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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/09/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1640/2022 R.G. promossa da
( ) rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
per procura in atti dall'avv. Silvano Domina, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Benito Randazzo in Catania;
appellante contro
Controparte_1
(cf/p.i.: ), in persona del
[...] P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Fabio Antonio Ferrara ed elettivamente domiciliata presso la propria sede legale in Catania;
appellata
Avente ad oggetto: risarcimento danni.
All'udienza collegiale del 14 marzo 2025 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa era posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 27 ottobre 2022, il Tribunale di Catania, affermata la responsabilità dell' in relazione alla Controparte_1
perdita dell'utero, e quindi della capacità riproduttiva, subiti da Parte_1
in conseguenza dell'errata condotta tenuta dai sanitari dell'azienda successivamente all'intervento di interruzione volontaria di gravidanza eseguito nel settembre 2014 presso la struttura sanitaria convenuta, condannava quest'ultima a pagare, in favore dell'attrice, la complessiva somma di €.25.210,15 a titolo di risarcimento del conseguente danno biologico di carattere permanente, oltre spese di lite.
Avverso la sentenza proponeva appello la con atto di citazione Parte_1
notificato il 28.11.2022, cui resisteva l' CP_1
Maturati i termini per le conclusionali e le repliche, la causa perveniva alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con un primo motivo di gravame, l'appellante censura l'ordinanza impugnata quanto alla liquidazione del risarcimento del danno biologico permanente. Lamenta, in particolare, la nullità dell'ordinanza per difetto di motivazione, nonché l'erronea ed ingiusta valutazione del danno biologico complessivamente sofferto, non avendo il giudice di prime cure fornito “ampia e corretta motivazione” in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione della ctu;
richiesta formulata, da parte della difesa della ricorrente, in ragione delle specifiche critiche mosse all'elaborato peritale, con riguardo alla valutazione del danno biologico permanente, riconosciuto in misura pari al 10%, sebbene ricompreso dagli stessi consulenti tecnici d'ufficio nella
“perdita anatomica o funzionale dell'utero (impotenza gestandi) dopo la maturazione sessuale”, con un range di valutazione dal 5% al 25%.
Con un secondo motivo di impugnazione, l'appellante censura la pronunzia del tribunale per aver omesso di liquidare il danno biologico da invalidità temporanea, pure oggetto di domanda, così incorrendo nel vizio di motivazione.
2.) Il primo motivo è infondato.
2 Osserva il collegio che i consulenti nominati dal tribunale in sede di A.T.P. - le cui conclusioni sono state recepite dalla pronuncia gravata - hanno risposto ai rilievi critici formulati dai consulenti di parte ricorrente, in merito alla quantificazione del danno biologico permanente, fornendo ampia motivazione al riguardo (pagg. 41/43 della relazione peritale).
A tal proposito i ctu hanno premesso che, in base alle linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico, “il caso de quo rientra nella classificazione della “perdita anatomica o funzionale dell'utero (impotenza gestandi) dopo la maturazione sessuale”, con un range di valutazione dal 5% al
25%”. Indi, nell'orientare la scelta, nell'ambito del range, della misura concreta del pregiudizio alla capacità riproduttiva da assegnare nel caso in esame, i consulenti del tribunale hanno, in buona sostanza, evidenziato i seguenti elementi: 1) l'età della danneggiata al tempo della lesione subita (31 anni), “che la poneva in posizione più prossima al margine finale della finestra riproduttiva, piuttosto che verso quello iniziale”; 2) la parità della paziente, che aveva già avuto due figli, “motivo per cui il peso del pregiudizio riproduttivo, grava certamente meno rispetto all'eventualità fosse stata nullipara”; 3) la consapevolezza, da parte della paziente, del preesistente pregiudizio del suo organo riproduttivo, in considerazione dei due pregressi tagli cesarei subiti, dell'evidenza di deiscenza di pregressa sutura isterotomica e della fibromatosi uterina da cui era affetta, “motivo per cui consapevolmente ha deciso di interrompere la gravidanza” (per come riferito ai ctu, in sede di operazioni peritali, dalla stessa odierna appellante).
I consulenti del tribunale hanno, pertanto, fornito ampia e congrua motivazione in ordine alla rassegnata valutazione del danno biologico permanente - nell'ambito della forbice valutativa consentita - nella misura percentuale del 10 %.
Di contro, i consulenti di parte ricorrente, come pure l'atto di appello in esame, non hanno formulato alcuna plausibile valutazione alternativa, in proposito, essendosi limitati a censurare, apoditticamente, le valutazioni dei ctu e ad evidenziare come il danno da risarcire, nella fattispecie, consista nella perdita totale della capacità riproduttiva.
3 Né hanno fornito qualsivoglia motivazione volta a spiegare le ragioni che debbano indurre ad orientare la valutazione concreta del danno da perdita totale della capacità riproduttiva necessariamente nella misura massima (25 %) del range consentito.
In buona sostanza, erra l'appellante nel sostenere che “i CTU ed il Giudice non consideravano che la sig.ra a causa dell'errore riconosciuto dai consulenti, Parte_1
aveva perso definitivamente ed irreversibilmente la sua capacità riproduttiva”, in quanto la valutazione in concreto del danno biologico permanente effettuata dai ctu si è legittimamente posta nell'ambito del forbice valutativa (5 % - 25 %) consentita
- per come incontestato - dalle linee guida, proprio in relazione alla voce “perdita anatomica o funzionale dell'utero (impotenza gestandi) dopo la maturazione sessuale”.
Detto in altri termini, diversamente da quanto sembrano sostenere i consulenti di parte e le difese dell'appellante, i consulenti d'ufficio non hanno affatto dato rilievo alle patologie preesistenti a carico dell'organo riproduttivo della danneggiata (cd.
“preesistenze”) per escludere, sul piano causale, l'esistenza di un danno da perdita totale della capacità riproduttiva, ovvero per sostenere l'esistenza di una perdita solo parziale della capacità gestandi, ma solo al fine di valutare le conseguenze della acclarata impotenza gestandi; valutazione che è stata in concreto orientata, nell'ambito del range consentito dalle linee guida di riferimento, in relazione a parametri assolutamente congrui e ragionevoli.
Difatti le circostanze evidenziate in proposito dai ctu (l'età della danneggiata, in posizione più prossima al margine finale della finestra riproduttiva piuttosto che verso quello iniziale;
l'aver già avuto due figli;
la consapevolezza, da parte della paziente, del preesistente pregiudizio del suo organo riproduttivo, che l'aveva indotta all'interruzione della gravidanza) appaiono certamente idonei elementi valutativi del danno, essendo indubbio che la perdita della capacità di avere figli è suscettibile di arrecare un pregiudizio, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna della danneggiata e nella componente "sub specie" della sofferenza interiore e della disistima di sé, tanto maggiore, quanto maggiore è l'aspettativa ed il legittimo desiderio di una donna di poter avere figli.
4 Di contro, nessuna congruente ragione di dissenso è stata mossa sul punto dall'appellante, né alcun elemento di valutazione alternativo è stato prospettato.
Va pertanto rigettato il primo motivo di appello, dovendosi confermare il capo di decisione concernente il danno biologico permanente.
3.) Passando all'esame del secondo motivo di appello, è vero che il tribunale ha omesso ogni statuizione in ordine alla domanda di liquidazione del danno biologico temporaneo formulato col ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (prospettato in “assoluto (100
%) per giorni 15 e parziale (50 %) per altri giorni 15”).
Né la circostanza che dell'esistenza e quantificazione di tale danno non si sia fatta questione nell'ambito del precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. rende la domanda suddetta inammissibile, come sostenuto dall'appellata.
La causa va pertanto rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, ai soli fini dell'accertamento circa la sussistenza di un danno da inabilità temporanea.
Spese alla definitiva.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO non definitivamente pronunciando: rigetta il primo motivo di appello concernente la liquidazione del danno biologico permanente;
rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per l'accertamento circa la sussistenza di un danno da inabilità temporanea;
spese alla definitiva.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 19 settembre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1640/2022 R.G. promossa da
( ) rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
per procura in atti dall'avv. Silvano Domina, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Benito Randazzo in Catania;
appellante contro
Controparte_1
(cf/p.i.: ), in persona del
[...] P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Fabio Antonio Ferrara ed elettivamente domiciliata presso la propria sede legale in Catania;
appellata
Avente ad oggetto: risarcimento danni.
All'udienza collegiale del 14 marzo 2025 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa era posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 27 ottobre 2022, il Tribunale di Catania, affermata la responsabilità dell' in relazione alla Controparte_1
perdita dell'utero, e quindi della capacità riproduttiva, subiti da Parte_1
in conseguenza dell'errata condotta tenuta dai sanitari dell'azienda successivamente all'intervento di interruzione volontaria di gravidanza eseguito nel settembre 2014 presso la struttura sanitaria convenuta, condannava quest'ultima a pagare, in favore dell'attrice, la complessiva somma di €.25.210,15 a titolo di risarcimento del conseguente danno biologico di carattere permanente, oltre spese di lite.
Avverso la sentenza proponeva appello la con atto di citazione Parte_1
notificato il 28.11.2022, cui resisteva l' CP_1
Maturati i termini per le conclusionali e le repliche, la causa perveniva alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con un primo motivo di gravame, l'appellante censura l'ordinanza impugnata quanto alla liquidazione del risarcimento del danno biologico permanente. Lamenta, in particolare, la nullità dell'ordinanza per difetto di motivazione, nonché l'erronea ed ingiusta valutazione del danno biologico complessivamente sofferto, non avendo il giudice di prime cure fornito “ampia e corretta motivazione” in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione della ctu;
richiesta formulata, da parte della difesa della ricorrente, in ragione delle specifiche critiche mosse all'elaborato peritale, con riguardo alla valutazione del danno biologico permanente, riconosciuto in misura pari al 10%, sebbene ricompreso dagli stessi consulenti tecnici d'ufficio nella
“perdita anatomica o funzionale dell'utero (impotenza gestandi) dopo la maturazione sessuale”, con un range di valutazione dal 5% al 25%.
Con un secondo motivo di impugnazione, l'appellante censura la pronunzia del tribunale per aver omesso di liquidare il danno biologico da invalidità temporanea, pure oggetto di domanda, così incorrendo nel vizio di motivazione.
2.) Il primo motivo è infondato.
2 Osserva il collegio che i consulenti nominati dal tribunale in sede di A.T.P. - le cui conclusioni sono state recepite dalla pronuncia gravata - hanno risposto ai rilievi critici formulati dai consulenti di parte ricorrente, in merito alla quantificazione del danno biologico permanente, fornendo ampia motivazione al riguardo (pagg. 41/43 della relazione peritale).
A tal proposito i ctu hanno premesso che, in base alle linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico, “il caso de quo rientra nella classificazione della “perdita anatomica o funzionale dell'utero (impotenza gestandi) dopo la maturazione sessuale”, con un range di valutazione dal 5% al
25%”. Indi, nell'orientare la scelta, nell'ambito del range, della misura concreta del pregiudizio alla capacità riproduttiva da assegnare nel caso in esame, i consulenti del tribunale hanno, in buona sostanza, evidenziato i seguenti elementi: 1) l'età della danneggiata al tempo della lesione subita (31 anni), “che la poneva in posizione più prossima al margine finale della finestra riproduttiva, piuttosto che verso quello iniziale”; 2) la parità della paziente, che aveva già avuto due figli, “motivo per cui il peso del pregiudizio riproduttivo, grava certamente meno rispetto all'eventualità fosse stata nullipara”; 3) la consapevolezza, da parte della paziente, del preesistente pregiudizio del suo organo riproduttivo, in considerazione dei due pregressi tagli cesarei subiti, dell'evidenza di deiscenza di pregressa sutura isterotomica e della fibromatosi uterina da cui era affetta, “motivo per cui consapevolmente ha deciso di interrompere la gravidanza” (per come riferito ai ctu, in sede di operazioni peritali, dalla stessa odierna appellante).
