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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/02/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel.
Dr. Giorgio Sensale – Consigliere
Dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1728 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2438/2018 pronunciata in data 1° ottobre 2018 dal Tribunale di Napoli Nord, vertente
TRA
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi giusta procura in atti dagli Avv.ti C.F._2
Domenica Tartaglione e Antimo Ferraro ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Marcianise (CE) alla Via L. Fuccia n. 82 appellanti
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Dott.ssa P.IVA_1 CP_2
con sede in al Viale E. Mattei n. 36, rappresentato e difeso giusta
[...] CP_1
procura in atti dall'Avv. Loredana Pennella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in al Viale Enrico Mattei n. 36 CP_1 appellato
NONCHE'
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3 P.IVA_2 tempore, Dr. con sede legale in Milano alla Via Scarsellini n. 14, CP_4
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Luca Martinelli ed
1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Cipriano D'Aversa (CE) alla Via
Po n. 11 appellata
E
( ), in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_5 P.IVA_3
rappresentato e difeso giusta procura in atti e Deliberazione della Giunta Comunale
n. 127 del 15.12.2020 dall'Avv. Alfredo Dovetto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avellino alla Via Giovanni di Guglielmo n. 13 appellato
E
( ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_6 P.IVA_4
con sede legale in Trieste al Largo Ugo Irneri n. 1 appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 20-30 marzo 2015 Pt_1
e convenivano in giudizio il , il
[...] Parte_2 Controparte_1
, nonché le società e oltre che Controparte_5 CP_6 Controparte_3
innanzi al Tribunale di Napoli Nord al fine di sentir condannare Controparte_7 il e il , previa declaratoria di Controparte_1 Controparte_5
responsabilità, al risarcimento dei danni subiti dall'autovettura di loro proprietà
CI HE targata EK143TM a seguito del sinistro verificatosi in data 2 dicembre
2014, alle ore 11,30 circa, presso la via Consortile ASI di Teverola, in località CP_5
(latitudine 41°0'17.42”N – longitudine 14°13'39.88”).
Nel richiedere la somma di € 8.974,25 o quella maggiore o minore ritenuta giusta e commisurata − in aggiunta di interessi legali e rivalutazione monetaria – e con vittoria delle spese di lite, gli istanti deducevano a fondamento della domanda che,
nel percorrere la suddetta strada, nell'intento di arrestare Parte_1
l'autovettura per l'obbligo di “Stop” imposto dalla segnaletica verticale ivi presente,
2 aveva perso il controllo dell'autovettura, a causa della presenza sul manto stradale di un sacchetto di plastica di colore nero, di ghiaia, brecciame e sabbia, “non visibili, non prevedibili e non segnalati, evidentemente prodotti da lavori effettuati di recente e non completati”, andando ad impattarsi contro il veicolo YO AR, targato DD675MC, di proprietà di e riportando danni alla parte anteriore e alla Controparte_7
relativa parte meccanica, come da preventivo versato in atti. Precisando di aver sporto formale denuncia dell'accaduto presso il Comando di Polizia Municipale di
Teverola e di aver ricevuto comunicazione da parte del circa Controparte_8
l'appartenenza del luogo del sinistro al territorio del Comune di , gli attori CP_5
aggiungevano di aver inoltrato atto di messa in mora al e al CP_1 [...]
, rispettivamente in data 17 dicembre 2014 con raccomandata n. 89650 e CP_5
27 gennaio 2015 a mezzo pec, e di aver contestualmente informato le società CP_6
e quali garanti della r.c.a. rispettivamente della
[...] Controparte_9 CP_10
e della YO AR.
[...]
Si costituivano in giudizio il e il eccependo, CP_1 Controparte_5 preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando, nel merito, i fatti posti a fondamento della domanda avversaria. Concludevano chiedendo il rigetto della domanda e, in via subordinata, l'accertamento del concorso di colpa delle parti nella determinazione del sinistro, con vittoria delle spese di lite.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., dopo aver escusso i testimoni TE
e e, fatte precisare le conclusioni con concessione dei
[...] Testimone_2
termini ex art. 190 c.p.c., il Tribunale di Napoli Nord si pronunciava in data 1° ottobre
2018 con la sentenza 2438/2018 con cui rigettava la domanda e condannava gli attori al pagamento in favore del e del delle spese di CP_1 Controparte_5
lite.
Il Tribunale affermava l'infondatezza della domanda per non essere stata raggiunta la prova della “dinamica del sinistro per come descritta da parte attrice nei propri atti e scritti difensivi” e del “nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia”. A tal fine, poneva in rilievo che i testimoni escussi nel corso del giudizio non erano stati in grado “di identificare con sufficiente precisione le cause effettive del sinistro” e che dai fotogrammi in atti non emergeva che “le condizioni della strada
3 (comunque integra e senza significative anomalie…) fossero tali da lasciar presumere
l'esistenza del nesso eziologico”. Aggiungeva poi che la situazione di pericolo, laddove fosse stata ritenuta esistente, era in ogni caso “ben percepibile ed evitabile dal conducente dell'autovettura, con conseguente esonero di responsabilità per l'ente custode”.
Avverso tale sentenza proponevano appello, con atto di citazione notificato in data 1° aprile 2019, e invocandone l'integrale riforma e Parte_1 Parte_2
deducendo l'erronea valutazione e interpretazione delle risultanze istruttorie, attestanti la sussistenza degli elementi costitutivi dell'art. 2051 c.c., e la conseguente erronea valutazione dell'an debeatur.
Gli appellanti concludevano onde sentir “[…] dichiarare la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2051 c.c.. e per l'effetto condannare il in Controparte_5 persona del L.R.p.t., ed il , in persona del L.R.p.t., in solido tra loro, Controparte_1 al pagamento, in favore dei sigg. e , a titolo di risarcimento per Parte_1 Parte_2 il danno subito all'autoveicolo CI HE tg. EK 143TM in conseguenza del sinistro occorso in data 02/12/2014, la somma di € 8.974,25 ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dall'evento all'effettivo soddisfo” e, in via subordinata, “dichiarare la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 c.c.”, con vittoria di spese di lite.
Chiedevano, inoltre, “l'ammissione di una C.T.U. cinematica-estimativa” al fine di determinare la compatibilità dei danni rispetto alle risultanze istruttorie e provvedere alla loro quantificazione.
Si costituiva il che eccepiva, preliminarmente, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e nel merito l'infondatezza. Il
, nel richiedere la conferma della sentenza di primo grado, evidenziava, in CP_1
primo luogo, che non era stata dimostrata la titolarità del tratto di strada su cui era avvenuto il sinistro e che, indipendentemente da questa, in caso di inserimento nella rete viaria di strade di proprietà privata per il pubblico transito, il era in CP_5
ogni caso chiamato a rispondere “direttamente verso gli utenti per quanto concerne la sicurezza della circolazione stradale sul proprio territorio”. Rilevava, inoltre, che alcuna responsabilità fosse da riconoscere in capo all'Ente vista la notevole estensione delle strade pubbliche che non poteva comportare “un efficace controllo ed una costante
4 vigilanza da parte della P.A. tale da impedire l'insorgere di cause di pericolo per i cittadini”.
Riteneva, infine, che il conducente di un veicolo “che vede un sacchetto di plastica nera” avrebbe dovuto avvedersi del possibile rischio e “con una ridotta andatura avrebbe potuto evitare la busta ed evitare l'impatto”.
Si costituiva la impugnando e contestando tutto quanto assunto, Controparte_3
dedotto e richiesto dagli appellanti siccome inammissibile e improcedibile, oltre che destituito di ogni fondamento sia in fatto che in diritto.
Si costituiva il eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di Controparte_5 legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza della domanda, poiché sfornita di prova circa la sussistenza del fatto storico e del quantum debeatur.
Acquisito il fascicolo telematico del primo grado di giudizio e concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata con ordinanza del 7 aprile 2023, all'udienza del 5 dicembre 2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la
Corte riservava la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., previa riduzione a quaranta giorni del termine per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Va, preliminarmente, specificato che non si è reputato necessario disporre la rinnovazione della citazione nei confronti di , indicato soltanto in Controparte_7
epigrafe dell'atto di appello come “appellato” e poi non menzionato nuovamente nella vocatio in ius, stante la natura solidale dell'obbligazione, le corrispondenti posizioni scindibili degli autori dell'illecito, nonché la mancanza di un'autonoma domanda spiegata nei suoi confronti. Gli attori, infatti, hanno proposto domanda risarcitoria nei confronti degli enti proprietari della strada, chiedendo il previo accertamento della loro responsabilità in ordine alla causazione del sinistro verificatosi, secondo il loro assunto difensivo, per la situazione di pericolo connessa alla struttura e alle condizioni della strada stessa.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la contumacia della che, CP_6 sebbene regolarmente citata, come da ricevuta di avvenuta consegna versata in atti, non si è costituita e, al contempo, va precisato che solo con le note depositate in data
21.7.2023 la Difesa di dichiara la sua attuale diversa Controparte_3
denominazione in senza offrirne alcuna documentazione. Parte_3
5 Ancora in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex
342 c.p.c. sollevata dal e dalla perché infondata. CP_1 CP_3
A seguito della c.d. riforma Cartabia il legislatore ha cristallizzato i risultati a cui era giunta recentemente la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. S.U. n. 36481 del
13.12.2022 e Cass. S.U. n. 27199/2017), evidenziando che qualora l'appellante voglia far riesaminare dal giudice di secondo grado una questione già decisa dal giudice di prime cure, non può limitarsi a sostenere che questi ha sbagliato a risolverla, ma deve anche chiarire le ragioni per le quali ritiene che il giudice di primo grado abbia sbagliato o nell'accertare i fatti o nell'interpretare o applicare una norma giuridica.
Nel caso di specie, gli appellanti hanno individuato le questioni e i punti contestati della gravata sentenza, avendo argomentato, in maniera chiara e adeguata – seppur soffermandosi ampiamente sulla dinamica del sinistro e sull'esistenza del nesso di causalità posto alla base dell'art. 2051 c.c. e, quindi, prestando maggiore attenzione alle circostanze fattuali − che qualora il giudice avesse seguito un differente iter argomentativo, si sarebbe chiaramente formato nello stesso un convincimento di segno contrario.
Infine, la copia del verbale di udienza del 16.12.2016 del primo grado del giudizio, depositata dalla parte appellante unitamente alla comparsa conclusionale, ben può essere utilizzata ai fini della decisione essendo stata messa ciascuna parte appellata in condizione di esaminarla e senza essersi opposta al relativo deposito.
Tanto premesso l'appello non appare fondato e meritevole di accoglimento.
Con una duplice articolazione dei motivi, da esaminare congiuntamente per ragioni di ordine logico, gli appellanti lamentano l'erronea valutazione da parte del
Tribunale delle prove documentali e di quelle testimoniali raccolte nel corso del giudizio e deducono che tale erronea valutazione ha influenzato negativamente l'accertamento della dinamica del sinistro e del nesso causale. Nel premettere che “il sig. aveva, secondo il Decidente, le competenze tecniche per precisare quale, tra le TE
anomalie, puntualmente e precisamente individuate, era stata la causa effettiva del sinistro”, rilevano che il giudice di prime cure avrebbe travisato le sue dichiarazioni unendo tra loro due risposte, da questi fornite, che non presentavano “alcun collegamento logico temporale”, come attestato “con chiarezza dalla punteggiatura utilizzata”.
6 Ritiene la Corte che la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata sia da condividere e non appaia scalfita dalle ragioni poste a fondamento del dedotto motivo. Infatti, il Tribunale ha ben analizzato le dichiarazioni rese da entrambi i testimoni e la documentazione agli atti: ha evidenziato che “i testi escussi nel corso del giudizio (cfr. verbale di udienza in atti del
16.12.2016) non sono stati in grado di identificare con sufficiente precisione le cause effettive del sinistro”. In particolare, il Tribunale ha dato atto che il testimone, , Testimone_1 aveva avuto l'impressione che di recente fossero stati eseguiti dei lavori sul tratto di strada teatro del sinistro e che il testimone, , aveva verificato che il Testimone_2
mancato arresto dell'autovettura era probabilmente dovuto alla presenza di una pozzanghera d'acqua sul manto stradale e di una traccia lungo il tratto stradale recante anche del brecciolino, ma, non era stato in grado di precisare dove si trovasse il sacchetto di plastica nero rispetto all'autovettura.
Ritiene ancora la Corte che le deposizioni rese dai testimoni escussi siano state anche correttamente riportate dal giudice di prime cure senza travisamenti di sorta. In particolare, per quanto riguarda le dichiarazioni rilasciate dal testimone TE
, va rilevato che questi ha precisato che “ ha cercato di arrestare la marcia
[...] Pt_1
allo stop ma la stessa non si è fermata in quanto ha slittato sulla strada […] la strada era bagnata;
ho sentito un forte rumore di frenata proveniente dall'autovettura condotta da
; siccome l'autovettura di non si è arrestata la stessa è entrata in collisione con Pt_1 Pt_1 una YO AR di colore grigio che stava attraversando l'incrocio; preciso che andavamo a una velocità di circa 30/40 km orari […] il manto stradale era dissestato;
preciso che la strada non era asfaltata in quel pezzo di circa 4/5 metri vicino allo stop;
in particolare era presente della breccia;
preciso che in prossimità dello stop per un tratto di circa 4/5 metri la strada non era asfaltata ed erano presenti delle breccioline e vi erano delle pozzanghere;
preciso che era altresì, presente una pellicola di cui non sono in grado di specificare le dimensioni non so se fosse un sacco il quale è andato a finire sotto l'autovettura di;
ricordo che Pt_1
l'autovettura di ha riportato danni ai due fari e al paraurti e comunque la parte Pt_1 anteriore della CI HE […] preciso che l'autovettura AR è stata colpita riportando danni al lato posteriore destro;
ha, infine, precisato: “non sono in grado di precisare quale fosse l'effettiva causa del sinistro;
ho avuto l'impressione che avessero eseguito lavori sulla
7 strada in considerazione della presenza di un taglio sull'asfalto della lunghezza di 4/5 metri e della larghezza di 15/20 cm era una sorta di canalina lungo tutto il pezzo della strada”.
Per quanto di interesse ai fini della decisione il testimone ha Testimone_2
riportato le seguenti dichiarazioni: “ricordo che l'autovettura che ci precedeva condotta da
una CI HE è entrata in collisione con un'autovettura grigia proveniente da
Pt_1 sinistra;
in particolare ha tentato di arrestare l'autovettura allo stop ma la stessa è
Pt_1 slittata entrando in collisione con un'autovettura grigia di cui non ricordo il tipo;
successivamente al tamponamento siamo scesi dall'autovettura e ho verificato che probabilmente non è riuscito ad arrestare l'autovettura a causa della presenza di una
Pt_1 pozzanghera d'acqua presente sul manto stradale;
preciso altresì che probabilmente la strada era stata interessata da lavori di manutenzione in considerazione della presenza di una traccia presente lungo l'intera larghezza della strada con presenza di brecciolino;
preciso che procedevamo a velocità moderata;
preciso che se non ricordo male la traccia in questione era in prossimità o proprio sul segnale di stop;
preciso che a seguito del tamponamento siamo scesi dall'autovettura e abbiamo constatato che l'auto di ha riportato danni al lato anteriore
Pt_1
e ricordo che l'autovettura di colore grigio è stata tamponata sul lato o centrale o posteriore
[…] preciso altresì che sulla strada era presente un bustone nero tipo quella della spazzatura;
preciso che siffatta busta non si vedeva a bordo dell'autovettura ma che l'abbiamo vista solo quando siamo scesi”.
