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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 15/04/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Sezione procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Francesco Parisoli presidente dott. Simona Boiardi giudice dott. Niccolo' Stanzani Maserati giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A letto il ricorso n. 176/2024 per l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni proposto ai sensi dell'art. 268 ccii dalla sig.ra (cf: , nata il [...] a Parte_1 C.F._1
LN né ON (RE) ed ivi residente, con il patrocinio dell'avv. Ylenia MF Pezzuto;
letta la relazione particolareggiata della dott.ssa Persona_1 nominata gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dei Commercialisti di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali della ricorrente, coincidente con il luogo di residenza;
ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, let. c), ccii, poiché il ricorrente non risulta assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
rilevato che il ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, ccii;
ritenuto che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
rilevato, infatti, che risultano debiti a carico della sig.ra per Pt_1 circa euro 202.000, accumulati per la maggior parte verso l'Istituto di credito mutuante e verso altri enti finanziatori;
rilevato che la ricorrente non è proprietaria di beni immobili;
che è invece proprietaria di un'autovettura (di cui non sono stati forniti i dati né in ricorso né nella relazione particolareggiata) che sarà ricompresa nella procedura di liquidazione;
1 rilevato ancora che la debitrice è impiegata a tempo indeterminato e percepisce una retribuzione media mensile pari a circa euro 2.660, su cui gravano trattenute per pignoramenti;
considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, let. b), ccii, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore «nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»; rilevato, in proposito, che la ricorrente vive sola in un appartamento di proprietà dei genitori;
che la ricorrente ha indicato in euro 2.210 circa l'ammontare delle spese ordinarie mensili necessarie al proprio mantenimento, oltre alle spese straordinarie non prevedibili;
osservato che lo stipendio della ricorrente è come detto stato oggetto di pignoramenti e cessione volontaria del quinto;
ritenuto a tal proposito che a far data dal mese successivo all'apertura della presente liquidazione, anche in ragione delle finalità perseguite dalla legge n. 3/2012, eventuali pagamenti del terzo pignorato in favore del creditore procedente o cessionario debbano intendersi inefficaci nei confronti della procedura;
rilevato che la debitrice si è resa quindi disponibile a versare, per l'orizzonte temporale del piano (3 anni), la somma di euro 450 mensili;
ritenuto che l'indicazione di tale somma è meramente indicativa poiché invero il debitore dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese personali, come quantificate nel dispositivo che segue (somma che in ipotesi potrà quindi variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti); che sarà quindi obbligo della ricorrente effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare che l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;
rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 ccii;
osservato che l'art. 268 co. 3 ult. periodo ccii prevede che, quando la domanda è proposta dal debitore persona fisica, può farsi luogo all'apertura della liquidazione controllata solo se l'occ, nella propria relazione, attesta che sia possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;
rilevato che, a seguito dell'integrazione richiesta, il gestore della crisi ha proceduto a tale attestazione;
rilevato, da ultimo, che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;
osservato che deve essere nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, let. b), ccii;
2 rilevato che la norma prevede, in caso di domanda presentata dal debitore, che sia confermato l'Organo di Composizione della Crisi (e per esso il gestore), salva la ricorrenza di giustificati motivi;
ritenuto che l'iscrizione all'albo istituito ai sensi dell'art. 356 ccii non costituisca presupposto necessario per la nomina a liquidatore in caso di conferma dell'occ; osservato, infatti, che tale requisito pare doversi riferire esclusivamente alle procedure maggiori (liquidazione giudiziale;
concordato preventivo), posto che il secondo comma dell'art. 356 ccii consente l'iscrizione, anche in caso di mancato ottemperamento degli obblighi informativi, a chi abbia svolto in precedenza le funzioni di curatore fallimentare, commissario o liquidatore giudiziale ma non anche di liquidatore nelle procedure di sovraindebitamento;
che non sarebbe ragionevole, ai fini dell'iscrizione all'albo, valorizzare soltanto la pregressa esperienza quale curatore o liquidatore nelle procedure maggiori e non anche, invece, quella di liquidatore nelle procedure minori;
ritenuto, pertanto, che la previsione di cui al secondo comma dell'art. 356 ccii, porti a ritenere che anche il primo comma si riferisca soltanto alle procedure maggiori e che l'iscrizione all'albo dei gestori della crisi sia dunque obbligatoria solo per la nomina a curatore, commissario o liquidatore nelle procedure di liquidazione giudiziale o concordato preventivo;
che tale interpretazione appare inoltre preferibile anche sotto un diverso profilo di economicità delle risorse a disposizione, tenuto conto della necessità, particolarmente marcata nelle procedure minori, di evitare inutili duplicazioni di costi che potrebbero derivare dalla nomina a liquidatore di un soggetto diverso dall'occ (ovvero dal gestore della crisi);
p.q.m.