I consulenti del tribunale hanno, pertanto, fornito ampia e congrua motivazione in ordine alla rassegnata valutazione del danno biologico permanente - nell'ambito della forbice valutativa consentita - nella misura percentuale del 10 %.
Di contro, i consulenti di parte ricorrente, come pure l'atto di appello in esame, non hanno formulato alcuna plausibile valutazione alternativa, in proposito, essendosi limitati a censurare, apoditticamente, le valutazioni dei ctu e ad evidenziare come il danno da risarcire, nella fattispecie, consista nella perdita totale della capacità riproduttiva.
3 Né hanno fornito qualsivoglia motivazione volta a spiegare le ragioni che debbano indurre ad orientare la valutazione concreta del danno da perdita totale della capacità riproduttiva necessariamente nella misura massima (25 %) del range consentito.
In buona sostanza, erra l'appellante nel sostenere che “i CTU ed il Giudice non consideravano che la sig.ra a causa dell'errore riconosciuto dai consulenti, Parte_1
aveva perso definitivamente ed irreversibilmente la sua capacità riproduttiva”, in quanto la valutazione in concreto del danno biologico permanente effettuata dai ctu si è legittimamente posta nell'ambito del forbice valutativa (5 % - 25 %) consentita
- per come incontestato - dalle linee guida, proprio in relazione alla voce “perdita anatomica o funzionale dell'utero (impotenza gestandi) dopo la maturazione sessuale”.
Detto in altri termini, diversamente da quanto sembrano sostenere i consulenti di parte e le difese dell'appellante, i consulenti d'ufficio non hanno affatto dato rilievo alle patologie preesistenti a carico dell'organo riproduttivo della danneggiata (cd.
“preesistenze”) per escludere, sul piano causale, l'esistenza di un danno da perdita totale della capacità riproduttiva, ovvero per sostenere l'esistenza di una perdita solo parziale della capacità gestandi, ma solo al fine di valutare le conseguenze della acclarata impotenza gestandi; valutazione che è stata in concreto orientata, nell'ambito del range consentito dalle linee guida di riferimento, in relazione a parametri assolutamente congrui e ragionevoli.
Difatti le circostanze evidenziate in proposito dai ctu (l'età della danneggiata, in posizione più prossima al margine finale della finestra riproduttiva piuttosto che verso quello iniziale;
l'aver già avuto due figli;
la consapevolezza, da parte della paziente, del preesistente pregiudizio del suo organo riproduttivo, che l'aveva indotta all'interruzione della gravidanza) appaiono certamente idonei elementi valutativi del danno, essendo indubbio che la perdita della capacità di avere figli è suscettibile di arrecare un pregiudizio, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna della danneggiata e nella componente "sub specie" della sofferenza interiore e della disistima di sé, tanto maggiore, quanto maggiore è l'aspettativa ed il legittimo desiderio di una donna di poter avere figli.
4 Di contro, nessuna congruente ragione di dissenso è stata mossa sul punto dall'appellante, né alcun elemento di valutazione alternativo è stato prospettato.
Va pertanto rigettato il primo motivo di appello, dovendosi confermare il capo di decisione concernente il danno biologico permanente.
3.) Passando all'esame del secondo motivo di appello, è vero che il tribunale ha omesso ogni statuizione in ordine alla domanda di liquidazione del danno biologico temporaneo formulato col ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (prospettato in “assoluto (100
%) per giorni 15 e parziale (50 %) per altri giorni 15”).
Né la circostanza che dell'esistenza e quantificazione di tale danno non si sia fatta questione nell'ambito del precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. rende la domanda suddetta inammissibile, come sostenuto dall'appellata.
La causa va pertanto rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, ai soli fini dell'accertamento circa la sussistenza di un danno da inabilità temporanea.
Spese alla definitiva.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO non definitivamente pronunciando: rigetta il primo motivo di appello concernente la liquidazione del danno biologico permanente;
rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per l'accertamento circa la sussistenza di un danno da inabilità temporanea;
spese alla definitiva.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 19 settembre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
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