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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 17/02/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 400/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Gabriella Ratti Presidente dr.ssa Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 400/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LONGO LUCIO GIUSEPPE, presso il cui studio e' elettivamente domiciliato in VIA M.R.IMBRIANI 24
73100 LECCE, per procura speciale allegata all'atto introduttivo parte appellante contro
(RAPPRESENTATA DA (C.F. ), Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. RAGUSA SILVIA ELEONORA, presso il cui studio e' elettivamente domiciliata in VIA DUCA DELLA VERDURA 4 90143 PALERMO, per procura allegata alla comparsa di risposta parte appellata
OGGETTO: opposizione a precetto – appello avverso sentenza del Tribunale di Torino del 23.02.2023, pubblicata in pari data, con numero 821/2023
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, in riforma della sentenza impugnata e/o dichiarandola nulla, Voglia così provvedere:
pagina 1 di 11 1) Preliminarmente, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di rappresentata da Controparte_1 [...]
in persona del procuratore Avv. Sonia Rispoli, stante la nullità e/o l'inesistenza dell'atto di cessione di credito;
CP_2
2) nel merito, ma sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto per chiara violazione degli artt. 647 e 654 c.p.c.;
3) sempre nel merito e sempre in via preliminare, accertare la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo posto alla base dell'atto di precetto per mancanza del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. e, per l'effetto, anche la nullità del pedissequo precetto;
4) nel merito, accertare e dichiarare la nullità della fideiussione omnibus rilasciata dall'attore in favore di per i Parte_2 motivi di cui in narrativa;
5) per l'effetto, accertare e dichiarare, non dovuta la somma richiesta con il decreto ingiuntivo n. 10968/10, nonché con l'atto di precetto pari ad € 660.623,00;
6) accertare e dichiarare, altresì, che sia l'atto di transazione del 03.05.2011 che quello del 20.10.2014 concretizzano transazioni novative ex art. 1230 c.c. concluse tra il sig. e la in Parte_1 Controparte_3 persona del legale rappr. p.t., rispetto alle obbligazioni di cui al decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 10968/10; 7) per l'effetto, accertare e dichiarare, non dovuta la somma richiesta con il decreto ingiuntivo n. 10968/10, nonché con l'odierno atto di precetto pari ad € 660.623,00;
8) per ulteriore effetto dichiarare nullo l'atto di precetto e, comunque, condannare la medesima Controparte_4
in persona del legale rappr. p.t., in solido con rappresentata da in persona
[...] Controparte_1 Controparte_2 del procuratore Avv. Sonia Rispoli, alla restituzione di tutte le somme sino ad oggi versate dal sig. e pari ad € Parte_1
830.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda al soddisfo;
9) accertare e dichiarare, inoltre, che a seguito delle transazioni novative, ex art. 1976 c.c., il rapporto preesistente posto a base del decreto ingiuntivo si è estinto e, per l'effetto
10) dichiarare la nullità dell'atto di precetto che si fonda su un negozio estinto;
11) accertare e dichiarare, altresì, l'illegittimità e, quindi, la nullità delle clausole contrattuali riferite al contratto di conto corrente n. 503/10/111801, nonché al conto anticipi e sconti n. 3069 30940 25938465, con riferimento agli interessi ultra soglia, determinati in violazione, tra l'altro, degli artt. 1284 c.c., 1815 c.c., 1448 c.c. e 644 c.p., peraltro mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole al ricorrente senza pattuizione sottoscritta da quest'ultimo e senza alcuna preventiva comunicazione;
12) per l'effetto accertare e dichiarare non dovuta dal ricorrente quale fideiussore e/o dal debitore principale Parte_2 alla in persona del legale rappr. p.t., nonché a rappresentata da Controparte_3 Controparte_1 [...]
in persona del procuratore Avv. Sonia Rispoli, la somma maturata a titolo di interessi e, più precisamente, la CP_2 somma di € 267.007,20 di cui € 248.075,23 (interessi ultra soglia) ed € 18.931,97 (commissioni massimo scoperto) per il
c/c n. 503/10/111801, oltre interessi, o quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda al soddisfo e, quale ulteriore effetto, condannare la convenuta, in solido con CP_3 pagina 2 di 11 in persona del legale rappr. p.t., alla restituzione, in favore del sig. degli Controparte_3 Parte_1 importi eventualmente percepiti dalla stessa a tale titolo, oltre accessori;
13) ove necessario, accertare e dichiarare, come domanda autonoma rispetto a quella collegata agli interessi ultra soglia, non dovuta dall'attore quale fideiussore e/o dal debitore principale alla in persona Parte_2 Controparte_3 del legale rappr. p.t., nonché a rappresentata da in persona del procuratore Avv. Controparte_1 Controparte_2
Sonia Rispoli, la somma di € 18.931,97 a titolo di commissioni massimo scoperto per il c/c n. 503/10/111801, oltre interessi, o quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda al soddisfo;
14) per ulteriore effetto, condannare in persona del legale rappr. p.t., in Controparte_3 solido con rappresentata da in persona del procuratore Avv. Sonia Rispoli, alla Controparte_1 Controparte_2 restituzione degli importi percepiti dalla stessa a tale titolo, oltre accessori;
15) accertare e dichiarare l'illegittimità e, quindi, la nullità delle clausole contrattuali riferite al contratto di conto corrente n.
503/10/111801, nonché al conto anticipi e sconti n. 3069 30940 25938465, con specifico riferimento alle spese non pattuite e/o comunque addebitate dalla in violazione di legge;
CP_3
16) per l'effetto accertare e dichiarare non dovuta dall'attore quale fideiussore e/o dal debitore principale alla Parte_2
in persona del legale rappr. p.t., nonché a rappresentata da Controparte_3 Controparte_1 [...]
in persona del procuratore Avv. Sonia Rispoli, la somma a titolo di spese e, più precisamente, la somma di € CP_2
17.719,61 per il c/c n. 503/10/111801, oltre interessi, o quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda al soddisfo e, per ulteriore effetto, condannare la convenuta alla restituzione degli importipercepiti dalla stessa a tale titolo, oltre accessori;
17) accertare e dichiarare, altresì, con riferimento al contratto di conto corrente n. 503/10/111801, l'illegittimità e quindi la nullità delle clausole riferite alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, alla modifica unilaterale da parte della delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al ricorrente, alla data di contabilizzazione delle operazioni CP_3
(decorrenza delle valute) e, comunque, di ogni altra clausola collegata alle modalità di addebito e conteggio delle competenze passive nel rapporto bancario;
18) per l'effetto dichiarare non dovuta dall'attore quale fideiussore e/o dal debitore principale alla Parte_2 [...]
