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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/06/2025, n. 2861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2861 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10493/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Serafina Aceto Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 10493/2024 promossa da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DONATI Parte_1 C.F._1
SIMONA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
, nato a [...] l'[...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
relativo alla minore: , nata a [...] il [...] Parte_2
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da verbale d'udienza del 16/01/2025
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e non Parte_1 Controparte_1
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso depositato il 11/06/2024 a chiesto al Tribunale la previsione Parte_1
di un contributo per il mantenimento della figlia minore.
Il convenuto non si è costituito nonostante la regolarità della notificazione.
All'udienza del 16/01/2025 il Giudice dava atto della regolarità della notifica del ricorso a parte convenuta. Il difensore di parte ricorrente chiedeva in via provvisoria il riconoscimento della somma richiesta a titolo di mantenimento. Chiedeva altresì di confermare la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale già disposta dal Tribunale per i Minorenni in data 10.08.2023 con conseguente affidamento esclusivo rafforzato della minore alla madre.
Il giudice disponeva la notificazione del verbale contenete domande nuove al convenuto.
All'udienza del 10/04/2025 il Giudice, visto l'art. 473-bis.22. co.4 c.p.c., invitava il difensore di parte ricorrente a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore si richiamava alle conclusioni come formulate all'udienza del 16.01.2025 in ordine a decadenza e affido super esclusivo alla madre, con conferma dell'ordinanza del 24.02.2025 in ordine al contributo al mantenimento della minore.
Il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
****
Il P.M. ha chiesto l'accoglimento della domanda.
Il Tribunale ritiene che la causa sia matura per la decisione, non essendo necessari ulteriori atti di istruzione.
Sulla decadenza, l'affidamento, il collocamento della minore e sulle visite con il padre
Successivamente al provvedimento che ha disposto la decadenza del padre dalla responsabilità
genitoriale nei confronti della figlia minore, il sig. non ha dimostrato in alcun modo interesse CP_1
per la figlia.
All'udienza del 16.01.2025 la ricorrente ha dichiarato che il padre non ha contatti con la minore da quando quest'ultima aveva 5 anni.
Il totale disinteresse del padre nei confronti della figlia risulta confermato altresì dalla mancata costituzione in giudizio e dalla mancata comparizione alle udienze.
Alla luce di ciò, deve essere confermata la decadenza del sig. dalla responsabilità genitoriale CP_1
nei confronti della figlia minore. Conseguentemente l'affidamento della minore resterà concentrato in via esclusiva in capo alla madre,
sig.ra , la quale assumerà autonomamente anche le decisioni di maggior interesse Parte_1
per la minore.
resterà stabilmente collocata presso la madre ed ivi manterrà la propria residenza Parte_2
anagrafica.
Quanto alle visite padre-minore, il Collegio, avuto riguardo a quanto sopra rilevato, ritiene opportuno che le stesse, ove il padre dovesse mostrarsi interessato, possano avvenire secondo le modalità che i servizi sociali competenti per territorio indicheranno nell'interesse della minore.
Da ultimo va ribadito l'importo dell'assegno di mantenimento già disposto con ordinanza del
24.2.2025, atteso che sul punto non sono emersi elementi di novità nel corso del giudizio e risulta che il convenuto sia dotato di adeguata capacità lavorativa e professionale, sia in relazione all'età, sia in quanto, stando alle dichiarazioni della ricorrente, egli risulterebbe essere titolare di carrozzeria.
Spese di lite
Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo tenuto conto della difficoltà e della durata del procedimento, devono essere poste a carico del convenuto, essendo il comportamento di quest'ultimo ad aver indotto la ricorrente ad adire il Tribunale al fine di poter provvedere alla gestione dei figli,
altrimenti inibita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
conferma la decadenza di dall'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore Controparte_1
Persona_1
dà atto che per l'effetto la responsabilità genitoriale è concentrata in via esclusiva in capo alla madre che assumerà anche in via esclusiva le decisioni di maggior interesse per la minore Parte_1
ex art. 337 quater c.c.;
dispone che la minore mantenga la residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre;
dispone che il padre, qualora interessato, possa incontrare la figlia secondo le modalità che i servizi sociali competenti per territorio indicheranno nell'interesse della minore;
dispone che corrisponda a , a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 Parte_1
della figlia minore, assegno di euro 350 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN,
scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”;
CONDANNA a pagare in favore dello Stato le spese di lite sostenute da Controparte_1 Parte_1
, che si liquidano ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 2905,00 (di cui €
[...]
