TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 15/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AOSTA
in persona del Giudice Dott. Maurizio D'ABRUSCO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile iscritta al n. 661/2022 R.G. promossa da:
codice fiscale , rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dagli avv.ti Vittorio BAROSIO, Serena DENTICO e Gabriele ODINO
Attrice contro
, codice fiscale rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_1
giusta procura in atti, dagli avv.ti Riccardo JANS, Francesco PASTORINO e Massimiliano CADIN
Convenuta
Oggetto: opposizione ad ingiunzione di pagamento
CONCLUSIONI
I procuratori di parte attrice chiedono e concludono:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione avversaria, ivi comprese le istanze/conclusioni contenute nelle note di precisazione delle conclusioni depositate da parte convenuta , e previa revoca, o comunque previo superamento, del provvedimento adottato in data 22.5.2024 in ordine al rigetto (implicito) delle richieste istruttorie formulate da parte attrice nelle memorie ex art. 183 comma 6, n. 2-3, c.p.c. del 23.12.2022 e
17.1.2023, A) in via istruttoria : -A.1) quanto alle produzioni documentali : - ammettere i documenti prodotti da parte attrice dal n. 1 al n. 38; dichiarare inammissibili e irrilevanti ai fini del presente giudizio i documenti prodotti dalla convenuta l'espunzione sub doc. da 52 a 70 Controparte_1
pagina 1 di 14 e, quindi, disporne l'espunzione dal fascicolo di causa e, comunque, non tenerne conto ai fini della decisione , in ragione di quanto esposto nella memoria ex art. 183 comma 6, n. 3 c.p.c. in data
17.1.2023; -A.2) quanto alla prova testimoniale : - ammettere tutti i capitoli di prova testimoniale diretta e indiretta articolati da parte attrice nella memoria istruttoria ex art. 183 comma 6, n. 2 c.p.c. in data 23.12.2022 e nella memoria istruttoria ex art. 183 comma 6, n. 3 c.p.c. in data 17.1.2023, mediante escussione dei testi indicati nelle medesime memorie;
- dichiarare inammissibili e irrilevanti ai fini del presente giudizio i capitoli di prova testimoniale articolati da parte convenuta, in ragione di quanto esposto da parte attrice nella memoria ex art. 183 comma 6, n. 3 c.p.c. in data 17.1.2023; -A.3) quanto all'interrogatorio formale : - dichiarare inammissibili e irrilevanti ai fini del presente giudizio i capitoli di interrogatorio formale articolati da parte convenuta, in ragione di quanto esposto da parte attrice nella memoria ex art. 183 comma 6, n. 3 c.p.c. in data 17.1.2023; in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dei capitoli di interrogatorio formale, ammettere la prova contraria indiretta formulata da parte attrice nella memoria ex art. 183 comma 6, n. 3 c.p.c. in data 17.1.2023; -A.4) quanto alla consulenza tecnica d'ufficio: - confermare integralmente le conclusioni raggiunte dai consulenti tecnici nominati dal Tribunale e riportate nelle relazioni da essi depositate in giudizio;
-B) nel merito : -i) previo accertamento e dichiarazione dell'illegittimità, annullamento e/o disapplicazione, siccome illegittimi per i motivi tutti esposti nei precedenti atti difensivi: - del provvedimento dirigenziale della 12.4.2022, n. 2089, con cui la ha Controparte_1 CP_1 disposto “la decadenza dal premio di primo insediamento, ai sensi dell'art. 17.1 del bando della tipologia 6.1.1 'Aiuti all'avviamento delle imprese per i giovani agricoltori'” e, per l'effetto, ha ordinato “di procedere al recupero della somma già erogata in acconto pari a euro 17.500,00, oltre agli interessi legali”; - e del provvedimento dirigenziale della 16.5.2022, n. Controparte_1
2846, con cui la stessa ha disposto la “decadenza consequenziale dall'aiuto della tipologia di CP_1 intervento 4.1.2, ai sensi dell'art. 20.2. del bando della tipologia 4.1.2” e, per l'effetto, ha ordinato “di procedere al recupero della somma già erogata in acconto pari ad euro 105.084,36, oltre agli interessi legali”; - nonché, occorrendo, di ogni altro atto antecedente, presupposto, preparatorio, consequenziale o comunque connesso al procedimento, meglio indicato al punto III dell'epigrafe dell'atto di citazione in data 14.6.2022; -ii) accertare e dichiarare - l'insussistenza di qualsiasi violazione da parte dell'odierna esponente degli impegni essenziali previsti dal provvedimento regionale recante i “criteri applicativi” per l'accesso ai sostegni/premi a valere sulle misure 6.1.1 e
4.1.2; - il conseguente diritto della signora a percepire integralmente i sostegni/premi in Pt_1 questione, negli importi di € 35.000,00 (per la misura 6.1.1) e di € 313.554,82 (per la misura 4.1.2); -
e, per l'effetto di tale accertamento, il diritto dell'odierna esponente di trattenere le somme da essa
pagina 2 di 14 legittimamente percepite a titolo di acconto sui suddetti sostegni/premi, per l'importo di € 17.500,00 (a valere sulla misura 6.1.1) e per l'importo di € 105.084,36 (a valere sulla misura 4.1.2); nonché
l'insussistenza di alcun credito della verso l'odierna esponente per la restituzione dei CP_1
medesimi sostegni/premi comunitari in questione. Con il favore degli onorari e delle spese di giudizio, oltre spese generali 15% C.P.A. e I.V.A.”
Il Procuratore di parte convenuta così chiede e conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale civile di TA, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
- nel merito, respingere in toto le domande attoree, attesa la loro totale infondatezza sia in fatto che in diritto, per i motivi illustrati negli atti di causa.
- In ogni caso, condannare l'attrice al pagamento delle spese tutte di causa comprese spese generali e oneri riflessi quali ex CPDEL (23,80%) e (0,505%), non essendo gli avvocati regionali soggetti CP_2 al pagamento della Cassa Previdenza Avvocati e dell'i.v.a.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Si premette che con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio la (d'ora innanzi anche “R.A.V.A.”) per ottenere Controparte_1
l'annullamento e/o la disapplicazione e/o comunque la dichiarazione di nullità:
a) del provvedimento dirigenziale 12.04.2022 n. 2089 con cui la predetta ha disposto la CP_1 decadenza dal premio di primo insediamento, ai sensi dell'art. 17.1 del bando della tipologia 6.1.1
“Aiuti all'avviamento delle imprese per i giovani agricoltori” e, per l'effetto, ha ordinato “di procedere al recupero della somma già erogata in acconto pari ad euro 17.500,00, oltre agli interessi legali” e b) del provvedimento dirigenziale della del 16.05.2022 n. 2846, con Controparte_1 cui la medesima ha disposto la “decadenza consequenziale dall'aiuto della tipologia di CP_1 intervento 4.1.2, ai sensi dell'art. 20.2 del bando della tipologia 4.1.2” e, per l'effetto, ha ordinato “di procedere al recupero della somma già erogata in acconto pari ad euro 105.084,36, oltre agli interessi legali” nonché di ogni eventuale altro atto antecedente o connesso. Chiedeva quindi al Tribunale di accertare – previa dichiarazione dell'insussistenza di qualsiasi violazione da parte dell'attrice degli impegni essenziali previsti dal provvedimento regionale recante i criteri applicativi per l'accesso ai sostegni/ premi a valere sulle misure 6.1.1 e 4.1.2 – il diritto dell'attrice a percepire integralmente i sostegni/premi in questione, negli importi di euro 35.000,00 (per la misura 6.1.1) e di euro 313.554,82
(per la misura 4.1.2) e per l'effetto di tale accertamento, domandava quindi di accertare il diritto pagina 3 di 14 dell'attrice a trattenere le somme dalla stessa percepite a titolo di acconto sui suddetti sostegni/premi, per l'importo di euro 17.500,00 (a valere sulla misura 6.1.1) e per l'importo di euro 105.084,36 (a valere sulla misura 4.1.2).
Si costituiva in giudizio la R.A.V.A., la quale, previa contestazione di ogni avversaria pretesa, chiedeva di respingersi tutte le domande attoree, ritenendole infondate sia in fatto che in diritto.
Con provvedimento in data 20.09.2022 il Giudice dichiarava inammissibile l'istanza ex art. 5
D.lgs. n. 150/2011 per la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti di cui parte attrice aveva contestato la legittimità e all'udienza del 27.10.2022 venivano quindi concessi alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Veniva quindi licenziata CTU volta a verificare il valore della produzione standard relativa ai terreni di US, coltivati dall'attrice, per il periodo oggetto di contestazione. A seguito di deposito della relazione peritale, all'udienza del 19.04.2024 le parti discutevano il contenuto e l'esito del predetto elaborato, formulando le proprie osservazioni ed istanze.
