TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 03/07/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 478/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 478 del ruolo generale dell'anno 2021 tra
, c.f.: , nata a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._1
59, elettivamente domiciliata in Lanusei, via Marconi n. 43 presso lo studio dell'Avv. Andrea Cabiddu, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Ricorrente
e
, c.f: , nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Elini, nella Via Pompei n. 59 ed elettivamente domiciliato in Lanusei, nella Piazza Vittorio Emanuele
n. 1, presso lo studio dell'Avv. Gisella Piras, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Resistente
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: separazione dei coniugi– materia famiglia.
Conclusioni:
Voglia il Tribunale: per : Parte_1
pagina 1 di 5 - dichiarare la separazione personale dei coniugi con ogni conseguenza di legge;
- respingere la domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento;
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti, onorari e accessori di legge. per : Controparte_1
- autorizzare i coniugi a vivere separati;
- stabilire in favore di l'assegno di mantenimento mensile pari ad € 300,00 a carico di Controparte_1
, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
Parte_1
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione personale del 20.09.2021 ha esposto: Parte_1
di aver contratto matrimonio concordatario con in Elini il 13.07.1991, registrato negli Controparte_1 atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n.3, parte 2, s. A, Vol.1, Uff. 1, anno 1991
(estratto del matrimonio prodotto); che dalla loro unione erano nate due figlie: (il 23.09.1991) e (il 28.03.1993), entrambe Per_1 Per_2
economicamente indipendenti;
che da alcuni anni la convivenza era diventata insostenibile, tanto che la stessa si era trasferita in un appartamento preso in locazione in Lanusei, pagando un canone mensile di euro 300,00.
CP_
invece, aveva continuato a vivere nell'abitazione familiare.
Ha pertanto adito l'intestato Tribunale chiedendo che venisse dichiarata la separazione tra i coniugi. CP_ Nel costituirsi in giudizio ha aderito alla domanda di separazione e, considerata la notevole differenza reddituale e la propria condizione lavorativa precaria, ha chiesto che venisse posto a carico della ricorrente un assegno di mantenimento mensile di euro 300,00.
Ha dedotto che si era allontanata dalla casa familiare senza alcun preavviso. Pt_1
CP_ Con decreto provvisorio del 4.11.2022, il Presidente ha rigettato la domanda di mantenimento del
L'istruttoria è stata esperita con l'audizione della madre del resistente, e con l'esame di CP_2
documentazione.
Le parti hanno concluso nei termini di cui sopra.
***
Sull'assegno di mantenimento. CP Il giudizio verte oggi solo sul riconoscimento o meno dell'assegno di mantenimento in favore del atteso che entrambi i coniugi hanno concordato sulla domanda di separazione, sull'assegnazione della pagina 2 di 5 CP_ casa familiare al – che vi è rimasto a vivere – sull'indipendenza economica delle due figlie Per_1
e . Non è stata posta domanda di addebito da alcuna parte. Per_2
Parte resistente ha chiesto che venisse posto a carico della moglie e in suo favore un assegno di Pt_1
mantenimento pari a euro 300,00, deducendo condizioni di vita assolutamente precarie da un punto di vista economico;
la moglie godrebbe, invece, di un reddito nettamente superiore e stabile. CP_ La ricorrente ha chiesto il rigetto della domanda deducendo la capacità di di far fronte alle esigenze di vita quotidiane con l'occupazione stagionale (casellante di un passaggio ferroviario) e gli ulteriori lavori, seppur saltuari.
Ora, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che compete in favore del coniuge a carico dell'altro un assegno di mantenimento se accertato che lo stesso versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza, fermo restando che non è necessaria una individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile (Cass. Civ., Sez. I, Ord., 28 dicembre 2023, n.
36178).
Sulla base di detti principi, all'esito dell'udienza presidenziale, con ordinanza del 4 novembre 2022, è CP_ CP_ stata rigettata la domanda del così motivando: “[Il Afferma di non riuscire a quantificare i proventi di tale attività saltuaria e di essere aiutato economicamente dalla madre presso la quale mangia e che talvolta gli paga le bollette. Tanto premesso ritiene questo Giudice che allo stato non
CP_ sussistano i presupposti per il riconoscimento in favore del di un assegno di mantenimento. Deve
CP_ evidenziarsi in proposito che il gode della casa familiare, ciò che costituisce di per sé un valore economico, mentre la corrisponde per la nuova abitazione un canone mensile di euro 300,00. Il Pt_1
CP_
d'altra parte, ha sempre lavorato come casellante e ha svolto lavori saltuari. Egli ha pertanto una capacità lavorativa che può essere ancora messa a frutto, tanto più che dopo il periodo più difficile della pandemia, il mercato, anche edilizio, si è ripreso.”
Il Tribunale ritiene di confermare il diniego dell'assegno di mantenimento.
Dall'istruttoria svolta e dalla documentazione in atti emerge che la ricorrente percepisce un reddito Pt_1 netto mensile di circa euro 1.100,00/1.200,00 (reddito lordo annuo pari a euro 16.093,00 per l'anno
2019 con ritenute per euro 3.894; euro 17.800,00 per l'anno 2020 con ritenute per euro 4.200; euro
18.734,00 per l'anno 2021 con ritenute per euro 4.458,00).
A fronte di tale reddito, la stessa sostiene un canone mensile di locazione di euro 330,00 (contratto di locazione registrato), oltre a spese ordinarie per utenze domestiche stimabili in circa € 100,00 mensili,
pagina 3 di 5 con una residua disponibilità compresa tra euro 670,00 e euro 770,00 mensili, destinata al proprio sostentamento. Non gode di alcun sostegno economico da parte di familiari o terzi. CP_ ha dichiarato redditi annui imponibili, derivanti dall'attività di casellante, pari a euro 3.565,00 per l'anno 2019 (certificazione unica 2019), a euro 2.204,00 (CU 2020), a euro 2.476,00 (CU 2021), con una media annua di circa euro 2.700,00, pari a euro 225,00 mensili.
Lo stesso ha ammesso, inoltre, di svolgere attività saltuarie non dichiarate, prevalentemente in edilizia e agricoltura, da cui ottiene entrate mensili, che il Tribunale stima ragionevolmente in euro 350,00
(considerando circa 35 ore di lavoro in un mese a euro 10,00 all'ora, in nero;
5 giornate lavorative in un mese). Con una disponibilità monetaria di circa euro 575,00 mensili.
A ciò si aggiunge il vantaggio economico derivante dall'uso esclusivo della casa familiare, il cui valore
è stimabile in euro 330,00 mensili, se equiparato al canone mensile pagato dalla per la Pt_1
disponibilità di un alloggio.
Lo stesso gode poi del contributo stabile della madre, che interviene nel pagamento di bollette e altre spese ordinarie in maniera costante e a semplice richiesta, come dalla stessa dichiarato;
aiuto che non è possibile quantificare. In corso di causa non è emersa alcuna difficolta economica della sig.ra CP_2
CP_ (madre di ad aiutare il figlio.
CP Considerando il valore monetario di euro 575,00 mensili per (euro 225,00+350,00) e quello della per euro 670,00/770,00 (euro 1.100,00/1.200,00 – 330,00), la differenza risulta contenuta. Pt_1
Rispetto a detta differenza deve considerarsi che il sostegno costante e non quantificabile garantito dalla madre del resistente riequilibri in modo sostanziale le rispettive posizioni economiche, tanto più che la ricorrente non risulta beneficiare di alcun aiuto esterno e provvede autonomamente a ogni Pt_1 onere di vita quotidiana. La sig.ra provvede al pagamento delle bollette ovvero all'acquisto dei CP_2
CP_ viveri per che ha dichiarato di mangiare spesso dalla madre;
risparmio che deve considerarsi consistente.
CP_ Si consideri ancora che, sebbene il sig. abbia attualmente 62 anni, egli conserva una capacità lavorativa residua compatibile con lo svolgimento di attività saltuarie e giornaliere. Tale attitudine, pur non idonea a un impiego stabile a tempo pieno con qualifica professionale, consente comunque una continuità di reddito accessorio.
In ogni caso, dal contenuto complessivo degli atti difensivi e delle dichiarazioni rese emerge con coerenza che il resistente ha sempre scelto, nel corso della vita, di non intraprendere un'attività lavorativa regolare e continuativa, preferendo forme di impiego flessibili e temporanee. Tale scelta, liberamente compiuta e protrattasi per decenni, non può oggi fondare pretese assistenziali a carico della pagina 4 di 5 moglie, che ha invece sempre garantito la sostenibilità economica familiare con un impiego stabile e tassato.
Si configura, pertanto, un quadro complessivo di sostanziale autonomia economica ed equivalenza delle parti, che, per entità e stabilità, esclude lo stato di bisogno legalmente rilevante richiesto dall'art. 156 c.c. per il riconoscimento dell'assegno.
La domanda del resistente deve, quindi, essere rigettata.
Sulle spese di causa
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione della particolarità della vicenda e della relativa ragionevolezza iniziale della domanda proposta dal resistente. In effetti, un esame meramente formale delle dichiarazioni dei redditi poteva far emergere una significativa sproporzione tra le capacità economiche dei coniugi, con un apparente squilibrio a danno del resistente. Solo all'esito dell'attività istruttoria, e in particolare della valutazione complessiva CP_ delle condizioni abitative e del rilevante sostegno familiare di cui il beneficia, è stato possibile ricostruire correttamente il quadro delle rispettive situazioni economiche e giungere al rigetto della domanda.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o domanda respinta, così decide:
- pronuncia la separazione fra e , come sopra identificati, i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Elini il 13.07.1991, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo
Comune al n.3, parte 2, s. A, Vol.1, Uff. 1, anno 1991;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Elini le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- rigetta la domanda di mantenimento proposta da parte resistente;
- compensa le spese di lite.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 10 giugno 2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 478 del ruolo generale dell'anno 2021 tra
, c.f.: , nata a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._1
59, elettivamente domiciliata in Lanusei, via Marconi n. 43 presso lo studio dell'Avv. Andrea Cabiddu, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Ricorrente
e
, c.f: , nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Elini, nella Via Pompei n. 59 ed elettivamente domiciliato in Lanusei, nella Piazza Vittorio Emanuele
n. 1, presso lo studio dell'Avv. Gisella Piras, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Resistente
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: separazione dei coniugi– materia famiglia.
Conclusioni:
Voglia il Tribunale: per : Parte_1
pagina 1 di 5 - dichiarare la separazione personale dei coniugi con ogni conseguenza di legge;
- respingere la domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento;
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti, onorari e accessori di legge. per : Controparte_1
- autorizzare i coniugi a vivere separati;
- stabilire in favore di l'assegno di mantenimento mensile pari ad € 300,00 a carico di Controparte_1
, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
Parte_1
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione personale del 20.09.2021 ha esposto: Parte_1
di aver contratto matrimonio concordatario con in Elini il 13.07.1991, registrato negli Controparte_1 atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n.3, parte 2, s. A, Vol.1, Uff. 1, anno 1991
(estratto del matrimonio prodotto); che dalla loro unione erano nate due figlie: (il 23.09.1991) e (il 28.03.1993), entrambe Per_1 Per_2
economicamente indipendenti;
che da alcuni anni la convivenza era diventata insostenibile, tanto che la stessa si era trasferita in un appartamento preso in locazione in Lanusei, pagando un canone mensile di euro 300,00.
CP_
invece, aveva continuato a vivere nell'abitazione familiare.
Ha pertanto adito l'intestato Tribunale chiedendo che venisse dichiarata la separazione tra i coniugi. CP_ Nel costituirsi in giudizio ha aderito alla domanda di separazione e, considerata la notevole differenza reddituale e la propria condizione lavorativa precaria, ha chiesto che venisse posto a carico della ricorrente un assegno di mantenimento mensile di euro 300,00.
