essendo la sola costituzione della madre la quale avrebbe potuto Controparte_2 documentare la loro rinuncia all'eredità, non essendo perciò necessaria la loro difesa con conseguente applicabilità dell'art. 88 c. p. c..
Sostengono gli appellanti che questa tesi difensiva, che avrebbe tratto in errore il Giudice adito – il quale, senza alcuna motivazione esplicita sul punto, ha compensato le spese nel rapporto col
6 , pur avendo accolto pienamente l'eccezione di carenza di legittimazione passiva da loro P_
formulata –, sarebbe priva di fondamento, anzitutto perché, contrariamente a quanto dedotto da controparte, la notifica dell'atto di riassunzione, com'è evincibile dagli atti, è stata effettuata personalmente nei confronti di ciascuno dei due fratelli, oltre che della madre Controparte_2 inoltre, non avrebbe potuto pretendersi da quest'ultima l'allegazione della rinuncia all'eredità da parte dei figli, essendo necessario, invece, che essi si costituissero per eccepire la loro carenza di legittimazione passiva.
Sostengono inoltre che non corrisponderebbe al vero la circostanza dedotta da controparte secondo cui l'eredità di non risultava volturata: sul punto precisano di avere provato Persona_1
adeguatamente in giudizio la loro carenza di legittimazione passiva mediante la produzione del testamento olografo, del verbale della sua pubblicazione, della registrazione presso l'Agenzia delle
Entrate e presso il servizio di pubblicità immobiliare, nonché con la registrazione del testamento unitamente alla rinuncia all'eredità presso il registro delle successioni tenuto dal Tribunale di Patti al n.3/2016, laddove, invece, la visura catastale del 24 marzo 2016 prodotta in giudizio dal P_
sarebbe inidonea allo scopo avendo un valore probatorio limitato, data la sua finalità essenzialmente fiscale, e potendo semmai valere solo come indizio.
Deducono ancora che il , per non incorrere colposamente nell'errore di citarli P_
illegittimamente in giudizio, avrebbe dovuto effettuare, piuttosto, una visura ipotecaria avente finalità di pubblicità legale e valore di prova legale: ed invero – evidenziano - qualora nella medesima data della visura catastale (24 marzo 2016) controparte avesse effettuato la visura ipotecaria avrebbe potuto riscontrare l'avvenuta rinuncia all'eredità da parte di entrambi loro e l'accettazione dell'eredità testamentaria da parte di (nominata erede universale), essendo stata la relativa Controparte_2
trascrizione effettuata prontamente il 19 gennaio 2016.
Contestano, poi, l'assunto di controparte secondo il quale tutti i chiamati, in quanto nel possesso dei beni, avrebbero implicitamente accettato quell'eredità, evidenziando a tal riguardo che essi, alla morte del padre, non si trovavano nel possesso dei beni ereditari;
osservano, inoltre, che l'art. 485 c. c. fissa il termine di tre mesi dall'apertura della successione per effettuare l'inventario dei beni del defunto da parte del chiamato all'eredità, laddove, nel caso di specie, la successione si è aperta il 29 novembre
2015, mentre il deposito e la pubblicazione del testamento sono avvenuti il successivo 28 dicembre
2015, ossia meno di un mese dopo.
Tale che essi, chiamati all'eredità di nella loro qualità di figli, non sarebbero mai Persona_1
divenuti eredi poiché vi hanno rinunciato meno di un mese dopo la morte del padre, mentre la madre,
nel medesimo termine ha accettato di divenire erede universale del defunto Controparte_2
marito.
7 Deducono ancora che, in seguito alla notifica dell'atto di riassunzione, ricevuta nella qualità di eredi del padre , si sono regolarmente costituiti in giudizio al fine di eccepire il loro difetto Persona_1
di legittimazione passiva, ritenendo che, una volta citati, in mancanza di una loro formale costituzione, sarebbero stati dichiarati contumaci e, con ogni probabilità, la loro carenza di legittimazione passiva non sarebbe stata eccepita, né rilevata, né dichiarata.
Per cui - osservano gli appellanti - costituendosi in giudizio hanno fatto esattamente ciò che avevano diritto e dovere di fare dal momento in cui hanno ricevuto l'atto giudiziario nel quale si domandava loro il pagamento di un'ingente somma di denaro.
A conferma di quanto esposto rilevano che nel provvedimento impugnato il primo Giudice ha dato atto che essi si sono costituiti in giudizio senza accettare il contraddittorio nel merito, ma solo al fine di eccepire la loro carenza di legittimazione passiva, non avendo mai rivestito la qualità di eredi del padre per avere, in data 28 dicembre 2015, rinunciato a fare valere ogni loro pretesa avverso la nomina testamentaria della madre quale erede universale, (rinuncia) regolarmente annotata nel registro delle successioni presso il Tribunale di Patti al n.3/2016.
Premesso quanto sopra – concludono gli appellanti - correttamente il decidente ha dichiarato
“inammissibili ed improponibili, per carenza di legittimazione passiva, le domande proposte nei confronti dei sigg. e ”, salvo poi errare laddove ha compensato tra le Parte_1 Parte_2
parti le spese del giudizio.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale, quanto alle posizioni di e - citati in riassunzione da Parte_1 Parte_2 parte di quali eredi, a seguito dell'interruzione del giudizio dovuta al CO decesso dell'originario convenuto padre dei predetti -, ha, come si è detto, Persona_1
dichiarato inammissibili ed improponibili le domande avanzate nei loro confronti sia da CP_3
SE (non parte del presente grado di giudizio) che dal , in quanto riconosciuti P_
carenti di legittimazione passiva, ed ha compensato le spese di lite tra i predetti fratelli e le Pt_1
altre parti, senza esplicitare alcuna motivazione sul punto.
Gli odierni appellanti si dolgono della statuizione relativa alle spese nel rapporto col P_
sostenendo in sostanza che – si ribadisce in sintesi – se costui avesse effettuato una semplice verifica attraverso apposita visura ipotecaria si sarebbe avveduto che né l'uno, né l'altro rivestivano la qualità di eredi di stante la superiore rinuncia regolarmente trascritta presso l'Agenzia Persona_1
delle Entrate, servizio di Pubblicità immobiliare, il 19 gennaio 2016, unitamente al testamento olografo pubblicato il 28 dicembre 2015, oltre che registrata nell'apposito registro delle successioni tenuto dal Tribunale di Patti il 27 gennaio 2016.
8 Il , dunque, non sarebbe incorso in alcuna colpa ed avrebbe evitato, così, di citare loro P_
in giudizio illegittimamente, come invece ha fatto dando causa alla loro necessaria costituzione al fine di eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva.
La doglianza degli appellanti è fondata, dovendosi anzitutto evidenziare, in punto di fatto, che dalla documentazione in atti emerge che in data 25 novembre 2015 è deceduto Persona_1
originariamente convenuto in giudizio da e, in via riconvenzionale, da _3
, regolarmente costituito. CO
A seguito della dichiarazione del suo avvenuto decesso da parte del difensore, il Tribunale in data 24 marzo 2016 ha dichiarato interrotto il giudizio, che è stato poi riassunto, con ricorso depositato dal il 22 ottobre 2016, avendo il G. I., con decreto del 22 novembre 2016, fissato per la P_ prosecuzione l'udienza del 28 marzo 2017, onerando il ricorrente di notificare il ricorso ed il decreto medesimo alle parti nei termini di legge.
Il ha provveduto in data 23 novembre 2016 – ossia entro l'anno dal decesso del de cuius P_
- a consegnare all'ufficiale giudiziario l'atto da notificare agli “eredi” del ai sensi dell'art. Pt_1
303 c. p. c. nel suo ultimo domicilio, ma anche, personalmente, a a Parte_2 Parte_1
e a nella loro (rispettiva) qualità di eredi di Controparte_2 Persona_1
Dalla documentazione prodotta agli atti dai fratelli - costituitisi nel giudizio riassunto con Pt_1 comparsa datata 7 marzo 2017, depositata telematicamente per l'udienza del 28 marzo 2017, “senza accettare il contraddittorio” e solo al fine di eccepire la propria rispettiva carenza di legittimazione, non rivestendo essi la qualità di eredi del padre – emerge con certezza che con testamento olografo del 4 dicembre 2014, pubblicato il 28 dicembre 2015 in Notaio Persona_3 [...]
ha nominato propria erede universale la moglie e che, nell'ambito Per_1 Controparte_2
del processo verbale di deposito e pubblicazione della scheda testamentaria, i due fratelli odierni appellanti – presenti all'atto - hanno testualmente prestato “acquiescenza” alle disposizioni testamentarie medesime, dichiarando anche di rinunciare “ad ogni eccezione o riserva ed espressamente ad ogni azione di riduzione dovesse loro spettare”, conseguentemente riconoscendo
“l'eredità di che trattasi devoluta come indicato nel detto testamento” (così testualmente nell'atto); la loro madre – parimenti presente all'atto di deposito e pubblicazione del Controparte_2
testamento -, per parte sua, ha dichiarato di accettare puramente e semplicemente l'eredità a lei devoluta.
Risulta pacificamente che siffatto atto notarile, con tutto il suo contenuto (in particolare con la rinuncia dei due fratelli ad ogni azione e/o eccezione suddette e con l'accettazione Pt_1 dell'eredità da parte della ), è stato trascritto presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio CP_2
9 Provinciale di Messina in data 19 gennaio 2016; esso risulta anche registrato presso il registro delle successioni tenuto dal Tribunale di Patti il 27 gennaio 2016.
Tanto evidenziato in fatto, rileva la Corte che la doglianza in esame involge essenzialmente il problema di stabilire se nel caso concreto l'attore in riassunzione, per poter validamente e diligentemente riassumere il processo, fosse tenuto (o meno) ad accertare previamente (e dimostrare) non solo che i destinatari dell'atto di riassunzione avessero formalmente titolo per succedere al defunto, quali eredi legittimi e legittimari, ma anche che non avessero rinunciato all'eredità del padre.
E ciò in quanto, com'è noto, la legittimazione dell'erede sussiste non già in forza della mera delazione dell'eredità, ma solo per effetto dell'accettazione, espressa o tacita, della stessa (cfr. tra le tante Cass.
Civ. nn.7464/2013; 13571/2006; 8391/1998).
Ora, in punto di diritto vale ricordare che nella giurisprudenza della Suprema Corte è consolidato l'insegnamento secondo il quale, in tema di corretta riassunzione del processo dopo la morte della parte, la legittimazione passiva può essere individuata allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, nei casi in cui non sia conosciuta o conoscibile con l'ordinaria diligenza alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare (ad esempio per rinuncia del chiamato all'eredità oppure per indegnità a succedere o per premorienza e simili).
Ha puntualizzato il Giudice nomofilattico a tal riguardo che la funzione dell'atto di riassunzione è, infatti, di proseguire il giudizio mettendo i controinteressati in condizione di venire a conoscenza della lite e di svolgervi le proprie difese, ivi compresa quella avente ad oggetto l'eventuale sopravvenuta carenza della loro legittimazione o del loro interesse a contraddire.
È in questa prospettiva che va valutata la condotta processuale di colui che riassume il giudizio dopo la morte della parte, il quale – sottolinea il Giudice di legittimità – è tenuto a diligentemente accertare che i convenuti in riassunzione come eredi siano formalmente investiti del titolo a succedere e che un tale titolo permanga al momento della riassunzione: ciò in conformità ed alla luce dei principi in tema di sollecita definizione del processo e di tutela del diritto di difesa di cui all'art. 111 Cost..
Tale che, qualora il venir meno del titolo non risulti da atti o fatti agevolmente conoscibili dai terzi -
e cioè dal registro delle successioni oppure dalle trascrizioni nei registri immobiliari e simili - ma discenda da cause o da eventi non ancora verificatisi alla data della notificazione dell'atto, la riassunzione è da ritenere regolarmente effettuata, posto che, in tali ipotesi, la legittimazione passiva appare sussistere secondo quanto legalmente risulta allo stato degli atti e spetterà, piuttosto, ai convenuti in riassunzione l'onere di dimostrare il contrario e, se del caso, di chiarire la loro posizione
10 in tempo utile (si vedano in tal senso Cass. Civ. nn. 1330/2024; 17445/2019; 4612/2018; 22797/2017;
22870/2015; 21227/2014; 21287/2011).
Lo stato attuale dell'interpretazione nomofilattica dell'art. 303, secondo comma, c. p. c. – che muove dai principi di sollecita definizione del processo e di tutela del diritto di difesa di cui all'art. 111 Cost.
– è, dunque, nel senso che l'interessato alla riassunzione a seguito dell'evento interruttivo per morte della parte deve provvedere con la ordinaria diligenza ad individuare i legittimati processuali alla successione nel giudizio interrotto, identificati con gli eredi del de cuius e, se un maggiore rigore è richiesto quando si tratta di correttamente instaurare il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, tuttavia anche ai fini della valida prosecuzione del giudizio non è sufficiente basarsi sullo stato degli atti onde verificare la qualità di erede in capo al destinatario della notifica quando sia conosciuta, o anche solo conoscibile con la diligenza ordinariamente richiesta, la sussistenza di una causa che abbia fatto venir meno il titolo a succedere del predetto destinatario della notifica.
In questa ottica la Suprema Corte ha distinto il caso in cui il venir meno del titolo risulti da atti o fatti agevolmente conoscibili dai terzi - quali, in particolare, il registro delle successioni oppure le trascrizioni nei registri immobiliari (e simili) - da quello in cui il venir meno sia derivato da cause o da eventi non ancora verificatisi alla data della notificazione dell'atto (cfr. in parte motiva la cit. Cass.
Civ. n. 21287/2011), puntualizzando che solo nel secondo caso la riassunzione è da ritenere regolarmente effettuata in quanto la legittimazione passiva appare senz'altro sussistere sulla base di ciò che legalmente risulta allo stato degli atti, spettando in tale ipotesi al convenuto in riassunzione l'onere di dimostrare il contrario.
Orbene, la fattispecie concreta all'esame di questo Collegio esula dalla seconda ipotesi e rientra certamente nella prima, dal momento che il venir meno del titolo successorio in capo ai fratelli e (per acquiescenza alla nomina della sola madre quale erede in universum Parte_1 Pt_2
ius e per rinuncia ad ogni eventuale eccezione e/o azione) è di gran lunga antecedente alla riassunzione del giudizio sa parte del , essendo risalente alla data del 28 dicembre 2015, P_
mentre il ricorso in riassunzione è del 22 ottobre 2026 e la sua notifica del successivo 23 novembre
2016, e, soprattutto, ad esso è stata data legale pubblicità con la relativa trascrizione presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Messina, nonché apposita registrazione nel registro delle successioni tenuto dal Tribunale di Patti (entrambi pubblicamente consultabili da ogni interessato) nel gennaio 2016, epoca abbondantemente anteriore alla riassunzione medesima e, addirittura, alla stessa dichiarazione di interruzione del giudizio.
Tale che agevolmente il , attraverso una mera visura ipotecaria o attraverso la P_
consultazione del registro delle successioni tenuto dal competente Tribunale, avrebbe avuto la
11 possibilità di conoscere che i chiamati all'eredità dell'originario convenuto – Persona_1 ossia i figli di lui, e – non avevano acquistato la qualità di eredi Parte_1 Parte_2
in quanto non contemplati nel testamento e rinuncianti a fare valere ogni loro diritto quali legittimari.
È fondata, dunque, la doglianza degli odierni appellanti con la quale si è dedotta, essenzialmente, la mancanza di ordinaria diligenza da parte del nell'avere notificato loro l'atto di P_
riassunzione del processo, non potendosi considerare validamente adempiuto l'onere di diligenza richiesto in questa materia attraverso la sola effettuazione della visura catastale, come vorrebbe l'appellato, dato che essa – secondo quanto giustamente osservato dagli appellanti – non ha alcuna efficacia giuridica, né ai fini della prova dell'assetto proprietario di un bene, né, a fortiori, a fini pubblicitari verso i terzi, rilevando solamente sul piano fiscale e, quanto al profilo probatorio, avendo valenza meramente indiziaria dello stato di appartenenza di un immobile.
Il difetto di diligenza non può che riverberarsi, nel caso di specie, sulla regolazione delle spese di lite in base al principio della soccombenza dato che, essendo conoscibile da parte del , P_ secondo l'ordinaria diligenza, già in epoca anteriore alla riassunzione del giudizio interrotto, il difetto di legittimazione passiva dei fratelli anche sotto l'aspetto sostanziale della carenza di Pt_1
titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio, piena ne è la di lui soccombenza dovuta alla declaratoria d'inammissibilità, da parte del Tribunale, della domanda dallo stesso avanzata nei confronti dei due germani, (soccombenza) che, a mente del primo comma dell'art. 91 c. p. c., giustifica senz'altro la condanna dello stesso al rimborso delle spese che i predetti germani hanno dovuto sostenere per la loro costituzione in giudizio.
E ciò non già per la mancanza di diligenza in sé, non essendo la condanna alle spese giudiziali un risarcimento fondato sui principi della colpa (da ultimo v. Cass. Civ. n. 31861/2024), quanto piuttosto perché essa si riflette sul principio di causalità postulando la condanna, comunque, un rapporto eziologico rispetto alla lite.
È noto, infatti, che il fondamento dell'obbligo del rimborso delle spese processuali risiede nel principio della causalità, del quale il criterio della soccombenza - posto dall'art 91 c. p. c. a base della regolamentazione definitiva dell'onere delle spese del giudizio ordinario di cognizione - costituisce soltanto un elemento rivelatore che consente di risalire all'individuazione del fatto causativo del giudizio stesso. Parte soccombente deve infatti considerarsi quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, o azionando una pretesa accertata come infondata, abbia dato causa alla lite.
Dall'individuazione del fondamento dell'obbligo del rimborso delle spese processuali nel principio di causalità discende che detto obbligo sorge nel momento in cui la parte, che sarà riconosciuta soccombente, ha dato causa all'instaurazione del processo, anche se l'accertamento di
12 esso e la determinazione del suo contenuto, postulando, rispettivamente, l'accertamento che la parte obbligata ha con il suo comportamento dato causa alla lite e l'individuazione delle singole spese ripetibili, non possono aver luogo se non con la sentenza definitiva del giudizio (tra le tante in tal senso si vedano Cass. Civ. nn. 28019/2024; 9457/2023; 5711/2020; 6332/2019).
Non vale in senso contrario quanto deduce parte appellata, che cioè i fratelli avrebbero Pt_1
potuto omettere la loro costituzione in giudizio essendo sufficiente che si costituisse la loro madre documentandone la rinuncia all'eredità del padre, non essendo necessaria, perciò, la loro difesa e potendo, peraltro, il loro difensore, che già aveva rappresentato e difeso il padre e che ora rappresentava la , chiedere al più la sola maggiorazione di cui al comma 2 dell'art. 4 del CP_2
D. M. 55/2014.
Ciò in quanto – osserva la Corte - l'interesse giuridico a eccepire la propria carenza di legittimazione passiva, anche sotto il profilo della titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio, è personale e ravvisabile solo in capo al destinatario diretto della citazione (anche in riassunzione), il quale, com'è avvenuto nella specie, ha il preciso onere di costituirsi anche al solo fine di formulare detta eccezione processuale, non potendo sopperirvi l'attività di un terzo, pur parte del giudizio, il cui interesse sarebbe soltanto di mero fatto e, come tale, privo di rilevanza giuridico-processuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 100 c. p. c..
Sotto altro non meno importante profilo nemmeno è ravvisabile alcun dispendio di attività processuali ai sensi dell'art. 88 c. p. c. – come invece sostiene parte appellata - per essersi i due fratelli Pt_1
costituiti autonomamente rispetto alla loro madre, erede dell'originario convenuto, dato che essi, convenuti personalmente in giudizio quali eredi di quest'ultimo, nel costituirsi con atto separato da quello della , lo hanno fatto esercitando pienamente le rispettive legittime facoltà di difesa CP_2
e nel rispetto delle fondamentali regole strutturali del processo, posto che la loro posizione era totalmente differente da quella della madre, interessata a difendersi nel merito in quanto avente causa dell'originario convenuto, mentre essi – va ribadito – hanno avuto interesse a costituirsi unicamente al fine di far valere la loro totale estraneità al processo ed al rapporto sostanziale in esso dedotto.
E la loro costituzione si è resa vieppiù doverosa nel caso di specie per il fatto che la controparte, pur avendo riassunto il giudizio ed effettuata la notifica agli eredi impersonalmente entro l'anno dalla morte del de cuius secondo il disposto dell'art. 303, comma 2, c. p. c., ha voluto investire della riassunzione anche ciascun (asserito) co-erede singolarmente e personalmente, dando causa, così, alla necessità che i due fratelli si costituissero per contestare non solo la propria legittimazione passiva, ma anche la fondatezza dell'azione nei loro confronti, in quanto privi di titolarità passiva sostanziale.
Discende da tutto quanto sin qui esposto che, in accoglimento dell'appello in esame, il P_
va condannato al rimborso delle spese del giudizio di primo grado in favore di e Parte_1
13 nella misura da liquidare secondo i parametri tariffari di cui al D. M. 55/2014, come Parte_2
parzialmente modificato con D. M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022) – qui applicabile ratione temporis in base al disposto dell'art. 6 dello stesso –, in linea con il principio recentemente affermato dalla Suprema Corte, cui va data continuità in questa sede, secondo il quale “in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D. M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto
D. M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c. p. c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di <> evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (così Cass. Civ. nn. 19989/2021;
31884/2018).
L'onorario va parametrato al valore della controversia da individuare in base alla domanda svolta dal
, quantificabile complessivamente in € 37.905,95, ma calcolato nel caso concreto non P_
già per intero, bensì in relazione alle rispettive quote di spettanza (v. sul punto Cass. Civ. n.
8561/2023), avendo riguardo alla situazione come prospettata dall'attore in riassunzione (secondo cui l'eredità del si sarebbe devoluta ex lege in favore della moglie e dei due figli, dunque, Pt_1
secondo le regole della successione legittima, per 1/3 alla prima e per 2/3 ai due figli), essendo perciò lo scaglione di riferimento quello che va da € 5.201 a € 26.000.
Si reputa, poi, di dovere applicare i valori tariffari minimi, stante la semplicità della questione difensiva affrontata in concreto dai due fratelli e considerata la conseguente bassa difficoltà degli scritti difensivi, escludendo, peraltro, la fase di trattazione e/o istruttoria in quanto non oggetto di domanda da parte degli stessi appellanti (si veda a pag. 14 dell'atto di appello), dovendosi determinare, perciò, l'onorario, in virtù di tali criteri, in complessivi € 1.700,00, di cui € 460 per la fase di studio, € 389 per la fase introduttiva e € 851 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta).
