TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 21/03/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE R.G. n. 1767/2017 Verbale di Udienza del giorno 21 marzo 2025 Il Giudice Onorario dott.ssa Maila Casale all'esito DEudienza cartolare del 21 marzo 2025 ; vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte opponente con cui nel riportarsi alle difese in atti conclude: “ 1. Accertare e dichiarare, per i motivi di cui al ricorso, in relazione all'operazione di mutuo di cui in ricorso, il diritto del ricorrente, Sig. , alla restituzione: Parte_1
- di tutte le somme percepite dalla AN LA DEIA AG PA, a titolo di interesse nominale, pari ad euro 20.312,35;
- di tutte le somme percepite dalla AN LA DEIA AG PA, a titolo di interesse moratorio ex art.1284 c.c., da liquidarsi anche in via equitativa in euro 3.776,30 (e comunque non inferiori ad euro 137,32 in quanto già provate); Ovvero al pagamento di quelle somme, maggiori e/o minori, che l'On. Giudicante riterrà provate e/o di giustizia. Il tutto oltre interessi legali (in assenza di diversa pattuizione) sino alla data della costituzione in mora (il reclamo del 25.05.2016), ovvero, in via subordinata, fino alla data della domanda giudiziale e, successivamente, interessi moratori ex D.Lgs. 231/02 sino all'adempimento.
2. Condannare la controparte al pagamento delle spese, competenze ed onorari, CP_1 per il presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore, Avv. Ciro Frattini, dichiaratosi antistatario, o in via subordinata, compensare le stesse per le causali indicate nel corpo DEatto. Il tutto, anche previo accoglimento delle preliminari richieste istruttorie ad oggi non accolte e già tempestivamente avanzate, ovvero:
- in merito alla domanda di restituzione degli interessi corrispettivi, per l'integrazione della CT procedendo alla verifica del tasso-soglia con inserimento, nella base di calcolo, anche della commissione di estinzione anticipata;
- in merito alla domanda di restituzione degli interessi moratori, per l'accoglimento DEistanza ex art. 210 cpc di esibizione di “copia dei versamenti ricevuti in adempimento del contratto di mutuo dal Sig. e/o degli estratti c/c da cui si Pt_1 evincono gli stessi, ovvero – in via subordinata – in ogni caso un prospetto riassuntivo che ricostruiscano tutti i versamenti effettuati dal ricorrente” e per l'integrazione della CT chiedendo di ricostruire il saldo del rapporto oggetto di causa e le somme a credito e/o a debito disapplicando gli interessi moratori;
vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte convenuta CP_2 la quale “ insiste per l'accoglimento delle conclusioni già versate in atti.
[...]
Vinte in ogni caso le spese e i compensi professionali anche di CT . Chiede che la causa sia decisa” DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi DEart. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maila Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maila Casale al termine DEudienza di discussione cartolare del giorno 21 marzo 2025 ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi DEart. 281-sexies c.p.c.., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1767/2017 del Ruolo Generale degli affari contenziosi DEanno 2017, avente ad oggetto contratti ed obbligazioni varie - mutuo e vertente
TRA
, CF , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
22.09.1968, rappresentato e difeso dall'Avv. Ciro Frattini (C.F. CodiceFiscale_2
in virtù di mandato_in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c., elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTE
E
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA PA. P.IVA in P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Edoardo
Volino (C.F.: ), giusta mandato a margine della comparsa di CodiceFiscale_3
costituzione e risposta, elettivamente domiciliati come in atti
RESISTENTE
Preliminarmente si evidenzia che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 10 gennaio 2025 previo scardinamento dal ruolo del dott. Valeria Villani nella fase di precisazione delle conclusioni;
pertanto, visto il decreto di assegnazione del
Presidente del Tribunale di Avellino, questo giudice provvedeva con decreto del 16/01/2025 a differire l'udienza al 31/01/2025 nella quale, sulle conclusioni delle parti rinviava per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza fissata con le modalità della trattazione scritta.
