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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 31/05/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 777/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE - LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 777/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
CP_1
RESISTENTE/I
Oggi 27/05/2025 ad ore 9.03 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per l'Avv. BALUGANI GIANFRANCO ha depositato le note di Parte_1
trattazione scritta.
Per l'Avv. BASILE GIUSEPPE ha depositato le note di trattazione scritta. CP_2
Per l'Avv. FALASCA GIAMPIERO ha depositato le note di trattazione scritta. Parte_2
Per l'Avv. PIFFERI ANTONIO MAURO ha depositato le note di trattazione scritta. CP_3
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 777/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
LARGO ALDO MORO, 28 41124 41124 MODENA, rappresentato e difeso dall'avv. BALUGANI
GIANFRANCO
RICORRENTE/I contro
(già C.F. ), Controparte_4 CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO MACURO PIFFERI, elettivamente domiciliata in
SASSUOLO (MO), VIALE XX SETTEMBRE N. 27;
RESISTENTE/I
(C.F. , rappresentata e difesa, dall'Avv. GIAMPIERO FALASCA, Parte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata, in ROMA, VIA DEI DUE MACELLI N. 66;
RESISTENTE/I
(C.F. ), elettivamente domiciliato in MODENA, VIALE REITER N. 72, CP_2 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'Avv. ROBERTA LEZZI;
CHIAMATA
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/06/2023, , impiegato da novembre Parte_1
2017 a luglio 2021 presso la società (poi divenuta Controparte_1 Controparte_5
, salvo il periodo febbraio 2020-luglio 2021, in cui è stato assunto dall'Agenzia di
[...]
pagina 2 di 9 somministrazione di lavoro sempre lavorando all'interno dei locali della società Parte_2 CP_3
, premettendo di aver svolto mansioni di carrellista con esperienza e come conduttore di impianto
[...]
forno e conduttore impianto di stampaggio, in ragione delle quali avrebbe dovuto essere inquadrato nella terza categoria CCNL METALMECCANICA CONFAPI – PICCOLA INDUSTRIA, nonché premettendo di aver riscontrato ulteriori anomalie nei prospetti paga, ha chiesto di: “accertare e dichiarare che il sig. in ossequio anche all'art. 36 Cost., doveva essere Parte_1
inquadrato quale operaio di categoria III secondo il CCNL METALMECCANICA CONFAPI –
PICCOLA INDUSTRIA, sin dalla sua assunzione;
accertare e dichiarare che il sig. Parte_1
deve percepire una differenza retributiva pari ad Euro 17.891,63 lordi, per l'erroneo
[...]
inquadramento di cui sopra, e in relazione alle criticità specificate del presente ricorso, conseguentemente condannare parte resistente al pagamento in favore del sig. Parte_1 della somma di Euro 17.891,63 lordi;
ai relativi interessi maturati, all'eventuale regolarizzazione contributiva e retributiva dello stesso e ai danni patiti dallo stesso da determinarsi in maniera equitativa, nello specifico, condannare e a Controparte_1 Controparte_5
versare la somma di Euro 17.891,63 lordi al ricorrente e a versare al ricorrente la Parte_2
somma di Euro 8.524,58, per il periodo di lavoro da febbraio 2020 a luglio 2021; condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Si è costituita (già , deducendo Controparte_4 CP_1
l'infondatezza del ricorso e spiegando le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
Respingere tutte le domande svolte nei confronti di con la Controparte_5 Controparte_4
miglior formula, in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. IN VIA SUBORDINATA RICONVENZIONALE,
SALVO GRAVAME: In caso di accoglimento totale e/o parziale delle domande formulate nei confronti di dichiarare tenuta e condannare Controparte_4 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Porto Mantovano (MN), Via
Parigi n.38 (c.f. e p.i. a tenere indenne e manlevata P.IVA_2 Controparte_5
da ogni onere e/o conseguenza pregiudizievole”. Controparte_4
Si è costituita , spiegando le seguenti conclusioni: “- In via pregiudiziale: accertare e Parte_2
dichiarare il difetto di legittimazione passiva di con riferimento ad ogni pretesa economica Parte_2
rivendicata dal ricorrente relativamente al periodo precedente il 1.2.2020, primo giorno di lavoro alle dipendenze di - nel merito: rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto per Parte_2
le ragioni sopra esposte, con vittoria di compensi professionali e spese di causa, anche generali, oltre
pagina 3 di 9 accessori come per legge. - In subordine, nel merito: in caso di accoglimento del ricorso, voglia accertare l'esclusiva responsabilità dell'Utilizzatore, condannando quest'ultima a manlevare e tenere indenne sulla scorta proprio delle richieste di parte ricorrente e di quanto esposto nella Parte_2 presente memoria”.