in persona del legale rappr. p.t., nonché a rappresentata da Controparte_3 Controparte_1 CP_2
in persona del procuratore Avv. Sonia Rispoli, ogni somma individuata a tale titolo, con obbligo di restituzione degli
[...] importi già percepiti dalla convenuta;
19) in via gradata, in conseguenza di quanto sopra, condannare, comunque, la in persona Controparte_4 del legale rappr. p.t., in solido con rappresentata da in persona del procuratore Controparte_1 Controparte_2
Avv. Sonia Rispoli, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 337.749,27, oltre interessi, quale indennità per
l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di somme non dovute o di quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda al soddisfo;
pagina 3 di 11 20) sempre per le domande di cui sopra, accertare e dichiarare, comunque, non dovute le somme poste alla base del decreto ingiuntivo n. 10968/10 emesso dal Tribunale di Torino, oltre accessori, con revoca dello stesso;
21) per i tassi ultra soglia applicati condannare, altresì, la in persona del legale rappr. p.t., Controparte_4 in solido con rappresentata da in persona del procuratore Avv. Sonia Rispoli, al Controparte_1 Controparte_2 risarcimento dei danni morali in favore dell'attore nella misura di € 100.000,00 o a quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa da valutarsi dall'Illustre Giudicante anche in via equitativa;
22) ammettere la chiamata in causa del terzo in persona del legale rappr. p.t. quale contraddittore Controparte_3 necessario;
23) in ogni caso, previa sospensione e revoca del titolo esecutivo, porre le somme vantate dal sig. in compensazione Parte_1 con quelle vantate dalla in persona del legale rappr. p.t., e da Controparte_3 Controparte_1 rappresentata da in persona del procuratore Avv. Sonia Rispoli, e con obbligo di quest'ultime, in solido, Controparte_2
a versare la differenza;
24) in via estremamente accertare e dichiarare altresì l'errata applicazione dell'art. 1186 c.c. e per l'effetto consentire al sig. di pagare il residuo debito di € 70.00,00 in via rateizzata;
Parte_1
25) condannare il creditore procedente alle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio o, comunque, compensare le spese di entrambi i gradi.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
a) ordinare, ex art. 210 c.p.c., all'appellato l'esibizione dell'intera documentazione bancaria riferita al contratto di conto corrente n. 503/10/111801 ed al conto anticipi e sconti n. 3069 30940 25938465 onde verificare le condotte illecite tenute dalla Banca;
b) ammettere consulenza tecnica d'ufficio al fine di individuare la cessione del credito ed il suo importo, nonché rideterminare il saldo effettivo dei rapporti bancari in oggetto, dall'inizio dei rapporti e per tutta la loro durata, con riferimento al contratto di conto corrente n. 503/10/111801 ed al conto anticipi e sconti n. 3069 30940 25938465; a tal fine ove necessario, autorizzare il CTU ad acquisire ogni e qualunque documentazione idonea e necessaria per la redazione della perizia e/o ordinare, ex art. 210 c.p.c., all'Istituto di credito l'esibizione dell'intera documentazione bancaria riferita ai rapporti di cui sopra, tra cui quella riferita alla cessione del credito. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”
Per parte appellata:
“Voglia la Corte di Appello di Torino
1) dichiarare infondato l'appello proposto dal sig. - avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. Parte_1
821/2023- e le domande in esso contenute anche quelle istruttorie, e quindi rigettarlo anche con ogni altra statuizione con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
4) Con il favore delle spese e degli onorari di causa del presente giudizio.” pagina 4 di 11 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. La controversia sottoposta all'esame di questa Corte trae origine dall'opposizione proposta dal sig. avverso l'atto di precetto notificatogli da per il pagamento Parte_1 Controparte_1 della somma di € 660.623,00, di cui € 404.702,72 quale credito residuo sull'originaria somma portata dal decreto ingiuntivo n. 10968/2010 del Tribunale di Torino, € 255.080,70 per interessi al tasso del 7,75% ed
€ 702,00 per spese del precetto.
1.1 Il decreto ingiuntivo n. 10968/2010, emesso l'11.11.2010 e notificato il 30.11.2010, aveva ingiunto al quale fideiussore di il pagamento in favore di della Parte_1 Parte_2 Controparte_3 somma di € 942.500,00 oltre interessi dal 30.06.2010, in relazione allo scoperto del conto corrente n.
503710/111801 che presentava un saldo debitore di € 1.221.056,39. Con ulteriore decreto ingiuntivo n.
11014/2010 dell'11.11.2010, il Tribunale di Torino aveva altresì ingiunto al quale fideiussore di Parte_1
Alexander S.r.l., il pagamento in favore di di € 50.000,00 oltre accessori. Controparte_3
1.2 La vicenda processuale si è articolata attraverso due accordi transattivi: il primo, concluso in data
03.05.2011 tra il e , prevedeva la definizione di ogni debito della Alexander Parte_1 Controparte_3
S.r.l. e della e per esse del quale garante, mediante il versamento rateizzato di € Parte_2 Parte_1
950.000,00. In esecuzione di tale accordo, il procedeva alla vendita di alcuni immobili, Parte_1 versando alla banca l'importo di € 620.000,00, senza tuttavia provvedere al saldo residuo di € 330.000,00. Il secondo accordo transattivo, raggiunto in data 20.10.2014, prevedeva il pagamento di complessivi €
270.000,00, con versamento immediato di € 50.000,00 e saldo rateale.
1.3 Con l'atto di opposizione a precetto che ha introdotto il giudizio di primo grado, il ha Parte_1 dedotto molteplici motivi di doglianza: la nullità della cessione del credito e la carenza di legittimazione attiva di;
l'inefficacia del decreto ingiuntivo per mancata acquisizione del giudicato in difetto CP_1 del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.; la nullità del precetto per violazione dell'art. 654 c.p.c.; la nullità della fideiussione per l'utilizzo dello schema ABI dichiarato anticoncorrenziale;
l'intervenuta novazione dell'originario rapporto obbligatorio per effetto delle successive transazioni.
1.4 Il Tribunale di Torino, con la sentenza oggi impugnata, ha respinto l'opposizione ritenendo che: la cessione del credito risultava provata dalla pubblicazione in G.U. n. 52 del 05.05.2018, contenente elementi sufficienti per individuare i crediti ceduti;
il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo costituiva valido titolo esecutivo anche in assenza del decreto ex art. 647 c.p.c., necessario solo per le procedure fallimentari;
le transazioni intervenute non avevano carattere novativo, prevedendo la prima la risoluzione automatica in caso di inadempimento e non contenendo la seconda indicazioni tali da desumere la volontà di sostituire il rapporto originario;
le eccezioni relative alla nullità della fideiussione e alle condotte illecite della banca avrebbero dovuto essere sollevate in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. pagina 5 di 11 2. Avverso tale decisione il ha proposto appello articolando nove motivi di gravame, Parte_1 contestando in particolare: l'erronea valutazione circa la prova della cessione del credito, che richiederebbe la produzione del contratto di cessione e dei relativi allegati identificativi dei crediti;
l'errata interpretazione della disciplina sull'esecutività del decreto ingiuntivo non opposto;
l'omessa pronuncia sulla nullità del precetto per violazione dell'art. 654 c.p.c.; l'erronea qualificazione delle transazioni intervenute, in particolare quella del 2014 che presenterebbe tutti i requisiti della novazione oggettiva.
