Versione
23 marzo 1949
23 marzo 1949
Art. 1. Articolo unico.
E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di L. 46.855.000 a favore del Pio Istituto di Santo spirito ed Ospedali Riuniti di Roma, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a sopperire alla maggiore spesa derivante dalla presente legge con il provento della maggiore entrata prevista dal disegno di legge n. 152, presentato al Parlamento il 29 novembre 1948 e recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49.
E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di L. 46.855.000 a favore del Pio Istituto di Santo spirito ed Ospedali Riuniti di Roma, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a sopperire alla maggiore spesa derivante dalla presente legge con il provento della maggiore entrata prevista dal disegno di legge n. 152, presentato al Parlamento il 29 novembre 1948 e recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 08/07/1957, n. 109Provvedimento: […] Conclude quindi, perché la sollevata questione di illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 1 della legge regionale n. 47 del 1949 sia dichiarata infondata. […]Leggi di più...
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