Integrato il contraddittorio nei confronti dell , la causa è stata dunque istruita mediante CP_2 acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione di prove testimoniali;
indi, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
La domanda di riconoscimento dell'inquadramento in un livello superiore a quello di appartenenza, nonché di riconoscimento delle correlative differenze retributive per mansioni superiori trova fondamento nell'art. 2103, comma 1, prima parte, c.c., il quale disponeva: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi”.
Mette conto sottolineare come la disposizione normativa sopra citata sia stata oggetto di interpolazione ad opera del d.lgs. 81/2015, entrato in vigore in data 25/6/2015. Il nuovo art. 2103 c.c., così dispone: “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte n caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.
Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi. Nelle ipotesi di cui al secondo e quarto comma, il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. pagina 4 di 9 Nelle sedi di cui all'articolo 2113, ultimo comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi. Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo”.
E' necessario interrogarsi su quale sia la disciplina applicabile nel caso di specie, in cui lo svolgimento di mansioni superiori sarebbe (asseritamente) iniziato prima del 25 giugno 2015 e proseguito successivamente;
ciò rileva non solo in merito al periodo necessario per la maturazione del diritto alla definitività dell'assegnazione, quanto al presupposto della continuatività dell'assegnazione, non previsto dalla disciplina previgente. Nulla quaestio nel caso in cui i tre mesi siano maturati prima del
25 giugno 2015: tale fattispecie, ed è questo il caso, ricade integralmente ratione temporis nel vigore della nuova disciplina.
È pacifico in giurisprudenza che nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini (cfr. Cass., sez. lav., 16 febbraio 2005, n. 3069). Ciò impone, pertanto, una penetrante indagine ricognitiva al fine di individuare le mansioni svolte in concreto dal ricorrente e porle così a raffronto con il livello di inquadramento posseduto e con quello rivendicato, per valutare in definitiva se l'inquadramento effettuato dall'azienda corrisponda o meno alle mansioni in concreto svolte (cfr.
Cass., sez. lav., 2 settembre 2003, n. 12792) Va, inoltre, precisato che gli elementi costitutivi della pretesa qui azionata sono rappresentati, oltre che dal contenuto delle mansioni di fatto espletate, anche dal contenuto di quelle caratterizzanti, secondo i profili delineati dalla contrattazione collettiva che pagina 5 di 9 regola il rapporto, la qualifica superiore rivendicata. La Suprema Corte ha avvisato, a tal proposito, che
“Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto“ (v.
Cassazione civile, sez. lav., 21/05/2003, n. 8025). Ciò che assume tanta maggiore rilevanza quando il sistema di classificazione contrattuale, come quello in discussione, prevede una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, perché spetta in tale caso al lavoratore un onere di allegazione e di prova non solo in ordine allo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento.(cfr. in tale senso Cass. 12092/2004).
Tanto premesso in diritto, osserva il Giudicante come già sul piano assertivo il ricorrente non abbia assolto all'onere sullo stesso gravante, non avendo provveduto ad una analisi degli aspetti caratterizzanti i due profili, né a un preciso raffronto tra le mansioni svolte e il livello di professionalità necessario per l'esercizio delle mansioni proprie del livello rivendicato.