2.1 Si è costituita in appello chiedendo preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità del CP_1 gravame ex art. 348-bis c.p.c. in quanto manifestamente infondato, nonché il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, evidenziando come le eccezioni sollevate dal siano Parte_1 sottostanti ad un titolo (decreto ingiuntivo) divenuto esecutivo per mancata opposizione nei termini, sul quale si sarebbe formato un giudicato formale e sostanziale che copre non solo il dedotto ma anche il deducibile.
2.2 Nel corso del giudizio sono emersi ulteriori elementi fattuali rilevanti, in particolare il ha Parte_1 documentato di aver effettuato ulteriori versamenti per € 62.000,00 in favore di , sempre Controparte_3 con causale "TRANSAZ. ", riducendo il residuo debito ad € 8.000,00. Controparte_5
L'appellata ha prodotto documentazione attestante l'avvenuto giroconto di tali somme in favore di
. Da ultimo, con bonifico del 09.12.2024 di € 10.000,00 in favore di , il CP_1 Controparte_3 ha provveduto al saldo integrale del debito residuo. Parte_1
2.3 La Corte, esaminati gli atti e le produzioni documentali, ritiene che l'appello sia infondato e debba essere respinto per le ragioni che seguono.
3. In ordine al primo motivo di appello, relativo alla carenza di legittimazione attiva di , CP_1 questa Corte ritiene che lo stesso sia infondato. La legittimazione della società cessionaria risulta infatti adeguatamente provata da una pluralità di elementi convergenti, primo fra tutti la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 05.05.2018, ai sensi dell'art. 58 TUB. Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, tale pubblicazione conteneva elementi sufficienti per l'individuazione dei crediti oggetto di cessione, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. La Suprema Corte ha infatti chiarito che, nelle cessioni in blocco ex art. 58 TUB, non è necessaria l'analitica indicazione di ciascun rapporto, essendo sufficiente che l'avviso contenga elementi idonei a consentire l'individuazione dei crediti ceduti per categorie omogenee (Cass. civ., sez. I, n. 24798/2020).
3.1 Nel caso di specie, la prova della cessione risulta ulteriormente rafforzata dalla dichiarazione rilasciata da in data 11.07.2023, che attesta specificamente l'inclusione del credito controverso nel Controparte_3 perimetro della cessione. Tale dichiarazione, proveniente dal cedente, costituisce prova decisiva della legittimazione del cessionario, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "la conferma pagina 6 di 11 della cessione da parte del cedente, anche successiva alla pubblicazione in G.U., integra piena prova dell'inclusione dello specifico credito nell'operazione di cessione in blocco" (Cass. civ., sez. I, n.
5857/2022).
3.2 Né può trovare accoglimento l'eccezione relativa alla mancata iscrizione della cessione nel Registro delle
Imprese, trattandosi di adempimento non previsto a pena di inefficacia dall'art. 58 TUB, come chiarito dalla Suprema Corte secondo cui "nelle cessioni in blocco di crediti bancari, la pubblicazione in G.U. costituisce condizione necessaria e sufficiente di opponibilità della cessione, non essendo richiesta l'iscrizione nel Registro delle Imprese" (Cass. civ., sez. I, n. 2780/2019).
3.3 Del resto, lo stesso comportamento dell'appellante conferma l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione, avendo egli effettuato pagamenti che, attraverso il cedente, sono stati regolarmente girati al cessionario senza alcuna contestazione circa la loro imputazione. Come affermato dalla Cassazione, "il pagamento effettuato dal debitore ceduto al cessionario, anche per il tramite del cedente, costituisce riconoscimento implicito della legittimazione del cessionario" (Cass. civ., sez. I, n. 4116/2016).
3.4 In merito alla prova della cessione del credito, va rilevato che, come affermato dalla Cassazione n.
27914/2023, la cessione in blocco richiede la dimostrazione da parte del cessionario della titolarità dei crediti ceduti attraverso idonea documentazione che consenta l'individuazione specifica e univoca dei rapporti oggetto di trasferimento. Nel caso di specie, tale prova risulta adeguatamente fornita non solo dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma anche dalla successiva documentazione prodotta da CP_1
.
[...]
3.5 Come chiarito dalla Cassazione n. 22409/2023, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza necessità di una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti, purché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze.
3.6 Del resto, come precisato dalla Cassazione n. 17262/2024, in caso di contestazione spetta al cessionario fornire la prova dell'inclusione del credito nell'operazione di cessione, prova che nel caso di specie è stata adeguatamente fornita attraverso la dichiarazione della banca cedente e la documentazione dei giroconti e, come evidenziato dalla Cassazione n. 17944/2023, la prova della cessione non è soggetta a particolari vincoli di forma e può essere fornita con qualunque mezzo, anche indiziario, essendo rimessa alla libera valutazione del giudice del merito.
4. Quanto al secondo motivo di appello, relativo alla pretesa inefficacia del decreto ingiuntivo per mancanza della dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., lo stesso è manifestamente infondato. Il decreto ingiuntivo n. 10968/2010 è stato infatti emesso in forma provvisoriamente esecutiva ex art. 642
c.p.c. e munito di formula esecutiva. Come costantemente affermato dalla Suprema Corte, "il decreto pagina 7 di 11 ingiuntivo provvisoriamente esecutivo costituisce valido titolo per l'esecuzione forzata, essendo sufficiente che l'atto di precetto contenga la data di notificazione del titolo" (Cass. civ., sez. I, n. 5617/2020).
4.1 L'art. 647 c.p.c. riguarda infatti l'ipotesi, del tutto diversa, del decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo, per il quale occorre la dichiarazione di esecutorietà dopo la verifica della mancata opposizione.
Nel caso di decreto provvisoriamente esecutivo, invece, "non è necessaria la dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., essendo il provvedimento già di per sé idoneo a fondare l'esecuzione forzata" (Cass. civ., sez. I, n. 22220/2018).
4.2 In merito all'efficacia del titolo esecutivo, va rilevato che, come affermato dalla Cassazione n.
11376/2023, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo costituisce valido titolo per l'esecuzione forzata, essendo sufficiente che l'atto di precetto contenga gli estremi della notificazione del decreto stesso, senza necessità di menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà.
4.3 La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito, con Cassazione n. 4180/2016, che se è vero che il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo quando il giudice lo dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., ciò -ovviamente – non incide sulla sua idoneità a fungere da titolo esecutivo quando sia stato emesso in forma provvisoriamente esecutiva.
4.4 Come precisato dalla Cassazione n. 9933/2018, il decreto di esecutorietà ex art. 654 c.p.c. ha carattere meramente eventuale e non costituisce requisito indefettibile per procedere ad esecuzione forzata, essendo previsto solo quando non sia stata precedentemente dichiarata l'esecutorietà del decreto monitorio.
5. Parimenti infondato è il terzo motivo di appello, relativo alla pretesa violazione dell'art. 654 c.p.c., norma che trova applicazione solo "nell'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo diventi esecutivo dopo la sua emanazione, per essere stata rigettata l'opposizione o per essersi estinto il relativo giudizio" (Cass. civ., sez.
I, n. 20665/2019). Nel caso di decreto provvisoriamente esecutivo, invece, è sufficiente l'indicazione nel precetto degli estremi del titolo e della sua notificazione, come correttamente avvenuto nel caso di specie.
