Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 10/03/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI SEZIONE CIVILE
riunito in camera di conSIlio e composto dai SIg.ri Magistrati
dr. Michele Ruvolo Presidente
dr. Arianna Lo Vasco Giudice
dr. Carlo Salvatore Hamel Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1589 del Ruolo Generale degli Affari civili di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...], in data [...], elet- Parte_1
tivamente domiciliata in Trapani, via Vespri n. 10, presso lo studio dell'Avv. Mariarosaria Leonetti, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1
elettivamente domiciliato in Trapani, via Livio Bassi n. 6, presso lo studio dell'Avv. Sabina Bonfiglio, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– ricorrenti –
E CON L'INTERVENTO
Tribunale di Trapani Sezione Civile
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione consensuale e Cessazione effetti civili del matri-
monio.
Conclusioni delle parti: Le parti concludevano come da ricorso con-
giunto depositato in data 20/11/2024 e note di trattazione scritta in so-
stituzione dell'udienza del 25.02.2025, alle quali si rinvia.
Conclusioni del P.M.: Il P.M., regolarmente avvisato, non ha formulato parere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/11/2024 i ricorrenti, che hanno contratto matrimonio concordatario, in Trapani, in data 14/10/2002,
hanno chiesto dichiararsi la loro separazione personale alle seguenti con-
dizioni:
< 1) Casa coniugale:
La casa coniugale, sita in Erice Casa Santa (TP) nella Via Massa n. 25 re-
sterà assegnata al IG. Con riguardo ai beni mobili Controparte_1
che l'arredano, sin d'ora, si dà atto che la IG.ra ha già provveduto Pt_1
ad asportare tutto quanto di sua proprietà ivi compresi gli effetti personali;
ad ogni modo, laddove il IG. dovesse rinvenire beni Controparte_1
dell'ex coniuge si impegna a riconsegnarli alla stessa.
2) Disposizioni convenute riguardo ai figli minori:
a) I figli minori, e resteranno affidati ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori i quali continueranno ad esercitare la responsabilità ge-
nitoriale assumendo congiuntamente le decisioni di maggior interesse per i
Tribunale di Trapani
- 2 - Sezione Civile R.G. n. 1589/2024
figli, tenendo conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni, e separatamente quelle di ordinaria amministrazione.
b) e saranno collocati prevalentemente Persona_1 Persona_2
con la madre ed abiteranno presso l'unità immobiliare sita in Erice Casa
Santa (TP) nella Via La Russa Giuseppe n. 73.
c) I rapporti di ciascun genitore con i fidi saranno improntati alla massima elasticità e, tuttavia, prevedendo che, nel periodo scolastico, il padre - pre-
vio accordo, anche telefonico con la IG. potrà vedere i figli minori Pt_1
ovvero condurli con sé anche ogni giorno e, in ogni caso, almeno un pome-
riggio a settimana compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori e lavorativi del padre.
A settimane alterne, i figli trascorreranno con il padre due fine settimana al mese alternati (dal sabato pomeriggio e fino alle ore 20:00 della domenica successiva).
d) Per le festività natalizie e , trascorre- Persona_1 Persona_2
ranno, secondo il principio dell'alternanza con un genitore il periodo dal 24
al 30 dicembre e con l'altro genitore il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio.
I figli trascorreranno le giornate di Pasqua e Pasquetta alternativamente un anno con la madre ed un anno con il padre. Per la restante settimana delle vacanze pasquali le parti si accorderanno di volta in volta.
Per le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore una setti-
mana a luglio e una settimana ad agosto, compatibilmente con le eSIenze
lavorative di ciascuno. I predetti periodi potranno subire una variazione laddove, previo accordo tra i genitori, uno dei due abbia la possibilità di ga-
rantire ai figli periodi di vacanza più lunghi. Entrambi i genitori si impegna-
Tribunale di Trapani
- 3 - Sezione Civile R.G. n. 1589/2024
no sin d'ora a concordare di anno in anno entro un congruo lasso di tempo le date inerenti le vacanze estive nonché i riferimenti dei luoghi di villeggia-
tura ove si recheranno assieme ai minori (recapiti telefonici, indirizzi, ecc.)
prima della partenza.
I genitori, potranno modificare i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e decidere come ripartire le giornate delle altre festività nonché dei compleanni (I Novembre, , 25 aprile ecc.. e relativi ponti) previo Per_3
accordo tra gli stessi.
e) Entrambi i genitori dovranno ripartirsi in modo equo gli impegni di accu-
dimemo dei figli in caso di visite specialistiche, trasferte sportive, ecc..
3) Obbligo di mantenimento dei figli e e Persona_1 Persona_2
disciplina relativa alle spese straordinarie:
Il IG. si impegna a versare alla IG.ra , a titolo di contri- CP_1 Pt_1
buto per il mantenimento dei figli, l'importo di € 400,00 (200,00 per ciascun figlio) soggetto annualmente ad aggiornamento ISTAT sino al raggiungimen-
to dell'autosufficienza economica.
