Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 07/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice civile nella persona della Dott.ssa Giulia Capannoli pronunzia, ai sensi dell'art. 132 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. 1548/2022 R. G. tra
), rappresentata e difesa AR_1 P.IVA_1 giusta procura in calce all'atto di citazione dall'Avv. Antonio Sergi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Corso Francia, 4,
Torino
PARTE ATTRICE
nei confronti di
), rappresentata e difesa giusta P_ P.IVA_2 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv.
Silvia Batignani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Via Venezia 2, Firenze
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Altri istituti relativi alle persone giuridiche
CONCLUSIONI:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni AR_1 contraria istanza, eccezione e deduzione,
1
- previa ammissione ed esperimento, senza ulteriore inversione del relativo onere, dei capitoli di prova per interrogatorio e testimoni con i testi infra indicati sulle circostanze dedotte sub 1-32 da intendersi qui integralmente riportati preceduti dalla locuzione “vero che”, con riserva di ulteriormente dedurne ai sensi di legge ed insistendo sin d'ora per l'ammissione alla prova in materia contraria.
- previa ammissione ed esperimento di idonea consulenza tecnica d'ufficio volta a confermare il mancato raggiungimento dei livelli minimi di produzione garantiti da P_
Nel merito
- accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di P_
e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto di vendita e della scrittura privata del 2 dicembre 2020 con condanna della società convenuta alla restituzione del prezzo pari ad Euro 306.000,00 pagato da con ogni effetto consequenziale di legge;
AR_1
- condannare la società convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla conchiudente pari alla somma di € 3.375.000,00 ovvero di quell'altro maggiore o minore importo da determinarsi nel corso del presente giudizio anche, in tutto o in parte, in via equitativa.
- condannare al ristoro del danno emergente da P_ determinarsi nel corso del presente giudizio anche, in tutto o in parte, in via equitativa.
- respingere la domanda riconvenzionale formulata da in P_ quanto infondata in fatto ed in diritto.
In ogni caso
- Con vittoria delle spese, competenze e onorari di giudizio”:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria P_ istanza, domanda, eccezione e deduzione, previe le opportune declaratorie e previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria, anche in via istruttoria, così giudicare:
In via principale:
2 - accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in corso di causa, che il contratto di transazione del 2 dicembre 2020 stipulato tra AR_1
e così come modificato e integrato a febbraio 2021, è
[...] P_ tutt'ora valido, efficace e vincolante tra le parti e in ogni caso, per tutti i motivi esposti in corso di causa ed anche ai sensi e per gli effetti del secondo periodo del III° comma dell'art. 1492 c.c., che non sussistono i presupposti e le condizioni per la risoluzione dello stesso e del contratto di vendita dell'impianto mod. 2020/003 per rilevante inadempimento imputabile a e per legge;
P_
- dar atto, per tutti i motivi esposti in corso di causa, che è P_ esente da responsabilità in relazione alle vicende oggetto di causa e respingere la domanda di risoluzione dei contratti avanzata da AR_1 nei confronti di e la connessa domanda di restituzione
[...] P_ del prezzo formulata da parte attrice in quanto inammissibili, pretestuose, infondate (in fatto ed in diritto) e prive di supporto probatorio sotto ogni profilo, per tutti i motivi esposti in atti;
- dar atto, per tutti i motivi esposti in corso di causa, che è P_ esente da responsabilità in relazione alle vicende di cui è causa e respingere la domanda risarcitoria formulata da parte attrice nei confronti di in quanto la stessa è, per tutti i motivi esposti in corso di P_ causa, inammissibile, nulla, pretestuosa, infondata (in fatto e in diritto) e, comunque, non provata sotto ogni profilo;
In via subordinata, per la denegata e non provata ipotesi in cui venga ravvisata una qualunque responsabilità risarcitoria in capo a P_
[...]
- determinarsi il danno nei limiti di quanto tempestivamente dedotto da e rigorosamente provato e documentato, escludendo il AR_1 danno eventualmente riconoscibile a parte attrice in forza di quanto previsto dagli artt. 1220, 1223 e 1227, I° e II° co. c.c. e/o riducendo proporzionalmente il danno eventualmente riconosciuto a parte attrice in ossequio a quanto stabilito dagli artt. 1223 e 1227 c.c., con esclusione in ogni caso del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria;
3 - determinarsi, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1220,
1223 e 1227, I° e II° c.c., la quota ipotetica di responsabilità di P_ tenuto conto anche della condotta colposa e/o negligente posta in
[...] essere da AR_1
- dichiarare, di conseguenza, anche ai sensi e per gli effetti dell'artt.
1227, I° e II° co. c.c., tenuta al risarcimento nei limiti della P_ sua quota di responsabilità;
In via riconvenzionale:
In tesi:
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in corso di causa, la proprietà in capo a dell'impianto MM120 per la produzione di P_ mascherine chirurgiche avente identificativo n. 2020/004, concesso ad in comodato d'uso gratuito soltanto sino al 31 dicembre AR_1
2021 e da questa mai restituito alla comodante, ed il suo intervenuto disassemblaggio ad opera di la presenza in esso di AR_1 ruggine, di elementi vegetali, di parti deformate e mancanti e lo stato di totale degrado ed invecchiamento in cui lo stesso si trova dipesi da una sua cattiva conservazione e manutenzione ad opera di AR_1 nonché l'assoluta impossibilità di procedere ad un suo ripristino e/o riassemblaggio e che dette circostanze – verificatesi tutte prima dell'introduzione del presente giudizio, imputabili unicamente ad AR_1 ed apprese dalla convenuta, per causa ad essa non imputabile,
[...] soltanto in occasione delle operazioni peritali svoltesi in seno al presente giudizio – sono stati tali da aver comportato una totale modifica nella consistenza del cespite nonché il suo completo deterioramento e perimento, avendolo permanentemente ridotto in ferraglia del tutto inutilizzabile ed inservibile all'uso e all'utilizzo al quale era destinato, e per l'effetto condannare alla restituzione per equivalente di AR_1 detto impianto a mediante la ripetizione in favore di P_ quest'ultima del suo valore, così come quantificato dalle parti nel contratto di transazione del 2 dicembre 2020, pari ad euro 150.000,00 oltre i.v.a. di legge (= euro 183.000,00 inclusa i.v.a. al 22%) ed oltre alla rivalutazione
4 monetaria, salvo la maggiore o minor somma che risulterà di giustizia all'esito del presente giudizio;
In ipotesi, per la denegata e non provata ipotesi in cui i rapporti contrattuali di cui si discute nella presente causa vengano dichiarati risolti per inadempimento della convenuta e, per l'effetto, vengano accolte le domande di restituzione del prezzo e di risarcimento dei danni avanzate da nei confronti di chiede - per mere ragioni AR_1 P_ di economia processuale e sulla base di quanto emerso anche in sede di operazioni peritali, riservata comunque la facoltà di di agire in P_ separato giudizio per il risarcimento di tutti ed anche degli ulteriori danni patiti e patendi e per il rimborso delle spese sostenute -, di:
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in corso di causa, la proprietà in capo a dell'impianto MM120 per la produzione di P_ mascherine chirurgiche avente identificativo n. 2020/004, concesso ad in comodato d'uso gratuito soltanto sino al 31 dicembre AR_1
2021 e da questa mai restituito alla comodante, e che gli impianti MM120 per la produzione di mascherine chirurgiche aventi identificativi n.