6. Con il quarto motivo di appello, l'appellante censura l'erronea qualificazione delle transazioni intervenute, sostenendone la natura novativa. La censura è infondata. Come correttamente rilevato dal
Tribunale, la transazione del 2011 prevedeva espressamente che "in caso di mancato adempimento l'accordo era risolto con facoltà della banca di richiedere l'intero importo dovuto". Tale clausola è ontologicamente incompatibile con l'effetto novativo, presupponendo la persistenza dell'obbligazione originaria.
6.1 Come infatti costantemente affermato dalla Suprema Corte, "la transazione ha natura novativa solo quando risulti la volontà delle parti di estinguere l'obbligazione originaria sostituendola con una nuova, mentre ha natura meramente conservativa quando le parti si limitano a modificare la disciplina del rapporto preesistente" (Cass. civ., sez. I, n. 6085/2004). Nel caso di specie, la previsione espressa della risoluzione pagina 8 di 11 dell'accordo e della reviviscenza del credito originario in caso di inadempimento esclude in radice la configurabilità della novazione.
6.2 Quanto alla successiva transazione del 2014, essa non contiene elementi da cui desumere la volontà di sostituire il rapporto originario con uno nuovo. Come affermato dalla Cassazione, "la mera riduzione quantitativa del debito e la concessione di dilazioni di pagamento non sono sufficienti ad integrare la novazione, occorrendo la chiara ed inequivoca volontà delle parti di estinguere l'obbligazione originaria"
(Cass. civ., sez. III, n. 15363/2011).
6.3 In merito alla natura delle transazioni intervenute tra le parti, va rilevato che, come affermato dalla
Cassazione n. 32655/2021, per aversi transazione novativa è necessaria l'inequivoca e comune intenzione delle parti di estinguere l'originaria obbligazione sostituendola con una nuova, intenzione che può risultare anche implicitamente da fatti concludenti.
6.4 Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal primo giudice, tale volontà novativa non emerge né dalla transazione del 2011, che prevedeva espressamente la risoluzione dell'accordo e la reviviscenza del credito originario in caso di inadempimento, né da quella del 2014. Come precisato dalla Cassazione n.
7963/2020, nella transazione conservativa le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto, realizzando un regolamento di interessi sulla base di un "quid medium" tra le prospettazioni iniziali, senza elidere il collegamento con il precedente contratto.
6.5 L'accertamento della natura novativa o conservativa della transazione costituisce una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, dunque incensurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (Cassazione n. 9479/2024) ed essa, così come operata nel caso di specie dove il Tribunale, appare pienamente convincente, avendo il primo giudice correttamente valorizzato l'assenza di elementi da cui desumere la volontà di sostituire integralmente il rapporto preesistente, né emergendo, all'esito del presente grado, elementi di fatto o di giudizio idonei a superare detta valutazione.
6.6 Il comportamento della banca, che ha temporaneamente tollerato i pagamenti parziali, non può certo essere interpretato come manifestazione di volontà novativa, essendo piuttosto riconducibile a mere valutazioni di opportunità nella gestione del credito. Come chiarito dalla Suprema Corte, "la tolleranza del creditore verso l'inadempimento del debitore non costituisce manifestazione tacita di volontà novativa, potendo essere motivata da ragioni di opportunità nella gestione del rapporto" (Cass. civ., sez. III, n.
31226/2019).
7. Con il quinto motivo di appello, l'appellante deduce l'omessa pronuncia sulla nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust. La censura è manifestamente infondata. Il decreto ingiuntivo n.
10968/2010 è stato notificato al quale fideiussore e non è stato opposto nel termine di legge. Parte_1
Come affermato dalla Cassazione con sentenza n. 7194/2019, "il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato non solo sull'esistenza del credito, ma anche sul rapporto giuridico sottostante e sui pagina 9 di 11 suoi presupposti logico-giuridici, precludendo ogni contestazione sui fatti costitutivi, modificativi o estintivi anteriori alla sua emissione".
7.1 Nel caso di specie, l'eventuale nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust avrebbe dovuto essere fatta valere tempestivamente con l'opposizione al decreto ingiuntivo. Non essendo stata proposta opposizione, tale questione è ormai preclusa dal giudicato, che copre anche la validità del titolo negoziale posto a fondamento della pretesa monitoria. Come chiarito dalle Sezioni Unite con sentenza n.
9479/2023, "il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto si estende a tutti gli elementi costitutivi del diritto fatto valere, compresi i rapporti di garanzia che ne costituiscono il presupposto logico- giuridico".
8. Parimenti infondati sono gli ulteriori motivi di appello relativi alle pretese condotte usurarie e anatocistiche della banca, anch'essi preclusi dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo. Come affermato dalla Cassazione con sentenza n. 31105/2024, "il giudicato copre non solo l'esistenza del credito ma anche l'insussistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi anteriori al ricorso per ingiunzione, che avrebbero dovuto essere fatti valere in sede di opposizione".
8.1 Nel caso di specie, le contestazioni relative all'applicazione di interessi usurari, alla capitalizzazione degli interessi e all'addebito di commissioni e spese non pattuite avrebbero dovuto essere sollevate in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, non potendo essere dedotte per la prima volta in sede di opposizione all'esecuzione. Come chiarito dalla Suprema Corte con sentenza n. 2668/2018, "le eccezioni relative a fatti anteriori al decreto ingiuntivo, ivi comprese quelle concernenti l'usurarietà degli interessi e l'illegittima capitalizzazione, sono precluse dal giudicato formatosi per mancata opposizione".
9. Manifestamente infondate, conseguentemente, sono anche le censure relative al rigetto delle istanze istruttorie. Come correttamente rilevato dal Tribunale, sia l'istanza di esibizione documentale che la richiesta di CTU risultavano irrilevanti, essendo volte ad accertare circostanze (usurarietà degli interessi, illegittima capitalizzazione, addebito di spese non dovute) ormai coperte dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto.
9.1 Del resto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "il giudice dell'opposizione all'esecuzione non può sindacare i fatti posti a fondamento del titolo esecutivo giudiziale, dovendo limitare il proprio esame ai fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione del titolo" (Tribunale Torino, n.
2033/2023). Nel caso di specie, tutte le contestazioni sollevate dall'appellante riguardavano fatti anteriori all'emissione del decreto ingiuntivo, come tali preclusi dal giudicato.
10. In conclusione, l'appello va integralmente respinto, con conferma della sentenza impugnata che ha correttamente rilevato la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, a valore prossimo al medio del pertinente scaglione (meramente arrotondato per difetto), considerate le fasi in concreto pagina 10 di 11 espletate (studio, introduttiva e decisoria). Il pieno rigetto nel merito dell'appello integra il presupposto per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 821/2023 del Tribunale di Torino, così provvede:
[...]
1) rigetta integralmente l'appello proposto, confermando, per l'effetto, la sentenza appellata;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di giudizio del Controparte_1 presente grado, che si liquidano in complessivi € 18.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater
D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Bruno Conca dr.ssa Gabriella Ratti
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Gabriella Ratti Presidente dr.ssa Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 400/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LONGO LUCIO GIUSEPPE, presso il cui studio e' elettivamente domiciliato in VIA M.R.IMBRIANI 24
73100 LECCE, per procura speciale allegata all'atto introduttivo parte appellante contro
(RAPPRESENTATA DA (C.F. ), Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. RAGUSA SILVIA ELEONORA, presso il cui studio e' elettivamente domiciliata in VIA DUCA DELLA VERDURA 4 90143 PALERMO, per procura allegata alla comparsa di risposta parte appellata
OGGETTO: opposizione a precetto – appello avverso sentenza del Tribunale di Torino del 23.02.2023, pubblicata in pari data, con numero 821/2023
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, in riforma della sentenza impugnata e/o dichiarandola nulla, Voglia così provvedere:
pagina 1 di 11 1) Preliminarmente, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di rappresentata da Controparte_1 [...]
in persona del procuratore Avv. Sonia Rispoli, stante la nullità e/o l'inesistenza dell'atto di cessione di credito;
CP_2
2) nel merito, ma sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto per chiara violazione degli artt. 647 e 654 c.p.c.;
3) sempre nel merito e sempre in via preliminare, accertare la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo posto alla base dell'atto di precetto per mancanza del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. e, per l'effetto, anche la nullità del pedissequo precetto;
4) nel merito, accertare e dichiarare la nullità della fideiussione omnibus rilasciata dall'attore in favore di per i Parte_2 motivi di cui in narrativa;
5) per l'effetto, accertare e dichiarare, non dovuta la somma richiesta con il decreto ingiuntivo n. 10968/10, nonché con l'atto di precetto pari ad € 660.623,00;
6) accertare e dichiarare, altresì, che sia l'atto di transazione del 03.05.2011 che quello del 20.10.2014 concretizzano transazioni novative ex art. 1230 c.c. concluse tra il sig. e la in Parte_1 Controparte_3 persona del legale rappr. p.t., rispetto alle obbligazioni di cui al decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 10968/10; 7) per l'effetto, accertare e dichiarare, non dovuta la somma richiesta con il decreto ingiuntivo n. 10968/10, nonché con l'odierno atto di precetto pari ad € 660.623,00;
8) per ulteriore effetto dichiarare nullo l'atto di precetto e, comunque, condannare la medesima Controparte_4
in persona del legale rappr. p.t., in solido con rappresentata da in persona
[...] Controparte_1 Controparte_2 del procuratore Avv. Sonia Rispoli, alla restituzione di tutte le somme sino ad oggi versate dal sig. e pari ad € Parte_1
830.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda al soddisfo;
9) accertare e dichiarare, inoltre, che a seguito delle transazioni novative, ex art. 1976 c.c., il rapporto preesistente posto a base del decreto ingiuntivo si è estinto e, per l'effetto
10) dichiarare la nullità dell'atto di precetto che si fonda su un negozio estinto;
11) accertare e dichiarare, altresì, l'illegittimità e, quindi, la nullità delle clausole contrattuali riferite al contratto di conto corrente n. 503/10/111801, nonché al conto anticipi e sconti n. 3069 30940 25938465, con riferimento agli interessi ultra soglia, determinati in violazione, tra l'altro, degli artt. 1284 c.c., 1815 c.c., 1448 c.c. e 644 c.p., peraltro mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole al ricorrente senza pattuizione sottoscritta da quest'ultimo e senza alcuna preventiva comunicazione;
12) per l'effetto accertare e dichiarare non dovuta dal ricorrente quale fideiussore e/o dal debitore principale Parte_2 alla in persona del legale rappr. p.t., nonché a rappresentata da Controparte_3 Controparte_1 [...]
in persona del procuratore Avv. Sonia Rispoli, la somma maturata a titolo di interessi e, più precisamente, la CP_2 somma di € 267.007,20 di cui € 248.075,23 (interessi ultra soglia) ed € 18.931,97 (commissioni massimo scoperto) per il
c/c n. 503/10/111801, oltre interessi, o quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda al soddisfo e, quale ulteriore effetto, condannare la convenuta, in solido con CP_3 pagina 2 di 11 in persona del legale rappr. p.t., alla restituzione, in favore del sig. degli Controparte_3 Parte_1 importi eventualmente percepiti dalla stessa a tale titolo, oltre accessori;
13) ove necessario, accertare e dichiarare, come domanda autonoma rispetto a quella collegata agli interessi ultra soglia, non dovuta dall'attore quale fideiussore e/o dal debitore principale alla in persona Parte_2 Controparte_3 del legale rappr. p.t., nonché a rappresentata da in persona del procuratore Avv. Controparte_1 Controparte_2
Sonia Rispoli, la somma di € 18.931,97 a titolo di commissioni massimo scoperto per il c/c n. 503/10/111801, oltre interessi, o quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda al soddisfo;
14) per ulteriore effetto, condannare in persona del legale rappr. p.t., in Controparte_3 solido con rappresentata da in persona del procuratore Avv. Sonia Rispoli, alla Controparte_1 Controparte_2 restituzione degli importi percepiti dalla stessa a tale titolo, oltre accessori;
15) accertare e dichiarare l'illegittimità e, quindi, la nullità delle clausole contrattuali riferite al contratto di conto corrente n.
503/10/111801, nonché al conto anticipi e sconti n. 3069 30940 25938465, con specifico riferimento alle spese non pattuite e/o comunque addebitate dalla in violazione di legge;
CP_3
16) per l'effetto accertare e dichiarare non dovuta dall'attore quale fideiussore e/o dal debitore principale alla Parte_2
in persona del legale rappr. p.t., nonché a rappresentata da Controparte_3 Controparte_1 [...]
in persona del procuratore Avv. Sonia Rispoli, la somma a titolo di spese e, più precisamente, la somma di € CP_2
17.719,61 per il c/c n. 503/10/111801, oltre interessi, o quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda al soddisfo e, per ulteriore effetto, condannare la convenuta alla restituzione degli importipercepiti dalla stessa a tale titolo, oltre accessori;
17) accertare e dichiarare, altresì, con riferimento al contratto di conto corrente n. 503/10/111801, l'illegittimità e quindi la nullità delle clausole riferite alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, alla modifica unilaterale da parte della delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al ricorrente, alla data di contabilizzazione delle operazioni CP_3
(decorrenza delle valute) e, comunque, di ogni altra clausola collegata alle modalità di addebito e conteggio delle competenze passive nel rapporto bancario;
18) per l'effetto dichiarare non dovuta dall'attore quale fideiussore e/o dal debitore principale alla Parte_2 [...]