Ha dedotto che si era allontanata dalla casa familiare senza alcun preavviso. Pt_1
CP_ Con decreto provvisorio del 4.11.2022, il Presidente ha rigettato la domanda di mantenimento del
L'istruttoria è stata esperita con l'audizione della madre del resistente, e con l'esame di CP_2
documentazione.
Le parti hanno concluso nei termini di cui sopra.
***
Sull'assegno di mantenimento. CP Il giudizio verte oggi solo sul riconoscimento o meno dell'assegno di mantenimento in favore del atteso che entrambi i coniugi hanno concordato sulla domanda di separazione, sull'assegnazione della pagina 2 di 5 CP_ casa familiare al – che vi è rimasto a vivere – sull'indipendenza economica delle due figlie Per_1
e . Non è stata posta domanda di addebito da alcuna parte. Per_2
Parte resistente ha chiesto che venisse posto a carico della moglie e in suo favore un assegno di Pt_1
mantenimento pari a euro 300,00, deducendo condizioni di vita assolutamente precarie da un punto di vista economico;
la moglie godrebbe, invece, di un reddito nettamente superiore e stabile. CP_ La ricorrente ha chiesto il rigetto della domanda deducendo la capacità di di far fronte alle esigenze di vita quotidiane con l'occupazione stagionale (casellante di un passaggio ferroviario) e gli ulteriori lavori, seppur saltuari.
Ora, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che compete in favore del coniuge a carico dell'altro un assegno di mantenimento se accertato che lo stesso versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza, fermo restando che non è necessaria una individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile (Cass. Civ., Sez. I, Ord., 28 dicembre 2023, n.
36178).
Sulla base di detti principi, all'esito dell'udienza presidenziale, con ordinanza del 4 novembre 2022, è CP_ CP_ stata rigettata la domanda del così motivando: “[Il Afferma di non riuscire a quantificare i proventi di tale attività saltuaria e di essere aiutato economicamente dalla madre presso la quale mangia e che talvolta gli paga le bollette. Tanto premesso ritiene questo Giudice che allo stato non
CP_ sussistano i presupposti per il riconoscimento in favore del di un assegno di mantenimento. Deve
CP_ evidenziarsi in proposito che il gode della casa familiare, ciò che costituisce di per sé un valore economico, mentre la corrisponde per la nuova abitazione un canone mensile di euro 300,00. Il Pt_1
CP_
d'altra parte, ha sempre lavorato come casellante e ha svolto lavori saltuari. Egli ha pertanto una capacità lavorativa che può essere ancora messa a frutto, tanto più che dopo il periodo più difficile della pandemia, il mercato, anche edilizio, si è ripreso.”
Il Tribunale ritiene di confermare il diniego dell'assegno di mantenimento.
Dall'istruttoria svolta e dalla documentazione in atti emerge che la ricorrente percepisce un reddito Pt_1 netto mensile di circa euro 1.100,00/1.200,00 (reddito lordo annuo pari a euro 16.093,00 per l'anno
2019 con ritenute per euro 3.894; euro 17.800,00 per l'anno 2020 con ritenute per euro 4.200; euro
18.734,00 per l'anno 2021 con ritenute per euro 4.458,00).
A fronte di tale reddito, la stessa sostiene un canone mensile di locazione di euro 330,00 (contratto di locazione registrato), oltre a spese ordinarie per utenze domestiche stimabili in circa € 100,00 mensili,
pagina 3 di 5 con una residua disponibilità compresa tra euro 670,00 e euro 770,00 mensili, destinata al proprio sostentamento. Non gode di alcun sostegno economico da parte di familiari o terzi. CP_ ha dichiarato redditi annui imponibili, derivanti dall'attività di casellante, pari a euro 3.565,00 per l'anno 2019 (certificazione unica 2019), a euro 2.204,00 (CU 2020), a euro 2.476,00 (CU 2021), con una media annua di circa euro 2.700,00, pari a euro 225,00 mensili.