850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 1452,50 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
6.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Serafina Aceto Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 10493/2024 promossa da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DONATI Parte_1 C.F._1
SIMONA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
, nato a [...] l'[...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
relativo alla minore: , nata a [...] il [...] Parte_2
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da verbale d'udienza del 16/01/2025
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e non Parte_1 Controparte_1
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso depositato il 11/06/2024 a chiesto al Tribunale la previsione Parte_1
di un contributo per il mantenimento della figlia minore.
Il convenuto non si è costituito nonostante la regolarità della notificazione.
All'udienza del 16/01/2025 il Giudice dava atto della regolarità della notifica del ricorso a parte convenuta. Il difensore di parte ricorrente chiedeva in via provvisoria il riconoscimento della somma richiesta a titolo di mantenimento. Chiedeva altresì di confermare la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale già disposta dal Tribunale per i Minorenni in data 10.08.2023 con conseguente affidamento esclusivo rafforzato della minore alla madre.
Il giudice disponeva la notificazione del verbale contenete domande nuove al convenuto.
All'udienza del 10/04/2025 il Giudice, visto l'art. 473-bis.22. co.4 c.p.c., invitava il difensore di parte ricorrente a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore si richiamava alle conclusioni come formulate all'udienza del 16.01.2025 in ordine a decadenza e affido super esclusivo alla madre, con conferma dell'ordinanza del 24.02.2025 in ordine al contributo al mantenimento della minore.
Il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
****
Il P.M. ha chiesto l'accoglimento della domanda.
Il Tribunale ritiene che la causa sia matura per la decisione, non essendo necessari ulteriori atti di istruzione.
Sulla decadenza, l'affidamento, il collocamento della minore e sulle visite con il padre
Successivamente al provvedimento che ha disposto la decadenza del padre dalla responsabilità
genitoriale nei confronti della figlia minore, il sig. non ha dimostrato in alcun modo interesse CP_1
per la figlia.
All'udienza del 16.01.2025 la ricorrente ha dichiarato che il padre non ha contatti con la minore da quando quest'ultima aveva 5 anni.
Il totale disinteresse del padre nei confronti della figlia risulta confermato altresì dalla mancata costituzione in giudizio e dalla mancata comparizione alle udienze.
Alla luce di ciò, deve essere confermata la decadenza del sig. dalla responsabilità genitoriale CP_1
nei confronti della figlia minore. Conseguentemente l'affidamento della minore resterà concentrato in via esclusiva in capo alla madre,
sig.ra , la quale assumerà autonomamente anche le decisioni di maggior interesse Parte_1
per la minore.
resterà stabilmente collocata presso la madre ed ivi manterrà la propria residenza Parte_2
anagrafica.
Quanto alle visite padre-minore, il Collegio, avuto riguardo a quanto sopra rilevato, ritiene opportuno che le stesse, ove il padre dovesse mostrarsi interessato, possano avvenire secondo le modalità che i servizi sociali competenti per territorio indicheranno nell'interesse della minore.
Da ultimo va ribadito l'importo dell'assegno di mantenimento già disposto con ordinanza del
24.2.2025, atteso che sul punto non sono emersi elementi di novità nel corso del giudizio e risulta che il convenuto sia dotato di adeguata capacità lavorativa e professionale, sia in relazione all'età, sia in quanto, stando alle dichiarazioni della ricorrente, egli risulterebbe essere titolare di carrozzeria.
Spese di lite
Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo tenuto conto della difficoltà e della durata del procedimento, devono essere poste a carico del convenuto, essendo il comportamento di quest'ultimo ad aver indotto la ricorrente ad adire il Tribunale al fine di poter provvedere alla gestione dei figli,
altrimenti inibita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
conferma la decadenza di dall'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore Controparte_1
Persona_1
dà atto che per l'effetto la responsabilità genitoriale è concentrata in via esclusiva in capo alla madre che assumerà anche in via esclusiva le decisioni di maggior interesse per la minore Parte_1
ex art. 337 quater c.c.;
dispone che la minore mantenga la residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre;
dispone che il padre, qualora interessato, possa incontrare la figlia secondo le modalità che i servizi sociali competenti per territorio indicheranno nell'interesse della minore;
dispone che corrisponda a , a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 Parte_1
della figlia minore, assegno di euro 350 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN,
scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”;
CONDANNA a pagare in favore dello Stato le spese di lite sostenute da Controparte_1 Parte_1
, che si liquidano ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 2905,00 (di cui €
[...]
850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 1452,50 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
6.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento.