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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/06/2025, n. 2148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2148 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V Sezione lavoro composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Beatrice Marrani Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 223/2024
all'udienza del 6 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA Pt_1
Avv. Cristiana Giordano appellante E Controparte_1
Avv. Stefania Minervini
Controparte_2 contumace appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 11808/2023 emessa dal Tribunale di Roma in funzione del giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 27.4.2023, innanzi al Tribunale di Roma in funzione del giudice del lavoro, la proponeva opposizione Controparte_1 avverso l'avviso di addebito n. 397 2023 00007030 81 000, notificato il 18.3.2023, con il quale le era stato intimato il pagamento della somma complessiva di euro 9.045,11 a titolo di omesso versamento di contributi Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, relativi al periodo maggio 2015-giugno 2016, e somme aggiuntive. La società ricorrente, infatti, chiedeva al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito n. 39720230000703081000, onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
in via preliminare in rito: accertare e dichiarare che la notifica dell'avviso di addebito opposto è inesistente /nulla dal momento che risulta non conforme ai requisiti previsti dalla legge e per l'effetto dichiarare l' carente del titolo legittimante all'esecuzione; nel merito accogliere Pt_1
l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito n. 397 2023 00007030 81 000 per i motivi esposti nel presente ricorso ed in particolare per Intervenuta decadenza e/o prescrizione;
nel merito accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con l'avviso di addebito n. 397 2023 00007030 81 000 e per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace;
condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie, Cassa ed Iva come per legge.” A sostegno dell'opposizione, l'odierna società appellata deduceva che, in data 27.09.2016, l provvedeva a notificare il provvedimento Pt_1
n.7000.27/09/2016.0215736, valido ai fini interruttivi della prescrizione, con il quale negava l'agevolazione contributiva prevista dalla legge n. 190/2014, richiesta dalla per la dipendente;
la società rappresentava, Controparte_1 Persona_1 inoltre, che l aveva respinto, con scarna ed insufficiente motivazione, il ricorso Pt_1 amministrativo da essa proposto. Tanto premesso, dunque, Controparte_1 eccepiva, in primo luogo, l'intervenuta prescrizione, alla data del 25.02.2023, dei menzionati contributi pretesi dall' , a fronte dell'inutile decorso del termine Pt_1 quinquennale di prescrizionale, prorogato di 311 giorni per la sospensione prevista dalla normativa emergenziale Covid. La società eccepiva altresì la tardiva iscrizione a ruolo dei contributi oggetto di giudizio, la decadenza ai sensi dell'art. 25 d.lgs. 46/99, l'irritualità della notifica a mezzo PEC del dedotto avviso di addebito e, in ultimo, l'assenza di idonea documentazione probatoria della pretesa richiesta contributiva.
2. Benché ritualmente evocati in giudizio, e Pt_1 Controparte_2
(di seguito, restavano contumaci.
[...] CP_3
3. Con la sentenza in oggetto, previo accertamento di difetto di legittimazione passiva in capo ad il Tribunale accoglieva l'opposizione avanzata CP_3 dall'odierna società appellata, confermando l'intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali ad oggetto di giudizio e la tardività della notifica dell'avviso di addebito in epigrafe indicato.
4. Avverso la pronuncia del Tribunale, l' propone appello e, asserendo di Pt_1 poter legittimamente proporre eccezioni e contestazioni nel presente giudizio di appello benché contumace in primo grado, articola i seguenti motivi di gravame:
- Erroneità e contraddittorietà della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto la comunicazione del rigetto del ricorso idonea ad interrompere la prescrizione;
- Errata ed illegittima motivazione in ordine alla ritenuta prescrizione del credito contributivo;
- Non spettanza della agevolazione contributiva;
2 - Violazione del termine perentorio di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c. relativamente agli asseriti vizi formali dell'avviso di addebito. L'Istituto previdenziale, dunque, conclude per l'integrale riforma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese. 5. Costituitasi ritualmente in giudizio, la eccepisce Controparte_1
l'improponibilità delle domande ed eccezioni formulate in grado di appello dall' a fronte della contumacia in primo grado, l'inammissibilità Controparte_4 del gravame per la genericità delle deduzioni avversariedi parte appellante e, comunque, l'infondatezza nel merito, insistendo per la conferma della gravata sentenza.