Il Giudice, ritenuta quindi la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al giorno 10.09.2024, da svolgersi mediante deposito di note scritte, a seguito della quale la causa veniva trattenuta in decisione e venivano concessi i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
II. Ciò posto, si osserva in limine che le domande attoree meritano di essere accolte, nei termini che seguono. Sulla base delle allegazioni di parte attrice, delle difese di parte convenuta, dei documenti versati in atti e, più in generale, di quanto è emerso nel corso del presente giudizio, può invero ritenersi l'illegittimità dei provvedimenti dirigenziali impugnati, rispettivamente del 12.04.2022 e del
16.05.2022, con ogni consequenziale effetto di legge.
Al riguardo, si rileva di seguito che:
tra le misure di aiuto, il Regolamento UE n. 1305/2013 ne prevede una specifica dedicata ai giovani imprenditori agricoli che incentiva il ricambio generazionale, particolarmente lento e problematico in agricoltura rispetto ad altri settori dell'economia. Pertanto, con la finalità di incentivare l'accesso di giovani agricoltori qualificati nel settore agricolo, con progetti imprenditoriali innovativi e con una forte capacità di stare sul mercato, nel P.S.R. (Piano di
Sviluppo Rurale) 2014/2022, è stato previsto il pacchetto di aiuti costituito: 1) dal premio di insediamento previsto dalla tipologia 6.1.1. “Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori” (di seguito, tipologia di aiuto 6.1.1., o, semplicemente, 6.1.1.); 2) dall'aiuto a fondo perduto concesso ai sensi della tipologia di intervento 4.1.2. “Sostegno agli investimenti nelle
pagina 4 di 14 aziende agricole – giovani agricoltori” (di seguito, tipologia di aiuto 4.1.2., o, semplicemente, Per_
.).
In data 02.11.2017, al protocollo n. 16456/AGR, l'attrice presentava la domanda per l'ottenimento del premio di primo insediamento come giovane agricoltore, ai sensi della tipologia di interventi 4.1.2. “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole-giovani agricoltori” e 6.1.1 “Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori”, assolvendo al requisito di accesso come azienda ex-novo, grazie ai terreni lavorati dall'azienda agricola da lei gestita, La Tabla Garnia, con sede legale in Saint- Rhemy-en-Bosses. In particolare i predetti terreni erano situati ad TA AR (trattavasi di prati), a US (ove venivano coltivati piante aromatiche, noce e frutta) e a Saint -Rhemy-en-Bosses (ove si coltivavano ortaggi), e complessivamente garantivano una Produzione Standard pari ad euro 8.257,64.
Il piano aziendale presentato dalla sig.ra ai fini del conseguimento dei suddetti Pt_1 premi prevedeva l'acquisto di un fabbricato rurale nel Comune di Sarre, da ristrutturare e trasformare nella nuova sede aziendale, l'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature per aumentare la produttività dell'azienda agricola nonché l'ampliamento delle superfici coltivate per aumentare le produzioni derivanti dalla coltivazione di piante officinali, alberi da frutto e piccoli frutti.
Con provvedimento dirigenziale n. 3174 del 08.06.2018, veniva concesso a favore dell'attrice il premio di primo insediamento, ossia il contributo di cui alla misura 6.1.1, per un importo pari ad euro 35.000,00, con rideterminazione della P.S. (Produzione Standard) di accesso alla misura in euro 8.158,99.
Con successivo provvedimento dirigenziale n. 1242 del 11.03.2019 veniva riconosciuto alla medesima attrice anche il contributo di cui alla misura 4.1.2. per un importo pari ad euro
313.554,82.
Per far fronte alle varie spese quali ristrutturazione del fabbricato da adibire a sede aziendale nonché all'acquisto di attrezzature agricole, in data 11.10.2019 la stipulava con Pt_1
un contratto di mutuo per l'importo di euro 188.100,00; in forza del predetto contratto Pt_2
di mutuo la eventuale revoca degli aiuti regionali avrebbe comportato l'obbligo di restituire le somme ricevute a titolo di prestito.
In data 14.12.2018 la R.A.V.A. ha corrisposto all'attrice la somma di euro 17.500,00 quale acconto del premio relativo alla misura 6.1.1 e in data 21.11.2019 la medesima CP_1 corrispondeva alla 'importo di euro 105.084,36 quale acconto del premio relativo Pt_1
alla misura 4.1.2.
pagina 5 di 14 Il 03.09.2021 l'attrice – tramite il proprio tecnico Dott.ssa – presentava Persona_2 domanda di variante del piano aziendale, nella quale, fra il resto, così comunicava: “le coltivazioni in loc. Tholasèche a US veranno dismesse e rimpiazzate dalle colture di cui al capitolo 13” (…) “nel 2020-2021 l'azienda ha acquisito nuove superfici a Saint Rhemy-en-
Bosses e a Saint-Oyen da investire a genepy…Le particelle sono le seguenti: Comune di Saint-
Rhemy foglio 11, mappale 112”.
Con provvedimento del 08.11.2021 la Regione comunicava alla sig.ra Pt_1
l'approvazione della predetta variante.
Con nota del 28.12.2021, il tecnico di fiducia dell'attrice, Dott.ssa trasmetteva Persona_2 all'ufficio giovani il bilancio aziendale relativo all'esercizio 2020, nel quale si riportava la
Produzione Lorda Vendibile (PLV) pari a zero e così veniva riferito: “(L'attrice n.d.r.) Ha dovuto pertanto dismettere anche le vecchie coltivazioni nei comuni di e US (orto, CP_1
vecchi meli e alcune officinali). Per questo motivo l'annata 2020 presenta una Plv a 0 e quindi un Reddito Netto negativo.”
Tale dichiarazione determinava la verifica d'ufficio in merito al mantenimento della Produzione
Standard pari ad euro 8.000,00, impegno assunto in sede di sottoscrizione dell'aiuto, il cui risultato fissava una P.S. dell'anno 2020 pari ad euro 3.773,37.
Con nota del 21.01.2022 la R.A.V.A. ha comunicato alla 'avvio del procedimento Pt_1 di revoca del contributo di cui alla misura 6.1.1, e ciò sulla base dei seguenti motivi: “le superfici coltivate a genepy nel terreno di -B, seppur il piano indichi essere state acquisite dall'azienda agricola tra il 2020 e il 2021, non risultano essere state inserite nel fascicolo aziendale validato in data 10 luglio 2020 e neppure in quello validato in data 20 aprile 2021”, “nella relazione di accompagnamento al bilancio 2020 è stato dichiarato che già a partire dal 2020 la titolare dell'azienda agricola ha abbandonato i terreni di US e
TA”, pertanto “la PS della richiedente per l'anno 2020, a causa dell'abbandono di detti terreni, risulta pari ad euro 3.773,37, pertanto inferiore alla soglia minima di accesso alla domanda di aiuto fissata in euro 8.000,00”.
In data 18.02.2022 l'attrice presentava le proprie osservazioni allegando una nuova relazione del proprio tecnico Dott.ssa nel corpo della quale in sostanza evidenziava che i Per_2
terreni di Saint -Rhemy-en-Bosses (fg 11, mappale 112) non risultavano dal fascicolo aziendale della Tabla Garnia del 2020-2021 poiché il , unico soggetto Controparte_3
autorizzato a operare sul predetto fascicolo, non aveva provveduto al suo corretto aggiornamento;
rilevava come le predette superfici rientrassero a tutti gli effetti fra quelle pagina 6 di 14 produttive aziendali e che pertanto avrebbero dovuto essere computate ai fini della determinazione della produzione standard dell'azienda agricola.
Nelle medesime osservazioni si rilevava come la circostanza per cui i terreni di US sarebbero stati abbandonati dalla era in realtà il frutto di un errore dell'agronomo di fiducia Pt_1
che aveva redatto la relazione e come il calcolo degli uffici regionali posto alla base del procedimento di revoca del contributo si basasse su dati riportati nella relazione di accompagnamento al bilancio aziendale 2020 ossia su dati che, come già detto, non rappresentavano la realtà poiché conseguenza di un errore da parte dello stesso dottore agronomo. Alle predette osservazioni veniva allegata, fra il resto, copia di due contratti di affitto di fondi rustici siti in -B, uno stipulato il 01.08.2019 e l'altro il
30.08.2021, relativi alle superfici coltivate ad artemisia genepy.
Con nota del 04.03.2022, l'ufficio competente chiedeva al tecnico incaricato alcune integrazioni alla documentazione relativa ai due contratti di affitto, in particolare la copia registrata dei due contratti.
Con nota del 08.03.2022 la Dott.ssa iscontrava trasmettendo la relazione integrativa, Per_2
con la ricevuta di registrazione dei due contratti di affitto avvenuta in data 01.02.2022 e copia del fascicolo aziendale, validato retroattivamente nel 2022 alla data del 15.05.2020.