Appare evidente, quindi, che le suindicate risultanze probatorie non hanno consentito una coerente ricostruzione del fatto storico né riguardo alla dinamica del sinistro, né riguardo al nesso causale fra l'evento dannoso e la cosa in custodia, i quali, pertanto, non risultano pacificamente provati, benché si tratti di presupposti che gli attori avrebbero dovuto provare in modo rigoroso.
È vero, infatti, che quando il danno non sia l'effetto di un dinamismo intrinseco alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richiede che l'agire umano, in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, che è di per sé statica e inerte, la prova del nesso causale rispetto alla produzione del danno deve essere valutata in maniera più rigorosa, occorrendo dimostrare, in tal caso, che lo stato dei luoghi presenti una obiettiva situazione di pericolo tale da rendere molto probabile se non inevitabile il danno stesso.
8 Non può, quindi, che confermarsi il giudizio di insufficienza, già espresso dal giudice di prime cure, del materiale probatorio raccolto.
Invero, le circostanze di fatto dedotte (perdita di controllo dell'autovettura a causa della presenza di un sacchetto di plastica di colore nero sul manto stradale, oltre che di ghiaia, brecciame e sabbia evidentemente prodotti da lavori effettuati di recente) appaiono, peraltro, contraddittorie rispetto a quanto affermato dai testimoni che hanno genericamente dedotto la presenza di un sacchetto di plastica sul manto stradale, ma, non sono stati in grado di precisarne l'impatto con il veicolo condotto da , benchè si trovassero a pochi metri di distanza dall'autovettura Parte_1
che li precedeva. Così come appare evidentemente contraddittorio il ricordo del testimone laddove ha dichiarato che l'autovettura che lo procedeva “non si è TE fermata in quanto ha slittato sulla strada […] la strada era bagnata” e, al contempo, di aver
“sentito un forte rumore di frenata proveniente dall'autovettura condotta da ” che, Pt_1 normalmente, è tipico di una manovra di arresto della marcia eseguita su un fondo stradale asciutto.
Di poi, a ben leggere le suindicate testimonianze emergono molteplici elementi di fatto ricordati in termini contraddittori laddove ricorda che il sacco “è andato a TE
finire sotto l'autovettura di ”, mentre, che “sulla strada era presente un Pt_1 Tes_2
bustone nero tipo quella della spazzatura”, seppure si sono avvicinati al luogo del sinistro e allontanatisi insieme, viaggiando a bordo della stessa autovettura;
parimenti, indicano un diverso senso di marcia della YO AR laddove, il primo, ricorda della “collisione con una YO AR di colore grigio che stava attraversando
l'incrocio” e, quindi, della sua provenienza da destra rispetto al senso di marcia della
CI HE (altrimenti la YO non avrebbe attraversato l'incrocio quanto piuttosto svoltato a destra), mentre, il secondo, della “collisione con un'autovettura grigia proveniente da sinistra”.
Entrambi i testimoni, poi, descrivono lo stato dei luoghi in merito agli eseguiti lavori stradali in maniera difforme da quello emergente dai rilievi fotografici;
invero, lo descrive nei seguenti termini: “che la strada non era asfaltata in quel pezzo di TE
circa 4/5 metri vicino allo stop;
in particolare era presente della breccia;
preciso che in prossimità dello stop per un tratto di circa 4/5 metri la strada non era asfaltata ed erano
9 presenti delle breccioline e vi erano delle pozzanghere” così come che ricorda, Tes_2
seppure in termini dubitativi, che: “la traccia in questione era in prossimità o proprio sul segnale di stop” laddove, invece, i rilievi fotografici ritraenti lo stato dei luoghi evidenziano chiaramente la canalina al di là del segnale di Stop (cfr. in atti) e la presenza del manto stradale integro per quella parte direttamente sottoposta al segnale di precedenza;
peraltro, lo stato dei luoghi, così come ritratto nei rilievi fotografici, è stato opportunamente evidenziato dal giudice di prime cure laddove ha precisato che le emergenze processuali non avessero consentito di individuare la causa del sinistro e che “Né può diversamente argomentarsi ritenendo che le condizioni della strada (comunque integra e senza significative anomalie come appare evincibile dai fotogrammi in atti) fossero tali da lasciar presumere l'esistenza del nesso eziologico”, senza che dette argomentazioni siano state affatto o efficacemente censurate dagli appellanti.
Ma, soprattutto, nessuno dei testimoni ha indicato la causa precisa che abbia potuto determinare la collisione tra i due autoveicoli, avendo individuato una serie di elementi di disturbo alla regolare condotta di guida di , quali la Parte_1
presenza di pozzanghere di acqua, di brecciame o ancora della busta di plastica
(seppure descritti nei termini dubitativi sopra precisati), senza però essere in grado di riferire quale di essi abbia potuto determinare la perdita di controllo dell'autoveicolo e lo scontro con la YO AR e ben potendo essere stata provocata da una manovra di arresto dell'autovettura posta in essere senza avvedersi per tempo dell'altra autovettura così da non potere evitare di impattarvi contro.
Questi rilievi unitamente alla mancanza di ulteriori particolari non consentono di applicare il criterio della preponderanza dell'evidenza (“più probabile che non”) come modello di ricostruzione del nesso di causalità, non potendosi ritenere nemmeno presuntivamente raggiunta la prova del fatto che il sinistro si sia verificato in corrispondenza e a causa della non chiara percezione del denunciato sacchetto o del brecciame.
Inoltre, la mera presenza “di un sacchetto di plastica di colore nero” sul manto stradale – ammesso che rivesta un'attitudine pericolosa – sembra rientrare nel novero di quelle cause estrinseche ed estemporanee, create da terzi (utenti della strada o agenti
10 atmosferici), non facilmente conoscibili, né eliminabili con immediatezza, neppure con la più efficace e immanente attività di controllo e vigilanza, restando conseguentemente esclusa la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. nei confronti della P.A. (cfr. Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 6703 del 19/03/2018 che ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto provato il caso fortuito nella verificazione del sinistro in ragione della mancanza di prova, da parte dell'attore, della conoscenza, da parte dell'ente custode, della presenza sulla strada dell'olio che aveva causato la caduta).
La Suprema Corte ha, invero, ripetutamente affermato che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'Amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (cfr. Cass. Ord. 11/03/2021 n. 6826;
Cass., ord., 27/03/2017, n. 7805; Cass., 11/03/2016, n. 4768, Cass. 22/03/2016, n.
5622 e Cass. 23/03/2016, n. 5695, Cass. 12/03/2013, n. 6101; Cass. 18/10/2011, n.
21508).
Si deve osservare, conclusivamente, che la effettiva e assorbente ragione posta a base della decisione impugnata è la mancanza di prova del nesso causale tra la res custodita e il sinistro occorso agli odierni appellanti, condivisa dalla Corte.
Gli attori, quindi, avrebbero dovuto provare rigorosamente l'esistenza del nesso causale tra la res in custodia e l'evento dannoso e, nello specifico, dimostrare l'effettiva dinamica del sinistro, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, avrebbero determinato lo sviluppo dell'evento, non essendo a tal fine sufficiente allegare che il sinistro e la cosa custodita si collocavano, genericamente e complessivamente, in un medesimo
11 contesto (cfr. Cass. Sez. 3, 9 maggio 2024, n. 12760 e Cass. S.U. n.20943 del
30/6/2022). Ne consegue che l'incertezza in ordine a una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso, da qualsiasi causa sia determinata, ricade necessariamente sugli attori stessi e non certo sull'ente proprietario della strada (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, 18 dicembre 2024, n. 33129).
Anche dal raffronto con i fotogrammi versati in atti non emergono elementi utili a corroborare l'assunto degli istanti e idonei a ritenere assolto l'onere probatorio su di loro incombente. Invero, va osservato, in primo luogo, che il taglio della fotografia
(cfr. foto n. 5 contenuta nel fascicolo dell'appellante) non consente di comprendere con sufficiente chiarezza la posizione del dedotto sacchetto di plastica nero rispetto ai luoghi di causa e, al contempo, le sue trascurabili dimensioni permettono verosimilmente di escludere che lo stesso abbia assunto un'efficacia determinante ovvero concausale nella determinazione del sinistro. Inoltre, il brecciame e la traccia di terreno, asseritamente provenienti dai lavori stradali effettuati di recente, appaiono adeguatamente visibili e tali da escludere con ogni probabilità la sussistenza dell'insidia stradale, ma, sono anche collocati al di là del segnale di
“Stop” (cfr. foto n. 6), permettendo in tal modo di ipotizzare che non abbiano potuto influire sulla battuta di arresto della CI HE, verificatasi prima di averli attraversati.
A ciò va aggiunto che dalle fotografie si evince che il manto stradale era discretamente bagnato, ma non in quantità tale da renderne invisibile il fondo, circostanza che avrebbe dovuto indurre il guidatore normalmente accorto ad adottare la massima prudenza e a procedere a velocità moderata, tali da consentire il tempestivo arresto del veicolo al segnale che impone l'obbligo di fermarsi. In tal senso appare opportuno il richiamo all'art. 141 del Codice della strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e succ. mod.) che prescrive l'obbligo del conducente di “regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”, con la conseguenza che la condotta del danneggiato che non rispetti il dettato legislativo può assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione
12 del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c. (cfr. Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023).
Ad ogni modo, nella specie, va anche notato che la posizione delle due autovetture
(cfr. più dettagliatamente foto n. 2), l'una (YO AR) accostata a ridosso dell'incrocio sulla corsia di sinistra di una strada verosimilmente a doppio senso di marcia – come attestato dalla direzione della stessa autovettura, dalla striscia continua nonché dai delineatori di curva –, l'altra (CI HE) indietreggiata rispetto all'incrocio e in prossimità del segnale di “Stop”, unitamente alla circostanza che non sono raffigurati i segni di collisione riportati, fa presumere che le fotografie sono state scattate successivamente al sinistro precludendo di accertare con sufficiente chiarezza la dinamica dell'incidente.
Conclusivamente, nel suesposto quadro di completa insufficienza probatoria, può affermarsi che, poiché la norma di cui all'art. 2051 c.c. presuppone in ogni caso che il danneggiato fornisca in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e il bene in custodia (e a prescindere dalla astratta sussumibilità della fattispecie nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c. o dell'art. 2043 c.c. che richiede pur sempre che l'attore assolva l'onere di provare gli elementi costitutivi di un fatto storico qualificabile come illecito, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva), gli odierni appellanti non hanno assolto in modo soddisfacente all'onere probatorio su di loro gravante, per cui la mancanza di tale dimostrazione rende superflua e ultronea rispetto all'economia del giudizio l'indagine circa l'ente che assume la custodia del tratto stradale interessato, nonché la prova da parte del custode del caso fortuito inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo anche del fatto del terzo e/o della condotta incauta dello stesso danneggiato (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018).
Ed infatti, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha pur sempre carattere oggettivo e non presunto (Cass. Sez. Unite, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
Poiché, quindi, ai sensi dell'art. 2051 c.c., va esclusa la responsabilità da cose in custodia del gestore di una strada aperta al transito pubblico, quando non vi sia prova che le condizioni della strada fossero talmente anomale da poter
13 determinare il sinistro verificatosi, configurando un'insidia o un trabocchetto non visibili, la mancata prova del fatto che l'autovettura condotta dall'appellante non si sia fermata al segnale di “Stop” a causa del materiale presente sul manto stradale fino ad impattarsi con la YO AR che attraversava l'incrocio, non consente di ritenere sussistente il nesso causale tra il danno subito e la mancata custodia del bene.
Pertanto, l'incertezza in ordine ad una circostanza direttamente incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso, anche in chiave probabilistica, permette di escludere la responsabilità invocata sia sotto il profilo della previsione di cui all'art.2051 c.c. che dell'art.2043 c.c..
Al rigetto dell'appello consegue l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Va, infine, respinta la domanda di responsabilità aggravata avanzata dal e CP_1
dal dovendosi osservare che nella giurisprudenza è fermo il convincimento CP_5 sulla relativa qualificazione risarcitoria, opinione autorevolmente avallata dalla
Consulta la quale, nell'affermare la legittimità costituzionale della necessità dell'istanza di parte ai fini della condanna in discorso, ha espressamente ricondotto l'istituto nell'area della responsabilità civile, quale tipico strumento di interessi privatistici, «con conseguenti profili risarcitori, in relazione ai quali si pongono problemi di onere probatorio a carico del richiedente nell'ambito del principio dispositivo» ( C. Cost. 23.12.2008, n. 435).
Circa quest'ultimo aspetto, in ossequio al principio dispositivo ed alla stregua dei criteri ordinari di distribuzione sanciti dall'art. 2697 c.c., la prova del danno da illecito incombe sul soggetto leso istante, onerato di dimostrare l'esistenza e l'entità di un evento pregiudizievole discendente, con nesso causale, dalla illecita condotta della controparte nonché dello stato soggettivo connotante quest'ultima.
L'attuale orientamento di legittimità prevalente, pur attenuando tale onere probatorio, non esime la parte istante dall'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad individuare l'esistenza dei danni sofferti - cioè ad identificare il tipo e gli elementi costitutivi dei danni - ed idonei a consentire al giudice in via officiosa - e, se del caso, equitativa - la relativa quantificazione (così
Cass. 28226/2008; Cass. 13395/2007; Cass. 4096/2007; Cass. 3388/2007; Cass.
14 27383/2005), conformemente all'orientamento dottrinale che, riconducendo il potere
«d'ufficio» non alla liquidazione bensì al profilo dell'allegazione, ritiene sufficiente, fatto salvo l'impulso formale con la formulazione della istanza ad hoc, che la parte richiedente compia un generico riferimento alle categorie del danno patrimoniale e non patrimoniale, senza dedurre un qualificato e specifico tipo di danno subito, potendo questo essere ricavato in via officiosa dalle risultanze probatorie o dagli atti di causa.
Nel caso di specie, pur accedendo a tale opinione, emerge evidente come non risulti mai effettuata alcuna allegazione in merito ai danni subiti.
A quest'ultimo riguardo, infine, va ricordato che il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicchè non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9532 del 12/04/2017, Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11792 del 15/05/2018 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20317 del
23/6/2022).
Ed invero, stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 c.p.c. rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza
(domanda che presuppone, quale condizione necessaria anche se non sufficiente per il suo accoglimento, proprio il riconoscimento della soccombenza integrale della parte cui si attribuisce l'illecito processuale), nel caso, come quello all'esame, di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellato e di rigetto dell'appello non dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca.
Gli appellanti, quindi, giacché soccombenti anche nel presente grado di giudizio, vanno condannati a rimborsare le spese liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
15 Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti del Parte_1 Parte_2 [...]
, del , della e della in CP_1 Controparte_5 CP_6 CP_3 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, avverso la sentenza n.
2438/2018 pronunciata in data 1° ottobre 2018 dal Tribunale di Napoli Nord, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna e al pagamento delle spese del grado Parte_1 Parte_2 in favore di ciascuna parte appellata costituita che si liquidano in € 2.906,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel.
Dr. Giorgio Sensale – Consigliere
Dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1728 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2438/2018 pronunciata in data 1° ottobre 2018 dal Tribunale di Napoli Nord, vertente
TRA
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi giusta procura in atti dagli Avv.ti C.F._2
Domenica Tartaglione e Antimo Ferraro ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Marcianise (CE) alla Via L. Fuccia n. 82 appellanti
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Dott.ssa P.IVA_1 CP_2
con sede in al Viale E. Mattei n. 36, rappresentato e difeso giusta
[...] CP_1
procura in atti dall'Avv. Loredana Pennella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in al Viale Enrico Mattei n. 36 CP_1 appellato
NONCHE'
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3 P.IVA_2 tempore, Dr. con sede legale in Milano alla Via Scarsellini n. 14, CP_4
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Luca Martinelli ed
1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Cipriano D'Aversa (CE) alla Via
Po n. 11 appellata
E
( ), in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_5 P.IVA_3
rappresentato e difeso giusta procura in atti e Deliberazione della Giunta Comunale
n. 127 del 15.12.2020 dall'Avv. Alfredo Dovetto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avellino alla Via Giovanni di Guglielmo n. 13 appellato
E
( ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_6 P.IVA_4
con sede legale in Trieste al Largo Ugo Irneri n. 1 appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 20-30 marzo 2015 Pt_1
e convenivano in giudizio il , il
[...] Parte_2 Controparte_1
, nonché le società e oltre che Controparte_5 CP_6 Controparte_3
innanzi al Tribunale di Napoli Nord al fine di sentir condannare Controparte_7 il e il , previa declaratoria di Controparte_1 Controparte_5
responsabilità, al risarcimento dei danni subiti dall'autovettura di loro proprietà
CI HE targata EK143TM a seguito del sinistro verificatosi in data 2 dicembre
2014, alle ore 11,30 circa, presso la via Consortile ASI di Teverola, in località CP_5
(latitudine 41°0'17.42”N – longitudine 14°13'39.88”).
Nel richiedere la somma di € 8.974,25 o quella maggiore o minore ritenuta giusta e commisurata − in aggiunta di interessi legali e rivalutazione monetaria – e con vittoria delle spese di lite, gli istanti deducevano a fondamento della domanda che,
nel percorrere la suddetta strada, nell'intento di arrestare Parte_1
l'autovettura per l'obbligo di “Stop” imposto dalla segnaletica verticale ivi presente,
2 aveva perso il controllo dell'autovettura, a causa della presenza sul manto stradale di un sacchetto di plastica di colore nero, di ghiaia, brecciame e sabbia, “non visibili, non prevedibili e non segnalati, evidentemente prodotti da lavori effettuati di recente e non completati”, andando ad impattarsi contro il veicolo YO AR, targato DD675MC, di proprietà di e riportando danni alla parte anteriore e alla Controparte_7
relativa parte meccanica, come da preventivo versato in atti. Precisando di aver sporto formale denuncia dell'accaduto presso il Comando di Polizia Municipale di
Teverola e di aver ricevuto comunicazione da parte del circa Controparte_8
l'appartenenza del luogo del sinistro al territorio del Comune di , gli attori CP_5
aggiungevano di aver inoltrato atto di messa in mora al e al CP_1 [...]
, rispettivamente in data 17 dicembre 2014 con raccomandata n. 89650 e CP_5
27 gennaio 2015 a mezzo pec, e di aver contestualmente informato le società CP_6
e quali garanti della r.c.a. rispettivamente della
[...] Controparte_9 CP_10
e della YO AR.
[...]
Si costituivano in giudizio il e il eccependo, CP_1 Controparte_5 preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando, nel merito, i fatti posti a fondamento della domanda avversaria. Concludevano chiedendo il rigetto della domanda e, in via subordinata, l'accertamento del concorso di colpa delle parti nella determinazione del sinistro, con vittoria delle spese di lite.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., dopo aver escusso i testimoni TE
e e, fatte precisare le conclusioni con concessione dei
[...] Testimone_2
termini ex art. 190 c.p.c., il Tribunale di Napoli Nord si pronunciava in data 1° ottobre
2018 con la sentenza 2438/2018 con cui rigettava la domanda e condannava gli attori al pagamento in favore del e del delle spese di CP_1 Controparte_5
lite.
Il Tribunale affermava l'infondatezza della domanda per non essere stata raggiunta la prova della “dinamica del sinistro per come descritta da parte attrice nei propri atti e scritti difensivi” e del “nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia”. A tal fine, poneva in rilievo che i testimoni escussi nel corso del giudizio non erano stati in grado “di identificare con sufficiente precisione le cause effettive del sinistro” e che dai fotogrammi in atti non emergeva che “le condizioni della strada
3 (comunque integra e senza significative anomalie…) fossero tali da lasciar presumere
l'esistenza del nesso eziologico”. Aggiungeva poi che la situazione di pericolo, laddove fosse stata ritenuta esistente, era in ogni caso “ben percepibile ed evitabile dal conducente dell'autovettura, con conseguente esonero di responsabilità per l'ente custode”.
Avverso tale sentenza proponevano appello, con atto di citazione notificato in data 1° aprile 2019, e invocandone l'integrale riforma e Parte_1 Parte_2
deducendo l'erronea valutazione e interpretazione delle risultanze istruttorie, attestanti la sussistenza degli elementi costitutivi dell'art. 2051 c.c., e la conseguente erronea valutazione dell'an debeatur.
Gli appellanti concludevano onde sentir “[…] dichiarare la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2051 c.c.. e per l'effetto condannare il in Controparte_5 persona del L.R.p.t., ed il , in persona del L.R.p.t., in solido tra loro, Controparte_1 al pagamento, in favore dei sigg. e , a titolo di risarcimento per Parte_1 Parte_2 il danno subito all'autoveicolo CI HE tg. EK 143TM in conseguenza del sinistro occorso in data 02/12/2014, la somma di € 8.974,25 ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dall'evento all'effettivo soddisfo” e, in via subordinata, “dichiarare la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 c.c.”, con vittoria di spese di lite.
Chiedevano, inoltre, “l'ammissione di una C.T.U. cinematica-estimativa” al fine di determinare la compatibilità dei danni rispetto alle risultanze istruttorie e provvedere alla loro quantificazione.
Si costituiva il che eccepiva, preliminarmente, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e nel merito l'infondatezza. Il
, nel richiedere la conferma della sentenza di primo grado, evidenziava, in CP_1
primo luogo, che non era stata dimostrata la titolarità del tratto di strada su cui era avvenuto il sinistro e che, indipendentemente da questa, in caso di inserimento nella rete viaria di strade di proprietà privata per il pubblico transito, il era in CP_5
ogni caso chiamato a rispondere “direttamente verso gli utenti per quanto concerne la sicurezza della circolazione stradale sul proprio territorio”. Rilevava, inoltre, che alcuna responsabilità fosse da riconoscere in capo all'Ente vista la notevole estensione delle strade pubbliche che non poteva comportare “un efficace controllo ed una costante
4 vigilanza da parte della P.A. tale da impedire l'insorgere di cause di pericolo per i cittadini”.
Riteneva, infine, che il conducente di un veicolo “che vede un sacchetto di plastica nera” avrebbe dovuto avvedersi del possibile rischio e “con una ridotta andatura avrebbe potuto evitare la busta ed evitare l'impatto”.
Si costituiva la impugnando e contestando tutto quanto assunto, Controparte_3
dedotto e richiesto dagli appellanti siccome inammissibile e improcedibile, oltre che destituito di ogni fondamento sia in fatto che in diritto.
Si costituiva il eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di Controparte_5 legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza della domanda, poiché sfornita di prova circa la sussistenza del fatto storico e del quantum debeatur.
Acquisito il fascicolo telematico del primo grado di giudizio e concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata con ordinanza del 7 aprile 2023, all'udienza del 5 dicembre 2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la
Corte riservava la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., previa riduzione a quaranta giorni del termine per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Va, preliminarmente, specificato che non si è reputato necessario disporre la rinnovazione della citazione nei confronti di , indicato soltanto in Controparte_7
epigrafe dell'atto di appello come “appellato” e poi non menzionato nuovamente nella vocatio in ius, stante la natura solidale dell'obbligazione, le corrispondenti posizioni scindibili degli autori dell'illecito, nonché la mancanza di un'autonoma domanda spiegata nei suoi confronti. Gli attori, infatti, hanno proposto domanda risarcitoria nei confronti degli enti proprietari della strada, chiedendo il previo accertamento della loro responsabilità in ordine alla causazione del sinistro verificatosi, secondo il loro assunto difensivo, per la situazione di pericolo connessa alla struttura e alle condizioni della strada stessa.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la contumacia della che, CP_6 sebbene regolarmente citata, come da ricevuta di avvenuta consegna versata in atti, non si è costituita e, al contempo, va precisato che solo con le note depositate in data
21.7.2023 la Difesa di dichiara la sua attuale diversa Controparte_3
denominazione in senza offrirne alcuna documentazione. Parte_3
5 Ancora in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex
342 c.p.c. sollevata dal e dalla perché infondata. CP_1 CP_3
A seguito della c.d. riforma Cartabia il legislatore ha cristallizzato i risultati a cui era giunta recentemente la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. S.U. n. 36481 del
13.12.2022 e Cass. S.U. n. 27199/2017), evidenziando che qualora l'appellante voglia far riesaminare dal giudice di secondo grado una questione già decisa dal giudice di prime cure, non può limitarsi a sostenere che questi ha sbagliato a risolverla, ma deve anche chiarire le ragioni per le quali ritiene che il giudice di primo grado abbia sbagliato o nell'accertare i fatti o nell'interpretare o applicare una norma giuridica.
Nel caso di specie, gli appellanti hanno individuato le questioni e i punti contestati della gravata sentenza, avendo argomentato, in maniera chiara e adeguata – seppur soffermandosi ampiamente sulla dinamica del sinistro e sull'esistenza del nesso di causalità posto alla base dell'art. 2051 c.c. e, quindi, prestando maggiore attenzione alle circostanze fattuali − che qualora il giudice avesse seguito un differente iter argomentativo, si sarebbe chiaramente formato nello stesso un convincimento di segno contrario.
Infine, la copia del verbale di udienza del 16.12.2016 del primo grado del giudizio, depositata dalla parte appellante unitamente alla comparsa conclusionale, ben può essere utilizzata ai fini della decisione essendo stata messa ciascuna parte appellata in condizione di esaminarla e senza essersi opposta al relativo deposito.
Tanto premesso l'appello non appare fondato e meritevole di accoglimento.
Con una duplice articolazione dei motivi, da esaminare congiuntamente per ragioni di ordine logico, gli appellanti lamentano l'erronea valutazione da parte del
Tribunale delle prove documentali e di quelle testimoniali raccolte nel corso del giudizio e deducono che tale erronea valutazione ha influenzato negativamente l'accertamento della dinamica del sinistro e del nesso causale. Nel premettere che “il sig. aveva, secondo il Decidente, le competenze tecniche per precisare quale, tra le TE
anomalie, puntualmente e precisamente individuate, era stata la causa effettiva del sinistro”, rilevano che il giudice di prime cure avrebbe travisato le sue dichiarazioni unendo tra loro due risposte, da questi fornite, che non presentavano “alcun collegamento logico temporale”, come attestato “con chiarezza dalla punteggiatura utilizzata”.
6 Ritiene la Corte che la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata sia da condividere e non appaia scalfita dalle ragioni poste a fondamento del dedotto motivo. Infatti, il Tribunale ha ben analizzato le dichiarazioni rese da entrambi i testimoni e la documentazione agli atti: ha evidenziato che “i testi escussi nel corso del giudizio (cfr. verbale di udienza in atti del
16.12.2016) non sono stati in grado di identificare con sufficiente precisione le cause effettive del sinistro”. In particolare, il Tribunale ha dato atto che il testimone, , Testimone_1 aveva avuto l'impressione che di recente fossero stati eseguiti dei lavori sul tratto di strada teatro del sinistro e che il testimone, , aveva verificato che il Testimone_2
mancato arresto dell'autovettura era probabilmente dovuto alla presenza di una pozzanghera d'acqua sul manto stradale e di una traccia lungo il tratto stradale recante anche del brecciolino, ma, non era stato in grado di precisare dove si trovasse il sacchetto di plastica nero rispetto all'autovettura.
Ritiene ancora la Corte che le deposizioni rese dai testimoni escussi siano state anche correttamente riportate dal giudice di prime cure senza travisamenti di sorta. In particolare, per quanto riguarda le dichiarazioni rilasciate dal testimone TE
, va rilevato che questi ha precisato che “ ha cercato di arrestare la marcia
[...] Pt_1
allo stop ma la stessa non si è fermata in quanto ha slittato sulla strada […] la strada era bagnata;
ho sentito un forte rumore di frenata proveniente dall'autovettura condotta da
; siccome l'autovettura di non si è arrestata la stessa è entrata in collisione con Pt_1 Pt_1 una YO AR di colore grigio che stava attraversando l'incrocio; preciso che andavamo a una velocità di circa 30/40 km orari […] il manto stradale era dissestato;
preciso che la strada non era asfaltata in quel pezzo di circa 4/5 metri vicino allo stop;
in particolare era presente della breccia;
preciso che in prossimità dello stop per un tratto di circa 4/5 metri la strada non era asfaltata ed erano presenti delle breccioline e vi erano delle pozzanghere;
preciso che era altresì, presente una pellicola di cui non sono in grado di specificare le dimensioni non so se fosse un sacco il quale è andato a finire sotto l'autovettura di;
ricordo che Pt_1
l'autovettura di ha riportato danni ai due fari e al paraurti e comunque la parte Pt_1 anteriore della CI HE […] preciso che l'autovettura AR è stata colpita riportando danni al lato posteriore destro;
ha, infine, precisato: “non sono in grado di precisare quale fosse l'effettiva causa del sinistro;
ho avuto l'impressione che avessero eseguito lavori sulla
7 strada in considerazione della presenza di un taglio sull'asfalto della lunghezza di 4/5 metri e della larghezza di 15/20 cm era una sorta di canalina lungo tutto il pezzo della strada”.
Per quanto di interesse ai fini della decisione il testimone ha Testimone_2
riportato le seguenti dichiarazioni: “ricordo che l'autovettura che ci precedeva condotta da
una CI HE è entrata in collisione con un'autovettura grigia proveniente da
Pt_1 sinistra;
in particolare ha tentato di arrestare l'autovettura allo stop ma la stessa è
Pt_1 slittata entrando in collisione con un'autovettura grigia di cui non ricordo il tipo;
successivamente al tamponamento siamo scesi dall'autovettura e ho verificato che probabilmente non è riuscito ad arrestare l'autovettura a causa della presenza di una
Pt_1 pozzanghera d'acqua presente sul manto stradale;
preciso altresì che probabilmente la strada era stata interessata da lavori di manutenzione in considerazione della presenza di una traccia presente lungo l'intera larghezza della strada con presenza di brecciolino;
preciso che procedevamo a velocità moderata;
preciso che se non ricordo male la traccia in questione era in prossimità o proprio sul segnale di stop;
preciso che a seguito del tamponamento siamo scesi dall'autovettura e abbiamo constatato che l'auto di ha riportato danni al lato anteriore
Pt_1
e ricordo che l'autovettura di colore grigio è stata tamponata sul lato o centrale o posteriore
[…] preciso altresì che sulla strada era presente un bustone nero tipo quella della spazzatura;
preciso che siffatta busta non si vedeva a bordo dell'autovettura ma che l'abbiamo vista solo quando siamo scesi”.
Appare evidente, quindi, che le suindicate risultanze probatorie non hanno consentito una coerente ricostruzione del fatto storico né riguardo alla dinamica del sinistro, né riguardo al nesso causale fra l'evento dannoso e la cosa in custodia, i quali, pertanto, non risultano pacificamente provati, benché si tratti di presupposti che gli attori avrebbero dovuto provare in modo rigoroso.
È vero, infatti, che quando il danno non sia l'effetto di un dinamismo intrinseco alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richiede che l'agire umano, in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, che è di per sé statica e inerte, la prova del nesso causale rispetto alla produzione del danno deve essere valutata in maniera più rigorosa, occorrendo dimostrare, in tal caso, che lo stato dei luoghi presenti una obiettiva situazione di pericolo tale da rendere molto probabile se non inevitabile il danno stesso.
8 Non può, quindi, che confermarsi il giudizio di insufficienza, già espresso dal giudice di prime cure, del materiale probatorio raccolto.
Invero, le circostanze di fatto dedotte (perdita di controllo dell'autovettura a causa della presenza di un sacchetto di plastica di colore nero sul manto stradale, oltre che di ghiaia, brecciame e sabbia evidentemente prodotti da lavori effettuati di recente) appaiono, peraltro, contraddittorie rispetto a quanto affermato dai testimoni che hanno genericamente dedotto la presenza di un sacchetto di plastica sul manto stradale, ma, non sono stati in grado di precisarne l'impatto con il veicolo condotto da , benchè si trovassero a pochi metri di distanza dall'autovettura Parte_1
che li precedeva. Così come appare evidentemente contraddittorio il ricordo del testimone laddove ha dichiarato che l'autovettura che lo procedeva “non si è TE fermata in quanto ha slittato sulla strada […] la strada era bagnata” e, al contempo, di aver
“sentito un forte rumore di frenata proveniente dall'autovettura condotta da ” che, Pt_1 normalmente, è tipico di una manovra di arresto della marcia eseguita su un fondo stradale asciutto.
Di poi, a ben leggere le suindicate testimonianze emergono molteplici elementi di fatto ricordati in termini contraddittori laddove ricorda che il sacco “è andato a TE
finire sotto l'autovettura di ”, mentre, che “sulla strada era presente un Pt_1 Tes_2
bustone nero tipo quella della spazzatura”, seppure si sono avvicinati al luogo del sinistro e allontanatisi insieme, viaggiando a bordo della stessa autovettura;
parimenti, indicano un diverso senso di marcia della YO AR laddove, il primo, ricorda della “collisione con una YO AR di colore grigio che stava attraversando
l'incrocio” e, quindi, della sua provenienza da destra rispetto al senso di marcia della
CI HE (altrimenti la YO non avrebbe attraversato l'incrocio quanto piuttosto svoltato a destra), mentre, il secondo, della “collisione con un'autovettura grigia proveniente da sinistra”.
Entrambi i testimoni, poi, descrivono lo stato dei luoghi in merito agli eseguiti lavori stradali in maniera difforme da quello emergente dai rilievi fotografici;
invero, lo descrive nei seguenti termini: “che la strada non era asfaltata in quel pezzo di TE
circa 4/5 metri vicino allo stop;
in particolare era presente della breccia;
preciso che in prossimità dello stop per un tratto di circa 4/5 metri la strada non era asfaltata ed erano
9 presenti delle breccioline e vi erano delle pozzanghere” così come che ricorda, Tes_2
seppure in termini dubitativi, che: “la traccia in questione era in prossimità o proprio sul segnale di stop” laddove, invece, i rilievi fotografici ritraenti lo stato dei luoghi evidenziano chiaramente la canalina al di là del segnale di Stop (cfr. in atti) e la presenza del manto stradale integro per quella parte direttamente sottoposta al segnale di precedenza;
peraltro, lo stato dei luoghi, così come ritratto nei rilievi fotografici, è stato opportunamente evidenziato dal giudice di prime cure laddove ha precisato che le emergenze processuali non avessero consentito di individuare la causa del sinistro e che “Né può diversamente argomentarsi ritenendo che le condizioni della strada (comunque integra e senza significative anomalie come appare evincibile dai fotogrammi in atti) fossero tali da lasciar presumere l'esistenza del nesso eziologico”, senza che dette argomentazioni siano state affatto o efficacemente censurate dagli appellanti.
Ma, soprattutto, nessuno dei testimoni ha indicato la causa precisa che abbia potuto determinare la collisione tra i due autoveicoli, avendo individuato una serie di elementi di disturbo alla regolare condotta di guida di , quali la Parte_1
presenza di pozzanghere di acqua, di brecciame o ancora della busta di plastica
(seppure descritti nei termini dubitativi sopra precisati), senza però essere in grado di riferire quale di essi abbia potuto determinare la perdita di controllo dell'autoveicolo e lo scontro con la YO AR e ben potendo essere stata provocata da una manovra di arresto dell'autovettura posta in essere senza avvedersi per tempo dell'altra autovettura così da non potere evitare di impattarvi contro.
Questi rilievi unitamente alla mancanza di ulteriori particolari non consentono di applicare il criterio della preponderanza dell'evidenza (“più probabile che non”) come modello di ricostruzione del nesso di causalità, non potendosi ritenere nemmeno presuntivamente raggiunta la prova del fatto che il sinistro si sia verificato in corrispondenza e a causa della non chiara percezione del denunciato sacchetto o del brecciame.
Inoltre, la mera presenza “di un sacchetto di plastica di colore nero” sul manto stradale – ammesso che rivesta un'attitudine pericolosa – sembra rientrare nel novero di quelle cause estrinseche ed estemporanee, create da terzi (utenti della strada o agenti
10 atmosferici), non facilmente conoscibili, né eliminabili con immediatezza, neppure con la più efficace e immanente attività di controllo e vigilanza, restando conseguentemente esclusa la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. nei confronti della P.A. (cfr. Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 6703 del 19/03/2018 che ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto provato il caso fortuito nella verificazione del sinistro in ragione della mancanza di prova, da parte dell'attore, della conoscenza, da parte dell'ente custode, della presenza sulla strada dell'olio che aveva causato la caduta).
La Suprema Corte ha, invero, ripetutamente affermato che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'Amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (cfr. Cass. Ord. 11/03/2021 n. 6826;
Cass., ord., 27/03/2017, n. 7805; Cass., 11/03/2016, n. 4768, Cass. 22/03/2016, n.
5622 e Cass. 23/03/2016, n. 5695, Cass. 12/03/2013, n. 6101; Cass. 18/10/2011, n.
21508).
Si deve osservare, conclusivamente, che la effettiva e assorbente ragione posta a base della decisione impugnata è la mancanza di prova del nesso causale tra la res custodita e il sinistro occorso agli odierni appellanti, condivisa dalla Corte.
Gli attori, quindi, avrebbero dovuto provare rigorosamente l'esistenza del nesso causale tra la res in custodia e l'evento dannoso e, nello specifico, dimostrare l'effettiva dinamica del sinistro, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, avrebbero determinato lo sviluppo dell'evento, non essendo a tal fine sufficiente allegare che il sinistro e la cosa custodita si collocavano, genericamente e complessivamente, in un medesimo
11 contesto (cfr. Cass. Sez. 3, 9 maggio 2024, n. 12760 e Cass. S.U. n.20943 del
30/6/2022). Ne consegue che l'incertezza in ordine a una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso, da qualsiasi causa sia determinata, ricade necessariamente sugli attori stessi e non certo sull'ente proprietario della strada (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, 18 dicembre 2024, n. 33129).
