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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 05/07/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 423 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra
c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'Avv. Fernanda Luccitti (c.f.
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Celano, alla via C.F._2
Madonnina 42
- OPPONENTE -
e
(p. I.V.A. ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv.
Daniela D'Angelo (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._3
Avezzano, alla via Vincenzo Falcone 10
(c.f. ) Controparte_2 P.IVA_2
in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura in atti, dagli Avv.ti Pierfranco De Nicola (c.f. e Francesca Tempesta C.F._4
(c.f. ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Roberta Tollis C.F._5
in Avezzano, alla via Trieste 4
1 REGIONE ABRUZZO (c.f. ) P.IVA_3 in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila ed elettivamente domiciliata presso il Complesso Monumentale di S. Domenico, Via
Buccio di Ranallo s.n.c.
-OPPOSTI-
Conclusioni: per l'opponente, come da note di precisazione delle conclusioni del 6.12.2024 e da verbale di udienza del 6.3.2025; per l'opposta come da note di Controparte_1 precisazione delle conclusioni del 9.12.2024 e da verbale di udienza del 6.3.2025; per l'opposta
Amministrazione Provinciale di L'Aquila come da note di precisazione delle conclusioni del
5.12.2024 e da verbale di udienza del 6.3.2025; per l'opposta Regione Abruzzo come da comparsa di costituzione.
FATTO E DIRITTO
1.Con atto di citazione notificato in date 14.3.2019 e 7.10.2019 all' Controparte_1
, all'Amministrazione Provinciale di L'Aquila ed alla Regione Abruzzo,
[...] Parte_1
ha proposto opposizione ex art. 615 comma primo c.p.c. avverso la cartella di pagamento
[...]
n. 05420180011017309000 notificata in data 11.1.2019 con cui gli è stato ingiunto, quale Presidente
p.t. del Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. e, in tale qualità, obbligato in solido, il pagamento della somma di € 257.254,47 oltre oneri di riscossione e diritti di notifica a titolo di sanzioni amministrative irrogate negli anni 2010/2011 dall' Controparte_2
per violazioni in materia ambientale (segnatamente: i verbali nn. 1, 4, 8, 9, 17, 21, 22, 23, 26, 36, 38,
40, 41, 46, 40 del 2010 di cui al ruolo n. 2018/002700; i verbali nn. 3, 4, 5, 7, 10, 13, 14, 22, 23, 25,
26, 28, 29 e 6361 del 2011 di cui al ruolo n. 2018/002701).
L'opponente ha in sintesi dedotto: che il Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. ha presentato istanza di concordato in continuità in data 15.10.2018 e che pertanto, considerato che le somme da versare da parte di tale società potrebbero essere conseguentemente ridotte, l'opponente non può essere onerato del pagamento dell'intero importo;
che la cartella notificata è sprovvista dell'indicazione del criterio di calcolo degli interessi;
che il quantum ingiunto è in ogni caso indeterminato perché alcuni dei verbali posti a fondamento del ruolo sono già stati oggetto di precedente cartella di pagamento avverso cui pende distinta opposizione (segnatamente i verbali nn.
21, 22, 23, 38 e 41 del 2010 ed il verbale n. 23 del 2011); che comunque l'opponente non è tenuto al pagamento richiesto, in quanto la materia ambientale al cui ambito afferiscono le sanzioni irrogate
2 era stata oggetto di delega di funzioni (delega giustificata dalle dimensioni della società ed espressamente conferita a soggetti tecnicamente idonei, con attribuzione di congrui poteri decisionali e di spesa).
L'opponente ha quindi chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella sopra indicata, di dichiarare la nullità di tale cartella in quanto notificata in costanza di procedura di concordato preventivo e perché priva del calcolo degli interessi, nonché, nel merito, di accertare che l'opponente non è tenuto al pagamento delle somme ingiunte e, in via subordinata, di annullare la cartella limitatamente agli importi già inseriti in altra cartella oggetto di opposizione in distinto giudizio di opposizione.
2. Si è costituita l' chiedendo il rigetto dell'opposizione ed Controparte_3 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni relative all'an ed al quantum della pretesa creditoria, in quanto profili esclusivamente relativi all'ente impositore che ha formato il titolo esecutivo.
3. Si è costituita l'Amministrazione Provinciale di L'Aquila chiedendo dichiararsi l'inammissibilità
e comunque l'infondatezza nel merito dell'opposizione.
Tale ente ha dedotto: che le ordinanze ingiunzione poste a fondamento della cartella impugnata sono state già impugnate sia dall'odierno opponente sia dalla società coobbligata e che tali opposizioni sono state respinte;
che alcun rilievo può assumere l'intervenuta ammissione della società al concordato preventivo in quanto l'obbligazione dell'odierno opponente deve ritenersi del tutto autonoma;
che la somma richiesta a titolo di interessi è interamente dovuta ed è stata quantificata come per legge;
che non ricorre alcuna duplicazione degli importi richiesti con la cartella in esame e con altre cartelle;
che la responsabilità dell'opponente per gli illeciti contestati è stata già accertata con efficacia di giudicato nei giudizi coltivati avverso le ordinanze ingiunzione successivamente poste a fondamento della cartella impugnata.
4. Si è costituita la Regione Abruzzo chiedendo il rigetto dell'opposizione e deducendo:
l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza del termine o, comunque, l'irricevibilità delle questioni sollevate nel merito perché l'opponente ha già avuto ampia cognizione della pretesa creditoria con le ordinanze ingiunzione già oggetto di precedenti opposizioni che sono state respinte;
l'irrilevanza della procedura di concordato della società coobbligata, stante l'autonomia delle distinte obbligazioni;
la debenza della quota interessi, in quanto quantificata come per legge;
l'insussistenza di duplicazioni di importi oggetto delle distinte cartelle;
l'accertamento con efficacia di giudicato
3 della responsabilità dell'opponente per gli illeciti contestati nei giudizi coltivati avverso le ordinanze ingiunzione successivamente poste a fondamento della cartella impugnata.
5. Accolta con ordinanza del 2.7.2019 l'istanza di sospensione dell'esecutività della cartella ed acquisiti gli atti prodotti, con ordinanza del 10.2.2025, resa all'esito della concessione con ordinanza del 12.11.2024 dei termini per precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche, è stato rilevato che il precedente magistrato assegnatario del procedimento aveva disposto l'acquisizione del fascicolo della procedura di concordato n. 1/2018 e che tale acquisizione era intervenuta, limitatamente al fascicolo non telematico, successivamente all'udienza fissata per la rimessione della causa in decisione, con conseguente necessità di instaurare il contraddittorio sul punto.
Sentite le parti alla successiva udienza del 6.3.2025, l'opponente ha puntualmente indicato gli atti della procedura concordataria di cui ha chiesto l'acquisizione (atti peraltro già in precedenza prodotti nel corso del giudizio) e quindi, in assenza di opposizione da parte degli enti opposti che sono comparsi in udienza e stante la superfluità dell'acquisizione di ulteriori atti della procedura concordataria, la causa è stata trattenuta in decisione, senza concessione di ulteriori termini per il deposito di conclusionali e repliche già in precedenza concessi ed a cui le parti comparse in udienza hanno in ogni caso anche rinunciato.
6. L'opposizione proposta può trovare solo parziale accoglimento nei limiti di seguito esposti.
6.1. Risulta in primo luogo insuscettibile di accoglimento l'opposizione nella parte in cui l'opponente, legale rappresentante della società obbligata in solido, ha contestato la possibilità di irrogare le sanzioni amministrative anche nei suoi confronti in ragione delle deleghe di funzioni in essere.
Tale doglianza non può infatti giustificare l'annullamento della cartella impugnata in quanto è relativa non a vizi propri della cartella stessa, ma a vizi che avrebbero in ipotesi reso nullo od annullabile l'atto da tale cartella presupposto.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che simili vizi sono improponibili in sede di opposizione alla cartella laddove questa trovi titolo in un precedente avviso di accertamento notificato e non impugnato (cfr., Cass., sent. n. 25995/17, Cass., sent. n. 2743/25).
I suesposti principi, elaborati con riguardo all'ipotesi di cartella preceduta da avviso di accertamento notificato e non impugnato, sono peraltro pienamente coerenti con il consolidato assetto interpretativo della giurisprudenza di legittimità a mente del quale avverso la cartella emessa per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie sono possibili: l'opposizione avverso la sanzione, nei casi in cui la cartella 4 sia stata emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento;
l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. per contestare la legittimità della iscrizione al ruolo o per dedurre fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione (cfr., Cass., sent. n. 15149/05).
Ebbene nella specie non solo non è stata prospettata la ricorrenza dei presupposti necessari per l'esercizio dell'opposizione avverso la cartella con valenza “recuperatoria”, ma l'Amministrazione
Provinciale opposta ha dedotto e documentato con la produzione delle relative sentenze che le ordinanze ingiunzione poste a fondamento della cartella opposta sono state oggetto di precedenti giudizi di opposizione (si vedano: la cartella opposta che reca espresso riferimento, nella descrizione dei due ruoli, alle sentenze nn. 818/16 e 1072/17 del Tribunale di Avezzano, nonché le relative sentenze prodotte in atti le quali, a loro volta, contengono puntuali riferimenti alle ordinanze ingiunzione oggetto di opposizione, sentenze di cui non consta l'avvenuta riforma in sede di gravame né, invero, l'avvenuta proposizione di gravame).
Deve peraltro evidenziarsi che il tema della delega di funzioni è stato anche uno dei motivi posti a fondamento dell'opposizione svolta nell'ambito del giudizio definito con la suindicata sentenza n.
818/16, con cui tale motivo di opposizione è stato rigettato nel merito.
Da quanto precede consegue il rigetto dell'opposizione sul punto.
6.2 Deve del pari essere rigettata l'opposizione nella parte in cui l'opponente ha prospettato, quali fattori ostativi all'esecuzione nei suoi confronti per l'importo portato dalla cartella opposta, la presentazione dell'istanza e la successiva omologazione del concordato preventivo richiesto dalla società coobbligata in solido, in quanto circostanze sopravvenute alla formazione del titolo esecutivo.
In particolare, secondo la tesi di parte opponente, tali circostanze non potrebbero che spiegare effetti anche sulla sua posizione in ragione, da un lato, della decurtazione della pretesa creditoria in sede di concordato e, dall'altro lato, del venir meno delle condizioni per l'utile esperimento, da parte sua, dell'azione di regresso.
Tale prospettazione non può essere condivisa.
Giova al riguardo premettere che, a mente dell'art. 6 della L. n. 689/81, è la persona giuridica ad essere obbligata in solido con l'autore della violazione e che il regresso compete a chi ha pagato nei confronti dell'autore della violazione (cfr., Cass., sent. n. 3879/12 con cui è stato chiarito come il sistema di cui alla L. n. 689/81 sia fondato sulla natura personale della responsabilità sicché autore 5 dell'illecito può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto e non anche l'entità astratta che, come una società od un ente, ne è solidalmente responsabile).
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito che la solidarietà prevista dall'art. 6 della L. n.
689/81 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché l'obbligazione del corresponsabile solidale è del tutto autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 22082/17).
I suesposti principi risultano già di per sé ostativi all'accoglimento della tesi di parte opponente considerata sia l'autonomia delle distinte obbligazioni sia la sussistenza del diritto del regresso nei confronti dell'autore della violazione, come sopra individuato.
Né a diverse conclusioni può pervenirsi in ragione dell'avvenuta omologazione del concordato preventivo richiesto dall'ente coobbligato in solido.
Ed infatti l'art. 184 del R.d. n. 267/1942 ratione temporis applicabile prevede che i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso ex art. 161 conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
Tale disposizione (peraltro del tutto analoga alla previsione di cui all'art. 117 del Codice della crisi di impresa) è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità quale vera e propria deroga alla regola generale di cui all'art. 1301 c.c., assicurandosi quindi in ogni caso ai creditori la conservazione dell'azione per l'intero nei confronti di coobbligati, fideiussori ed obbligati in via di regresso (cfr.,
Cass., ord. n. 14363/21, Cass., ord. n. 21181/20, Cass., sent. n. 22382/19, Cass., SS.UU., sent. n.
3022/15).