Non si ritiene di dovere aumentare l'onorario per la pluralità di parti difese stante l'identità delle posizioni in fatto e in diritto dei due soggetti difesi, che ha comportato la trattazione di identiche questioni in un medesimo disegno difensionale a vantaggio di più parti, essendo solo facoltativo e
14 rimesso alla decisione discrezionale del giudice il possibile aumento dell'unico onorario liquidato in favore del difensore di più parti (tra le altre v. Cass. Civ. n. 11591/2015).
2) APPELLO di (n. 919/2021 R. G.). Controparte_2
Occorre anzitutto premettere che l'appello autonomo proposto da con atto di Controparte_2
citazione notificato al il 20 dicembre 2021 (lunedì) deve ritenersi ammissibile in quanto P_
proposto tempestivamente entro il termine cd. breve di trenta giorni dalla notifica della sentenza avvenuta – per lei – in data 19 novembre 2021, dovendosi peraltro evidenziare che la CP_2 non è stata destinataria della notifica dell'atto di appello avverso la medesima sentenza proposto da e (i quali – va detto – a loro volta non sono stati destinatari della Parte_1 Parte_2
notifica della sentenza di primo grado).
È invero insegnamento consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, anche di recente ribadito, che, in tema di impugnazioni, il principio secondo il quale nel processo con pluralità di parti vige la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione (sicché la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti) trova applicazione soltanto nelle ipotesi di cause inscindibili (o tra loro comunque dipendenti), ovvero in quella in cui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale, e non anche quando si tratti di cause scindibili o, comunque, tra loro indipendenti, per le quali, in applicazione del combinato disposto degli artt.326 e 332 cod. proc. civ., è esclusa la necessità del litisconsorzio. In tali ipotesi (come è quella di specie, avuto riguardo alla concreta posizione dei fratelli , da una parte, ed a quella della , dall'altra), il termine per l'impugnazione Pt_1 CP_2
non è unico, ma decorre dalla data delle singole notificazioni della sentenza a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con l'unica sentenza, mentre per le altre parti si applica la norma dell'impugnabilità nel termine di cui all'art.327 c. p. c. (tra le tante v. Cass. Civ. nn. 16141/2022;
676/2012; 2557/2010).
(In ogni caso anche i due fratelli hanno notificato il loro atto di appello al in Pt_1 P_
data 20 dicembre 2021, come si è detto sopra).
Tanto premesso e venendo al merito, col primo motivo di appello si duole Controparte_2 dell'errata valutazione ed ammissione delle richieste istruttorie avanzate dalle parti.
Contesta in primo luogo l'ordinanza del 7 maggio 2009 con la quale il Giudice istruttore, in parziale riforma della precedente ordinanza del 29 giugno 2007, ha escluso le circostanze n. 10-11-12-13b-
14-15-16-17-18 articolate nella comparsa di perché aventi ad oggetto valutazioni Persona_1
o perché generiche o irrilevanti, ed assume che, contrariamente a quanto asserito dal primo Giudice,
15 tali circostanze sarebbero fondamentali ai fini del decidere, tale che ne chiede l'ammissione in questa sede quale oggetto di interrogatorio formale e di prova testimoniale.
Si duole poi che, con provvedimento del 23 maggio 2014, il Giudice istruttore ha ritenuto esaurita la prova testimoniale ammessa nonostante l'allora difensore di avesse chiesto di Persona_1
poterla proseguire, visto che avrebbero dovuto ancora essere escussi il teste , Testimone_3
deceduto nel corso del giudizio, il quale aveva rivestito la qualifica di tecnico di parte, nonché i testi e : di questi ultimi due l'appellante chiede oggi l'escussione. Tes_1 Testimone_2
Contesta inoltre l'ordinanza del 21 novembre 2014 con la quale il G. I., nonostante l'opposizione formulata dalla difesa del , ha ammesso la consulenza tecnica d'ufficio: sostiene che, in Pt_1 assenza del raggiungimento della prova in ordine all'an ed alla tipologia dei lavori eseguiti dal
, non avrebbe potuto ammettersi consulenza tecnica d'ufficio, non avendo peraltro il P_
avuto modo di dimostrare, stante la non ammissione dei suddetti capitoli di prova, che Pt_1
molte delle opere di cui controparte ha chiesto il pagamento erano state eseguite da altre ditte ed altre erano già state pagate.
In ogni caso – osserva l'appellante - la consulenza avrebbe dovuto investire anche l'accertamento e la quantificazione della misura e del valore dei lavori eseguiti dal e la corrispondenza P_
degli stessi a quelli richiesti in pagamento, considerando i prezzi indicati e quelli di mercato: il C. t.
u., al contrario, dando per scontato che i lavori per i quali si pretendeva il pagamento fossero stati eseguiti dal e che i prezzi fossero congrui, si sarebbe limitato, a dire dell'appellante, a P_
verificare solamente se agli atti vi fosse (o meno) la prova del pagamento.
Il motivo non può accogliersi.
Prima della sua infondatezza nel merito, se ne rileva l'inammissibilità in quanto, in relazione ai suddetti capitoli di prova testimoniale non ammessi dal G. I., la difesa del in primo grado Pt_1
non ha mai obiettato alcunché, né ha chiesto la revoca del provvedimento nella prima difesa utile successiva alla sua adozione – e segnatamente all'udienza del 20 gennaio 2010 -, né tantomeno nel prosieguo del giudizio, come si evince chiaramente dalla lettura dei verbali di causa.
Parimenti è a dirsi per il provvedimento del G. I. del 23 maggio 2014 col quale è stata dichiarata
“esaurita la prova testimoniale ammessa”, dato che l'allora difesa di non l'ha mai Persona_1
contestato, né nella prima difesa utile successiva (udienza del 30 settembre 2014), né nel prosieguo del giudizio.
In sede di precisazione delle conclusioni, poi, a partire dell'udienza dell'8 maggio 2017, l'interessata
(odierna appellante nel proc. n.919/2021 R. G.) non ha istato per la revoca delle predette ordinanze, né ha chiesto specificamente che si procedesse all'ammissione dei capitoli di prova testimoniale
16 esclusi e/o all'assunzione dei testi non escussi, cosicché le doglianze formulate col presente motivo di appello e le relative richieste consequenziali si appalesano inammissibili siccome formulate per la prima volta nel presente grado.
Ciò in virtù del consolidato principio giurisprudenziale della Suprema Corte secondo il quale, nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione (ex multis v. Cass. Civ. nn. 33103/2021; 3229/2019; 5741/2019; 27768/2018; 19352/2017; 16290/2016).
Il Giudice nomofilattico, nelle citate pronunce, ha precisato che l'importanza della precisazione delle conclusioni risiede nel fatto che, in ossequio al principio del contraddittorio, ciascuna parte ha l'esigenza di conoscere la formulazione definitiva e non più mutabile delle posizioni assunte dalle altre, tale che ciò che è omesso nella precisazione delle conclusioni è corretto che si intenda rinunciato, rispetto alla controparte che non avrà l'esigenza di controdedurre su quanto non espressamente richiamato, e rispetto al giudice, evidenziando altresì, sotto altro profilo, come l'eccezionalità della fase istruttoria nel processo di appello imponga un'interpretazione “restrittiva”, anche se si tratta di istanze istruttorie già entrate a far parte del processo di primo grado (così Cass.
Civ. n. 9410/2011 secondo la quale “se è vero che il giudizio di appello è una revisio prioris istantiae,
è pur vero che l'ambito dello stesso è definito anche dalle richieste concernenti le istanze istruttorie e non solo dalle domande ed eccezioni delle parti”, tale che “qualora le istanze istruttorie siano state negate dal primo giudice, l'esame da parte del giudice di secondo grado dipenderà solo da una scelta della parte, legata alla linea difensiva. Scelta che potrà compiersi nell'ambito delle regole del processo, le quali registrano come momenti essenziali l'atto introduttivo e la precisazione delle conclusioni”).
E' stato, peraltro, escluso dalla Suprema Corte che siffatta interpretazione “restrittiva” degli artt. 189,
345 e 346 c. p. c. si possa porre in contrasto con gli artt. 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con gli artt. 2 e 6 del trattato di Lisbona 13 dicembre 2007 (ratificato con l. 2 agosto 2008 n. 130), o con gli artt. 24 e 111 Cost., non determinando alcuna compromissione dei diritti fondamentali di difesa e del diritto ad un giusto processo, poiché dette norme processuali, per come interpretate, senza escludere né rendere disagevole il diritto di “difendersi provando”, subordinano, piuttosto, lo stesso ad una domanda della parte che, se rigettata, va riproposta al momento della precisazione delle conclusioni, così garantendosi anche il diritto di difesa della controparte, la quale non deve controdedurre su quanto non espressamente richiamato (si veda Cass.
Civ. n. 10748/2012).
17 L'interpretazione invalsa più di recente presso il Giudice nomofilattico, per vero, ha attenuato il rigore della presunzione di rinunzia e/o abbandono di cui si è detto sin qui, ammettendo che essa possa essere ritenuta superata dal giudice di merito, qualora, attraverso l'esame degli scritti difensivi, emerga una volontà inequivoca della parte di insistere sulla richiesta pretermessa, ricavabile dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte oppure dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo (così Cass. Civ. nn.10767/2022; 7193/2022).
Nel caso di specie, però, siffatta volontà inequivoca della parte interessata di insistere sulle prove pretermesse non solo non si evince dagli atti - visto che, come s'è detto sopra, per tutte le udienze e in tutti gli atti successivi ai provvedimenti del G. I. qui contestati la stessa non ha mai obiettato alcunché, né ha formulato alcuna doglianza riguardo specificamente a dette ordinanze -, ma anzi può essere esclusa in ragione del fatto che, come si è accennato sopra, la precisazione delle conclusioni non ha contemplato specificamente le suddette istanze istruttorie non ammesse, laddove se davvero la parte avesse voluto insistere su di esse le avrebbe dovute richiamare in maniera puntuale nella sua precisazione conclusiva.
A ciò aggiungasi che nemmeno in sede di comparsa conclusionale è contenuta alcuna censura riguardo a detti provvedimenti, né alcuna richiesta di riapertura dell'istruttoria, e ciò dimostra ancora una volta l'assenza di qualsivoglia manifestazione in ordine all'inequivoca volontà della parte di insistere nelle prove pretermesse, fermo restando, comunque, che le comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e, pertanto, non possono contenere domande o eccezioni che comportino l'ampliamento del thema decidendum, né, a maggior ragione, censure specifiche di natura istruttoria che non siano state formulate al momento della precisazione delle conclusioni, prima della rimessione della causa in decisione.
Ciò in ossequio al principio dell'importanza della precisazione delle conclusioni affermato dal
Giudice nomofilattico come più in alto riportato, finalizzato ad un'effettiva tutela del principio del contraddittorio.
Non è inutile sul punto rammentare l'altrettanto consolidato insegnamento del Giudice nomofilattico secondo il quale, nell'ipotesi di rimessione della causa al collegio (o, in caso di giudice che decide in composizione monocratica, nell'ipotesi di assunzione della causa in decisone), le parti possono sottoporre a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 178, comma 1, c. p. c., tutte le questioni già definite dal giudice istruttore con ordinanza revocabile, senza bisogno di proporre specifica impugnazione, purché sia stata chiesta, in sede di precisazione delle conclusioni, la revoca della menzionata ordinanza. In caso contrario, resta precluso al collegio (ed anche al giudice unico, ove la
18 controversia debba essere decisa dal tribunale in composizione monocratica) qualsivoglia scrutinio al riguardo, con la conseguente impossibilità di sollevare la suddetta questione in sede di impugnazione (così Cass. Civ. nn. 7472/2017; 16993/2007; 12280/2000), giovando altresì chiosare che così come le istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con l'atto di appello, se non specificamente riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, devono ritenersi rinunciate, allo stesso modo anche le richieste di revoca o modifica delle ordinanze (di ammissione o rigetto delle istanze istruttorie) devono essere reiterate in sede di precisazione delle conclusioni al momento della rimessione in decisione, non potendo, in mancanza, essere riproposte davanti al giudice di appello.
In questo quadro inammissibili si appalesano le prime due ragioni di doglianza del motivo di appello in esame (paragrafi 1.1 e 1.2 dell'atto di appello) per i motivi sin qui esposti, senza tacere che, in ogni caso, in base alla loro semplice lettura, più che condivisibile risulta il giudizio del primo Giudice che ha considerato generiche e valutative le circostanze capitolate ai nn. 10, 11, 12, 13b, 14, 15, 16, 17 e
18, le quali nulla di realmente significativo avrebbero potuto aggiungere rispetto agli elementi acquisiti al giudizio attraverso i documenti allegati, le circostanze testimoniali ammesse e la consulenza tecnica d'ufficio espletata.
Ferma la sua inammissibilità, in ogni caso non è nemmeno fondato l'assunto dell'appellante secondo il quale avrebbe errato il primo Giudice a ritenere esaurita la prova testimoniale, dato che, secondo quanto emerge dall'ordinanza del 7 maggio 2009, l'Istruttore aveva ridotto le liste testimoniali a quattro testi per ciascuna parte e, esaminando i verbali di causa successivi e le intimazioni testimoniali, è agevole riscontrare che i testimoni sentiti nell'interesse di sono Persona_1
stati in tutto quattro (appunto), e cioè , , Testimone_4 Controparte_9 Pt_1
e , non avendo perciò l'interessato (e oggi la sua erede) di che dolersi
[...] Parte_2
ulteriormente.
Quanto poi alla contestazione dell'ordinanza del 21 novembre 2014 con cui è stato nominato il C. t.
u. (paragrafo 1.3 dell'atto di appello), rileva anzitutto la Corte che la difesa del , nel verbale Pt_1 del 30 settembre 2014, prima dell'ammissione della c. t. u., si è limitata ad effettuare il seguente rilievo testuale: “per il convenuto è presente l'avv.to Trovato il quale si oppone alla richiesta Per_1 di c. t. u. e chiede fissarsi l'udienza di precisazione delle conclusioni”.
Nella prima difesa successiva all'ordinanza ammissiva della c. t. u. (datata 21 novembre 2014) il predetto difensore non solo non ha svolto alcuna contestazione, né ne ha chiesto la revoca, ma anzi, all'udienza del 3 marzo 2015, la prima dopo la pronuncia dell'ordinanza de qua, si è espressamente opposto alla richiesta di revoca avanzata dalla difesa del . P_
19 Risulta, infatti, dal relativo verbale che quest'ultima ha chiesto testualmente: “… il Giudice voglia revocare l'ordinanza del 21 novembre 2014, con la quale è stata disposta c. t. u. poiché i fatti che il nominato C. t. u. dovrebbe accertare emergono già con chiarezza dai documenti allegati e dalla prova testimoniale. L'avv. Letizia, pertanto, chiede un rinvio per la precisazione delle conclusioni”
e che la difesa del si è opposta espressamente a tale richiesta, riservandosi di nominare un Pt_1 consulente di parte (testualmente: “per il convenuto è presente l'avv. S. V. Trovato il quale si Per_1 oppone alla superiore richiesta e riserva la nomina di C. t. p. fino all'inizio delle operazioni peritali”).
Anche l'ultimo profilo di doglianza (relativo al tipo di accertamento che avrebbe dovuto essere espletato tramite c. t. u.) non risulta ammissibile, trattandosi di contestazione mossa per la prima volta in grado di appello.
In ogni caso, dalla disamina degli atti del giudizio emerge che la c. t. u. è stata disposta dal G. I. all'esito della prova testimoniale dalla quale, come si dirà meglio infra in sede di disamina del secondo motivo di appello della , è stato dimostrato l'effettivo svolgimento dei lavori da CP_2 parte del nell'immobile di riscontrato adeguatamente dalla P_ Persona_1
circostanza acclarata che, durante lo svolgimento degli stessi, essendo sorta contestazione circa l'ammontare dei pagamenti dovuti, le parti si sono avvalse rispettivamente di tecnici di propria fiducia per contabilizzare le opere in concreto realizzate e l'importo dovuto al quale P_
corrispettivo (si rimanda sul punto al prosieguo).
Discende da tutto quanto sin qui esposto che il motivo di appello in esame, prima che infondato nel merito, è inammissibile in ogni sua articolazione.
Col secondo motivo la si duole dell'errata valutazione dei fatti e delle risultanze CP_2
istruttorie operata dal Tribunale e sostiene, anzitutto, che non si sarebbe dovuta sottovalutare la circostanza che il , sino a quando non è stato chiamato in giudizio da P_ Persona_1
(a sua volta vocato da AN SE), non aveva mai chiesto il pagamento di presunti crediti derivanti dai lavori effettuati in favore del chiamante stesso e, d'altra parte, si sarebbe dovuto tenere conto che quest'ultimo non avrebbe mai chiamato in garanzia il su un presunto debito P_ di € 2.000,00 se fosse stato realmente debitore di lui di quasi € 40.000.
A suo avviso il avrebbe dolosamente sfruttato la mancanza di tracciabilità dei P_
pagamenti ricevuti per disconoscerli.
Assume poi, con la prima articolazione del motivo in esame (par. 2.1), che a supporto della propria pretesa economica quest'ultimo si sarebbe limitato ad allegare dei foglietti contenenti conteggi e appunti privi di data certa e di qualsiasi sottoscrizione per accettazione da parte del , come Pt_1
20 del resto accertato dal C. t. u., il quale, sul punto, ha testualmente affermato nella sua relazione: “in tutta la documentazione versata in atti non è stato prodotto un solo assegno bancario o circolare, una sola fattura, un estratto conto o copia di bonifico, non c'è traccia di un registro contabile, né libro giornale né registri IVA. In pratica non c'è nemmeno l'ombra di un documento fiscale come se tutta la contabilità fosse stata tenuta in <>. Ancora, la documentazione a supporto del credito
- come può evincersi - non reca assolutamente una data certa, ma soprattutto non reca nemmeno
l'ombra di un timbro della DI e/o ditte a cui fa riferimento né tantomeno la sottoscrizione per accettazione da parte dei soggetti a cui era indirizzata. Inoltre, nel superiore conteggio viene calcolato un importo di IVA senza la probabile emissione del dovuto documento fiscale (…)” e che
“in definitiva, secondo la ricostruzione fatta dal il presunto credito vantato nei confronti P_ del ammonta a £ 73.936.150 pari a € 38.184,84 …”. Per_1
Sostiene perciò che il C. t. u. non avrebbe potuto effettuare alcuna ricostruzione della contabilità in quanto del tutto inesistente, avendo lo stesso affermato che il presunto credito vantato Parte_3
sarebbe derivato esclusivamente dalla ricostruzione del : ciononostante, obietta P_
l'appellante, il Tribunale ha liquidato in suo favore l'intero importo richiesto, pur essendovi la prova certa che i suoi conteggi non fossero propriamente attendibili.
Evidenzia poi (paragrafo 2.2) che anche con riferimento alla domanda principale avanzata dal
AN nei suoi confronti - di pagamento di 61 metri lineari di grondaia - il avrebbe P_
dichiarato in comparsa e nei successivi atti di causa che nella propria contabilità non erano stati conteggiati i lavori di fornitura e posa in opera delle grondaie, mentre il C. t. u. ha rilevato che “… la quantità indicata a titolo di scossalina nel citato allegato coincide esattamente con quella per cui il
AN richiede il pagamento (ml. 61) …”.
Il – continua l'appellante - risulterebbe smentito sul punto anche dal fratello RA P_
che, sentito come teste all'udienza del 23 maggio 2014, ha riferito “so che la DI Testimone_4
che successivamente ha realizzato le grondaie è stata la DI AN di Longi e presumo che sia stata cercata da mio fratello come sempre accadeva…”; parimenti il teste , Testimone_5 all'udienza del 23 marzo 2012, ha affermato: “in genere la DI del sig. Cancellieri viene chiamata dal sig. per eseguire i lavori per cui siamo specializzati…”. P_
Quanto al pagamento del 16 febbraio 1999 (paragrafo 2.3) adduce che il ha sostenuto P_
che a quella data era residuato un credito in suo favore pari a (vecchie) £ 3.400.000, al quale andava sommato il costo per i trasporti di merce da a Mirto per ulteriori (vecchie) £ 1.400.000: a P_0 suo dire, invece, a quella data era stato saldato l'intero importo dovuto, senza che residuasse alcunché, come confermato dal teste che, sentito all'udienza del 23 maggio 2014, Testimone_4 ha dichiarato: “… posso dire che una fornitura di merce prelevata da me in , denominata P_0
21 poroton, è stata pagata da che ci ha pagato anche il trasporto…”, e ancora, “…nel 1998 la Per_1 contabilità con era stata tutta chiusa, compresi i costi per il poroton…”; a domanda specifica Per_1
il teste ha ribadito che “ … i lavori effettuati fino al 30.12.98 (saldati a febbraio 1999 n.d.r.) erano chiusi, contabilizzati e saldati, pertanto nulla c'era più da dare e avere sempre per quei lavori. Il pagamento è avvenuto mediante la compensazione di quanto la DI , cioè mio fratello, P_ doveva pagare alla DI per le prestazioni dell'officina (sistemazione autocarri, muletti, ecc..) Per_1
giusta la quantificazione fatta attraverso la somma degli importi specificati nei cosiddetti buoni relativi a lavori effettivamente prestati. Ricordo che la contabilità fu fatta dal ragioniere della DI
IO, che ricordo chiamarsi . In quell'occasione noi esponemmo la nostra Persona_4 contabilità pareggiando i conti…”.
Con riferimento ai lavori eseguiti successivamente al febbraio 1999 (paragrafo 2.4), lo stesso teste ha riferito di non poter confermare che alcuni di essi fossero stati realizzati dalla DI CO1
in quanto detta circostanza non era a sua conoscenza, mentre i lavori di cui alla circostanza 13g
[...]
(ossia:
1. messa in opera di intonaco “rasante” per pareti e fondale piscina;
2. pavimentazione rifasci balconi in marmette;
3. rivestimento in cotto di muretti terrazzo;
4. posa in opera di guaina bituminosa;
5. realizzazione di pavimentazione esterna mediante la posa in opera di marmette per bordo piscina), a dire del teste, erano stati eseguiti dalla DI LI, avendo quest'ultimo, prima di morire, riferito a lui che doveva ancora pagargli parte di questi lavori. CO
Rileva ancora parte appellante che il teste ha riferito che le opere di cui al n. 13c (ossia: Parte_2
1. posa in opera di stipiti in marmo per balconi, porte e finestre;
2. opere murarie di completamento posa in opera di stipiti;
3. posa in opera di infissi esterni e completamento intonaco mazzette) non erano state eseguite dalla DI (che aveva effettuato solo i lavori preparatori) bensì dalla P_
DI , così come quelle di cui alla circostanza 13e (ossia: lavori di conglomerato CO1
per la realizzazione di pilastri, travi veranda, pari a mc. tot. 6,02 a Lit. 170.000/mc), mentre i lavori di cui alla circostanza 13g (ossia:
1. messa in opera di intonaco rasante per pareti e fondale piscina;
2. pavimentazione rifasci balconi in marmette;
3. rivestimento in cotto di muretti terrazzo;
4. posa in opera di guaina bituminosa;
20. realizzazione di pavimentazione esterna mediante la posa in opera di
P_ marmette per bordo piscina) erano stati realizzati in parte dalla DI e in parte dalla DI
; infine, le opere di cui alla circostanza 13 l (relativi a ml. 23 di grondaia: fornitura Parte_4
del materiale e lavori di posa) erano stati realizzati dalla DI di Capri Parte_5
Leone.
Sostiene poi (paragrafo 2.5) che il primo Giudice non avrebbe considerato l'aspetto relativo alla compensazione con i crediti della DI in relazione ai quali egli ha prodotto, in primo Parte_6
grado, gli elenchi delle note relative ai servizi resi in favore del e dei suoi familiari. P_
22 Il – evidenzia l'appellante - in corso di causa ha contestato la compensabilità sotto un P_
profilo formale, eccependo la mancata coincidenza tra i soggetti coinvolti e la mancanza di prova scritta della cessione del credito, tuttavia – osserva – sarebbe stato documentalmente provato che in occasione del pagamento del 16 febbraio 1999 vi era stata una compensazione e tale circostanza è stata pacificamente ammessa da controparte e dagli altri testi escussi ( , , Parte_1 Parte_2
e ). Testimone_4 Controparte_9
Siffatto metodo, dunque, sarebbe stato concordato e attuato tra le parti senza le formalità previste, tanto che il decidente non avrebbe potuto non ritenerlo valido, nonostante le contestazioni del
, trattandosi sicuramente di una prassi condivisa, tant'è che la controparte ed i suoi P_
familiari avrebbero continuato a fruire dei servizi della DI senza pagarne i costi, Parte_6 avendo accumulato un debito di circa quaranta milioni di vecchie lire come confermato all'udienza del 23 maggio 2014.
Evidenzia che solo quando i reciproci crediti/debiti sono stati nuovamente compensati a zero egli ha dato istruzioni al proprio ragioniere di riprendere a far pagare il per i servizi CP_4 P_ resi, come da quest'ultimo confermato in sede di escussione testimoniale.
D'altra parte – continua l'appellante - il non avrebbe negato le prestazioni rese dalla P_
DI e, nel contempo, non avrebbe allegato i rispettivi pagamenti, tale che la Parte_6
compensazione dovrebbe essere ritenuta legittima anche in relazione al secondo pagamento preteso da controparte.
A riprova di ciò richiama quanto osservato dal C. t. u. a pag. 33 in merito alla corrispondenza tra il conteggio contenuto nell'allegato 7 della produzione di e quello dell'allegato 3 Persona_1 del fascicolo del , evidenziando che l'importo in essi indicato, pari a vecchie £ P_
16.688.174, sarebbe stato utilizzato in compensazione a chiusura dei lavori eseguiti e documentati sino al 16 febbraio 1999.
Evidenzia, infine, parte appellante (quale ultima articolazione del secondo motivo di appello in esame, paragrafo 2.6) che, nei rilievi avverso la bozza peritale, la difesa del aveva rilevato Pt_1
che in relazione al primo pagamento del 16 febbraio 1999 non era residuato alcun debito, anche alla luce della testimonianza di , mentre il credito di vecchie £ 73.936.150 (€ Testimone_4
38.184,83) sarebbe stato interamente saldato, posto che:
- egli aveva versato in atti un assegno di conto corrente tratto su banca MPS n. 0572380338-10 del
18 gennaio 2000 con ricevuta debitamente sottoscritta da dell'importo di CO
vecchie £ 12 milioni;
23 - i lavori di cui agli allegati della produzione del n. 6 (pari a £ 5.120.000), n. 7 (pari a P_
P_
£ 1.023.400) e n.8 (pari a £ 11.774,110) in realtà erano stati eseguiti dalle ditte , LI e
; Pt_5
- l'importo di £ 38.487,189 era stato compensato col credito della dettagliato Parte_6 nell'allegato costituito da sei fogli, così come era già avvenuto in occasione del primo pagamento del 16 febbraio 1999;
- gli altri importi richiesti erano oggetto di duplicazione e comunque se ne contestava la dovutezza e illegittimità richiesta.
Il C. t. u., esaminati detti rilievi, ha affermato che, in definitiva, la lettura della documentazione prodotta in atti da tutte le parti in causa portava a concludere che, secondo il , nulla era Pt_1 dovuto al , mentre, secondo quest'ultimo, la somma residua era pari a € 38.184,83. P_
Ha concluso che, a voler seguire le contestazioni del , il debito residuo comprensivo di Pt_1 interessi legali maturati sino al 20 giugno 2015 nei confronti del sarebbe pari a € P_
4.002,26 (come da tabella riportata alle pagg. 44 e 45 della relazione peritale).
In conclusione, quindi, secondo l'appellante, l'importo di € 38.184,83 non sarebbe dovuto.
Il motivo è solo parzialmente fondato secondo quanto si dirà.
Va evidenziato, anzitutto, che la pretesa creditoria del è stata valutata e si è fondata non P_ solo, come vorrebbe sostenere l'odierna appellante, sulla prova documentale offerta e oggetto di disamina da parte dell'Ausiliario tecnico, ma anche sulle risultanze delle dichiarazioni testimoniali rese.
Ciò detto, esaminando nello specifico le singole censure effettuate, vale osservare, in primis, che la considerazione di tipo logico dedotta in premessa dall'appellante – che cioè se davvero il Pt_1 avesse avuto un debito verso la DI , di un ammontare pari a circa € 40.000,00, non lo P_ avrebbe di certo chiamato in manleva per soli € 2.000,00 circa (pretesi nei suoi confronti da
AN SE, attore originario davanti al Giudice di Pace) -, per quanto suggestiva, non può valere in sé, sul piano giuridico-fattuale, a negare in radice la fondatezza della pretesa creditoria del
, sia perché i dati probatori acquisiti in giudizio e giustamente valorizzati dal primo P_
Giudice (di cui si dirà meglio più avanti) depongono in senso (quasi del tutto) favorevole alla prospettazione dei fatti rappresentata dal , sia perché, sullo stesso piano logico su cui si P_
è mossa l'appellante con l'osservazione in esame, non può escludersi che il abbia effettuato Pt_1
la chiamata in giudizio di accettando il rischio che costui avrebbe potuto, CO
a sua volta, rivendicare il proprio credito verso di lui, ma confidando, purtuttavia, lo stesso chiamante, sul fatto che il rapporto commerciale tra loro esistito non fosse adeguatamente tracciabile, né
24 riscontrabile sul piano documentale, nella piena consapevolezza della natura del tutto informale, oltre che disordinata, nonché della valenza scarsamente probante delle contabilità da loro rispettivamente redatte, prive di ogni crisma di autenticità e/o bilateralità.
Ciò detto, sulla prima censura (paragrafo 2.1) è appena il caso di notare che il mandato affidato al
Consulente tecnico d'ufficio non ha riguardato specificamente la ricostruzione della contabilità, quanto piuttosto la verifica dell'esistenza di una voce, nella contabilità del , riferibile P_
alla fornitura e posa in opera di grondaie o scossaline relativa al periodo giugno 2000 o epoca precedente e, in caso positivo, il suo costo, nonché la verifica della sussistenza (o meno) di un credito residuo del verso il in relazione ai lavori realizzati nel 1999 e nel 2000 e, in P_ Pt_1
caso positivo, la sua quantificazione tenendo separata la somma relativa alla scossalina.
Essendo questo il compito del nominato Ausiliario tecnico, costui risulta avere effettuato una puntuale ricostruzione della contabilità secondo la documentazione versata in atti dal , seppur P_
informale, filtrata attraverso le emergenze delle prove orali – che ha riportato nel dettaglio nella sua relazione -, nonché rielaborata criticamente anche alla luce della versione difensiva del , Pt_1 tanto da avere fornito (in maniera più obiettiva possibile) l'indicazione di quella che sarebbe la posizione debitoria residua di quest'ultimo, ove si accedesse alla sua prospettazione di parte (come da tabella a pag. 43/44 dell'elaborato peritale), osservando pertinentemente, alla fine, che poiché
“tutto quanto affermato dalle parti non trova conferme documentali oggettive (…) dovrà essere il G.
I., sulla base delle testimonianze riportate, a decidere in piena autonomia” (così testualmente a pag.
42 della relazione).
Ne deriva che, alla luce di ciò che si è detto sin qui, destituito di fondamento è, in radice, il rilievo dell'appellante secondo il quale il C. t. u. non avrebbe potuto effettuare alcuna ricostruzione della contabilità perché del tutto inesistente, non essendo questo – si ripete - il compito specifico affidato dal Giudice istruttore all'Ausiliario tecnico.
Quanto alla questione della domanda principale avanzata dal AN, va detto che non risulta dagli atti di parte del che costui abbia dichiarato di non avere inserito nella contabilità P_
i lavori di fornitura e posa in opera delle grondaie: in verità, quanto a queste ultime, si legge nell'atto di riassunzione che “nella contabilità dei lavori, per conto del , a tutto il 1998, come in quella Per_1
dei lavori eseguiti tra la fine del 1999 ed il 2000 (all. 7/11), non figurano le grondaie per le quali il
AN invoca – sacrosantamente! – il compenso”.
Ed in effetti, stando ai conteggi predisposti dal (come descritti fedelmente dal C. t. u. P_ nella sua relazione), nessuna voce è contenuta in essi riguardo a “fornitura e posa in opera di grondaie”, mentre invece si legge “collocazione di scossalina per ml. 61”, rispetto alla quale
25 l'Ausiliario tecnico ha evidenziato che corrisponde a quella per cui il AN ha chiesto il pagamento.
Ne deriva che nessuna incongruenza nominale vi è nelle affermazioni del , mentre, nella P_
sostanza, è stato dimostrato che il AN ha eseguito le opere riguardanti la grondaia (id est la scossalina) su incarico del primo, come confermato dalle deposizioni dei testi Testimone_4
e (riportate dalla stessa appellante), ma sempre nell'interesse del
[...] Testimone_5
, se è vero, come è vero per averlo dichiarato lo stesso nella sua Pt_1 Persona_1 comparsa di costituzione in primo grado, che “sulla base degli accordi globali intercorsi la predetta
Impresa si occupò anche di individuare la DI specializzata che avrebbe dovuto fornire ed impiantare le grondaie nel fabbricato. Ai fini di cui sopra il signor riferì che si CO
sarebbe avvalso di una DI di sua fiducia con la quale avrebbe concordato tempi e modalità di esecuzione, nonché il prezzo che avrebbe provveduto egli stesso a pagare ed il cui importo avrebbe poi recuperato dal deducente in sede di contabilità finale” (così testualmente il nella sua Pt_1
comparsa di costituzione davanti al Tribunale alla pag. 3).
Quanto alla terza articolazione del motivo in esame (paragrafo 2.3), essa può ritenersi fondata secondo quanto si dirà.
Va premesso che dalla disamina dell'intero compendio probatorio è fuor di dubbio che la prima tranche dei lavori edili che il ha eseguito nell'immobile del – quelli cioè P_ Pt_1 effettuati sino all'anno 1998, quando ancora l'attività del primo era svolta in collaborazione col fratello – sono stati saldati attraverso un'operazione di compensazione Testimone_4 tra le contrapposte partite di dare-avere tra le parti, avendo l'officina meccanica del eseguito Pt_1
delle prestazioni sui mezzi della DI . P_
La relativa contabilità risulta redatta e definita nel febbraio 1999 e, secondo la prospettazione dell'odierno appellato, da essa sarebbe residuato, a titolo di credito dell'impresa edile, il complessivo importo di vecchie £ 4.800.000 – di cui £ 3.400.000 quale somma non coperta dalla suddetta operazione di compensazione (come specificato bene alle pagg. 4/5 della relazione peritale, cui qui si rimanda per brevità) e £ 1.400.000 quale corrispettivo di n. 4 viaggi (del costo unitario di £ 350.000) da al cantiere edile di Mirto. P_0
Tuttavia - osserva la Corte -, esaminata la relazione di consulenza tecnica e tenuto conto delle prove documentali allegate al giudizio e delle dichiarazioni testimoniali rese, deve ritenersi che anche la predetta somma di vecchie £ 4.800.000, diversamente da quanto sostenuto dal (e P_
recepito dal primo Giudice), abbia formato oggetto della complessiva operazione di compensazione di cui sopra.
26 Siffatto convincimento si fonda, in particolare, sulla lettura complessiva delle risultanze della prova per interpello e di quella testimoniale di seguito riportate (nella parte di precipuo interesse ai fini che ci occupano) che, a parere del Collegio, depongono univocamente nel senso che il corrispettivo di tutti i lavori eseguiti dai fratelli nel fabbricato prima del febbraio 1999 era stato P_ Pt_1 interamente coperto dall'operazione di compensazione suddetta e la relativa contabilità definitivamente chiusa.
in sede di interrogatorio formale, ha affermato infatti: “non risponde al vero la Persona_1
circostanza di cui alla lettera d) perché nel fare la compensazione tra le due contabilità i crediti sono stati interamente compensati ed è stato anche concordato che per eventuali prestazioni future entrambe le parti avremmo corrisposto interamente il dovuto”; il teste , tecnico Testimone_6 di fiducia di , ha riscontrato tale circostanza, laddove ha affermato che: “(…) P_ P_
a quanto ne so, la contabilità dei lavori precedenti era stata redatta da tale ON Cesare, geometra. Io e il ON lavoravamo nello stesso studio e quindi avevo appreso della contabilità che lui aveva redatto per il . I fratelli , e , gestivano insieme P_ P_ Per_1 P_
l'impresa edile. Essendo giunti all'intenzione di dividersi, avevano proceduto a conteggiare i lavori eseguiti insieme, per verificare anche i crediti da dividere;
(…) confermo, in quanto i fratelli
sono venuti presso il mio studio per richiedere che si procedesse alla contabilizzazione poi P_ fatta dal ON”; il teste , ragioniere della DI , ha riferito sul punto: Controparte_9 Per_1
“nulla so in merito alla circostanza n. 8, però posso dire che all'inizio del 1999 il sig. mi riferì Per_1 di fargli avere la contabilità di quanto i dovevano all'azienda in relazione alle riparazioni P_
degli automezzi, in modo da compensare quanto dovevano i , con quanto dovuto P_ dall'impresa ”; , escusso quale teste, ha dichiarato: “allo Per_1 Testimone_4
scioglimento della società nel 1998 la contabilità con era stata tutta chiusa compresi i costi Per_1
per il poroton;
i lavori effettuati fino al 30.12.1998 erano chiusi, contabilizzati e saldati;
pertanto, nulla più da dare e avere sempre per quei lavori. Il pagamento è avvenuto mediante la compensazione di quanto la DI , cioè io e mio fratello, doveva pagare alla DI P_ Per_1 per le prestazioni dell'officina (sistemazione autocarri, muletti, etc.…) giusta la quantificazione fatta attraverso la somma degli importi specificati in così detti <> relativi ai lavori effettivamente prestati. Ricordo che la contabilità fu fatta dal ragioniere della DI IO che ricordo chiamarsi
. In quell'occasione noi esponevamo la nostra contabilità pareggiando i conti”. Persona_4
Stanti le superiori complessive risultanze e considerato che è più che verosimile che la somma di vecchie £ 3.400.00 si riferisca alla contabilità relativa ai lavori eseguiti dal quando P_
operava in collaborazione col fratello – la cui testimonianza appare assolutamente Testimone_4
credibile e imparziale –, mentre l'importo di vecchie £ 1.400.000 è riferibile ai viaggi effettuati per
27 trasportare il poroton - il cui acquisto, in base alla fattura allegata, è avvenuto in data 16 dicembre
1997 e che il teste ha incluso nella contabilità definitivamente chiusa e saldata nel febbraio P_
1999 -, reputa la Corte che la pretesa creditoria del per complessive vecchie £ 4.800.000 P_
(pari a € 2.479) sia stata estinta per compensazione, dovendosi in parte qua riformare la pronuncia di primo grado.
Riguardo alla quarta articolazione del motivo in esame (paragrafo 2.4), è appena il caso di evidenziare che se anche dovesse, per ipotesi, ritenersi provato che parte dei lavori compresi nella contabilità del
(di cui, in particolare, ai punti 13c, 13d, 13e, 13g e 13l della comparsa di costituzione P_
di siano stati eseguiti da altre ditte, e cioè in parte dalla DI Persona_1 P_1
, in parte dalla DI e, quelli di cui al punto 13l, dalla DI
[...] Parte_4 [...]
, non per questo può dirsi certamente dimostrato che la relativa pretesa creditoria del Parte_5
sia infondata, dal momento che è lo stesso ad avere affermato nella sua P_ Pt_1
comparsa di costituzione che gli accordi col erano stati nel senso che l'impresa di P_ quest'ultimo si sarebbe occupata, tra l'altro, di impiegare e organizzare anche la “manovalanza specializzata”, oltre che di “fornire o fare fornire da artigiani o commercianti di sua fiducia taluni materiali necessari per la costruzione”. Tale che, così come avvenuto con la DI del AN, può ben darsi che le imprese anzidette, che secondo la prospettazione del avrebbero effettuato Pt_1
i lavori sopra elencati nel suo immobile, siano state reperite e pagate dal (nell'interesse P_
del ) con obbligo del committente di rimborsare tali costi (giustamente inseriti perciò, dal Pt_1
, nella contabilità). P_
A ciò aggiungasi, in via dirimente, che i lavori che secondo il convenuto (oggi la Persona_1
sua erede, appellante, sarebbero stati effettuati da altre ditte, diverse da quella Controparte_2
del - il cui corrispettivo perciò non sarebbe a lui dovuto - sono quelli di cui ai numeri P_
2, 3 e 4 dell'allegato 6 dei documenti del (punto 13c della comparsa del ), al P_ Pt_1 numero 14 dell'allegato 7 (13e della comparsa del ), ai numeri 1, 2, 3, 4 e 20 dell'allegato Pt_1
8 (13g della comparsa di risposta), oltre che la posa in opera di ml. 23 di grondaia.
Orbene, questi lavori (eccetto l'ultimo), secondo la fedele ricostruzione dei fatti effettuata dal C. t. u. alle pagg. 9 e 10 della sua relazione sulla scorta anche delle deposizioni testimoniali riportate nell'elaborato, sono compresi tra quelli per i quali, dopo l'iniziale contrasto sorto tra la committenza e l'impresa appaltatrice in merito alla contabilità operata da quest'ultima, è stata effettuata apposita verifica in situ il 25 maggio 2000 nel contraddittorio delle parti, alla presenza, da una parte, del e del suo tecnico di fiducia arch. e, dall'altra, di e del Pt_1 Tes_3 CO
suo tecnico di fiducia geom. Tes_6
28 escusso quale teste, sul punto ha deposto in maniera chiara ed attendibile, affermando (senza Tes_7 essere smentito dalle risultanze delle altre prove orali) testualmente che “(…) nell'aprile del 2000 mi sono recato presso l'immobile del per rilevare e misurare dei lavori ivi eseguiti dal . Per_1 P_
Era stato questi a dirmi di avere eseguito i lavori in questione poco tempo prima del mio sopralluogo.
In seguito, qualche mese dopo, verso maggio del 2000, mi sono recato presso l'immobile per verificare le misure che avevo rilevato in contraddittorio e con la presenza del e del suo Per_1 tecnico di fiducia, tale architetto C'era pure il . In tale occasione abbiamo corretto Tes_3 P_ al ribasso la contabilità che io avevo redatto”; e, ancora, sulla circostanza di cui alla lettera G dell'atto di citazione in riassunzione del (“vero o no che in tale periodo il P_ P_ eseguì i lavori indicati nei <> allegati al suo fascicolo con i nn° 6, 7, 8, 10, 11, 12? ”), ha dichiarato: “ho redatto io stesso la contabilità dei lavori elencati nei documenti contrassegnati con i numeri 6, 7, 8 e 9 allegati al fascicolo del . In dette contabilità si è tenuto conto dei rilievi P_ formulati dal ; sulla circostanza di cui alla lett. H (“vero o no che nell'aprile del 2000, quando Tes_3
aveva eseguito parte di quei lavori, il ne aveva chiesto il pagamento al , con i P_ Per_1 conteggi allegati con i nn° 4 e 5?”), il teste ha risposto: “i documenti allegati al fascicolo del
, contrassegnati con i numeri 4 e 5, contengono la contabilità da me originariamente stilata, P_
presentata per il pagamento al . Tale ultima circostanza mi consta perché il poi è Per_1 P_ tornato da me dicendomi che dovevamo verificare tutti insieme la contabilità stessa” e su quella di cui alla lett. I (“vero o no che, a seguito delle contestazioni mosse del , e nel mentre il Per_1 P_
continua i lavori, il 25.5.2000 i tecnici di fiducia del , geom. , e del P_ CO2
, l'Arch. misurarono i lavori di rifinitura del fabbricato e, in ragione dei prezzi in Per_1 Tes_3 precedenza concordati fra le parti, li contabilizzarono?”, ha affermato: “vero, ribadisco quanto ho detto”; sulla circostanza di cui alla lett. N, infine (“vero o no che i lavori eseguiti fra il 1999 ed il
2000, secondo la contabilità approvata dal , ammontavano a complessive £ 73.396.150, di Per_1
cui: a) £ 16.212.800 per 1° stato avanzamento lavori;
b) £ 21.541.640 per 2° stato avanzamento lavori;
c) £ 11.774.110 per 3° stato avanzamento lavori;
d) £ 19.607.600 per le note con le quali furono contabilizzati i lavori, in economia, di sistemazione dell'esterno della casa del;
e) £ Per_1
4.800.000 per residuo debito lavori 1999 di cui £ 3.400.000 quale <> per lavori del 1998 e di £ 1.400.000 per n. 4 viaggi camion di £ 350.000 cadauno ”), ha dichiarato:
“confermo, in relazione al lavoro professionale da me svolto, le contabilità riportate nei documenti
n. 6, 7, 8 e 9. Non ho svolto eventuali altri lavori”.
