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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/04/2025, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13986/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13986/2023 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 11 aprile 2025, alle ore 09.30, innanzi al dott. Sabrina Luperini, nelle disposte forme di cui all'art. 127 bis cpc, mediante l'applicativo Team, sono comparsi:
l'avv. PAPALEO ALESSANDRO Controparte_2
-per l'avv. MAIONE MARZIA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv. Papaleo conclude e discute come da note conclusive del 04.04.25. L'Avv. Maione conclude come da comparsa conclusionale ed eccepisce la tardività della richiesta di condanna ex art. 96 cpc della Controparte_3
L'Avv. Papaleo contesta detta eccezione di tardività, come da note conclusive depositate
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Sabrina Luperini
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13986/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBO REALDO (C.F. Parte_1 P.IVA_1
) e PAPALEO ALESSANDRO ( ) VIA FRATELLI C.F._1 C.F._2
GABBA 4 20121 MILANO;
con elezione di domicilio presso il difensore avv. COLOMBO REALDO
PARTE ATTRICE-OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAIONE MARZIA, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA DEL PONTE ALLE MOSSE 182 50144 FIRENZE presso il difensore avv. MAIONE MARZIA
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: Opposizione decreto ingiuntivo in materia di subappalto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Thema decidendum e svolgimento del giudizio
Si controverte in ordine al decreto ingiuntivo n. 3402/2023 con cui l'intestato Tribunale di Firenze ha ingiunto alla società , il pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 dell'importo di €. 17.891,70, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo e spese liquidate nella procedura monitoria, in forza di n. due fatture commerciali insolute (la fattura n. 2191 del 30 giugno 2023 dell'importo di €. 8.972,50 e la fattura n. 2218 del 31 luglio 2023 dell'importo di €. 7.390,00) emesse sulla base dei due contratti di subappalto sottoscritti dagli odierni contendenti nel settembre 2021, inerenti i lavori di ammodernamento e revisione di quattro ascensori in due edifici siti in Firenze (docc. 1 e 4 del monitorio), oltre che per l'importo di €. 989,20 a titolo di interessi moratori per il ritardato pagamento di altre quattordici fatture, dell'ammontare complessivo di €. 48.812,10.
pagina 2 di 4 L'ingiunta , raggiunta dalla notifica di detto decreto ingiuntivo in data 19 Parte_1 ottobre 2023, ha proceduto al pagamento delle due fatture azionate in via monitoria con due rimesse del 31.10.2023 e del 30.11.2023, e, sostenendo l'inesigibilità e la non debenza del credito fatto oggetto di ingiunzione, ha interposto opposizione avverso il summenzionato decreto ingiuntivo. La si è costituita in giudizio al fine di resistere a detta opposizione e Controparte_1 rivendicare la legittimità della pretesa azionata in via monitoria ed ottenere la conferma dell'opposto decreto, con condanna della società attrice-opponente , al Parte_1 pagamento delle spese di lite e condanna ex art. 96, co. III cpc. L'opposta non ha ritenuto di accettare l'offerta conciliativa formulata pro bono pacis e banco iudicis dall'opponente di pagamento dell'importo di €. 500,00 e, disattesa la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ed inutilmente esperita la disposta mediazione, la causa viene ora per la decisione senza necessità di ulteriori mezzi istruttori.
Sugli oneri probatori delle parti Nel caso giova ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo costituisce una seconda fase di un giudizio, quello monitorio, già pendente, di cui è prosecuzione (cfr.
C.Cass. 19596/2020). Come noto, nell'ambito di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si realizza una sostanziale inversione dei ruoli delle parti, per cui è onere della parte convenuta opposta, nella sua qualità di parte attrice in senso sostanziale, fornire la prova della pretesa azionata in sede monitoria ove, come nel caso, la parte ingiunta ne abbia contestato la legittimità (cfr. ex multis, Cass. civ. 6421/2003).
Nel merito Nel caso, all'esito dell'avvenuto pagamento da parte della di gran parte Parte_1 degli importi oggetto dell'opposta ingiunzione, la creditrice opposta , ha Controparte_4 fatto osservare che ha avuto ragione ad emettere le due fatture a svincolo delle somme trattenute a garanzia dei subappalti dalla e, rilevando l'illegittimo contegno di Parte_1 quest'ultima per aver omesso di autorizzare detto svincolo, nonostante in tal senso più volta sollecitata, ha domandato la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo. La domanda dell'opposta diretta al riconoscimento degli interessi di mora sulle due fatture di svincolo delle trattenute azionate in via monitoria, non può tuttavia ricevere accoglimento.
Difatti, secondo le previsioni contrattuali sottoscritte, il termine per il pagamento delle fatture inerenti ai rapporti di subappalto in essere tra le parti, è di “120 gg. data fattura fine mese”. Come disposto dall'art. 1372, co.I, c.c., “Il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto se non per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge”, ragion per cui la sebbene non favorita dal contenuto delle clausole contrattuali Controparte_1 sottoscritte, è tenuta alla relativa osservanza e conseguentemente non può pretendere il riconoscimento dell'esigibilità immediata delle due fatture oggetto di ingiunzione, in quanto contraria alle pattuizioni contrattuali, nel caso mai derogate e venute meno. L'opposta ha invece ragione di pretendere la somma di €. 989,20 a titolo di interessi moratori per il ritardato pagamento delle 14 fatture da parte della , considerato Parte_1 che a mente di quanto previsto dal D.Lgs 231/2002, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo indicato in fattura e che la mancata adesione ai termini inseriti in fattura porta alla messa in mora automatica del debitore, salvo che quest'ultimo dimostri che l'inadempimento è stato cagionato da circostanze a lui non imputabili.
pagina 3 di 4 Nella vicenda in esame, che il ritardato pagamento delle 14 fatture per le quali è stato ingiunto il pagamento della somma di €. 989,20, sia dipeso a circostanza riconducibile alla parte opposta, è rimasta affermazione soltanto meramente affermata dall'obbligata _1
, specie a fronte alle allegazioni della parte opposta, tese a dimostrare come questa abbia
[...] avuto cura di farsi parte diligente per la definizione dei rapporti, chiedendo ausilio alla _1
, che teneva la fila con la committenza del rapporto contrattuale principale, cui la
[...] _1
è rimasta silente.
[...] Anche la contestazione della quantificazione dell'importo di detti interessi operata dalla di €. 989,20, va disattesa, dato che, come eccepito dall'opposta, avvenuta Controparte_1 soltanto tardivamente, con la seconda memoria ex art. 171 ter cpc depositata dalla _1
, destinata alla sola precisazione dei mezzi istruttori o alla proposizione di eccezioni
[...] conseguente a domande ed eccezioni nuove della controparte.
Il decreto ingiuntivo opposto va conseguentemente revocato;
ciò nonostante, l'opponente va condannata al pagamento della somma di €. 989,20 per gli interessi moratori dovuti per il ritardato pagamento sulle 14 fatture meglio indicate nel ricorso monitorio. Detta somma, in conformità al disposto di cui all'art. 1283 c.c., va maggiorata degli ulteriori interessi anatocistici prodotti da detti interessi moratori scaduti da oltre sei mesi ex art. 1283-1284 c.c., dalla data del deposito del ricorso monitorio, che costituisce condizione e termine iniziale per la produzione degli interessi secondari (cfr. Cass. 12043/2004; Cass.
1164/2017).
Nonostante la corposa riduzione del credito ingiunto, la parte opposta è risultata pur sempre vittoriosa, pertanto la parte opponente va dichiarata tenuta al rimborso delle spese liquidate all'opposta nella fase monitoria. Le spese della presente lite, comprese quelle della procedura di mediazione, vengono poste in capo alla parte opponente e liquidate come in dispositivo secondo i parametri di valore corrispondenti all'attribuito ex D.M. 55/2014, aggiornati al DM 147/2022. Nella fattispecie non sussistono infine i presupposti per l'applicazione della speciale condanna sanzionatoria ex art. 96 cpc invocata da entrambe le parti, stante l'assenza di male fede o colpa grave della condotta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Sabrina Luperini, definitivamente pronunziando nel presente giudizio, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, così provvede:
REVOCA il decreto ingiuntivo opposto;
CONDANNA la nella persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento in favore della della somma di €. 989,20 a titolo di Controparte_1 interessi per ritardato pagamento, oltre interessi anatocistici e spese del monitorio, come in parte motiva.
CONDANNA la nella persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore della liquidate nella misura di Controparte_1
€. 662,00 per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso spese forfettario, Iva e cap.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale, Verbale chiuso alle ore 19.48.