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate , decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi DEart. 281 sexies c.p.c.., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Avellino la esponendo di aver stipulato in data CP_2
30/06/2000 contratto di mutuo fondiario con la di Controparte_3
£ 100.000.000 (€ 51.645,69) e quale somma effettivamente mutuata, al netto degli interessi e d elle commissioni di istruttoria e DEimposta sostitutiva l'importo di
£ 99.100.000 (€ 51.180.88) da restituire in n. rate 120 mensili di £ 1.161.085 (€ 599,65) per un totale di £. 139.330.200 (capitale € 51.645,69 + interessi nominali € 20.312,35, per complessivi € 71.958,04). Il mutuo veniva integralmente estinto seppure con il pagamento ritardato di qualche rata .
Nelle more la veniva incorporata nella controllante nel Controparte_3 CP_1
settembre 2014.
Il ricorrente rilevava che il contratto di mutuo - sin dal momento della pattuizione fosse superiore al c.d. "tasso soglia' individuato dalla AN d'IA per cui ogni pattuizione sugli interessi era da considerarsi nulla tenuto conto della previsione degli interessi moratori all'11%. rispetto ad un tasso-soglia DE8.73%.
Venivano inoltre previste, a carico della parte mutuataria l'imposta sostitutiva ex PDR
601173 nella misura di € 129,10; 2.Spcsc di istruttoria per € 335,70; 3. Commissione per estinzione anticipata per € 2.878,32 (ovvero pari al 4%); Polizza incendi obbligatoria per € 56,48; Cancellazione ipoteca per € 77,47; Incasso rata pari ad € 92,40
(0.77, importo base x 120), i1 tutto con un ISC pari al 8.989% superiore al - tasso- soglia.
Il quindi inviava formale reclamo in data 25/05/2016 che veniva rigettato per Pt_1
cui promuoveva istanza di mediazione, in data 07/072016, alla quale la non CP_1
aderiva.
Il ricorrente, previa fissazione DEudienza di comparizione, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1. Accertare e dichiarare, per i motivi di cui al ricorso, in relazione all'operazione di mutuo di cui in ricorso, il diritto del ricorrente, Sig. , alla Parte_1
restituzione:
i) di tutte le somme percepite dalla AN LA DEIA AG PA ,a titolo di interesse nominale, pari a € 20.312,35
ii) di tutte le somme percepite dalla AN LA DEIA AG PA, a titolo di interesse moratorio ex art.1284 c.c. (e comunque non inferiori ad euro 137.32 in quanto già provate);
Ovvero al pagamento di quelle somme maggiori e/o minori,_ che l'On. Giudicante riterrà provate e/o di giustizia.
Il tutto oltre interessi legali (in assenza di diversa pattuizione sino alla data deIla costituzione in mora (il reclamo del 25.05.2016)- ovvero, in via subordinata. fino alla data della domanda giudiziale e successivamente interessi moratori ex
D..Lgs.231/02 sino ail'adempimcnto.
2. Condannare -altresì la controparte stante la mancata partecipazione alla CP_2
mediazione con risarcimento di entità ritenuta equa secondo l'apprezzamento DEOn.
Giudicante;
3)Con vittoria di spese, competenze ed onorari , oltre IVA, CPA e spese generali per il presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore avv. Ciro Frattini dichiaratosi antistatario.
Ricorso e pedissequo decreto di fissazione DEudienza di comparizione venivano ritualmente notificati alla che si costituiva contrastando le deduzioni CP_2
attoree.
La convenuta in via pregiudiziale chiedeva il mutamento del rito per la natura non sommaria della causa.
Nel merito evidenziava la manifesta erroneità della individuazione avversaria del tasso soglia DE8,73% in riferimento al periodo di stipulazione del contratto del
(30/06/2000) precisando che l'efficacia del contratto risultava differita al successivo
01/07/2000, sicché il tasso soglia di riferimento era del 9,435 %.
Rilevava altresì che pure se il tasso soglia di riferimento fosse quello rilevato alla data di perfezionamento del contratto (30/06/2000) DE8,73%, il calcolo DEISC/TAEG non perveniva comunque alle misure ex adverso indicate .
