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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 04/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C.C. n. 302/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 302/2023 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza dell'11.9.2024 vertente
TRA
Parte_1
[...]
CF , rappresentato e difeso
[...] P.IVA_1 come in atti dall'avv. SANDULLI FEDERICA
ATTORE
E
CF: , anche n.q. di Controparte_1 C.F._1 erede di rappresentato e difeso come in atti Persona_1 dall'avv. ROCCA RICCARDO
CONVENUTO
E
C.F. CP_2 C.F._2
C.F. , CP_3 C.F._3
C.F. , Controparte_4 C.F._4
1 nella qualità di eredi di Persona_1 rappresentati e difesi come in atti dall'avv. LONGO VALENTINA
CONVENUTI
, c.f. , rappresentato e _5 C.F._5 difeso come in atti dall'avv. Avv. AMBROSINI STEFANO
CONVENUTO
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni: all'udienza del 11.9.2024 le parti concludevano come in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
La presente causa deriva dalla riassunzione, a seguito di pronuncia di incompetenza per territorio resa dal Tribunale di Padova il 26 gennaio 2023 nel giudizio civile R.G. n. 5297/2022 e comunicata in pari data. A seguito della riassunzione è stato iscritto al ruolo contenzioso di questo Tribunale il fascicolo RG 302/2023; con ordinanza del 14/6/2023 è stata disposta la separazione di una parte delle domande giudiziali originariamente proposte, con iscrizione d'ufficio del separato fascicolo RG 1267/2023: il presente giudizio è relativo alle residue domande non separate.
2. Parte attrice ha concluso chiedendo (atto di citazione):
1) Revocare ex art. 2901 c.c. e dichiarare inefficace l'atto di compravendita in favore di quale titolare della ditta individuale Controparte_6
2 “ ”, del 24 ottobre 2017 per notaio Controparte_6 Persona_2
(rep. 27256 – racc. 15711).
Per l'effetto, dichiarare il diritto della di agire Controparte_7 esecutivamente sui beni oggetto della detta compravendita e quindi: terreno così censito al Catasto Terreni del Comune di Casale di Scodosia
(PD) al foglio 18 con i mappali:
- 43 (quarantatré) ha 0.36.60 RDE 18,41 RAE 17,01;
- 101 (centouno) ha 0.96.55 RDE 48,55 RAE 44,88;
e così per una superficie catastale complessiva di ha 1.33.15 RDE 66,96
RAE 61,89;
in confine: mappale 82, mappale 135, mappale 134, mappale 81, map-pale
41, mappale 31, mappale 117, mappale 118, mappale 72, mappale 45, salvo altri.
2) Revocare ex art. 2901 c.c. e dichiarare inefficaci i seguenti atti:
a) atto di risoluzione di donazione per mutuo consenso del 26 ottobre 2017 per notaio del Distretto Notarile di Padova (rep. 76755 – Persona_3 racc. 26289) intervenuto tra e Controparte_1 Persona_1
b) atto di compravendita del 26 ottobre 2017 in favore di _5 per notaio del Distretto Notarile di Padova (rep. 76757 – Persona_3 racc. 26290) intervenuto tra e Controparte_1 Persona_1
_5
Per l'effetto, dichiarare il diritto della lca di agire Parte_1 esecutivamente sui seguenti beni immobili siti nel Comune di
Montagnana (PD):
A) Catasto Terreni – fg. 8 – mapp. nn.:
• 239 di ett. 0.39.46 – RD. Euro 42,57:
• 294 di ett. 0.59.00 – RD. Euro 63,65;
• 290 di ett. 0.26.40 – RD. Euro 28,48;
3 totali ett. 1.24.86 – RD. Euro 134,70 (ettari uno, are ventiquattro e cen- tiare ottantasei);
B) Catasto Terreni – fg. 8 – mapp. nn.:
• 170 di ett. 0.45.32 – RD. Euro 48,89;
• 171 di ett. 0.30.13 – RD. Euro 32,51;
• 173 di ett. 0.24.50 – RD. Euro 26,43;
• 176 di ett. 0.35.70 – E.U.;
totali ett. 1.35.65 – RD. Euro 107,83 (ettari uno, are trentacinque e cen- tiare sessantacinque);
C) Catasto Fabbricati – fg. 8 – mapp. nn.:
• 176 – Via Ruggero n. 2 – p. T-1 – cat. C/2 – cl. 2 – mq. 391 – RC. Euro
686,58;
D) Catasto Terreni – fg. 24 – mapp. nn.:
• 219 di ett. 0.81.10 – RD. Euro 87,50;
• 265 di ett. 0.71.80 – RD. Euro 77,46;
• 333 di ett. 0.01.50 – RD. Euro 1,62;
• 334 di ett. 1.72.80 – RD. Euro 186,43;
• 336 di ett. 2.32.90 – RD. Euro 251,27;
• 337 di ett. 0.62.90 – RD. Euro 67,11;
• 341 di ett. 0.01.40 – RD. Euro 1,51;
• 367 di ett. 0.06.70 – RD. Euro 7,23;
• 368 di ett. 0.06.30 – RD. Euro 6,80;
• 369 di ett. 0.00.03 – RD. Euro 0,03;
4 totali ett. 6.36.73 – RD. Euro 686,96.
3) Per l'ipotesi in cui i convenuti cessionari dei beni immobili non avessero più o perdessero nel corso del giudizio la disponibilità e/o la proprietà degli immobili, condannarli al pagamento del controvalore dei beni alla data di acquisto degli stessi o, in subordine e salvo gravame, alla data in cui li hanno trasferiti a terzi o ne hanno perso la disponibilità per qualsivoglia ragione, oltre interessi anche anatocistici, rivalutazione e maggior danno, il tutto eventualmente previa CTU che sin da ora si chiede.
4) Con ordine al Registro delle Imprese ed alla Conservatoria dei Registri
Immobiliari di trascrivere la emananda sentenza con esonero del con- servatore da ogni responsabilità;
3. L'attore ha dedotto che: Parte_1
a. ha ricoperto la carica di Presidente del Controparte_1 collegio sindacale della , dal 31.08.1999 al Parte_1
27.04.2014. La banca, a seguito di rilievi ispettivi della Banca
d'Italia, è stata sottoposta a l.c.a. e, in ragione delle sue ritenute responsabilità, il predetto è stato Controparte_1 citato a giudizio, unitamente ad altri esponenti degli organi direttivi e di vigilanza dell'istinto di credito, per sentire dichiarare la sua responsabilità nel dissesto, con conseguente condanna al risarcimento del danno per oltre ventiquattro milioni di euro. Detto credito risarcitorio costituisce il presupposto per l'azione revocatoria esperita.
b. Sotto il profilo della scientia damni, l'esistenza dele vicende gestorie che hanno condotto alla messa in liquidazione della banca è stata approfonditamente analizzata dalla stampa locale, con evidenza delle responsabilità degli organi di gestione e vigilanza, sin dal maggio 2016 (docc. 7, 8, 9), ed anche in tempi più recenti, venendo fatto espressamente anche il nome di (doc. 10, articolo del Controparte_1
17.2.2021); ne deriva che la situazione di dissesto della banca era di pubblico dominio, sia per il pubblico generalista che per gli operatori di settore.
5 c. in epoca successiva al decreto che ha posto Controparte_1
in l.c.a., ha compiuto tre atti dispositivi che Parte_1 hanno compromesso la sua garanzia patrimoniale, a danno dei creditori.
in epoca successiva al decreto che ha posto Controparte_8
l.c.a., ha compiuto tre atti dispositivi che Parte_1 hanno compromesso la sua garanzia patrimoniale, a danno dei creditori;
il primo di questi è oggetto del separato giudizio, mentre i restanti due, oggetto della presente causa, sono i seguenti:
I. (doc. 12) - rogito notarile del 26.10.2017, con cui
[...]
(con il consenso della moglie , CP_1 Controparte_9 affinché i beni immobili venissero esclusi dal fondo patrimoniale costituito nel 2014) e Persona_1 rispettivamente figlio e padre, hanno risolto ex art. 1372
c.c. per mutuo consenso la donazione stipulata con atto in data 3 luglio 2006 n. 71747, avente ad oggetto una serie di fabbricati e terreni siti in Montagnana.
II. (doc. 13): rogito notarile del 26.10.2017, con cui
[...]
e hanno venduto a CP_1 Persona_1 _5
la piena ed esclusiva proprietà di un fondo
[...] agricolo con sovrastante fabbricato rurale sito nel Comune di Montagnana;
la vendita è stata effettuata al prezzo di
€540.000,00, dichiarati come corrisposti a mezzo di assegni circolari consegnati prima del rogito;
la quota venduta da deriva dalla retrocessione dei beni in Persona_1 forza dell'atto di risoluzione di donazione di cui sopra, effettuato in pari data. Tutti e tre i contraenti dovevano essere a conoscenza della lesività di tali atti per i creditori di e, inoltre, l'intero corrispettivo è stato Controparte_1 versato a malgrado la maggior quota Controparte_1 della proprietà fosse di a seguito della Persona_1 risoluzione della donazione effettuata appena prima.
6 e. è deceduto in data 20.10.2021, e i suoi Persona_1 eredi risultano essere i convenuti , sua moglie, CP_2 nonché , e suoi figli. CP_1 CP_3 Controparte_4
4. Il convenuto ha dedotto che. Controparte_1
a. Il credito posto a fondamento della revocatoria è attualmente sub iudice, motivo per cui il presente giudizio andrebbe sospeso. In ogni caso, la prima messa in mora con cui ha prospettato la propria pretesa risarcitoria Parte_1 risale solo al 19.12.2018, epoca successiva agli atti impugnati.
b. Con riguardo all'atto sub I (oggetto del separato giudizio), si tratta di atto a titolo oneroso antecedente al sorgere del credito, per cui va provata la dolosa preordinazione in capo a volta alla lesione della garanzia del credito Controparte_1
e la partecipatio fraudis del terzo a tale disegno _5 illecito. La predetta assenza di ogni indice di pretese creditorie verso è indice della necessaria Controparte_1 assenza dell'elemento soggettivo. Non è neppure dimostrato che la vendita sia avvenuta a prezzo vile, essendo anzi la compravendita avvenuta a valore di mercato.
c. Con riguardo agli atti sub II e III, esaminati nel presente giudizio valgono le stesse considerazioni in punto di elemento soggettivo;
al riguardo, anche la risoluzione della donazione, malgrado costituisca di per sé atto a titolo gratuito, va inquadrata nell'unitaria operazione economica relativa alla successiva compravendita, avvenuta il medesimo giorno. Le considerazioni in punto di conoscenza della lesività dell'atto in capo a e Controparte_1 Per_1 sono del tutto apodittiche e gli articoli di stampa
[...] riportati non facilmente accessibili, in quanto locali, e comunque generici in ordine alla posizione di
[...]
La risoluzione della donazione fu suggerita dallo CP_1 stesso notaio per ragioni di certezza nella circolazione dei beni.
7 d. Con riguardo alla posizione di quale erede Controparte_1 del defunto è contestata la qualità di Persona_1 erede, non avendo lo stesso accettato l'eredità, ma essendo mero chiamato privo del possesso dei beni ereditari.
5. Il convenuto con ordinanza del 14.6.2023, è stato Controparte_6 estromesso dal presente giudizio a seguito di separazione della domanda, che ha assunto autonomo RG 1267/2023.
6. I convenuti e CP_2 CP_3 CP_4
citati quali eredi di in relazione alle
[...] Persona_1 vicende traslative per le quali sono stati convenuti, hanno dedotto che:
a. Difetta la loro legitimatio ad causam, poiché essi non hanno accettato l'eredità di e non sono neppure Persona_1 nel possesso dei beni ereditati, ma sono meri chiamati all'eredità; la costituzione in giudizio per svolgere tale contestazione è atto dovuto, secondo la giurisprudenza di legittimità, al fine di evitare la formazione di un giudicato in cui si cristallizzi la qualità di erede. È pertanto chiesta l'estromissione dal giudizio.
b. Difettano in ogni caso i presupposti per l'azione revocatoria.
Nel 2017 non vantava alcun credito verso Parte_1 [...]
essendo l'azione nei suoi confronti stata intentata CP_1 solo nel 2021 e non potendo il mero commissariamento della banca, avvenuto nel 2016, impedire ogni atto di disposizione del patrimonio.
c. Trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, non è a maggior ragione provata la dolosa preordinazione dell'atto a pregiudicare il soddisfacimento del suo futuro credito con la consapevole partecipazione del terzo.
d. Quanto alla risoluzione della donazione preliminare alla successiva vendita a tale operazione fu _5 consigliata dallo stesso notaio, sulla base della rischiosità e
8 potenziale instabilità di atti di compravendita aventi donazioni quali atti di provenienza.
7. Il convenuto ha dedotto che: _5
a. Non sussiste il credito rappresentato da , che al Parte_1 più potrebbe qualificarsi come aspettativa di mero fatto;
ciò rende necessaria la sospensione ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del separato giudizio risarcitorio instaurato nei confronti di Controparte_1
b. Con riguardo all'atto traslativo che lo ha coinvolto, egli è coltivatore diretto (come anche i suoi fratelli, che pure lavorano in zona) sin dai 14 anni e come titolo di studio ha la terza media;
non conosceva né né Per_1 Controparte_1
La segnalazione dell'interesse alla vendita del fondo fu fatta dall'arch. , noto esclusivamente per ragioni Persona_4 professionali, che conosceva i L'acquisto è stato CP_1 finanziato tramite mutuo della BCC Vicentino Pojana
Maggiore, che ha autonomamente stimato il fondo e ritenuto congruo il suo valore rispetto al prezzo da finanziare. Ne deriva la normalità dell'operazione economica compiuta.
c. È indimostrata la conoscenza che avrebbe _5 avuto della lesione dell'interesse dei creditori di
[...]
I tre articoli di cui agli all.
7-9 di parte attrice CP_1 risalgono a un anno prima e non citano Controparte_1 mentre quello sub doc 10 è di quattro anni successivo all'atto impugnato;
in ogni caso, si tratta di fatti che _5 non sarebbe stato in grado di valutare correttamente, in ragione del suo livello culturale. Con riguardo al contestuale atto di risoluzione della donazione prodromico alla vendita, esso è conforme alla prassi volta ad evitare provenienze donative.
d. In ogni caso, non esisterebbe un concreto pregiudizio per
, coinvolgendo il separato giudizio risarcitorio Parte_1
9 anche l'assicurazione di e la stessa società Controparte_1 di revisione contabile.
8. In sede di prima memoria ex art. 183, VI co c.p.c. parte attrice ha affrontato la questione relativa alla qualità di erede di Per_1 di nonché
[...] Controparte_1 CP_2 [...]
e circostanza di cui si è reso CP_3 Controparte_4 necessario l'accertamento incidentale, senza efficacia di giudicato, in ragione delle difese svolte dai convenuti. Al riguardo, l'attore ha dedotto quanto segue:
a. Con riguardo alla posizione di con l'atto di Controparte_1 compravendita del 26.10.2017, di cui si è chiesta la revoca, sono stati trasferiti a anche diritti di piena ed _5 esclusiva proprietà di che è pertanto Controparte_1 convenuto in proprio.
b. Con riguardo alla posizione di moglie di CP_2
la stessa continua a risiedere alla via Persona_1
Caodalbero, 601 già via Caodalbero, 163, nella ex casa coniugale (doc. 17 att.), in assenza di accettazione beneficiata o di erezione di inventario.
c. Con riguardo alla posizione di e CP_3 CP_4
essi hanno beneficiato di atti di liberalità disposti
[...] dal padre continuando quindi a godere del suo patrimonio
(docc. 18 e 19 att.); inoltre, il figlio di – Controparte_1
– ha proposto opposizione, quale Controparte_10 legittimario di avverso la donazione fatta da questi Per_1 ai figli e . CP_3 CP_4
L'attore ha inoltre svolto contestazioni in diritto in ordine alle difese avversarie, contestato la carenza di prova del previo pagamento del prezzo da parte di per il terreno da _5 lui acquistato e prodotto ulteriori articoli di stampa per corroborare il profilo della scientia damni.
10 Le parti convenute, in prima memoria, non hanno svolto nuove allegazioni, limitandosi a ribadire le contestazioni già svolte e chiedendo il rigetto delle domande.
9. In seconda memoria parte attrice, (al di là di ampie e diffuse argomentazioni di riepilogo delle proprie difese, che non costituiscono il proprium del contenuto di tale tipologia di atto processuale, destinato alle sole indicazioni di prova diretta e alle repliche alle domande modificate) ha depositato ulteriori documenti volti a dimostrare il radicamento della famiglia _5 sui territori di causa e ha chiesto l'espletamento di CTU estimativa del valore del bene compravenduto con l'atto revocando.
La difesa di e CP_2 CP_3 CP_4
, sempre in seconda memoria, ha replicato alle nuove
[...] allegazioni attoree in punto di accertamento incidentale dell'accettazione tacita dell'eredità relitta da Persona_1 contestandole;
in particolare, osserva che: 1) l'immobile oggi e allora abitato dalla moglie del de cuius non è CP_2 caduto in successione, essendo stato in epoca precedente ceduto alla nipote (doc. 6), la quale lo ha ricevuto da CP_11
cui pervenne per donazione da nel Controparte_4 Per_1
2006 (doc. 7); 2) è irrilevante ai fini odierni che Persona_1 in vita, dispose per donazione di parte dei suoi beni in favore dei figli.
La difesa di svolge difese sostanzialmente Controparte_1 analoghe, aggiungendo ulteriori considerazioni in diritto in punto di prova del possesso dei beni ereditari e dilungandosi poi in argomentazioni che snaturano, anche in questo caso, la funzione prettamente istruttoria della memoria in discorso.
La difesa di contesta l'idoneità probatoria del _5 compendio documentale prodotto da parte attrice a integrare gli elementi costitutive della domanda spiegata;
produce inoltre documenti volti a dimostrare l'avvenuto pagamento del bene oggetto di revocatoria (docc. 4 e 5), nonché perizia bancaria sul
11 valore cauzione del fondo (doc. 7) e certificazione INPS da cui si ricava che iniziò a lavorare a 14 anni (doc. 6); formula _5 richiesta di prova orale.
10. In terza memoria, parte attrice ha contestato le prove orali richieste da e rilevato che, in ogni caso, non vi sarebbe la _5 prova dell'incasso del prezzo da parte di e CP_1 Per_1
non sono stati depositati altri documenti.
[...]
Le difese dei convenuti non hanno formulato richieste di prova contraria, né depositato ulteriori documenti.
11. La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e quindi trattenuta in decisione.
12. La domanda è infondata e va rigettata.
13. È innanzitutto da accogliere l'eccezione preliminare di carenza di titolarità passiva del rapporto in capo a Controparte_1 CP_2
e citati quali eredi di
[...] CP_3 Controparte_4
non essendo stata raggiunta la prova piena e Persona_1 convincente che questi abbiano effettivamente tale qualità, ciò che rende inevitabile il rigetto della domanda sicuramente per tutti i mappali compravenduti non già originariamente riferibili al solo
(in particolare: A) Catasto Terreni – fg. 8 – mapp. Controparte_1 nn.: • 239 di ett. 0.39.46 – RD. Euro 42,57: • 294 di ett. 0.59.00 – RD.
Euro 63,65; • 290 di ett. 0.26.40 – RD. Euro 28,48; totali ett. 1.24.86 -
RD. Euro 134,70).
14. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nell'ipotesi di riassunzione del processo interrotto per morte di una delle parti in corso di giudizio i chiamati all'eredità, pur non assumendo, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notifica come eredi, la suddetta qualità, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale condizione soggettiva, chiarendo la propria posizione, e il conseguente difetto di legittimazione (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 6815 del 14/03/2024): sulla base di tale principio, cautelativamente, detti convenuti si
12 sono costituiti tempestivamente, negando la propria qualità di eredi di A ben vedere, il principio di diritto rilevante Persona_1 nel caso di specie è un altro, vertendosi nel presente giudizio sulla questione della esatta individuazione del convenuto al momento stesso dell'introduzione della domanda, e non nel diverso caso della individuazione dei soggetti verso cui riassumere la causa all'esito di evento interruttivo: va pertanto richiamato l'insegnamento della Cassazione, pronunciato in materia di cause ereditarie, ma analogicamente applicabile per medesimezza di ratio,
a mente del quale “la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ. Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ.,
l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità” (Sez. L - , Sentenza n. 21436 del 30/08/2018; Cass.
Sez. L, Sentenza n. 10525 del 30/04/2010); al contrario, dovrà essere allegato e provato il compimento, da parte del chiamato all'eredità, di un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare l'eredità e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (art. 476 c.c.)
Ne consegue che, in punto di onere della prova, compete a parte attrice dimostrare di aver esattamente individuato i convenuti titolari del rapporto passivo.
15. Ciò premesso in diritto, osserva questo giudicante che, ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, è preliminare accertare se
13 i convenuti e Controparte_1 CP_2 CP_3 siano eredi di risultando Controparte_4 Persona_1 altrimenti non correttamente individuato il convenuto con riferimento tanto all'atto di risoluzione della donazione sub doc. 12 att., in cui ricopriva il ruolo di donante, quanto Persona_1 all'atto di compravendita sub. doc. 13 att. stipulato con _5
, in cui ricopriva il ruolo di venditore
[...] Persona_1 insieme con il figlio L'attore non ha fornito Controparte_1 prova adeguata ai fini dell'accertamento incidentale ex art. 34 c.p.c. della qualità di erede dei predetti.
16. Con riguardo alla posizione di parte attrice Controparte_1 osserva in prima memoria che è incontestabile come, nell'atto di compravendita in favore di , il primo agisse anche _5 quale venditore per la quota che già era di propria pertinenza a prescindere dalla risoluzione della donazione (pag. 6 prima memoria ex art. 183 c.p.c. parte attrice). Se ciò è indubbiamente vero, limitatamente alla quota di beni di sua pertinenza (e fermo restando quanto si dirà oltre in punto di esperibilità di una revocatoria parziale), è anche vero che ciò nulla dice in punto di accettazione tacita dell'eredità di al cui Persona_1 riguardo alcunché è allegato. Va pertanto escluso, ai fini del presente giudizio, che sia erede di Controparte_1 Per_1
[...]
17. Con riguardo alla posizione di già moglie di CP_2
l'attore allega la perdurante residenza presso Persona_1
l'abitazione di via Caodalbero, 601 già via Caodalbero, 163, ove viveva con il marito A prescindere da ogni considerazione Per_1 in ordine alle difese svolte sul punto dalla parte convenuta, e attinenti a previe vicende traslative di tale immobile, osserva questo giudicante che la deduzione, anche a ritenere effettive le premesse fattuali dedotte, è priva di pregio. Il coniuge superstite, infatti, ai sensi dell'art. 540, secondo comma c.c. gode del diritto di abitazione della casa coniugale, diritto che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, è assimilabile a un prelegato ex lege (ex plurimis, Sez. 2 - ,
Sentenza n. 8400 del 26/03/2019), motivo per cui l'occupazione della
14 ex casa coniugale non è di per sé prova del possesso dei beni ereditari, sussistendo autonomo titolo di detenzione che prescinde dall'accettazione dell'eredità.
18. Con riguardo alla posizione di e di CP_3 CP_4
l'attore allega che essi hanno beneficiato, in vita, di
[...] numerosi atti di liberalità disposti dal padre. Non è chiaro come ciò incida sulla allegata accettazione tacita dell'eredità da parte degli stessi, posto che in tanto può esservi un'accettazione tacita, in quanto vi sia un atto che necessariamente la implichi in epoca successiva all'apertura della successione e alla delazione ereditaria.
Il fatto che le donazioni compiute in vita possano assumere rilievo con riferimento agli istituti della lesione della legittima e della collazione non assume alcun rilievo nella diversa questione che qui invece impegna.
Il fatto che poi figlio di Controparte_10 Controparte_1 abbia trascritto opposizione alle donazioni di cui hanno beneficiato gli altri fratelli del padre nulla ha a che fare con l'assunta accettazione tacita dell'eredità di che vorrebbe Persona_1 ascriversi a e non foss'altro perché si CP_3 Controparte_4 ritiene di far scaturire l'effetto di un atto personalissimo
(l'accettazione di eredità) da una condotta agita da un terzo.
19. Tutto ciò premesso, deve ritenersi radicalmente priva di prova la dedotta qualità di eredi di di Persona_1 Controparte_1
e Ciò è di CP_2 CP_3 Controparte_4 per sé sufficiente a rigettare la domanda per tutti i mappali trasferiti da a e a determinare un esito di Persona_1 _5 soccombenza totale dell'attore nei confronti di CP_2
e CP_3 Controparte_4
20. Risolta tale questione preliminare di merito, è ora necessario verificare se la domanda revocatoria possa trovare accoglimento con riguardo al minor oggetto dei soli mappali riferibili sin dall'origine al solo e quindi prescindenti dalle Controparte_1 posizioni di e oggi dei suoi eredi). Persona_1
15 Sul punto, va innanzitutto richiamato l'insegnamento della Corte di legittimità, a mente del quale “qualora un soggetto acquisti, con un solo rogito notarile, più beni o più quote del medesimo bene da soggetti diversi, il documento contrattuale, sebbene formalmente unico, in realtà contiene più atti di vendita indipendenti ed autonomi tra loro, ciascuno dei quali, con proprie parti ed oggetto, improduttivo di effetti rispetto gli altri partecipanti all'atto, da qualificarsi terzi, sicché, nel giudizio avente ad oggetto la simulazione o la revocatoria della compravendita, i venditori assumono la posizione di litisconsorti necessari soltanto ove sia impugnato il trasferimento congiunto dei beni indivisi considerati nella loro unitarietà, ovvero nel caso in cui sia dedotta l'esistenza di un collegamento funzionale tra le singole vendite, e non anche quando sia invocata la simulazione o l'inefficacia del trasferimento dei singoli beni o delle sole quote appartenenti ad uno dei venditori” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20294 del 25/09/2014).
21. Posta tale premessa in diritto, osserva questo giudicante che, sulla scorta degli atti di causa, debba affermarsi l'unitarietà dell'atto di compravendita, e la conseguente impossibilità di scinderne gli effetti con riguardo ai soli mappali aventi quale Controparte_1 dante causa.
Dalla lettura del contratto (doc. 13 attore), infatti, emerge l'unità funzionale del fondo compravenduto, ricavabile non solo dalla indicazione di un prezzo unitario, ma anche dallo stesso tenore delle clausole negoziali adottate, con specifico riferimento all'art. 1.3, che di seguito si riporta:
16 Sono infatti gli stessi contraenti a dichiarare il fondo unitario e indivisibile, sicchè non è ipotizzabile un frazionamento ideale dell'atto in due separate conpravendite, e ciò in quanto il collegamento funzionale fra le stesse è derivante dalla espressa volontà delle parti.
Ne deriva che, in definitiva, la domanda attorea deve essere integralmente rigettata.
22. Ad abundantiam, si osserva che la domanda è vieppiù infondata per assenza di tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c.
23. Con riguardo al primo presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., nonché alla connessa richiesta di sospensione del presente giudizio sino a definizione della causa pendente dinanzi al Tribunale per le Imprese di Venezia
(comunque superflua, in quanto la domanda va in ogni caso rigettata per altre ragioni), deve osservarsi quanto segue. È pacifico, in giurisprudenza, che per l'esperimento dell'azione revocatoria è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito, anche se non accertata giudizialmente, in quanto l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità
17 ed esigibilità, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (v., ex plurimis, Cass. n.
5619 del 22/03/2016 e Cass. n. 11755 del 15/05/2018, secondo cui, ai fini dell'esperibilità dell'azione si richiede che la ragione di credito non sia prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata”).
Ne consegue che il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (Cass. Sez. U. 18 maggio
2004, n. 9440 e Cass. 05/02/2019, n. 3369).
Dunque, è l'esistenza stessa della controversia in ordine al credito che rende manifesto l'interesse all'azione revocatoria, avuto riguardo alla funzione latu sensu cautelare di quest'ultima e la circostanza della non applicabilità della sospensione, la quale attiene all'esistenza di questione pregiudiziale in senso tecnico (cfr. art. 34 cod. proc. civ.), comprova l'estraneità del credito alla questione suscettibile di accertamento incidentale. Rimane, pertanto, estraneo all'azione revocatoria il vaglio delle eccezioni attinenti all'esistenza del credito dedotto a fondamento dell'azione pauliana ovvero alla sua estinzione, che il ha sollevato anche Pt_2 nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
18 Resta, ovviamente, fermo che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché
l'esistenza del credito non sia accertata con efficacia di giudicato
(Cass. n. 9855 del 07/05/2014).
Tanto premesso in diritto, la pendenza del giudizio di responsabilità dinanzi al Tribunale per le imprese di Venezia è di per sé idoneo a legittimare la proposizione dell'odierna domanda, così come non è tale da giustificare la sospensione per pregiudizialità del presente giudizio.
24. Con riferimento al secondo elemento oggettivo dell'eventus damni, osserva questo giudicante che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, “in tema di azione revocatoria, il requisito oggettivo dell'"eventus damni", il quale non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito” (Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 20232 del 14/07/2023); puntualizza inoltre il Supremo
Consesso che, “qualora il pregiudizio arrecato al creditore sia costituito da una variazione qualitativa, e non quantitativa, del patrimonio del debitore, la conoscenza del pregiudizio in capo al terzo deve afferire a tale tipo di variazione”, precisando nel caso scrutinato che il giudicato interno formatosi sulla congruità del prezzo di vendita di un immobile è ininfluente quanto alla sussistenza del presupposto del "consilium fraudis", ove la riduzione delle garanzie patrimoniali del debitore a seguito dell'atto dispositivo trovi causa nella diversa composizione qualitativa del patrimonio medesimo (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
26151 del 12/12/2014).
Nel caso di specie, deve osservarsi che sussiste l'elemento oggettivo della compromissione della garanzia patrimoniale, e ciò in quanto la liquidazione di un bene immobile, con sua conversione in moneta circolante, agevola notevolmente la dispersione del
19 patrimonio, che diviene così più agevolmente sottraibile all'azione esecutiva dei creditori.
25. Quanto alla consapevolezza della dannosità dell'atto per la garanzia patrimoniale da parte del debitore, va innanzitutto osservato che, secondo l'orientamento prevalente della Cassazione, qui condiviso, “in tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare l'"animus nocendi" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c. è sufficiente il mero dolo generico e, cioè, la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato ai creditori, non essendo invece necessaria la ricorrenza del dolo specifico, vale a dire la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni creditorie” (Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 25687 del 04/09/2023, Sez. 3 - , Ordinanza n.
5812 del 27/02/2023).
26. Deve dunque accertarsi, in primo luogo, se il sorgere del credito sia o meno successivo all'atto lesivo. Nel caso di specie, va richiamato il principio di diritto, qui condiviso, per cui, “nel caso di credito litigioso, comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito”
(Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 11121 del 10/06/2020).
Nel caso di specie, gli atti revocandi sono entrambi datati
26.10.2017, mentre le condotte asseritamente illecite da cui scaturisce il credito vantato dall'attore sono riferibili a un periodo di tempo conclusosi il 27.04.2014 ed essendosi la liquidazione coatta amministrativa aperta il 6.5.2016, dal che deriva la sicura anteriorità, ai fini che qui impegnano, del credito.
Ciò posto, e ritenuto dunque sussistente, in capo al debitore, il dolo generico sopra richiamato, non possono sussistere seri dubbi sulla sussistenza di tale elemento psicologico, e ciò in quanto la
20 dismissione dei cespiti immobiliari rappresenta una delle forme più tipiche dell'attenuazione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c., in quanto condotta idonea a sostituire beni utilmente aggredibili e sottoposti a un regime di circolazione regolamentato con un valore monetario trasferibile in maniera semplice e rapida, oltre che difficilmente recuperabile a seguito dell'avvenuto trasferimento.
27. Deve, infine, vagliarsi l'ultimo requisito soggettivo, ovverosia quello dell'elemento soggettivo in capo al terzo acquirente.
28. Deve anzitutto ritenersi che il contratto di cessione del fondo agricolo da e a Controparte_1 Persona_1 CP_6
è qualificabile come avvenuto a titolo oneroso. Al
[...] riguardo, posto che la questione era controversa, è stata disposta
CTU estimativa, con nomina di un perito agronomo, al fine di stimare il giusto prezzo del bene al momento della compravendita.
Questo giudicante, letto l'elaborato peritale e le osservazioni formulate dalle parti, ritiene che le conclusioni ivi rassegnate debbano essere condivise. Si ritengono, in particolare, non condivisibili le osservazioni mosse dall'attore, ed in particolare il fatto che il valore di costruzione applicato alla formula di deprezzamento dal Consulente d'Ufficio sarebbe nettamente inferiore ai valori di mercato di riferimento. Al riguardo, si osserva che il consulente ha ampiamente dato conto delle ragioni che lo hanno indotto a utilizzare i valori prescelti, confermandoli;
in particolare, il consulente d'ufficio ha rilevato che le fonti richiamate dal consulente di parte attorea non hanno il crisma di fonti ufficiali, che i valori proposti non rispecchiano la concreta specificità del terreno di cui si tratta, essendo lo stesso sito in zona agricola e non urbana, e che va inoltre tenuto conto delle limitazioni all'edificabilità, limitata a chi possieda la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
ha osservato inoltre il consulente che il ricorso ai valori OMI è stato escluso, in quanto la relativa banca dati non è popolata con i fabbricati rustici;
infine, il consulente d'ufficio esclude motivatamente l'effettivo valore di parametro ai
21 comparabili proposti dal consulente attoreo (cfr., per maggiori dettagli, pag.
1-5 dell'all.8 all'elaborato).
In definitiva, a seguito di iter logico coerente e argomentato, il consulente d'ufficio ha concluso per una valutazione del fondo, alla data della stipula dell'atto revocando, pari ad €573.581,62. Tale conclusione, stante quanto sopra motivato, è condivisa e fatta propria da questo giudicante.
Il contratto revocando è stato stipulato per il prezzo di €540.000,00 e il convenuto ha dato prova, mediante deposito degli _5 estratti conto al 31.12.2017 (doc. 4 , allegato alla seconda _5 memoria ex art. 183 c.p.c.), di aver emesso assegni per la somma corrispondente, nonché di aver concesso ipoteca per un mutuo sul medesimo fondo il giorno successivo alla compravendita (doc. 5), sicché appare del tutto verosimile che il compenso sia stato pagato effettivamente. Deve pertanto ritenersi senza dubbio la natura onerosa del contratto, con conseguente necessità, per l'attore, di dare prova della participatio fraudis del terzo.
29. Secondo la constante giurisprudenza di legittimità, la prova della consapevolezza della dannosità dell'atto da parte del terzo, necessaria per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici (Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10928 del 09/06/2020, Sez. 3 - , Ordinanza n.
1286 del 18/01/2019. Detta consapevolezza, come chiarito dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità, deve essere effettiva, e non meramente potenziale (con specifico riferimento alla revocatoria ordinaria, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5105 del
09/03/2006). In punto di elemento psicologico del terzo, pur con riferimento alla diversa circostanza della scientia decotionis, può richiamarsi la più recente giurisprudenza formatasi in materia di revocatoria fallimentare: sul punto, è dato interpretativo ormai del tutto acquisito e costantemente ribadito quello per cui la conoscenza da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore deve essere effettiva e non soltanto potenziale, con la
22 conseguenza che, agli effetti della revoca, assume rilievo soltanto la concreta situazione psicologica da parte del terzo e non la semplice conoscibilità oggettiva del predetto stato: la relativa dimostrazione può basarsi, nondimeno, anche su elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza, in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., i quali conducano a ritenere che il terzo, facendo uso della normale prudenza ed avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non avere percepito i sintomi rivelatori della situazione di decozione del debitore (tra molte, Cass.18196/12; 3336/15; ord. 3854/19;13169/20).
Tanto premesso in diritto, ritiene questo giudicante che non sia stata fornita la prova piena e tranquillizzante della scientia damni effettiva da parte del terzo acquirente . _5
Da quanto allegato e provato da parte attrice, emerge innanzitutto che il terzo acquirente non è un parente, neppure prossimo, di e che, pertanto, possa aver avuto una conoscenza Controparte_1 delle sue vicende per confidenza familiare.
È documentata (doc. 6, allegato con la seconda memoria ex art. 183
c.p.c. convenuto ) l'iscrizione INPS come coltivatore diretto _5 sin dal 1980. Non si vede, secondo un criterio di normalità, perché
il quale svolge attività di agricoltore, avrebbe _5 dovuto avere una dettagliata consapevolezza delle vicende della
Banca oggi in liquidazione, o perché avrebbe dovuto cogliere dai saltuari articoli di stampa pubblicati una conseguenza in ordine alla natura fraudolenta degli atti dispositivi del patrimonio di
[...]
Si prenda in esame la documentazione giornalistica CP_1 prodotta: – documentazione che, come sopra richiamato, può contribuire ad integrare una prova di ordine presuntivo: tutti gli articoli prodotti (docc. 26-29 attorei) non fanno neppure specifico riferimento alla posizione di occupandosi più in Controparte_1 generale della situazione precaria dell'istituto e palesando, al più, lamentele per il tardivo intervento delle autorità di vigilanza (doc.
23 28). Non si vede, dunque, come un profano avrebbe dovuto ricavare da tali articoli -sempre ad ipotizzare che li abbia letti – il dato che sarebbe stato in seguito attinto da una Controparte_1 azione di responsabilità.
In definitiva, ritiene questo giudicante che sia eccessivamente labile e fumosa la prova offerta della scientia damni in capo a _5
, non sussistendo elementi gravi, precisi e concordanti tali
[...] da dimostrare che egli, all'atto della stipula dell'atto revocando, avesse consapevolezza del fatto che si stesse ponendo in essere una diminuzione qualitativa della garanzia patrimoniale dei creditori, e ciò, a maggior ragione, ove si osservi che l'atto è stato compiuto a prezzo di mercato, in condizioni di normalità economica.
30. Ne consegue una ulteriore ragione di rigetto della domanda, per non essere stato provato l'elemento della scientia damni in capo al terzo acquirente.
31. Infine, va rigettata la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da verso l'attore per lite temeraria, tenuto _5 conto che gli importi che dovrà sostenere l'attore a titolo di spese di lite sono già di per sé sufficientemente gravosi, anche in considerazione delle maggiorazioni applicate sulle fasi di istruttoria e decisioni per le ragioni esposte nel punto che segue.
32. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, a valori medi, per le fasi di studio e introduzione, valori massimi per trattazione e decisione, per lo scaglione di valore indeterminabile di media complessità.
L'applicazione dei parametri massimi per le ultime due fasi è giustificata dalla inutile protrazione della lite da parte dell'attrice che, malgrado il rilievo effettuato dal Giudice con l'ordinanza del
19.10.2023, con cui si è fissata direttamente udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 187, terzo comma c.p.c. per definizione della lite sulla base della questione preliminare di carenza di titolarità passiva dei convenuti chiamati quali eredi
(definitivamente accertata in sentenza come idonea a definire il
24 giudizio), ha insistito per la prosecuzione dell'istruttoria della causa, senza poi però fornire elementi adeguati a suffragio delle proprie ragioni.
33. Tenuto conto che la causa deriva da riassunzione a seguito di originaria introduzione dinanzi al Tribunale di Padova, andranno anche liquidate le spese relative a tale fase del giudizio (cfr. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 15017 del 11/05/2022 “L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa”). A tal fine, si ritiene congruo liquidare una maggiorazione di €1.500,00 rispetto ai compensi liquidati in via integrale nel presente giudizio.
34. La predisposizione di pochi link interni non giustifica l'applicazione dell'aumento del compenso ex art. 4, comma 1 bis, del d.m. n. 55 del 2014, a maggior ragione in considerazione degli importi decisamente elevati dei compensi già liquidati.
35. Oneri di CTU definitivamente a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta le domande attoree.
2. Condanna
[...]
Parte_1
al pagamento delle
[...] spese del presente giudizio, che liquida come segue:
- €1.500,00 per la fase dinanzi al Tribunale di Padova ed € 14.519,00 per il presente giudizio in favore di Controparte_1
25 -€1.500,00 per la fase dinanzi al Tribunale di Padova ed €14.519,00 per il presente giudizio in favore di CP_2 [...]
e in solido tra loro;
CP_3 Controparte_4
-€1.500,00 per la fase dinanzi al Tribunale di Padova ed €14.519,00 per il presente giudizio in favore di . _5
Il tutto oltre spese generali 15%, CPA e IVA, se dovuta.
3. Pone gli oneri di CTU definitivamente a carico dell'attore.
Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15
DM 44/2011.
Così deciso il 3.1.2025.
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 302/2023 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza dell'11.9.2024 vertente
TRA
Parte_1
[...]
CF , rappresentato e difeso
[...] P.IVA_1 come in atti dall'avv. SANDULLI FEDERICA
ATTORE
E
CF: , anche n.q. di Controparte_1 C.F._1 erede di rappresentato e difeso come in atti Persona_1 dall'avv. ROCCA RICCARDO
CONVENUTO
E
C.F. CP_2 C.F._2
C.F. , CP_3 C.F._3
C.F. , Controparte_4 C.F._4
1 nella qualità di eredi di Persona_1 rappresentati e difesi come in atti dall'avv. LONGO VALENTINA
CONVENUTI
, c.f. , rappresentato e _5 C.F._5 difeso come in atti dall'avv. Avv. AMBROSINI STEFANO
CONVENUTO
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni: all'udienza del 11.9.2024 le parti concludevano come in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
La presente causa deriva dalla riassunzione, a seguito di pronuncia di incompetenza per territorio resa dal Tribunale di Padova il 26 gennaio 2023 nel giudizio civile R.G. n. 5297/2022 e comunicata in pari data. A seguito della riassunzione è stato iscritto al ruolo contenzioso di questo Tribunale il fascicolo RG 302/2023; con ordinanza del 14/6/2023 è stata disposta la separazione di una parte delle domande giudiziali originariamente proposte, con iscrizione d'ufficio del separato fascicolo RG 1267/2023: il presente giudizio è relativo alle residue domande non separate.
2. Parte attrice ha concluso chiedendo (atto di citazione):
1) Revocare ex art. 2901 c.c. e dichiarare inefficace l'atto di compravendita in favore di quale titolare della ditta individuale Controparte_6
2 “ ”, del 24 ottobre 2017 per notaio Controparte_6 Persona_2
(rep. 27256 – racc. 15711).
Per l'effetto, dichiarare il diritto della di agire Controparte_7 esecutivamente sui beni oggetto della detta compravendita e quindi: terreno così censito al Catasto Terreni del Comune di Casale di Scodosia
(PD) al foglio 18 con i mappali:
- 43 (quarantatré) ha 0.36.60 RDE 18,41 RAE 17,01;
- 101 (centouno) ha 0.96.55 RDE 48,55 RAE 44,88;
e così per una superficie catastale complessiva di ha 1.33.15 RDE 66,96
RAE 61,89;
in confine: mappale 82, mappale 135, mappale 134, mappale 81, map-pale
41, mappale 31, mappale 117, mappale 118, mappale 72, mappale 45, salvo altri.
2) Revocare ex art. 2901 c.c. e dichiarare inefficaci i seguenti atti:
a) atto di risoluzione di donazione per mutuo consenso del 26 ottobre 2017 per notaio del Distretto Notarile di Padova (rep. 76755 – Persona_3 racc. 26289) intervenuto tra e Controparte_1 Persona_1
b) atto di compravendita del 26 ottobre 2017 in favore di _5 per notaio del Distretto Notarile di Padova (rep. 76757 – Persona_3 racc. 26290) intervenuto tra e Controparte_1 Persona_1
_5
Per l'effetto, dichiarare il diritto della lca di agire Parte_1 esecutivamente sui seguenti beni immobili siti nel Comune di
Montagnana (PD):
A) Catasto Terreni – fg. 8 – mapp. nn.:
• 239 di ett. 0.39.46 – RD. Euro 42,57:
• 294 di ett. 0.59.00 – RD. Euro 63,65;
• 290 di ett. 0.26.40 – RD. Euro 28,48;
3 totali ett. 1.24.86 – RD. Euro 134,70 (ettari uno, are ventiquattro e cen- tiare ottantasei);
B) Catasto Terreni – fg. 8 – mapp. nn.:
• 170 di ett. 0.45.32 – RD. Euro 48,89;
• 171 di ett. 0.30.13 – RD. Euro 32,51;
• 173 di ett. 0.24.50 – RD. Euro 26,43;
• 176 di ett. 0.35.70 – E.U.;
totali ett. 1.35.65 – RD. Euro 107,83 (ettari uno, are trentacinque e cen- tiare sessantacinque);
C) Catasto Fabbricati – fg. 8 – mapp. nn.:
• 176 – Via Ruggero n. 2 – p. T-1 – cat. C/2 – cl. 2 – mq. 391 – RC. Euro
686,58;
D) Catasto Terreni – fg. 24 – mapp. nn.:
• 219 di ett. 0.81.10 – RD. Euro 87,50;
• 265 di ett. 0.71.80 – RD. Euro 77,46;
• 333 di ett. 0.01.50 – RD. Euro 1,62;
• 334 di ett. 1.72.80 – RD. Euro 186,43;
• 336 di ett. 2.32.90 – RD. Euro 251,27;
• 337 di ett. 0.62.90 – RD. Euro 67,11;
• 341 di ett. 0.01.40 – RD. Euro 1,51;
• 367 di ett. 0.06.70 – RD. Euro 7,23;
• 368 di ett. 0.06.30 – RD. Euro 6,80;
• 369 di ett. 0.00.03 – RD. Euro 0,03;
4 totali ett. 6.36.73 – RD. Euro 686,96.
3) Per l'ipotesi in cui i convenuti cessionari dei beni immobili non avessero più o perdessero nel corso del giudizio la disponibilità e/o la proprietà degli immobili, condannarli al pagamento del controvalore dei beni alla data di acquisto degli stessi o, in subordine e salvo gravame, alla data in cui li hanno trasferiti a terzi o ne hanno perso la disponibilità per qualsivoglia ragione, oltre interessi anche anatocistici, rivalutazione e maggior danno, il tutto eventualmente previa CTU che sin da ora si chiede.
4) Con ordine al Registro delle Imprese ed alla Conservatoria dei Registri
Immobiliari di trascrivere la emananda sentenza con esonero del con- servatore da ogni responsabilità;
3. L'attore ha dedotto che: Parte_1
a. ha ricoperto la carica di Presidente del Controparte_1 collegio sindacale della , dal 31.08.1999 al Parte_1
27.04.2014. La banca, a seguito di rilievi ispettivi della Banca
d'Italia, è stata sottoposta a l.c.a. e, in ragione delle sue ritenute responsabilità, il predetto è stato Controparte_1 citato a giudizio, unitamente ad altri esponenti degli organi direttivi e di vigilanza dell'istinto di credito, per sentire dichiarare la sua responsabilità nel dissesto, con conseguente condanna al risarcimento del danno per oltre ventiquattro milioni di euro. Detto credito risarcitorio costituisce il presupposto per l'azione revocatoria esperita.
b. Sotto il profilo della scientia damni, l'esistenza dele vicende gestorie che hanno condotto alla messa in liquidazione della banca è stata approfonditamente analizzata dalla stampa locale, con evidenza delle responsabilità degli organi di gestione e vigilanza, sin dal maggio 2016 (docc. 7, 8, 9), ed anche in tempi più recenti, venendo fatto espressamente anche il nome di (doc. 10, articolo del Controparte_1
17.2.2021); ne deriva che la situazione di dissesto della banca era di pubblico dominio, sia per il pubblico generalista che per gli operatori di settore.
5 c. in epoca successiva al decreto che ha posto Controparte_1
in l.c.a., ha compiuto tre atti dispositivi che Parte_1 hanno compromesso la sua garanzia patrimoniale, a danno dei creditori.
in epoca successiva al decreto che ha posto Controparte_8
l.c.a., ha compiuto tre atti dispositivi che Parte_1 hanno compromesso la sua garanzia patrimoniale, a danno dei creditori;
il primo di questi è oggetto del separato giudizio, mentre i restanti due, oggetto della presente causa, sono i seguenti:
I. (doc. 12) - rogito notarile del 26.10.2017, con cui
[...]
(con il consenso della moglie , CP_1 Controparte_9 affinché i beni immobili venissero esclusi dal fondo patrimoniale costituito nel 2014) e Persona_1 rispettivamente figlio e padre, hanno risolto ex art. 1372
c.c. per mutuo consenso la donazione stipulata con atto in data 3 luglio 2006 n. 71747, avente ad oggetto una serie di fabbricati e terreni siti in Montagnana.
II. (doc. 13): rogito notarile del 26.10.2017, con cui
[...]
e hanno venduto a CP_1 Persona_1 _5
la piena ed esclusiva proprietà di un fondo
[...] agricolo con sovrastante fabbricato rurale sito nel Comune di Montagnana;
la vendita è stata effettuata al prezzo di
€540.000,00, dichiarati come corrisposti a mezzo di assegni circolari consegnati prima del rogito;
la quota venduta da deriva dalla retrocessione dei beni in Persona_1 forza dell'atto di risoluzione di donazione di cui sopra, effettuato in pari data. Tutti e tre i contraenti dovevano essere a conoscenza della lesività di tali atti per i creditori di e, inoltre, l'intero corrispettivo è stato Controparte_1 versato a malgrado la maggior quota Controparte_1 della proprietà fosse di a seguito della Persona_1 risoluzione della donazione effettuata appena prima.
6 e. è deceduto in data 20.10.2021, e i suoi Persona_1 eredi risultano essere i convenuti , sua moglie, CP_2 nonché , e suoi figli. CP_1 CP_3 Controparte_4
4. Il convenuto ha dedotto che. Controparte_1
a. Il credito posto a fondamento della revocatoria è attualmente sub iudice, motivo per cui il presente giudizio andrebbe sospeso. In ogni caso, la prima messa in mora con cui ha prospettato la propria pretesa risarcitoria Parte_1 risale solo al 19.12.2018, epoca successiva agli atti impugnati.
b. Con riguardo all'atto sub I (oggetto del separato giudizio), si tratta di atto a titolo oneroso antecedente al sorgere del credito, per cui va provata la dolosa preordinazione in capo a volta alla lesione della garanzia del credito Controparte_1
e la partecipatio fraudis del terzo a tale disegno _5 illecito. La predetta assenza di ogni indice di pretese creditorie verso è indice della necessaria Controparte_1 assenza dell'elemento soggettivo. Non è neppure dimostrato che la vendita sia avvenuta a prezzo vile, essendo anzi la compravendita avvenuta a valore di mercato.
c. Con riguardo agli atti sub II e III, esaminati nel presente giudizio valgono le stesse considerazioni in punto di elemento soggettivo;
al riguardo, anche la risoluzione della donazione, malgrado costituisca di per sé atto a titolo gratuito, va inquadrata nell'unitaria operazione economica relativa alla successiva compravendita, avvenuta il medesimo giorno. Le considerazioni in punto di conoscenza della lesività dell'atto in capo a e Controparte_1 Per_1 sono del tutto apodittiche e gli articoli di stampa
[...] riportati non facilmente accessibili, in quanto locali, e comunque generici in ordine alla posizione di
[...]