Lo stesso ha ammesso, inoltre, di svolgere attività saltuarie non dichiarate, prevalentemente in edilizia e agricoltura, da cui ottiene entrate mensili, che il Tribunale stima ragionevolmente in euro 350,00
(considerando circa 35 ore di lavoro in un mese a euro 10,00 all'ora, in nero;
5 giornate lavorative in un mese). Con una disponibilità monetaria di circa euro 575,00 mensili.
A ciò si aggiunge il vantaggio economico derivante dall'uso esclusivo della casa familiare, il cui valore
è stimabile in euro 330,00 mensili, se equiparato al canone mensile pagato dalla per la Pt_1
disponibilità di un alloggio.
Lo stesso gode poi del contributo stabile della madre, che interviene nel pagamento di bollette e altre spese ordinarie in maniera costante e a semplice richiesta, come dalla stessa dichiarato;
aiuto che non è possibile quantificare. In corso di causa non è emersa alcuna difficolta economica della sig.ra CP_2
CP_ (madre di ad aiutare il figlio.
CP Considerando il valore monetario di euro 575,00 mensili per (euro 225,00+350,00) e quello della per euro 670,00/770,00 (euro 1.100,00/1.200,00 – 330,00), la differenza risulta contenuta. Pt_1
Rispetto a detta differenza deve considerarsi che il sostegno costante e non quantificabile garantito dalla madre del resistente riequilibri in modo sostanziale le rispettive posizioni economiche, tanto più che la ricorrente non risulta beneficiare di alcun aiuto esterno e provvede autonomamente a ogni Pt_1 onere di vita quotidiana. La sig.ra provvede al pagamento delle bollette ovvero all'acquisto dei CP_2
CP_ viveri per che ha dichiarato di mangiare spesso dalla madre;
risparmio che deve considerarsi consistente.
CP_ Si consideri ancora che, sebbene il sig. abbia attualmente 62 anni, egli conserva una capacità lavorativa residua compatibile con lo svolgimento di attività saltuarie e giornaliere. Tale attitudine, pur non idonea a un impiego stabile a tempo pieno con qualifica professionale, consente comunque una continuità di reddito accessorio.
In ogni caso, dal contenuto complessivo degli atti difensivi e delle dichiarazioni rese emerge con coerenza che il resistente ha sempre scelto, nel corso della vita, di non intraprendere un'attività lavorativa regolare e continuativa, preferendo forme di impiego flessibili e temporanee. Tale scelta, liberamente compiuta e protrattasi per decenni, non può oggi fondare pretese assistenziali a carico della pagina 4 di 5 moglie, che ha invece sempre garantito la sostenibilità economica familiare con un impiego stabile e tassato.
Si configura, pertanto, un quadro complessivo di sostanziale autonomia economica ed equivalenza delle parti, che, per entità e stabilità, esclude lo stato di bisogno legalmente rilevante richiesto dall'art. 156 c.c. per il riconoscimento dell'assegno.
La domanda del resistente deve, quindi, essere rigettata.
Sulle spese di causa
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione della particolarità della vicenda e della relativa ragionevolezza iniziale della domanda proposta dal resistente. In effetti, un esame meramente formale delle dichiarazioni dei redditi poteva far emergere una significativa sproporzione tra le capacità economiche dei coniugi, con un apparente squilibrio a danno del resistente. Solo all'esito dell'attività istruttoria, e in particolare della valutazione complessiva CP_ delle condizioni abitative e del rilevante sostegno familiare di cui il beneficia, è stato possibile ricostruire correttamente il quadro delle rispettive situazioni economiche e giungere al rigetto della domanda.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o domanda respinta, così decide:
- pronuncia la separazione fra e , come sopra identificati, i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Elini il 13.07.1991, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo
Comune al n.3, parte 2, s. A, Vol.1, Uff. 1, anno 1991;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Elini le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- rigetta la domanda di mantenimento proposta da parte resistente;
- compensa le spese di lite.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 10 giugno 2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili
pagina 5 di 5