2020/003 e n. 2020/004 sono stati disassemblati ad opera di AR_1
presentano segni di ruggine, elementi vegetali, parti deformate e
[...] mancanti e si trovano in condizioni di totale degrado ed invecchiamento dipese da un loro cattivo stato di conservazione e manutenzione ad opera di e non è possibile procedere ad un loro ripristino e/o AR_1 riassemblaggio e che dette circostanze – verificatesi tutte prima dell'introduzione del presente giudizio, imputabili unicamente ad AR_1 ed apprese dalla convenuta, per causa ad essa non imputabile,
[...] soltanto in occasione delle operazioni peritali svoltesi in seno al presente giudizio – sono state tali da aver comportato una totale modifica nella consistenza dei cespiti nonché il loro completo deterioramento e perimento, avendoli permanentemente ridotti in ferraglia del tutto inutilizzabile ed inservibile all'uso e all'utilizzo al quale erano destinati, e per l'effetto:
5 - condannare alla restituzione per equivalente a AR_1 P_ di detti impianti (aventi identificativo n. 2020/003 e n. 2020/004)
[...] mediante la ripetizione in favore di quest'ultima del loro valore, così come quantificato nell'offerta di vendita n. P20203004 del 03.05.2020, pari ad euro 340.000,00 oltre i.v.a. di legge per ogni singolo impianto (= euro
414.800,00, inclusa i.v.a. al 22%, per ciascun impianto), per un totale di euro 680.000,00 oltre i.v.a. di legge (= euro 829.600,00 inclusa i.v.a. al
22%) ed oltre alla rivalutazione monetaria, salva la maggiore o minor somma che risulterà di giustizia all'esito del presente giudizio;
- condannare a pagare a la somma mensile AR_1 P_ di euro 4.200,00 oltre i.v.a. di legge (= euro 5.124,00 inclusa i.v.a. al
22%), a titolo di ristoro per l'uso fatto e per la detenzione avuta della macchina n. 2020/003, dal mese di agosto 2020 (data della sua avvenuta consegna a parte attrice) sino al dì del dovuto nonché la somma mensile di euro 4.200,00 oltre i.v.a. di legge (= euro 5.124,00 inclusa i.v.a. al
22%), a titolo di ristoro per l'uso fatto e per la detenzione avuta della macchina n. 2020/004, dal mese di dicembre 2020 (data della sua avvenuta consegna a parte attrice) sino al dì del dovuto, salvo le maggiori o minor somme che risulteranno di giustizia all'esito del presente giudizio;
In via subordinata, per la denegata e non provata ipotesi in cui i rapporti contrattuali di cui si discute nella presente causa vengano dichiarati risolti per inadempimento della convenuta e, per l'effetto, vengano accolte le domande di restituzione delle somme e di risarcimento dei danni avanzate da nei confronti di chiede - AR_1 P_ per mere ragioni di economia processuale e sulla base di quanto emerso anche in sede di operazioni peritali, riservata comunque la facoltà di P_ di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti ed anche degli
[...] ulteriori danni patiti e patendi e per il rimborso delle spese sostenute - di:
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in corso di causa, la proprietà in capo a dell'impianto MM120 per la produzione di P_ mascherine chirurgiche avente identificativo n. 2020/004, concesso ad in comodato d'uso gratuito soltanto sino al 31 dicembre AR_1
6 2021 e da questa mai restituito alla comodante, e che gli impianti MM120 per la produzione di mascherine chirurgiche aventi identificativi n.
2020/003 e n. 2020/004 sono stati disassemblati ad opera di AR_1
presentano segni di ruggine, elementi vegetali, parti deformate e
[...] mancanti e si trovano in condizioni di totale degrado ed invecchiamento dipese da un loro cattivo stato di conservazione e manutenzione ad opera di e non è possibile procedere ad un loro ripristino e/o AR_1 riassemblaggio e che dette circostanze – verificatesi tutte prima dell'introduzione del presente giudizio, imputabili unicamente ad AR_1 ed apprese dalla convenuta, per causa ad essa non imputabile,
[...] soltanto in occasione delle operazioni peritali svoltesi in seno al presente giudizio – sono state tali da aver comportato una totale modifica nella consistenza dei cespiti nonché il loro completo deterioramento e perimento, avendoli permanentemente ridotti in ferraglia del tutto inutilizzabile ed inservibile all'uso e all'utilizzo al quale erano destinati, e per l'effetto:
- condannare a restituire, a sue totali cure e spese, a AR_1
l'impianto MM120 per la produzione di mascherine P_ chirurgiche, completo di tutti i suoi accessori e parti, avente identificativo n. 2020/004 che è stato concesso ad in comodato d'uso AR_1 gratuito soltanto sino al 31 dicembre 2021 nonchè l'impianto MM120 per la produzione di mascherine chirurgiche, completo di tutti i suoi accessori e parti, avente identificativo n. 2020/003;
- condannare stante le condizioni in cui ha ridotto gli AR_1 impianti aventi identificativi n. 2020/003 e n. 2020/004, a pagare a P_ le spese per la loro dovuta e doverosa demolizione, rottamazione e
[...] smaltimento quantificate in euro 15.000,00 oltre i.v.a. di legge, salva la maggiore o minor somma che risulterà di giustizia all'esito del presente giudizio;
- condannare a pagare a la somma mensile AR_1 P_ di euro 4.200,00 oltre i.v.a. di legge (= euro 5.124,00 inclusa i.v.a. al
22%), a titolo di ristoro per l'uso fatto e per la detenzione avuta della
7 macchina n. 2020/003, dal mese di agosto 2020 (data della sua avvenuta consegna a parte attrice) sino al giorno della sua effettiva restituzione a nonché la somma mensile di euro 4.200,00 oltre i.v.a. di P_ legge (= euro 5.124,00 inclusa i.v.a. al 22%), a titolo di ristoro per l'uso fatto e per la detenzione avuta della macchina n. 2020/004, dal mese di dicembre 2020 (data della sua avvenuta consegna a parte attrice) sino al giorno della sua effettiva restituzione a salvo le maggiori o P_ minor somme che risulteranno di giustizia all'esito del presente giudizio;
- condannare a pagare a a titolo di AR_1 P_ risarcimento dei danni, il valore degli impianti per la produzione di Pt_2 mascherine chirurgiche aventi identificativi n. 2020/003 e n. 2020/004, così come quantificato nell'offerta di vendita n. P20203004 del
03.05.2020, pari ad euro 340.000,00 oltre i.v.a. di legge per ogni singolo impianto (= euro 414.800,00, inclusa i.v.a. al 22%, per ciascun impianto), per un totale di euro 680.000,00 oltre i.v.a. di legge (= euro 829.600,00 inclusa i.v.a. al 22%) ed oltre alla rivalutazione monetaria, salva la maggiore o minor somma che risulterà di giustizia all'esito del presente giudizio;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, ivi comprese le spese di C.T.U. e di C.T.P.;
In via istruttoria, previo rigetto di tutte le istanze istruttorie – a prova diretta e contraria - formulate da parte attrice in quanto inammissibili, tardive, irrilevanti, superflue, non pertinenti e pretestuose per tutti i motivi esposti in atti, chiede:
In tesi:
- revocare, per tutti i motivi dedotti in corso di causa e con tutte le dovute conseguenze di legge, l'ordinanza assunta in data 20.02.23 limitatamente alla parte in cui ammette la prova testimoniale contraria chiesta da stante l'inammissibilità, irrilevanza, superfluità, AR_1 inutilità, inconcludenza e non pertinenza della stessa, per tutti i motivi esposti in atti e in corso di causa;
8 - revocare, per tutti i motivi dedotti in corso di causa e con tutte le dovute conseguenze di legge, l'ordinanza assunta all'udienza del 03.05.23 limitatamente alla parte in cui rinvia la causa all'udienza del 28.06.23 per l'escussione del teste a prova contraria di parte attrice, essendo quest'ultima decaduta dal diritto di assumere detta prova poiché, come eccepito dalla difesa di a verbale all'udienza del 03.05.23, P_ non ha dato prova alcuna del buon esito della notificazione, AR_1 al teste non comparso in udienza, dell'atto di intimazione a testimoniare e detta mancanza non può essere supplita dal mero deposito della documentazione medica del teste a giustificazione della sua mancata partecipazione all'udienza;
- rigettare, per tutti i motivi esposti in corso di causa, tutte le istanze istruttorie – a prova diretta e contraria - formulate da in AR_1 quanto inammissibili, tardive, irrilevanti, superflue, non pertinenti e pretestuose per tutti i motivi esposti in atti;
In ipotesi:
- accertare e dichiarare, con tutte le conseguenze di legge,
l'inammissibilità, nullità, inutilizzabilità, inattendibilità e contraddittorietà, per tutti i motivi esposti in corso di causa, delle deposizioni a prova contraria rese dal teste di parte attrice Sig. escusso Testimone_1 all'udienza del 12.02.23, stante anche la sua incapacità a testimoniare per tutti i motivi ampiamente dedotti in atti, nonché accertare e dichiarare, con tutte le conseguenze di legge, anche la nullità della deposizione resa dal suddetto teste in quanto incapace a testimoniare ed inattendibile e in quanto il teste ha espresso dei veri e propri giudizi e la sua deposizione, oltre ad essere contraddittoria, contrasta altresì con le risultanze dei documenti in atti, provenienti anche da parte attrice e da questa mai contestati, ed in quanto trattasi di testimonianza estesa anche a fatti non ricompresi nei capitoli di prova ammessi e de relato ex parte actoris nonché in quanto assunta in violazione dei principi e delle disposizioni di legge, per tutti i motivi ampiamente dedotti in atti e in corso di causa;
9 - rigettare, per tutti i motivi esposti in corso di causa, tutte le istanze istruttorie – a prova diretta e contraria - formulate da in AR_1 quanto inammissibili, tardive, irrilevanti, superflue, non pertinenti e pretestuose per tutti i motivi esposti in atti;
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui vengano ammesse le istanze istruttorie a prova diretta formulate da parte attrice, ammettere, con ogni conseguenza di causa, le richieste istruttorie a prova contraria formulate da nella memoria ex art. 183, VI° co. n. 3 c.p.c., da P_ intendersi qui interamente trascritte, ribadite e richiamate;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui i rapporti contrattuali di cui si discute nella presente causa vengano ritenuti risolti, disporre consulenza tecnica d'ufficio volta a determinare le spese per procedere alla dovuta e doverosa demolizione, rottamazione e smaltimento degli impianti MM120 per la produzione di mascherine chirurgiche, aventi identificativi n. 2020/003 e n. 2020/004, in quanto resi da AR_1 ferraglia del tutto inutilizzabile ed inservibile nonché i danni patiti e patendi da e conseguenti anche allo stato in cui si Controparte_2 trovano oggi detti cespiti, così come accertati e rilevati anche dal c.t.u. di causa in occasione del sopralluogo del 15.01.24 presso il luogo in cui
[...] ha provveduto al deposito di entrambi i cespiti”. AR_1
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato ha AR_1 convenuto in giudizio domandando dichiararsi la risoluzione P_ del contratto di vendita dell'aprile 2020 e della scrittura privata del
2.12.2020 per inadempimento della convenuta, con conseguente condanna di quest'ultima alla restituzione del prezzo di acquisto del macchinario per la produzione di mascherine mod. 2020/003 pari ad €
306.000,00, oltre al risarcimento dei danni quantificati in € 3.375.000,00
a titolo di lucro cessante, oltre al danno emergente da liquidarsi in via equitativa.
A fondamento delle domande la società attrice ha dedotto:
10 - di aver acquistato da nell'aprile 2020 un macchinario per P_ la produzione di mascherine privo delle caratteristiche indicate in quanto non produceva la quantità garantita nell'offerta di vendita, pari a 120 unità al minuto;
- nonostante gli interventi di ripristino eseguiti da la P_ problematica non era stata risolta tanto che le parti nel dicembre 2020 avevano sottoscritto una scrittura privata per definire bonariamente la questione;
- con la scrittura si era obbligata a concedere in comodato P_
d'uso gratuito a un secondo macchinario per la produzione AR_1 di mascherine modello MM120 mod. 2020/004, dichiarando che detto macchinario possedeva le stesse caratteristiche e capacità produttiva del macchinario già acquistato (mod. 2020/003) e garantendo il raggiungimento della funzionalità di entrambi i macchinari entro i “primi
10 giorni lavorativi […] per l'ottenimento di una produzione media giornaliera complessiva di 50.000 mascherine per ogni giorno lavorato di
18 ore da parte di (doc. 2, art. 4 fasc. attrice); AR_1
- all'art. 5 della transazione le parti avevano concordato che “nel momento in cui le 2 linee di produzione avranno prodotto un quantitativo minimo giornaliero di 50.000 unità per 6 giorni lavorativi consecutivi con la presenza di un addetto questo volume verrà ritenuto idoneo P_
a dichiarare la linea di produzione già di proprietà di AR_1 collaudata a tutti gli effetti” (cfr. doc. 2, art. 5). Con l'esatto adempimento delle pattuizioni di cui all'art. 2 e all'art. 5, avrebbe rinunciato a AR_1 qualsivoglia pretesa e azione a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti e subendi”;
- la convenuta non aveva adempiuto alle obbligazioni assunte, in quanto entrambi i macchinari non avevano mai raggiunto i minimi di produzione oraria e/o giornalieri garantiti, tanto che a AR_1 causa della carente produzione, aveva dismesso la produzione di mascherine nell'ottobre 2021 cessando di usare i macchinari;
11 - successivamente all'acquisto del macchinario mod. 2020/003 T_
esattamente il 7.7.2020 aveva sottoscritto con AR_1 [...] un contratto con sui si era obbligata a vendere Controparte_3
1,5 milioni di mascherine chirurgiche mod.
3-PLY al mese a fronte del pagamento del prezzo di € 225.000,00 euro mensili ma, a causa del malfunzionamento dei macchinari forniti dalla convenuta, aveva dovuto risolvere il contratto di cui ha chiesto in questa sede il risarcimento del danno.
Si è costituita la convenuta contestando la fondatezza delle avverse domande ed eccezioni, deducendo:
- l'esatto adempimento dell'atto di transazione del 2.12.2020 e delle successive modifiche intercorse tra le parti in parziale modifica dello stesso;
in particolare ha evidenziato che l'odierna attrice, consapevole delle caratteristiche e della capacità produttiva di fatto del macchinario mod.
2020/003, aveva accettato una riduzione del prezzo di vendita e la convenuta aveva restituito € 24.400,00;
- ha evidenziato che non aveva tempestivamente AR_1 provveduto all'acquisto della materia prima necessaria per la messa in produzione dei due macchinari e, pertanto, su espressa indicazione della stessa, la convenuta aveva iniziato a prestare l'assistenza sulle 2 linee di produzione solo in data 26.1.2021, accorgendosi che il personale assunto dalla attrice non era qualificato né esperto ed era stato assunto solo per un turno lavorativo di 8 ore e, per tale motivo, non era stato possibile eseguire una produzione continuativa di 18 ore lavorative, tanto che le parti si erano accordate per considerare la produzione giornaliera di 8 ore e, tenuto conto di altre problematiche riscontrate (mancanza di aria compressa che impediva la piena messa a regime dei macchinari e la loro attivazione in simultanea), l'attrice in data 2.2.2021 aveva chiesto di procedere con il collaudo funzionale delle due macchine effettuando dei test di funzionamento di ogni singola macchina per 3 giorni consecutivi con il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
12 - ha contestato la fondatezza della domanda di risarcimento del danno dovuto alla risoluzione del contratto con la Controparte_3
deducendo anche che le mascherine prodotte erano state
[...] sequestrate dai NAS a causa del materiale non idoneo e privo delle dovute certificazioni;
- stante la mancata riconsegna del macchinario concesso in comodato d'uso, in via riconvenzionale ne ha chiesto la riconsegna.
Istruita mediante assunzione di prove orali e CTU, le parti all'udienza del 19.9.2024 sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. hanno precisato le conclusioni come in epigrafe con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Innanzi tutto deve essere dichiarata l'inammissibilità delle note di udienza di precisazione delle conclusioni depositate da entrambe le parti nella parte in cui contengono vere e proprie memorie.
Invero, l'interlocuzione processuale delle parti è scandita dai termini processuali, in particolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti possono depositare delle note di udienza contenenti le sole istanze e conclusioni e non può essere, pertanto, consentito il deposito di ulteriori memorie ed argomentazioni a scelta della parte, in dispregio di ogni regola in rito, considerato che il processo telematico non può essere utilizzato dai difensori per dar vita ad un contraddittorio virtuale (introdurre memorie, note, produzioni o qualsivoglia atto) non autorizzato preventivamente dal giudice né accompagnato, ricorrendone i presupposti, da eventuale istanza di rimessione in termini.
Le note di partecipazione all'udienza saranno quindi considerate nei limiti in cui precisano le conclusioni e non contengono ragioni ostative alla remissione in decisione della causa.
13 2. Le conclusioni in via istruttoria formulate da entrambe le parti non meritano accoglimento essendo irrilevanti ai fini della decisione per quanto si va ad esporre.
3. AR attrice chiede dichiarare la risoluzione del contratto di vendita e della scrittura privata del 2 dicembre 2020 per responsabilità della convenuta con conseguente condanna alla restituzione del prezzo del macchinario acquistato (“MM120” mod.
2020/003).