in persona del legale rappr. p.t., nonché a rappresentata da Controparte_3 Controparte_1 CP_2
in persona del procuratore Avv. Sonia Rispoli, ogni somma individuata a tale titolo, con obbligo di restituzione degli
[...] importi già percepiti dalla convenuta;
19) in via gradata, in conseguenza di quanto sopra, condannare, comunque, la in persona Controparte_4 del legale rappr. p.t., in solido con rappresentata da in persona del procuratore Controparte_1 Controparte_2
Avv. Sonia Rispoli, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 337.749,27, oltre interessi, quale indennità per
l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di somme non dovute o di quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda al soddisfo;
pagina 3 di 11 20) sempre per le domande di cui sopra, accertare e dichiarare, comunque, non dovute le somme poste alla base del decreto ingiuntivo n. 10968/10 emesso dal Tribunale di Torino, oltre accessori, con revoca dello stesso;
21) per i tassi ultra soglia applicati condannare, altresì, la in persona del legale rappr. p.t., Controparte_4 in solido con rappresentata da in persona del procuratore Avv. Sonia Rispoli, al Controparte_1 Controparte_2 risarcimento dei danni morali in favore dell'attore nella misura di € 100.000,00 o a quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa da valutarsi dall'Illustre Giudicante anche in via equitativa;
22) ammettere la chiamata in causa del terzo in persona del legale rappr. p.t. quale contraddittore Controparte_3 necessario;
23) in ogni caso, previa sospensione e revoca del titolo esecutivo, porre le somme vantate dal sig. in compensazione Parte_1 con quelle vantate dalla in persona del legale rappr. p.t., e da Controparte_3 Controparte_1 rappresentata da in persona del procuratore Avv. Sonia Rispoli, e con obbligo di quest'ultime, in solido, Controparte_2
a versare la differenza;
24) in via estremamente accertare e dichiarare altresì l'errata applicazione dell'art. 1186 c.c. e per l'effetto consentire al sig. di pagare il residuo debito di € 70.00,00 in via rateizzata;
Parte_1
25) condannare il creditore procedente alle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio o, comunque, compensare le spese di entrambi i gradi.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
a) ordinare, ex art. 210 c.p.c., all'appellato l'esibizione dell'intera documentazione bancaria riferita al contratto di conto corrente n. 503/10/111801 ed al conto anticipi e sconti n. 3069 30940 25938465 onde verificare le condotte illecite tenute dalla Banca;
b) ammettere consulenza tecnica d'ufficio al fine di individuare la cessione del credito ed il suo importo, nonché rideterminare il saldo effettivo dei rapporti bancari in oggetto, dall'inizio dei rapporti e per tutta la loro durata, con riferimento al contratto di conto corrente n. 503/10/111801 ed al conto anticipi e sconti n. 3069 30940 25938465; a tal fine ove necessario, autorizzare il CTU ad acquisire ogni e qualunque documentazione idonea e necessaria per la redazione della perizia e/o ordinare, ex art. 210 c.p.c., all'Istituto di credito l'esibizione dell'intera documentazione bancaria riferita ai rapporti di cui sopra, tra cui quella riferita alla cessione del credito. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”
Per parte appellata:
“Voglia la Corte di Appello di Torino
1) dichiarare infondato l'appello proposto dal sig. - avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. Parte_1
821/2023- e le domande in esso contenute anche quelle istruttorie, e quindi rigettarlo anche con ogni altra statuizione con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
4) Con il favore delle spese e degli onorari di causa del presente giudizio.” pagina 4 di 11 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. La controversia sottoposta all'esame di questa Corte trae origine dall'opposizione proposta dal sig. avverso l'atto di precetto notificatogli da per il pagamento Parte_1 Controparte_1 della somma di € 660.623,00, di cui € 404.702,72 quale credito residuo sull'originaria somma portata dal decreto ingiuntivo n. 10968/2010 del Tribunale di Torino, € 255.080,70 per interessi al tasso del 7,75% ed
€ 702,00 per spese del precetto.
1.1 Il decreto ingiuntivo n. 10968/2010, emesso l'11.11.2010 e notificato il 30.11.2010, aveva ingiunto al quale fideiussore di il pagamento in favore di della Parte_1 Parte_2 Controparte_3 somma di € 942.500,00 oltre interessi dal 30.06.2010, in relazione allo scoperto del conto corrente n.
503710/111801 che presentava un saldo debitore di € 1.221.056,39. Con ulteriore decreto ingiuntivo n.
11014/2010 dell'11.11.2010, il Tribunale di Torino aveva altresì ingiunto al quale fideiussore di Parte_1
Alexander S.r.l., il pagamento in favore di di € 50.000,00 oltre accessori. Controparte_3
1.2 La vicenda processuale si è articolata attraverso due accordi transattivi: il primo, concluso in data
03.05.2011 tra il e , prevedeva la definizione di ogni debito della Alexander Parte_1 Controparte_3
S.r.l. e della e per esse del quale garante, mediante il versamento rateizzato di € Parte_2 Parte_1
950.000,00. In esecuzione di tale accordo, il procedeva alla vendita di alcuni immobili, Parte_1 versando alla banca l'importo di € 620.000,00, senza tuttavia provvedere al saldo residuo di € 330.000,00. Il secondo accordo transattivo, raggiunto in data 20.10.2014, prevedeva il pagamento di complessivi €
270.000,00, con versamento immediato di € 50.000,00 e saldo rateale.
1.3 Con l'atto di opposizione a precetto che ha introdotto il giudizio di primo grado, il ha Parte_1 dedotto molteplici motivi di doglianza: la nullità della cessione del credito e la carenza di legittimazione attiva di;
l'inefficacia del decreto ingiuntivo per mancata acquisizione del giudicato in difetto CP_1 del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.; la nullità del precetto per violazione dell'art. 654 c.p.c.; la nullità della fideiussione per l'utilizzo dello schema ABI dichiarato anticoncorrenziale;
l'intervenuta novazione dell'originario rapporto obbligatorio per effetto delle successive transazioni.
1.4 Il Tribunale di Torino, con la sentenza oggi impugnata, ha respinto l'opposizione ritenendo che: la cessione del credito risultava provata dalla pubblicazione in G.U. n. 52 del 05.05.2018, contenente elementi sufficienti per individuare i crediti ceduti;
il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo costituiva valido titolo esecutivo anche in assenza del decreto ex art. 647 c.p.c., necessario solo per le procedure fallimentari;
le transazioni intervenute non avevano carattere novativo, prevedendo la prima la risoluzione automatica in caso di inadempimento e non contenendo la seconda indicazioni tali da desumere la volontà di sostituire il rapporto originario;
le eccezioni relative alla nullità della fideiussione e alle condotte illecite della banca avrebbero dovuto essere sollevate in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. pagina 5 di 11 2. Avverso tale decisione il ha proposto appello articolando nove motivi di gravame, Parte_1 contestando in particolare: l'erronea valutazione circa la prova della cessione del credito, che richiederebbe la produzione del contratto di cessione e dei relativi allegati identificativi dei crediti;
l'errata interpretazione della disciplina sull'esecutività del decreto ingiuntivo non opposto;
l'omessa pronuncia sulla nullità del precetto per violazione dell'art. 654 c.p.c.; l'erronea qualificazione delle transazioni intervenute, in particolare quella del 2014 che presenterebbe tutti i requisiti della novazione oggettiva.
