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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/12/2024, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
RG 5161/2024 vol.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 5161/2024 vol., promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. MONTEPAONE MARIA presso il cui studio sito in VIA ROMA N. 7 42011 BAGNOLO IN PIANO è elettivamente domiciliata e
(C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. MONTEPAONE MARIA presso il cui studio sito in VIA ROMA N. 7 42011 BAGNOLO IN PIANO è elettivamente domiciliato con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlia minore
CONCLUSIONI le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del giorno 02.12.2024 hanno concluso come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento della minore nata a Guastalla (RE) in [...] [...].
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 08.11.2024, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Nel merito i genitori hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra i medesimi concordate:
1) I ricorrenti vivranno separati e liberi di risiedere dove riterranno opportuno, con obbligo di tempestiva comunicazione, anche a mezzo informatico, in caso di cambiamento di residenza;
2) la figlia minore è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con la Per_1 conseguenza che i genitori avranno la gestione ordinaria disgiunta durante i rispettivi tempi di permanenza della figlia presso ciascuno di loro e quella congiunta per quanto riguarda l'assunzione delle scelte di maggiore rilevanza che dovranno, quindi, essere prese di comune accordo fino al compimento della maggiore età della bambina;
3) il sig. continuerà a risiedere nell'immobile di sua Controparte_1 proprietà sito in Brescello (RE), via F.lli Cervi n. 18 mentre la sig.ra , Parte_1 quale genitore collocatario della figlia , risiederà con la figlia nell'immobile di Per_1 proprietà dei propri genitori sito in Castelnovo di Sotto (RE), via Case Melli n. 74;
4) Calendario di visita ordinario: il padre avrà diritto di vedere la figlia un week end a settimane alterne, dal venerdì all'uscita da scuola (o alle ore 16,00 nei periodi extrascolastici), sino alla domenica sera alle 21,30 quando avrà cura di riaccompagnarla a casa della madre. Il padre terrà la figlia tutti i mercoledì dalle ore 16,30 (o all'uscita da scuola) sino al giovedi mattina quando avrà cura di portarla a scuola (o a casa della madre nei periodi extrascolastici). I genitori resteranno comunque liberi di accordarsi diversamente secondo gli impegni scolastici e sportivi della bambina e delle rispettive attività lavorative.
Per i mesi estivi, ciascun genitore avrà diritto a tenere con sé la figlia due settimane (anche non consecutive). Tali settimane saranno da concordare entro e non oltre il 30 Aprile, in modo tale da dare a entrambi i genitori la possibilità di organizzare il piano ferie/lavoro in base a quanto stabilito. I genitori avranno l'obbligo reciproco di comunicarsi l'esatto indirizzo della residenza di villeggiatura quanto prima, anche in considerazione di eventuali vacanze “last minute” o viaggi itineranti non programmati.
In caso di contestualità del periodo di vacanza indicato dai genitori per trascorrere le ferie con la figlia, il diritto di scelta spetterà al padre e alla madre ad anni alterni (alla madre negli anni dispari, al padre negli anni pari).
Quanto ai periodi extrascolastici:
Vacanze natalizie: i genitori passeranno con la figlia sette giorni, anche non consecutivi compresa la sera della Santa Vigilia ed il giorno del Santo Natale ad anni alterni, precisando che quando la bimba sarà con la madre la Vigilia, passerà con il padre il Natale, per poi alternarsi di anno in anno;
le festività del Capodanno e dell'Epifania con l'uno o con l'altro genitore sempre ad anni alterni, precisando che quando trascorrerà con la madre la festività del Capodanno, trascorrerà con il Per_1 padre quella dell'Epifania e viceversa, così ad anni alterni.
Le giornate in cui la figlia trascorrerà con l'uno o l'altro genitore durante le vacanze natalizie, ivi comprese le festività, dovranno essere concordate tra i genitori stessi entro il 30 novembre di ogni anno. Sin da ora si concorda che la madre terrà Per_1 nelle giornate di Natale 2024 e Capodanno 2025.
Vacanze pasquali: la minore trascorrerà con il padre 3 giorni alternando con la madre, di anno in anno, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
Indipendentemente dal calendario ordinario, la bambina passerà la festa della mamma con la madre e la festa del papà con il padre.
Per tutto quanto qui non espressamente previsto, tutte le decisioni dei genitori riguardanti le modalità di articolazione dell'affidamento condiviso della figlia dovranno essere prese ed esercitate nel massimo rispetto degli impegni attuali e futuri, scolastici, di salute e sportivi della stessa, nonché del suo diritto ad un ordinato e sereno programma di vita.
5) mantenimento di : il sig. si obbliga a Per_1 Controparte_1 corrispondere alla madre, con decorrenza ottobre 2024, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , la somma mensile di € 300,00, tale somma sarà Per_1 rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di ottobre 2025. Tale somma, che dovrà essere pagata entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre avente il seguente IBAN [...], sarà destinata a coprire tutti i costi connessi alle esigenze di vita quotidiane di , e, in essa, devono ritenersi inclusi, a titolo Per_1 esemplificativo, le seguenti tipologie di spese: mensa scolastica, abbigliamento ordinario (inclusi i cambi di stagione),spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, medicinali da banco. L'assegno di mantenimento previsto per la figlia dovrà essere pagato fino all'indipendenza economica della stessa, al raggiungimento della quale cesserà automaticamente.
6) Spese straordinarie: Il padre e la madre contribuiranno, ciascuno nella misura del 50%, alle spese straordinarie necessarie per secondo i criteri in Per_1 uso, alla corrente data, presso il Tribunale di Reggio Emilia che qui si trascrivono:
SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a. Visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante, erogate dal SSN.
b. Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra, dal medico curante o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN.
c. Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie, in genere, erogate dal SSN
d. Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista, lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti ed erogati dal SSN.
e. Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante, ad eccezione dei medicinali da banco.
f. Interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private, erogati dal SSN.
g. Cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilita e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base o dallo specialista, presso strutture pubbIiche o private convenzionate, erogati dal SSN.
SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a. Visite specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione. b. Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogate dal SSN. c. Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione. d. Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditivi e protesici (motoria) se prescritti ma non erogati dal SSN. e. Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private. f. Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). g. Cicli di psicoterapia, psicomotricità, logopedia e ogni altro trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate. SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a. Tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici. b. Libri di testo e materiale scolastico di corredo di inizio anno anche per la scuola privata. c. Assicurazione e contributo volontario richiesto dalla scuola. d. Dotazione informatica (pc/tablet ecc.) richiesta dalla scuola o connessa al programma di studio o ai bisogni educativi specifici (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio. e. Le rette per I'asilo nido e della scuola dell'infanzia presso istituti pubblici, al netto del costo della mensa scolastica. f. Gite scolastiche senza pernottamento. g. Trasporto pubbIico da e per la scuola.
SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a. Rette e tasse scolastiche e universitarie di istituti privati. b. Corsi di formazione post diploma, di specializzazione, master e corsi post laurea in Italia e all'estero. c. Gite scolastiche con pernottamento. d. Corsi di recupero e lezioni private. e. Le rette per I'asilo nido e della scuola dell'infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica. f. Alloggio presso la sede universitaria, comprese utenze e oneri condominiali. g. Corsi privati di apprendimento di lingue straniere.
SPESE EXTRA-SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: C
e dopo-scuola e servizio di baby sitting, laddove la necessitò coincida CP_3 con gli orari lavorativi di entrambi i genitori. b. Centro ricreativo estivo c. Un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, etc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura. d. Spese necessarie per il conseguimento della patente di tipo B e. Spese di assicurazione, bollo, manutenzione del mezzo di trasporto quando acquistato in accordo tra i genitori
SPESE EXTRA-SCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE DA DOCUMENTARE E CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO a) Il secondo corso, ovvero gli ulteriori corsi oltre al primo, sportivo o artistico , comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
b) Viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero. c) Mezzo di trasporto in proprietà esclusiva dei figli.
Ciascun genitore ogni fine mese trasmetterà il dettaglio delle spese straordinarie sostenute con allegata documentazione all'altro genitore, che dovrà provvedere al pagamento della propria quota entro il giorno 15 del mese successivo. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 15 giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, mail, messaggio) motivandolo adeguatamente. Sin da ora i genitori concordano di dividere equamente tra loro la paghetta (che dovrà essere concordata nell'ammontare) e le ricariche telefoniche della figlia così come le eventuali spese inerenti all'apprendimento della religione cattolica.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale della figlia minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali.
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c.
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 05.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Francesco Parisoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 5161/2024 vol., promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. MONTEPAONE MARIA presso il cui studio sito in VIA ROMA N. 7 42011 BAGNOLO IN PIANO è elettivamente domiciliata e
(C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. MONTEPAONE MARIA presso il cui studio sito in VIA ROMA N. 7 42011 BAGNOLO IN PIANO è elettivamente domiciliato con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlia minore
CONCLUSIONI le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del giorno 02.12.2024 hanno concluso come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento della minore nata a Guastalla (RE) in [...] [...].
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 08.11.2024, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Nel merito i genitori hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra i medesimi concordate:
1) I ricorrenti vivranno separati e liberi di risiedere dove riterranno opportuno, con obbligo di tempestiva comunicazione, anche a mezzo informatico, in caso di cambiamento di residenza;
2) la figlia minore è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con la Per_1 conseguenza che i genitori avranno la gestione ordinaria disgiunta durante i rispettivi tempi di permanenza della figlia presso ciascuno di loro e quella congiunta per quanto riguarda l'assunzione delle scelte di maggiore rilevanza che dovranno, quindi, essere prese di comune accordo fino al compimento della maggiore età della bambina;
3) il sig. continuerà a risiedere nell'immobile di sua Controparte_1 proprietà sito in Brescello (RE), via F.lli Cervi n. 18 mentre la sig.ra , Parte_1 quale genitore collocatario della figlia , risiederà con la figlia nell'immobile di Per_1 proprietà dei propri genitori sito in Castelnovo di Sotto (RE), via Case Melli n. 74;
4) Calendario di visita ordinario: il padre avrà diritto di vedere la figlia un week end a settimane alterne, dal venerdì all'uscita da scuola (o alle ore 16,00 nei periodi extrascolastici), sino alla domenica sera alle 21,30 quando avrà cura di riaccompagnarla a casa della madre. Il padre terrà la figlia tutti i mercoledì dalle ore 16,30 (o all'uscita da scuola) sino al giovedi mattina quando avrà cura di portarla a scuola (o a casa della madre nei periodi extrascolastici). I genitori resteranno comunque liberi di accordarsi diversamente secondo gli impegni scolastici e sportivi della bambina e delle rispettive attività lavorative.
Per i mesi estivi, ciascun genitore avrà diritto a tenere con sé la figlia due settimane (anche non consecutive). Tali settimane saranno da concordare entro e non oltre il 30 Aprile, in modo tale da dare a entrambi i genitori la possibilità di organizzare il piano ferie/lavoro in base a quanto stabilito. I genitori avranno l'obbligo reciproco di comunicarsi l'esatto indirizzo della residenza di villeggiatura quanto prima, anche in considerazione di eventuali vacanze “last minute” o viaggi itineranti non programmati.
In caso di contestualità del periodo di vacanza indicato dai genitori per trascorrere le ferie con la figlia, il diritto di scelta spetterà al padre e alla madre ad anni alterni (alla madre negli anni dispari, al padre negli anni pari).
Quanto ai periodi extrascolastici:
Vacanze natalizie: i genitori passeranno con la figlia sette giorni, anche non consecutivi compresa la sera della Santa Vigilia ed il giorno del Santo Natale ad anni alterni, precisando che quando la bimba sarà con la madre la Vigilia, passerà con il padre il Natale, per poi alternarsi di anno in anno;
le festività del Capodanno e dell'Epifania con l'uno o con l'altro genitore sempre ad anni alterni, precisando che quando trascorrerà con la madre la festività del Capodanno, trascorrerà con il Per_1 padre quella dell'Epifania e viceversa, così ad anni alterni.
Le giornate in cui la figlia trascorrerà con l'uno o l'altro genitore durante le vacanze natalizie, ivi comprese le festività, dovranno essere concordate tra i genitori stessi entro il 30 novembre di ogni anno. Sin da ora si concorda che la madre terrà Per_1 nelle giornate di Natale 2024 e Capodanno 2025.
Vacanze pasquali: la minore trascorrerà con il padre 3 giorni alternando con la madre, di anno in anno, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
Indipendentemente dal calendario ordinario, la bambina passerà la festa della mamma con la madre e la festa del papà con il padre.