In questo quadro, non essendo risultato che in sede di verifica e misurazione dei lavori effettuati in contraddittorio tra le parti, alla presenza dei rispettivi tecnici di fiducia, il committente
[...]
abbia sollevato questioni in merito all'effettiva DI destinataria del relativo pagamento ed Per_1
29 all'inclusione di quelle opere (ora in contesa) nella contabilità del , è poco verosimile P_ quanto intende sostenere oggi in giudizio l'appellante (e, prima di lei, lo stesso Controparte_2
), che cioè il relativo prezzo da pagare non spetterebbe al ma alle altre ditte Pt_1 P_
suddette, le quali avrebbero realizzato i lavori sopra riportati in maniera autonoma e non già per incarico di quest'ultimo. P_ Che si sia trattato di incarichi conferiti direttamente dal alle diverse imprese suddette ( Pt_1 di e ), come vorrebbe l'appellante, non ha trovato, peraltro, P_1 Parte_4
riscontro specifico nelle risultanze istruttorie, dovendosi ritenere che, in mancanza di una simile dimostrazione ed essendosi le parti accordate, secondo quanto si è riportato più sopra, sulla possibilità che la DI subappaltasse talune lavorazioni ad apposite imprese specializzate (come P_
riconosciuto dallo stesso in comparsa di costituzione in primo grado), non può che ribadirsi Pt_1
la fondatezza della pretesa del anche riguardo alle opere in questione. P_
Riguardo invece alla fornitura e posa in opera di ml. 23 di grondaia – che secondo la CP_2
sarebbero state effettuate dalla DI -, vi è da dire, anzitutto, che non Parte_5
è stata fornita prova adeguata di tale assunto: ed infatti, come bene ha rilevato il C. t. u. in risposta al relativo rilievo della difesa del , è stata allegata da quest'ultimo una nota (all. 7) a Pt_1
dimostrazione del fatto che la DI avrebbe effettivamente eseguito il lavoro suddetto, Pt_5
fatturandone il costo.
Si tratta tuttavia di un semplice foglio di carta scritto a penna senza timbro, né firma per accettazione e/o simili, nel quale sono riportate voci quali “copertura”, “cordolo c.a.”, “grondaia” (£. 880.000),
“intonaco est.” e “intonaco int.” per complessive vecchie £ 18.469.000 (da cui vengono detratti
“acconti” per £ 11.000.000, con un residuo a pagare di £ 7.469.000); risulta, inoltre, allegata la copia di un assegno bancario n. 0576963083-08 (pari a £ 7.469.000) tratto sulla Banca Monte dei Paschi di Siena emesso all'ordine di , ma privo della data di emissione, la cui Parte_5 efficacia probatoria, così come di quella della citata “nota”, è da reputare del tutto inconsistente, non essendovi traccia in atti dell'effettiva negoziazione dell'asserito titolo.
Senza tacere, in via dirimente, che tali documenti sono stati prodotti da parte convenuta solo in sede di osservazioni alla c. t. u., e cioè ben dopo la maturazione del termine delle preclusioni istruttorie, essendo, perciò, comunque inammissibili perché tardivamente depositati.
Così come inammissibile sarebbe l'asserita produzione dell'assegno £ 12.000.000, rispetto al quale la difesa della , in sede di osservazioni alla bozza di c. t. u., ha evidenziato testualmente CP_2 che “diversamente da quanto indicato dal C. t. u. esiste evidenza contabile del pagamento rappresentata da un pagamento a mezzo assegno della banca Monte dei Paschi di Siena n.
0572380338-10 del 18/01/2000 di Lit. 12.000.000 (allegata ricevuta debitamente sottoscritta dal sig.
30 )”, posto che, secondo quanto l'Ausiliario tecnico ha ribadito e secondo quanto si CO
evince dagli atti, non è stata rinvenuta alcuna ricevuta né nella PEC inviata dalla difesa della
, né nei fascicoli di parte, dovendosi perciò ritenere che tale documento non possa essere CP_2
oggetto di disamina perché, a tutto voler concedere, non allegato nei termini previsti.
D'altra parte, tornando alla questione dei 23 ml. di grondaia, la circostanza che ml. 61 di “scossalina” siano stati forniti e collocati dalla DI AN, su incarico del , non toglie che i 23 P_ ml. di “grondaia” possano essere stati commissionati e pagati dal ad altra DI, potendo ben Pt_1
trattasi di una lavorazione diversa, effettuata in epoca differente e concernente altra parte dell'immobile del non coincidente con quella in cui ha operato il AN;
di tale Pt_1
lavorazione, peraltro, va detto, non vi è traccia nella contabilità del . P_
In merito poi alla quinta articolazione del motivo in esame (paragrafo 2.5), al di là dell'intima contraddizione presente nello stesso assunto dell'appellante – la quale, da una parte, sostiene di non dovere pagare nulla al per gli asseriti lavori successivi al 1998 e, dall'altra, afferma che P_
il relativo prezzo sarebbero stato saldato mediante compensazione secondo la medesima prassi seguita per la prima tranche dei lavori -, vale osservare, in ogni caso, che se per il lavori conclusisi nel 1998 (contabilizzati nel febbraio 1999) vi è prova del loro pagamento mediante compensazione secondo quanto si è riportato sopra, la stessa prova non è stata raggiunta per quelli successivi (dalla metà del 1999 al 2000), ma anzi questo assunto della è stato propriamente smentito dalle CP_2
emergenze della prova orale e, più in particolare, dalle stesse dichiarazioni di il Persona_1
quale, in sede di interrogatorio formale, ha testualmente affermato “(…) è stato anche concordato che per eventuali prestazioni future entrambe le parti avremmo corrisposto interamente il dovuto”.
Tale circostanza ha trovato conferma specifica nella deposizione (senz'altro disinteressata) del teste
, già dipendente della DI IO (sino al 2007), il quale ha sul punto Testimone_8 riferito: “(…) all'inizio del1999 il signor mi riferì di fargli avere la contabilità di quanto i Per_1
dovevano all'azienda in relazione alla riparazione degli automezzi, in modo da compensare P_ quanto dovevano i con quanto dovuto dall'impresa . (…) Dopo alcuni giorni, il P_ Per_1
signor mi comunicava che la contabilità tra il e i era chiusa e, da quel Per_1 Per_1 P_
momento in poi, se i venivano a fare delle riparazioni – cosa che in effetti hanno fatto -, P_ dovevano pagare;
cosa che in effetti hanno fatto”.
Ne deriva l'infondatezza della quinta articolazione del motivo di appello in esame.
Al paragrafo 2.6 l'appellante, più che una doglianza avverso le ragioni della sentenza impugnata, si limita a riportare le considerazioni del C. t. u., il quale, seguendo il mandato peritale, ha, in definitiva, fornito al Tribunale le due diverse prospettazioni delle parti contendenti, avendo riportato sia gli esiti della contabilità del – secondo cui la somma residua a lui spettante sarebbe pari a € P_
31 38.184,83 -, sia quelli ricostruiti seguendo le contestazioni ed i rilievi del - tale che il debito Pt_1 residuo di costui, comprensivo di interessi, sarebbe pari a soli € 4.002,26 -, sull'ineccepibile presupposto che – si riporta nuovamente – “(…) dovrà essere il G. I., sulla base delle testimonianze riportate, a decidere in piena autonomia”.
Non è perciò sostenibile, come vorrebbe l'appellante, alla luce di quanto si è detto sin qui, che in base alla c. t. u. l'importo di € 38.184,83 non sarebbe, in definitiva, dovuto.
Discende da tutte le superiori considerazioni che, in parziale accoglimento del motivo di appello in esame (limitatamente alla articolazione di cui al paragrafo 2.3), va rideterminato in € 35.705,83 il credito residuo del nei confronti della , quale unica erede di P_ CP_2 [...]
, pari alla differenza tra € 38.184,83 (di cui alla sentenza di primo grado) e € 2.479,00 (di Per_1
cui al suddetto paragrafo 2.3), oltre accessori come nella sentenza di primo grado, non oggetto di contestazione specifica sul punto (cfr. Cass. Civ. n. 13780/2017).
Col terzo motivo l'appellante contesta la regolazione delle spese di lite, rilevando che il Tribunale non avrebbe fatto buon uso del principio della soccombenza laddove ha disposto nei suoi confronti la condanna al pagamento della somma di € 7.582,27.
A suo dire le spese avrebbero dovuto essere compensate nei rapporti col dato che è stata P_
accolta la domanda di manleva spiegata dal suo dante causa e, in ogni caso, stante Persona_1
il rigetto della domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c. p. c. avanzata dal primo, la compensazione sarebbe stata giustificata per questa via, data la reciproca soccombenza delle due parti.
Il motivo non può accogliersi avendo il primo Giudice fatto corretta applicazione della regola della soccombenza dal momento che il – e per lui, l'erede – è risultato del Pt_1 Controparte_2
tutto perdente sulla domanda riconvenzionale proposta dal nei suoi confronti, non P_ incidendo su tale rapporto processuale la domanda di “manleva” avanzata dal verso il Pt_1
(che ha riguardato, piuttosto, la contesa tra AN SE, poi i suoi eredi, ed il P_
, poi la sua erede), rispetto alla quale il primo Giudice – come si è detto in alto - ha disposto Pt_1 la condanna del al rimborso delle spese di lite in favore dell'originario attore. P_
Va inoltre evidenziato che il rigetto della domanda, meramente accessoria, proposta dal P_
ex art. 96 c. p. c. non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, come affermato pacificamente dalla giurisprudenza della Suprema Corte, sicché non può
32 giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (tra le tante v. Cass. Civ. nn. 18036/2022; 11792/2018; 9532/2017).
LE SPESE DI LITE.
Il regime delle spese processuali va regolamentato tenendo conto, anzitutto, che, sebbene tra loro riuniti, ciascun giudizio mantiene la propria autonomia, dovendosi perciò valutare partitamente le posizioni ed i rapporti processuali dell'uno e dell'altro (cfr. Cass. Civ. nn. 27295/2022; 15860/2014;
15954/2006).
In questa prospettiva, quanto al giudizio n. 915/2021 R. G., stante l'accoglimento dell'appello proposto da e (in punto di statuizione delle spese di giudizio del Parte_1 Parte_2
primo grado), il deve essere condannato al rimborso delle spese del presente grado in P_
favore dei predetti, che vanno determinate in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022
(qui applicabili ratione temporis ai sensi del disposto dell'art. 6 dello stesso), tenuto conto del valore della controversia individuato in base al diritto accertato in questa sede (arg. ex art. 5, co.
1. D. M.
55/2014 e s. m. i.; scaglione da € 1.101 a € 5.200) e applicando i valori tariffari minimi in ragione in considerazione dell'esigua difficoltà delle questioni trattate e delle correlate semplici prestazioni defensionali, liquidando perciò la somma di € 1.458,00 a titolo di onorario – di cui € 268,00 per la fase di studio, € 268,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 496,00 per la fase di trattazione (v. sul punto specifico Cass. Civ. 29857/2023) e € 426,00 per la fase decisionale -, senza l'aumento, solo facoltativo, per la pluralità di soggetti difesi, data la loro identica posizione processuale secondo quanto si è già evidenziato più sopra (v. Cass. Civ. nn. 11591/2015; 17363/2004), oltre rimborso del contributo unificato e delle altre spese vive documentate in atti, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta).
Quanto al procedimento n. 919/2021 R. G., il parziale accoglimento dell'appello, con riforma in parte qua della statuizione di primo grado, impone alla Corte di rivedere d'ufficio anche il capo relativo alle spese del primo grado (nei rapporti tra la , erede di e CP_2 Persona_1
e di regolarle insieme a quelle del presente grado in base ad una CO valutazione globale che tenga conto dell'esito unitario della lite (nei rapporti tra le due suddette parti contendenti).
In questa prospettiva, stante che il ridimensionamento nel quantum della pretesa non inficia la soccombenza comunque della , quale erede di posto il noto principio CP_2 Persona_1
fissato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la pronuncia n. 32061/2022 - secondo cui, in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di
33 una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi -, la predetta va condannata al rimborso delle spese del doppio grado in favore del ai sensi dell'art. 91, comma 1, c. p. P_
c..
Esse devono liquidarsi, per entrambi i gradi, in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022
(applicabili ratione temporis ai sensi del disposto dell'art. 6 dello stesso) in linea con il principio affermato dalla Suprema Corte, cui va data continuità in questa sede, secondo il quale “in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D. M. n. 55 del 2014 (anche tenuto conto della modifica operata con il D. M. 147/2022, n. d. r.), cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D. M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c. p. c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di <> evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (così Cass. Civ. n. 31884/2018).
Ne discende che per il primo grado, tenuto conto del valore della controversia individuato in base al diritto accertato (scaglione da € 26.001 a € 52.000) ed applicando i valori tariffari tra i minimi e i medi in considerazione della natura ed entità delle questioni oggetto della contesa, l'onorario si liquida, per il primo grado, in complessivi € 5.400,00, di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva, € 1.300,00 per la fase istruttoria e € 2.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso del c. u. e delle altre spese vive documentate in atti, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta).
Le spese di c. t. u. di primo grado (già liquidate in atti) si pongono definitivamente a carico della
(erede di secondo la stessa regola della soccombenza, ferma CP_2 Persona_1
restando la solidarietà (tra le due parti di che trattasi) della relativa obbligazione nei rapporti esterni con il C. t. u..
Quanto al presente grado, avuto riguardo agli stessi criteri anzidetti, l'onorario si determina in complessivi € 6.800,00, di cui € 1.500,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.900,00 per la fase istruttoria (stanti le richieste istruttorie dell'appellante) e di trattazione
34 (v. sul punto specifico il principio espresso da Cass. Civ. n. 8561/2023) e € 2.400,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, C. P. A. e IVA (ove dovuta).
Va evidentemente rigettata l'istanza avanzata dal di condanna delle controparti ai sensi P_ dell'art. 96, comma 3, c. p. c., stante la mancanza del primo dei presupposti richiesti dalla norma de qua, ossia la soccombenza della parte, dato che in appello i fratelli sono risultati vittoriosi Pt_1
in toto e la parzialmente vittoriosa. CP_2
Non si apprezzerebbe, comunque, nemmeno la sussistenza dei presupposti della malafede o colpa grave nel proporre appello, né l'abuso del processo, i quali vanno valutati con particolare rigore stante l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui la responsabilità ex art. 96, comma 3, c. p. c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost. (così da ultimo Cass. Civ. n. 19948/2023).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti iscritti ai nn.
915/2021 R. G. e 919/2021 R. G., proposti avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 841/2021 del
16 novembre 2021, così provvede:
• in accoglimento dell'appello proposto da e con citazione Parte_1 Parte_2
notificata il 20 dicembre 2021 nei confronti di in riforma in parte CO
qua della sentenza di primo grado, condanna il al rimborso delle spese di lite del P_ primo grado di giudizio in favore dei predetti appellanti, liquidate in complessivi € 1.700,00 a titolo di onorario (come in parti motiva suddivisi), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta);
• in parziale accoglimento dell'appello proposto da (erede di Controparte_2 [...]
) con atto di citazione notificato il 20 dicembre 2021 nei confronti di Per_1 [...]
, in riforma in parte qua della sentenza impugnata, ridetermina in complessivi € P_
35.705,83 la somma dovuta dalla predetta FRISENDA in favore del per la causale e P_
per le ragioni di cui in parte motiva, al cui pagamento la condanna (quale unica erede di
[...]
), con interessi e rivalutazione come stabiliti nella sentenza di primo grado;
Per_1
35 • condanna – quanto al proc. n. 915/2021 R. G. - al rimborso delle CO
spese del presente grado di giudizio in favore di e liquidate in Parte_1 Parte_2 complessivi € 1.458,00 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso forfettario del contributo unificato e altre spese vive documentate in atti, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C. P. A. e IVA (ove dovuta);
• condanna (erede di – quanto al proc. n. 919/2021 R. G. Controparte_2 Persona_1
- al rimborso delle spese del primo e del secondo grado di giudizio in favore di P_
, liquidate a titolo di onorario, quanto al primo grado, in complessivi € 5.400,00 (come in
[...] parte motiva ripartiti), e, quanto al secondo grado, in complessivi € 6.800,00 (come in parte motiva ripartiti), oltre, per il primo grado, al rimborso del c. u. ed alle altre spese vive documentate in atti,
e, per entrambi i gradi, al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C. P. A. e IVA
(ove dovuta);
• dispone che le spese di c. t. u. di primo grado (già liquidate in atti) siano poste definitivamente a carico di (erede di , ferma restando la solidarietà tra le Controparte_2 Persona_1
parti ( e ) della relativa obbligazione nei rapporti esterni con il C. t. u.; CP_2 P_
• rigetta la richiesta di provvedimento ex art. 96, comma 3, c. p. c. (sollecitata dalla parte appellata).
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) il 5 giugno 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
36
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei giudizi riuniti, in grado di appello, iscritti ai nn. 915/2021 R. G. e 919/2021 R. G., vertenti: il n. 915/2021 R. G., tra nato a [...] il [...], c. f.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
e nato a [...] il [...], c. f.: , Parte_2 CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Pruiti Ciarello (con PEC indicata) per procura rilasciata su foglio separato ai sensi dell'art. 83 c. p. c., con lui elettivamente domiciliati in Messina, via Ghibellina n.77, presso lo studio dell'avv. Paolina Pirri,
APPELLANTI contro
nato a [...] il [...], c. f.: CO C.F._3
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Cinnera Martino (con PEC indicata) per procura
[...] allegata agli atti del giudizio, presso il cui studio, in Sant'Agata Militello, via S. SE n. 51, è elettivamente domiciliato,
APPELLATO
^^^^^^^^^^^^^^^^ il n. 919/2021 R. G., tra
1 nata a [...] il [...], c. f.: , rappresentata Controparte_2 CodiceFiscale_4
e difesa dall'avv. Leo Decembrino (con PEC indicata) per procura rilasciata su foglio separato ai sensi dell'art. 83 c. p. c., presso il cui studio, in Messina, via Ghibellina n. 77 è elettivamente domiciliata,
APPELLANTE contro
nato a [...] il [...], c. f.: CO C.F._3
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Cinnera Martino (con PEC indicata) per procura
[...] allegata agli atti del giudizio, presso il cui studio, in Sant'Agata Militello, via S. SE n. 51, è elettivamente domiciliato,
APPELLATO
____________________
OGGETTO: Appelli (riuniti) avverso la sentenza n. 841/2021 emessa dal Tribunale di Patti il 16 novembre 2021 in materia di adempimento contrattuale.
********************
CONCLUSIONI delle PARTI
Per gli appellanti e (n. 915/2021 R. G.): “si riporta a quanto Parte_1 Parte_2
dedotto ed eccepito nelle note di trattazione scritta depositate per le precedenti udienze, nelle quali ha contestato l'ordinanza con la quale il Collegio ha riunito i due procedimenti, poiché non vi era (e non vi è) alcuna connessione oggettiva o soggettiva, essi, infatti, hanno petitum e causa petendi diversi, così come hanno esigenze processuali differenti, già rilevate da Codesto On.le Collegio. Ciò premesso, l'avv. Andrea Pruiti Ciarello fa rilevare che sussistono le condizioni previste dagli artt.
103, secondo comma e 104 secondo comma, c.p.c. e chiede che l'On.le Collegio decida sulle domande avanzate nell'atto di appello proposto dai Signori e , accogliendole Pt_1 Parte_2 integralmente e disponga la separazione dell'altra causa e l'ulteriore istruzione riguardo alla medesima, ai sensi dell'art. 279, comma 2, n.5, c.p.c.”.
Per l'appellato (in entrambi i giudizi): “voglia, in via istruttoria, 1. CO
ritenere e dichiarare inammissibili le prove chieste dagli appellanti;
2. in subordine, ammettere le altre prove chieste dall'appellato con il verbale del 13.3.2008; nel merito: 1) rigettare gli appelli;
e comunque 2) ritenere e dichiarare il diritto del ad aver pagato dall'erede di P_ Per_1
il corrispettivo dei lavori eseguiti fra il 1999 ed il 2000, come contabilizzato e concordato
[...] fra le parti e/o determinato con la richiesta istruttoria;
3) per l'effetto, condannare l'erede del sig.
a pagare al il dovuto corrispettivo, con interessi e rivalutazione dal Persona_1 P_ diritto sino al soddisfo;
4) condannare, se del caso, gli appellanti a norma dell'art. 96, co. 3°, c. p.
c.. Con vittoria di spese e compensi anche di questo grado”.
2 Per l'appellante (n. 919/2021 R. G.): “si riporta integralmente alla citazione Controparte_2
in appello ed ai precedenti verbali di causa ed insiste in tutte le domande preliminari, istruttorie e di merito qui riportate: 1) accogliere il presente appello e, conseguentemente, riformare parzialmente la sentenza n. 841/21 del Tribunale di Patti;
2) ove ritenuto, in riforma dell'ordinanza istruttoria del
07.05.09, ammettere l'interrogatorio formale del sig. e la prova per testi con i CO
testimoni già in dicati in primo grado sulle circostanze di cui ai nn. 10, 11, 12, 13b, 14, 15, 16, 17 e
18 della comparsa di del 26.09.04; 2.1) in ogni caso, in riforma del provvedimento Persona_1
del 23.05.14 con il quale il G.I. ha erroneamente ritenuto esaurita la prova testimoniale, disporre la testimonianza dei sigg. (domiciliato in Acquedolci, Via Carso n. 3) e Tes_1 Tes_2
(domiciliato in Rocca di Caprileone, Via de Vespri n. 6); 2.2) ove ritenuto, in riforma
[...] dell'ordinanza istruttoria del 21.11.14, rinnovare la CTU assegnando al consulente il compito di accertare e quantificare la misura ed il valore dei lavori eseguiti dal e la corrispondenza P_
degli stessi con quelli richiesti in pagamento, tenuto conto dei prezzi indicati e di quelli di mercato;
2.3) con riferimento all'assegno di lire 12 milioni che il in comparsa ha disconosciuto, P_
ferma la contestazione della tesi avversaria, in subordine, per mero scrupolo difensivo, si chiede che
l'Ill.ma Corte d'Appello voglia ordinare al l'esibizione della contabilità e dei movimenti P_ bancari per verificare l'avvenuto incasso del titolo ex art. 210 c.p.c. nonché disporre la verificazione della sottoscrizione del sig. a mezzo CTU grafologica utilizzando quali scritture di P_
comparazione le firme apposte sulle procure alle liti versate in atti e/o altri atti pubblici che il nominato perito sarà autorizzato a reperire unitamente al documento di identità in originale;
3) modificare la sentenza gravata, ritenendo e statuendo che nulla è dovuto dalla sig.ra (erede CP_2
del sig. ) in favore del sig. , per le ragioni sopra esposte, ovvero Persona_1 CO che residua l'importo minimo di € 4.002,26 comprensivo di interessi;
4) in estremo subordine, modificare la sentenza gravata nella parte in cui non ha compensato le spese legali in ragione dell'accoglimento della domanda di manleva nei confronti del sig. Cancellieri e del rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dal sig. ; 5) con vittoria di spese e compensi P_ difensivi di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 20 dicembre 2021 e hanno Parte_1 Parte_2
proposto appello avverso la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Patti ha dichiarato inammissibili ed improponibili, per carenza di legittimazione passiva, le domande avanzate nei loro confronti da e da accogliendo la domanda _3 CO
proposta da - poi i suoi eredi , in proprio e nella _3 CP_4 Controparte_5
CP_ qualità di esercente la responsabilità sul figlio minore AN , AN e CP_7
3 AN – e conseguentemente condannando al pagamento in CP_8 CO favore dei predetti eredi della somma di € 1.725,00, oltre interessi e rivalutazione (come specificato in motivazione); ha, poi, accolto la domanda riconvenzionale proposta da CO
nei confronti di quale unica erede di
[...] Controparte_2 Persona_1 condannandola, per l'effetto, al pagamento in favore del della somma di € 38.184,83, P_
oltre interessi e rivalutazione (come specificato in motivazione) ed ha, infine, condannato al pagamento delle spese del giudizio nei confronti di AN CO
SE - oggi i suoi eredi - (liquidate come in dispositivo), nonché quale Controparte_2
unica erede di al pagamento delle spese del giudizio, nei confronti del Persona_1
(liquidate come in dispositivo), compensando tra le altre parti le spese del giudizio e P_
ponendo quelle di c. t. u., già liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico di e di in ragione della metà per ciascuno. Controparte_2 CO
Gli appellanti hanno criticato la pronuncia impugnata nelle parti e per i motivi di cui si dirà più avanti ed hanno chiesto che, in accoglimento dell'appello, fosse accertato e dichiarato il loro diritto alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, al cui pagamento condannare
[...]