In particolare, il ricorrente si è limitato a descrivere le mansioni – a suo dire – svolte (“Il sig. , Pt_1
infatti, si occupava della conduzione del forno nel reparto Verniciatura: si occupa dell'accensione, della regolazione della temperatura a seconda dei pezzi, del controllo, spegnimento e programmazione tempi. I pezzi lavorati nel forno, una volta raffreddati, venivano controllati dal lavoratore con mansioni di controllo qualità di prima fase (cioè se il ferro fosse ben “cotto” o se invece fosse necessario un tempo ulteriore nel forno, anche se la decisione finale spettava al responsabile), imballati e trasportati con carrello elevatore, con venivano essere caricati nel forno con cura mediante carrello elevatore, dato il peso e la temperatura. In un secondo tempo, dal novembre 2019 il ricorrente veniva spostato al reparto Stampaggio, dove erano prodotte le “culle” per espositori ceramici: qui il lavoratore si occupava della preparazione dei pezzi, della loro verniciatura e della sua programmazione tramite robot. La responsabilità della programmazione includeva la scelta del materiale e la quantità” e a richiamare le declaratorie del CCNL, senza operare alcun tentativo specifico di sussunzione.
Inoltre, non ha provato l'effettivo svolgimento delle mansioni descritte, contestato dalle controparti, giusta l'omessa articolazione di capitoli di prova per testi e l'assenza di prove documentali.
Infine, i testi escussi hanno riferito circostanze incompatibili con l'espletamento da parte del ricorrente pagina 6 di 9 della professionalità richiesta per l'inquadramento della categoria rivendicata (“Lavoratori che, conducono una o più macchine operatrici attrezzate automatiche o semiautomatiche, o a teste multiple, o a trasferimento, e che eseguono impegnative sostituzioni di utensili e le relative registrazioni effettuando ove previsto il controllo delle operazioni eseguite con strumenti non preregolati e/o preregolati: guida macchine attrezzate. Lavoratori che, sulla base di istruzioni dettagliate, conducono carrelli elevatori o traslo- elevatori per il trasporto, smistamento, sistemazione di materiale, ecc., ovvero conducono autogru effettuando il sollevamento, il trasporto, la sistemazione di materiale o macchinario;
ovvero conducono trattori o carrelli trainati o rimorchi per il trasporto di materiali: conduttore mezzi di trasporto”).
Il teste , quanto al reparto verniciatura, ha dichiarato che il ricorrente si occupasse di Testimone_1 pulire i “pezzi di ferro” da verniciare e di scaricare tali pezzi premendo un pulsante: “Sul cap. 1): “Sì, è vero, precisando che il ricorrente puliva i pezzi di ferro sui quali, poi, una volta puliti, veniva applicata la vernice”.
Sul cap. 2): “Sì, è vero. Abbiamo un forno di cottura che è già preimpostato e tutto automatico e dove
c'è semplicemente da schiacciare un pulsante di accensione”.
A D.R.: “Il ricorrente non controllava i pezzi all'uscita dal forno perché era una mia mansione. Ero, infatti, io ad occuparmi del controllo e se i pezzi andavano bene, si inscatolavano, se vedevo che non andavano bene, li rimettevo nel forno. Quando io ero occupato, il ricorrente mi dava una mano accendendo il forno, premendo il pulsante”.
A D.R.: “C'era un solo programma nel forno che era preimpostato, c'era solo da accendere e spegnere”.
A D.R.: “Tutto quanto detto sopra vale per il reparto verniciatura, dove io, come detto, ero il responsabile. Non so cosa facesse il ricorrente nell'altro capannone, ossia nel reparto stampaggio”.
Il teste , quanto al reparto stampaggio, ha riferito che il ricorrente si occupasse di fa colare, Tes_2 pigiando un pulsante, il liquido dentro uno stampo chiamato “culla”: “Sul cap. 1): “No, non è vero, nel senso che quando il ricorrente lavorava nel reparto stampaggio con me, buttava un liquido dentro ad uno stampo, chiamata culla”.
Sul cap. 2): “No, non è vero, come già detto sopra. Nel reparto stampaggio il ricorrente faceva solo quello che ho detto sopra: buttava un liquido dentro ad uno stampo. Preciso meglio: il ricorrente premeva un pulsante verde del macchinario per fare fuoriuscire il liquido. Detto liquido andava nello stampo. Dopo circa quindici minuti il liquido era indurito e, pertanto, il ricorrente apriva lo stampo,
pagina 7 di 9 prendeva la culla e la dava al pulitore. Poi tornava a premere il pulsante, ecc. Prima di buttare il liquido, il ricorrente dava una preverniciata allo stampo con la pistola a spruzzo”.
A D.R.: “Il ricorrente non controllava la culla perché il controllo vero e proprio lo fa il pulitore perché mentre pulisce la culla, vede i difetti”.
In merito all'indennità per ferie, festività e permessi non goduti, è noto il rigoroso onere allegatorio e probatorio gravante sul lavoratore, in quanto il presunto lavoro suppletivo concomitante a giorni di
"riposo" è parte indefettibile della pretesa e, quindi, elemento fondante dell'indennità sostitutiva, secondo il normale criterio di riparto ex art. 2697 c.c. (ex multis, Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985; 7 luglio 2008, n. 18584; 16 febbraio 2007, n. 3619; 3 dicembre 2004, n. 22751; 21 agosto 2003 n.
12311). Specificamente, il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (tra le altre: Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985; Cass. 3 dicembre 2004, n. 22751; Cass. n.
8521 del 27/04/2015).
Ebbene, le circostanze riferite dall'unico teste escusso sul punto non sono sufficientemente univoche per inferire il numero di giorni di ferie fruite dal (che, secondo questi, sarebbe pari a zero) e, Pt_1
conseguenzialmente, il numero di giorni di ferie residui e non goduti.
Infatti, da un lato, ha dichiarato che in VEP si potesse fruire di ferie solo durante i periodi di chiusura dell'azienda e per un massimo di due settimane, dall'altro che si potessero chiedere “permessi”
(supponendo non pagati) e che nell'altro capannone a volte si potesse “stare a casa in ferie un po' di più, sempre ad agosto”.
Quanto all'elemento perequativo, non è stata nemmeno allegata la sussistenza degli elementi costitutivi di tale provvidenza contrattuale.
Il ricorso non merita dunque accoglimento.
Le spese, nei rapporti tra ricorrente e resistenti, seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto pagina 8 di 9 trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/20228. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase istruttoria e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00), si determina in € 3.503,50 il compenso complessivo, giusta l'aumento per la pluralità di parti aventi la stessa posizione processuale. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese sono compensate nei confronti dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento in favore delle resistenti delle spese di Parte_1
lite, liquidate in € 1.751,75, ciascuna, oltre rimb. forf., IVA e CPA;
3) Dichiara compensate le spese nei confronti dell' . CP_2
Modena, 27 maggio 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE - LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 777/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
CP_1
RESISTENTE/I
Oggi 27/05/2025 ad ore 9.03 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per l'Avv. BALUGANI GIANFRANCO ha depositato le note di Parte_1
trattazione scritta.
Per l'Avv. BASILE GIUSEPPE ha depositato le note di trattazione scritta. CP_2
Per l'Avv. FALASCA GIAMPIERO ha depositato le note di trattazione scritta. Parte_2
Per l'Avv. PIFFERI ANTONIO MAURO ha depositato le note di trattazione scritta. CP_3
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 777/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
LARGO ALDO MORO, 28 41124 41124 MODENA, rappresentato e difeso dall'avv. BALUGANI
GIANFRANCO
RICORRENTE/I contro
(già C.F. ), Controparte_4 CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO MACURO PIFFERI, elettivamente domiciliata in
SASSUOLO (MO), VIALE XX SETTEMBRE N. 27;
RESISTENTE/I
(C.F. , rappresentata e difesa, dall'Avv. GIAMPIERO FALASCA, Parte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata, in ROMA, VIA DEI DUE MACELLI N. 66;
RESISTENTE/I
(C.F. ), elettivamente domiciliato in MODENA, VIALE REITER N. 72, CP_2 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'Avv. ROBERTA LEZZI;
CHIAMATA
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/06/2023, , impiegato da novembre Parte_1
2017 a luglio 2021 presso la società (poi divenuta Controparte_1 Controparte_5
, salvo il periodo febbraio 2020-luglio 2021, in cui è stato assunto dall'Agenzia di
[...]
pagina 2 di 9 somministrazione di lavoro sempre lavorando all'interno dei locali della società Parte_2 CP_3
, premettendo di aver svolto mansioni di carrellista con esperienza e come conduttore di impianto
[...]
forno e conduttore impianto di stampaggio, in ragione delle quali avrebbe dovuto essere inquadrato nella terza categoria CCNL METALMECCANICA CONFAPI – PICCOLA INDUSTRIA, nonché premettendo di aver riscontrato ulteriori anomalie nei prospetti paga, ha chiesto di: “accertare e dichiarare che il sig. in ossequio anche all'art. 36 Cost., doveva essere Parte_1
inquadrato quale operaio di categoria III secondo il CCNL METALMECCANICA CONFAPI –
PICCOLA INDUSTRIA, sin dalla sua assunzione;
accertare e dichiarare che il sig. Parte_1
deve percepire una differenza retributiva pari ad Euro 17.891,63 lordi, per l'erroneo
[...]
inquadramento di cui sopra, e in relazione alle criticità specificate del presente ricorso, conseguentemente condannare parte resistente al pagamento in favore del sig. Parte_1 della somma di Euro 17.891,63 lordi;
ai relativi interessi maturati, all'eventuale regolarizzazione contributiva e retributiva dello stesso e ai danni patiti dallo stesso da determinarsi in maniera equitativa, nello specifico, condannare e a Controparte_1 Controparte_5
versare la somma di Euro 17.891,63 lordi al ricorrente e a versare al ricorrente la Parte_2
somma di Euro 8.524,58, per il periodo di lavoro da febbraio 2020 a luglio 2021; condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Si è costituita (già , deducendo Controparte_4 CP_1
l'infondatezza del ricorso e spiegando le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
Respingere tutte le domande svolte nei confronti di con la Controparte_5 Controparte_4
miglior formula, in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. IN VIA SUBORDINATA RICONVENZIONALE,
SALVO GRAVAME: In caso di accoglimento totale e/o parziale delle domande formulate nei confronti di dichiarare tenuta e condannare Controparte_4 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Porto Mantovano (MN), Via
Parigi n.38 (c.f. e p.i. a tenere indenne e manlevata P.IVA_2 Controparte_5
da ogni onere e/o conseguenza pregiudizievole”. Controparte_4
Si è costituita , spiegando le seguenti conclusioni: “- In via pregiudiziale: accertare e Parte_2
dichiarare il difetto di legittimazione passiva di con riferimento ad ogni pretesa economica Parte_2
rivendicata dal ricorrente relativamente al periodo precedente il 1.2.2020, primo giorno di lavoro alle dipendenze di - nel merito: rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto per Parte_2
le ragioni sopra esposte, con vittoria di compensi professionali e spese di causa, anche generali, oltre
pagina 3 di 9 accessori come per legge. - In subordine, nel merito: in caso di accoglimento del ricorso, voglia accertare l'esclusiva responsabilità dell'Utilizzatore, condannando quest'ultima a manlevare e tenere indenne sulla scorta proprio delle richieste di parte ricorrente e di quanto esposto nella Parte_2 presente memoria”.
Integrato il contraddittorio nei confronti dell , la causa è stata dunque istruita mediante CP_2 acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione di prove testimoniali;
indi, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
La domanda di riconoscimento dell'inquadramento in un livello superiore a quello di appartenenza, nonché di riconoscimento delle correlative differenze retributive per mansioni superiori trova fondamento nell'art. 2103, comma 1, prima parte, c.c., il quale disponeva: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi”.
Mette conto sottolineare come la disposizione normativa sopra citata sia stata oggetto di interpolazione ad opera del d.lgs. 81/2015, entrato in vigore in data 25/6/2015. Il nuovo art. 2103 c.c., così dispone: “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte n caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.
Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi. Nelle ipotesi di cui al secondo e quarto comma, il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. pagina 4 di 9 Nelle sedi di cui all'articolo 2113, ultimo comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi. Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo”.
E' necessario interrogarsi su quale sia la disciplina applicabile nel caso di specie, in cui lo svolgimento di mansioni superiori sarebbe (asseritamente) iniziato prima del 25 giugno 2015 e proseguito successivamente;
ciò rileva non solo in merito al periodo necessario per la maturazione del diritto alla definitività dell'assegnazione, quanto al presupposto della continuatività dell'assegnazione, non previsto dalla disciplina previgente. Nulla quaestio nel caso in cui i tre mesi siano maturati prima del
25 giugno 2015: tale fattispecie, ed è questo il caso, ricade integralmente ratione temporis nel vigore della nuova disciplina.
È pacifico in giurisprudenza che nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini (cfr. Cass., sez. lav., 16 febbraio 2005, n. 3069). Ciò impone, pertanto, una penetrante indagine ricognitiva al fine di individuare le mansioni svolte in concreto dal ricorrente e porle così a raffronto con il livello di inquadramento posseduto e con quello rivendicato, per valutare in definitiva se l'inquadramento effettuato dall'azienda corrisponda o meno alle mansioni in concreto svolte (cfr.
Cass., sez. lav., 2 settembre 2003, n. 12792) Va, inoltre, precisato che gli elementi costitutivi della pretesa qui azionata sono rappresentati, oltre che dal contenuto delle mansioni di fatto espletate, anche dal contenuto di quelle caratterizzanti, secondo i profili delineati dalla contrattazione collettiva che pagina 5 di 9 regola il rapporto, la qualifica superiore rivendicata. La Suprema Corte ha avvisato, a tal proposito, che
“Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto“ (v.
Cassazione civile, sez. lav., 21/05/2003, n. 8025). Ciò che assume tanta maggiore rilevanza quando il sistema di classificazione contrattuale, come quello in discussione, prevede una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, perché spetta in tale caso al lavoratore un onere di allegazione e di prova non solo in ordine allo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento.(cfr. in tale senso Cass. 12092/2004).
Tanto premesso in diritto, osserva il Giudicante come già sul piano assertivo il ricorrente non abbia assolto all'onere sullo stesso gravante, non avendo provveduto ad una analisi degli aspetti caratterizzanti i due profili, né a un preciso raffronto tra le mansioni svolte e il livello di professionalità necessario per l'esercizio delle mansioni proprie del livello rivendicato.
In particolare, il ricorrente si è limitato a descrivere le mansioni – a suo dire – svolte (“Il sig. , Pt_1
infatti, si occupava della conduzione del forno nel reparto Verniciatura: si occupa dell'accensione, della regolazione della temperatura a seconda dei pezzi, del controllo, spegnimento e programmazione tempi. I pezzi lavorati nel forno, una volta raffreddati, venivano controllati dal lavoratore con mansioni di controllo qualità di prima fase (cioè se il ferro fosse ben “cotto” o se invece fosse necessario un tempo ulteriore nel forno, anche se la decisione finale spettava al responsabile), imballati e trasportati con carrello elevatore, con venivano essere caricati nel forno con cura mediante carrello elevatore, dato il peso e la temperatura. In un secondo tempo, dal novembre 2019 il ricorrente veniva spostato al reparto Stampaggio, dove erano prodotte le “culle” per espositori ceramici: qui il lavoratore si occupava della preparazione dei pezzi, della loro verniciatura e della sua programmazione tramite robot. La responsabilità della programmazione includeva la scelta del materiale e la quantità” e a richiamare le declaratorie del CCNL, senza operare alcun tentativo specifico di sussunzione.
Inoltre, non ha provato l'effettivo svolgimento delle mansioni descritte, contestato dalle controparti, giusta l'omessa articolazione di capitoli di prova per testi e l'assenza di prove documentali.
Infine, i testi escussi hanno riferito circostanze incompatibili con l'espletamento da parte del ricorrente pagina 6 di 9 della professionalità richiesta per l'inquadramento della categoria rivendicata (“Lavoratori che, conducono una o più macchine operatrici attrezzate automatiche o semiautomatiche, o a teste multiple, o a trasferimento, e che eseguono impegnative sostituzioni di utensili e le relative registrazioni effettuando ove previsto il controllo delle operazioni eseguite con strumenti non preregolati e/o preregolati: guida macchine attrezzate. Lavoratori che, sulla base di istruzioni dettagliate, conducono carrelli elevatori o traslo- elevatori per il trasporto, smistamento, sistemazione di materiale, ecc., ovvero conducono autogru effettuando il sollevamento, il trasporto, la sistemazione di materiale o macchinario;
ovvero conducono trattori o carrelli trainati o rimorchi per il trasporto di materiali: conduttore mezzi di trasporto”).
Il teste , quanto al reparto verniciatura, ha dichiarato che il ricorrente si occupasse di Testimone_1 pulire i “pezzi di ferro” da verniciare e di scaricare tali pezzi premendo un pulsante: “Sul cap. 1): “Sì, è vero, precisando che il ricorrente puliva i pezzi di ferro sui quali, poi, una volta puliti, veniva applicata la vernice”.