Anche dal raffronto con i fotogrammi versati in atti non emergono elementi utili a corroborare l'assunto degli istanti e idonei a ritenere assolto l'onere probatorio su di loro incombente. Invero, va osservato, in primo luogo, che il taglio della fotografia
(cfr. foto n. 5 contenuta nel fascicolo dell'appellante) non consente di comprendere con sufficiente chiarezza la posizione del dedotto sacchetto di plastica nero rispetto ai luoghi di causa e, al contempo, le sue trascurabili dimensioni permettono verosimilmente di escludere che lo stesso abbia assunto un'efficacia determinante ovvero concausale nella determinazione del sinistro. Inoltre, il brecciame e la traccia di terreno, asseritamente provenienti dai lavori stradali effettuati di recente, appaiono adeguatamente visibili e tali da escludere con ogni probabilità la sussistenza dell'insidia stradale, ma, sono anche collocati al di là del segnale di
“Stop” (cfr. foto n. 6), permettendo in tal modo di ipotizzare che non abbiano potuto influire sulla battuta di arresto della CI HE, verificatasi prima di averli attraversati.
A ciò va aggiunto che dalle fotografie si evince che il manto stradale era discretamente bagnato, ma non in quantità tale da renderne invisibile il fondo, circostanza che avrebbe dovuto indurre il guidatore normalmente accorto ad adottare la massima prudenza e a procedere a velocità moderata, tali da consentire il tempestivo arresto del veicolo al segnale che impone l'obbligo di fermarsi. In tal senso appare opportuno il richiamo all'art. 141 del Codice della strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e succ. mod.) che prescrive l'obbligo del conducente di “regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”, con la conseguenza che la condotta del danneggiato che non rispetti il dettato legislativo può assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione
12 del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c. (cfr. Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023).
Ad ogni modo, nella specie, va anche notato che la posizione delle due autovetture
(cfr. più dettagliatamente foto n. 2), l'una (YO AR) accostata a ridosso dell'incrocio sulla corsia di sinistra di una strada verosimilmente a doppio senso di marcia – come attestato dalla direzione della stessa autovettura, dalla striscia continua nonché dai delineatori di curva –, l'altra (CI HE) indietreggiata rispetto all'incrocio e in prossimità del segnale di “Stop”, unitamente alla circostanza che non sono raffigurati i segni di collisione riportati, fa presumere che le fotografie sono state scattate successivamente al sinistro precludendo di accertare con sufficiente chiarezza la dinamica dell'incidente.
Conclusivamente, nel suesposto quadro di completa insufficienza probatoria, può affermarsi che, poiché la norma di cui all'art. 2051 c.c. presuppone in ogni caso che il danneggiato fornisca in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e il bene in custodia (e a prescindere dalla astratta sussumibilità della fattispecie nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c. o dell'art. 2043 c.c. che richiede pur sempre che l'attore assolva l'onere di provare gli elementi costitutivi di un fatto storico qualificabile come illecito, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva), gli odierni appellanti non hanno assolto in modo soddisfacente all'onere probatorio su di loro gravante, per cui la mancanza di tale dimostrazione rende superflua e ultronea rispetto all'economia del giudizio l'indagine circa l'ente che assume la custodia del tratto stradale interessato, nonché la prova da parte del custode del caso fortuito inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo anche del fatto del terzo e/o della condotta incauta dello stesso danneggiato (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018).
Ed infatti, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha pur sempre carattere oggettivo e non presunto (Cass. Sez. Unite, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
Poiché, quindi, ai sensi dell'art. 2051 c.c., va esclusa la responsabilità da cose in custodia del gestore di una strada aperta al transito pubblico, quando non vi sia prova che le condizioni della strada fossero talmente anomale da poter
13 determinare il sinistro verificatosi, configurando un'insidia o un trabocchetto non visibili, la mancata prova del fatto che l'autovettura condotta dall'appellante non si sia fermata al segnale di “Stop” a causa del materiale presente sul manto stradale fino ad impattarsi con la YO AR che attraversava l'incrocio, non consente di ritenere sussistente il nesso causale tra il danno subito e la mancata custodia del bene.
Pertanto, l'incertezza in ordine ad una circostanza direttamente incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso, anche in chiave probabilistica, permette di escludere la responsabilità invocata sia sotto il profilo della previsione di cui all'art.2051 c.c. che dell'art.2043 c.c..
Al rigetto dell'appello consegue l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Va, infine, respinta la domanda di responsabilità aggravata avanzata dal e CP_1
dal dovendosi osservare che nella giurisprudenza è fermo il convincimento CP_5 sulla relativa qualificazione risarcitoria, opinione autorevolmente avallata dalla
Consulta la quale, nell'affermare la legittimità costituzionale della necessità dell'istanza di parte ai fini della condanna in discorso, ha espressamente ricondotto l'istituto nell'area della responsabilità civile, quale tipico strumento di interessi privatistici, «con conseguenti profili risarcitori, in relazione ai quali si pongono problemi di onere probatorio a carico del richiedente nell'ambito del principio dispositivo» ( C. Cost. 23.12.2008, n. 435).
Circa quest'ultimo aspetto, in ossequio al principio dispositivo ed alla stregua dei criteri ordinari di distribuzione sanciti dall'art. 2697 c.c., la prova del danno da illecito incombe sul soggetto leso istante, onerato di dimostrare l'esistenza e l'entità di un evento pregiudizievole discendente, con nesso causale, dalla illecita condotta della controparte nonché dello stato soggettivo connotante quest'ultima.
L'attuale orientamento di legittimità prevalente, pur attenuando tale onere probatorio, non esime la parte istante dall'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad individuare l'esistenza dei danni sofferti - cioè ad identificare il tipo e gli elementi costitutivi dei danni - ed idonei a consentire al giudice in via officiosa - e, se del caso, equitativa - la relativa quantificazione (così
Cass. 28226/2008; Cass. 13395/2007; Cass. 4096/2007; Cass. 3388/2007; Cass.
14 27383/2005), conformemente all'orientamento dottrinale che, riconducendo il potere
«d'ufficio» non alla liquidazione bensì al profilo dell'allegazione, ritiene sufficiente, fatto salvo l'impulso formale con la formulazione della istanza ad hoc, che la parte richiedente compia un generico riferimento alle categorie del danno patrimoniale e non patrimoniale, senza dedurre un qualificato e specifico tipo di danno subito, potendo questo essere ricavato in via officiosa dalle risultanze probatorie o dagli atti di causa.
Nel caso di specie, pur accedendo a tale opinione, emerge evidente come non risulti mai effettuata alcuna allegazione in merito ai danni subiti.
A quest'ultimo riguardo, infine, va ricordato che il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicchè non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9532 del 12/04/2017, Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11792 del 15/05/2018 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20317 del
23/6/2022).
Ed invero, stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 c.p.c. rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza
(domanda che presuppone, quale condizione necessaria anche se non sufficiente per il suo accoglimento, proprio il riconoscimento della soccombenza integrale della parte cui si attribuisce l'illecito processuale), nel caso, come quello all'esame, di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellato e di rigetto dell'appello non dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca.
Gli appellanti, quindi, giacché soccombenti anche nel presente grado di giudizio, vanno condannati a rimborsare le spese liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
15 Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti del Parte_1 Parte_2 [...]
, del , della e della in CP_1 Controparte_5 CP_6 CP_3 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, avverso la sentenza n.
2438/2018 pronunciata in data 1° ottobre 2018 dal Tribunale di Napoli Nord, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna e al pagamento delle spese del grado Parte_1 Parte_2 in favore di ciascuna parte appellata costituita che si liquidano in € 2.906,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
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