Le osservazioni difensive del predetto professionista non venivano accolte dalla la CP_1 quale con provvedimento dirigenziale del 12.04.2022 n. 2089 così disponeva: “(…) in assenza di tale inserimento nel Fascicolo aziendale, l'Amministrazione potrebbe ritenere ammissibile, quale prova grazie alla quale stabilire con certezza una data, opponibile ai terzi, del possesso del terreno al foglio 11 mappale 112 il contratto di affitto regolarmente registrato presso
l'Agenzia dell'Entrate nei termini di legge, o almeno entro l'anno solare della stipula dello stesso;
” (…) “il terreno censito al catasto terreni del Comune di -B al foglio n. 11, mappale 112, non può essere preso in considerazione in quanto non sono state fornite dimostrazioni idonee del possesso dello stesso da parte della signora a Parte_1 decorrere dal 2020; “i terreni aziendali situati nel Comune di US devono essere contabilizzati con un valore di P.S. pari a euro 0 come conseguenza dello stato di abbandono totale nel quale versano da almeno due anni, come rilevato dal sopralluogo in data 16 marzo 2022” (…)
“determinando una P.S. (Produzione Standard n.d.r.) definitiva per l'anno 2020 pari a euro
3.355,51, inferiore quindi agli 8.000 richiesti dall'impegno essenziale di cui al punto 19.1 del bando (…)” “anche la P.S. dell'azienda agricola La tabla garnia relativa all'anno 2021 è ridotta a euro 4.193,37”.
pagina 7 di 14 Nel frattempo, rispettivamente in data 01.03.2022 e 16.03.2022 – al fine di condurre le opportune verifiche per appurare la ricostruzione dei fatti – venivano effettuati dei sopralluoghi, non in contraddittorio con l'attrice, a cura del personale tecnico incaricato dall'amministrazione regionale, a seguito dei quali veniva rilevato che i terreni presenti nel Comune di US, riferibili all'attività della si sarebbero trovati in uno stato vegetativo di quasi totale Pt_1
abbandono delle colture che – secondo gli accertatori – poteva essere fatto risalire almeno agli anni 2020 e 2021.
Per quanto precede la con il medesimo provvedimento del 12.04.2022, ha disposto la CP_1 decadenza dell'attrice dal premio di primo insediamento di cui alla tipologia 6.1.1, per il mancato rispetto dell'impegno essenziale a mantenere la consistenza aziendale, “quantificata in
Produzione Standard (pari ad euro 8.000,00 n.d.r.), necessaria per l'accesso all'aiuto per il periodo di vincolo pari a cinque anni dalla data di concessione dell'aiuto…” e per l'effetto ha stabilito di revocare la somma di euro 35.000,00 concessa quale premio di primo insediamento a favore della sig.ra di procedere, dunque, al recupero della somma già erogata in Pt_1
acconto pari ad euro 17.500,00 oltre interessi legali.
Con provvedimento in data 14.04.2022 la ha chiesto all'attrice di provvedere alla CP_1
restituzione della somma percepita in acconto pari ad euro 17.500,00 entro il termine di 60 giorni, avvertendola che qualora non avesse provveduto al tempestivo versamento della somma richiesta l'importo sarebbe stato maggiorato degli interessi legali, pari a €/die 0,60 sino alla data dell'effettivo rimborso.
La decadenza dell'attrice dalla misura 6.1.1, secondo quanto previsto dai criteri applicativi di cui al doc. 1 attoreo, ha comportato la decadenza consequenziale dell'attrice anche dall'aiuto della tipologia di intervento 4.1.2 del PSR 2014/2022.
Orbene, con provvedimento dirigenziale in data 16.05.2022 la ha quindi formalmente CP_1 disposto la decadenza della sig.ra all'aiuto della tipologia di intervento 4.1.2 e ha Pt_1
stabilito di revocare la somma di euro 313.554,82 concessa quale contributo a fondo perduto per la realizzazione di investimenti in favore dell'attrice nonchè ha altresì disposto il recupero della somma già erogata in acconto pari ad euro 105.084,36 oltre agli interessi legali.
Con successivo provvedimento del 27.05.2022 la ha poi intimato alla sig.ra CP_1
di provvedere alla restituzione entro 60 giorni della somma percepita di euro Pt_1
105.084,36, avvertendola che qualora non avesse provveduto alla restituzione, il predetto importo sarebbe stato maggiorato dei relativi interessi legali, pari a €/die 0,10 sino alla data dell'effettivo rimborso.
pagina 8 di 14 Nella sostanza, i due provvedimenti amministrativi regionali impugnati si fondano sulle seguenti motivazioni, ossia:
(i) la riferita impossibilità di conteggiare – ai fini della produttività standard dell'azienda agricola dell'attrice e quindi ai fini anche della permanenza degli aiuti a suo tempo ad ella concessi – il terreno sito in -B al foglio n. 11 mappale 112 poiché non sarebbero state fornite dimostrazioni idonee del possesso del medesimo da parte della decorrere dall'anno 2020 e considerato che la tardiva registrazione del contratto e Pt_1
il successivo inserimento retroattivo nel fascicolo aziendale non sarebbero probanti del possesso e dunque della coltivazione di tale fondo da parte dell'attrice a partire dall'anno 2020;
(ii) la avvenuta contabilizzazione dei terreni situati nel Comune di US, facenti capo all'attrice, con un valore di Produzione Standard pari a euro zero “come conseguenza dello stato di abbandono totale nel quale versano da almeno die anni, come rilevato dal sopralluogo in data
16 marzo 2022” (v. provvedimento dirigenziale n. 2089 del 12.04.2022).