. P_
Instaurato il contradittorio, con comparsa depositata il 9 marzo 2022 si è costituito
[...]
resistendo all'appello, di cui ha contestato il motivo, e chiedendone il rigetto, ove non P_
dichiarato inammissibile, con condanna, se del caso, degli appellanti a norma dell'art. 96, co. 3, c. p.
c. e con vittoria di spese e compensi anche del presente grado;
ha chiesto in ogni caso, in via preliminare, la riunione al presente procedimento di quello recante il n. 919/2021 R. G. instaurato da con atto di appello proposto avverso la medesima sentenza impugnata nel Controparte_2
presente giudizio.
All'udienza del 21 ottobre 2022 (celebratasi nel proc. n. 919/201 R. G.) la Corte ha disposto la riunione al procedimento n. 915/2021 R. G. di quello n. 919/2021 R. G. (di più recente iscrizione), instaurato da con atto di citazione notificato il 20 dicembre 2021, con cui è Controparte_2
stato proposto appello avverso la medesima sentenza sopra indicata, nei confronti di
[...]
, contestandola nelle parti e per i motivi di cui si dirà più avanti e formulando le P_
domande sopra testualmente riportate nel paragrafo intitolato “conclusioni delle parti”, esclusa quella di cui al numero 2.3, previa sospensione della sua efficacia esecutiva.
si è costituito con la stessa unica comparsa depositata il 9 marzo 2022, CO resistendo anche all'appello della e chiedendone il rigetto, ove non dichiarato CP_2 inammissibile, con condanna, se del caso, dell'appellante a norma dell'art. 96, co. 3, c. p. c. e con vittoria di spese e compensi anche del presente grado.
4 Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità degli appelli ed accolta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata avanzata dall'appellante CP_2
– come da provvedimento reso all'udienza del 2 dicembre 2022 – è stata fissata per la
[...] trattazione l'udienza del 6 marzo 2023 nella quale la causa è stata assunta in riserva sulle rispettive richieste delle parti (come da ordinanza dell'8 marzo 2023).
Con successivo provvedimento del 23 luglio 2023 la Corte, ritenuto di dovere decidere su dette istanze unitamente al merito, ha fissato l'udienza dell'8 gennaio 2024 per la precisazione delle conclusioni, differita poi, a causa del carico del ruolo, al 20 maggio 2024.
In detta udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
In via preliminare occorre puntualizzare che, seppure il giudizio di primo grado si sia svolto anche con la presenza di AN SE – che ha agito in giudizio davanti al Giudice di Pace di Naso nei confronti di ed al quale in corso di causa sono subentrati gli eredi Persona_1 [...]
CP_
, in proprio e n. q. di genitore esercente la responsabilità sul minore AN , Persona_2
nonché AN e AN , essedo egli deceduto il 29 settembre 2017 -, nessuna CP_7 CP_8
incidenza ha sulla regolare costituzione del presente grado di giudizio il fatto che costoro, nella qualità di eredi di AN SE, non siano stati convenuti in appello né da e Parte_1
(proc. n. 915/2021 R. G.), né da (proc. n. 919/2021 R. G.), dal Parte_2 Controparte_2
momento che si tratta, in entrambi i casi, di rapporti scindibili (art. 332 c. p. c.) e considerato che le contestazioni mosse rispettivamente dalle due parti appellanti non hanno riguardato per nulla la posizione del AN (ora dei suoi eredi).
In punto di diritto deve, invero, rammentarsi il principio affermato dalla Suprema Corte secondo il quale la notificazione dell'impugnazione a parti diverse da quelle dalle quali o contro le quali è stata proposta ai sensi dell'art. 332 c. p. c. non ha la stessa natura della notificazione prevista dall'art. 331
c.p. c., relativo all'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, in quanto, mentre in tale ultima norma si tratta di una “vocatio in jus” per integrare il contraddittorio, in ipotesi di cause scindibili, invece, detta notificazione integra soltanto una “litis denuntiatio” allo scopo di avvertire coloro che hanno partecipato al giudizio della necessità di proporre le impugnazioni, che non siano già precluse o escluse, nel processo instaurato con l'impugnazione principale;
in tale ultima ipotesi, ove sia omessa l'indicata notificazione, l'unico effetto è che il processo, per facilitare l'ingresso dell'eventuale interveniente, è da ritenere in situazione di stasi e di quiescenza fino alla
5 decorrenza dei termini stabiliti dagli artt. 325 e 327 c.p.c., onde la sentenza non può essere utilmente emessa.
Ne consegue che, in relazione a cause scindibili (quale quelle in questione), qualora non sia stata disposta la notificazione del gravame alle altre parti, la sentenza d'appello è annullabile dalla Corte di cassazione soltanto se, al momento in cui essa è chiamata a decidere, non siano decorsi i termini per l'appello, laddove, se questi sono scaduti – come è avvenuto sicuramente nella specie -
l'inosservanza dell'art. 332 c.p.c. non produce alcun effetto (in tal senso si vedano Cass. Civ. nn.
13465/2023; 7031/2020; 17868/2007; 3858/1983).
Tanto premesso, si procede all'esame del merito delle impugnazioni, partendo dall'iscrizione più risalente.
1) APPELLO di e (n. 915/2021 R. G.) Parte_1 Parte_2
Con un unico motivo di appello e lamentano l'erroneità della Parte_1 Parte_2
sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha compensato le spese del giudizio nei rapporti con . CO
Rilevano, a sostegno delle proprie doglianze, che il , al fine di evitare la condanna alle P_
spese di lite nei loro confronti, ha giustificato la relativa chiamata in giudizio sostenendo che la riassunzione del processo (interrotto per il decesso di era stata chiesta nei Persona_1 confronti degli “eredi di ” e a costoro era stata notificata “collettivamente ed Persona_1 impersonalmente” in quanto l'eredità del non risultava volturata e che avrebbe potuto Pt_1 desumersi che tutti i chiamati all'eredità, in quanto in possesso dei beni ereditari, avessero implicitamente accettato l'eredità ex art. 485 c. c. tale che la notifica era stata effettuata anche ai
“legittimari”, spettando ai convenuti dimostrare che il possesso aveva funzione conservativa e che non abitavano nell'immobile dei genitori, nonché che avessero fatto l'inventario ai sensi della norma da ultimo citata.
Il , inoltre, ha affermato che non avrebbe potuto conoscere la rinuncia all'eredità da P_ parte dei due fratelli , non potendosi, perciò, a lui imputare alcunché, mentre, d'altra parte, Pt_1
i due predetti convenuti in riassunzione avrebbero potuto scegliere di non costituirsi in giudizio, sufficiente essendo la sola costituzione della madre la quale avrebbe potuto Controparte_2 documentare la loro rinuncia all'eredità, non essendo perciò necessaria la loro difesa con conseguente applicabilità dell'art. 88 c. p. c..
Sostengono gli appellanti che questa tesi difensiva, che avrebbe tratto in errore il Giudice adito – il quale, senza alcuna motivazione esplicita sul punto, ha compensato le spese nel rapporto col
6 , pur avendo accolto pienamente l'eccezione di carenza di legittimazione passiva da loro P_
formulata –, sarebbe priva di fondamento, anzitutto perché, contrariamente a quanto dedotto da controparte, la notifica dell'atto di riassunzione, com'è evincibile dagli atti, è stata effettuata personalmente nei confronti di ciascuno dei due fratelli, oltre che della madre Controparte_2 inoltre, non avrebbe potuto pretendersi da quest'ultima l'allegazione della rinuncia all'eredità da parte dei figli, essendo necessario, invece, che essi si costituissero per eccepire la loro carenza di legittimazione passiva.
Sostengono inoltre che non corrisponderebbe al vero la circostanza dedotta da controparte secondo cui l'eredità di non risultava volturata: sul punto precisano di avere provato Persona_1
adeguatamente in giudizio la loro carenza di legittimazione passiva mediante la produzione del testamento olografo, del verbale della sua pubblicazione, della registrazione presso l'Agenzia delle
Entrate e presso il servizio di pubblicità immobiliare, nonché con la registrazione del testamento unitamente alla rinuncia all'eredità presso il registro delle successioni tenuto dal Tribunale di Patti al n.3/2016, laddove, invece, la visura catastale del 24 marzo 2016 prodotta in giudizio dal P_
sarebbe inidonea allo scopo avendo un valore probatorio limitato, data la sua finalità essenzialmente fiscale, e potendo semmai valere solo come indizio.
Deducono ancora che il , per non incorrere colposamente nell'errore di citarli P_
illegittimamente in giudizio, avrebbe dovuto effettuare, piuttosto, una visura ipotecaria avente finalità di pubblicità legale e valore di prova legale: ed invero – evidenziano - qualora nella medesima data della visura catastale (24 marzo 2016) controparte avesse effettuato la visura ipotecaria avrebbe potuto riscontrare l'avvenuta rinuncia all'eredità da parte di entrambi loro e l'accettazione dell'eredità testamentaria da parte di (nominata erede universale), essendo stata la relativa Controparte_2
trascrizione effettuata prontamente il 19 gennaio 2016.
Contestano, poi, l'assunto di controparte secondo il quale tutti i chiamati, in quanto nel possesso dei beni, avrebbero implicitamente accettato quell'eredità, evidenziando a tal riguardo che essi, alla morte del padre, non si trovavano nel possesso dei beni ereditari;
osservano, inoltre, che l'art. 485 c. c. fissa il termine di tre mesi dall'apertura della successione per effettuare l'inventario dei beni del defunto da parte del chiamato all'eredità, laddove, nel caso di specie, la successione si è aperta il 29 novembre
2015, mentre il deposito e la pubblicazione del testamento sono avvenuti il successivo 28 dicembre
2015, ossia meno di un mese dopo.
Tale che essi, chiamati all'eredità di nella loro qualità di figli, non sarebbero mai Persona_1
divenuti eredi poiché vi hanno rinunciato meno di un mese dopo la morte del padre, mentre la madre,
nel medesimo termine ha accettato di divenire erede universale del defunto Controparte_2
marito.
7 Deducono ancora che, in seguito alla notifica dell'atto di riassunzione, ricevuta nella qualità di eredi del padre , si sono regolarmente costituiti in giudizio al fine di eccepire il loro difetto Persona_1
di legittimazione passiva, ritenendo che, una volta citati, in mancanza di una loro formale costituzione, sarebbero stati dichiarati contumaci e, con ogni probabilità, la loro carenza di legittimazione passiva non sarebbe stata eccepita, né rilevata, né dichiarata.
Per cui - osservano gli appellanti - costituendosi in giudizio hanno fatto esattamente ciò che avevano diritto e dovere di fare dal momento in cui hanno ricevuto l'atto giudiziario nel quale si domandava loro il pagamento di un'ingente somma di denaro.
A conferma di quanto esposto rilevano che nel provvedimento impugnato il primo Giudice ha dato atto che essi si sono costituiti in giudizio senza accettare il contraddittorio nel merito, ma solo al fine di eccepire la loro carenza di legittimazione passiva, non avendo mai rivestito la qualità di eredi del padre per avere, in data 28 dicembre 2015, rinunciato a fare valere ogni loro pretesa avverso la nomina testamentaria della madre quale erede universale, (rinuncia) regolarmente annotata nel registro delle successioni presso il Tribunale di Patti al n.3/2016.
Premesso quanto sopra – concludono gli appellanti - correttamente il decidente ha dichiarato
“inammissibili ed improponibili, per carenza di legittimazione passiva, le domande proposte nei confronti dei sigg. e ”, salvo poi errare laddove ha compensato tra le Parte_1 Parte_2
parti le spese del giudizio.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale, quanto alle posizioni di e - citati in riassunzione da Parte_1 Parte_2 parte di quali eredi, a seguito dell'interruzione del giudizio dovuta al CO decesso dell'originario convenuto padre dei predetti -, ha, come si è detto, Persona_1
dichiarato inammissibili ed improponibili le domande avanzate nei loro confronti sia da CP_3
SE (non parte del presente grado di giudizio) che dal , in quanto riconosciuti P_
carenti di legittimazione passiva, ed ha compensato le spese di lite tra i predetti fratelli e le Pt_1
altre parti, senza esplicitare alcuna motivazione sul punto.
Gli odierni appellanti si dolgono della statuizione relativa alle spese nel rapporto col P_
sostenendo in sostanza che – si ribadisce in sintesi – se costui avesse effettuato una semplice verifica attraverso apposita visura ipotecaria si sarebbe avveduto che né l'uno, né l'altro rivestivano la qualità di eredi di stante la superiore rinuncia regolarmente trascritta presso l'Agenzia Persona_1
delle Entrate, servizio di Pubblicità immobiliare, il 19 gennaio 2016, unitamente al testamento olografo pubblicato il 28 dicembre 2015, oltre che registrata nell'apposito registro delle successioni tenuto dal Tribunale di Patti il 27 gennaio 2016.
8 Il , dunque, non sarebbe incorso in alcuna colpa ed avrebbe evitato, così, di citare loro P_
in giudizio illegittimamente, come invece ha fatto dando causa alla loro necessaria costituzione al fine di eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva.
La doglianza degli appellanti è fondata, dovendosi anzitutto evidenziare, in punto di fatto, che dalla documentazione in atti emerge che in data 25 novembre 2015 è deceduto Persona_1
originariamente convenuto in giudizio da e, in via riconvenzionale, da _3
, regolarmente costituito. CO
A seguito della dichiarazione del suo avvenuto decesso da parte del difensore, il Tribunale in data 24 marzo 2016 ha dichiarato interrotto il giudizio, che è stato poi riassunto, con ricorso depositato dal il 22 ottobre 2016, avendo il G. I., con decreto del 22 novembre 2016, fissato per la P_ prosecuzione l'udienza del 28 marzo 2017, onerando il ricorrente di notificare il ricorso ed il decreto medesimo alle parti nei termini di legge.
Il ha provveduto in data 23 novembre 2016 – ossia entro l'anno dal decesso del de cuius P_
- a consegnare all'ufficiale giudiziario l'atto da notificare agli “eredi” del ai sensi dell'art. Pt_1
303 c. p. c. nel suo ultimo domicilio, ma anche, personalmente, a a Parte_2 Parte_1
e a nella loro (rispettiva) qualità di eredi di Controparte_2 Persona_1
Dalla documentazione prodotta agli atti dai fratelli - costituitisi nel giudizio riassunto con Pt_1 comparsa datata 7 marzo 2017, depositata telematicamente per l'udienza del 28 marzo 2017, “senza accettare il contraddittorio” e solo al fine di eccepire la propria rispettiva carenza di legittimazione, non rivestendo essi la qualità di eredi del padre – emerge con certezza che con testamento olografo del 4 dicembre 2014, pubblicato il 28 dicembre 2015 in Notaio Persona_3 [...]
ha nominato propria erede universale la moglie e che, nell'ambito Per_1 Controparte_2
del processo verbale di deposito e pubblicazione della scheda testamentaria, i due fratelli odierni appellanti – presenti all'atto - hanno testualmente prestato “acquiescenza” alle disposizioni testamentarie medesime, dichiarando anche di rinunciare “ad ogni eccezione o riserva ed espressamente ad ogni azione di riduzione dovesse loro spettare”, conseguentemente riconoscendo
“l'eredità di che trattasi devoluta come indicato nel detto testamento” (così testualmente nell'atto); la loro madre – parimenti presente all'atto di deposito e pubblicazione del Controparte_2
testamento -, per parte sua, ha dichiarato di accettare puramente e semplicemente l'eredità a lei devoluta.
Risulta pacificamente che siffatto atto notarile, con tutto il suo contenuto (in particolare con la rinuncia dei due fratelli ad ogni azione e/o eccezione suddette e con l'accettazione Pt_1 dell'eredità da parte della ), è stato trascritto presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio CP_2
9 Provinciale di Messina in data 19 gennaio 2016; esso risulta anche registrato presso il registro delle successioni tenuto dal Tribunale di Patti il 27 gennaio 2016.
Tanto evidenziato in fatto, rileva la Corte che la doglianza in esame involge essenzialmente il problema di stabilire se nel caso concreto l'attore in riassunzione, per poter validamente e diligentemente riassumere il processo, fosse tenuto (o meno) ad accertare previamente (e dimostrare) non solo che i destinatari dell'atto di riassunzione avessero formalmente titolo per succedere al defunto, quali eredi legittimi e legittimari, ma anche che non avessero rinunciato all'eredità del padre.
E ciò in quanto, com'è noto, la legittimazione dell'erede sussiste non già in forza della mera delazione dell'eredità, ma solo per effetto dell'accettazione, espressa o tacita, della stessa (cfr. tra le tante Cass.
Civ. nn.7464/2013; 13571/2006; 8391/1998).
Ora, in punto di diritto vale ricordare che nella giurisprudenza della Suprema Corte è consolidato l'insegnamento secondo il quale, in tema di corretta riassunzione del processo dopo la morte della parte, la legittimazione passiva può essere individuata allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, nei casi in cui non sia conosciuta o conoscibile con l'ordinaria diligenza alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare (ad esempio per rinuncia del chiamato all'eredità oppure per indegnità a succedere o per premorienza e simili).
Ha puntualizzato il Giudice nomofilattico a tal riguardo che la funzione dell'atto di riassunzione è, infatti, di proseguire il giudizio mettendo i controinteressati in condizione di venire a conoscenza della lite e di svolgervi le proprie difese, ivi compresa quella avente ad oggetto l'eventuale sopravvenuta carenza della loro legittimazione o del loro interesse a contraddire.
È in questa prospettiva che va valutata la condotta processuale di colui che riassume il giudizio dopo la morte della parte, il quale – sottolinea il Giudice di legittimità – è tenuto a diligentemente accertare che i convenuti in riassunzione come eredi siano formalmente investiti del titolo a succedere e che un tale titolo permanga al momento della riassunzione: ciò in conformità ed alla luce dei principi in tema di sollecita definizione del processo e di tutela del diritto di difesa di cui all'art. 111 Cost..
Tale che, qualora il venir meno del titolo non risulti da atti o fatti agevolmente conoscibili dai terzi -
e cioè dal registro delle successioni oppure dalle trascrizioni nei registri immobiliari e simili - ma discenda da cause o da eventi non ancora verificatisi alla data della notificazione dell'atto, la riassunzione è da ritenere regolarmente effettuata, posto che, in tali ipotesi, la legittimazione passiva appare sussistere secondo quanto legalmente risulta allo stato degli atti e spetterà, piuttosto, ai convenuti in riassunzione l'onere di dimostrare il contrario e, se del caso, di chiarire la loro posizione
10 in tempo utile (si vedano in tal senso Cass. Civ. nn. 1330/2024; 17445/2019; 4612/2018; 22797/2017;
22870/2015; 21227/2014; 21287/2011).
Lo stato attuale dell'interpretazione nomofilattica dell'art. 303, secondo comma, c. p. c. – che muove dai principi di sollecita definizione del processo e di tutela del diritto di difesa di cui all'art. 111 Cost.
– è, dunque, nel senso che l'interessato alla riassunzione a seguito dell'evento interruttivo per morte della parte deve provvedere con la ordinaria diligenza ad individuare i legittimati processuali alla successione nel giudizio interrotto, identificati con gli eredi del de cuius e, se un maggiore rigore è richiesto quando si tratta di correttamente instaurare il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, tuttavia anche ai fini della valida prosecuzione del giudizio non è sufficiente basarsi sullo stato degli atti onde verificare la qualità di erede in capo al destinatario della notifica quando sia conosciuta, o anche solo conoscibile con la diligenza ordinariamente richiesta, la sussistenza di una causa che abbia fatto venir meno il titolo a succedere del predetto destinatario della notifica.
In questa ottica la Suprema Corte ha distinto il caso in cui il venir meno del titolo risulti da atti o fatti agevolmente conoscibili dai terzi - quali, in particolare, il registro delle successioni oppure le trascrizioni nei registri immobiliari (e simili) - da quello in cui il venir meno sia derivato da cause o da eventi non ancora verificatisi alla data della notificazione dell'atto (cfr. in parte motiva la cit. Cass.
Civ. n. 21287/2011), puntualizzando che solo nel secondo caso la riassunzione è da ritenere regolarmente effettuata in quanto la legittimazione passiva appare senz'altro sussistere sulla base di ciò che legalmente risulta allo stato degli atti, spettando in tale ipotesi al convenuto in riassunzione l'onere di dimostrare il contrario.
Orbene, la fattispecie concreta all'esame di questo Collegio esula dalla seconda ipotesi e rientra certamente nella prima, dal momento che il venir meno del titolo successorio in capo ai fratelli e (per acquiescenza alla nomina della sola madre quale erede in universum Parte_1 Pt_2
ius e per rinuncia ad ogni eventuale eccezione e/o azione) è di gran lunga antecedente alla riassunzione del giudizio sa parte del , essendo risalente alla data del 28 dicembre 2015, P_
mentre il ricorso in riassunzione è del 22 ottobre 2026 e la sua notifica del successivo 23 novembre
2016, e, soprattutto, ad esso è stata data legale pubblicità con la relativa trascrizione presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Messina, nonché apposita registrazione nel registro delle successioni tenuto dal Tribunale di Patti (entrambi pubblicamente consultabili da ogni interessato) nel gennaio 2016, epoca abbondantemente anteriore alla riassunzione medesima e, addirittura, alla stessa dichiarazione di interruzione del giudizio.
Tale che agevolmente il , attraverso una mera visura ipotecaria o attraverso la P_
consultazione del registro delle successioni tenuto dal competente Tribunale, avrebbe avuto la
11 possibilità di conoscere che i chiamati all'eredità dell'originario convenuto – Persona_1 ossia i figli di lui, e – non avevano acquistato la qualità di eredi Parte_1 Parte_2
in quanto non contemplati nel testamento e rinuncianti a fare valere ogni loro diritto quali legittimari.
È fondata, dunque, la doglianza degli odierni appellanti con la quale si è dedotta, essenzialmente, la mancanza di ordinaria diligenza da parte del nell'avere notificato loro l'atto di P_
riassunzione del processo, non potendosi considerare validamente adempiuto l'onere di diligenza richiesto in questa materia attraverso la sola effettuazione della visura catastale, come vorrebbe l'appellato, dato che essa – secondo quanto giustamente osservato dagli appellanti – non ha alcuna efficacia giuridica, né ai fini della prova dell'assetto proprietario di un bene, né, a fortiori, a fini pubblicitari verso i terzi, rilevando solamente sul piano fiscale e, quanto al profilo probatorio, avendo valenza meramente indiziaria dello stato di appartenenza di un immobile.
Il difetto di diligenza non può che riverberarsi, nel caso di specie, sulla regolazione delle spese di lite in base al principio della soccombenza dato che, essendo conoscibile da parte del , P_ secondo l'ordinaria diligenza, già in epoca anteriore alla riassunzione del giudizio interrotto, il difetto di legittimazione passiva dei fratelli anche sotto l'aspetto sostanziale della carenza di Pt_1
titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio, piena ne è la di lui soccombenza dovuta alla declaratoria d'inammissibilità, da parte del Tribunale, della domanda dallo stesso avanzata nei confronti dei due germani, (soccombenza) che, a mente del primo comma dell'art. 91 c. p. c., giustifica senz'altro la condanna dello stesso al rimborso delle spese che i predetti germani hanno dovuto sostenere per la loro costituzione in giudizio.
E ciò non già per la mancanza di diligenza in sé, non essendo la condanna alle spese giudiziali un risarcimento fondato sui principi della colpa (da ultimo v. Cass. Civ. n. 31861/2024), quanto piuttosto perché essa si riflette sul principio di causalità postulando la condanna, comunque, un rapporto eziologico rispetto alla lite.
È noto, infatti, che il fondamento dell'obbligo del rimborso delle spese processuali risiede nel principio della causalità, del quale il criterio della soccombenza - posto dall'art 91 c. p. c. a base della regolamentazione definitiva dell'onere delle spese del giudizio ordinario di cognizione - costituisce soltanto un elemento rivelatore che consente di risalire all'individuazione del fatto causativo del giudizio stesso. Parte soccombente deve infatti considerarsi quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, o azionando una pretesa accertata come infondata, abbia dato causa alla lite.
Dall'individuazione del fondamento dell'obbligo del rimborso delle spese processuali nel principio di causalità discende che detto obbligo sorge nel momento in cui la parte, che sarà riconosciuta soccombente, ha dato causa all'instaurazione del processo, anche se l'accertamento di
12 esso e la determinazione del suo contenuto, postulando, rispettivamente, l'accertamento che la parte obbligata ha con il suo comportamento dato causa alla lite e l'individuazione delle singole spese ripetibili, non possono aver luogo se non con la sentenza definitiva del giudizio (tra le tante in tal senso si vedano Cass. Civ. nn. 28019/2024; 9457/2023; 5711/2020; 6332/2019).
Non vale in senso contrario quanto deduce parte appellata, che cioè i fratelli avrebbero Pt_1
potuto omettere la loro costituzione in giudizio essendo sufficiente che si costituisse la loro madre documentandone la rinuncia all'eredità del padre, non essendo necessaria, perciò, la loro difesa e potendo, peraltro, il loro difensore, che già aveva rappresentato e difeso il padre e che ora rappresentava la , chiedere al più la sola maggiorazione di cui al comma 2 dell'art. 4 del CP_2
D. M. 55/2014.
Ciò in quanto – osserva la Corte - l'interesse giuridico a eccepire la propria carenza di legittimazione passiva, anche sotto il profilo della titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio, è personale e ravvisabile solo in capo al destinatario diretto della citazione (anche in riassunzione), il quale, com'è avvenuto nella specie, ha il preciso onere di costituirsi anche al solo fine di formulare detta eccezione processuale, non potendo sopperirvi l'attività di un terzo, pur parte del giudizio, il cui interesse sarebbe soltanto di mero fatto e, come tale, privo di rilevanza giuridico-processuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 100 c. p. c..
Sotto altro non meno importante profilo nemmeno è ravvisabile alcun dispendio di attività processuali ai sensi dell'art. 88 c. p. c. – come invece sostiene parte appellata - per essersi i due fratelli Pt_1
costituiti autonomamente rispetto alla loro madre, erede dell'originario convenuto, dato che essi, convenuti personalmente in giudizio quali eredi di quest'ultimo, nel costituirsi con atto separato da quello della , lo hanno fatto esercitando pienamente le rispettive legittime facoltà di difesa CP_2
e nel rispetto delle fondamentali regole strutturali del processo, posto che la loro posizione era totalmente differente da quella della madre, interessata a difendersi nel merito in quanto avente causa dell'originario convenuto, mentre essi – va ribadito – hanno avuto interesse a costituirsi unicamente al fine di far valere la loro totale estraneità al processo ed al rapporto sostanziale in esso dedotto.
E la loro costituzione si è resa vieppiù doverosa nel caso di specie per il fatto che la controparte, pur avendo riassunto il giudizio ed effettuata la notifica agli eredi impersonalmente entro l'anno dalla morte del de cuius secondo il disposto dell'art. 303, comma 2, c. p. c., ha voluto investire della riassunzione anche ciascun (asserito) co-erede singolarmente e personalmente, dando causa, così, alla necessità che i due fratelli si costituissero per contestare non solo la propria legittimazione passiva, ma anche la fondatezza dell'azione nei loro confronti, in quanto privi di titolarità passiva sostanziale.
Discende da tutto quanto sin qui esposto che, in accoglimento dell'appello in esame, il P_
va condannato al rimborso delle spese del giudizio di primo grado in favore di e Parte_1
13 nella misura da liquidare secondo i parametri tariffari di cui al D. M. 55/2014, come Parte_2
parzialmente modificato con D. M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022) – qui applicabile ratione temporis in base al disposto dell'art. 6 dello stesso –, in linea con il principio recentemente affermato dalla Suprema Corte, cui va data continuità in questa sede, secondo il quale “in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D. M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto
D. M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c. p. c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di <
31884/2018).
L'onorario va parametrato al valore della controversia da individuare in base alla domanda svolta dal
, quantificabile complessivamente in € 37.905,95, ma calcolato nel caso concreto non P_
già per intero, bensì in relazione alle rispettive quote di spettanza (v. sul punto Cass. Civ. n.
8561/2023), avendo riguardo alla situazione come prospettata dall'attore in riassunzione (secondo cui l'eredità del si sarebbe devoluta ex lege in favore della moglie e dei due figli, dunque, Pt_1
secondo le regole della successione legittima, per 1/3 alla prima e per 2/3 ai due figli), essendo perciò lo scaglione di riferimento quello che va da € 5.201 a € 26.000.
Si reputa, poi, di dovere applicare i valori tariffari minimi, stante la semplicità della questione difensiva affrontata in concreto dai due fratelli e considerata la conseguente bassa difficoltà degli scritti difensivi, escludendo, peraltro, la fase di trattazione e/o istruttoria in quanto non oggetto di domanda da parte degli stessi appellanti (si veda a pag. 14 dell'atto di appello), dovendosi determinare, perciò, l'onorario, in virtù di tali criteri, in complessivi € 1.700,00, di cui € 460 per la fase di studio, € 389 per la fase introduttiva e € 851 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta).
Non si ritiene di dovere aumentare l'onorario per la pluralità di parti difese stante l'identità delle posizioni in fatto e in diritto dei due soggetti difesi, che ha comportato la trattazione di identiche questioni in un medesimo disegno difensionale a vantaggio di più parti, essendo solo facoltativo e
14 rimesso alla decisione discrezionale del giudice il possibile aumento dell'unico onorario liquidato in favore del difensore di più parti (tra le altre v. Cass. Civ. n. 11591/2015).
2) APPELLO di (n. 919/2021 R. G.). Controparte_2
Occorre anzitutto premettere che l'appello autonomo proposto da con atto di Controparte_2
citazione notificato al il 20 dicembre 2021 (lunedì) deve ritenersi ammissibile in quanto P_
proposto tempestivamente entro il termine cd. breve di trenta giorni dalla notifica della sentenza avvenuta – per lei – in data 19 novembre 2021, dovendosi peraltro evidenziare che la CP_2 non è stata destinataria della notifica dell'atto di appello avverso la medesima sentenza proposto da e (i quali – va detto – a loro volta non sono stati destinatari della Parte_1 Parte_2
notifica della sentenza di primo grado).
È invero insegnamento consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, anche di recente ribadito, che, in tema di impugnazioni, il principio secondo il quale nel processo con pluralità di parti vige la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione (sicché la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti) trova applicazione soltanto nelle ipotesi di cause inscindibili (o tra loro comunque dipendenti), ovvero in quella in cui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale, e non anche quando si tratti di cause scindibili o, comunque, tra loro indipendenti, per le quali, in applicazione del combinato disposto degli artt.326 e 332 cod. proc. civ., è esclusa la necessità del litisconsorzio. In tali ipotesi (come è quella di specie, avuto riguardo alla concreta posizione dei fratelli , da una parte, ed a quella della , dall'altra), il termine per l'impugnazione Pt_1 CP_2
non è unico, ma decorre dalla data delle singole notificazioni della sentenza a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con l'unica sentenza, mentre per le altre parti si applica la norma dell'impugnabilità nel termine di cui all'art.327 c. p. c. (tra le tante v. Cass. Civ. nn. 16141/2022;
676/2012; 2557/2010).
(In ogni caso anche i due fratelli hanno notificato il loro atto di appello al in Pt_1 P_
data 20 dicembre 2021, come si è detto sopra).
Tanto premesso e venendo al merito, col primo motivo di appello si duole Controparte_2 dell'errata valutazione ed ammissione delle richieste istruttorie avanzate dalle parti.
Contesta in primo luogo l'ordinanza del 7 maggio 2009 con la quale il Giudice istruttore, in parziale riforma della precedente ordinanza del 29 giugno 2007, ha escluso le circostanze n. 10-11-12-13b-
14-15-16-17-18 articolate nella comparsa di perché aventi ad oggetto valutazioni Persona_1
o perché generiche o irrilevanti, ed assume che, contrariamente a quanto asserito dal primo Giudice,
15 tali circostanze sarebbero fondamentali ai fini del decidere, tale che ne chiede l'ammissione in questa sede quale oggetto di interrogatorio formale e di prova testimoniale.
Si duole poi che, con provvedimento del 23 maggio 2014, il Giudice istruttore ha ritenuto esaurita la prova testimoniale ammessa nonostante l'allora difensore di avesse chiesto di Persona_1
poterla proseguire, visto che avrebbero dovuto ancora essere escussi il teste , Testimone_3
deceduto nel corso del giudizio, il quale aveva rivestito la qualifica di tecnico di parte, nonché i testi e : di questi ultimi due l'appellante chiede oggi l'escussione. Tes_1 Testimone_2
Contesta inoltre l'ordinanza del 21 novembre 2014 con la quale il G. I., nonostante l'opposizione formulata dalla difesa del , ha ammesso la consulenza tecnica d'ufficio: sostiene che, in Pt_1 assenza del raggiungimento della prova in ordine all'an ed alla tipologia dei lavori eseguiti dal
, non avrebbe potuto ammettersi consulenza tecnica d'ufficio, non avendo peraltro il P_
avuto modo di dimostrare, stante la non ammissione dei suddetti capitoli di prova, che Pt_1
molte delle opere di cui controparte ha chiesto il pagamento erano state eseguite da altre ditte ed altre erano già state pagate.
In ogni caso – osserva l'appellante - la consulenza avrebbe dovuto investire anche l'accertamento e la quantificazione della misura e del valore dei lavori eseguiti dal e la corrispondenza P_
degli stessi a quelli richiesti in pagamento, considerando i prezzi indicati e quelli di mercato: il C. t.
u., al contrario, dando per scontato che i lavori per i quali si pretendeva il pagamento fossero stati eseguiti dal e che i prezzi fossero congrui, si sarebbe limitato, a dire dell'appellante, a P_
verificare solamente se agli atti vi fosse (o meno) la prova del pagamento.
Il motivo non può accogliersi.
Prima della sua infondatezza nel merito, se ne rileva l'inammissibilità in quanto, in relazione ai suddetti capitoli di prova testimoniale non ammessi dal G. I., la difesa del in primo grado Pt_1
non ha mai obiettato alcunché, né ha chiesto la revoca del provvedimento nella prima difesa utile successiva alla sua adozione – e segnatamente all'udienza del 20 gennaio 2010 -, né tantomeno nel prosieguo del giudizio, come si evince chiaramente dalla lettura dei verbali di causa.
Parimenti è a dirsi per il provvedimento del G. I. del 23 maggio 2014 col quale è stata dichiarata
“esaurita la prova testimoniale ammessa”, dato che l'allora difesa di non l'ha mai Persona_1
contestato, né nella prima difesa utile successiva (udienza del 30 settembre 2014), né nel prosieguo del giudizio.
In sede di precisazione delle conclusioni, poi, a partire dell'udienza dell'8 maggio 2017, l'interessata
(odierna appellante nel proc. n.919/2021 R. G.) non ha istato per la revoca delle predette ordinanze, né ha chiesto specificamente che si procedesse all'ammissione dei capitoli di prova testimoniale
16 esclusi e/o all'assunzione dei testi non escussi, cosicché le doglianze formulate col presente motivo di appello e le relative richieste consequenziali si appalesano inammissibili siccome formulate per la prima volta nel presente grado.
Ciò in virtù del consolidato principio giurisprudenziale della Suprema Corte secondo il quale, nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione (ex multis v. Cass. Civ. nn. 33103/2021; 3229/2019; 5741/2019; 27768/2018; 19352/2017; 16290/2016).
Il Giudice nomofilattico, nelle citate pronunce, ha precisato che l'importanza della precisazione delle conclusioni risiede nel fatto che, in ossequio al principio del contraddittorio, ciascuna parte ha l'esigenza di conoscere la formulazione definitiva e non più mutabile delle posizioni assunte dalle altre, tale che ciò che è omesso nella precisazione delle conclusioni è corretto che si intenda rinunciato, rispetto alla controparte che non avrà l'esigenza di controdedurre su quanto non espressamente richiamato, e rispetto al giudice, evidenziando altresì, sotto altro profilo, come l'eccezionalità della fase istruttoria nel processo di appello imponga un'interpretazione “restrittiva”, anche se si tratta di istanze istruttorie già entrate a far parte del processo di primo grado (così Cass.
Civ. n. 9410/2011 secondo la quale “se è vero che il giudizio di appello è una revisio prioris istantiae,
è pur vero che l'ambito dello stesso è definito anche dalle richieste concernenti le istanze istruttorie e non solo dalle domande ed eccezioni delle parti”, tale che “qualora le istanze istruttorie siano state negate dal primo giudice, l'esame da parte del giudice di secondo grado dipenderà solo da una scelta della parte, legata alla linea difensiva. Scelta che potrà compiersi nell'ambito delle regole del processo, le quali registrano come momenti essenziali l'atto introduttivo e la precisazione delle conclusioni”).
E' stato, peraltro, escluso dalla Suprema Corte che siffatta interpretazione “restrittiva” degli artt. 189,
345 e 346 c. p. c. si possa porre in contrasto con gli artt. 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con gli artt. 2 e 6 del trattato di Lisbona 13 dicembre 2007 (ratificato con l. 2 agosto 2008 n. 130), o con gli artt. 24 e 111 Cost., non determinando alcuna compromissione dei diritti fondamentali di difesa e del diritto ad un giusto processo, poiché dette norme processuali, per come interpretate, senza escludere né rendere disagevole il diritto di “difendersi provando”, subordinano, piuttosto, lo stesso ad una domanda della parte che, se rigettata, va riproposta al momento della precisazione delle conclusioni, così garantendosi anche il diritto di difesa della controparte, la quale non deve controdedurre su quanto non espressamente richiamato (si veda Cass.
Civ. n. 10748/2012).
17 L'interpretazione invalsa più di recente presso il Giudice nomofilattico, per vero, ha attenuato il rigore della presunzione di rinunzia e/o abbandono di cui si è detto sin qui, ammettendo che essa possa essere ritenuta superata dal giudice di merito, qualora, attraverso l'esame degli scritti difensivi, emerga una volontà inequivoca della parte di insistere sulla richiesta pretermessa, ricavabile dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte oppure dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo (così Cass. Civ. nn.10767/2022; 7193/2022).
Nel caso di specie, però, siffatta volontà inequivoca della parte interessata di insistere sulle prove pretermesse non solo non si evince dagli atti - visto che, come s'è detto sopra, per tutte le udienze e in tutti gli atti successivi ai provvedimenti del G. I. qui contestati la stessa non ha mai obiettato alcunché, né ha formulato alcuna doglianza riguardo specificamente a dette ordinanze -, ma anzi può essere esclusa in ragione del fatto che, come si è accennato sopra, la precisazione delle conclusioni non ha contemplato specificamente le suddette istanze istruttorie non ammesse, laddove se davvero la parte avesse voluto insistere su di esse le avrebbe dovute richiamare in maniera puntuale nella sua precisazione conclusiva.
A ciò aggiungasi che nemmeno in sede di comparsa conclusionale è contenuta alcuna censura riguardo a detti provvedimenti, né alcuna richiesta di riapertura dell'istruttoria, e ciò dimostra ancora una volta l'assenza di qualsivoglia manifestazione in ordine all'inequivoca volontà della parte di insistere nelle prove pretermesse, fermo restando, comunque, che le comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e, pertanto, non possono contenere domande o eccezioni che comportino l'ampliamento del thema decidendum, né, a maggior ragione, censure specifiche di natura istruttoria che non siano state formulate al momento della precisazione delle conclusioni, prima della rimessione della causa in decisione.
Ciò in ossequio al principio dell'importanza della precisazione delle conclusioni affermato dal
Giudice nomofilattico come più in alto riportato, finalizzato ad un'effettiva tutela del principio del contraddittorio.
Non è inutile sul punto rammentare l'altrettanto consolidato insegnamento del Giudice nomofilattico secondo il quale, nell'ipotesi di rimessione della causa al collegio (o, in caso di giudice che decide in composizione monocratica, nell'ipotesi di assunzione della causa in decisone), le parti possono sottoporre a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 178, comma 1, c. p. c., tutte le questioni già definite dal giudice istruttore con ordinanza revocabile, senza bisogno di proporre specifica impugnazione, purché sia stata chiesta, in sede di precisazione delle conclusioni, la revoca della menzionata ordinanza. In caso contrario, resta precluso al collegio (ed anche al giudice unico, ove la
18 controversia debba essere decisa dal tribunale in composizione monocratica) qualsivoglia scrutinio al riguardo, con la conseguente impossibilità di sollevare la suddetta questione in sede di impugnazione (così Cass. Civ. nn. 7472/2017; 16993/2007; 12280/2000), giovando altresì chiosare che così come le istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con l'atto di appello, se non specificamente riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, devono ritenersi rinunciate, allo stesso modo anche le richieste di revoca o modifica delle ordinanze (di ammissione o rigetto delle istanze istruttorie) devono essere reiterate in sede di precisazione delle conclusioni al momento della rimessione in decisione, non potendo, in mancanza, essere riproposte davanti al giudice di appello.
In questo quadro inammissibili si appalesano le prime due ragioni di doglianza del motivo di appello in esame (paragrafi 1.1 e 1.2 dell'atto di appello) per i motivi sin qui esposti, senza tacere che, in ogni caso, in base alla loro semplice lettura, più che condivisibile risulta il giudizio del primo Giudice che ha considerato generiche e valutative le circostanze capitolate ai nn. 10, 11, 12, 13b, 14, 15, 16, 17 e
18, le quali nulla di realmente significativo avrebbero potuto aggiungere rispetto agli elementi acquisiti al giudizio attraverso i documenti allegati, le circostanze testimoniali ammesse e la consulenza tecnica d'ufficio espletata.
Ferma la sua inammissibilità, in ogni caso non è nemmeno fondato l'assunto dell'appellante secondo il quale avrebbe errato il primo Giudice a ritenere esaurita la prova testimoniale, dato che, secondo quanto emerge dall'ordinanza del 7 maggio 2009, l'Istruttore aveva ridotto le liste testimoniali a quattro testi per ciascuna parte e, esaminando i verbali di causa successivi e le intimazioni testimoniali, è agevole riscontrare che i testimoni sentiti nell'interesse di sono Persona_1
stati in tutto quattro (appunto), e cioè , , Testimone_4 Controparte_9 Pt_1
e , non avendo perciò l'interessato (e oggi la sua erede) di che dolersi
[...] Parte_2
ulteriormente.
Quanto poi alla contestazione dell'ordinanza del 21 novembre 2014 con cui è stato nominato il C. t.
u. (paragrafo 1.3 dell'atto di appello), rileva anzitutto la Corte che la difesa del , nel verbale Pt_1 del 30 settembre 2014, prima dell'ammissione della c. t. u., si è limitata ad effettuare il seguente rilievo testuale: “per il convenuto è presente l'avv.to Trovato il quale si oppone alla richiesta Per_1 di c. t. u. e chiede fissarsi l'udienza di precisazione delle conclusioni”.
Nella prima difesa successiva all'ordinanza ammissiva della c. t. u. (datata 21 novembre 2014) il predetto difensore non solo non ha svolto alcuna contestazione, né ne ha chiesto la revoca, ma anzi, all'udienza del 3 marzo 2015, la prima dopo la pronuncia dell'ordinanza de qua, si è espressamente opposto alla richiesta di revoca avanzata dalla difesa del . P_
19 Risulta, infatti, dal relativo verbale che quest'ultima ha chiesto testualmente: “… il Giudice voglia revocare l'ordinanza del 21 novembre 2014, con la quale è stata disposta c. t. u. poiché i fatti che il nominato C. t. u. dovrebbe accertare emergono già con chiarezza dai documenti allegati e dalla prova testimoniale. L'avv. Letizia, pertanto, chiede un rinvio per la precisazione delle conclusioni”
e che la difesa del si è opposta espressamente a tale richiesta, riservandosi di nominare un Pt_1 consulente di parte (testualmente: “per il convenuto è presente l'avv. S. V. Trovato il quale si Per_1 oppone alla superiore richiesta e riserva la nomina di C. t. p. fino all'inizio delle operazioni peritali”).
Anche l'ultimo profilo di doglianza (relativo al tipo di accertamento che avrebbe dovuto essere espletato tramite c. t. u.) non risulta ammissibile, trattandosi di contestazione mossa per la prima volta in grado di appello.
