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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/05/2025, n. 2824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2824 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 4643/2018
All'udienza collegiale del giorno 07/05/2025 ore 11:20
Presidente Dott. Antonio Perinelli Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. LUCCHETTI SERGIO Avv. Sardi in sostituzione
Appellato/i
CP_1
Avv. RUDILOSSO CONSOLO FRANCESCO Avv. Petti in sostituzione
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono oralmente la causa riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Federica d'Amato
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente
dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 7.05.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4643 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliato presso il Parte_1 CodiceFiscale_1
difensore avv. LUCCHETTI SERGIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
(c.f. , in persona del l.r.p.t. elettivamente domiciliata presso CP_1 P.IVA_1
il difensore avv. RUDILOSSO CONSOLO FRANCESCO che la rappresenta e difende giusta procura in atti. APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n.468/2018 pubblicata il 9.01.2018 dal Tribunale di
Roma.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 26.06.2018 ha proposto Parte_1
appello contro la sentenza n.468/2018 pubblicata in data 9/01/2018 dal Tribunale di Roma, resa nell'ambito del procedimento civile avente r.g.n.63845/2012, promosso dall'odierno appellante nei confronti della avente ad oggetto domanda di risarcimento danni cagionati da CP_2
un sinistro stradale.
2 § 2. — I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la già Parte_1 Controparte_1
, domandandone la condanna al risarcimento del danno patrimoniale Controparte_3
- quantificato complessivamente nella somma di € 73.935,00 - subito a cagione del sinistro stradale avvenuto in Roma in data 3.02.2009 alle ore 14.00 circa, a seguito del quale aveva riportato lesioni consistenti in “contusioni multiple regione mentoniera, spalla e gomito, ginocchio e caviglia sx, ginocchio dx, regione lombare ed emitoracica sx, regione frontale;
trauma distrattivo colonna cervicale e art. t.m.”. L'attore allegava che si trovava a bordo del proprio motoveicolo Suzuki tg. DC07959, che percorreva Via Pindaro in Roma quando veniva urtato dal veicolo Suzuki Swift tg. DG388PT - di proprietà del sig. e Controparte_4
condotto dal sig. - che proveniva da Via Cristoforo Colombo e si immetteva Controparte_5
in Via Pindaro senza rispettare il segnale di dare precedenza. Successivamente al fatto, le parti sottoscrivevano modello CAI da cui si evinceva la responsabilità del Sig. Controparte_5
- odontoiatra libero professionista - esponeva che, a cagione del Parte_1 predetto incidente, il suo volume di affari aveva subito una contrazione di circa € 30.000,00, di aver dovuto rinunciare a lavori commissionati dai suoi pazienti per una somma complessiva pari ad € 40.500,00 e di aver sostenuto dei costi per prestazioni odontoiatriche straordinarie presso il suo studio pari ad € 3.435,00. Nonostante l'invito formale a partecipare ad una procedura di mediazione rivolto a mezzo raccomandata in data 18.07.2012 alla Compagnia convenuta - la quale aveva precedentemente provveduto alla liquidazione del danno biologico e di quello da invalidità temporanea e assoluta - quest'ultima non si presentava all'incontro all'uopo fissato. Si costituiva la già contestando Controparte_1 Controparte_3
la sussistenza di nesso causale tra il sinistro stradale e le voci risarcitorie richieste dall'attore.
Deduceva la mancanza di prova circa l'incidenza causale delle lesioni subite sulla capacità lavorativa specifica.”.
§ 3. - Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “- condanna CP_1
(già , in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere
[...] Controparte_3
la somma di € 1.945,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre agli Parte_1
interessi compensativi come da motivazione;
- rigetta per il resto la domanda;
- compensa per metà le spese di lite;
condanna già in persona del Controparte_1 Controparte_3
legale rappresentante p.t., alla refusione del residuo nei confronti di , Parte_1 liquidato in € 900,00 per compensi professionali oltre oneri accessori come per legge ed €
335,00 per esborsi, con distrazione in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario;
-pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di CTU.”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “La dinamica del sinistro non ha
3 formato oggetto di contestazione tra le parti;
la controversia verte sulla quantificazione dei danni subiti dal con riguardo alle voci sopra indicate (lucro cessante e spese Pt_1
odontoiatriche per prestazioni aggiuntive eseguite da altro collega presso il proprio studio).