2.1 Si è costituita in appello chiedendo preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità del CP_1 gravame ex art. 348-bis c.p.c. in quanto manifestamente infondato, nonché il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, evidenziando come le eccezioni sollevate dal siano Parte_1 sottostanti ad un titolo (decreto ingiuntivo) divenuto esecutivo per mancata opposizione nei termini, sul quale si sarebbe formato un giudicato formale e sostanziale che copre non solo il dedotto ma anche il deducibile.
2.2 Nel corso del giudizio sono emersi ulteriori elementi fattuali rilevanti, in particolare il ha Parte_1 documentato di aver effettuato ulteriori versamenti per € 62.000,00 in favore di , sempre Controparte_3 con causale "TRANSAZ. ", riducendo il residuo debito ad € 8.000,00. Controparte_5
L'appellata ha prodotto documentazione attestante l'avvenuto giroconto di tali somme in favore di
. Da ultimo, con bonifico del 09.12.2024 di € 10.000,00 in favore di , il CP_1 Controparte_3 ha provveduto al saldo integrale del debito residuo. Parte_1
2.3 La Corte, esaminati gli atti e le produzioni documentali, ritiene che l'appello sia infondato e debba essere respinto per le ragioni che seguono.
3. In ordine al primo motivo di appello, relativo alla carenza di legittimazione attiva di , CP_1 questa Corte ritiene che lo stesso sia infondato. La legittimazione della società cessionaria risulta infatti adeguatamente provata da una pluralità di elementi convergenti, primo fra tutti la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 05.05.2018, ai sensi dell'art. 58 TUB. Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, tale pubblicazione conteneva elementi sufficienti per l'individuazione dei crediti oggetto di cessione, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. La Suprema Corte ha infatti chiarito che, nelle cessioni in blocco ex art. 58 TUB, non è necessaria l'analitica indicazione di ciascun rapporto, essendo sufficiente che l'avviso contenga elementi idonei a consentire l'individuazione dei crediti ceduti per categorie omogenee (Cass. civ., sez. I, n. 24798/2020).
3.1 Nel caso di specie, la prova della cessione risulta ulteriormente rafforzata dalla dichiarazione rilasciata da in data 11.07.2023, che attesta specificamente l'inclusione del credito controverso nel Controparte_3 perimetro della cessione. Tale dichiarazione, proveniente dal cedente, costituisce prova decisiva della legittimazione del cessionario, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "la conferma pagina 6 di 11 della cessione da parte del cedente, anche successiva alla pubblicazione in G.U., integra piena prova dell'inclusione dello specifico credito nell'operazione di cessione in blocco" (Cass. civ., sez. I, n.
5857/2022).
3.2 Né può trovare accoglimento l'eccezione relativa alla mancata iscrizione della cessione nel Registro delle
Imprese, trattandosi di adempimento non previsto a pena di inefficacia dall'art. 58 TUB, come chiarito dalla Suprema Corte secondo cui "nelle cessioni in blocco di crediti bancari, la pubblicazione in G.U. costituisce condizione necessaria e sufficiente di opponibilità della cessione, non essendo richiesta l'iscrizione nel Registro delle Imprese" (Cass. civ., sez. I, n. 2780/2019).
3.3 Del resto, lo stesso comportamento dell'appellante conferma l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione, avendo egli effettuato pagamenti che, attraverso il cedente, sono stati regolarmente girati al cessionario senza alcuna contestazione circa la loro imputazione. Come affermato dalla Cassazione, "il pagamento effettuato dal debitore ceduto al cessionario, anche per il tramite del cedente, costituisce riconoscimento implicito della legittimazione del cessionario" (Cass. civ., sez. I, n. 4116/2016).
3.4 In merito alla prova della cessione del credito, va rilevato che, come affermato dalla Cassazione n.
27914/2023, la cessione in blocco richiede la dimostrazione da parte del cessionario della titolarità dei crediti ceduti attraverso idonea documentazione che consenta l'individuazione specifica e univoca dei rapporti oggetto di trasferimento. Nel caso di specie, tale prova risulta adeguatamente fornita non solo dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma anche dalla successiva documentazione prodotta da CP_1
.
[...]
3.5 Come chiarito dalla Cassazione n. 22409/2023, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza necessità di una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti, purché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze.
3.6 Del resto, come precisato dalla Cassazione n. 17262/2024, in caso di contestazione spetta al cessionario fornire la prova dell'inclusione del credito nell'operazione di cessione, prova che nel caso di specie è stata adeguatamente fornita attraverso la dichiarazione della banca cedente e la documentazione dei giroconti e, come evidenziato dalla Cassazione n. 17944/2023, la prova della cessione non è soggetta a particolari vincoli di forma e può essere fornita con qualunque mezzo, anche indiziario, essendo rimessa alla libera valutazione del giudice del merito.
4. Quanto al secondo motivo di appello, relativo alla pretesa inefficacia del decreto ingiuntivo per mancanza della dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., lo stesso è manifestamente infondato. Il decreto ingiuntivo n. 10968/2010 è stato infatti emesso in forma provvisoriamente esecutiva ex art. 642
c.p.c. e munito di formula esecutiva. Come costantemente affermato dalla Suprema Corte, "il decreto pagina 7 di 11 ingiuntivo provvisoriamente esecutivo costituisce valido titolo per l'esecuzione forzata, essendo sufficiente che l'atto di precetto contenga la data di notificazione del titolo" (Cass. civ., sez. I, n. 5617/2020).
4.1 L'art. 647 c.p.c. riguarda infatti l'ipotesi, del tutto diversa, del decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo, per il quale occorre la dichiarazione di esecutorietà dopo la verifica della mancata opposizione.
Nel caso di decreto provvisoriamente esecutivo, invece, "non è necessaria la dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., essendo il provvedimento già di per sé idoneo a fondare l'esecuzione forzata" (Cass. civ., sez. I, n. 22220/2018).
4.2 In merito all'efficacia del titolo esecutivo, va rilevato che, come affermato dalla Cassazione n.
11376/2023, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo costituisce valido titolo per l'esecuzione forzata, essendo sufficiente che l'atto di precetto contenga gli estremi della notificazione del decreto stesso, senza necessità di menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà.
4.3 La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito, con Cassazione n. 4180/2016, che se è vero che il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo quando il giudice lo dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., ciò -ovviamente – non incide sulla sua idoneità a fungere da titolo esecutivo quando sia stato emesso in forma provvisoriamente esecutiva.
4.4 Come precisato dalla Cassazione n. 9933/2018, il decreto di esecutorietà ex art. 654 c.p.c. ha carattere meramente eventuale e non costituisce requisito indefettibile per procedere ad esecuzione forzata, essendo previsto solo quando non sia stata precedentemente dichiarata l'esecutorietà del decreto monitorio.
5. Parimenti infondato è il terzo motivo di appello, relativo alla pretesa violazione dell'art. 654 c.p.c., norma che trova applicazione solo "nell'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo diventi esecutivo dopo la sua emanazione, per essere stata rigettata l'opposizione o per essersi estinto il relativo giudizio" (Cass. civ., sez.
I, n. 20665/2019). Nel caso di decreto provvisoriamente esecutivo, invece, è sufficiente l'indicazione nel precetto degli estremi del titolo e della sua notificazione, come correttamente avvenuto nel caso di specie.