L'importo verrà versato in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese mediante bonifico.
Nei giorni che i figli trascorreranno con il padre, egli dovrà provvedere al lo-
ro mantenimento senza che nulla sia dovuto dalla madre e/o detratto dal contributo al mantenimento mensile.
Anche la IG.ra . quale genitore collocatario, provvederà a sua vol- Pt_1
ta a farsi carico del mantenimento ordinario necessario per i figli minori.
Le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate dai genitori e saranno suddivise nella misura del 50%. A tal proposito le parti
Tribunale di Trapani
- 4 - Sezione Civile R.G. n. 1589/2024
dichiarano di volersi attenere alle linee guida adottate a tal proposito dal
Tribunale di Trapani, come da documento che si allega. Entrambi i genitori concordano che i figli continuino a svolgere le attività sportive ed extrasco-
lastiche intraprese in passato e/o ad intraprenderne delle nuove, tenuto conto delle aspirazioni ed inclinazioni degli stessi.
I coniugi concordano che l'assegno unico universale per i figli sia erogato per intero in favore della IG.ra . Pt_1
4) Reciproca esclusione dei coniugi da ogni assegno di mantenimento:
I ricorrenti dichiarano di avere capacità lavorative, redditi personali e, in ogni caso, disponibilità economiche adeguate al fine di assolvere al loro au-
tonomo sostentamento, confermando, quindi. di avere concordemente scelto l'esclusione di ogni reciproca contribuzione
5) Reciproco consenso al rilascio dei passaporti turistici (o di altri documenti validi per l'espatrio):
Ciascuno dei coniugi si obbliga a fare tutto quanto in proprio dominio ai fini del rilascio, in favore dell'altro coniuge che glielo abbia richiesto o dei figli minori, del passaporto turistico e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
6) Posizioni debitorie.
Il IG. rappresenta che ad oggi risulta una cartella di pagamento CP_1
n. 29920170008917192000 di €21.774,00 inerente la posizione debitoria per prestito/finanziamento a suo tempo contratto con MCC SPA –
Mediocredito Centrale, per il quale la SI.ra aveva prestato fi- Pt_1
deiussione. Il SI. si impegna a rispondere personalmente della CP_1
detta posizione debitoria e tenere indenne l'ex coniuge da qualsiasi prete-
Tribunale di Trapani
- 5 - Sezione Civile R.G. n. 1589/2024
sa.>>.
Le parti hanno, pure, indicato le rispettive condizioni reddituali e pa-
trimoniali, nonché gli oneri a carico delle stesse anche in relazione ai loro figli minorenni, , nato a [...] il Persona_4
22.08.2007, e , nato a [...] il [...], Persona_5
provvedendo al deposito della documentazione di cui al comma 3 dell'art
473 bis.12, cpc.
I ricorrenti hanno, inoltre, chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, al passaggio in giudicato della sentenza parziale di separa-
zione, ai sensi dell'art. 473 bis.49 cpc.
Le parti hanno, infine, chiesto di sostituire l'udienza di comparizio-
ne personale innanzi il Presidente con il deposito di note scritte, con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Ciò posto, va senz'altro accolta la domanda di separazione personale avanzata dalle parti, tenuto conto che gli accordi raggiunti non sono con-
trari a norme imperative di legge o all'ordine pubblico e rispondono all'interesse della prole.
Quanto alla contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la stessa deve ritenersi ammissibile anche nell'ipotesi di “ri-
corso con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimen-
to o cessazione degli effetti civili del matrimonio”, rimanendo, tuttavia,
improcedibile fino al compimento del termine indicato dall'art. 3, n. 2,
lett. b, della L. n. 898/1070.
Conseguentemente, la causa va rimessa dinnanzi al giudice relatore con separata ordinanza, affinché questi, decorso il termine di sei mesi dal
Tribunale di Trapani
- 6 - Sezione Civile R.G. n. 1589/2024
passaggio in giudicato della presente pronuncia, acquisisca la dichiara-
zione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma delle stesse in re-
lazione allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PQM
Il Tribunale, come sopra composto, non definitivamente pro-
nunciando;
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata a [...], in data [...], e , nato Controparte_1
a ERICE (TP), in data 10/09/1970, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in TRAPANI (TP), in data 14/10/2002, trascritto nel regi-
stro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 334, parte II, serie
A, Uff. 1, dell'anno 2002, alle condizioni indicate in parte motiva;
dispone per il prosieguo come da separata ordinanza;
nulla per le spese;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
Così deciso nella camera di conSIlio della sezione civile del Tribunale
di Trapani, in data 06/03/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Michele Ruvolo
Carlo Salvatore Hamel
Tribunale di Trapani
- 7 - Sezione Civile