Articolo 1 della Legge 4 febbraio 1949, n. 47
Versione
23 marzo 1949
Art. 1. Articolo unico.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di L. 46.855.000 a favore del Pio Istituto di Santo spirito ed Ospedali Riuniti di Roma, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a sopperire alla maggiore spesa derivante dalla presente legge con il provento della maggiore entrata prevista dal disegno di legge n. 152, presentato al Parlamento il 29 novembre 1948 e recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49.

Entrata in vigore il 23 marzo 1949
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