La risoluzione della donazione fu suggerita dallo CP_1 stesso notaio per ragioni di certezza nella circolazione dei beni.
7 d. Con riguardo alla posizione di quale erede Controparte_1 del defunto è contestata la qualità di Persona_1 erede, non avendo lo stesso accettato l'eredità, ma essendo mero chiamato privo del possesso dei beni ereditari.
5. Il convenuto con ordinanza del 14.6.2023, è stato Controparte_6 estromesso dal presente giudizio a seguito di separazione della domanda, che ha assunto autonomo RG 1267/2023.
6. I convenuti e CP_2 CP_3 CP_4
citati quali eredi di in relazione alle
[...] Persona_1 vicende traslative per le quali sono stati convenuti, hanno dedotto che:
a. Difetta la loro legitimatio ad causam, poiché essi non hanno accettato l'eredità di e non sono neppure Persona_1 nel possesso dei beni ereditati, ma sono meri chiamati all'eredità; la costituzione in giudizio per svolgere tale contestazione è atto dovuto, secondo la giurisprudenza di legittimità, al fine di evitare la formazione di un giudicato in cui si cristallizzi la qualità di erede. È pertanto chiesta l'estromissione dal giudizio.
b. Difettano in ogni caso i presupposti per l'azione revocatoria.
Nel 2017 non vantava alcun credito verso Parte_1 [...]
essendo l'azione nei suoi confronti stata intentata CP_1 solo nel 2021 e non potendo il mero commissariamento della banca, avvenuto nel 2016, impedire ogni atto di disposizione del patrimonio.
c. Trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, non è a maggior ragione provata la dolosa preordinazione dell'atto a pregiudicare il soddisfacimento del suo futuro credito con la consapevole partecipazione del terzo.
d. Quanto alla risoluzione della donazione preliminare alla successiva vendita a tale operazione fu _5 consigliata dallo stesso notaio, sulla base della rischiosità e
8 potenziale instabilità di atti di compravendita aventi donazioni quali atti di provenienza.
7. Il convenuto ha dedotto che: _5
a. Non sussiste il credito rappresentato da , che al Parte_1 più potrebbe qualificarsi come aspettativa di mero fatto;
ciò rende necessaria la sospensione ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del separato giudizio risarcitorio instaurato nei confronti di Controparte_1
b. Con riguardo all'atto traslativo che lo ha coinvolto, egli è coltivatore diretto (come anche i suoi fratelli, che pure lavorano in zona) sin dai 14 anni e come titolo di studio ha la terza media;
non conosceva né né Per_1 Controparte_1
La segnalazione dell'interesse alla vendita del fondo fu fatta dall'arch. , noto esclusivamente per ragioni Persona_4 professionali, che conosceva i L'acquisto è stato CP_1 finanziato tramite mutuo della BCC Vicentino Pojana
Maggiore, che ha autonomamente stimato il fondo e ritenuto congruo il suo valore rispetto al prezzo da finanziare. Ne deriva la normalità dell'operazione economica compiuta.
c. È indimostrata la conoscenza che avrebbe _5 avuto della lesione dell'interesse dei creditori di
[...]
I tre articoli di cui agli all.
7-9 di parte attrice CP_1 risalgono a un anno prima e non citano Controparte_1 mentre quello sub doc 10 è di quattro anni successivo all'atto impugnato;
in ogni caso, si tratta di fatti che _5 non sarebbe stato in grado di valutare correttamente, in ragione del suo livello culturale. Con riguardo al contestuale atto di risoluzione della donazione prodromico alla vendita, esso è conforme alla prassi volta ad evitare provenienze donative.
d. In ogni caso, non esisterebbe un concreto pregiudizio per
, coinvolgendo il separato giudizio risarcitorio Parte_1
9 anche l'assicurazione di e la stessa società Controparte_1 di revisione contabile.
8. In sede di prima memoria ex art. 183, VI co c.p.c. parte attrice ha affrontato la questione relativa alla qualità di erede di Per_1 di nonché
[...] Controparte_1 CP_2 [...]
e circostanza di cui si è reso CP_3 Controparte_4 necessario l'accertamento incidentale, senza efficacia di giudicato, in ragione delle difese svolte dai convenuti. Al riguardo, l'attore ha dedotto quanto segue:
a. Con riguardo alla posizione di con l'atto di Controparte_1 compravendita del 26.10.2017, di cui si è chiesta la revoca, sono stati trasferiti a anche diritti di piena ed _5 esclusiva proprietà di che è pertanto Controparte_1 convenuto in proprio.
b. Con riguardo alla posizione di moglie di CP_2
la stessa continua a risiedere alla via Persona_1
Caodalbero, 601 già via Caodalbero, 163, nella ex casa coniugale (doc. 17 att.), in assenza di accettazione beneficiata o di erezione di inventario.
c. Con riguardo alla posizione di e CP_3 CP_4
essi hanno beneficiato di atti di liberalità disposti
[...] dal padre continuando quindi a godere del suo patrimonio
(docc. 18 e 19 att.); inoltre, il figlio di – Controparte_1
– ha proposto opposizione, quale Controparte_10 legittimario di avverso la donazione fatta da questi Per_1 ai figli e . CP_3 CP_4
L'attore ha inoltre svolto contestazioni in diritto in ordine alle difese avversarie, contestato la carenza di prova del previo pagamento del prezzo da parte di per il terreno da _5 lui acquistato e prodotto ulteriori articoli di stampa per corroborare il profilo della scientia damni.
10 Le parti convenute, in prima memoria, non hanno svolto nuove allegazioni, limitandosi a ribadire le contestazioni già svolte e chiedendo il rigetto delle domande.
9. In seconda memoria parte attrice, (al di là di ampie e diffuse argomentazioni di riepilogo delle proprie difese, che non costituiscono il proprium del contenuto di tale tipologia di atto processuale, destinato alle sole indicazioni di prova diretta e alle repliche alle domande modificate) ha depositato ulteriori documenti volti a dimostrare il radicamento della famiglia _5 sui territori di causa e ha chiesto l'espletamento di CTU estimativa del valore del bene compravenduto con l'atto revocando.
La difesa di e CP_2 CP_3 CP_4
, sempre in seconda memoria, ha replicato alle nuove
[...] allegazioni attoree in punto di accertamento incidentale dell'accettazione tacita dell'eredità relitta da Persona_1 contestandole;
in particolare, osserva che: 1) l'immobile oggi e allora abitato dalla moglie del de cuius non è CP_2 caduto in successione, essendo stato in epoca precedente ceduto alla nipote (doc. 6), la quale lo ha ricevuto da CP_11
cui pervenne per donazione da nel Controparte_4 Per_1
2006 (doc. 7); 2) è irrilevante ai fini odierni che Persona_1 in vita, dispose per donazione di parte dei suoi beni in favore dei figli.
La difesa di svolge difese sostanzialmente Controparte_1 analoghe, aggiungendo ulteriori considerazioni in diritto in punto di prova del possesso dei beni ereditari e dilungandosi poi in argomentazioni che snaturano, anche in questo caso, la funzione prettamente istruttoria della memoria in discorso.
La difesa di contesta l'idoneità probatoria del _5 compendio documentale prodotto da parte attrice a integrare gli elementi costitutive della domanda spiegata;
produce inoltre documenti volti a dimostrare l'avvenuto pagamento del bene oggetto di revocatoria (docc. 4 e 5), nonché perizia bancaria sul
11 valore cauzione del fondo (doc. 7) e certificazione INPS da cui si ricava che iniziò a lavorare a 14 anni (doc. 6); formula _5 richiesta di prova orale.
10. In terza memoria, parte attrice ha contestato le prove orali richieste da e rilevato che, in ogni caso, non vi sarebbe la _5 prova dell'incasso del prezzo da parte di e CP_1 Per_1
non sono stati depositati altri documenti.
[...]
Le difese dei convenuti non hanno formulato richieste di prova contraria, né depositato ulteriori documenti.
11. La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e quindi trattenuta in decisione.
12. La domanda è infondata e va rigettata.
13. È innanzitutto da accogliere l'eccezione preliminare di carenza di titolarità passiva del rapporto in capo a Controparte_1 CP_2
e citati quali eredi di
[...] CP_3 Controparte_4
non essendo stata raggiunta la prova piena e Persona_1 convincente che questi abbiano effettivamente tale qualità, ciò che rende inevitabile il rigetto della domanda sicuramente per tutti i mappali compravenduti non già originariamente riferibili al solo
(in particolare: A) Catasto Terreni – fg. 8 – mapp. Controparte_1 nn.: • 239 di ett. 0.39.46 – RD. Euro 42,57: • 294 di ett. 0.59.00 – RD.
Euro 63,65; • 290 di ett. 0.26.40 – RD. Euro 28,48; totali ett. 1.24.86 -
RD. Euro 134,70).
14. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nell'ipotesi di riassunzione del processo interrotto per morte di una delle parti in corso di giudizio i chiamati all'eredità, pur non assumendo, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notifica come eredi, la suddetta qualità, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale condizione soggettiva, chiarendo la propria posizione, e il conseguente difetto di legittimazione (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 6815 del 14/03/2024): sulla base di tale principio, cautelativamente, detti convenuti si
12 sono costituiti tempestivamente, negando la propria qualità di eredi di A ben vedere, il principio di diritto rilevante Persona_1 nel caso di specie è un altro, vertendosi nel presente giudizio sulla questione della esatta individuazione del convenuto al momento stesso dell'introduzione della domanda, e non nel diverso caso della individuazione dei soggetti verso cui riassumere la causa all'esito di evento interruttivo: va pertanto richiamato l'insegnamento della Cassazione, pronunciato in materia di cause ereditarie, ma analogicamente applicabile per medesimezza di ratio,
a mente del quale “la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ. Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ.,
l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità” (Sez. L - , Sentenza n. 21436 del 30/08/2018; Cass.
Sez. L, Sentenza n. 10525 del 30/04/2010); al contrario, dovrà essere allegato e provato il compimento, da parte del chiamato all'eredità, di un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare l'eredità e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (art. 476 c.c.)
Ne consegue che, in punto di onere della prova, compete a parte attrice dimostrare di aver esattamente individuato i convenuti titolari del rapporto passivo.
15. Ciò premesso in diritto, osserva questo giudicante che, ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, è preliminare accertare se
13 i convenuti e Controparte_1 CP_2 CP_3 siano eredi di risultando Controparte_4 Persona_1 altrimenti non correttamente individuato il convenuto con riferimento tanto all'atto di risoluzione della donazione sub doc. 12 att., in cui ricopriva il ruolo di donante, quanto Persona_1 all'atto di compravendita sub. doc. 13 att. stipulato con _5
, in cui ricopriva il ruolo di venditore
[...] Persona_1 insieme con il figlio L'attore non ha fornito Controparte_1 prova adeguata ai fini dell'accertamento incidentale ex art. 34 c.p.c. della qualità di erede dei predetti.
16. Con riguardo alla posizione di parte attrice Controparte_1 osserva in prima memoria che è incontestabile come, nell'atto di compravendita in favore di , il primo agisse anche _5 quale venditore per la quota che già era di propria pertinenza a prescindere dalla risoluzione della donazione (pag. 6 prima memoria ex art. 183 c.p.c. parte attrice). Se ciò è indubbiamente vero, limitatamente alla quota di beni di sua pertinenza (e fermo restando quanto si dirà oltre in punto di esperibilità di una revocatoria parziale), è anche vero che ciò nulla dice in punto di accettazione tacita dell'eredità di al cui Persona_1 riguardo alcunché è allegato. Va pertanto escluso, ai fini del presente giudizio, che sia erede di Controparte_1 Per_1
[...]
17. Con riguardo alla posizione di già moglie di CP_2
l'attore allega la perdurante residenza presso Persona_1
l'abitazione di via Caodalbero, 601 già via Caodalbero, 163, ove viveva con il marito A prescindere da ogni considerazione Per_1 in ordine alle difese svolte sul punto dalla parte convenuta, e attinenti a previe vicende traslative di tale immobile, osserva questo giudicante che la deduzione, anche a ritenere effettive le premesse fattuali dedotte, è priva di pregio. Il coniuge superstite, infatti, ai sensi dell'art. 540, secondo comma c.c. gode del diritto di abitazione della casa coniugale, diritto che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, è assimilabile a un prelegato ex lege (ex plurimis, Sez. 2 - ,
Sentenza n. 8400 del 26/03/2019), motivo per cui l'occupazione della
14 ex casa coniugale non è di per sé prova del possesso dei beni ereditari, sussistendo autonomo titolo di detenzione che prescinde dall'accettazione dell'eredità.
18. Con riguardo alla posizione di e di CP_3 CP_4
l'attore allega che essi hanno beneficiato, in vita, di
[...] numerosi atti di liberalità disposti dal padre. Non è chiaro come ciò incida sulla allegata accettazione tacita dell'eredità da parte degli stessi, posto che in tanto può esservi un'accettazione tacita, in quanto vi sia un atto che necessariamente la implichi in epoca successiva all'apertura della successione e alla delazione ereditaria.
Il fatto che le donazioni compiute in vita possano assumere rilievo con riferimento agli istituti della lesione della legittima e della collazione non assume alcun rilievo nella diversa questione che qui invece impegna.
Il fatto che poi figlio di Controparte_10 Controparte_1 abbia trascritto opposizione alle donazioni di cui hanno beneficiato gli altri fratelli del padre nulla ha a che fare con l'assunta accettazione tacita dell'eredità di che vorrebbe Persona_1 ascriversi a e non foss'altro perché si CP_3 Controparte_4 ritiene di far scaturire l'effetto di un atto personalissimo
(l'accettazione di eredità) da una condotta agita da un terzo.
19. Tutto ciò premesso, deve ritenersi radicalmente priva di prova la dedotta qualità di eredi di di Persona_1 Controparte_1
e Ciò è di CP_2 CP_3 Controparte_4 per sé sufficiente a rigettare la domanda per tutti i mappali trasferiti da a e a determinare un esito di Persona_1 _5 soccombenza totale dell'attore nei confronti di CP_2
e CP_3 Controparte_4
20. Risolta tale questione preliminare di merito, è ora necessario verificare se la domanda revocatoria possa trovare accoglimento con riguardo al minor oggetto dei soli mappali riferibili sin dall'origine al solo e quindi prescindenti dalle Controparte_1 posizioni di e oggi dei suoi eredi). Persona_1
15 Sul punto, va innanzitutto richiamato l'insegnamento della Corte di legittimità, a mente del quale “qualora un soggetto acquisti, con un solo rogito notarile, più beni o più quote del medesimo bene da soggetti diversi, il documento contrattuale, sebbene formalmente unico, in realtà contiene più atti di vendita indipendenti ed autonomi tra loro, ciascuno dei quali, con proprie parti ed oggetto, improduttivo di effetti rispetto gli altri partecipanti all'atto, da qualificarsi terzi, sicché, nel giudizio avente ad oggetto la simulazione o la revocatoria della compravendita, i venditori assumono la posizione di litisconsorti necessari soltanto ove sia impugnato il trasferimento congiunto dei beni indivisi considerati nella loro unitarietà, ovvero nel caso in cui sia dedotta l'esistenza di un collegamento funzionale tra le singole vendite, e non anche quando sia invocata la simulazione o l'inefficacia del trasferimento dei singoli beni o delle sole quote appartenenti ad uno dei venditori” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20294 del 25/09/2014).
21. Posta tale premessa in diritto, osserva questo giudicante che, sulla scorta degli atti di causa, debba affermarsi l'unitarietà dell'atto di compravendita, e la conseguente impossibilità di scinderne gli effetti con riguardo ai soli mappali aventi quale Controparte_1 dante causa.
Dalla lettura del contratto (doc. 13 attore), infatti, emerge l'unità funzionale del fondo compravenduto, ricavabile non solo dalla indicazione di un prezzo unitario, ma anche dallo stesso tenore delle clausole negoziali adottate, con specifico riferimento all'art. 1.3, che di seguito si riporta:
16 Sono infatti gli stessi contraenti a dichiarare il fondo unitario e indivisibile, sicchè non è ipotizzabile un frazionamento ideale dell'atto in due separate conpravendite, e ciò in quanto il collegamento funzionale fra le stesse è derivante dalla espressa volontà delle parti.
Ne deriva che, in definitiva, la domanda attorea deve essere integralmente rigettata.
22. Ad abundantiam, si osserva che la domanda è vieppiù infondata per assenza di tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c.
23. Con riguardo al primo presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., nonché alla connessa richiesta di sospensione del presente giudizio sino a definizione della causa pendente dinanzi al Tribunale per le Imprese di Venezia
(comunque superflua, in quanto la domanda va in ogni caso rigettata per altre ragioni), deve osservarsi quanto segue. È pacifico, in giurisprudenza, che per l'esperimento dell'azione revocatoria è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito, anche se non accertata giudizialmente, in quanto l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità
17 ed esigibilità, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (v., ex plurimis, Cass. n.
5619 del 22/03/2016 e Cass. n. 11755 del 15/05/2018, secondo cui, ai fini dell'esperibilità dell'azione si richiede che la ragione di credito non sia prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata”).
Ne consegue che il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (Cass. Sez. U. 18 maggio
2004, n. 9440 e Cass. 05/02/2019, n. 3369).
Dunque, è l'esistenza stessa della controversia in ordine al credito che rende manifesto l'interesse all'azione revocatoria, avuto riguardo alla funzione latu sensu cautelare di quest'ultima e la circostanza della non applicabilità della sospensione, la quale attiene all'esistenza di questione pregiudiziale in senso tecnico (cfr. art. 34 cod. proc. civ.), comprova l'estraneità del credito alla questione suscettibile di accertamento incidentale. Rimane, pertanto, estraneo all'azione revocatoria il vaglio delle eccezioni attinenti all'esistenza del credito dedotto a fondamento dell'azione pauliana ovvero alla sua estinzione, che il ha sollevato anche Pt_2 nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
18 Resta, ovviamente, fermo che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché
l'esistenza del credito non sia accertata con efficacia di giudicato
(Cass. n. 9855 del 07/05/2014).
Tanto premesso in diritto, la pendenza del giudizio di responsabilità dinanzi al Tribunale per le imprese di Venezia è di per sé idoneo a legittimare la proposizione dell'odierna domanda, così come non è tale da giustificare la sospensione per pregiudizialità del presente giudizio.
24. Con riferimento al secondo elemento oggettivo dell'eventus damni, osserva questo giudicante che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, “in tema di azione revocatoria, il requisito oggettivo dell'"eventus damni", il quale non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito” (Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 20232 del 14/07/2023); puntualizza inoltre il Supremo
Consesso che, “qualora il pregiudizio arrecato al creditore sia costituito da una variazione qualitativa, e non quantitativa, del patrimonio del debitore, la conoscenza del pregiudizio in capo al terzo deve afferire a tale tipo di variazione”, precisando nel caso scrutinato che il giudicato interno formatosi sulla congruità del prezzo di vendita di un immobile è ininfluente quanto alla sussistenza del presupposto del "consilium fraudis", ove la riduzione delle garanzie patrimoniali del debitore a seguito dell'atto dispositivo trovi causa nella diversa composizione qualitativa del patrimonio medesimo (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
26151 del 12/12/2014).
Nel caso di specie, deve osservarsi che sussiste l'elemento oggettivo della compromissione della garanzia patrimoniale, e ciò in quanto la liquidazione di un bene immobile, con sua conversione in moneta circolante, agevola notevolmente la dispersione del
19 patrimonio, che diviene così più agevolmente sottraibile all'azione esecutiva dei creditori.
25. Quanto alla consapevolezza della dannosità dell'atto per la garanzia patrimoniale da parte del debitore, va innanzitutto osservato che, secondo l'orientamento prevalente della Cassazione, qui condiviso, “in tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare l'"animus nocendi" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c. è sufficiente il mero dolo generico e, cioè, la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato ai creditori, non essendo invece necessaria la ricorrenza del dolo specifico, vale a dire la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni creditorie” (Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 25687 del 04/09/2023, Sez. 3 - , Ordinanza n.