Con riguardo alla prima motivazione questo Giudice ritiene che – nonostante l'assenza di tempestiva registrazione dei contratti di affitto – sulla base della documentazione versata in atti
(v. doc. 22 attoreo) e, più in generale, delle risultanze di causa, possano comunque ritenersi provati il possesso e la coltivazione, da parte dell'attrice, almeno a partire dall'anno 2020, dei terreni siti in -B al foglio n. 11 mappale 112.
Invero, avuto riguardo alla documentazione sub 22 sopra citata, si rileva in primis come sia la copia della fattura di vendita n. 23 del 27.09.2019 di “ Persona_3
” intestata all'azienda agricola dell'attrice e avente come descrizione
[...]
“Trapianti di genepy mutellina da coltivare”, sia il tenore della e-mail datata 21.05.2020 inviata dall'attrice a – nel corpo della quale si menziona proprio la coltivazione di CP_4
genepy nei terreni di -B – depongano univocamente a favore del possesso, da parte della dei predetti fondi di -B già a partire dall'anno Pt_1
2020.
In ogni caso, va rilevato che nella domanda di variante, inoltrata dall'attrice a settembre 2021 e approvata a novembre dello stesso anno dalla Regione, si segnalavano espressamente i predetti terreni di -B e le coltivazioni di artemisia genepy ivi presenti. Orbene,
l'approvazione dell'amministrazione ha abbracciato il contenuto della domanda di variante del piano aziendale nella sua interezza, anche laddove si faceva chiara menzione dei sopra citati fondi dedicati alla coltivazione del genepy e di cui l'attrice ha segnalato il possesso, con pagina 9 di 14 consequenziale validazione (quantomeno da un punto di vista sostanziale) della posizione attorea con riguardo ai sopra citati terreni.
Infatti, se è vero, come sostiene la difesa della che il Fascicolo Aziendale, ai fini della CP_1
concessione di aiuti o contributi, assolve funzione dichiarativa circa il possesso da parte dell'azienda agricola dei terreni agricoli (come previsto dalle istruzioni AGEA) è altrettanto vero che il possesso dei terreni in questione (in -B al foglio n. 11 mappale
112) è stato comunque dichiarato dall'attrice, seppur in via postuma, (a partire dal 2020) nella domanda di variante del settembre 2021 poi successivamente approvata dall'amministrazione.
Il che, se da un lato conferma come il possesso dei terreni in discorso non sia stato tempestivamente dichiarato dall'attrice all'interno del Fascicolo Aziendale, dall'altro ha comportato, seppur indirettamente, che l'intervenuta approvazione della variante da parte della abbia anche determinato la validazione sostanziale della posizione attorea con riguardo CP_1
ai terreni in questione.
Sotto altro profilo si osserva come, in ogni caso, la stessa amministrazione regionale nel riferire che si “potrebbe ritenere ammissibile, quale prova grazie alla quale stabilire con certezza una data, opponibile ai terzi, del possesso del terreno al foglio 11l mappale 112 il contratto di affitto regolarmente registrato (…) o almeno entro l'anno solare della stipula dello stesso” (v. provvedimento dirigenziale n. 2089 del 12.04.2022) abbia manifestato di poter ritenere comunque valida una postuma comunicazione di possesso dei terreni da parte dell'attrice e che si potesse fornire la dimostrazione di tale fatto attraverso elementi aliunde ritenuti probanti, e dunque a prescindere dal tempestivo inserimento delle informazioni all'interno del c.d.
Fascicolo Aziendale.
Pertanto, l'art. 4 del Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, citato dalla difesa di parte convenuta (v. pag. 14 della comparsa conclusionale), secondo il quale “Ogni irregolarità comporta, in linea generale, la revoca del vantaggio indebitamente ottenuto”, ad avviso di questo Giudice – ferma restando la sua indiscussa cogenza normativa – ai fini della sua corretta applicazione deve essere comunque interpretato avuto riguardo alla presunta violazione commessa nel caso concreto, tenendo conto di quanto comunque dichiarato dall'attrice, delle approvazioni regionali intervenute e avuto anche riguardo al contenuto dei medesimi provvedimenti dirigenziali impugnati. Questi ultimi, si ribadisce, hanno comunque concesso la possibilità all'attrice di poter offrire – seppur in via postuma – la prova del possesso, a partire dall'annata 2020, dei terreni di -B.
pagina 10 di 14 Orbene, in virtù di quanto rilevato sino ad ora si può ritenere che, sotto il profilo della concludenza delle prove offerte dalla e, più in generale, delle risultanze di causa, Pt_1
sussista la loro idoneità a dimostrare il fatto della coltivazione, da parte della stessa, dei terreni di -B almeno dall'anno 2020, ferme restando le inesattezze e gli errori commessi dall'attrice con riguardo al c.d. Fascicolo Aziendale.