In ogni caso, dalla disamina degli atti del giudizio emerge che la c. t. u. è stata disposta dal G. I. all'esito della prova testimoniale dalla quale, come si dirà meglio infra in sede di disamina del secondo motivo di appello della , è stato dimostrato l'effettivo svolgimento dei lavori da CP_2 parte del nell'immobile di riscontrato adeguatamente dalla P_ Persona_1
circostanza acclarata che, durante lo svolgimento degli stessi, essendo sorta contestazione circa l'ammontare dei pagamenti dovuti, le parti si sono avvalse rispettivamente di tecnici di propria fiducia per contabilizzare le opere in concreto realizzate e l'importo dovuto al quale P_
corrispettivo (si rimanda sul punto al prosieguo).
Discende da tutto quanto sin qui esposto che il motivo di appello in esame, prima che infondato nel merito, è inammissibile in ogni sua articolazione.
Col secondo motivo la si duole dell'errata valutazione dei fatti e delle risultanze CP_2
istruttorie operata dal Tribunale e sostiene, anzitutto, che non si sarebbe dovuta sottovalutare la circostanza che il , sino a quando non è stato chiamato in giudizio da P_ Persona_1
(a sua volta vocato da AN SE), non aveva mai chiesto il pagamento di presunti crediti derivanti dai lavori effettuati in favore del chiamante stesso e, d'altra parte, si sarebbe dovuto tenere conto che quest'ultimo non avrebbe mai chiamato in garanzia il su un presunto debito P_ di € 2.000,00 se fosse stato realmente debitore di lui di quasi € 40.000.
A suo avviso il avrebbe dolosamente sfruttato la mancanza di tracciabilità dei P_
pagamenti ricevuti per disconoscerli.
Assume poi, con la prima articolazione del motivo in esame (par. 2.1), che a supporto della propria pretesa economica quest'ultimo si sarebbe limitato ad allegare dei foglietti contenenti conteggi e appunti privi di data certa e di qualsiasi sottoscrizione per accettazione da parte del , come Pt_1
20 del resto accertato dal C. t. u., il quale, sul punto, ha testualmente affermato nella sua relazione: “in tutta la documentazione versata in atti non è stato prodotto un solo assegno bancario o circolare, una sola fattura, un estratto conto o copia di bonifico, non c'è traccia di un registro contabile, né libro giornale né registri IVA. In pratica non c'è nemmeno l'ombra di un documento fiscale come se tutta la contabilità fosse stata tenuta in <
- come può evincersi - non reca assolutamente una data certa, ma soprattutto non reca nemmeno
l'ombra di un timbro della DI e/o ditte a cui fa riferimento né tantomeno la sottoscrizione per accettazione da parte dei soggetti a cui era indirizzata. Inoltre, nel superiore conteggio viene calcolato un importo di IVA senza la probabile emissione del dovuto documento fiscale (…)” e che
“in definitiva, secondo la ricostruzione fatta dal il presunto credito vantato nei confronti P_ del ammonta a £ 73.936.150 pari a € 38.184,84 …”. Per_1
Sostiene perciò che il C. t. u. non avrebbe potuto effettuare alcuna ricostruzione della contabilità in quanto del tutto inesistente, avendo lo stesso affermato che il presunto credito vantato Parte_3
sarebbe derivato esclusivamente dalla ricostruzione del : ciononostante, obietta P_
l'appellante, il Tribunale ha liquidato in suo favore l'intero importo richiesto, pur essendovi la prova certa che i suoi conteggi non fossero propriamente attendibili.
Evidenzia poi (paragrafo 2.2) che anche con riferimento alla domanda principale avanzata dal
AN nei suoi confronti - di pagamento di 61 metri lineari di grondaia - il avrebbe P_
dichiarato in comparsa e nei successivi atti di causa che nella propria contabilità non erano stati conteggiati i lavori di fornitura e posa in opera delle grondaie, mentre il C. t. u. ha rilevato che “… la quantità indicata a titolo di scossalina nel citato allegato coincide esattamente con quella per cui il
AN richiede il pagamento (ml. 61) …”.
Il – continua l'appellante - risulterebbe smentito sul punto anche dal fratello RA P_
che, sentito come teste all'udienza del 23 maggio 2014, ha riferito “so che la DI Testimone_4
che successivamente ha realizzato le grondaie è stata la DI AN di Longi e presumo che sia stata cercata da mio fratello come sempre accadeva…”; parimenti il teste , Testimone_5 all'udienza del 23 marzo 2012, ha affermato: “in genere la DI del sig. Cancellieri viene chiamata dal sig. per eseguire i lavori per cui siamo specializzati…”. P_
Quanto al pagamento del 16 febbraio 1999 (paragrafo 2.3) adduce che il ha sostenuto P_
che a quella data era residuato un credito in suo favore pari a (vecchie) £ 3.400.000, al quale andava sommato il costo per i trasporti di merce da a Mirto per ulteriori (vecchie) £ 1.400.000: a P_0 suo dire, invece, a quella data era stato saldato l'intero importo dovuto, senza che residuasse alcunché, come confermato dal teste che, sentito all'udienza del 23 maggio 2014, Testimone_4 ha dichiarato: “… posso dire che una fornitura di merce prelevata da me in , denominata P_0
21 poroton, è stata pagata da che ci ha pagato anche il trasporto…”, e ancora, “…nel 1998 la Per_1 contabilità con era stata tutta chiusa, compresi i costi per il poroton…”; a domanda specifica Per_1
il teste ha ribadito che “ … i lavori effettuati fino al 30.12.98 (saldati a febbraio 1999 n.d.r.) erano chiusi, contabilizzati e saldati, pertanto nulla c'era più da dare e avere sempre per quei lavori. Il pagamento è avvenuto mediante la compensazione di quanto la DI , cioè mio fratello, P_ doveva pagare alla DI per le prestazioni dell'officina (sistemazione autocarri, muletti, ecc..) Per_1
giusta la quantificazione fatta attraverso la somma degli importi specificati nei cosiddetti buoni relativi a lavori effettivamente prestati. Ricordo che la contabilità fu fatta dal ragioniere della DI
IO, che ricordo chiamarsi . In quell'occasione noi esponemmo la nostra Persona_4 contabilità pareggiando i conti…”.
Con riferimento ai lavori eseguiti successivamente al febbraio 1999 (paragrafo 2.4), lo stesso teste ha riferito di non poter confermare che alcuni di essi fossero stati realizzati dalla DI CO1
in quanto detta circostanza non era a sua conoscenza, mentre i lavori di cui alla circostanza 13g
[...]
(ossia:
1. messa in opera di intonaco “rasante” per pareti e fondale piscina;
2. pavimentazione rifasci balconi in marmette;
3. rivestimento in cotto di muretti terrazzo;
4. posa in opera di guaina bituminosa;
5. realizzazione di pavimentazione esterna mediante la posa in opera di marmette per bordo piscina), a dire del teste, erano stati eseguiti dalla DI LI, avendo quest'ultimo, prima di morire, riferito a lui che doveva ancora pagargli parte di questi lavori. CO
Rileva ancora parte appellante che il teste ha riferito che le opere di cui al n. 13c (ossia: Parte_2
1. posa in opera di stipiti in marmo per balconi, porte e finestre;
2. opere murarie di completamento posa in opera di stipiti;
3. posa in opera di infissi esterni e completamento intonaco mazzette) non erano state eseguite dalla DI (che aveva effettuato solo i lavori preparatori) bensì dalla P_
DI , così come quelle di cui alla circostanza 13e (ossia: lavori di conglomerato CO1
per la realizzazione di pilastri, travi veranda, pari a mc. tot. 6,02 a Lit. 170.000/mc), mentre i lavori di cui alla circostanza 13g (ossia:
1. messa in opera di intonaco rasante per pareti e fondale piscina;
2. pavimentazione rifasci balconi in marmette;
3. rivestimento in cotto di muretti terrazzo;
4. posa in opera di guaina bituminosa;
20. realizzazione di pavimentazione esterna mediante la posa in opera di
P_ marmette per bordo piscina) erano stati realizzati in parte dalla DI e in parte dalla DI
; infine, le opere di cui alla circostanza 13 l (relativi a ml. 23 di grondaia: fornitura Parte_4
del materiale e lavori di posa) erano stati realizzati dalla DI di Capri Parte_5
Leone.
Sostiene poi (paragrafo 2.5) che il primo Giudice non avrebbe considerato l'aspetto relativo alla compensazione con i crediti della DI in relazione ai quali egli ha prodotto, in primo Parte_6
grado, gli elenchi delle note relative ai servizi resi in favore del e dei suoi familiari. P_
22 Il – evidenzia l'appellante - in corso di causa ha contestato la compensabilità sotto un P_
profilo formale, eccependo la mancata coincidenza tra i soggetti coinvolti e la mancanza di prova scritta della cessione del credito, tuttavia – osserva – sarebbe stato documentalmente provato che in occasione del pagamento del 16 febbraio 1999 vi era stata una compensazione e tale circostanza è stata pacificamente ammessa da controparte e dagli altri testi escussi ( , , Parte_1 Parte_2
e ). Testimone_4 Controparte_9
Siffatto metodo, dunque, sarebbe stato concordato e attuato tra le parti senza le formalità previste, tanto che il decidente non avrebbe potuto non ritenerlo valido, nonostante le contestazioni del
, trattandosi sicuramente di una prassi condivisa, tant'è che la controparte ed i suoi P_
familiari avrebbero continuato a fruire dei servizi della DI senza pagarne i costi, Parte_6 avendo accumulato un debito di circa quaranta milioni di vecchie lire come confermato all'udienza del 23 maggio 2014.
Evidenzia che solo quando i reciproci crediti/debiti sono stati nuovamente compensati a zero egli ha dato istruzioni al proprio ragioniere di riprendere a far pagare il per i servizi CP_4 P_ resi, come da quest'ultimo confermato in sede di escussione testimoniale.
D'altra parte – continua l'appellante - il non avrebbe negato le prestazioni rese dalla P_
DI e, nel contempo, non avrebbe allegato i rispettivi pagamenti, tale che la Parte_6
compensazione dovrebbe essere ritenuta legittima anche in relazione al secondo pagamento preteso da controparte.
A riprova di ciò richiama quanto osservato dal C. t. u. a pag. 33 in merito alla corrispondenza tra il conteggio contenuto nell'allegato 7 della produzione di e quello dell'allegato 3 Persona_1 del fascicolo del , evidenziando che l'importo in essi indicato, pari a vecchie £ P_
16.688.174, sarebbe stato utilizzato in compensazione a chiusura dei lavori eseguiti e documentati sino al 16 febbraio 1999.
Evidenzia, infine, parte appellante (quale ultima articolazione del secondo motivo di appello in esame, paragrafo 2.6) che, nei rilievi avverso la bozza peritale, la difesa del aveva rilevato Pt_1
che in relazione al primo pagamento del 16 febbraio 1999 non era residuato alcun debito, anche alla luce della testimonianza di , mentre il credito di vecchie £ 73.936.150 (€ Testimone_4
38.184,83) sarebbe stato interamente saldato, posto che:
- egli aveva versato in atti un assegno di conto corrente tratto su banca MPS n. 0572380338-10 del
18 gennaio 2000 con ricevuta debitamente sottoscritta da dell'importo di CO
vecchie £ 12 milioni;
23 - i lavori di cui agli allegati della produzione del n. 6 (pari a £ 5.120.000), n. 7 (pari a P_
P_
£ 1.023.400) e n.8 (pari a £ 11.774,110) in realtà erano stati eseguiti dalle ditte , LI e
; Pt_5
- l'importo di £ 38.487,189 era stato compensato col credito della dettagliato Parte_6 nell'allegato costituito da sei fogli, così come era già avvenuto in occasione del primo pagamento del 16 febbraio 1999;
- gli altri importi richiesti erano oggetto di duplicazione e comunque se ne contestava la dovutezza e illegittimità richiesta.
Il C. t. u., esaminati detti rilievi, ha affermato che, in definitiva, la lettura della documentazione prodotta in atti da tutte le parti in causa portava a concludere che, secondo il , nulla era Pt_1 dovuto al , mentre, secondo quest'ultimo, la somma residua era pari a € 38.184,83. P_
Ha concluso che, a voler seguire le contestazioni del , il debito residuo comprensivo di Pt_1 interessi legali maturati sino al 20 giugno 2015 nei confronti del sarebbe pari a € P_
4.002,26 (come da tabella riportata alle pagg. 44 e 45 della relazione peritale).
In conclusione, quindi, secondo l'appellante, l'importo di € 38.184,83 non sarebbe dovuto.
Il motivo è solo parzialmente fondato secondo quanto si dirà.
Va evidenziato, anzitutto, che la pretesa creditoria del è stata valutata e si è fondata non P_ solo, come vorrebbe sostenere l'odierna appellante, sulla prova documentale offerta e oggetto di disamina da parte dell'Ausiliario tecnico, ma anche sulle risultanze delle dichiarazioni testimoniali rese.
Ciò detto, esaminando nello specifico le singole censure effettuate, vale osservare, in primis, che la considerazione di tipo logico dedotta in premessa dall'appellante – che cioè se davvero il Pt_1 avesse avuto un debito verso la DI , di un ammontare pari a circa € 40.000,00, non lo P_ avrebbe di certo chiamato in manleva per soli € 2.000,00 circa (pretesi nei suoi confronti da
AN SE, attore originario davanti al Giudice di Pace) -, per quanto suggestiva, non può valere in sé, sul piano giuridico-fattuale, a negare in radice la fondatezza della pretesa creditoria del
, sia perché i dati probatori acquisiti in giudizio e giustamente valorizzati dal primo P_
Giudice (di cui si dirà meglio più avanti) depongono in senso (quasi del tutto) favorevole alla prospettazione dei fatti rappresentata dal , sia perché, sullo stesso piano logico su cui si P_
è mossa l'appellante con l'osservazione in esame, non può escludersi che il abbia effettuato Pt_1
la chiamata in giudizio di accettando il rischio che costui avrebbe potuto, CO
a sua volta, rivendicare il proprio credito verso di lui, ma confidando, purtuttavia, lo stesso chiamante, sul fatto che il rapporto commerciale tra loro esistito non fosse adeguatamente tracciabile, né
24 riscontrabile sul piano documentale, nella piena consapevolezza della natura del tutto informale, oltre che disordinata, nonché della valenza scarsamente probante delle contabilità da loro rispettivamente redatte, prive di ogni crisma di autenticità e/o bilateralità.
Ciò detto, sulla prima censura (paragrafo 2.1) è appena il caso di notare che il mandato affidato al
Consulente tecnico d'ufficio non ha riguardato specificamente la ricostruzione della contabilità, quanto piuttosto la verifica dell'esistenza di una voce, nella contabilità del , riferibile P_
alla fornitura e posa in opera di grondaie o scossaline relativa al periodo giugno 2000 o epoca precedente e, in caso positivo, il suo costo, nonché la verifica della sussistenza (o meno) di un credito residuo del verso il in relazione ai lavori realizzati nel 1999 e nel 2000 e, in P_ Pt_1
caso positivo, la sua quantificazione tenendo separata la somma relativa alla scossalina.
Essendo questo il compito del nominato Ausiliario tecnico, costui risulta avere effettuato una puntuale ricostruzione della contabilità secondo la documentazione versata in atti dal , seppur P_
informale, filtrata attraverso le emergenze delle prove orali – che ha riportato nel dettaglio nella sua relazione -, nonché rielaborata criticamente anche alla luce della versione difensiva del , Pt_1 tanto da avere fornito (in maniera più obiettiva possibile) l'indicazione di quella che sarebbe la posizione debitoria residua di quest'ultimo, ove si accedesse alla sua prospettazione di parte (come da tabella a pag. 43/44 dell'elaborato peritale), osservando pertinentemente, alla fine, che poiché
“tutto quanto affermato dalle parti non trova conferme documentali oggettive (…) dovrà essere il G.
I., sulla base delle testimonianze riportate, a decidere in piena autonomia” (così testualmente a pag.
42 della relazione).
Ne deriva che, alla luce di ciò che si è detto sin qui, destituito di fondamento è, in radice, il rilievo dell'appellante secondo il quale il C. t. u. non avrebbe potuto effettuare alcuna ricostruzione della contabilità perché del tutto inesistente, non essendo questo – si ripete - il compito specifico affidato dal Giudice istruttore all'Ausiliario tecnico.
Quanto alla questione della domanda principale avanzata dal AN, va detto che non risulta dagli atti di parte del che costui abbia dichiarato di non avere inserito nella contabilità P_
i lavori di fornitura e posa in opera delle grondaie: in verità, quanto a queste ultime, si legge nell'atto di riassunzione che “nella contabilità dei lavori, per conto del , a tutto il 1998, come in quella Per_1
dei lavori eseguiti tra la fine del 1999 ed il 2000 (all. 7/11), non figurano le grondaie per le quali il
AN invoca – sacrosantamente! – il compenso”.
Ed in effetti, stando ai conteggi predisposti dal (come descritti fedelmente dal C. t. u. P_ nella sua relazione), nessuna voce è contenuta in essi riguardo a “fornitura e posa in opera di grondaie”, mentre invece si legge “collocazione di scossalina per ml. 61”, rispetto alla quale
25 l'Ausiliario tecnico ha evidenziato che corrisponde a quella per cui il AN ha chiesto il pagamento.
Ne deriva che nessuna incongruenza nominale vi è nelle affermazioni del , mentre, nella P_
sostanza, è stato dimostrato che il AN ha eseguito le opere riguardanti la grondaia (id est la scossalina) su incarico del primo, come confermato dalle deposizioni dei testi Testimone_4
e (riportate dalla stessa appellante), ma sempre nell'interesse del
[...] Testimone_5
, se è vero, come è vero per averlo dichiarato lo stesso nella sua Pt_1 Persona_1 comparsa di costituzione in primo grado, che “sulla base degli accordi globali intercorsi la predetta
Impresa si occupò anche di individuare la DI specializzata che avrebbe dovuto fornire ed impiantare le grondaie nel fabbricato. Ai fini di cui sopra il signor riferì che si CO
sarebbe avvalso di una DI di sua fiducia con la quale avrebbe concordato tempi e modalità di esecuzione, nonché il prezzo che avrebbe provveduto egli stesso a pagare ed il cui importo avrebbe poi recuperato dal deducente in sede di contabilità finale” (così testualmente il nella sua Pt_1
comparsa di costituzione davanti al Tribunale alla pag. 3).
Quanto alla terza articolazione del motivo in esame (paragrafo 2.3), essa può ritenersi fondata secondo quanto si dirà.
Va premesso che dalla disamina dell'intero compendio probatorio è fuor di dubbio che la prima tranche dei lavori edili che il ha eseguito nell'immobile del – quelli cioè P_ Pt_1 effettuati sino all'anno 1998, quando ancora l'attività del primo era svolta in collaborazione col fratello – sono stati saldati attraverso un'operazione di compensazione Testimone_4 tra le contrapposte partite di dare-avere tra le parti, avendo l'officina meccanica del eseguito Pt_1
delle prestazioni sui mezzi della DI . P_
La relativa contabilità risulta redatta e definita nel febbraio 1999 e, secondo la prospettazione dell'odierno appellato, da essa sarebbe residuato, a titolo di credito dell'impresa edile, il complessivo importo di vecchie £ 4.800.000 – di cui £ 3.400.000 quale somma non coperta dalla suddetta operazione di compensazione (come specificato bene alle pagg. 4/5 della relazione peritale, cui qui si rimanda per brevità) e £ 1.400.000 quale corrispettivo di n. 4 viaggi (del costo unitario di £ 350.000) da al cantiere edile di Mirto. P_0
Tuttavia - osserva la Corte -, esaminata la relazione di consulenza tecnica e tenuto conto delle prove documentali allegate al giudizio e delle dichiarazioni testimoniali rese, deve ritenersi che anche la predetta somma di vecchie £ 4.800.000, diversamente da quanto sostenuto dal (e P_
recepito dal primo Giudice), abbia formato oggetto della complessiva operazione di compensazione di cui sopra.
26 Siffatto convincimento si fonda, in particolare, sulla lettura complessiva delle risultanze della prova per interpello e di quella testimoniale di seguito riportate (nella parte di precipuo interesse ai fini che ci occupano) che, a parere del Collegio, depongono univocamente nel senso che il corrispettivo di tutti i lavori eseguiti dai fratelli nel fabbricato prima del febbraio 1999 era stato P_ Pt_1 interamente coperto dall'operazione di compensazione suddetta e la relativa contabilità definitivamente chiusa.
in sede di interrogatorio formale, ha affermato infatti: “non risponde al vero la Persona_1
circostanza di cui alla lettera d) perché nel fare la compensazione tra le due contabilità i crediti sono stati interamente compensati ed è stato anche concordato che per eventuali prestazioni future entrambe le parti avremmo corrisposto interamente il dovuto”; il teste , tecnico Testimone_6 di fiducia di , ha riscontrato tale circostanza, laddove ha affermato che: “(…) P_ P_
a quanto ne so, la contabilità dei lavori precedenti era stata redatta da tale ON Cesare, geometra. Io e il ON lavoravamo nello stesso studio e quindi avevo appreso della contabilità che lui aveva redatto per il . I fratelli , e , gestivano insieme P_ P_ Per_1 P_
l'impresa edile. Essendo giunti all'intenzione di dividersi, avevano proceduto a conteggiare i lavori eseguiti insieme, per verificare anche i crediti da dividere;
(…) confermo, in quanto i fratelli
sono venuti presso il mio studio per richiedere che si procedesse alla contabilizzazione poi P_ fatta dal ON”; il teste , ragioniere della DI , ha riferito sul punto: Controparte_9 Per_1
“nulla so in merito alla circostanza n. 8, però posso dire che all'inizio del 1999 il sig. mi riferì Per_1 di fargli avere la contabilità di quanto i dovevano all'azienda in relazione alle riparazioni P_
degli automezzi, in modo da compensare quanto dovevano i , con quanto dovuto P_ dall'impresa ”; , escusso quale teste, ha dichiarato: “allo Per_1 Testimone_4
scioglimento della società nel 1998 la contabilità con era stata tutta chiusa compresi i costi Per_1
per il poroton;
i lavori effettuati fino al 30.12.1998 erano chiusi, contabilizzati e saldati;
pertanto, nulla più da dare e avere sempre per quei lavori. Il pagamento è avvenuto mediante la compensazione di quanto la DI , cioè io e mio fratello, doveva pagare alla DI P_ Per_1 per le prestazioni dell'officina (sistemazione autocarri, muletti, etc.…) giusta la quantificazione fatta attraverso la somma degli importi specificati in così detti <
. In quell'occasione noi esponevamo la nostra contabilità pareggiando i conti”. Persona_4
Stanti le superiori complessive risultanze e considerato che è più che verosimile che la somma di vecchie £ 3.400.00 si riferisca alla contabilità relativa ai lavori eseguiti dal quando P_
operava in collaborazione col fratello – la cui testimonianza appare assolutamente Testimone_4
credibile e imparziale –, mentre l'importo di vecchie £ 1.400.000 è riferibile ai viaggi effettuati per
27 trasportare il poroton - il cui acquisto, in base alla fattura allegata, è avvenuto in data 16 dicembre
1997 e che il teste ha incluso nella contabilità definitivamente chiusa e saldata nel febbraio P_
1999 -, reputa la Corte che la pretesa creditoria del per complessive vecchie £ 4.800.000 P_
(pari a € 2.479) sia stata estinta per compensazione, dovendosi in parte qua riformare la pronuncia di primo grado.