11 aprile 2025 Il Giudice Onorario dott. Sabrina Luperini
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13986/2023 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 11 aprile 2025, alle ore 09.30, innanzi al dott. Sabrina Luperini, nelle disposte forme di cui all'art. 127 bis cpc, mediante l'applicativo Team, sono comparsi:
l'avv. PAPALEO ALESSANDRO Controparte_2
-per l'avv. MAIONE MARZIA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv. Papaleo conclude e discute come da note conclusive del 04.04.25. L'Avv. Maione conclude come da comparsa conclusionale ed eccepisce la tardività della richiesta di condanna ex art. 96 cpc della Controparte_3
L'Avv. Papaleo contesta detta eccezione di tardività, come da note conclusive depositate
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Sabrina Luperini
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13986/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBO REALDO (C.F. Parte_1 P.IVA_1
) e PAPALEO ALESSANDRO ( ) VIA FRATELLI C.F._1 C.F._2
GABBA 4 20121 MILANO;
con elezione di domicilio presso il difensore avv. COLOMBO REALDO
PARTE ATTRICE-OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAIONE MARZIA, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA DEL PONTE ALLE MOSSE 182 50144 FIRENZE presso il difensore avv. MAIONE MARZIA
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: Opposizione decreto ingiuntivo in materia di subappalto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Thema decidendum e svolgimento del giudizio
Si controverte in ordine al decreto ingiuntivo n. 3402/2023 con cui l'intestato Tribunale di Firenze ha ingiunto alla società , il pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 dell'importo di €. 17.891,70, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo e spese liquidate nella procedura monitoria, in forza di n. due fatture commerciali insolute (la fattura n. 2191 del 30 giugno 2023 dell'importo di €. 8.972,50 e la fattura n. 2218 del 31 luglio 2023 dell'importo di €. 7.390,00) emesse sulla base dei due contratti di subappalto sottoscritti dagli odierni contendenti nel settembre 2021, inerenti i lavori di ammodernamento e revisione di quattro ascensori in due edifici siti in Firenze (docc. 1 e 4 del monitorio), oltre che per l'importo di €. 989,20 a titolo di interessi moratori per il ritardato pagamento di altre quattordici fatture, dell'ammontare complessivo di €. 48.812,10.
pagina 2 di 4 L'ingiunta , raggiunta dalla notifica di detto decreto ingiuntivo in data 19 Parte_1 ottobre 2023, ha proceduto al pagamento delle due fatture azionate in via monitoria con due rimesse del 31.10.2023 e del 30.11.2023, e, sostenendo l'inesigibilità e la non debenza del credito fatto oggetto di ingiunzione, ha interposto opposizione avverso il summenzionato decreto ingiuntivo. La si è costituita in giudizio al fine di resistere a detta opposizione e Controparte_1 rivendicare la legittimità della pretesa azionata in via monitoria ed ottenere la conferma dell'opposto decreto, con condanna della società attrice-opponente , al Parte_1 pagamento delle spese di lite e condanna ex art. 96, co. III cpc. L'opposta non ha ritenuto di accettare l'offerta conciliativa formulata pro bono pacis e banco iudicis dall'opponente di pagamento dell'importo di €. 500,00 e, disattesa la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ed inutilmente esperita la disposta mediazione, la causa viene ora per la decisione senza necessità di ulteriori mezzi istruttori.
Sugli oneri probatori delle parti Nel caso giova ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo costituisce una seconda fase di un giudizio, quello monitorio, già pendente, di cui è prosecuzione (cfr.
C.Cass. 19596/2020). Come noto, nell'ambito di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si realizza una sostanziale inversione dei ruoli delle parti, per cui è onere della parte convenuta opposta, nella sua qualità di parte attrice in senso sostanziale, fornire la prova della pretesa azionata in sede monitoria ove, come nel caso, la parte ingiunta ne abbia contestato la legittimità (cfr. ex multis, Cass. civ. 6421/2003).
Nel merito Nel caso, all'esito dell'avvenuto pagamento da parte della di gran parte Parte_1 degli importi oggetto dell'opposta ingiunzione, la creditrice opposta , ha Controparte_4 fatto osservare che ha avuto ragione ad emettere le due fatture a svincolo delle somme trattenute a garanzia dei subappalti dalla e, rilevando l'illegittimo contegno di Parte_1 quest'ultima per aver omesso di autorizzare detto svincolo, nonostante in tal senso più volta sollecitata, ha domandato la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo. La domanda dell'opposta diretta al riconoscimento degli interessi di mora sulle due fatture di svincolo delle trattenute azionate in via monitoria, non può tuttavia ricevere accoglimento.
Difatti, secondo le previsioni contrattuali sottoscritte, il termine per il pagamento delle fatture inerenti ai rapporti di subappalto in essere tra le parti, è di “120 gg. data fattura fine mese”. Come disposto dall'art. 1372, co.I, c.c., “Il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto se non per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge”, ragion per cui la sebbene non favorita dal contenuto delle clausole contrattuali Controparte_1 sottoscritte, è tenuta alla relativa osservanza e conseguentemente non può pretendere il riconoscimento dell'esigibilità immediata delle due fatture oggetto di ingiunzione, in quanto contraria alle pattuizioni contrattuali, nel caso mai derogate e venute meno. L'opposta ha invece ragione di pretendere la somma di €. 989,20 a titolo di interessi moratori per il ritardato pagamento delle 14 fatture da parte della , considerato Parte_1 che a mente di quanto previsto dal D.Lgs 231/2002, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo indicato in fattura e che la mancata adesione ai termini inseriti in fattura porta alla messa in mora automatica del debitore, salvo che quest'ultimo dimostri che l'inadempimento è stato cagionato da circostanze a lui non imputabili.
pagina 3 di 4 Nella vicenda in esame, che il ritardato pagamento delle 14 fatture per le quali è stato ingiunto il pagamento della somma di €. 989,20, sia dipeso a circostanza riconducibile alla parte opposta, è rimasta affermazione soltanto meramente affermata dall'obbligata _1
, specie a fronte alle allegazioni della parte opposta, tese a dimostrare come questa abbia
[...] avuto cura di farsi parte diligente per la definizione dei rapporti, chiedendo ausilio alla _1
, che teneva la fila con la committenza del rapporto contrattuale principale, cui la
[...] _1
è rimasta silente.
[...] Anche la contestazione della quantificazione dell'importo di detti interessi operata dalla di €. 989,20, va disattesa, dato che, come eccepito dall'opposta, avvenuta Controparte_1 soltanto tardivamente, con la seconda memoria ex art. 171 ter cpc depositata dalla _1
, destinata alla sola precisazione dei mezzi istruttori o alla proposizione di eccezioni
[...] conseguente a domande ed eccezioni nuove della controparte.
Il decreto ingiuntivo opposto va conseguentemente revocato;
ciò nonostante, l'opponente va condannata al pagamento della somma di €. 989,20 per gli interessi moratori dovuti per il ritardato pagamento sulle 14 fatture meglio indicate nel ricorso monitorio. Detta somma, in conformità al disposto di cui all'art. 1283 c.c., va maggiorata degli ulteriori interessi anatocistici prodotti da detti interessi moratori scaduti da oltre sei mesi ex art. 1283-1284 c.c., dalla data del deposito del ricorso monitorio, che costituisce condizione e termine iniziale per la produzione degli interessi secondari (cfr. Cass. 12043/2004; Cass.
1164/2017).
Nonostante la corposa riduzione del credito ingiunto, la parte opposta è risultata pur sempre vittoriosa, pertanto la parte opponente va dichiarata tenuta al rimborso delle spese liquidate all'opposta nella fase monitoria. Le spese della presente lite, comprese quelle della procedura di mediazione, vengono poste in capo alla parte opponente e liquidate come in dispositivo secondo i parametri di valore corrispondenti all'attribuito ex D.M. 55/2014, aggiornati al DM 147/2022. Nella fattispecie non sussistono infine i presupposti per l'applicazione della speciale condanna sanzionatoria ex art. 96 cpc invocata da entrambe le parti, stante l'assenza di male fede o colpa grave della condotta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Sabrina Luperini, definitivamente pronunziando nel presente giudizio, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, così provvede:
REVOCA il decreto ingiuntivo opposto;
CONDANNA la nella persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento in favore della della somma di €. 989,20 a titolo di Controparte_1 interessi per ritardato pagamento, oltre interessi anatocistici e spese del monitorio, come in parte motiva.
CONDANNA la nella persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore della liquidate nella misura di Controparte_1
€. 662,00 per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso spese forfettario, Iva e cap.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale, Verbale chiuso alle ore 19.48.
11 aprile 2025 Il Giudice Onorario dott. Sabrina Luperini
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