Al riguardo va osservato che in giudizio può ritenersi provata una circostanza (o una sua modalità) non già soltanto quando si sia acquisita la certezza che la stessa si sia effettivamente verificata (od effettivamente verificata in quel determinato modo), bensì anche quando le prove raccolte abbiano idonea efficacia persuasiva a far ritenere che una delle versioni dei fatti prospettate dalle parti sia convincente e sia quella che ben si concilia con il materiale probatorio raccolto (cfr. Cass., sez. un., 14.12.1999 n. 898; Cass., sez. un., 13.11.1996 n. 9961; Cass.
23.05.2014 n. 11511).
Pertanto, per tutto quanto precede, deve ritenersi che i terreni di -B debbano essere conteggiati ai fini del calcolo della Produzione Standard aziendale per gli anni
2020 e 2021, con conseguente erroneità della decisione regionale di eliminare i predetti fondi dal computo, e con ulteriore consequenziale illegittimità dei provvedimenti dirigenziali nella parte in cui hanno quindi disposto la decadenza dell'attrice dalla misura 6.1.1 e dalla misura
4.1.2 del P.S.R. 2014/2020.
In relazione alla seconda motivazione che sorregge i provvedimenti amministrativi impugnati – ossia la contabilizzazione dei terreni di US, a seguito dei sopralluoghi dell'amministrazione in data 01.03.2022 e 16.03.2022, con una P.S. pari ad euro zero – si è rivelata dirimente la consulenza tecnica d'ufficio condotta sui quesiti formulati dal Giudice, la quale ha sconfessato e smentito quanto è stato accertato dalla a seguito dei sopra citati sopralluoghi. CP_1
Hanno così concluso i CTU, con motivazione convincente e pienamente condivisibile, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato: “Esaminati gli atti e la documentazione prodotta delle parti, considerate le condizioni peculiari del sito (pedoclimatiche, di marginalità e di accessibilità dei terreni) e valutate in situ le condizioni dei terreni e quelle morfofunzionali delle colture ancora in atto, documentate anche attraverso rilievi fotografici, nonché i residui colturali (ove presenti), non si sono rilevati elementi in base ai quali si possa affermare che all'epoca dei fatti
i terreni in oggetto siano stati lasciati in quasi totale abbandono né tantomeno sono stati rilevati elementi che facciano ritenere che all'epoca dei fatti la produzione standard
pagina 11 di 14 complessiva dei terreni fosse pari a zero, in particolar modo per quanto riguarda le colture officinali e le superfici investite a colture arboree da frutto, seppure queste ultime siano scarsamente produttive e seppure siano stati commessi errori nella gestione agronomica. (…)
Alla luce delle osservazioni ricevute si confermano integralmente i contenuti e le conclusioni della relazione preliminare aggiornando il valore complessivo della Produzione Standard dei terreni di NUS quantificato in € 5.590,17” (v. pagg. 17 e 24 della CTU).
A tali conclusioni, in ragione della intrinseca persuasività delle motivazioni che le sorreggono e della esaustività delle risposte ai rilievi mossi dai CTP, questo Giudice intende riportarsi (per la sufficienza del richiamo all'elaborato peritale, laddove lo stesso si sia già fatta carico di rispondere alle contrarie deduzioni delle parti, proprio perché tale richiamo dà conto del percorso logico che sorregge le conclusioni raggiunte e del superamento dei rilievi critici mossi, cfr. Cass. civ. sez. 1 sentenza n. 8355 del 2007, Cass. civ. sez. 1 sentenza n. 282 del 2009, Cass. civ. sez. 1 sentenza n. 14471 del 2014, Cass. civ. sez.
6-3 ordinanza n. 1815 del 2015).
I predetti CTU hanno quindi assegnato ai terreni di US, per il periodo in contestazione, il valore di produzione standard pari ad euro 5.590,17, contrariamente al valore pari a zero attribuito dalla nel corpo del provvedimento dirigenziale del 12.04.2022, che ha CP_1 sancito la decadenza dell'attrice dagli aiuti concessi.
