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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 06/11/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
RI GE PA Presidente
MA NI Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto in data 06.10.2025 al n. 4633 dell'anno 2025 del Ruolo Genera- le degli Affari di Volontaria Giurisdizione congiuntamente promosso da Parte_1
(C.F. ), con l'Avv. ALBERTO GIROLAMI e IR
[...] C.F._1
BE (C.F. ), con l'Avv. PAOLO ZAMBON, con C.F._2
l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate nel ricorso congiuntamente depo- sitato in data 03.10.2025 e da ultimo integrato in data 04/05.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I ricorrenti hanno allegato di avere intrattenuto una convivenza more uxorio dalla quale è nato il figlio minorenne (il 23.02.2012), che a seguito della cessazione della convi- Per_1
venza la ricorrente e il figlio minorenne hanno continuato ad abitare nella casa familiare,
1 sita in Parabiago (MI), via Cesare Cantù n. 251, mentre il ricorrente ha trasferito la pro- pria residenza presso i di lui genitori nell'abitazione sita in Parabiago, via XXVII novem- bre n. 1, che il ricorrente è privo di un'occupazione lavorativa dal mese di agosto e che la ricorrente è titolare di un negozio di abbigliamento e hanno congiuntamente chiesto di- sciplinare i loro rapporti rispetto alla prole come segue:
“1) affidare il figlio in via condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la Per_1
responsabilità genitoriale, fatta eccezione per le decisioni di ordinaria amministrazione e quelle assoluta- mente urgenti che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio si troverà di volta in volta al momento della decisione. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior in- teresse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso.
2) il padre potrà vedere liberamente e tenerlo con sé il sabato o la domenica pomeriggio sulla scorta Per_1
degli accordi che di volta in volta intercorreranno con la madre, nel rispetto degli impegni di ciascuna delle parti e delle attività del ragazzo. Durante l'estate, il padre potrà stare con il figlio per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi nel mese di agosto, da concordarsi tra i genitori entro la fine del mese di maggio di ogni anno. Nei periodi - natalizio e pasquale - di sospensione della scuola, il figlio starà con l'uno o l'altro genitore, il tutto salvo diverso accordo raggiunto di volta in volta tra i genitori, sentito il figlio.
3) il figlio abiterà con la madre nell'abitazione di Parabiago via Cesare Cantù n. 25, attualmente Per_1
in comproprietà della signora e del signor IR, e viene collocato prevalentemente con la mede- Pt_1
sima con la quale rimarrà residente.
4) il padre, attualmente privo di reddito ed in cerca di occupazione, contribuirà al mantenimento del fi- glio versando in via anticipata alla madre, entro il giorno dieci di ogni mese, a decorrere dall'ottobre
2025, la somma mensile di € 100,00= (centoeuro/00). Detto importo mensile verrà rivalutato an- nualmente, a decorrere dall'ottobre 2026, in base alle variazioni degli indici Istat relativi al costo della vita, verificatesi nell'anno precedente. I genitori si faranno carico nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie del figlio, preventivamente concordate secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 alle- gate al presente ricorso e sottoscritte dalle parti. Il signor IR continuerà ad effettuare i versamenti mensili di € 100,00= sulla polizza assicurativa/piano di accumulo da qualche mese stipulata presso impegnandosi ad indicare il figlio quale beneficiario al raggiungimento Controparte_1 Per_1
della maggiore età.
5) i genitori convengono che l'assegno unico spetti interamente alla signora quale genitore colloca- Pt_1
tario del figlio minore, con impegno del signor IR a sottoscrivere la documentazione necessaria per l'accredito dell'assegno sul conto della signora Pt_1
6) il signor IR ha già lasciato la casa famigliare, portando con sé tutti i propri beni ed effetti perso- nali. Entrambi i genitori si impegnano nell'interesse del figlio minore a comunicarsi reciprocamente qual- sivoglia variazione di residenza, dimora e/o domicilio.
7) nell'ambito della definizione economico - patrimoniale tra i genitori, il signor IR si impegna a ce- dere e trasferire alla signora la quota di comproprietà indivisa in ragione di metà dell'immobile, Pt_1
con tutto quanto l'arreda, sito in Parabiago via Cesare Cantù n. 25. Detta cessione verrà posta in essere dal signor IR in favore della signora allo scopo di definire posizioni pregresse ed in particola- Pt_1
re il mancato versamento delle rate del mutuo ed il mancato versamento di qualsivoglia contributo per il figlio. L'atto di trasferimento della quota dell'immobile dovrà avvenire entro e non oltre giorni 30 dalla data di deposito del provvedimento che definirà il presente giudizio presso Notaio scelto dalla signora a spese e costi a carico di quest'ultima. Pt_1
8) su richiesta del signor IR e ad avvenuta liberazione e sgombero dei beni di proprietà di quest'ultimo, la signora ha manifestato la disponibilità ad acquistare la quota del 50% del box Pt_1
ad uso autorimessa in Parabiago via Cesare Cantù n. 17/23, a pertinenza della suindicata unità im- mobiliare, al prezzo convenuto di € 3.000,00= entro e non oltre giorni 30 dalla data di deposito del provvedimento che definirà il presente giudizio, con spese notarili a carico dell'acquirente;
9) a fronte del puntuale adempimento di quanto sopra concordato, le parti dichiarano di non avere al-
quota delle rate del mutuo e il mancato versamento di qualsivoglia contributo per il figlio”
3 cunché da pretendere l'una dall'altra, e di ritenere pertanto regolati i rapporti fra di loro sulla scorta delle pattuizioni più sopra indicate;
10) dare atto che i genitori danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo di qualsivoglia documento va- lido per l'espatrio del figlio minore con l'iscrizione dello stesso;
11) compensazione integrale delle spese legali”.
Il giudice relatore ha rimesso la causa in decisione dopo avere sollecitato la sanatoria dei vizi formali rilevati e il deposito della documentazione reddituale/patrimoniale mancante e dopo avere sentito i ricorrenti all'udienza celebrata in data 06.11.2025 ove i medesimi hanno confermato la non conflittualità della relazione genitoriale e il benessere psicofisi- co del figlio minorenne.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni concordate dai ricorrenti non sono contrarie né al buon costume, né all'ordine pubblico e (ove scrupolosamente rispettate) appaiono idonee a contenere i pregiudizi derivati a dalla disgregazione del nucleo familiare. Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
PRENDE ATTO delle condizioni concordate dai ricorrenti (innanzi integralmente ri- chiamate) e DISPONE in conformità.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 06/11/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
MA NI RI GE PA
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'immobile è di comproprietà delle parti nella misura del 50% ciascuna ed è gravato da mutuo avente rata mensile dell'importo di € 1.000,00 circa. Nel ricorso le parti hanno esposto che “il signor IR in- tende cedere e trasferire alla signora la quota di comproprietà indivisa in ragione di metà dell'immobile di Para- Pt_1 biago via Cesare Cantù n. 25, allo scopo di definire posizioni pregresse e in particolare il mancato versamento della di lui
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