Sul cap. 2): “Sì, è vero. Abbiamo un forno di cottura che è già preimpostato e tutto automatico e dove
c'è semplicemente da schiacciare un pulsante di accensione”.
A D.R.: “Il ricorrente non controllava i pezzi all'uscita dal forno perché era una mia mansione. Ero, infatti, io ad occuparmi del controllo e se i pezzi andavano bene, si inscatolavano, se vedevo che non andavano bene, li rimettevo nel forno. Quando io ero occupato, il ricorrente mi dava una mano accendendo il forno, premendo il pulsante”.
A D.R.: “C'era un solo programma nel forno che era preimpostato, c'era solo da accendere e spegnere”.
A D.R.: “Tutto quanto detto sopra vale per il reparto verniciatura, dove io, come detto, ero il responsabile. Non so cosa facesse il ricorrente nell'altro capannone, ossia nel reparto stampaggio”.
Il teste , quanto al reparto stampaggio, ha riferito che il ricorrente si occupasse di fa colare, Tes_2 pigiando un pulsante, il liquido dentro uno stampo chiamato “culla”: “Sul cap. 1): “No, non è vero, nel senso che quando il ricorrente lavorava nel reparto stampaggio con me, buttava un liquido dentro ad uno stampo, chiamata culla”.
Sul cap. 2): “No, non è vero, come già detto sopra. Nel reparto stampaggio il ricorrente faceva solo quello che ho detto sopra: buttava un liquido dentro ad uno stampo. Preciso meglio: il ricorrente premeva un pulsante verde del macchinario per fare fuoriuscire il liquido. Detto liquido andava nello stampo. Dopo circa quindici minuti il liquido era indurito e, pertanto, il ricorrente apriva lo stampo,
pagina 7 di 9 prendeva la culla e la dava al pulitore. Poi tornava a premere il pulsante, ecc. Prima di buttare il liquido, il ricorrente dava una preverniciata allo stampo con la pistola a spruzzo”.
A D.R.: “Il ricorrente non controllava la culla perché il controllo vero e proprio lo fa il pulitore perché mentre pulisce la culla, vede i difetti”.
In merito all'indennità per ferie, festività e permessi non goduti, è noto il rigoroso onere allegatorio e probatorio gravante sul lavoratore, in quanto il presunto lavoro suppletivo concomitante a giorni di
"riposo" è parte indefettibile della pretesa e, quindi, elemento fondante dell'indennità sostitutiva, secondo il normale criterio di riparto ex art. 2697 c.c. (ex multis, Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985; 7 luglio 2008, n. 18584; 16 febbraio 2007, n. 3619; 3 dicembre 2004, n. 22751; 21 agosto 2003 n.
12311). Specificamente, il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (tra le altre: Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985; Cass. 3 dicembre 2004, n. 22751; Cass. n.
8521 del 27/04/2015).
Ebbene, le circostanze riferite dall'unico teste escusso sul punto non sono sufficientemente univoche per inferire il numero di giorni di ferie fruite dal (che, secondo questi, sarebbe pari a zero) e, Pt_1
conseguenzialmente, il numero di giorni di ferie residui e non goduti.
Infatti, da un lato, ha dichiarato che in VEP si potesse fruire di ferie solo durante i periodi di chiusura dell'azienda e per un massimo di due settimane, dall'altro che si potessero chiedere “permessi”
(supponendo non pagati) e che nell'altro capannone a volte si potesse “stare a casa in ferie un po' di più, sempre ad agosto”.
Quanto all'elemento perequativo, non è stata nemmeno allegata la sussistenza degli elementi costitutivi di tale provvidenza contrattuale.
Il ricorso non merita dunque accoglimento.
Le spese, nei rapporti tra ricorrente e resistenti, seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto pagina 8 di 9 trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/20228. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase istruttoria e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00), si determina in € 3.503,50 il compenso complessivo, giusta l'aumento per la pluralità di parti aventi la stessa posizione processuale. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese sono compensate nei confronti dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento in favore delle resistenti delle spese di Parte_1
lite, liquidate in € 1.751,75, ciascuna, oltre rimb. forf., IVA e CPA;
3) Dichiara compensate le spese nei confronti dell' . CP_2
Modena, 27 maggio 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
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