E' stato in particolare escluso che la disposizione in disamina, coerente con la natura pubblicistica del concordato e con la finalità di favorire l'accettazione della proposta concordataria, presenti profili di incostituzionalità in quanto i soggetti sopra indicati subiscono, in sede di eventuale rivalsa, gli effetti del concordato come qualunque altro creditore.
Deve dunque concludersi che, contrariamente a quanto prospettato dall'opponente, gli effetti esdebitativi del concordato omologato non possono estendersi nei suoi confronti, ben potendo di contro essergli richiesto il pagamento dell'intero credito o, in caso di effettivo pagamento del minore importo previsto in sede concordataria, del credito residuo per quanto non corrisposto dalla società in esecuzione del concordato.
6 Né a diverse conclusioni può pervenirsi argomentando dalla sentenza n. 257/21 del Tribunale di
Avezzano, con cui, a fronte dell'opposizione proposta dal medesimo odierno opponente avverso la distinta cartella n. 05420130005215717000, è stata accolta l'opposizione in quanto l'opponente coobbligato in solido non poteva essere onerato del pagamento dell'intera somma portata da tale cartella a fronte, da un lato, della riduzione in sede concordataria dell'importo dovuto dal Pt_2
e, dall'altro lato, dell'avvenuto pagamento da parte di tale ente di somme superiori rispetto a
[...]
quelle risultanti dalla falcidia concordataria.
Al riguardo deve infatti evidenziarsi che tale sentenza, anche ove non impugnata come dedotto dalle parti, non può spiegare efficacia di giudicato nel presente giudizio in quanto vengono in rilievo distinte cartelle relative a sanzioni diverse e, quindi, rapporti diversi (cfr., in ordine alla necessità che i crediti siano fondati sul medesimo rapporto giuridico affinché possa operare il vincolo del giudicato in relazione al medesimo punto di diritto esaminato, Cass., ord. n. 7834/24, Cass., ord. n. 27013/22).
Ciò posto, richiamate le suesposte argomentazioni in forza delle quali si ritiene di dover escludere che l'opponente possa giovarsi dell'effetto esdebitativo previsto in sede concordataria, deve altresì sottolinearsi che nella citata sentenza n. 257/21 è stato espressamente valorizzato anche il dato dell'avvenuto pagamento di un importo financo maggiore rispetto a quello risultante dalla falcidia concordataria.
Tale situazione non ricorre invece nel caso di specie.
Ed infatti, pur potendo ritenere provato sulla base della documentazione prodotta dall'opponente ed acquisita al giudizio che il credito per cui è causa sia inserito nel piano concordatario e che tale piano preveda la decurtazione nella misura indicata dall'opponente, deve rilevarsi che la stessa missiva a mezzo e-mail del 30.12.2024 prodotta dall'opponente ed a lui inviata dal Dirigente degli Affari
Regolatori della società ammessa al concordato chiarisce che gli importi della cartella “saranno pagati secondo il Piano omologato”.
Non può quindi ritenersi assolto l'onere probatorio, gravante sul debitore (cfr., Cass., ord. n.
33749/22), di dimostrare che sia già effettivamente intervenuto il pagamento del minor importo dovuto dalla società a seguito dell'omologazione del concordato.
Ebbene in assenza della prova dell'effettivo pagamento di tale minor importo l'opposizione non può trovare neanche parziale accoglimento sul punto, fermo evidentemente restando che il soggetto che sotto la sua responsabilità procede in sede esecutiva non potrà che agire nei confronti dell'odierno opponente nei soli limiti di quanto effettivamente in quel momento ancora dovuto e, quindi, previa
7 decurtazione degli importi concretamente percepiti in sede concordataria (anche se, evidentemente, in epoca successiva alla notificazione della cartella per cui è causa).
6.3 Occorre quindi esaminare la doglianza proposta con riguardo alla quota interessi del credito portata dalla cartella opposta, doglianza segnatamente relativa alla quota degli interessi iscritti a ruolo dall'ente impositore.
Giova al riguardo richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 22281/22), a mente del quale:
- nel caso in cui la cartella richieda al contribuente interessi mai prima determinati, la cartella costituisce un vero e proprio atto impositivo e necessita quindi di una motivazione comprensiva degli elementi essenziali della pretesa, ossia degli elementi idonei a consentire al contribuente di verificarne la legittimità e di impugnarla (tipologia di interessi applicati, norma tributaria di riferimento o criterio normativo idoneo a giustificarli, data di decorrenza degli stessi, senza che sia però necessario che siano esplicitate anche le modalità di calcolo attraverso cui è stato quantificato il debito per interessi, se agevolmente determinabili sulla base dei riferimenti riportati);
- nel caso in cui invece la cartella segua un atto prodromico nel quale sono già stati computati gli interessi e che è divenuto definitivo (perché non impugnato o perché definitivamente confermato)
l'obbligo motivazionale è circoscritto all'esposizione del ruolo, del titolo costitutivo della pretesa e dell'entità del debito per interessi;
- l'eventuale difetto di motivazione sul punto comporta la sola invalidità parziale dell'atto impositivo con esclusivo riferimento alla parte relativa agli interessi.
Tanto premesso deve rilevarsi che nella specie secondo l'opponente dalla cartella opposta non emergerebbe il criterio di determinazione degli interessi richiesti e non vi sarebbe prova del fatto che la cartella stessa segua un atto prodromico nel quale siano stati già computati gli interessi e che sia divenuto definitivo.
Deve quindi verificarsi se la cartella opposta costituisca effettivamente un vero e proprio atto impositivo quanto agli interessi e, in caso di esito positivo di tale verifica, se nella cartella medesima ricorra un'adeguata motivazione sul punto.
Ebbene, premesso che in tali termini la censura può ritenersi ammissibile (discutendosi in buona sostanza dell'esistenza di un valido titolo impositivo quanto a quota parte del credito), deve rilevarsi che, in linea generale, grava sull'ente creditore l'onere della prova che le somme richieste con la
8 cartella siano effettivamente dovute e che gli importi richiesti siano stati esattamente determinati (cfr.,
Cass., sent. n. 31774/23, Cass., sent. n. 24669/14).
Nella specie tali principi debbono essere declinati nel senso che grava sull'ente creditore l'onere di dimostrare la sussistenza di un idoneo titolo esecutivo quanto alla quota interessi del credito.