La banca convenuta contestava inoltre che il ricorrente richiedeva dichiararsi la nullità contrattuale quantomeno in ordine alla pattuizione sugli interessi moratori fissati all'11% sebbene in assenza di prova tanto che la pretesa restitutoria veniva limitata alla somma di circa «euro 137,32, e sottolineando che , in ogni caso la sanzione ex art. 1815 c.c., comma 2, poteva colpire esclusivamente la singola pattuizione prevedente interessi usurari.
Quanto all'istanza ex art. 210 cod. proc. civ. formulata con l'atto introduttivo del giudizio la AN rilevava che l'instaurazione del giudizio era stata preceduta da richiesta ex art. 119 T.U.B. del ricorrente, rigorosamente evasa dalla convenuta mentre con l'atto di opposizione richiedeva documentazione vaga ed imprecisata.
La AN convenuta così concludeva:
“i) in via pregiudiziale disporre il mutamento del rito per le ragioni illustrate in narrativa;
ii) nel merito, disattesa ogni istanza avversaria, anche istruttoria, a) in via principale: rigettare in ogni caso la domanda poiché non provata e comunque infondata, e comunque inammissibile ed improcedibile;
b) in via assolutamente gradata, per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda, limitare la condanna restitutoria al solo importo percepito dalla AN
a titolo di interessi di mora, nella misura in cui risultano provati (euro 137,32).
Vinte in ogni caso le spese e i compensi professionali” ;
All' udienza DE08/01/2019 veniva disposta il mutamento del rito e assegnati i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c.. All'esito del deposito delle memorie istruttorie veniva disposta CT contabile.
Depositata la relazione peritale, con integrazioni e chiarimenti resi dal Consulente
DOTT. , la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni Persona_1
al 06/12/2021. Dopo taluni rinvii la causa è stata assegnata alla scrivente che all'udienza del 31/01/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza in cui la causa viene decisa
DIRITTO
La domanda attorea è infondata
Nel merito la pretesa di parte attrice trova il suo fondamento in un contratto di mutuo fondiario Repertorio N. 106.185 Raccolta 2683 registrato in data 06/07/2000 e stipulato in data 30/06/2000 con relativo piano di ammortamento con prima rata in scadenza il
31/07/2000 per l'importo di £. 100.000.000 (€ 51.645,69) da restituire in n. rate 120 mensili di £ 1.161.085 (€ 599,65). Nel contratto era previsto un T.A.N. del 7,00% ,
T.A.E.G. 7,64% ,Tasso di mora con maggiorazione del 4,00% ,Commissione di estinzione anticipata del 4,00% su quota capitale anticipatamente restituita, Spese di istruttoria per £. 650.000 (€ 335,70), iniziali perizia per £. 350.000 (€ 180,76) ,spese per cancellazione di ipoteca £. 150.000 (€ 77,47), costo addebito rate £. 180.000 (€
92,96) assicurazione DEimmobile contro danni e incendio non rinvenuta nel contratto. Il detto mutuo risulta estinto come da estratto del 13/05/2011della
[...]
CP_3
Parte attrice lamenta l'applicazione al contratto di tassi usurari ab origine.
Va innanzitutto delineato il thema decidendum relativo all'azione di ripetizione di indebito e all' onere della prova.
Circa la presenza nel contratto di determinate clausole di cui si eccepisce la nullità, la giurisprudenza non ha mai dubitato che l'onere di allegare e provare le relative circostanze che una parte adduce a sostegno della nullità incomba sulla parte che tale domanda proponga.
Mentre nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo è la banca intimante a dover provare i fatti costitutivi del proprio credito, nel caso di domanda di accertamento negativo e indebito proposta dal cliente, come nel caso di specie, è questi a dover provare i fatti costitutivi della sua pretesa secondo la regola generale di cui all'art. 2697
c.c. Con specifico riguardo al tema della ripetizione DEindebito occorre richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità in base alla quale “nella domanda di ripetizione DEindebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante il quale
è tenuto a provare i fatti della sua pretesa(Cass. Civ. n. 17146/2003). In particolare
“l'attore in ripetizione che assuma di aver pagato un importo superiore al proprio debito
è tenuto a dimostrare il fatto costitutivo del suo diritto alla ripetizione, cioè l'eccedenza del pagamento”(Cass. Civ. n. 9604/2000).
Pertanto “ chi proponga nei confronti DEaccipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta”.( Cass. Civ. n.
7501/2012).
Quindi se il cliente agisce contro la banca per ottenere la restituzione degli importi versati per effetto di addebiti illegittimi nel contratto di mutuo o di conto corrente per esempio, per effetto anatocismo e usura, come nel caso de quo, deve allegare tutta la documentazione utile a provare il proprio diritto. L'onere della prova, nelle cause di indebito bancario, impone l'allegazione dei contratti stipulati tra cliente e banca. Il giudice può accertare d'ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte o comunque presenti in atti, ma non può esercitare d'ufficio attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento DEonere relativo che è in capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte.
Inoltre nelle azioni contro la banca, deve essere il cliente a procurarsi la documentazione utile a provare il proprio diritto e, se può entrare in possesso di tali documenti autonomamente, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è inammissibile.
L'ordine di esibizione è infatti ammissibile solo per documenti di cui l'interessato non possa acquisire una copia di propria iniziativa e produrla in causa. Nella fattispecie de qua l' attore ha prodotto il contratto di mutuo, la documentazione di fusione per incorporazione della con AN LA DEIA Controparte_3
AG Spa e l'estratto riepilogativo delle rate pagate .Non è stata invece fornita sufficiente documentazione al fine di verificare l'applicazione del tasso di mora. Difatti dall'esame della richiesta formulata ex art. 119 TUB dall'attore alla AN convenuta si evince che la stessa è limitata alla contrattualistica cui la banca ha dato riscontro.
Null'altro veniva richiesto.
Entrando nel merito della domanda proposta dagli attori va detto che il credito fondiario è definito dall'art. 38 commi 1 e 2 del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385 come il credito che “ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili .. il cui ammontare è individuato in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi” ed è disciplinato dagli artt. 1813 – 1822 c.c.. Il contratto per cui è causa riveste la forma scritta e riporta le condizioni di erogazione.
Quanto all'usura originaria, va evidenziato che per quanto concerne tale verifica, è necessario preliminarmente osservare che l'analisi, per i rapporti di finanziamento a rimborso rateale (mutui, leasing, etc.) deve essere svolta al momento della pattuizione delle condizioni economiche, ovvero allo stadio contrattuale. Il fenomeno usurario riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori e l'accertamento DEeventuale superamento del tasso soglia deve essere svolto separatamente con riguardo agli uni e agli altri, il cui cumulo ai fini del calcolo in questione sarebbe errato sotto il profilo logico e giuridico, stante la diversa natura e funzione degli stessi(Cass. Civ.
23192/2017;Cass. Civ. 5598/2017);la valutazione deve essere compiuta seguendo il dettato DEart. 644 c.p.
L'art. 644 comma IV° c.p., quanto al reato di usura, prevede che “ per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”, dettato dal quale non può deviarsi in base a difformi disposizioni esecutive e regolamentari e in specie alle istruzioni emanate dalla AN d'IA(Cass. Civ. sent.
n.8806/2017).
L'art. 2 co. 1 L. n. 108/96 stabilisce che “il Ministro del Tesoro, sentiti la AN d'IA
e l'Ufficio italiano dei cambi ,rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari... nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. Il TAEGM rileva quindi per la determinazione in astratto del c.d. Tasso soglia cui comparare il tasso applicato ai sensi DEart. 644 co IV° c.p.