Pertanto, le risultanze della CTU hanno dimostrato che i terreni di US non vennero abbandonati bensì coltivati, e che per gli anni 2020 e 2021 ebbero una Produzione Standard pari ad euro 5.590,17.
Ne discende che, sulla base delle predette risultanze istruttorie, la Controparte_5 complessiva dell'azienda agricola dell'attrice risulta pari ad euro 11.058,28 per l'anno 2020 e ad euro 11.869,14 per l'anno 2021.
Tali valori si ricavano sommando alla Produzione Standard aziendale riconosciuta nel provvedimento di decadenza (pari ad euro 3.355,51 per il 2020 e ad euro 4.193,37 per il 2021) la Produzione Standard del terreno di -B (pari ad euro 2.112,60 per il 2020
e il 2021) e la Produzione Standard dei terreni di US (pari ad euro 5.590,17 per gli anni 2020 e
2021, così come accertato in sede di CTU).
Più nel dettaglio, i predetti importi risultano dal seguente deconto: per l'anno 2020 la produttività standard sarà pari ad euro (3.355,51+2.112,60+5.590,17) =
11.058,28; per l'anno 2021 la produttività standard sarà pari ad euro (4.193,37+2.112,60+5.590,17) =
11.896,14.
pagina 12 di 14 Da quanto sopra deriva che l'attrice risulta aver rispettato per gli anni 2020 e 2021 l'impegno essenziale a mantenere la produzione standard aziendale al di sopra della soglia minima di euro
8.000,00 stabilita dalla normativa relativa ai criteri di accesso al premio di cui alla misura
6.1.1., con conseguente suo diritto a percepire interamente i contributi di cui alla misura 6.1.1 e alla misura 4.1.2 del P.S.R.
Ne discende, di conseguenza, che ha diritto a trattenere le somme sino ad Parte_1
oggi percepite a titolo di acconto sui premi/aiuti di cui sopra.
Con riguardo alle argomentazioni di parte convenuta, anche presenti in sede di memorie di replica e riguardanti i riflessi del giudizio penale in cui l'attrice era imputata sul presente procedimento civile, questo Giudice – fermo restando che attualmente, a quanto consta, si è concluso solo il primo grado del giudizio penale – non può che richiamare interamente quanto già osservato nel corpo del proprio provvedimento del 11.09.2024.
In particolare va qui ribadito il principio generale dell'autonomia dei giudizi e penale e civile e che, in ogni caso, i fatti di codesto giudizio civile non sono esattamente sovrapponibili con quelli del giudizio penale da poco conclusosi, nel quale l'attrice era imputata. Ne consegue che la decisione del Giudice civile può, comunque, risultare autonoma rispetto all'esito del giudizio penale.
Le domande attoree, per tutto quanto precede, meritano sostanziale accoglimento. L'esaustività dei rilievi svolti (aventi carattere assorbente) rende ultronea ogni altra valutazione.
III. Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con riferimento ai parametri medi dello scaglione di riferimento da euro 52.001,00 ad euro
260.000,00 e per tutte le fasi di giudizio. Anche le spese di CTU, così come provvisoriamente liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico della parte convenuta soccombente.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di TA in composizione monocratica nella persona del Dott. Maurizio
D'ABRUSCO, ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta, definitivamente decidendo, in accoglimento delle domande attoree, dichiara l'illegittimità dei provvedimenti dirigenziali della del Controparte_1
12.04.2022 n. 2089 e del 16.05.2022 n. 2846; conseguentemente accerta il diritto dell'attrice di percepire integralmente i sostegni/premi, previsti dal bando, negli importi di euro 35.000,00 (per la misura 6.1.1) e di euro 313.554,82 (per la misura
4.1.2); pagina 13 di 14 per l'effetto di quanto precede, accerta e dichiara il diritto di di trattenere le Parte_1 somme da essa percepite a titolo di acconto sui suddetti sostegni/premi, per l'importo di euro
17.500,00 (a valere sulla misura 6.1.1) e per l'importo di euro 105.084,36 (a valere sulla misura
4.1.2); condanna la alla rifusione delle spese processuali sostenute da Controparte_1
che liquida in complessivi euro 14.103,00 per compensi ed euro 759,00 per Parte_1
spese vive, oltre 15,00% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
pone definitivamente a carico della parte convenuta l'onere di corresponsione delle spese di CTU, così come liquidate in corso di causa.
Così deciso in TA, il 14 gennaio 2025
Sentenza redatta in collaborazione con il G.o.p. Dott. Ettore BERETTA
Il Giudice
Dott. Maurizio D'ABRUSCO
pagina 14 di 14