Sostengono sul punto l'Amministrazione Provinciale di L'Aquila e l' Controparte_1
opposte che la cartella per cui è causa, facendo seguito ad ordinanze ingiunzione oggetto
[...]
di precedenti giudizi di opposizione, farebbe appunto seguito ad un atto prodromico nel quale è già stata computata anche la quota interessi del credito, con quanto ne consegue in termini di pregnanza dell'onere motivazionale sul punto.
Tale prospettazione non può tuttavia essere condivisa atteso che non sono state prodotte le ordinanze ingiunzione poste a base della cartella opposta e che neanche l'ulteriore documentazione prodotta consente di ritenere provato che, anteriormente alla notifica della cartella per cui è causa, sia stata effettivamente determinata e computata anche la quota interessi del credito per cui è causa.
Nulla in tal senso emerge infatti dalle summenzionate sentenze nn. 818/16 e 1072/17 del Tribunale di Avezzano e, anzi, dalle missive con cui l'Amministrazione Provinciale opposta ha sollecitato all'opponente il pagamento del dovuto emergono indici di segno contrario.
Ed infatti con le missive dell'8.8.2016, del 7.3.2017, del 26.7.2017 e del 15.5.2018 prodotte dall'Amministrazione Provinciale opposta viene richiesto il pagamento di importi a titolo di sanzioni amministrative e di spese legali, mentre alcuna somma viene specificamente richiesta a titolo di interessi (tanto che con le missive relative al sollecito di pagamento dell'importo dovuto in relazione alle ordinanze ingiunzione oggetto dell'opposizione definita con sentenza n. 818/16 viene appunto richiesto il pagamento di € 117.698,00 coincidente con la sola voce sanzioni amministrative portata dalla cartella opposta e non anche con la somma di tale voce con la successiva voce relativa agli interessi).
Da quanto precede consegue che, a fronte della mancata dimostrazione, a cura delle opposte, della sussistenza di un atto prodromico che abbia computato gli interessi e sia considerabile definitivo, deve verificarsi se la cartella opposta, quale vero e proprio atto impositivo, soddisfi i requisiti motivazionali sopra delineati, come pure sostenuto dagli enti opposti.
Ebbene tale verifica deve avere esito negativo atteso che la sintetica dicitura riportata in cartella
(“Mag.ne rit. pagamento l. 698/81 amm.ne prov.le mbiente ” seguita dai numeri dei CP_4 CP_5 verbali di accertamento e dall'indicazione del complessivo importo richiesto) non può ritenersi
9 esaustiva, ossia comprensiva degli elementi essenziali della pretesa tali da consentire all'odierno opponente di verificarne agevolmente la legittimità.
La scarna dicitura sopra riportata non consente infatti né di enucleare con precisione la base normativa della richiesta (non constando l'indicazione dell'articolo della legge posto a base della pretesa per interessi) né, soprattutto, di verificare le decorrenze del credito per interessi anche sulla base del disposto dell'art. 27 della L. n. 689/81.
In altri termini non è possibile ritenere che gli elementi riportati nella cartella notificata consentissero di verificare, con semplici operazioni matematiche agevolmente individuabili, la corretta quantificazione dell'importo richiesto a titolo di interessi.
Né può ritenersi, in particolare, che le scarne indicazioni sopra delineate consentissero, ex ante, di ritenere immediatamente comprensibile per il destinatario della cartella il criterio di calcolo sviluppato per esteso dall'Amministrazione Provinciale opposta nella propria comparsa conclusionale.
Da quanto precede consegue il parziale accoglimento dell'opposizione, atteso che, come detto,
l'assenza di motivazione della cartella sul punto può determinare unicamente l'invalidità parziale dell'atto impositivo con esclusivo riferimento alla parte relativa agli interessi (come anche sostenuto dall'Amministrazione Provinciale opposta, nell'eventuale ipotesi di accoglimento della tesi di parte opponente, con le memorie depositate in data 22.1.2025 e come richiesto dallo stesso opponente con le memorie depositate in data 22.1.2025, seppur solo in via subordinata).
La cartella opposta deve dunque essere dichiarata parzialmente nulla quanto alla voce interessi per complessivi € 54.768,53 (di cui € 47.079,20 quanto al ruolo 2018/002700 ed € 7.689,33 quanto al ruolo n. 2018/002701).
6.4 Risulta infine infondata la doglianza relativa alla pretesa “duplicazione” di alcuni verbali che sarebbero stati posti a fondamento sia della cartella n. 05420130005215717000 sia della cartella opposta nel presente giudizio.
Sul punto risulta dirimente evidenziare che dalla documentazione acquisita emerge con chiarezza che le sanzioni oggetto della cartella qui in esame sono relative a verbali di accertamento che, seppur recanti identico numero (numero specificamente indicato nella cartella medesima), sono riferibili agli anni 2010 e 2011, laddove le sanzioni oggetto della distinta cartella sopra menzionata sono relative a verbali di accertamento riferibili agli anni 2006 e 2007 (si vedano: le missive di comunicazione dei contribuenti all' prodotte dall'Amministrazione Provinciale di L'Aquila come Controparte_1
10 allegati nn. 11-a, 11-b, 11-c ed 11-d, recanti delle tabelle a loro volta contenenti, nell'ultima colonna di destra, i riferimenti a date e numeri dei verbali;
la distinta cartella sopra indicata prodotta da parte opponente e relativa a sanzioni riferibili, appunto, alle diverse annualità 2006 e 2007).
7. L'accoglimento parziale dell'opposizione giustifica infine la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 423 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019 così provvede:
1. ACCOGLIE parzialmente l'opposizione proposta da nei confronti Parte_1 dell' , dell e della Controparte_3 Controparte_2
Regione Abruzzo e, per l'effetto, dichiara la nullità parziale della cartella di pagamento n.
05420180011017309000 limitatamente agli importi richiesti a titolo di interessi per complessivi €
54.768,53 e rigetta per il resto l'opposizione;
2. COMPESA tra le parti le spese di lite;
3. Manda la Cancelleria per la restituzione del fascicolo cartaceo n. 1/2018 trasmesso dalla
Cancelleria Fallimentare – CP_6
Così deciso in data 5.7.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Ilaria Pepe
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 423 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra
c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'Avv. Fernanda Luccitti (c.f.