In punto di diritto, va premesso che l'usura oggettiva presuppone il superamento del tasso soglia al momento della pattuizione (cfr. Cass. SU 24675/2017). Si tratta, dunque, di un vizio genetico del contratto (non configurabile ex post), da verificare esclusivamente al momento DEinsorgenza del vincolo contrattuale (cd. usura originaria). Il superamento del tasso-soglia deve essere valutato, ai fini della verifica DEusurarietà del tasso d'interesse, non con riferimento al tasso nominale, bensì avendo riguardo al tasso effettivo globale (TEG), che comprende commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese varie collegate all'erogazione del credito escluse quelle per imposte e tasse (cfr. art. 644 c. 4 Cp). Per la determinazione della fattispecie “usura” sono dunque rilevanti tutti gli oneri che l'utente sopporta in connessione con l'uso del credito/costo del denaro. La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori (cfr. Cass. SU 19597/2020), con la precisazione che gli interessi corrispettivi e quelli moratori non si possono fra loro cumulare in quanto vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento (cfr. Cass. 26286/2019).
Ai fini della verifica in questione non si terrà conto della c.d. Commissione di estinzione anticipata perché, come è stato già rilevato in giurisprudenza, affinché la commissione di estinzione anticipata possa avere rilievo ai fini dello scrutinio di usurarietà del contratto di mutuo ed essere perciò computata ai fini della verifica del rispetto del tasso-soglia, occorre che, oltre ad essere stata promessa, sia stata anche effettivamente applicata a seguito della realizzazione in concreto dei relativi presupposti di operatività fissati in contratto. Va a tale proposito richiamata la prevalente impostazione della giurisprudenza di merito, formatasi all'indomani della sentenza della Suprema Corte n. 350/2013, cui questo Tribunale intende dare seguito, secondo la quale “in tema di usura la cd. commissione di anticipata estinzione, secondo il principio DEeffettività degli oneri eventuali, può essere computata ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia solo ove, oltre ad essere stata promessa, sia stata anche effettivamente applicata a seguito del verificarsi della fattispecie applicativa, trattandosi di onere eventuale” .
Laddove, infatti, si volesse sostenere che il tasso soglia ex L. 108/1996 sarebbe superato per effetto DEinclusione nel TAEG DEincidenza percentuale della penale per l'estinzione anticipata del mutuo, verrebbe postulata una sommatoria fra voci eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale.
Se gli interessi attengono alla fase fisiologica del finanziamento, remunerando la banca per il prestito richiesto dal mutuatario ed hanno un'applicazione certa e predefinita, legata all'erogazione del credito, costituendo il costo del denaro per il mutuatario, viceversa la penale per estinzione anticipata del mutuo costituisce un elemento eventuale del negozio, funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito, ossia del mancato guadagno.
A confermare che la commissione di estinzione anticipata non rientra tra le voci di costo rilevanti ai fini della verifica di usurarietà è anche la sentenza della Cassazione
n. 7352 del 7 marzo 2022 e la più recente ord. 4597/2023 che, sostanzialmente facendo proprie le argomentazioni sopra illustrate, hanno ribadito che non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (ad es. la penale di anticipata estinzione e gli interessi); che la penale di anticipata estinzione costituisce una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
che la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; che la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. La Suprema Corte ha quindi chiarito che non si è di fronte a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata DEutilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art. 2-bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni di rimborso assunti.
Ai fini decisori questo giudice si riporta alla C.T.U. espletata da cui non ha motivo di discostarsi in quanto esaustiva in ogni suo punto avendo tenuto conto delle normative in materia e dei documenti depositati. Va preliminarmente evidenziato che le somme di cui al mutuo per cui è causa sono state accreditate.
Il C.T.U. ha proceduto al ricalcolo e sulla base dei suesposti principi ha sviluppato due metodi di calcolo, l'uno considerando esclusivamente le spese dichiarate in contratto per cui il TEG del mutuo risulta pari al 7,64%, al di sotto del Tasso Soglia usura di riferimento che si attesta a 8,73 punti percentuali, pari al tasso medio rilevato nel secondo trimestre 2000 per la relativa categoria di operazioni (mutui: 5,82%), aumentato della metà, l'altro considerando nel calcolo le spese di polizza incendio.