5812 del 27/02/2023).
26. Deve dunque accertarsi, in primo luogo, se il sorgere del credito sia o meno successivo all'atto lesivo. Nel caso di specie, va richiamato il principio di diritto, qui condiviso, per cui, “nel caso di credito litigioso, comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito”
(Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 11121 del 10/06/2020).
Nel caso di specie, gli atti revocandi sono entrambi datati
26.10.2017, mentre le condotte asseritamente illecite da cui scaturisce il credito vantato dall'attore sono riferibili a un periodo di tempo conclusosi il 27.04.2014 ed essendosi la liquidazione coatta amministrativa aperta il 6.5.2016, dal che deriva la sicura anteriorità, ai fini che qui impegnano, del credito.
Ciò posto, e ritenuto dunque sussistente, in capo al debitore, il dolo generico sopra richiamato, non possono sussistere seri dubbi sulla sussistenza di tale elemento psicologico, e ciò in quanto la
20 dismissione dei cespiti immobiliari rappresenta una delle forme più tipiche dell'attenuazione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c., in quanto condotta idonea a sostituire beni utilmente aggredibili e sottoposti a un regime di circolazione regolamentato con un valore monetario trasferibile in maniera semplice e rapida, oltre che difficilmente recuperabile a seguito dell'avvenuto trasferimento.
27. Deve, infine, vagliarsi l'ultimo requisito soggettivo, ovverosia quello dell'elemento soggettivo in capo al terzo acquirente.
28. Deve anzitutto ritenersi che il contratto di cessione del fondo agricolo da e a Controparte_1 Persona_1 CP_6
è qualificabile come avvenuto a titolo oneroso. Al
[...] riguardo, posto che la questione era controversa, è stata disposta
CTU estimativa, con nomina di un perito agronomo, al fine di stimare il giusto prezzo del bene al momento della compravendita.
Questo giudicante, letto l'elaborato peritale e le osservazioni formulate dalle parti, ritiene che le conclusioni ivi rassegnate debbano essere condivise. Si ritengono, in particolare, non condivisibili le osservazioni mosse dall'attore, ed in particolare il fatto che il valore di costruzione applicato alla formula di deprezzamento dal Consulente d'Ufficio sarebbe nettamente inferiore ai valori di mercato di riferimento. Al riguardo, si osserva che il consulente ha ampiamente dato conto delle ragioni che lo hanno indotto a utilizzare i valori prescelti, confermandoli;
in particolare, il consulente d'ufficio ha rilevato che le fonti richiamate dal consulente di parte attorea non hanno il crisma di fonti ufficiali, che i valori proposti non rispecchiano la concreta specificità del terreno di cui si tratta, essendo lo stesso sito in zona agricola e non urbana, e che va inoltre tenuto conto delle limitazioni all'edificabilità, limitata a chi possieda la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
ha osservato inoltre il consulente che il ricorso ai valori OMI è stato escluso, in quanto la relativa banca dati non è popolata con i fabbricati rustici;
infine, il consulente d'ufficio esclude motivatamente l'effettivo valore di parametro ai
21 comparabili proposti dal consulente attoreo (cfr., per maggiori dettagli, pag.
1-5 dell'all.8 all'elaborato).
In definitiva, a seguito di iter logico coerente e argomentato, il consulente d'ufficio ha concluso per una valutazione del fondo, alla data della stipula dell'atto revocando, pari ad €573.581,62. Tale conclusione, stante quanto sopra motivato, è condivisa e fatta propria da questo giudicante.
Il contratto revocando è stato stipulato per il prezzo di €540.000,00 e il convenuto ha dato prova, mediante deposito degli _5 estratti conto al 31.12.2017 (doc. 4 , allegato alla seconda _5 memoria ex art. 183 c.p.c.), di aver emesso assegni per la somma corrispondente, nonché di aver concesso ipoteca per un mutuo sul medesimo fondo il giorno successivo alla compravendita (doc. 5), sicché appare del tutto verosimile che il compenso sia stato pagato effettivamente. Deve pertanto ritenersi senza dubbio la natura onerosa del contratto, con conseguente necessità, per l'attore, di dare prova della participatio fraudis del terzo.
29. Secondo la constante giurisprudenza di legittimità, la prova della consapevolezza della dannosità dell'atto da parte del terzo, necessaria per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici (Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10928 del 09/06/2020, Sez. 3 - , Ordinanza n.
1286 del 18/01/2019. Detta consapevolezza, come chiarito dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità, deve essere effettiva, e non meramente potenziale (con specifico riferimento alla revocatoria ordinaria, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5105 del
09/03/2006). In punto di elemento psicologico del terzo, pur con riferimento alla diversa circostanza della scientia decotionis, può richiamarsi la più recente giurisprudenza formatasi in materia di revocatoria fallimentare: sul punto, è dato interpretativo ormai del tutto acquisito e costantemente ribadito quello per cui la conoscenza da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore deve essere effettiva e non soltanto potenziale, con la
22 conseguenza che, agli effetti della revoca, assume rilievo soltanto la concreta situazione psicologica da parte del terzo e non la semplice conoscibilità oggettiva del predetto stato: la relativa dimostrazione può basarsi, nondimeno, anche su elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza, in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., i quali conducano a ritenere che il terzo, facendo uso della normale prudenza ed avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non avere percepito i sintomi rivelatori della situazione di decozione del debitore (tra molte, Cass.18196/12; 3336/15; ord. 3854/19;13169/20).
Tanto premesso in diritto, ritiene questo giudicante che non sia stata fornita la prova piena e tranquillizzante della scientia damni effettiva da parte del terzo acquirente . _5
Da quanto allegato e provato da parte attrice, emerge innanzitutto che il terzo acquirente non è un parente, neppure prossimo, di e che, pertanto, possa aver avuto una conoscenza Controparte_1 delle sue vicende per confidenza familiare.
È documentata (doc. 6, allegato con la seconda memoria ex art. 183
c.p.c. convenuto ) l'iscrizione INPS come coltivatore diretto _5 sin dal 1980. Non si vede, secondo un criterio di normalità, perché
il quale svolge attività di agricoltore, avrebbe _5 dovuto avere una dettagliata consapevolezza delle vicende della
Banca oggi in liquidazione, o perché avrebbe dovuto cogliere dai saltuari articoli di stampa pubblicati una conseguenza in ordine alla natura fraudolenta degli atti dispositivi del patrimonio di
[...]
Si prenda in esame la documentazione giornalistica CP_1 prodotta: – documentazione che, come sopra richiamato, può contribuire ad integrare una prova di ordine presuntivo: tutti gli articoli prodotti (docc. 26-29 attorei) non fanno neppure specifico riferimento alla posizione di occupandosi più in Controparte_1 generale della situazione precaria dell'istituto e palesando, al più, lamentele per il tardivo intervento delle autorità di vigilanza (doc.
23 28). Non si vede, dunque, come un profano avrebbe dovuto ricavare da tali articoli -sempre ad ipotizzare che li abbia letti – il dato che sarebbe stato in seguito attinto da una Controparte_1 azione di responsabilità.
In definitiva, ritiene questo giudicante che sia eccessivamente labile e fumosa la prova offerta della scientia damni in capo a _5
, non sussistendo elementi gravi, precisi e concordanti tali
[...] da dimostrare che egli, all'atto della stipula dell'atto revocando, avesse consapevolezza del fatto che si stesse ponendo in essere una diminuzione qualitativa della garanzia patrimoniale dei creditori, e ciò, a maggior ragione, ove si osservi che l'atto è stato compiuto a prezzo di mercato, in condizioni di normalità economica.
30. Ne consegue una ulteriore ragione di rigetto della domanda, per non essere stato provato l'elemento della scientia damni in capo al terzo acquirente.
31. Infine, va rigettata la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da verso l'attore per lite temeraria, tenuto _5 conto che gli importi che dovrà sostenere l'attore a titolo di spese di lite sono già di per sé sufficientemente gravosi, anche in considerazione delle maggiorazioni applicate sulle fasi di istruttoria e decisioni per le ragioni esposte nel punto che segue.
32. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, a valori medi, per le fasi di studio e introduzione, valori massimi per trattazione e decisione, per lo scaglione di valore indeterminabile di media complessità.
L'applicazione dei parametri massimi per le ultime due fasi è giustificata dalla inutile protrazione della lite da parte dell'attrice che, malgrado il rilievo effettuato dal Giudice con l'ordinanza del
19.10.2023, con cui si è fissata direttamente udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 187, terzo comma c.p.c. per definizione della lite sulla base della questione preliminare di carenza di titolarità passiva dei convenuti chiamati quali eredi
(definitivamente accertata in sentenza come idonea a definire il
24 giudizio), ha insistito per la prosecuzione dell'istruttoria della causa, senza poi però fornire elementi adeguati a suffragio delle proprie ragioni.
33. Tenuto conto che la causa deriva da riassunzione a seguito di originaria introduzione dinanzi al Tribunale di Padova, andranno anche liquidate le spese relative a tale fase del giudizio (cfr. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 15017 del 11/05/2022 “L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa”). A tal fine, si ritiene congruo liquidare una maggiorazione di €1.500,00 rispetto ai compensi liquidati in via integrale nel presente giudizio.
34. La predisposizione di pochi link interni non giustifica l'applicazione dell'aumento del compenso ex art. 4, comma 1 bis, del d.m. n. 55 del 2014, a maggior ragione in considerazione degli importi decisamente elevati dei compensi già liquidati.
35. Oneri di CTU definitivamente a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta le domande attoree.
2. Condanna
[...]
Parte_1
al pagamento delle
[...] spese del presente giudizio, che liquida come segue:
- €1.500,00 per la fase dinanzi al Tribunale di Padova ed € 14.519,00 per il presente giudizio in favore di Controparte_1
25 -€1.500,00 per la fase dinanzi al Tribunale di Padova ed €14.519,00 per il presente giudizio in favore di CP_2 [...]
e in solido tra loro;
CP_3 Controparte_4
-€1.500,00 per la fase dinanzi al Tribunale di Padova ed €14.519,00 per il presente giudizio in favore di . _5
Il tutto oltre spese generali 15%, CPA e IVA, se dovuta.
3. Pone gli oneri di CTU definitivamente a carico dell'attore.
Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15
DM 44/2011.
Così deciso il 3.1.2025.
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
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