6. All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
7. Va premesso che l'atto di gravame risulta conforme al modello legale, consentendo di individuare con chiarezza, nei limiti del devoluto, le parti della sentenza gravata e non condivise, le modifiche da apportare alla stessa, le circostanze che hanno asseritamente viziato la decisione e la decisività di esse in tal senso. Va pertanto respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata.
8. Nel merito, l'appello è infondato e non può essere accolto.
9. Il Tribunale ha ritenuto maturato il termine prescrizionale, individuando il termine iniziale alla data del 27.9.2016 (in cui l ha comunicato il Pt_1 provvedimento di diniego dell'agevolazione contributiva ex legge 190/2014 per la dipendente e negando efficacia interruttiva alla delibera di rigetto del Per_1 ricorso amministrativo, proposto dall'odierna società appellata, avverso il disconoscimento dell'agevolazione contributiva del 25.7.2017. L' , che è rimasto contumace in primo grado, nel presente grado di Pt_1 appello lamenta l'erroneità di tale decisione e chiede l'acquisizione del suindicato provvedimento, che afferma essere stato comunicato in data 27.7.201. Va preliminarmente ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, un atto, per avere efficacia interruttiva della prescrizione, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, le quali, benche' non richiedano l'uso di formule solenni, debbono essere idonee a manifestare l'inequivocabile volonta' del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti dell'obbligato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (cosi', tra le piu' recenti, Cass. nn. 24656 del 2010, 17123 del 2015, 15174 del 2018, 18146 del 2020). Orbene, l' appellante, lungi dal formulare alcuna allegazione alla CP_4 stregua dei principi sopra richiamati, si limita a lamentare l'erroneità sul punto della pronuncia impugnata senza fornire elementi idonei ad inficiarne la validità. Com'è noto, in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non è sufficiente che nel gravame sia manifestata una volontà in tal senso, occorrendo, al contrario, l'esposizione di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, fornisca “una precisa e ben argomentata critica della decisione impugnata, formulando ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ovvero alle questioni di diritto trattate” (v. Cass. n. 20836/2018).
3 Tale prescrizione legislativa risulta ancora più stringente a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 (cd. riforma Cartabia per le impugnazioni depositate dopo il 28 febbraio 2023) che, novellando l'art. 434 c.p.c., ha previsto che il ricorso in appello deve indicare, appena di inammissibilità, “in modo chiaro, sintetico e specifico non solo i capi della decisione di primo grado che vengono impugnati, ma anche le censure proposte alla ricostruzione dei fatti effettuata dal giudice di primo grado, oltre che le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
L'Istituto appellante, inoltre, formula tardivamente per la prima volta in appello – attesa la sua contumacia nel giudizio di primo grado – la richiesta di acquisizione del provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo, che assume essere stato regolarmente comunicato con pec del 28.07.2017 “alla consulente
[...]
quale referente certificata”. Persona_2
Tale allegazione appare violare il divieto dello ius novorum sancito dagli artt. 345 e 437 c.p.c., che impedisce che possano essere prospettate nel giudizio di appello ragioni di indagine diverse da quelle sviluppate ed esplorate dal giudice di primo grado, con conseguente inammissibilità delle nuove domande o delle nuove eccezioni proposte dalle parti. Sul punto il giudice di legittimità ha in particolare affermato che (sent. n. 4854 del 2014) “Nel rito del lavoro, il divieto di "nova" in appello, ex art. 437 cod. proc. civ., non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado, sia perché l'art. 416 cod. proc. civ. impone un onere di tempestiva contestazione a pena di decadenza, sia perché nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificare i temi di indagine (trasformando il giudizio di appello da "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", estraneo al vigente ordinamento processuale), altererebbero la parità delle parti, esponendo l'altra parte all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario”. Le suindicate circostanze e la richiesta di acquisizione della nuova documentazione sono pertanto inammissibili e non possono essere accolte;
conseguentemente deve confermarsi la statuizione del primo giudice, che ha ritenuto maturati i termini prescrizionali della pretesa contributiva oggetto della presente controversia.