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Celano, alla via C.F._2
Madonnina 42
- OPPONENTE -
e
(p. I.V.A. ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv.
Daniela D'Angelo (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._3
Avezzano, alla via Vincenzo Falcone 10
(c.f. ) Controparte_2 P.IVA_2
in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura in atti, dagli Avv.ti Pierfranco De Nicola (c.f. e Francesca Tempesta C.F._4
(c.f. ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Roberta Tollis C.F._5
in Avezzano, alla via Trieste 4
1 REGIONE ABRUZZO (c.f. ) P.IVA_3 in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila ed elettivamente domiciliata presso il Complesso Monumentale di S. Domenico, Via
Buccio di Ranallo s.n.c.
-OPPOSTI-
Conclusioni: per l'opponente, come da note di precisazione delle conclusioni del 6.12.2024 e da verbale di udienza del 6.3.2025; per l'opposta come da note di Controparte_1 precisazione delle conclusioni del 9.12.2024 e da verbale di udienza del 6.3.2025; per l'opposta
Amministrazione Provinciale di L'Aquila come da note di precisazione delle conclusioni del
5.12.2024 e da verbale di udienza del 6.3.2025; per l'opposta Regione Abruzzo come da comparsa di costituzione.
FATTO E DIRITTO
1.Con atto di citazione notificato in date 14.3.2019 e 7.10.2019 all' Controparte_1
, all'Amministrazione Provinciale di L'Aquila ed alla Regione Abruzzo,
[...] Parte_1
ha proposto opposizione ex art. 615 comma primo c.p.c. avverso la cartella di pagamento
[...]
n. 05420180011017309000 notificata in data 11.1.2019 con cui gli è stato ingiunto, quale Presidente
p.t. del Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. e, in tale qualità, obbligato in solido, il pagamento della somma di € 257.254,47 oltre oneri di riscossione e diritti di notifica a titolo di sanzioni amministrative irrogate negli anni 2010/2011 dall' Controparte_2
per violazioni in materia ambientale (segnatamente: i verbali nn. 1, 4, 8, 9, 17, 21, 22, 23, 26, 36, 38,
40, 41, 46, 40 del 2010 di cui al ruolo n. 2018/002700; i verbali nn. 3, 4, 5, 7, 10, 13, 14, 22, 23, 25,
26, 28, 29 e 6361 del 2011 di cui al ruolo n. 2018/002701).
L'opponente ha in sintesi dedotto: che il Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. ha presentato istanza di concordato in continuità in data 15.10.2018 e che pertanto, considerato che le somme da versare da parte di tale società potrebbero essere conseguentemente ridotte, l'opponente non può essere onerato del pagamento dell'intero importo;
che la cartella notificata è sprovvista dell'indicazione del criterio di calcolo degli interessi;
che il quantum ingiunto è in ogni caso indeterminato perché alcuni dei verbali posti a fondamento del ruolo sono già stati oggetto di precedente cartella di pagamento avverso cui pende distinta opposizione (segnatamente i verbali nn.
21, 22, 23, 38 e 41 del 2010 ed il verbale n. 23 del 2011); che comunque l'opponente non è tenuto al pagamento richiesto, in quanto la materia ambientale al cui ambito afferiscono le sanzioni irrogate
2 era stata oggetto di delega di funzioni (delega giustificata dalle dimensioni della società ed espressamente conferita a soggetti tecnicamente idonei, con attribuzione di congrui poteri decisionali e di spesa).
L'opponente ha quindi chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella sopra indicata, di dichiarare la nullità di tale cartella in quanto notificata in costanza di procedura di concordato preventivo e perché priva del calcolo degli interessi, nonché, nel merito, di accertare che l'opponente non è tenuto al pagamento delle somme ingiunte e, in via subordinata, di annullare la cartella limitatamente agli importi già inseriti in altra cartella oggetto di opposizione in distinto giudizio di opposizione.
2. Si è costituita l' chiedendo il rigetto dell'opposizione ed Controparte_3 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni relative all'an ed al quantum della pretesa creditoria, in quanto profili esclusivamente relativi all'ente impositore che ha formato il titolo esecutivo.
3. Si è costituita l'Amministrazione Provinciale di L'Aquila chiedendo dichiararsi l'inammissibilità
e comunque l'infondatezza nel merito dell'opposizione.
Tale ente ha dedotto: che le ordinanze ingiunzione poste a fondamento della cartella impugnata sono state già impugnate sia dall'odierno opponente sia dalla società coobbligata e che tali opposizioni sono state respinte;
che alcun rilievo può assumere l'intervenuta ammissione della società al concordato preventivo in quanto l'obbligazione dell'odierno opponente deve ritenersi del tutto autonoma;
che la somma richiesta a titolo di interessi è interamente dovuta ed è stata quantificata come per legge;
che non ricorre alcuna duplicazione degli importi richiesti con la cartella in esame e con altre cartelle;
che la responsabilità dell'opponente per gli illeciti contestati è stata già accertata con efficacia di giudicato nei giudizi coltivati avverso le ordinanze ingiunzione successivamente poste a fondamento della cartella impugnata.
4. Si è costituita la Regione Abruzzo chiedendo il rigetto dell'opposizione e deducendo:
l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza del termine o, comunque, l'irricevibilità delle questioni sollevate nel merito perché l'opponente ha già avuto ampia cognizione della pretesa creditoria con le ordinanze ingiunzione già oggetto di precedenti opposizioni che sono state respinte;
l'irrilevanza della procedura di concordato della società coobbligata, stante l'autonomia delle distinte obbligazioni;
la debenza della quota interessi, in quanto quantificata come per legge;
l'insussistenza di duplicazioni di importi oggetto delle distinte cartelle;
l'accertamento con efficacia di giudicato
3 della responsabilità dell'opponente per gli illeciti contestati nei giudizi coltivati avverso le ordinanze ingiunzione successivamente poste a fondamento della cartella impugnata.
5. Accolta con ordinanza del 2.7.2019 l'istanza di sospensione dell'esecutività della cartella ed acquisiti gli atti prodotti, con ordinanza del 10.2.2025, resa all'esito della concessione con ordinanza del 12.11.2024 dei termini per precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche, è stato rilevato che il precedente magistrato assegnatario del procedimento aveva disposto l'acquisizione del fascicolo della procedura di concordato n. 1/2018 e che tale acquisizione era intervenuta, limitatamente al fascicolo non telematico, successivamente all'udienza fissata per la rimessione della causa in decisione, con conseguente necessità di instaurare il contraddittorio sul punto.
Sentite le parti alla successiva udienza del 6.3.2025, l'opponente ha puntualmente indicato gli atti della procedura concordataria di cui ha chiesto l'acquisizione (atti peraltro già in precedenza prodotti nel corso del giudizio) e quindi, in assenza di opposizione da parte degli enti opposti che sono comparsi in udienza e stante la superfluità dell'acquisizione di ulteriori atti della procedura concordataria, la causa è stata trattenuta in decisione, senza concessione di ulteriori termini per il deposito di conclusionali e repliche già in precedenza concessi ed a cui le parti comparse in udienza hanno in ogni caso anche rinunciato.
6. L'opposizione proposta può trovare solo parziale accoglimento nei limiti di seguito esposti.
6.1. Risulta in primo luogo insuscettibile di accoglimento l'opposizione nella parte in cui l'opponente, legale rappresentante della società obbligata in solido, ha contestato la possibilità di irrogare le sanzioni amministrative anche nei suoi confronti in ragione delle deleghe di funzioni in essere.
Tale doglianza non può infatti giustificare l'annullamento della cartella impugnata in quanto è relativa non a vizi propri della cartella stessa, ma a vizi che avrebbero in ipotesi reso nullo od annullabile l'atto da tale cartella presupposto.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che simili vizi sono improponibili in sede di opposizione alla cartella laddove questa trovi titolo in un precedente avviso di accertamento notificato e non impugnato (cfr., Cass., sent. n. 25995/17, Cass., sent. n. 2743/25).
I suesposti principi, elaborati con riguardo all'ipotesi di cartella preceduta da avviso di accertamento notificato e non impugnato, sono peraltro pienamente coerenti con il consolidato assetto interpretativo della giurisprudenza di legittimità a mente del quale avverso la cartella emessa per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie sono possibili: l'opposizione avverso la sanzione, nei casi in cui la cartella 4 sia stata emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento;
l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. per contestare la legittimità della iscrizione al ruolo o per dedurre fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione (cfr., Cass., sent. n. 15149/05).
Ebbene nella specie non solo non è stata prospettata la ricorrenza dei presupposti necessari per l'esercizio dell'opposizione avverso la cartella con valenza “recuperatoria”, ma l'Amministrazione
Provinciale opposta ha dedotto e documentato con la produzione delle relative sentenze che le ordinanze ingiunzione poste a fondamento della cartella opposta sono state oggetto di precedenti giudizi di opposizione (si vedano: la cartella opposta che reca espresso riferimento, nella descrizione dei due ruoli, alle sentenze nn. 818/16 e 1072/17 del Tribunale di Avezzano, nonché le relative sentenze prodotte in atti le quali, a loro volta, contengono puntuali riferimenti alle ordinanze ingiunzione oggetto di opposizione, sentenze di cui non consta l'avvenuta riforma in sede di gravame né, invero, l'avvenuta proposizione di gravame).
Deve peraltro evidenziarsi che il tema della delega di funzioni è stato anche uno dei motivi posti a fondamento dell'opposizione svolta nell'ambito del giudizio definito con la suindicata sentenza n.
818/16, con cui tale motivo di opposizione è stato rigettato nel merito.
Da quanto precede consegue il rigetto dell'opposizione sul punto.
6.2 Deve del pari essere rigettata l'opposizione nella parte in cui l'opponente ha prospettato, quali fattori ostativi all'esecuzione nei suoi confronti per l'importo portato dalla cartella opposta, la presentazione dell'istanza e la successiva omologazione del concordato preventivo richiesto dalla società coobbligata in solido, in quanto circostanze sopravvenute alla formazione del titolo esecutivo.
In particolare, secondo la tesi di parte opponente, tali circostanze non potrebbero che spiegare effetti anche sulla sua posizione in ragione, da un lato, della decurtazione della pretesa creditoria in sede di concordato e, dall'altro lato, del venir meno delle condizioni per l'utile esperimento, da parte sua, dell'azione di regresso.
Tale prospettazione non può essere condivisa.
Giova al riguardo premettere che, a mente dell'art. 6 della L. n. 689/81, è la persona giuridica ad essere obbligata in solido con l'autore della violazione e che il regresso compete a chi ha pagato nei confronti dell'autore della violazione (cfr., Cass., sent. n. 3879/12 con cui è stato chiarito come il sistema di cui alla L. n. 689/81 sia fondato sulla natura personale della responsabilità sicché autore 5 dell'illecito può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto e non anche l'entità astratta che, come una società od un ente, ne è solidalmente responsabile).
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito che la solidarietà prevista dall'art. 6 della L. n.
689/81 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché l'obbligazione del corresponsabile solidale è del tutto autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 22082/17).
I suesposti principi risultano già di per sé ostativi all'accoglimento della tesi di parte opponente considerata sia l'autonomia delle distinte obbligazioni sia la sussistenza del diritto del regresso nei confronti dell'autore della violazione, come sopra individuato.
Né a diverse conclusioni può pervenirsi in ragione dell'avvenuta omologazione del concordato preventivo richiesto dall'ente coobbligato in solido.
Ed infatti l'art. 184 del R.d. n. 267/1942 ratione temporis applicabile prevede che i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso ex art. 161 conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
Tale disposizione (peraltro del tutto analoga alla previsione di cui all'art. 117 del Codice della crisi di impresa) è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità quale vera e propria deroga alla regola generale di cui all'art. 1301 c.c., assicurandosi quindi in ogni caso ai creditori la conservazione dell'azione per l'intero nei confronti di coobbligati, fideiussori ed obbligati in via di regresso (cfr.,
Cass., ord. n. 14363/21, Cass., ord. n. 21181/20, Cass., sent. n. 22382/19, Cass., SS.UU., sent. n.
3022/15).
E' stato in particolare escluso che la disposizione in disamina, coerente con la natura pubblicistica del concordato e con la finalità di favorire l'accettazione della proposta concordataria, presenti profili di incostituzionalità in quanto i soggetti sopra indicati subiscono, in sede di eventuale rivalsa, gli effetti del concordato come qualunque altro creditore.
Deve dunque concludersi che, contrariamente a quanto prospettato dall'opponente, gli effetti esdebitativi del concordato omologato non possono estendersi nei suoi confronti, ben potendo di contro essergli richiesto il pagamento dell'intero credito o, in caso di effettivo pagamento del minore importo previsto in sede concordataria, del credito residuo per quanto non corrisposto dalla società in esecuzione del concordato.
6 Né a diverse conclusioni può pervenirsi argomentando dalla sentenza n. 257/21 del Tribunale di
Avezzano, con cui, a fronte dell'opposizione proposta dal medesimo odierno opponente avverso la distinta cartella n. 05420130005215717000, è stata accolta l'opposizione in quanto l'opponente coobbligato in solido non poteva essere onerato del pagamento dell'intera somma portata da tale cartella a fronte, da un lato, della riduzione in sede concordataria dell'importo dovuto dal Pt_2
e, dall'altro lato, dell'avvenuto pagamento da parte di tale ente di somme superiori rispetto a
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quelle risultanti dalla falcidia concordataria.
Al riguardo deve infatti evidenziarsi che tale sentenza, anche ove non impugnata come dedotto dalle parti, non può spiegare efficacia di giudicato nel presente giudizio in quanto vengono in rilievo distinte cartelle relative a sanzioni diverse e, quindi, rapporti diversi (cfr., in ordine alla necessità che i crediti siano fondati sul medesimo rapporto giuridico affinché possa operare il vincolo del giudicato in relazione al medesimo punto di diritto esaminato, Cass., ord. n. 7834/24, Cass., ord. n. 27013/22).
Ciò posto, richiamate le suesposte argomentazioni in forza delle quali si ritiene di dover escludere che l'opponente possa giovarsi dell'effetto esdebitativo previsto in sede concordataria, deve altresì sottolinearsi che nella citata sentenza n. 257/21 è stato espressamente valorizzato anche il dato dell'avvenuto pagamento di un importo financo maggiore rispetto a quello risultante dalla falcidia concordataria.
Tale situazione non ricorre invece nel caso di specie.
Ed infatti, pur potendo ritenere provato sulla base della documentazione prodotta dall'opponente ed acquisita al giudizio che il credito per cui è causa sia inserito nel piano concordatario e che tale piano preveda la decurtazione nella misura indicata dall'opponente, deve rilevarsi che la stessa missiva a mezzo e-mail del 30.12.2024 prodotta dall'opponente ed a lui inviata dal Dirigente degli Affari
Regolatori della società ammessa al concordato chiarisce che gli importi della cartella “saranno pagati secondo il Piano omologato”.
Non può quindi ritenersi assolto l'onere probatorio, gravante sul debitore (cfr., Cass., ord. n.
33749/22), di dimostrare che sia già effettivamente intervenuto il pagamento del minor importo dovuto dalla società a seguito dell'omologazione del concordato.
Ebbene in assenza della prova dell'effettivo pagamento di tale minor importo l'opposizione non può trovare neanche parziale accoglimento sul punto, fermo evidentemente restando che il soggetto che sotto la sua responsabilità procede in sede esecutiva non potrà che agire nei confronti dell'odierno opponente nei soli limiti di quanto effettivamente in quel momento ancora dovuto e, quindi, previa
7 decurtazione degli importi concretamente percepiti in sede concordataria (anche se, evidentemente, in epoca successiva alla notificazione della cartella per cui è causa).
6.3 Occorre quindi esaminare la doglianza proposta con riguardo alla quota interessi del credito portata dalla cartella opposta, doglianza segnatamente relativa alla quota degli interessi iscritti a ruolo dall'ente impositore.
Giova al riguardo richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 22281/22), a mente del quale:
- nel caso in cui la cartella richieda al contribuente interessi mai prima determinati, la cartella costituisce un vero e proprio atto impositivo e necessita quindi di una motivazione comprensiva degli elementi essenziali della pretesa, ossia degli elementi idonei a consentire al contribuente di verificarne la legittimità e di impugnarla (tipologia di interessi applicati, norma tributaria di riferimento o criterio normativo idoneo a giustificarli, data di decorrenza degli stessi, senza che sia però necessario che siano esplicitate anche le modalità di calcolo attraverso cui è stato quantificato il debito per interessi, se agevolmente determinabili sulla base dei riferimenti riportati);
- nel caso in cui invece la cartella segua un atto prodromico nel quale sono già stati computati gli interessi e che è divenuto definitivo (perché non impugnato o perché definitivamente confermato)
l'obbligo motivazionale è circoscritto all'esposizione del ruolo, del titolo costitutivo della pretesa e dell'entità del debito per interessi;
- l'eventuale difetto di motivazione sul punto comporta la sola invalidità parziale dell'atto impositivo con esclusivo riferimento alla parte relativa agli interessi.
Tanto premesso deve rilevarsi che nella specie secondo l'opponente dalla cartella opposta non emergerebbe il criterio di determinazione degli interessi richiesti e non vi sarebbe prova del fatto che la cartella stessa segua un atto prodromico nel quale siano stati già computati gli interessi e che sia divenuto definitivo.
Deve quindi verificarsi se la cartella opposta costituisca effettivamente un vero e proprio atto impositivo quanto agli interessi e, in caso di esito positivo di tale verifica, se nella cartella medesima ricorra un'adeguata motivazione sul punto.
Ebbene, premesso che in tali termini la censura può ritenersi ammissibile (discutendosi in buona sostanza dell'esistenza di un valido titolo impositivo quanto a quota parte del credito), deve rilevarsi che, in linea generale, grava sull'ente creditore l'onere della prova che le somme richieste con la
8 cartella siano effettivamente dovute e che gli importi richiesti siano stati esattamente determinati (cfr.,
Cass., sent. n. 31774/23, Cass., sent. n. 24669/14).
Nella specie tali principi debbono essere declinati nel senso che grava sull'ente creditore l'onere di dimostrare la sussistenza di un idoneo titolo esecutivo quanto alla quota interessi del credito.
Sostengono sul punto l'Amministrazione Provinciale di L'Aquila e l' Controparte_1
opposte che la cartella per cui è causa, facendo seguito ad ordinanze ingiunzione oggetto
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di precedenti giudizi di opposizione, farebbe appunto seguito ad un atto prodromico nel quale è già stata computata anche la quota interessi del credito, con quanto ne consegue in termini di pregnanza dell'onere motivazionale sul punto.
Tale prospettazione non può tuttavia essere condivisa atteso che non sono state prodotte le ordinanze ingiunzione poste a base della cartella opposta e che neanche l'ulteriore documentazione prodotta consente di ritenere provato che, anteriormente alla notifica della cartella per cui è causa, sia stata effettivamente determinata e computata anche la quota interessi del credito per cui è causa.
Nulla in tal senso emerge infatti dalle summenzionate sentenze nn. 818/16 e 1072/17 del Tribunale di Avezzano e, anzi, dalle missive con cui l'Amministrazione Provinciale opposta ha sollecitato all'opponente il pagamento del dovuto emergono indici di segno contrario.
Ed infatti con le missive dell'8.8.2016, del 7.3.2017, del 26.7.2017 e del 15.5.2018 prodotte dall'Amministrazione Provinciale opposta viene richiesto il pagamento di importi a titolo di sanzioni amministrative e di spese legali, mentre alcuna somma viene specificamente richiesta a titolo di interessi (tanto che con le missive relative al sollecito di pagamento dell'importo dovuto in relazione alle ordinanze ingiunzione oggetto dell'opposizione definita con sentenza n. 818/16 viene appunto richiesto il pagamento di € 117.698,00 coincidente con la sola voce sanzioni amministrative portata dalla cartella opposta e non anche con la somma di tale voce con la successiva voce relativa agli interessi).
Da quanto precede consegue che, a fronte della mancata dimostrazione, a cura delle opposte, della sussistenza di un atto prodromico che abbia computato gli interessi e sia considerabile definitivo, deve verificarsi se la cartella opposta, quale vero e proprio atto impositivo, soddisfi i requisiti motivazionali sopra delineati, come pure sostenuto dagli enti opposti.
Ebbene tale verifica deve avere esito negativo atteso che la sintetica dicitura riportata in cartella
(“Mag.ne rit. pagamento l. 698/81 amm.ne prov.le mbiente ” seguita dai numeri dei CP_4 CP_5 verbali di accertamento e dall'indicazione del complessivo importo richiesto) non può ritenersi
9 esaustiva, ossia comprensiva degli elementi essenziali della pretesa tali da consentire all'odierno opponente di verificarne agevolmente la legittimità.
La scarna dicitura sopra riportata non consente infatti né di enucleare con precisione la base normativa della richiesta (non constando l'indicazione dell'articolo della legge posto a base della pretesa per interessi) né, soprattutto, di verificare le decorrenze del credito per interessi anche sulla base del disposto dell'art. 27 della L. n. 689/81.
In altri termini non è possibile ritenere che gli elementi riportati nella cartella notificata consentissero di verificare, con semplici operazioni matematiche agevolmente individuabili, la corretta quantificazione dell'importo richiesto a titolo di interessi.
Né può ritenersi, in particolare, che le scarne indicazioni sopra delineate consentissero, ex ante, di ritenere immediatamente comprensibile per il destinatario della cartella il criterio di calcolo sviluppato per esteso dall'Amministrazione Provinciale opposta nella propria comparsa conclusionale.
Da quanto precede consegue il parziale accoglimento dell'opposizione, atteso che, come detto,
l'assenza di motivazione della cartella sul punto può determinare unicamente l'invalidità parziale dell'atto impositivo con esclusivo riferimento alla parte relativa agli interessi (come anche sostenuto dall'Amministrazione Provinciale opposta, nell'eventuale ipotesi di accoglimento della tesi di parte opponente, con le memorie depositate in data 22.1.2025 e come richiesto dallo stesso opponente con le memorie depositate in data 22.1.2025, seppur solo in via subordinata).
La cartella opposta deve dunque essere dichiarata parzialmente nulla quanto alla voce interessi per complessivi € 54.768,53 (di cui € 47.079,20 quanto al ruolo 2018/002700 ed € 7.689,33 quanto al ruolo n. 2018/002701).
6.4 Risulta infine infondata la doglianza relativa alla pretesa “duplicazione” di alcuni verbali che sarebbero stati posti a fondamento sia della cartella n. 05420130005215717000 sia della cartella opposta nel presente giudizio.
Sul punto risulta dirimente evidenziare che dalla documentazione acquisita emerge con chiarezza che le sanzioni oggetto della cartella qui in esame sono relative a verbali di accertamento che, seppur recanti identico numero (numero specificamente indicato nella cartella medesima), sono riferibili agli anni 2010 e 2011, laddove le sanzioni oggetto della distinta cartella sopra menzionata sono relative a verbali di accertamento riferibili agli anni 2006 e 2007 (si vedano: le missive di comunicazione dei contribuenti all' prodotte dall'Amministrazione Provinciale di L'Aquila come Controparte_1
10 allegati nn. 11-a, 11-b, 11-c ed 11-d, recanti delle tabelle a loro volta contenenti, nell'ultima colonna di destra, i riferimenti a date e numeri dei verbali;
la distinta cartella sopra indicata prodotta da parte opponente e relativa a sanzioni riferibili, appunto, alle diverse annualità 2006 e 2007).
7. L'accoglimento parziale dell'opposizione giustifica infine la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 423 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019 così provvede:
1. ACCOGLIE parzialmente l'opposizione proposta da nei confronti Parte_1 dell' , dell e della Controparte_3 Controparte_2
Regione Abruzzo e, per l'effetto, dichiara la nullità parziale della cartella di pagamento n.
05420180011017309000 limitatamente agli importi richiesti a titolo di interessi per complessivi €
54.768,53 e rigetta per il resto l'opposizione;
2. COMPESA tra le parti le spese di lite;
3. Manda la Cancelleria per la restituzione del fascicolo cartaceo n. 1/2018 trasmesso dalla
Cancelleria Fallimentare – CP_6
Così deciso in data 5.7.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Ilaria Pepe
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