Per tutto quanto qui non espressamente previsto, tutte le decisioni dei genitori riguardanti le modalità di articolazione dell'affidamento condiviso della figlia dovranno essere prese ed esercitate nel massimo rispetto degli impegni attuali e futuri, scolastici, di salute e sportivi della stessa, nonché del suo diritto ad un ordinato e sereno programma di vita.
5) mantenimento di : il sig. si obbliga a Per_1 Controparte_1 corrispondere alla madre, con decorrenza ottobre 2024, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , la somma mensile di € 300,00, tale somma sarà Per_1 rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di ottobre 2025. Tale somma, che dovrà essere pagata entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre avente il seguente IBAN [...], sarà destinata a coprire tutti i costi connessi alle esigenze di vita quotidiane di , e, in essa, devono ritenersi inclusi, a titolo Per_1 esemplificativo, le seguenti tipologie di spese: mensa scolastica, abbigliamento ordinario (inclusi i cambi di stagione),spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, medicinali da banco. L'assegno di mantenimento previsto per la figlia dovrà essere pagato fino all'indipendenza economica della stessa, al raggiungimento della quale cesserà automaticamente.
6) Spese straordinarie: Il padre e la madre contribuiranno, ciascuno nella misura del 50%, alle spese straordinarie necessarie per secondo i criteri in Per_1 uso, alla corrente data, presso il Tribunale di Reggio Emilia che qui si trascrivono:
SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a. Visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante, erogate dal SSN.
b. Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra, dal medico curante o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN.
c. Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie, in genere, erogate dal SSN
d. Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista, lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti ed erogati dal SSN.
e. Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante, ad eccezione dei medicinali da banco.
f. Interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private, erogati dal SSN.
g. Cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilita e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base o dallo specialista, presso strutture pubbIiche o private convenzionate, erogati dal SSN.
SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a. Visite specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione. b. Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogate dal SSN. c. Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione. d. Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditivi e protesici (motoria) se prescritti ma non erogati dal SSN. e. Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private. f. Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). g. Cicli di psicoterapia, psicomotricità, logopedia e ogni altro trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate. SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a. Tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici. b. Libri di testo e materiale scolastico di corredo di inizio anno anche per la scuola privata. c. Assicurazione e contributo volontario richiesto dalla scuola. d. Dotazione informatica (pc/tablet ecc.) richiesta dalla scuola o connessa al programma di studio o ai bisogni educativi specifici (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio. e. Le rette per I'asilo nido e della scuola dell'infanzia presso istituti pubblici, al netto del costo della mensa scolastica. f. Gite scolastiche senza pernottamento. g. Trasporto pubbIico da e per la scuola.
SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a. Rette e tasse scolastiche e universitarie di istituti privati. b. Corsi di formazione post diploma, di specializzazione, master e corsi post laurea in Italia e all'estero. c. Gite scolastiche con pernottamento. d. Corsi di recupero e lezioni private. e. Le rette per I'asilo nido e della scuola dell'infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica. f. Alloggio presso la sede universitaria, comprese utenze e oneri condominiali. g. Corsi privati di apprendimento di lingue straniere.
SPESE EXTRA-SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: C
e dopo-scuola e servizio di baby sitting, laddove la necessitò coincida CP_3 con gli orari lavorativi di entrambi i genitori. b. Centro ricreativo estivo c. Un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, etc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura. d. Spese necessarie per il conseguimento della patente di tipo B e. Spese di assicurazione, bollo, manutenzione del mezzo di trasporto quando acquistato in accordo tra i genitori
SPESE EXTRA-SCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE DA DOCUMENTARE E CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO a) Il secondo corso, ovvero gli ulteriori corsi oltre al primo, sportivo o artistico , comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
b) Viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero. c) Mezzo di trasporto in proprietà esclusiva dei figli.
Ciascun genitore ogni fine mese trasmetterà il dettaglio delle spese straordinarie sostenute con allegata documentazione all'altro genitore, che dovrà provvedere al pagamento della propria quota entro il giorno 15 del mese successivo. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 15 giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, mail, messaggio) motivandolo adeguatamente. Sin da ora i genitori concordano di dividere equamente tra loro la paghetta (che dovrà essere concordata nell'ammontare) e le ricariche telefoniche della figlia così come le eventuali spese inerenti all'apprendimento della religione cattolica.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale della figlia minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali.
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c.
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 05.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Francesco Parisoli