Riguardo alla quarta articolazione del motivo in esame (paragrafo 2.4), è appena il caso di evidenziare che se anche dovesse, per ipotesi, ritenersi provato che parte dei lavori compresi nella contabilità del
(di cui, in particolare, ai punti 13c, 13d, 13e, 13g e 13l della comparsa di costituzione P_
di siano stati eseguiti da altre ditte, e cioè in parte dalla DI Persona_1 P_1
, in parte dalla DI e, quelli di cui al punto 13l, dalla DI
[...] Parte_4 [...]
, non per questo può dirsi certamente dimostrato che la relativa pretesa creditoria del Parte_5
sia infondata, dal momento che è lo stesso ad avere affermato nella sua P_ Pt_1
comparsa di costituzione che gli accordi col erano stati nel senso che l'impresa di P_ quest'ultimo si sarebbe occupata, tra l'altro, di impiegare e organizzare anche la “manovalanza specializzata”, oltre che di “fornire o fare fornire da artigiani o commercianti di sua fiducia taluni materiali necessari per la costruzione”. Tale che, così come avvenuto con la DI del AN, può ben darsi che le imprese anzidette, che secondo la prospettazione del avrebbero effettuato Pt_1
i lavori sopra elencati nel suo immobile, siano state reperite e pagate dal (nell'interesse P_
del ) con obbligo del committente di rimborsare tali costi (giustamente inseriti perciò, dal Pt_1
, nella contabilità). P_
A ciò aggiungasi, in via dirimente, che i lavori che secondo il convenuto (oggi la Persona_1
sua erede, appellante, sarebbero stati effettuati da altre ditte, diverse da quella Controparte_2
del - il cui corrispettivo perciò non sarebbe a lui dovuto - sono quelli di cui ai numeri P_
2, 3 e 4 dell'allegato 6 dei documenti del (punto 13c della comparsa del ), al P_ Pt_1 numero 14 dell'allegato 7 (13e della comparsa del ), ai numeri 1, 2, 3, 4 e 20 dell'allegato Pt_1
8 (13g della comparsa di risposta), oltre che la posa in opera di ml. 23 di grondaia.
Orbene, questi lavori (eccetto l'ultimo), secondo la fedele ricostruzione dei fatti effettuata dal C. t. u. alle pagg. 9 e 10 della sua relazione sulla scorta anche delle deposizioni testimoniali riportate nell'elaborato, sono compresi tra quelli per i quali, dopo l'iniziale contrasto sorto tra la committenza e l'impresa appaltatrice in merito alla contabilità operata da quest'ultima, è stata effettuata apposita verifica in situ il 25 maggio 2000 nel contraddittorio delle parti, alla presenza, da una parte, del e del suo tecnico di fiducia arch. e, dall'altra, di e del Pt_1 Tes_3 CO
suo tecnico di fiducia geom. Tes_6
28 escusso quale teste, sul punto ha deposto in maniera chiara ed attendibile, affermando (senza Tes_7 essere smentito dalle risultanze delle altre prove orali) testualmente che “(…) nell'aprile del 2000 mi sono recato presso l'immobile del per rilevare e misurare dei lavori ivi eseguiti dal . Per_1 P_
Era stato questi a dirmi di avere eseguito i lavori in questione poco tempo prima del mio sopralluogo.
In seguito, qualche mese dopo, verso maggio del 2000, mi sono recato presso l'immobile per verificare le misure che avevo rilevato in contraddittorio e con la presenza del e del suo Per_1 tecnico di fiducia, tale architetto C'era pure il . In tale occasione abbiamo corretto Tes_3 P_ al ribasso la contabilità che io avevo redatto”; e, ancora, sulla circostanza di cui alla lettera G dell'atto di citazione in riassunzione del (“vero o no che in tale periodo il P_ P_ eseguì i lavori indicati nei <
aveva eseguito parte di quei lavori, il ne aveva chiesto il pagamento al , con i P_ Per_1 conteggi allegati con i nn° 4 e 5?”), il teste ha risposto: “i documenti allegati al fascicolo del
, contrassegnati con i numeri 4 e 5, contengono la contabilità da me originariamente stilata, P_
presentata per il pagamento al . Tale ultima circostanza mi consta perché il poi è Per_1 P_ tornato da me dicendomi che dovevamo verificare tutti insieme la contabilità stessa” e su quella di cui alla lett. I (“vero o no che, a seguito delle contestazioni mosse del , e nel mentre il Per_1 P_
continua i lavori, il 25.5.2000 i tecnici di fiducia del , geom. , e del P_ CO2
, l'Arch. misurarono i lavori di rifinitura del fabbricato e, in ragione dei prezzi in Per_1 Tes_3 precedenza concordati fra le parti, li contabilizzarono?”, ha affermato: “vero, ribadisco quanto ho detto”; sulla circostanza di cui alla lett. N, infine (“vero o no che i lavori eseguiti fra il 1999 ed il
2000, secondo la contabilità approvata dal , ammontavano a complessive £ 73.396.150, di Per_1
cui: a) £ 16.212.800 per 1° stato avanzamento lavori;
b) £ 21.541.640 per 2° stato avanzamento lavori;
c) £ 11.774.110 per 3° stato avanzamento lavori;
d) £ 19.607.600 per le note con le quali furono contabilizzati i lavori, in economia, di sistemazione dell'esterno della casa del;
e) £ Per_1
4.800.000 per residuo debito lavori 1999 di cui £ 3.400.000 quale <
“confermo, in relazione al lavoro professionale da me svolto, le contabilità riportate nei documenti
n. 6, 7, 8 e 9. Non ho svolto eventuali altri lavori”.
In questo quadro, non essendo risultato che in sede di verifica e misurazione dei lavori effettuati in contraddittorio tra le parti, alla presenza dei rispettivi tecnici di fiducia, il committente
[...]
abbia sollevato questioni in merito all'effettiva DI destinataria del relativo pagamento ed Per_1
29 all'inclusione di quelle opere (ora in contesa) nella contabilità del , è poco verosimile P_ quanto intende sostenere oggi in giudizio l'appellante (e, prima di lei, lo stesso Controparte_2
), che cioè il relativo prezzo da pagare non spetterebbe al ma alle altre ditte Pt_1 P_
suddette, le quali avrebbero realizzato i lavori sopra riportati in maniera autonoma e non già per incarico di quest'ultimo. P_ Che si sia trattato di incarichi conferiti direttamente dal alle diverse imprese suddette ( Pt_1 di e ), come vorrebbe l'appellante, non ha trovato, peraltro, P_1 Parte_4
riscontro specifico nelle risultanze istruttorie, dovendosi ritenere che, in mancanza di una simile dimostrazione ed essendosi le parti accordate, secondo quanto si è riportato più sopra, sulla possibilità che la DI subappaltasse talune lavorazioni ad apposite imprese specializzate (come P_
riconosciuto dallo stesso in comparsa di costituzione in primo grado), non può che ribadirsi Pt_1
la fondatezza della pretesa del anche riguardo alle opere in questione. P_
Riguardo invece alla fornitura e posa in opera di ml. 23 di grondaia – che secondo la CP_2
sarebbero state effettuate dalla DI -, vi è da dire, anzitutto, che non Parte_5
è stata fornita prova adeguata di tale assunto: ed infatti, come bene ha rilevato il C. t. u. in risposta al relativo rilievo della difesa del , è stata allegata da quest'ultimo una nota (all. 7) a Pt_1
dimostrazione del fatto che la DI avrebbe effettivamente eseguito il lavoro suddetto, Pt_5
fatturandone il costo.
Si tratta tuttavia di un semplice foglio di carta scritto a penna senza timbro, né firma per accettazione e/o simili, nel quale sono riportate voci quali “copertura”, “cordolo c.a.”, “grondaia” (£. 880.000),
“intonaco est.” e “intonaco int.” per complessive vecchie £ 18.469.000 (da cui vengono detratti
“acconti” per £ 11.000.000, con un residuo a pagare di £ 7.469.000); risulta, inoltre, allegata la copia di un assegno bancario n. 0576963083-08 (pari a £ 7.469.000) tratto sulla Banca Monte dei Paschi di Siena emesso all'ordine di , ma privo della data di emissione, la cui Parte_5 efficacia probatoria, così come di quella della citata “nota”, è da reputare del tutto inconsistente, non essendovi traccia in atti dell'effettiva negoziazione dell'asserito titolo.
Senza tacere, in via dirimente, che tali documenti sono stati prodotti da parte convenuta solo in sede di osservazioni alla c. t. u., e cioè ben dopo la maturazione del termine delle preclusioni istruttorie, essendo, perciò, comunque inammissibili perché tardivamente depositati.
Così come inammissibile sarebbe l'asserita produzione dell'assegno £ 12.000.000, rispetto al quale la difesa della , in sede di osservazioni alla bozza di c. t. u., ha evidenziato testualmente CP_2 che “diversamente da quanto indicato dal C. t. u. esiste evidenza contabile del pagamento rappresentata da un pagamento a mezzo assegno della banca Monte dei Paschi di Siena n.
0572380338-10 del 18/01/2000 di Lit. 12.000.000 (allegata ricevuta debitamente sottoscritta dal sig.
30 )”, posto che, secondo quanto l'Ausiliario tecnico ha ribadito e secondo quanto si CO
evince dagli atti, non è stata rinvenuta alcuna ricevuta né nella PEC inviata dalla difesa della
, né nei fascicoli di parte, dovendosi perciò ritenere che tale documento non possa essere CP_2
oggetto di disamina perché, a tutto voler concedere, non allegato nei termini previsti.
D'altra parte, tornando alla questione dei 23 ml. di grondaia, la circostanza che ml. 61 di “scossalina” siano stati forniti e collocati dalla DI AN, su incarico del , non toglie che i 23 P_ ml. di “grondaia” possano essere stati commissionati e pagati dal ad altra DI, potendo ben Pt_1
trattasi di una lavorazione diversa, effettuata in epoca differente e concernente altra parte dell'immobile del non coincidente con quella in cui ha operato il AN;
di tale Pt_1
lavorazione, peraltro, va detto, non vi è traccia nella contabilità del . P_
In merito poi alla quinta articolazione del motivo in esame (paragrafo 2.5), al di là dell'intima contraddizione presente nello stesso assunto dell'appellante – la quale, da una parte, sostiene di non dovere pagare nulla al per gli asseriti lavori successivi al 1998 e, dall'altra, afferma che P_
il relativo prezzo sarebbero stato saldato mediante compensazione secondo la medesima prassi seguita per la prima tranche dei lavori -, vale osservare, in ogni caso, che se per il lavori conclusisi nel 1998 (contabilizzati nel febbraio 1999) vi è prova del loro pagamento mediante compensazione secondo quanto si è riportato sopra, la stessa prova non è stata raggiunta per quelli successivi (dalla metà del 1999 al 2000), ma anzi questo assunto della è stato propriamente smentito dalle CP_2
emergenze della prova orale e, più in particolare, dalle stesse dichiarazioni di il Persona_1
quale, in sede di interrogatorio formale, ha testualmente affermato “(…) è stato anche concordato che per eventuali prestazioni future entrambe le parti avremmo corrisposto interamente il dovuto”.
Tale circostanza ha trovato conferma specifica nella deposizione (senz'altro disinteressata) del teste
, già dipendente della DI IO (sino al 2007), il quale ha sul punto Testimone_8 riferito: “(…) all'inizio del1999 il signor mi riferì di fargli avere la contabilità di quanto i Per_1
dovevano all'azienda in relazione alla riparazione degli automezzi, in modo da compensare P_ quanto dovevano i con quanto dovuto dall'impresa . (…) Dopo alcuni giorni, il P_ Per_1
signor mi comunicava che la contabilità tra il e i era chiusa e, da quel Per_1 Per_1 P_
momento in poi, se i venivano a fare delle riparazioni – cosa che in effetti hanno fatto -, P_ dovevano pagare;
cosa che in effetti hanno fatto”.
Ne deriva l'infondatezza della quinta articolazione del motivo di appello in esame.
Al paragrafo 2.6 l'appellante, più che una doglianza avverso le ragioni della sentenza impugnata, si limita a riportare le considerazioni del C. t. u., il quale, seguendo il mandato peritale, ha, in definitiva, fornito al Tribunale le due diverse prospettazioni delle parti contendenti, avendo riportato sia gli esiti della contabilità del – secondo cui la somma residua a lui spettante sarebbe pari a € P_
31 38.184,83 -, sia quelli ricostruiti seguendo le contestazioni ed i rilievi del - tale che il debito Pt_1 residuo di costui, comprensivo di interessi, sarebbe pari a soli € 4.002,26 -, sull'ineccepibile presupposto che – si riporta nuovamente – “(…) dovrà essere il G. I., sulla base delle testimonianze riportate, a decidere in piena autonomia”.
Non è perciò sostenibile, come vorrebbe l'appellante, alla luce di quanto si è detto sin qui, che in base alla c. t. u. l'importo di € 38.184,83 non sarebbe, in definitiva, dovuto.
Discende da tutte le superiori considerazioni che, in parziale accoglimento del motivo di appello in esame (limitatamente alla articolazione di cui al paragrafo 2.3), va rideterminato in € 35.705,83 il credito residuo del nei confronti della , quale unica erede di P_ CP_2 [...]
, pari alla differenza tra € 38.184,83 (di cui alla sentenza di primo grado) e € 2.479,00 (di Per_1
cui al suddetto paragrafo 2.3), oltre accessori come nella sentenza di primo grado, non oggetto di contestazione specifica sul punto (cfr. Cass. Civ. n. 13780/2017).
Col terzo motivo l'appellante contesta la regolazione delle spese di lite, rilevando che il Tribunale non avrebbe fatto buon uso del principio della soccombenza laddove ha disposto nei suoi confronti la condanna al pagamento della somma di € 7.582,27.
A suo dire le spese avrebbero dovuto essere compensate nei rapporti col dato che è stata P_
accolta la domanda di manleva spiegata dal suo dante causa e, in ogni caso, stante Persona_1
il rigetto della domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c. p. c. avanzata dal primo, la compensazione sarebbe stata giustificata per questa via, data la reciproca soccombenza delle due parti.
Il motivo non può accogliersi avendo il primo Giudice fatto corretta applicazione della regola della soccombenza dal momento che il – e per lui, l'erede – è risultato del Pt_1 Controparte_2
tutto perdente sulla domanda riconvenzionale proposta dal nei suoi confronti, non P_ incidendo su tale rapporto processuale la domanda di “manleva” avanzata dal verso il Pt_1
(che ha riguardato, piuttosto, la contesa tra AN SE, poi i suoi eredi, ed il P_
, poi la sua erede), rispetto alla quale il primo Giudice – come si è detto in alto - ha disposto Pt_1 la condanna del al rimborso delle spese di lite in favore dell'originario attore. P_
Va inoltre evidenziato che il rigetto della domanda, meramente accessoria, proposta dal P_
ex art. 96 c. p. c. non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, come affermato pacificamente dalla giurisprudenza della Suprema Corte, sicché non può
32 giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (tra le tante v. Cass. Civ. nn. 18036/2022; 11792/2018; 9532/2017).
LE SPESE DI LITE.
Il regime delle spese processuali va regolamentato tenendo conto, anzitutto, che, sebbene tra loro riuniti, ciascun giudizio mantiene la propria autonomia, dovendosi perciò valutare partitamente le posizioni ed i rapporti processuali dell'uno e dell'altro (cfr. Cass. Civ. nn. 27295/2022; 15860/2014;
15954/2006).
In questa prospettiva, quanto al giudizio n. 915/2021 R. G., stante l'accoglimento dell'appello proposto da e (in punto di statuizione delle spese di giudizio del Parte_1 Parte_2
primo grado), il deve essere condannato al rimborso delle spese del presente grado in P_
favore dei predetti, che vanno determinate in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022
(qui applicabili ratione temporis ai sensi del disposto dell'art. 6 dello stesso), tenuto conto del valore della controversia individuato in base al diritto accertato in questa sede (arg. ex art. 5, co.
1. D. M.
55/2014 e s. m. i.; scaglione da € 1.101 a € 5.200) e applicando i valori tariffari minimi in ragione in considerazione dell'esigua difficoltà delle questioni trattate e delle correlate semplici prestazioni defensionali, liquidando perciò la somma di € 1.458,00 a titolo di onorario – di cui € 268,00 per la fase di studio, € 268,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 496,00 per la fase di trattazione (v. sul punto specifico Cass. Civ. 29857/2023) e € 426,00 per la fase decisionale -, senza l'aumento, solo facoltativo, per la pluralità di soggetti difesi, data la loro identica posizione processuale secondo quanto si è già evidenziato più sopra (v. Cass. Civ. nn. 11591/2015; 17363/2004), oltre rimborso del contributo unificato e delle altre spese vive documentate in atti, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta).
Quanto al procedimento n. 919/2021 R. G., il parziale accoglimento dell'appello, con riforma in parte qua della statuizione di primo grado, impone alla Corte di rivedere d'ufficio anche il capo relativo alle spese del primo grado (nei rapporti tra la , erede di e CP_2 Persona_1
e di regolarle insieme a quelle del presente grado in base ad una CO valutazione globale che tenga conto dell'esito unitario della lite (nei rapporti tra le due suddette parti contendenti).
In questa prospettiva, stante che il ridimensionamento nel quantum della pretesa non inficia la soccombenza comunque della , quale erede di posto il noto principio CP_2 Persona_1
fissato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la pronuncia n. 32061/2022 - secondo cui, in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di
33 una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi -, la predetta va condannata al rimborso delle spese del doppio grado in favore del ai sensi dell'art. 91, comma 1, c. p. P_
c..
Esse devono liquidarsi, per entrambi i gradi, in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022
(applicabili ratione temporis ai sensi del disposto dell'art. 6 dello stesso) in linea con il principio affermato dalla Suprema Corte, cui va data continuità in questa sede, secondo il quale “in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D. M. n. 55 del 2014 (anche tenuto conto della modifica operata con il D. M. 147/2022, n. d. r.), cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D. M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c. p. c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di <
Ne discende che per il primo grado, tenuto conto del valore della controversia individuato in base al diritto accertato (scaglione da € 26.001 a € 52.000) ed applicando i valori tariffari tra i minimi e i medi in considerazione della natura ed entità delle questioni oggetto della contesa, l'onorario si liquida, per il primo grado, in complessivi € 5.400,00, di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva, € 1.300,00 per la fase istruttoria e € 2.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso del c. u. e delle altre spese vive documentate in atti, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta).
Le spese di c. t. u. di primo grado (già liquidate in atti) si pongono definitivamente a carico della
(erede di secondo la stessa regola della soccombenza, ferma CP_2 Persona_1
restando la solidarietà (tra le due parti di che trattasi) della relativa obbligazione nei rapporti esterni con il C. t. u..
Quanto al presente grado, avuto riguardo agli stessi criteri anzidetti, l'onorario si determina in complessivi € 6.800,00, di cui € 1.500,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.900,00 per la fase istruttoria (stanti le richieste istruttorie dell'appellante) e di trattazione
34 (v. sul punto specifico il principio espresso da Cass. Civ. n. 8561/2023) e € 2.400,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, C. P. A. e IVA (ove dovuta).
Va evidentemente rigettata l'istanza avanzata dal di condanna delle controparti ai sensi P_ dell'art. 96, comma 3, c. p. c., stante la mancanza del primo dei presupposti richiesti dalla norma de qua, ossia la soccombenza della parte, dato che in appello i fratelli sono risultati vittoriosi Pt_1
in toto e la parzialmente vittoriosa. CP_2
Non si apprezzerebbe, comunque, nemmeno la sussistenza dei presupposti della malafede o colpa grave nel proporre appello, né l'abuso del processo, i quali vanno valutati con particolare rigore stante l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui la responsabilità ex art. 96, comma 3, c. p. c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost. (così da ultimo Cass. Civ. n. 19948/2023).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti iscritti ai nn.
915/2021 R. G. e 919/2021 R. G., proposti avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 841/2021 del
16 novembre 2021, così provvede:
• in accoglimento dell'appello proposto da e con citazione Parte_1 Parte_2
notificata il 20 dicembre 2021 nei confronti di in riforma in parte CO
qua della sentenza di primo grado, condanna il al rimborso delle spese di lite del P_ primo grado di giudizio in favore dei predetti appellanti, liquidate in complessivi € 1.700,00 a titolo di onorario (come in parti motiva suddivisi), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta);
• in parziale accoglimento dell'appello proposto da (erede di Controparte_2 [...]
) con atto di citazione notificato il 20 dicembre 2021 nei confronti di Per_1 [...]
, in riforma in parte qua della sentenza impugnata, ridetermina in complessivi € P_
35.705,83 la somma dovuta dalla predetta FRISENDA in favore del per la causale e P_
per le ragioni di cui in parte motiva, al cui pagamento la condanna (quale unica erede di
[...]
), con interessi e rivalutazione come stabiliti nella sentenza di primo grado;
Per_1
35 • condanna – quanto al proc. n. 915/2021 R. G. - al rimborso delle CO
spese del presente grado di giudizio in favore di e liquidate in Parte_1 Parte_2 complessivi € 1.458,00 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso forfettario del contributo unificato e altre spese vive documentate in atti, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C. P. A. e IVA (ove dovuta);
• condanna (erede di – quanto al proc. n. 919/2021 R. G. Controparte_2 Persona_1
- al rimborso delle spese del primo e del secondo grado di giudizio in favore di P_
, liquidate a titolo di onorario, quanto al primo grado, in complessivi € 5.400,00 (come in
[...] parte motiva ripartiti), e, quanto al secondo grado, in complessivi € 6.800,00 (come in parte motiva ripartiti), oltre, per il primo grado, al rimborso del c. u. ed alle altre spese vive documentate in atti,
e, per entrambi i gradi, al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C. P. A. e IVA
(ove dovuta);
• dispone che le spese di c. t. u. di primo grado (già liquidate in atti) siano poste definitivamente a carico di (erede di , ferma restando la solidarietà tra le Controparte_2 Persona_1
parti ( e ) della relativa obbligazione nei rapporti esterni con il C. t. u.; CP_2 P_
• rigetta la richiesta di provvedimento ex art. 96, comma 3, c. p. c. (sollecitata dalla parte appellata).
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) il 5 giugno 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
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