10. Per quanto finora esposto l'appello va dunque respinto.
11. La condanna dell' al pagamento delle spese del grado, liquidate come Pt_1 in dispositivo, segue la soccombenza.
12. Deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte
respinge l'appello;
4 condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in
€2.938,00, oltre 15% per spese forfettarie. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 6 giugno 2025
La Presidente est. Giovanna Ciardi
5
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V Sezione lavoro composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Beatrice Marrani Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 223/2024
all'udienza del 6 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA Pt_1
Avv. Cristiana Giordano appellante E Controparte_1
Avv. Stefania Minervini
Controparte_2 contumace appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 11808/2023 emessa dal Tribunale di Roma in funzione del giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 27.4.2023, innanzi al Tribunale di Roma in funzione del giudice del lavoro, la proponeva opposizione Controparte_1 avverso l'avviso di addebito n. 397 2023 00007030 81 000, notificato il 18.3.2023, con il quale le era stato intimato il pagamento della somma complessiva di euro 9.045,11 a titolo di omesso versamento di contributi Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, relativi al periodo maggio 2015-giugno 2016, e somme aggiuntive. La società ricorrente, infatti, chiedeva al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito n. 39720230000703081000, onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
in via preliminare in rito: accertare e dichiarare che la notifica dell'avviso di addebito opposto è inesistente /nulla dal momento che risulta non conforme ai requisiti previsti dalla legge e per l'effetto dichiarare l' carente del titolo legittimante all'esecuzione; nel merito accogliere Pt_1
l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito n. 397 2023 00007030 81 000 per i motivi esposti nel presente ricorso ed in particolare per Intervenuta decadenza e/o prescrizione;
nel merito accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con l'avviso di addebito n. 397 2023 00007030 81 000 e per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace;
condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie, Cassa ed Iva come per legge.” A sostegno dell'opposizione, l'odierna società appellata deduceva che, in data 27.09.2016, l provvedeva a notificare il provvedimento Pt_1
n.7000.27/09/2016.0215736, valido ai fini interruttivi della prescrizione, con il quale negava l'agevolazione contributiva prevista dalla legge n. 190/2014, richiesta dalla per la dipendente;
la società rappresentava, Controparte_1 Persona_1 inoltre, che l aveva respinto, con scarna ed insufficiente motivazione, il ricorso Pt_1 amministrativo da essa proposto. Tanto premesso, dunque, Controparte_1 eccepiva, in primo luogo, l'intervenuta prescrizione, alla data del 25.02.2023, dei menzionati contributi pretesi dall' , a fronte dell'inutile decorso del termine Pt_1 quinquennale di prescrizionale, prorogato di 311 giorni per la sospensione prevista dalla normativa emergenziale Covid. La società eccepiva altresì la tardiva iscrizione a ruolo dei contributi oggetto di giudizio, la decadenza ai sensi dell'art. 25 d.lgs. 46/99, l'irritualità della notifica a mezzo PEC del dedotto avviso di addebito e, in ultimo, l'assenza di idonea documentazione probatoria della pretesa richiesta contributiva.
2. Benché ritualmente evocati in giudizio, e Pt_1 Controparte_2
(di seguito, restavano contumaci.
[...] CP_3
3. Con la sentenza in oggetto, previo accertamento di difetto di legittimazione passiva in capo ad il Tribunale accoglieva l'opposizione avanzata CP_3 dall'odierna società appellata, confermando l'intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali ad oggetto di giudizio e la tardività della notifica dell'avviso di addebito in epigrafe indicato.
4. Avverso la pronuncia del Tribunale, l' propone appello e, asserendo di Pt_1 poter legittimamente proporre eccezioni e contestazioni nel presente giudizio di appello benché contumace in primo grado, articola i seguenti motivi di gravame:
- Erroneità e contraddittorietà della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto la comunicazione del rigetto del ricorso idonea ad interrompere la prescrizione;
- Errata ed illegittima motivazione in ordine alla ritenuta prescrizione del credito contributivo;
- Non spettanza della agevolazione contributiva;
2 - Violazione del termine perentorio di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c. relativamente agli asseriti vizi formali dell'avviso di addebito. L'Istituto previdenziale, dunque, conclude per l'integrale riforma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese. 5. Costituitasi ritualmente in giudizio, la eccepisce Controparte_1
l'improponibilità delle domande ed eccezioni formulate in grado di appello dall' a fronte della contumacia in primo grado, l'inammissibilità Controparte_4 del gravame per la genericità delle deduzioni avversariedi parte appellante e, comunque, l'infondatezza nel merito, insistendo per la conferma della gravata sentenza.