Come noto, ai sensi dell'articolo 1218 c.c. il debitore che non esegue esattamente la prestazione è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Per il creditore è sufficiente allegare l'inadempimento contrattuale, essendo onere del debitore fornire la prova liberatoria dimostrando di non aver potuto adempiere per cause a lui non imputabili, provando cos' fatti estintivi, impeditivi o modificativi
(S.U. 13533/2001).
Nella presente fattispecie è incontestato che il macchinario acquistato dall'attrice nell'aprile 2020 (“MM120” mod. 2020/003) non raggiungesse i quantitativi di produzione indicati nell'offerta della tanto che le parti hanno stipulato atto di P_ transazione del 2.2.2020 nel quale nella premessa si legge: “●
l'impianto è stato regolarmente consegnato a ma, sin AR_1 dalla sua installazione, non è stato in grado di produrre 120 mascherine al minuto come da offerta, ma un numero inferiore;
● a oggi, nonostante gli interventi effettuati da P_
l'impianto non ha raggiunto le caratteristiche funzionali previste nell'offerta di vendita accettata da causando così danni AR_1 ad . AR_1
Le parti all'art. 2 della transazione hanno pattuito, per quanto di interesse:
14 “2. riconoscendosi responsabile per i danni subiti da P_ per i fatti e le causali descritte in premessa, dichiara AR_1 quale forma di transazione:
a) di accettare la riduzione di Euro 54.000,00, oltre IVA 22%, come richiesto da del prezzo di acquisto dell'impianto AR_1 descritto in premessa e nell'offerta n. P20203004 del 03/05/2020
(allegato A). pertanto, accetta che l'importo per l'acquisto P_ da parte di del suddetto impianto, anche se privo dei AR_1 requisiti concordati e viziato, sia di Euro 286.000,00 oltre iva 22%, importo questo che è già stato corrisposto integralmente da T_
– la quale, con la sottoscrizione del presente accordo,
[...] dichiara di averlo accettato e ritenuto congruo rispetto alle caratteristiche e capacità di fatto del macchinario - come risulta documentalmente e rispetto al quale conferma l'ampia e P_ corrispondente quietanza liberatoria di saldo;
b) fornisce a che accetta rinunciando P_ AR_1 espressamente e senza riserva alcuna a chiedere ulteriori importi a titolo di risarcimento dei danni subiti e subendi per le causali descritte in premessa e dichiarandosi in tal modo interamente soddisfatta, l'uso di un secondo macchinario MM120 per la produzione di mascherine chirurgiche avente identificativo n.
2020/04. Detto macchinario viene concesso da a P_ T_ in comodato d'uso sino al 31 dicembre 2021;
[...]
…
3. In relazione al macchinario MM120 avente identificativo n.
2020/04 concesso da a in comodato d'uso, P_ AR_1 le parti dichiarano, stipulano e convengono quanto segue:
…
c) il dichiara che il suddetto macchinario ha le AR_3 stesse caratteristiche e capacità produttive dell'impianto descritto nell'offerta n. P20203004 del 03/05/2020 (allegato A) e il
Comodatario dichiara di essere stato edotto di ciò, di trovarlo idoneo
15 all'uso pattuito e di accettarlo perfettamente funzionante o comunque in grado di produrre un quantitativo minimo giornaliero di
25.000 mascherine chirurgiche su base di 18 ore lavorative;
…
4. si obbliga a fornire assistenza per le 2 linee di P_ produzione, presso la sede operativa di sita in Foiano AR_1 della Chiana, con le seguenti modalità, che decorreranno entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente scrittura, a fronte di comunicazione da parte di con preavviso di minimo 2 AR_1 giorni per 28 giorni in sequenza di compresenza con un incaricato
P_
i. verrà garantita la presenza, per un minimo di 8 ore sulle 18 lavorate da di un incaricato negli orari di lavoro CP_4 P_
(Allegato B); P_
ii. verrà garantita assistenza tecnica telefonica o relativo intervento in sito (entro 2 ore dalla chiamata di IA dpi) fuori dagli orari di presenza di un addetto P_
iii. verrà garantito il raggiungimento della funzionalità degli impianti, ovvero delle 2 linee di produzione entro i primi 10 giorni lavorativi nei termini di cui al punto 4.a.i, per l'ottenimento di una produzione media giornaliera complessiva di 50.000 mascherine per ogni giorno lavorato di 18 ore da parte di AR_1
5. Nel periodo di cui all'articolo 4 nel momento in cui le 2 linee di produzione avranno prodotto un quantitativo minimo giornaliero di 50.000 unità per 6 giorni lavorativi consecutivi con la presenza di un addetto questo volume verrà ritenuto idoneo a P_ dichiarare la linea di produzione già di proprietà di AR_1 collaudata a tutti gli effetti e da quel momento decorrerà il periodo di garanzia”.
L'atto in esame, in particolare l'art. 3 comma c) deve essere interpretato nel senso che la odierna attrice era consapevole ed ha accettato che il macchinario concesso in comodato d'uso (2020/004)
16 aveva le stesse caratteristiche e capacità produttive di quello già acquistato, che significa che era altresì consapevole che non avrebbe raggiunto il quantitativo minimo indicato nella proposta dell'aprile
2020 per il macchinario 2020/003; e la società attrice, in qualità di comodataria, ha dichiarato di trovare il macchinario idoneo all'uso pattuito e di accettarlo “perfettamente funzionante o comunque in grado di produrre un quantitativo minimo giornaliero di 25.000 mascherine chirurgiche su base di 18 ore lavorative”.
L'istruttoria orale unitamente e la documentazione allegata da parte convenuta hanno dimostrato che gli artt. 4 e 5 della transazione sono stati in parte modificati su accordo delle parti nel febbraio 2021.
In particolare, è in atti la e-mail del 13.12.2020 con cui P_ ha comunicato alla controparte che “gli impianti sono pronti per
[...] il setup finale con il tessuto che scegliere di utilizzare. Una volta scelto e confermato il materiale provvederemo a settare le macchine. …” (doc. 7 fasc. convenuta); risulta altresì per tabulas che su indicazione dell'attrice la convenuta ha iniziato a prestare assistenza il 26.1.2021 (doc. 7 fasc. convenuta).
Sempre dalla corrispondenza intercorsa risulta che, dopo l'avvenuta messa in produzione dei due macchinari la convenuta ha segnalato ad e al delegato in loco alla produzione AR_1
(docc. 7, 8, 9 fasc. convenuta) una serie di problematiche (la mancanza e/o la non idoneità della materia prima, la carenza di aria compressa per poter procedere alla validazione dei due impianti in contemporanea, la non professionalità del personale dipendente) che impedivano la piena messa a regime dei macchinari e la loro attivazione e messa in produzione in simultanea. Risulta così che
“Come da nostra conversazione telefonica abbiamo carenza di aria compressa per poter procedere alla validazione dei due impianti in contemporanea, a riguardo ci siamo quindi concentrati sulla validazione di una macchina per volta.
17 A riguardo mi ha confermato di voler procedere con il Tes_2 collaudo funzionale delle due macchine effettuando dei test di funzionamento in continua di ogni singola macchina per 3 giorni consecutivi con il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Più nel dettaglio ogni macchina viene testata per 3 giorni consecutivi con l'obiettivo di superare la produzione di 25.000 pezzi in 18 ore ovvero
11.200 pezzi in 8 ore.
Come puoi vedere dal report in allegato l'impianto 2020/004 ha prodotto rispettivamente:
Lunedì 01/02/2021 --> 12405 mascherine per una proiezione su 18 ore di 27.911 pezzi Martedì 02/02/2021 --> 15225 mascherine per una proiezione su 18 ore di 34.256 pezzi
Per i dati di oggi va inoltre constatato uno scarto del prodotto inferiore al 3%” (doc. 7 fasc. convenuta).
Anche l'avvenuto collaudo risulta dalla documentazione in atti, segnatamente dal doc. 11 fasc. convenuta.
Le circostanze sono state altresì confermate dall'istruttoria orale.
In particolare, all'udienza del 3.5.2023 il teste Tes_3
che da gennaio ad aprile 2021 ha svolto su incarico di
[...] [...] la funzione di delegato alla produzione di mascherine AR_1 chirurgiche nello stabilimento di Foiano della Chiana (AR), ha confermato le problematiche riportate dalla convenuta in relazione alla materia prima dichiarando in risposta al cap. 8: “Ad agosto, quando è avvenuto il primo approvvigionamento, io non c'ero, ma a settembre ho visto tutti i prodotti acquistati ed ho notato che le materie prime per la produzione di mascherine non erano adatte alle macchine che le avrebbero prodotte, consegnate da P_
Un altro approvvigionamento vi è stato fra dicembre 2020 e gennaio 2021: vi ha provveduto sempre e, questa volta, il AR_1 materiale esterno delle mascherine era adatto alle macchine, mentre lo strato interno filtrante era analogo a quello del primo
18 approvvigionamento e, quindi, non adatto alle macchine che, per tale motivo, si bloccavano spesso. Preciso che il materiale interno filtrante è stato acquistato analogo a quello del primo approvvigionamento su specifica direttiva della italia DPI, per non cambiare le certificazioni e i test.
ADR: su domanda, precisa che l'approvvigionamento di T_ non era assolutamente costante. Ci sono stati solo due
[...] approvvigionamenti”; sui capitoli seguenti: cap. 9) DCV che, nel periodo da agosto 2020 ad aprile 2021, in cui Lei ha svolto prima l'incarico di consulente e poi anche di delegato di alla AR_1 produzione di mascherine chirurgiche nello stabilimento di Foiano della Chiana (AR), ha utilizzato per la realizzazione AR_1 del facciale delle mascherine chirurgiche da prodursi con gli impianti mod. 2020/003 e mod. 2020/004, progettati e costruiti da P_
del tessuto costituito da “3 veli composti da
[...] [...]
”, così come indicato nell'offerta di vendita di CodiceFiscale_1 datata 30.04.2020, che si mostra in copia (v. doc. 1 P_ della citazione);
Non posso riferire nulla in merito alla grammatura del primo approvvigionamento. Quanto al secondo posso dire che si trattava di tessuto costituito da “3 veli” di cui due TNT e il terzo (lo strato filtrante) non era Meltblown25, ma Pt_4
10) DCV che, nel periodo da agosto 2020 ad aprile 2021, in cui
Lei ha svolto prima l'incarico di consulente e poi anche di delegato di alla produzione di mascherine chirurgiche nello AR_1 stabilimento di Foiano della Chiana (AR), ha utilizzato AR_1 del tessuto e della materia prima conforme a norma di legge e dotata di tutte le prescritte certificazioni per la realizzazione delle mascherine chirurgiche da prodursi con gli impianti mod. 2020/003
e mod. 2020/004, progettati e costruiti da P_
Nei due TNT vi erano tutte le certificazioni. Con riferimento alla
LT non so risponder, perché non ho controllato, trattandosi di
19 un approvvigionamento che è iniziato prima del mio intervento in AR IA .
Quanto alla inidoneità del compressore, in risposta al cap. 12 ha dichiarato: “Da settembre 2020 fino alla metà di febbraio 2021 vi era un solo compressore, ma non era sufficiente nemmeno per una sola macchina. A febbraio 2021 è arrivato il secondo compressore che era adatto alla situazione”.
Ancora, ha precisato che “si testava una macchina per volta, sia per mancanza di aria (a causa dell'insufficienza del compressore) che per carenza di dipendenti. Personale di era sempre P_ presente durante le ore lavorative, anche se spesso, a causa della mancanza di materiale, il lavoro veniva bloccato. Questo fino all'arrivo del secondo compressore: dopo la situazione consentiva il funzionamento delle macchina ma mancava il personale di T_
.
[...]
In particolare, con riguardo alla modifica dell'accordo di cui all'art. 4 della transazione ha dichiarato: “Posso solo dire che so della presenza di un accordo ma non so riferire nulla in merito” e che “Posso solo dire che mi è stato riferito da che vi era AR_1 stato un accordo che prevedeva di testare le due macchine separatamente;
un periodo una macchina, poi l'altra”.
Quanto al collaudo di entrambi i macchinari, ha confermato l'avvenuto positivo collaudo avendo lo stesso prodotto per 4 giorni lavorativi consecutivi, di 8 ore cadauno, un quantitativo giornaliero di mascherine chirurgiche superiore a 11.200 pezzi, così come risulta dal report dei dati di produzione (doc. 19 fasc. convenuta) e che “ ha ritenuto superato il collaudo”. AR_1
Anche il teste , responsabile della qualità Testimone_4 della convenuta, sul materiale usato ha dichiarato: “Confermo che, a grandi linee, provvedeva all'acquisto delle materie prime;
AR_1 qualche volta si sono creati dei ritardi nell'approvvigionamento e problemi con la qualità delle materie prime acquistate. In
20 particolare, ricordo che non era di qualità il velo per il facciale delle mascherine e questo impediva di produrre mascherine idonee. Lo spessore non era costante e, quindi, le macchine non riuscivano a produrre mascherine uguali. Ricordo anche che, a volte, i rotoli del facciale, impilati uno sull'altro, non erano tagliati bene e, quindi, rimanevano incollati l'uno all'altro, impedendo il normale funzionamento delle macchine”.
Quanto all'avvenuto collaudo per entrambi i macchinari ha dichiarato: “Posso dire che noi comunicavamo giornalmente a T_ il numero mascherine prodotte e alla fine il collaudo è stato
[...] accettato”.
Risulta, pertanto, dimostrato l'intervenuto accordo successivo a quello del dicembre 2020 per mezzo del quale le parti hanno in parte modificato la transazione e risulta altresì accertato l'adempimento a tale nuova obbligazione. P_
Quanto al teste , appare fondata l'eccezione di Testimone_1 decadenza tempestivamente sollevata dalla convenuta all'udienza del 3.5.2023. Infatti per tale udienza parte attrice non ha depositato l'atto di intimazione né il teste si è presentato, avendo il difensore dell'attrice depositato unicamente un certificato medico.
Ebbene, ritiene la giudicante che ai sensi del combinato disposto degli artt. 250 c.p.c. e 104 disp. att. c.p.c. il deposito di documentazione attestante l'impedimento a comparire non possa essere equiparata alla prova dell'avvenuta notifica dell'intimazione; infatti, un consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene priva di conseguenze negative la mancata intimazione del testimone che sia però comparso in udienza per rendere la deposizione. Tale situazione non può essere equiparata alla mancata comparizione pur a fronte di una “giustificazione” da parte del teste. Pertanto, se il teste non intimato non compare, in primo luogo si esclude che nei suoi confronti possano essere adottate le sanzioni pecuniarie di cui al primo comma dell'art. 255; inoltre, la parte che non ha intimato il
21 testimone decade dal diritto di far assumere la prova, salvo che l'altra parte dichiari di avervi interesse (art. 104 disp. att.).
Ma anche a voler ritenere ammissibile la testimonianza, la stessa non appare attendibile tanto quanto quelle degli altri testimoni.
Occorre ricordare che in tema di valutazione della prova, il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe (Cass. 15270/2024).
Innanzi tutto, il ha dichiarato di essere stato incaricato Tes_1 dal legale rappresentante della società attrice “per il controllo di ciò che accadeva in azienda” ma dalla documentazione in atti risulta che il delegato fosse il sig. (doc. 9 fasc. convenuta, Tes_3
“Buongiorno, sì confermo che la persona di riferimento è Tes_3
te lo mando anche via pec. Grazie”).
[...]
Inoltre, egli ha smentito circostanze provate per tabulas, quale l'avvenuto collaudo risultante dal doc. 11 fasc. convenuta, di cui il teste ha riferito non essere mai stato effettuato.
Altra circostanza contraddittoria è l'aver affermato che la materia prima usata per la produzione di mascherine era tutta conforme alla normativa, salvo poi aver riconosciuto che le mascherine erano state sequestrate da parte del Comando dei
Carabinieri per la Tutela della Salute in quanto realizzate con materiale non idoneo, non conforme a norma di legge e privo delle dovute certificazioni.
In conclusione, l'istruttoria orale svolta e la documentazione depositata hanno provato il corretto adempimento, da parte della
22 odierna convenuta, delle obbligazioni assunte con l'accordo transattivo del dicembre 2020 come modificato nel febbraio 2021 non potendo, pertanto, trovare accoglimento la domanda di risoluzione dello stesso formulata da parte attrice.
Il rigetto di detta domanda determina, altresì, il rigetto delle domande di risarcimento del danno e di restituzione di quanto corrisposto per l'acquisto del primo macchinario (2020/003).
4. AR convenuta in via riconvenzionale ha domandato accertarsi la proprietà in capo alla stessa dell'impianto Pt_2 avente identificativo n. 2020/004, concesso ad in AR_1 comodato d'uso gratuito con l'atto transattivo del dicembre 2020 fino al 31 dicembre 2021 e mai restituito ed ha chiesto, altresì, condannarsi la controparte alla restituzione per equivalente dell'impianto stante il suo stato di abbandono, scoperto solo durante l'espletamento della CTU, domandando il pagamento di €
150.000,00 oltre IVA, pari al valore per come determinato dalle parti nell'accordo transattivo.
Controparte si è opposta eccependo l'inammissibilità della domanda perché formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni.
In argomento si osserva che secondo un principio del tutto pacifico nella giurisprudenza di legittimità “Il risarcimento del danno per equivalente costituisce una reintegrazione del patrimonio del creditore che si realizza mediante l'attribuzione, al creditore, di una somma di danaro pari al valore della cosa o del servizio oggetto della prestazione non adempiuta , e quindi si atteggia come la forma, per così dire, tipica di ristoro del pregiudizio subito dal creditore per effetto dell'inadempimento dell'obbligazione da parte del debitore, mentre il risarcimento in forma specifica, essendo diretto al conseguimento dell'"eadem res" dovuta, tende a realizzare una forma più ampia e, di regola, più onerosa per il debitore, di ristoro del pregiudizio dallo stesso arrecato, dato che l'oggetto della
23 pretesa azionata non è costituito da una somma di danaro, ma dal conseguimento, da parte del creditore danneggiato, di una prestazione del tutto analoga, nella sua specificità' ed integrità', a quella cui il debitore era tenuto in base al vincolo contrattuale. Ne consegue che costituisce una semplice "emendatio libelli" la richiesta di risarcimento per equivalente allorché' sia stato originariamente richiesto, in giudizio, il risarcimento in forma specifica. Allo stesso modo, nelle obbligazioni contrattuali è consentito all'attore che abbia invano svolto l'istanza diretta ad ottenere la restituzione di una cosa determinata, della quale il debitore più non dispone, modificare la domanda richiedendo il risarcimento per equivalente, senza che ciò sia impedito dalla eventuale preventiva conoscenza dell'impossibilità della restituzione, atteso che per poter dare rilievo a tale situazione di impossibilità di adempiere all'obbligo restitutorio, al fine di giustificare la "emendatio libelli", è necessario che sul punto intervenga l'ammissione in giudizio del debitore” (Cass.