I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico della sig.ra (cf: , nata il Parte_1 C.F._1
06/10/1971 a LN né ON (RE) ed ivi residente;
II. nomina giudice delegato il dott. Niccolò Stanzani Maserati;
III. nomina Liquidatore la dott.ssa già nominata Persona_1
Gestore della Crisi dall'occ; IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
V. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di
3 rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;
VI. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
VII. ordina, poiché il patrimonio da liquidare comprende un bene mobile registrato, la trascrizione della presente sentenza a cura del Liquidatore presso il Pubblico Registro Automobilistico competente;
VIII. dispone che la somma mensile percepita dal debitore a titolo di redditi che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 2.000; IX. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;
X. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;
XI. dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, ove possibile;
XI. stabilisce che la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. Così deciso in Reggio Emilia il 14/04/2025, nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali. il giudice rel. Niccolo' Stanzani Maserati il presidente Francesco Parisoli
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S E N T E N Z A letto il ricorso n. 176/2024 per l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni proposto ai sensi dell'art. 268 ccii dalla sig.ra (cf: , nata il [...] a Parte_1 C.F._1
LN né ON (RE) ed ivi residente, con il patrocinio dell'avv. Ylenia MF Pezzuto;
letta la relazione particolareggiata della dott.ssa Persona_1 nominata gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dei Commercialisti di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali della ricorrente, coincidente con il luogo di residenza;
ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, let. c), ccii, poiché il ricorrente non risulta assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
rilevato che il ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, ccii;
ritenuto che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
rilevato, infatti, che risultano debiti a carico della sig.ra per Pt_1 circa euro 202.000, accumulati per la maggior parte verso l'Istituto di credito mutuante e verso altri enti finanziatori;
rilevato che la ricorrente non è proprietaria di beni immobili;
che è invece proprietaria di un'autovettura (di cui non sono stati forniti i dati né in ricorso né nella relazione particolareggiata) che sarà ricompresa nella procedura di liquidazione;
1 rilevato ancora che la debitrice è impiegata a tempo indeterminato e percepisce una retribuzione media mensile pari a circa euro 2.660, su cui gravano trattenute per pignoramenti;
considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, let. b), ccii, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore «nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»; rilevato, in proposito, che la ricorrente vive sola in un appartamento di proprietà dei genitori;
che la ricorrente ha indicato in euro 2.210 circa l'ammontare delle spese ordinarie mensili necessarie al proprio mantenimento, oltre alle spese straordinarie non prevedibili;
osservato che lo stipendio della ricorrente è come detto stato oggetto di pignoramenti e cessione volontaria del quinto;
ritenuto a tal proposito che a far data dal mese successivo all'apertura della presente liquidazione, anche in ragione delle finalità perseguite dalla legge n. 3/2012, eventuali pagamenti del terzo pignorato in favore del creditore procedente o cessionario debbano intendersi inefficaci nei confronti della procedura;
rilevato che la debitrice si è resa quindi disponibile a versare, per l'orizzonte temporale del piano (3 anni), la somma di euro 450 mensili;
ritenuto che l'indicazione di tale somma è meramente indicativa poiché invero il debitore dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese personali, come quantificate nel dispositivo che segue (somma che in ipotesi potrà quindi variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti); che sarà quindi obbligo della ricorrente effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare che l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;
rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 ccii;
osservato che l'art. 268 co. 3 ult. periodo ccii prevede che, quando la domanda è proposta dal debitore persona fisica, può farsi luogo all'apertura della liquidazione controllata solo se l'occ, nella propria relazione, attesta che sia possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;
rilevato che, a seguito dell'integrazione richiesta, il gestore della crisi ha proceduto a tale attestazione;
rilevato, da ultimo, che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;
osservato che deve essere nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, let. b), ccii;
2 rilevato che la norma prevede, in caso di domanda presentata dal debitore, che sia confermato l'Organo di Composizione della Crisi (e per esso il gestore), salva la ricorrenza di giustificati motivi;
ritenuto che l'iscrizione all'albo istituito ai sensi dell'art. 356 ccii non costituisca presupposto necessario per la nomina a liquidatore in caso di conferma dell'occ; osservato, infatti, che tale requisito pare doversi riferire esclusivamente alle procedure maggiori (liquidazione giudiziale;
concordato preventivo), posto che il secondo comma dell'art. 356 ccii consente l'iscrizione, anche in caso di mancato ottemperamento degli obblighi informativi, a chi abbia svolto in precedenza le funzioni di curatore fallimentare, commissario o liquidatore giudiziale ma non anche di liquidatore nelle procedure di sovraindebitamento;
che non sarebbe ragionevole, ai fini dell'iscrizione all'albo, valorizzare soltanto la pregressa esperienza quale curatore o liquidatore nelle procedure maggiori e non anche, invece, quella di liquidatore nelle procedure minori;
ritenuto, pertanto, che la previsione di cui al secondo comma dell'art. 356 ccii, porti a ritenere che anche il primo comma si riferisca soltanto alle procedure maggiori e che l'iscrizione all'albo dei gestori della crisi sia dunque obbligatoria solo per la nomina a curatore, commissario o liquidatore nelle procedure di liquidazione giudiziale o concordato preventivo;
che tale interpretazione appare inoltre preferibile anche sotto un diverso profilo di economicità delle risorse a disposizione, tenuto conto della necessità, particolarmente marcata nelle procedure minori, di evitare inutili duplicazioni di costi che potrebbero derivare dalla nomina a liquidatore di un soggetto diverso dall'occ (ovvero dal gestore della crisi);
p.q.m.
I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico della sig.ra (cf: , nata il Parte_1 C.F._1
06/10/1971 a LN né ON (RE) ed ivi residente;
II. nomina giudice delegato il dott. Niccolò Stanzani Maserati;
III. nomina Liquidatore la dott.ssa già nominata Persona_1
Gestore della Crisi dall'occ; IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
V. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di
3 rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;
VI. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
VII. ordina, poiché il patrimonio da liquidare comprende un bene mobile registrato, la trascrizione della presente sentenza a cura del Liquidatore presso il Pubblico Registro Automobilistico competente;
VIII. dispone che la somma mensile percepita dal debitore a titolo di redditi che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 2.000; IX. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;
X. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;
XI. dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, ove possibile;
XI. stabilisce che la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. Così deciso in Reggio Emilia il 14/04/2025, nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali. il giudice rel. Niccolo' Stanzani Maserati il presidente Francesco Parisoli
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