6. All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
7. Va premesso che l'atto di gravame risulta conforme al modello legale, consentendo di individuare con chiarezza, nei limiti del devoluto, le parti della sentenza gravata e non condivise, le modifiche da apportare alla stessa, le circostanze che hanno asseritamente viziato la decisione e la decisività di esse in tal senso. Va pertanto respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata.
8. Nel merito, l'appello è infondato e non può essere accolto.
9. Il Tribunale ha ritenuto maturato il termine prescrizionale, individuando il termine iniziale alla data del 27.9.2016 (in cui l ha comunicato il Pt_1 provvedimento di diniego dell'agevolazione contributiva ex legge 190/2014 per la dipendente e negando efficacia interruttiva alla delibera di rigetto del Per_1 ricorso amministrativo, proposto dall'odierna società appellata, avverso il disconoscimento dell'agevolazione contributiva del 25.7.2017. L' , che è rimasto contumace in primo grado, nel presente grado di Pt_1 appello lamenta l'erroneità di tale decisione e chiede l'acquisizione del suindicato provvedimento, che afferma essere stato comunicato in data 27.7.201. Va preliminarmente ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, un atto, per avere efficacia interruttiva della prescrizione, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, le quali, benche' non richiedano l'uso di formule solenni, debbono essere idonee a manifestare l'inequivocabile volonta' del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti dell'obbligato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (cosi', tra le piu' recenti, Cass. nn. 24656 del 2010, 17123 del 2015, 15174 del 2018, 18146 del 2020). Orbene, l' appellante, lungi dal formulare alcuna allegazione alla CP_4 stregua dei principi sopra richiamati, si limita a lamentare l'erroneità sul punto della pronuncia impugnata senza fornire elementi idonei ad inficiarne la validità. Com'è noto, in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non è sufficiente che nel gravame sia manifestata una volontà in tal senso, occorrendo, al contrario, l'esposizione di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, fornisca “una precisa e ben argomentata critica della decisione impugnata, formulando ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ovvero alle questioni di diritto trattate” (v. Cass. n. 20836/2018).
3 Tale prescrizione legislativa risulta ancora più stringente a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 (cd. riforma Cartabia per le impugnazioni depositate dopo il 28 febbraio 2023) che, novellando l'art. 434 c.p.c., ha previsto che il ricorso in appello deve indicare, appena di inammissibilità, “in modo chiaro, sintetico e specifico non solo i capi della decisione di primo grado che vengono impugnati, ma anche le censure proposte alla ricostruzione dei fatti effettuata dal giudice di primo grado, oltre che le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
L'Istituto appellante, inoltre, formula tardivamente per la prima volta in appello – attesa la sua contumacia nel giudizio di primo grado – la richiesta di acquisizione del provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo, che assume essere stato regolarmente comunicato con pec del 28.07.2017 “alla consulente
[...]
quale referente certificata”. Persona_2
Tale allegazione appare violare il divieto dello ius novorum sancito dagli artt. 345 e 437 c.p.c., che impedisce che possano essere prospettate nel giudizio di appello ragioni di indagine diverse da quelle sviluppate ed esplorate dal giudice di primo grado, con conseguente inammissibilità delle nuove domande o delle nuove eccezioni proposte dalle parti. Sul punto il giudice di legittimità ha in particolare affermato che (sent. n. 4854 del 2014) “Nel rito del lavoro, il divieto di "nova" in appello, ex art. 437 cod. proc. civ., non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado, sia perché l'art. 416 cod. proc. civ. impone un onere di tempestiva contestazione a pena di decadenza, sia perché nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificare i temi di indagine (trasformando il giudizio di appello da "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", estraneo al vigente ordinamento processuale), altererebbero la parità delle parti, esponendo l'altra parte all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario”. Le suindicate circostanze e la richiesta di acquisizione della nuova documentazione sono pertanto inammissibili e non possono essere accolte;
conseguentemente deve confermarsi la statuizione del primo giudice, che ha ritenuto maturati i termini prescrizionali della pretesa contributiva oggetto della presente controversia.
10. Per quanto finora esposto l'appello va dunque respinto.
11. La condanna dell' al pagamento delle spese del grado, liquidate come Pt_1 in dispositivo, segue la soccombenza.
12. Deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte
respinge l'appello;
4 condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in
€2.938,00, oltre 15% per spese forfettarie. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 6 giugno 2025
La Presidente est. Giovanna Ciardi
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