12964/2005). In particolare, la richiesta di risarcimento per equivalente avanzata in corso di giudizio, nonostante nell'atto introduttivo dello stesso fosse stato domandato il risarcimento in forma specifica, essendo una mera “emendatio libelli”, è consentita anche in sede di precisazione delle conclusioni (Cass. 22223/2014).
Ritenuta, pertanto, ammissibile la domanda di restituzione per equivalente, nel merito la stessa è fondata e merita accoglimento.
Non vi è alcun dubbio circa la proprietà dell'impianto Pt_2 avente identificativo n. 2020/004 in capo alla odierna convenuta.
Inequivoco, in tal senso, appare il contenuto dell'atto transattivo del dicembre 2020 che sul punto non ha subito modifiche.
L'art. 3, infatti, così dispone:
“3. In relazione al macchinario MM120 avente identificativo n.
2020/04 concesso da a in comodato d'uso, P_ AR_1 le parti dichiarano, stipulano e convengono quanto segue:
24 a) il è e rimarrà proprietario del macchinario MM120 AR_3 avente identificativo n. 2020/04;
…
e) in deroga all'articolo 1807 del codice civile, il AR_5 dichiara di accollarsi la responsabilità per ogni peggioramento dello stato di efficienza del macchinario fatto salvo il normale deperimento d'uso;
f) alla scadenza concordata, il si obbliga a AR_5 restituire al il bene pienamente disponibile e nello stato AR_3 di fatto in cui si trovava al momento della consegna salvo il normale deperimento d'uso;
…
i) ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1806 del Codice civile, le parti convengono quale valore di stima dell'impianto concesso in comodato, la somma complessiva di euro 150.000.
Detta stima è effettuata unicamente al fine della responsabilità per perimento del macchinario oggetto del presente contratto, restando inteso che la proprietà del medesimo permane come per legge in capo al AR_3
Il CTU, nominato per accertare il corretto funzionamento del macchinario mod. 2020/004 ha accertato che: “1. entrambe le macchine risultavano disassemblate e ancora avvolte in fogli di plastica (presumibilmente quelli utilizzati per lo spostamento). Allo stato attuale risultava pertanto impossibile mettere in esercizio tali macchine per verificare la producibilità della stessa;
2. la presenza di parti deformate (nello specifico il pannello di supporto dello schermo con cui è possibile gestire la produzione di una macchina) nonché la presenza di elementi vegetali fanno ipotizzare che nel periodo tra lo spostamento dallo stabilimento di
Fogliano della Chiana e il luogo di deposito dove è stato fatto il sopralluogo in fase peritale, i macchinari non siano stati movimentati
25 con le dovute attenzioni e non siano sempre stati stoccati in luoghi idonei a preservarne la funzionalità e l'integrità;
3. infatti, entrambe le macchine presentano un significativo stato di degrado, come si evince dai segni di ruggine presenti su alcune parti e componenti direttamente coinvolti nei movimenti automatici richiesti dal processo produttivo. Inoltre, risultavano staccati anche cavi elettrici. La messa in funzione di tali macchine richiederebbe pertanto, anche per motivi di sicurezza da parte degli operatori, non solo un mero riassemblaggio dei componenti presenti ma una analisi puntuale delle singole parti, una verifica puntuale della funzionalità e della sicurezza delle stesse con apposita strumentazione specialistica e, se necessario, una sostituzione di alcune di esse. Di fatto, le attività propedeutiche per la messa in funzione dei macchinari sarebbero tali e potenzialmente talmente invasive da rendere il risultato della prova finale di producibilità non attendibile e soprattutto non rappresentativa dello stato di funzionalità della macchina durante il periodo delle prove iniziali del
2021”.
In risposta alle osservazioni del legale della società attrice ha precisato che “Lo stato di ruggine di alcuni componenti non si ritiene compatibile con il periodo trascorso dallo spostamento alla data del sopralluogo, considerando i materiali costituenti il macchinario.
Dalla documentazione fotografica (immagini da pag 24 a pag 28 dell'allegato 1 e immagini pagg. 6, 7, 8, 13 e 14) redatta durante il sopralluogo si evidenziano parti vegetali (arbusti) all'interno delle macchine, non coerenti con un deposito in spazi interni protetti”.
Relativamente al quantum, il comma i) dell'art. 3 dell'accordo transattivo statuisce che “ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo
1806 del Codice civile, le parti convengono quale valore di stima dell'impianto concesso in comodato, la somma complessiva di euro
150.000. Detta stima è effettuata unicamente al fine della responsabilità per perimento del macchinario oggetto del presente
26 contratto, restando inteso che la proprietà del medesimo permane come per legge in capo al . AR_3
Quest'ultima, pertanto, deve essere condannata alla restituzione in favore della comodataria di € 150.000,00 pari al valore del bene concesso in comodato oltre alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Assorbite le ulteriori domande.
5. Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/14 per lo scaglione di riferimento, con applicazione dei parametri medi, seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte attrice.
Analogamente, anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come già liquidate in corso di causa, nei rapporti interni, devono essere definitivamente poste a carico di parte attrice.
Resta ferma naturalmente la solidarietà nei confronti del consulente tecnico d'ufficio derivante dal fatto che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 8 novembre 2013, n. 25179), ovvero nell'interesse alla realizzazione del superiore interesse della giustizia (cfr. Cassazione civile, sez. II,
30 dicembre 2009, n. 28094).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande avanzate da nei confronti di AR_1
P_
- in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata da condanna al pagamento di € 150.000,00 P_ AR_1 oltre IVA oltre rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
27 - condanna alla rifusione in favore di AR_1 P_ delle spese di lite che liquida in € 14.103,00 per compensi, € 518,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP se per legge;
- nei rapporti interni tra le parti pone le spese di CTU definitivamente a carico di AR_1
Così deciso in Siena, il 07/01/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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