Sentenza breve 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 03/06/2025, n. 10712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10712 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10712/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05178/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5178 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Ponteduro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del 19/05/22 con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma ha respinto l’istanza di emersione ex art. 103 d.l. n. 34/2020 presentata nell’interesse di parte ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Preso atto che, in seguito al riesame dell’istanza, l’Ufficio con nota del 23.05.2025 ha dichiarato di avere provveduto ad annullare il provvedimento di rigetto, oggetto del giudizio, ed ha convocato le parti per il giorno 27.05.2025, con atto notificato agli interessati presso il difensore e al domicilio speciale dichiarato in domanda ai sensi dell’art. 47 c.c., per la definizione del procedimento;
ritenuto pertanto che deve essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente al ricorso;
stabilito che le spese di giudizio sono compensate per giusti motivi, salva la rifusione del contributo unificato in favore del difensore di parte ricorrente che si dichiara antistatario ex art. 93 cpc;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate, salva la rifusione del contributo unificato da parte del Ministero dell’interno in favore del difensore di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
Francesco Vergine, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Vergine | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO