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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/09/2025, n. 2100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2100 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 22 settembre 2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 2262/2024
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Micali, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Michele Bellomo
RESISTENTE
OGGETTO: assegno di invalidità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 24 aprile 2024, esponeva: Parte_1
- di aver presentato, in data 29 ottobre 2020, domanda alla competente Commissione Medica al fine essere riconosciuto invalido civile nella misura pari al 75%;
- sottoposto a visita medica collegiale, era stato riconosciuto non invalido;
- aveva proposto ricorso per accertamento tecnico ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi a codesto Tribunale, iscritto al n. 6169/2022 R.G., per l'accertamento del requisito sanitario utile alla prestazione richiesta e, disposta ed espletata la ctu medico legale, era stato riconosciuto invalido nella misura del 68%;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso. Contestava le conclusioni del ctu rilevando che il c.t.u. nominato in sede di atp non aveva valutato correttamente che le gravi e inemendabili patologie da cui era affetto erano tali da fondare il diritto alla prestazione richiesta.
Rilevava l'errore diagnostico valutativo e metodologico in cui era incorso il consulente nella valutazione delle patologie a carico dell'apparato osseo tendineo riconducibile al cod. 7010 con una percentuale compresa tra il 31 al 40% a cui si doveva aggiungere l'obesità con complicanze artrosiche
(cod. 7105) anch'essa suscettibile di valutazione tra il 31 e il 40%.
Rilevava, altresì, l'errore diagnostico valutativo e metodologico del ctu atteso che aveva sottovalutato la patologia dell'apparato cardio-respiratorio, consistente in cardiopatia ipertensiva di classe funzionale I (NYHA) riconducibile al cod. 6441 con una percentuale compresa tra il 21% e il
30%,nonché la broncopatia cronica riconducibile al cod. tabellare 6404 con un'incidenza pari al 35%.
Sottolineava, infine che, valutando le patologie refertate alla luce dei codici ministeriali, e non necessariamente ai minimi tabellari in caso di intervallo di valori, con l'applicazione della maggiorazione ex art. 3 del D.Lgs. n. 509/88, si arrivava a una percentuale del 75%.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato invalido nella misura del 75% e che l' CP_1 venisse condannato al riconoscimento della chiesta prestazione di invalidità civile con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità della domanda di riconoscimento CP_1 del diritto alla prestazione.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Veniva disposto il rinnovo della ctu medico-legale espletata nel giudizio di atp, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente.
4.- L'udienza del 22 settembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierno ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario utile per ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità (giudizio iscritto al RG n. 6169/2022, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati riconosceva il ricorrente invalido nella misura del 68% dall'ottobre 2023 e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede l'accertamento del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno di invalidità. Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Questo decidente ha disposto il rinnovo della ctu medico-legale espletata nel giudizio di atp, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente.
Il consulente, nominato nel presente procedimento, ha ritenuto che il ricorrente è affetto da:
“broncopatia cronico ostruttiva. cod. 6407 45% -nevrosi ansiosa. cod. 2204 10% -obesita' con complicanze artrosiche. cod. 7105 35% -cardiopatia ipertensiva in classe nyha i- ii. cod. 6441 30%”.
Il ctu ha ritenuto che “Le affezioni riscontrate, infatti, rivestono un discreto peso invalidante, riguardano l'apparato neuro locomotorio (cervicoartrosi ed artrosi rachide lombosacrale con limitazione funzionale), l'apparato respiratorio (broncopatia cronico ostruttiva ), aggravate, inoltre, da una obesità media (BMI 36,89)e da uno stato ansioso, e pongono il periziato nella impossibilità di avere una normale vita sociale, con ripercussione su qualsiasi attività lavorativa.”
Il ctu ha poi analizzato le singole patologie riscontrate ed ha concluso riconoscendo il ricorrente
“invalido civile al 75 %, dall' 1-1-2023” precisando che “allo stesso spettano i relativi benefici dall'
1-1-2023”.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
6.- In ragione di quanto esposto, si dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie Parte_1 utili al conseguimento dell'assegno di invalidità dall'1 gennaio 2023, come previsto dal ctu.
7.- Va rilevato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente,
“Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass.
Civ., sez. Lav, 24 ottobre 2018 n. 27010).
La natura di mero accertamento del presente giudizio, preclude, dunque, ogni ulteriore indagine e impedisce la pronuncia di declaratoria del diritto alla prestazione.