Non rinvenute in atti ma indicate da parte attrice in € 56,48 per cui il TEG del mutuo risulta pari al 7,67%, inferiore , quindi, al tasso soglia di periodo Non è stato considerato il tasso di mora, sebbene apparentemente superiore al tasso soglia, atteso che il mutuatario non ha fornito, sebbene onerato a tanto, sufficiente documentazione dimostrativa DEeffettiva applicazione di tale tasso né ha indicato i modi i tempi e la misura del superamento del tasso soglia. A tal fine rileva il decidente che parte attrice , pur avendo prodotto il contratto di mutuo, contenente l'indicazione del tasso di interesse moratorio , attinto dal “sospetto” di usura , non abbia compiutamente provato la domanda fornendo tutta la documentazione relativa all'applicazione del tasso di mora ritenuto usurario, così come accertato anche dal
CT. Né poteva o può accogliersi l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., inammissibile nella specie in quanto come detto, tale ordine è infatti ammissibile solo per documenti di cui l'interessato non possa acquisire una copia di propria iniziativa e produrla in causa e, come già in precedenza rilevato dall'esame della richiesta formulata ex art. 119 TUB dall'attore si evince che la stessa era limitata esclusivamente alla contrattualistica, cui la banca aveva dato riscontro, in uno a generica richiesta di documentazione allegata e/o correlata senza alcuna ulteriore specificazione circa il contenuto della documentazione richiesta.
Peraltro il mutuatario che deduce l'illegittimità delle clausole contrattuale perché usurarie deve indicare il tasso concordato, nonché quello che ritiene sia stato effettivamente praticato, unitamente ai criteri di determinazione dello stesso, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento, nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura;
infine, deve indicare con conteggi chiari e verificabili le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca, in applicazione degli interessi ritenuti usurari, sicché la ripetizione DEindebito per l'applicazione di tassi usurari necessita della prova da parte DEattore dei modi, dei tempi e della misura del superamento del tasso di soglia, non essendo sufficienti contestazioni generiche .
Pertanto in assenza di prova DEapplicazione in concreto dei tassi di mora (mancano agli atti sia le quietanze di pagamento, sia un prospetto delle rate insolute e del dovuto), alcun ulteriore calcolo sull'usurarietà del tasso effettivamente applicato poteva essere eseguito .
Il CT ha effettuato, altresì, la verifica DEeventuale superamento del tasso soglia anche in relazione al parametro di riferimento del terzo trimestre 2000 dal 01/07/2000 al 30/09/2000, considerato che il piano di ammortamento aveva decorrenza dal
01/07/2000.
In tale periodo il tasso soglia di riferimento si attestava a 9,43 punti percentuali come da Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 23 giugno 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - del 26 giugno
2000, n. 147 e anche in questa ipotesi il tasso soglia non veniva superato.
Pertanto, ritenendo questo giudicante, per i motivi di diritto sopra esposti, di aderire al secondo calcolo prospettato dal C.T.U., e quindi di considerare tutte le spese effettivamente sostenute dal cliente, è pacifico che non risultano poste a credito/debito tra le parti.
Evidenziato quindi che l'azione di ripetizione di indebito , pur essendo astrattamente ammissibile siccome afferente ad un rapporto di mutuo ormai estinto, come dimostrato per tabulas dall'attore, non è stata corroborata a livello probatorio , in riferimento alla prospettata natura usuraria del tasso di interesse applicato, ne consegue il rigetto della domanda.
SUL REGIME DELLE SPESE
Attesa la peculiarità e la sussistenza di diverse interpretazioni giurisprudenziali in merito nonché l'evoluzione giurisprudenziale avvenuta nelle more del giudizio, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti costituite.
Le spese di C.T.U. rimangono a carico della parte attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
RIGETTA la domanda proposta da;
Parte_1 COMPENSA tra le parti le spese del giudizio, restando esclusivamente a totale carico del soccombente attore le spese di CT già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Avellino il 21 marzo 2025
IL G. O. P.
dott.ssa Maila Casale