6. Con il quarto motivo di appello, l'appellante censura l'erronea qualificazione delle transazioni intervenute, sostenendone la natura novativa. La censura è infondata. Come correttamente rilevato dal
Tribunale, la transazione del 2011 prevedeva espressamente che "in caso di mancato adempimento l'accordo era risolto con facoltà della banca di richiedere l'intero importo dovuto". Tale clausola è ontologicamente incompatibile con l'effetto novativo, presupponendo la persistenza dell'obbligazione originaria.
6.1 Come infatti costantemente affermato dalla Suprema Corte, "la transazione ha natura novativa solo quando risulti la volontà delle parti di estinguere l'obbligazione originaria sostituendola con una nuova, mentre ha natura meramente conservativa quando le parti si limitano a modificare la disciplina del rapporto preesistente" (Cass. civ., sez. I, n. 6085/2004). Nel caso di specie, la previsione espressa della risoluzione pagina 8 di 11 dell'accordo e della reviviscenza del credito originario in caso di inadempimento esclude in radice la configurabilità della novazione.
6.2 Quanto alla successiva transazione del 2014, essa non contiene elementi da cui desumere la volontà di sostituire il rapporto originario con uno nuovo. Come affermato dalla Cassazione, "la mera riduzione quantitativa del debito e la concessione di dilazioni di pagamento non sono sufficienti ad integrare la novazione, occorrendo la chiara ed inequivoca volontà delle parti di estinguere l'obbligazione originaria"
(Cass. civ., sez. III, n. 15363/2011).
6.3 In merito alla natura delle transazioni intervenute tra le parti, va rilevato che, come affermato dalla
Cassazione n. 32655/2021, per aversi transazione novativa è necessaria l'inequivoca e comune intenzione delle parti di estinguere l'originaria obbligazione sostituendola con una nuova, intenzione che può risultare anche implicitamente da fatti concludenti.
6.4 Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal primo giudice, tale volontà novativa non emerge né dalla transazione del 2011, che prevedeva espressamente la risoluzione dell'accordo e la reviviscenza del credito originario in caso di inadempimento, né da quella del 2014. Come precisato dalla Cassazione n.
7963/2020, nella transazione conservativa le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto, realizzando un regolamento di interessi sulla base di un "quid medium" tra le prospettazioni iniziali, senza elidere il collegamento con il precedente contratto.
6.5 L'accertamento della natura novativa o conservativa della transazione costituisce una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, dunque incensurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (Cassazione n. 9479/2024) ed essa, così come operata nel caso di specie dove il Tribunale, appare pienamente convincente, avendo il primo giudice correttamente valorizzato l'assenza di elementi da cui desumere la volontà di sostituire integralmente il rapporto preesistente, né emergendo, all'esito del presente grado, elementi di fatto o di giudizio idonei a superare detta valutazione.
6.6 Il comportamento della banca, che ha temporaneamente tollerato i pagamenti parziali, non può certo essere interpretato come manifestazione di volontà novativa, essendo piuttosto riconducibile a mere valutazioni di opportunità nella gestione del credito. Come chiarito dalla Suprema Corte, "la tolleranza del creditore verso l'inadempimento del debitore non costituisce manifestazione tacita di volontà novativa, potendo essere motivata da ragioni di opportunità nella gestione del rapporto" (Cass. civ., sez. III, n.
31226/2019).
7. Con il quinto motivo di appello, l'appellante deduce l'omessa pronuncia sulla nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust. La censura è manifestamente infondata. Il decreto ingiuntivo n.
10968/2010 è stato notificato al quale fideiussore e non è stato opposto nel termine di legge. Parte_1
Come affermato dalla Cassazione con sentenza n. 7194/2019, "il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato non solo sull'esistenza del credito, ma anche sul rapporto giuridico sottostante e sui pagina 9 di 11 suoi presupposti logico-giuridici, precludendo ogni contestazione sui fatti costitutivi, modificativi o estintivi anteriori alla sua emissione".
7.1 Nel caso di specie, l'eventuale nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust avrebbe dovuto essere fatta valere tempestivamente con l'opposizione al decreto ingiuntivo. Non essendo stata proposta opposizione, tale questione è ormai preclusa dal giudicato, che copre anche la validità del titolo negoziale posto a fondamento della pretesa monitoria. Come chiarito dalle Sezioni Unite con sentenza n.
9479/2023, "il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto si estende a tutti gli elementi costitutivi del diritto fatto valere, compresi i rapporti di garanzia che ne costituiscono il presupposto logico- giuridico".
8. Parimenti infondati sono gli ulteriori motivi di appello relativi alle pretese condotte usurarie e anatocistiche della banca, anch'essi preclusi dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo. Come affermato dalla Cassazione con sentenza n. 31105/2024, "il giudicato copre non solo l'esistenza del credito ma anche l'insussistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi anteriori al ricorso per ingiunzione, che avrebbero dovuto essere fatti valere in sede di opposizione".
8.1 Nel caso di specie, le contestazioni relative all'applicazione di interessi usurari, alla capitalizzazione degli interessi e all'addebito di commissioni e spese non pattuite avrebbero dovuto essere sollevate in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, non potendo essere dedotte per la prima volta in sede di opposizione all'esecuzione. Come chiarito dalla Suprema Corte con sentenza n. 2668/2018, "le eccezioni relative a fatti anteriori al decreto ingiuntivo, ivi comprese quelle concernenti l'usurarietà degli interessi e l'illegittima capitalizzazione, sono precluse dal giudicato formatosi per mancata opposizione".
9. Manifestamente infondate, conseguentemente, sono anche le censure relative al rigetto delle istanze istruttorie. Come correttamente rilevato dal Tribunale, sia l'istanza di esibizione documentale che la richiesta di CTU risultavano irrilevanti, essendo volte ad accertare circostanze (usurarietà degli interessi, illegittima capitalizzazione, addebito di spese non dovute) ormai coperte dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto.
9.1 Del resto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "il giudice dell'opposizione all'esecuzione non può sindacare i fatti posti a fondamento del titolo esecutivo giudiziale, dovendo limitare il proprio esame ai fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione del titolo" (Tribunale Torino, n.
2033/2023). Nel caso di specie, tutte le contestazioni sollevate dall'appellante riguardavano fatti anteriori all'emissione del decreto ingiuntivo, come tali preclusi dal giudicato.
10. In conclusione, l'appello va integralmente respinto, con conferma della sentenza impugnata che ha correttamente rilevato la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, a valore prossimo al medio del pertinente scaglione (meramente arrotondato per difetto), considerate le fasi in concreto pagina 10 di 11 espletate (studio, introduttiva e decisoria). Il pieno rigetto nel merito dell'appello integra il presupposto per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 821/2023 del Tribunale di Torino, così provvede:
[...]
1) rigetta integralmente l'appello proposto, confermando, per l'effetto, la sentenza appellata;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di giudizio del Controparte_1 presente grado, che si liquidano in complessivi € 18.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater
D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Bruno Conca dr.ssa Gabriella Ratti
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