L'espletata CTU medico-legale – che appare completa ed esaustiva, nonché scevra da vizi logici e le cui conclusioni vengono pertanto condivise dal giudicante – ha permesso di accertare che in seguito all'evento per cui è causa il iportava “Contusioni multiple Pt_1
regione mentoniera, spalla e gomito, ginocchio e caviglia sn, ginocchio dx, regione lombare ed emitorace sn, regione frontale, trauma distrattivo colonna cervicale e art. t.m.”. Il
Consulente ha evidenziato che “Sono residuati postumi permanenti che hanno determinato un periodo di INABILITA' TEMPORANEA LAVORATIVA ASSOLUTA (100%) PARI A GIORNI
35 (TRENTACINQUE)”, aggiungendo altresì che "non sono emerse significative lesioni di carattere traumatico tanto da giustificare un periodo di inabilità superiore al periodo indicato.
Le uniche patologie di un certo rilievo si segnalano a carico del tratto cervicale e lombare del rachide, le cui caratteristiche anatomo-radiografiche peraltro depongono per la presenza di importanti e preesistenti fenomeni di natura degenerativa". Ciò premesso, con riguardo alla riduzione del volume di affari, per il valore di € 30.000,00, la domanda non risulta provata.
Non può, infatti, ritenersi idonea a tale scopo la relazione di parte, consistente in una tabella riepilogativa e nelle relative note esplicative, redatta dal CTP dott. e prodotta Per_1 dall'attore. Con riferimento al lucro cessante per impossibilità di esecuzione dei preventivi indicati nell'atto di citazione, si osserva che il preventivo relativo a (di € Parte_2
22.800,00) è datato 8.01.2009 e la dichiarazione del in calce, di impossibilità di Pt_1
svolgimento delle cure odontoiatriche a causa del sinistro, non reca la data;
il preventivo relativo a (di € 17.700,00) è datato 8.01.2009 e la dichiarazione in calce non Persona_2
reca parimenti la data. In tale scarno contesto probatorio il nesso causale dedotto da parte attrice non può ritenersi dimostrato. La domanda avente ad oggetto il lucro cessante derivante da ulteriori preventivi, formulata solo in sede di memorie ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., deve ritenersi nuova e non è pertanto idonea a formale rituale ingresso nel thema decidendum.
Infine, con riguardo al danno relativo alle cure odontoiatriche fornite dal dott.
[...]
, per quanto riguarda le ricevute n. 2 e 3 del 2009 (del 3.03.2009 e 3.04.2009), deve Per_3
essere riconosciuta la maggiorazione del compenso corrisposto al collega per prestazioni eseguite nel proprio studio con riguardo al periodo di 35 giorni di inabilità assoluta riconosciuto dal CTU, per un importo risultante di € 1.945,00. Alla luce di tutto quanto esposto, la Compagnia convenuta deve essere condannata alla corresponsione della somma di €
1.945,00 nei confronti di . Trattandosi di obbligazione di valore, devono Parte_1
poi essere calcolati gli interessi compensativi al saggio legale ex art. 1284 c.c. sulla somma
4 spettante, di anno in anno rivalutata (v. Cass. Sez. Un. 1712/95), al fine di ristorare la parte danneggiata del pregiudizio legato al ritardato pagamento ed al mancato utilizzo della somma.
Tali interessi devono essere calcolati sulla somma di € 1.945,00 rivalutata di anno in anno dalla data del 10.03.2009, secondo gli indici ISTAT per i prezzi al consumo delle famiglie di impiegati ed operai (FOI), sino alla data della pubblicazione della presente sentenza. Le spese di lite sono compensate per metà in ragione della soccombenza reciproca (cfr. Cass.
n.3438/2016); il residuo segue la soccombenza ed è liquidato in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, rilevato che all'epoca di entrata in vigore dello stesso l'attività difensiva non era ancora esaurita. Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico delle parti in solido”.
§ 5. - Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, a parziale modifica della sentenza impugnata e disattesa ogni contraria istanza:
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 468/2018 del Tribunale di Roma, Sez. XII,
Giudice Dott.ssa Papetti, depositata in data 31.12.2017 e mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: "Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, accertata la civile responsabilità dei Sigg.ri e Controparte_5
per l'incidente stradale di cui è causa e quindi condannare la Controparte_4 [...]
al risarcimento di tutti i danni risentiti dall'attore in conseguenza Controparte_6
del sinistro, che si quantificano in € 73.935,00, di cui € 30.000,00 per lucro cessante (all. 19),
€ 40.500,00 per lavorazione che non ha potuto eseguire a pazienti (all.ti 20 e 21), ed € 3.435,00 pagati al Dott. per prestazioni odontoiatriche straordinarie (all.ti 23 e 24), oltre Per_3
agli interessi legali dalla data dell'instaurazione della presente controversia fino all'effettivo soddisfo, nella competenza funzionale del Giudice adito. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario" e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”.
§ 6. - ha resistito al gravame e costituitasi con comparsa di risposta depositata CP_1 in data 13.11.2018, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte adita accertata preliminarmente la proponibilità e ammissibilità dell'atto d'appello ai sensi e per gli effetti dell'art.342 c.p.c., respingere integralmente per il merito il proposto atto di gravame confermando in ogni sua parte la sentenza appellata, con condanna dell'appellante
5 al pagamento delle spese, competenze e onorari del grado di giudizio”.
§ 7. - All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. — L'appello è articolato in quattro motivi.
§ 8.1. — Con il primo motivo intestato “sulla riduzione del volume d'affari” parte appellante ha censurato la sentenza appellata nella parte in cui non ha riconosciuto il danno da lucro cessante avente ad oggetto la contrazione del volume d'affari a causa delle conseguenze del sinistro stradale.
§ 8.2 - Con il secondo motivo avente ad oggetto “sul lucro cessante per la rinuncia ai lavori commissionati” parte appellante ha censurato la sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto che la documentazione prodotta non fosse idonea a comprovare la voce di danno.
§ 8.3 - Con il terzo motivo avente ad oggetto “sulla quantificazione del danno per prestazioni odontoiatriche straordinarie del collega parte appellante ha censurato la sentenza Per_3
appellata nella parte in cui ha ritenuto che la documentazione prodotta non fosse idonea a comprovare la voce di danno, avendo limitato gli esborsi da riconoscersi al proprio collega dr. per le prestazioni odontoiatriche straordinarie sostenute nel suo studio. Pt_3
§ 8.4 - Con il quarto motivo “sulla parziale compensazione delle spese” l'appellante censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui in assenza di motivazione il primo giudice aveva parzialmente compensato le spese di lite.
§ 9. – Tali i motivi d'appello, le difese e conclusioni delle parti, preliminarmente deve essere affrontata l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata ex art.342 c.p.c. dalla Compagnia appellata.
A tale riguardo osserva il Collegio che alla stregua della giurisprudenza della S.C. (Cass. SU
n.36481/2022 e Cass.n.1932/2024) gli artt.342 e 434 c.p.c. - nel testo formulato dal d.l.n.83 del
2012, convertito con modificazione dalla l.n.134 del 2012 - devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022), aspetti che nel caso di specie si rinvengono nell'impugnazione della parte appellante.
§ 10. – Ciò posto osserva il Collegio che risulta questione di natura assorbente la pretermissione sin dal primo grado del responsabile civile, sottoposta alle parti all'udienza dell'11.02.2025.
6 In procedimento infatti in cui l'attore odierno appellante aveva richiesto “Voglia l'Ill.mo
Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, accertata la civile responsabilità dei Sigg.ri e per l'incidente stradale di cui è causa e quindi Controparte_5 Controparte_4
condannare la al risarcimento di tutti i danni risentiti Controparte_6 dall'attore in conseguenza del sinistro, che si quantificano in € 73.935,00, di cui € 30.000,00 per lucro cessante (all. 19), € 40.500,00 per lavorazione che non ha potuto eseguire a pazienti
(all.ti 20 e 21), ed € 3.435,00 pagati al Dott. per prestazioni odontoiatriche Per_3
straordinarie (all.ti 23 e 24), oltre agli interessi legali dalla data dell'instaurazione della presente controversia fino all'effettivo soddisfo, nella competenza funzionale del Giudice adito” non poteva decidersi - come diversamente avvenuto - in assenza del litisconsorte necessario ossia del responsabile civile, evincendosi chiaramente dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado che la domanda verteva in fattispecie di scontro tra un motociclo condotto dall'appellante ed una autovettura e che il avesse agito ai sensi dell'art.149 del Pt_1
d.lgs.n.209 del 2005 (peraltro richiedendo una IP superiore al 9%) nei confronti della propria
Compagnia, non rinvenendosi nell'atto di citazione tantomeno nella prima memoria ex art.183 co.6 c.p.c. allegazione alcuna volta a palesare una azione di natura contrattuale per una polizza infortuni.
Ne consegue che nel caso di specie debba trovare applicazione quanto osservato da
Cass.civ.n.4994 del 2023 per cui in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore (e così anche in tutte le fattispecie di azione diretta verso l'assicurazione), sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso d.lgs., posto che anche l'azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento - oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del "decisum" - non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta.
Ancora sul punto giovi richiamare Cass.civ.n.7755 del 2020 per cui in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso decreto, sicché, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche
7 d'ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l'annullamento della sentenza ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c..
Trattasi oltretutto di principi assolutamente consolidati e da tempo nella giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le più risalenti e massimate Cass.civ.n.1980 del 1990 e ss.).
Sul punto deve rimandarsi ancora a Cass.civ.n.15892 del 2001 per cui in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, qualora il danneggiato agisca direttamente contro l'assicuratore (art. 18, primo comma legge 990/1969), la domanda deve essere proposta anche contro il responsabile del danno (art. 23 legge citata), che assume, per l'effetto, la veste di litisconsorte necessario del primo in sede processuale, con la conseguenza che, ove manchi la prova che l'atto introduttivo del giudizio sia stato notificato anche al detto responsabile, la domanda non va dichiarata improcedibile, dovendosi, per converso, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte non citata, ex art. 102, secondo comma cod. proc. civ..
Dunque, il presente procedimento deve trovare definizione - avendo valore dirimente- assorbente rispetto a qualsivoglia altra domanda delle parti - ai sensi dell'art.354 c.p.c. con declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per mancata preliminare e necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario dell'autovettura danneggiante, versandosi, per quanto di seguito illustrato e dedotto nell'atto di citazione in primo grado (cfr., pag.n.3), in ipotesi di litisconsorzio necessario, dovendosi necessariamente qualificare l'azione introduttiva quale azione proposta ex art.149 cod.ass., così evincendosi anche dall'atto d'appello.
La S.C. infatti anche con l'ordinanza n.21896 del 2017 ha osservato - richiamando anche in questo caso altre precedenti pronunce e il sistema della precedente l.n.990 del 1969 come del resto quello regolato dal d.lgs. n.209 del 2005 - che “In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art.149 del d.lgs. n.209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art.144, comma 3, dello stesso decreto”. Nella richiamata pronuncia si è infatti evidenziato che “il sistema previsto dal d.lgs. n.209 del 2005 è, per certi versi, identico a quello preesistente;
ed infatti l'art. 144, comma 3, di tale decreto dispone che, quando la vittima propone l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile, ha l'obbligo di convenire altresì, quale litisconsorte necessario, il responsabile del sinistro, identificato nel proprietario del mezzo. L'azione che la legge offre al danneggiato nei confronti del proprio assicuratore non è diversa da quella regolata dall'art. 144 cit.; ne dà conferma in tal senso il comma 6 dell'art.149 il quale attribuisce alla vittima la stessa azione regolata dalla
8 norma precedente;
e la possibilità che l'art. 149, comma 6, cit. conferisce all'assicuratore del responsabile di intervenire in giudizio e di estromettere l'altra impresa si collega alla posizione di accollo ex lege di cui si è detto in precedenza. La legge dice che, quando tale intervento ha luogo, la richiesta di estromissione è possibile se l'impresa interveniente riconosca la responsabilità del proprio assistito. Ora, è palese che tale responsabilità, per essere oggetto di riconoscimento, deve essere già oggetto di discussione nel giudizio introdotto dal danneggiato contro il proprio assicuratore e ciò è un'ulteriore indiretta conferma dell'esistenza del litisconsorzio necessario”.
Da quanto precede consegue quindi la nullità della sentenza di primo grado e la necessità di rimettere la causa al Tribunale di Roma ex art.354 c.p.c., dovendosi sul punto osservare che la questione sarebbe oltretutto rilevabile d'ufficio anche nell'eventuale giudizio di legittimità atteso che la S.C. con sentenza n.8825 del 2007 ha evidenziato che “Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, primo comma, cod. proc. civ., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio per cassazione,
l'annullamento -anche d'ufficio - delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure a norma dell'art.383, ultimo comma, cod. proc. civ.”.
§ 11. – Le spese di lite in considerazione del rilievo ufficioso debbono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1
atto di citazione notificato in data 26.06.2018, avverso la sentenza n.468/2018 resa in data
31/12/2017 dal Tribunale di Roma pubblicata il 9.01.2018, così provvede:
1) Dichiara la nullità della sentenza n.468 del 2018 emessa dal Tribunale di Roma per mancata integrazione del contraddittorio sin dal primo grado nei confronti del danneggiante responsabile.
2) Dispone ex art.354 c.p.c. la rimessione della causa al primo giudice.
3) Compensa integralmente le spese di lite del grado.
Roma, 7.05.25
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
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