8.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del riconoscimento delle condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'assegno di invalidità con decorrenza successiva al ricorso introduttivo del procedimento per atp ma antecedente al presente giudizio, le spese del procedimento per atp vengono interamente compensate tra le parti mentre le spese del presente giudizio vengono compensate per due terzi e la restante parte viene posta a carico dell' e liquidata in dispositivo ex DM 10 marzo CP_1
2014 n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia. Le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' , atteso l'esito della CP_1 lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili al riconoscimento Parte_1 dell'assegno di invalidità civile dall'1 gennaio 2023;
b) compensa tra le parti le spese giudiziali del procedimento per atp;
c) condanna l' al pagamento di due terzi delle spese giudiziali del presente procedimento che si CP_1 liquidano nella somma di € 898,5 oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario e dichiara compensata tra le parti la restante quota;
d) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 23 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 22 settembre 2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 2262/2024
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Micali, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Michele Bellomo
RESISTENTE
OGGETTO: assegno di invalidità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 24 aprile 2024, esponeva: Parte_1
- di aver presentato, in data 29 ottobre 2020, domanda alla competente Commissione Medica al fine essere riconosciuto invalido civile nella misura pari al 75%;
- sottoposto a visita medica collegiale, era stato riconosciuto non invalido;
- aveva proposto ricorso per accertamento tecnico ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi a codesto Tribunale, iscritto al n. 6169/2022 R.G., per l'accertamento del requisito sanitario utile alla prestazione richiesta e, disposta ed espletata la ctu medico legale, era stato riconosciuto invalido nella misura del 68%;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso. Contestava le conclusioni del ctu rilevando che il c.t.u. nominato in sede di atp non aveva valutato correttamente che le gravi e inemendabili patologie da cui era affetto erano tali da fondare il diritto alla prestazione richiesta.
Rilevava l'errore diagnostico valutativo e metodologico in cui era incorso il consulente nella valutazione delle patologie a carico dell'apparato osseo tendineo riconducibile al cod. 7010 con una percentuale compresa tra il 31 al 40% a cui si doveva aggiungere l'obesità con complicanze artrosiche
(cod. 7105) anch'essa suscettibile di valutazione tra il 31 e il 40%.
Rilevava, altresì, l'errore diagnostico valutativo e metodologico del ctu atteso che aveva sottovalutato la patologia dell'apparato cardio-respiratorio, consistente in cardiopatia ipertensiva di classe funzionale I (NYHA) riconducibile al cod. 6441 con una percentuale compresa tra il 21% e il
30%,nonché la broncopatia cronica riconducibile al cod. tabellare 6404 con un'incidenza pari al 35%.
Sottolineava, infine che, valutando le patologie refertate alla luce dei codici ministeriali, e non necessariamente ai minimi tabellari in caso di intervallo di valori, con l'applicazione della maggiorazione ex art. 3 del D.Lgs. n. 509/88, si arrivava a una percentuale del 75%.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato invalido nella misura del 75% e che l' CP_1 venisse condannato al riconoscimento della chiesta prestazione di invalidità civile con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità della domanda di riconoscimento CP_1 del diritto alla prestazione.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Veniva disposto il rinnovo della ctu medico-legale espletata nel giudizio di atp, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente.
4.- L'udienza del 22 settembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierno ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario utile per ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità (giudizio iscritto al RG n. 6169/2022, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati riconosceva il ricorrente invalido nella misura del 68% dall'ottobre 2023 e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede l'accertamento del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno di invalidità. Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Questo decidente ha disposto il rinnovo della ctu medico-legale espletata nel giudizio di atp, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente.
Il consulente, nominato nel presente procedimento, ha ritenuto che il ricorrente è affetto da:
“broncopatia cronico ostruttiva. cod. 6407 45% -nevrosi ansiosa. cod. 2204 10% -obesita' con complicanze artrosiche. cod. 7105 35% -cardiopatia ipertensiva in classe nyha i- ii. cod. 6441 30%”.
Il ctu ha ritenuto che “Le affezioni riscontrate, infatti, rivestono un discreto peso invalidante, riguardano l'apparato neuro locomotorio (cervicoartrosi ed artrosi rachide lombosacrale con limitazione funzionale), l'apparato respiratorio (broncopatia cronico ostruttiva ), aggravate, inoltre, da una obesità media (BMI 36,89)e da uno stato ansioso, e pongono il periziato nella impossibilità di avere una normale vita sociale, con ripercussione su qualsiasi attività lavorativa.”
Il ctu ha poi analizzato le singole patologie riscontrate ed ha concluso riconoscendo il ricorrente
“invalido civile al 75 %, dall' 1-1-2023” precisando che “allo stesso spettano i relativi benefici dall'
1-1-2023”.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
6.- In ragione di quanto esposto, si dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie Parte_1 utili al conseguimento dell'assegno di invalidità dall'1 gennaio 2023, come previsto dal ctu.
7.- Va rilevato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente,
“Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass.
Civ., sez. Lav, 24 ottobre 2018 n. 27010).
La natura di mero accertamento del presente giudizio, preclude, dunque, ogni ulteriore indagine e impedisce la pronuncia di declaratoria del diritto alla prestazione.
8.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del riconoscimento delle condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'assegno di invalidità con decorrenza successiva al ricorso introduttivo del procedimento per atp ma antecedente al presente giudizio, le spese del procedimento per atp vengono interamente compensate tra le parti mentre le spese del presente giudizio vengono compensate per due terzi e la restante parte viene posta a carico dell' e liquidata in dispositivo ex DM 10 marzo CP_1
2014 n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia. Le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' , atteso l'esito della CP_1 lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili al riconoscimento Parte_1 dell'assegno di invalidità civile dall'1 gennaio 2023;
b) compensa tra le parti le spese giudiziali del procedimento per atp;
c) condanna l' al pagamento di due terzi delle spese giudiziali del presente procedimento che si CP_1 liquidano nella somma di € 898,5 oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario e dichiara compensata tra le parti la restante quota;
d) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 23 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga