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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/01/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dai magistrati: PINTO Dott. Diego Rosario Antonio PRESIDENTE
CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. SARACINO Dott. Nicola CONSIGLIERE
riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 6046 R.G. degli affari contenziosi del 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 5. 7. 2023, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c. TRA
società costituita ai sensi della legge 30 Controparte_1 aprile 1999, n. 130, con sede legale in Viale Majno n. 45 - 20122 Milano – capitale sociale € 10.000,00 i.v. - iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale , in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore e per essa - (denominazione assunta da CP_2
come deliberato dall'Assemblea Controparte_3 straordinaria in data 30 ottobre 2015 con verbale del Notaio
[...] di Milano rep. 12539 racc. 6528), società di diritto italiano, con Per_1 sede legale in Verona, Piazzetta Monte n. 1, capitale sociale Euro 41.280.000 interamente versato, Banca iscritta all'Albo delle Banche codice
ABI 10639 - iscrizione al Registro delle Imprese di Verona, codice fiscale numero , part. iva n. - aderente al Fondo P.IVA_2 P.IVA_3
Interbancario di Tutela dei Depositi, rappresentata e difesa dall'Avv. Pamela Schimperna (C.F. PEC: CodiceFiscale_1
) ed elettivamente domiciliata Email_1 presso il proprio studio in Roma, viale Cortina d'Ampezzo 186, in virtù di Procura Generale Liti rilasciata in data 20 luglio 2011 a rogito dott. Pt_1
, Notaio in Verona Rep. n. 68767 Racc. n. 19337; Persona_2
PREMESSO CHE: con atto a rogito del Notaio di Torino in Persona_3 data 19/10/2010, rep. n. 19430, registrato a Torino in data 19/10/2010 al n. 6755 serie 1T, le banche: Unicredit Banca S.p.A.; Controparte_4
[...] Controparte_5 Controparte_6
Controparte_7 Controparte_8
; sono state Controparte_9
r.g. n. 1 fuse per incorporazione in con sede sociale in Via Controparte_3
Alessandro Specchi 16 – 00186 Roma e Direzione Generale in Piazza Cordusio – 20123 Milano, Capitale Sociale € 9.648.790.961,50 interamente versato – Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario – Albo dei Gruppi Bancario: cod. 02008.1 – Cod. ABI CP_3
02008.1 – iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.I. n. – Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei P.IVA_4
Depositi; - ha conferito a (poi Controparte_3 Controparte_10
con atto in data 22/1/2008, n. Controparte_3
356676 di rep. e n. 7776 di racc. Notaio dott. di Milano, la Persona_4 procura per la gestione, anche stragiudiziale, dei propri crediti anomali;
- tra i crediti oggetto della precitata procura è incluso anche quello vantato nei confronti del debitore. - che a seguito di una operazione di CP_3 cartolarizzazione, con efficacia a decorrere dal 14 luglio 2017 cedeva un portafoglio di crediti pecuniari classificati in "sofferenza" alla
[...]
come da avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Controparte_1
Ufficiale della Repubblica Italiana del 08/08/2017; - che la
[...]
è una società costituita ai sensi della legge 30 aprile Controparte_1
1999 n. 130, avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti, ai sensi dell'art. 3 della legge citata;
- che la ha conferito a con Controparte_1 CP_2 atto in data 20 luglio 2017, n. 60850 di rep. e n. 11358 di racc., Notaio dott.ssa di Milano, la procura per la gestione, anche Persona_5 stragiudiziale, dei propri crediti anomali, tra i quali quelli riferibili al presente atto;
l'Avv. Pamela Schimperna dichiara di voler ricevere comunicazioni o notificazioni ai seguenti recapiti: fax: 06/35072937 ovvero pec: Email_1
APPELLANTE
E
C.F. , rappresentato e Controparte_11 CodiceFiscale_2 difeso, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv. ti Pasquale Gramaccioni e Valentina Pieri, come da mandato rilasciato in atto separato ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Mario Romagnoli n. 11, i quali dichiarano, ai fini e per gli effetti degli artt. 133, comma 3, e 134, comma 3, c. p. c., di voler ricevere le comunicazioni relativa al presente procedimento presso i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: ; Email_2
; e/o al n. di fax 06 86989493 Email_3
APPELLATO
OGGETTO: Contratti bancari - Appello avverso la sentenza n.
15333/2018, resa il 17/07/2018, pubblicata il 23/07/2018, notificata il 23/07/2018, resa nel giudizio già pendente dinanzi al Tribunale di Roma -
r.g. n. 2 Sezione XVII (ex IX) recante RG 39921/2010
CONCLUSIONI: All'udienza del 5. 7. 2023 le parti hanno precisato le conclusioni come da scritti difensivi in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è l'appello proposto dall'odierna appellante avverso la sentenza di cui in premessa del Tribunale di Roma, che, a fronte dell'opposizione proposta da avverso il Controparte_11
decreto ingiuntivo n.8741/10 R.G.73624/09, emesso dal Tribunale di Roma in data 22.4.2010, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore dell'Aspra Finance s.p.a., della somma di euro 1.952.198,01, oltre interessi e spese del monitorio, così aveva statuito:
Revoca il decreto ingiuntivo n.8741/10 R.G.73624/09, emesso dal
Tribunale di Roma in data 22.4.2010;
Condanna la società opposta e le società intervenute, in solido, alla rifusione, in favore di delle spese processuali, che si Controparte_11
liquidano complessivamente in euro 28.563,00, di cui euro 28.000,00 per compensi ed euro 563,00 per spese (esenti), oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, ponendo definitivamente a carico di le spese di perizia. Controparte_11
Per quanto riguardo lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda alla sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto ritualmente notificato l'odierna appellante ha impugnato la sentenza di cui in rubrica per chiederne la sua integrale riforma, rassegnando le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, in totale riforma dell'appellata sentenza, rigettare l'opposizione svolta da Controparte_11
poiché inammissibile, del tutto infondata in fatto e in diritto, sfornita di prova e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di compensi e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
salvis juribus.
Con provvedimento in data 24. 9. 2018 il presente procedimento r.g. n. 3 veniva assegnato all'odierno relatore.
Si costituiva l'appellato per rassegnare le seguenti conclusioni:
Voglia l'ecc. ma Corte d'Appello in intestazione, alla luce delle ampie motivazioni esposte nel presente atto, e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
In via preliminare al merito:
Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso dalla avverso la sentenza n. 15333/2018, pubblicata il 23. 7. 2018, CP_3
emessa dal Tribunale Civile di Roma;
Nel merito:
Rigettare l'appello proposto da in quanto infondato sia in CP_3
fatto che in diritto alla luce di tutte le motivazioni dettagliatamente esposte in narrativa;
Condannare ai sensi dell'art. 96, 2 ° co., c. p. c. al CP_3
risarcimento di tutti i danni da valutarsi in via equitativa;
in ogni caso con condanna della controparte al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, oltre IVA e CPA, e spese forfettarie come per legge, da distrarsi in favore degli scriventi procuratori ex art. 93 c. p. c.
All'udienza del 5. 7. 2023 la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui agli artt. 190 e 352 c. p. c.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellato ex art. 342 c. p. c.
L' eccezione deve ritenersi infondata e non merita accoglimento.
Infatti, gli artt. 342 e 434 c. p. c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte r.g. n. 4 dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Orbene, nel caso di specie l'appellante ha comunque prospettato le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e le relative doglianze;
conseguentemente l'eccezione sollevata non può essere accolta.
Nel merito l'appello proposto è infondato e deve essere respinto.
L'appellante ha proposto due motivi di gravame.
Con il primo ha censurato la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che "la parte opponente può avvalersi della rinuncia al credito ingiunto effettuata all'istituto di credito nei confronti del debitore principale" e precisamente nelle pagine 3, 4, 5, per essere fondata su erronea lettura, interpretazione e motivazione ovvero, visto l'art. 342 n. 2) cpc, su circostanze rilevanti ai fini della decisione da cui è derivata violazione di legge.
Nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo il già fideiussore della società aveva contestato che CP_12 Controparte_11
fosse da lui dovuto il pagamento del debito maturato dalla società garantita esclusivamente in ragione del disconoscimento della sottoscrizione dell'atto di fideiussione, ma nessuna contestazione era stata mossa dall'opponente garante circa l'esistenza e la quantificazione del credito ingiunto nel decreto opposto.
Svoltasi la CTU grafologica all'esito della proposta istanza di verificazione ex art 216 c. p. c. da parte dell'appellante, il consulente del giudice aveva accertato definitivamente che la sottoscrizione dell'atto di fideiussione da parte del era autentica. P_
r.g. n. 5 Precisate le conclusioni, la causa era stata trattenuta in decisione, non essendo necessaria ulteriore istruttoria, e non avendo spiegato l'opponente altre richieste, domande o eccezioni.
Tardivamente ed inammissibilmente l'opponente aveva depositato, unitamente alla propria comparsa conclusionale, documentazione relativa agli atti del fallimento della società debitrice principale , in forza della CP_12
quale pretendeva di essere ritenuto libero dalla propria obbligazione di garanzia in ragione di una transazione intervenuta tra l'istituto di credito già ammesso al passivo del fallimento e la procedura concorsuale, nella quale la Banca avrebbe "rinunciato" al proprio credito.
Al riguardo l'appellante ha evidenziato la tardività e l'inammissibilità della produzione, con conseguente tardività ed inammissibilità della relativa eccezione, mai in precedenza spiegata, dedotta, documentata o anche soltanto accennata.
Il nuovo giudice aveva rimesso il giudizio sul ruolo, ponendo a carico della banca opposta l'onere di depositare documentazione integrativa che provasse la propria legittimazione;
ma anche in questo caso in precedenza non era mai stata sollevata dalla parte opponente alcuna eccezione relativa alla legittimazione di parte opposta, venendosi così a verificare un provvedimento dilatorio sulla pronuncia del giudizio che il giudice di prime cure aveva adottato "d'ufficio".
Nonostante l'irritualità ed inammissibilità dei suddetti provvedimenti l'appellante aveva adempiuto all'onere impostole e la causa era stata di nuovo trattenuta in decisione dopo la celebrazione di una nuova udienza di precisazione delle conclusioni, con nuovo scambio di atti conclusionali.
Dalla lettura della sintetica parte motiva della sentenza, emerge che il giudice si è pronunciato sulla base della previsione dell'articolo 1304 c. c. il quale prevede che la transazione intervenuta tra uno dei debitori in solido ed il creditore non ha effetto nei confronti degli altri debitori a meno che r.g. n. 6 questi non dichiarino di volerne approfittare. Il giudice avrebbe ritenuto erroneamente che nella comparsa conclusionale del il riferimento P_
alla detta transazione con il fallimento integrasse una dichiarazione di voler profittare dell'intervenuta transazione tra la banca ed il fallimento stesso, relativamente alla domanda di ammissione al passivo del proprio credito.
Ma la previsione dell'art. 1304 c. c. sarebbe stata male interpretata dal
Tribunale ed anzi palesemente disapplicata dallo stesso, in quanto per tutto il corso del giudizio il garante non aveva mai dichiarato di volere approfittare dell'intervenuta transazione e neanche negli atti conclusionali: anzi, aveva spiegato eccezioni specifiche relative alla validità ed efficacia del proprio atto fideiussorio ed in particolare aveva soltanto disconosciuto la sottoscrizione della fideiussione, tanto che solo una CTU grafologica - all'esito dell'istanza di verificazione - aveva permesso di accertarne la genuinità.
In sintesi, l'opponente non aveva mai dichiarato, né espressamente, né implicitamente, di voler profittare della transazione;
e la transazione aveva ad oggetto rapporti diversi da quelli ingiunti (contratti derivati); infatti, come si legge nella transazione, la banca aveva accettato la transazione per evitare un'azione revocatoria, ed aveva rinunciato alla domanda di ammissione, e quindi "al credito insinuato", ma non al credito in sé. Solo all'udienza di precisazione delle conclusioni il legale dell'opponente aveva eccepito l'esistenza, circostanza ribadita nella comparsa conclusionale, di una transazione intervenuta anni addietro tra la banca ed il fallimento della società debitrice (non producibile prima perché successiva alle decadenze istruttorie).
In base a tale transazione, a seguito di una paventata azione di risarcimento danni avanzata dal fallimento nei confronti della la CP_3
banca aveva versato, a saldo e stralcio, un importo pari ad € 400.000,00.
La difesa dell'opponente aveva anche chiesto di essere autorizzata a r.g. n. 7 depositare documenti provenienti dal fascicolo del fallimento, unitamente alla conclusionale;
l'eccezione dell'opponente sarebbe palesemente inammissibile, perché successiva ad ogni possibile decadenza istruttoria di rito, e comunque sarebbe infondata.
Al riguardo la banca appellante ha evidenziato che nell'aprile 2010 era stato ottenuto dalla banca il decreto ingiuntivo nei confronti del solo garante per € 1.952.000,00, in quanto la società era Controparte_11
precedentemente fallita nel luglio 2008; in tale fallimento, nel quale i crediti erano stati ammessi per circa € 3.900.000,00, la curatela aveva ottenuto una perizia contabile che aveva quantificato un danno relativo ad operazioni in derivati pari ad € 5.700.000,00.
A seguito di trattativa nel corso del 2011 tra la Banca e la curatela del fallimento , si era effettivamente perfezionato un accordo CP_12
transattivo che aveva comportato la rinuncia della banca al credito ammesso al passivo (pari ad € 3.900.000,00) nonché un esborso a favore della procedura di € 400.000,00, con accantonamento integrale del credito della banca.
Dalla lettura di quell'accordo, depositato unitamente alla replica, accordo stipulato in data 22/02/2012, emergerebbe che in esso si faceva riferimento genericamente a rapporti del tutto differenti da quelli di cui all'opposto decreto ingiuntivo, ed in particolare alla stipula, a decorrere dal maggio 2001, con il Credito Italiano Spa e quindi con Controparte_13
di "numerosi contratti derivati su cambi e alcuni contratti
[...]
derivati su tassi".
La clausola che prevedeva la natura novativa della transazione precisava che detta novazione era espressamente limitata soltanto ai contratti "derivati".
Anche gli importi di cui si discute erano differenti: € 3.900.000,00 per operazioni da contratti derivati, nel fallimento;
€ 1.952.000,00
r.g. n. 8 relativamente al decreto ingiuntivo.
In ogni caso, l'opponente aveva sollevato l'eccezione relativa alla detta transazione con il fallimento della società debitrice principale a scopi esclusivamente strumentali, solo per ingenerare confusione sul reale stato dei rapporti tra la banca ed il fideiussore, ed in particolare per aggirare, con un tardivo ed inammissibile escamotage dell'ultimo minuto, l'esito per lui negativo della c.t.u. grafologica che aveva accertato la autografia delle firme in calce alla fideiussione e grazie alla quale la causa doveva considerarsi conclusa.
Poiché l'accordo risaliva al 2012, ovvero due anni dopo l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, e ben prima che controparte in questo giudizio incorresse nelle decadenze istruttorie, l'opponente ben avrebbe potuto sollevare l'eccezione nella memoria di secondo termine, producendo i relativi documenti.
Qualsiasi effetto della produzione della documentazione relativa alla transazione de quo, viste le decadenze istruttorie di produzione documentale, dovrebbe considerarsi oggi inesistente.
Dalla lettura dell'atto di transazione non risultava la precisa indicazione dei contratti di conto corrente con le relative numerazioni, poiché vi si faceva riferimento a contratti ed operazioni su derivati, e quindi, mancherebbe qualsiasi collegamento con l'oggetto del presente giudizio.
Le lettere di diffida inviate dalla banca alla società debitrice, anch'esse tardivamente ed inammissibilmente prodotte, senza autorizzazione del giudice, che era limitata al deposito del solo progetto di stato passivo del fallimento, sarebbero del tutto estranee al credito di cui al decreto opposto.
L'opponente, in altri termini, venuto a conoscenza della detta transazione, che per tabulas nulla avrebbe a che fare con i rapporti r.g. n. 9 controversi in questo giudizio, avrebbe tentato di sfruttare detta informazione per sostenere l'esistenza di una circostanza inesistente, oltre che impossibile ed infondata in fatto e diritto, ovvero un'inesistente rinuncia al credito nei confronti del in virtù del detto atto P_
transattivo.
Sarebbe chiara la totale estraneità ed inconferenza tra l'oggetto dell'accordo di transazione ed i rapporti di cui al decreto ingiuntivo opposto, posto che mai la banca avrebbe, né espressamente, né implicitamente, dichiarato o inteso rinunciare ai propri (altri e diversi) crediti nei confronti del garante, giusta decreto ingiuntivo opposto.
La natura novativa, richiamata anche dalla sentenza, aveva un'efficacia parziale e limitata ai contratti derivati, e quindi non riferibile né al contratto di conto corrente, né al mutuo chirografario di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Ciò sarebbe dimostrato anche dal fatto che la Banca, pur avendo rinunciato alla domanda di ammissione al passivo nel fallimento a seguito della transazione, per evitare un'azione revocatoria su contratti diversi da quelli oggetto della domanda di ammissione, non avrebbe rinunciato alla pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto;
ed infatti il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è proseguito fino alla sua definizione.
Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la transazione avesse ad oggetto gli stessi rapporti oggetto del decreto ingiuntivo soltanto perché la banca aveva depositato anche una domanda di ammissione al passivo relativa ai detti rapporti, dal momento che la transazione riguardava rapporti diversi (contratti derivati), tanto che la transazione non aveva previsto il pagamento a saldo e stralcio a favore della banca di €
400.000,00, ma viceversa il versamento della detta somma da parte della banca al fallimento, che era stato eseguito per evitare una revocatoria fallimentare.
r.g. n. 10 La semplice lettura dell'atto transattivo proverebbe per tabulas che la transazione intervenuta col fallimento, nella quale la banca aveva rinunciato alla sola domanda di ammissione al passivo ma non al credito, aveva ad oggetto rapporti diversi non oggetto della detta domanda e quindi non oggetto del decreto ingiuntivo.
Ciò sarebbe provato dal fatto che ove la banca avesse incassato anche solo una parte del proprio credito all'esito di detta transazione lo avrebbe detratto dall'importo complessivo ingiunto nel decreto;
inoltre, e ciò sarebbe dirimente, l'opponente non ha mai eccepito l'applicazione dell'articolo 1304 c. c., ma l'applicazione degli artt. 1955 e 1956 c. c.
L'applicazione dell'articolo 1304 c.c. sarebbe stata decisa ultra petita dal Tribunale, che in questo modo avrebbe reso una pronuncia non corrispondente alla richiesta di parte opponente, incorrendo in un difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e quindi in un'evidente violazione dell'articolo 112 c. p. c.; il Tribunale non avrebbe correttamente letto o non avrebbe saputo interpretare la transazione, lasciandosi confondere ed emettendo una pronuncia ultra petita.
Dopo aver ribadito le ragioni del credito, ampiamente esposte, documentate e ritualmente, pienamente, provate con riguardo agli art. 633,
642, secondo comma, c.p.c., che sarebbe certo, liquido, esigibile e fondato su prova scritta, la banca appellante ha sostenuto che l'opposizione non sarebbe mai stata fondata su prova scritta né di pronta soluzione, essendo state le singole linee di credito che componevano l'importo complessivo esattamente descritte e documentate nei contratti, regolarmente sottoscritti.
Il complessivo credito era determinabile sulla base dei fatti riferiti, ampiamente illustrati, allegati e risultanti in atti, delle loro date, della specifica approvazione delle singole condizioni e delle singole clausole, dell'inadempimento, dell'intimazione al loro assolvimento, tutti elementi che sin dal monitorio si basavano su ampia prova scritta;
sarebbero r.g. n. 11 inconferenti anche nei richiami giurisprudenziali, le eccezioni sollevate dall'opponente circa la validità della fideiussione dallo stesso sottoscritta, dal momento che all'esito della discussione sull'ammissione dei mezzi istruttori, il Giudice aveva ammesso CTU grafologica (all'esito dell'istanza di verificazione ex art. 216 cpc spiegata dalla difesa dell'appellante a fronte del disconoscimento da parte del , il cui esito era stato di assoluta P_
ed incontrovertibile autenticità delle firme.
Quindi, a fronte dell'opposizione non fondata né su prova scritta né di pronta soluzione, la Banca avrebbe adempiuto al proprio onere probatorio quale attore sostanziale.
Con il secondo motivo l'appellante ha dedotto in ordine alla fideiussione, di cui in primo grado era stata accertata, con la CTU la genuina sottoscrizione da parte del e che dovrebbe essere P_
qualificata quale fideiussione omnibus limitata, come contratto autonomo di garanzia, e quindi dovrebbe esserne escluso l'effetto estensivo al garante delle vicende relative al debitore originario.
Al riguardo l'appellante ha evidenziato il contenuto dell'art. 6 del sottoscritto contratto di fideiussione, che sarebbe un vero e proprio contratto autonomo di garanzia, che stabiliva che: "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro pubblicato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 CC, che si intende derogato".
Nello stesso senso, nelle condizioni contrattuali alla voce Oggetto della garanzia - Annullamento, inefficacia e revoca dei pagamenti -
Responsabilità del fideiussore, veniva convenuta la seguente clausola regolarmente sottoscritta dal "La fideiussione garantisce tutto P_
quanto dovuto dal debitore;
prevede la deroga degli artt. 1948 e 1957 CC;
comprende anche le somme che la banca dovesse restituire allorquando il
r.g. n. 12 pagamento effettuato dal debitore garantito risultasse inefficace, annullato
o revocato".
La banca appellante ha quindi fatto riferimento a pronunce giurisprudenziali per sostenere che rispetto alla fideiussione omnibus, la clausola “a prima richiesta” qualificherebbe il contratto autonomo di garanzia, e determinerebbe la rinuncia preventiva al regime decadenziale, dal momento che il contratto autonomo si distingue dalla fideiussione per l'indipendenza dall'obbligazione principale.
Ed in tale contesto l'unica possibilità, da parte del garante, di opporre il rifiuto di pagamento sarebbe l'exceptio doli generalis, formulabile ove la richiesta di adempimento da parte del beneficiario risulti prima facie, in virtù di prove liquide, certe ed incontestabili, abusiva o fraudolenta.
Inoltre, l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni qualificherebbe il negozio come contratto autonomo di garanzia perché incompatibile con il principio dell'accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo che vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale.
Dalla semplice lettura delle clausole e condizioni degli atti allegati emergerebbe l'obbligo del fideiussore di tenersi direttamente informato circa la situazione economica e finanziaria dell'obbligato principale, la deroga all'obbligo della previa escussione del debitore principale, e l'obbligo di pagare immediatamente a semplice richiesta della banca;
e vista la ricezione delle diffide di pagamento e messa in mora, sarebbe evidente che l'odierno appellato era perfettamente consapevole dell'andamento negativo dei rapporti.
I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente essendo strettamente connessi, sono infondati e devono essere respinti.
La Corte osserva che le censure relative alla tardività ed all'irrituale r.g. n. 13 acquisizione della documentazione cui ha fatto riferimento la banca appellante sono infondate, al riguardo dovendo essere condivisa la valutazione effettuata dal Tribunale che ha condivisibilmente rilevato che:
“Con raccomandata datata 14.6.2017, il curatore del , Controparte_14
inviava al quale ex amministratore della società fallita, la P_
comunicazione del deposito del rendiconto;
Da detto rendiconto risultava che successivamente all'iniziativa del di presentare azione di risarcimento dei danni nei Controparte_14
confronti dell per i contratti relativi alle operazioni di “Currenty CP_3
Option” e “Forward FX Transaction”, le parti giungevano ad una risoluzione stragiudiziale della controversia a seguito della quale la curatela acquisiva l'importo di 400.000,00 e l rinunciava al suo credito CP_3
ammesso al passivo per euro 3.873.138,21;
Solo a seguito della conoscenza di detta circostanza nasceva l'esigenza dell'opponente di accedere agli atti per visionare la transazione suddetta (atto poi, allegato dalla banca in sede di memorie conclusionali), transazione la cui stipula era (febbraio 2012) in data successiva alla scadenza dei termini istruttori (successivamente al predetto deposito, in sede di memorie conclusionali, dell'atto di transazione la causa è stata rimessa sul ruolo);
Solo successivamente alle contestazioni in ordine all'ambito ed agli effetti di detta transazione emergeva l'esigenza, per la parte opponente, di ottenere ed allegare la domanda di insinuazione al passivo del CP_14
dell'istituto di credito .
[...] CP_3
Anche le censure relative alla diversità dei crediti contenuti nell'atto di transazione e quello oggetto del presente giudizio devono essere disattese.
Infatti, rispetto al condivisibile decisum sul punto del Tribunale, la banca appellante non è stata in grado di fornire elementi probanti in ordine r.g. n. 14 a quanto sostenuto.
Infatti, il giudice di primo grado ha affermato che: “Va rilevato, quindi, che dal contenuto della transazione si evince come detto accordo sia giunto a seguito del contenzioso sorto tra l ed il CP_3 Controparte_15
circa la validità dei “contratti derivati” su cambi e su tassi, stipulati
[...]
dalla società fallita, per la violazione delle norme concernenti la disciplina di intermediazione finanziaria e circa la conseguente azione risarcitoria avanzata dal predetto . In detta transazione, espressamente CP_14
indicata come novativa in relazione ai contratti derivati stipulati, l'istituto di credito si impegnava a versare al l'importo di 400.000,00 CP_14
euro e rinunciava al credito oggetto dell'insinuazione al passivo, pari ad euro 3.873.138,21. Dalla domanda di insinuazione al passivo si evince chiaramente che il credito per il quale l'istituto di credito si era insinuato al passivo della società , per complessivi euro 3.873.138,21, riguardava: CP_12
- il saldo passivo del contratto di conto corrente n. 4438068, per euro
1.952.198,01, cioè il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
- il saldo passivo del rapporto di mutuo chirografario n.4040473, per euro 1.920.940,20. Ritenuto, quindi, provato, che a seguito della transazione suddetta la parte opposta ha rinunciato all'intero credito ingiunto risultante dal saldo negativo del contratto di conto corrente n.4438068 intestato alla società debitrice principale (poi fallita), va CP_12
osservato, innanzitutto, che il quale fideiussore della società P_ CP_12
era debitore solidale con la predetta società, nei confronti della banca, per il credito derivante dal saldo negativo del suddetto conto corrente. Va considerato, quindi, che l'art.1304 c.c. prevede come della transazione fatta dal creditore con uno dei condebitori possono avvalersene anche i condebitori che dichiarano di volersene avvalere, come nel caso di specie ha fatto il ponendo la questione della permanenza dell'efficacia P_
della fideiussione alla luce della rinuncia del creditore al credito garantito.
r.g. n. 15 Si rileva, poi, come sia presente anche il requisito relativo al fatto che la rinuncia abbia riguardato l'intero debito gravante sul fideiussore in relazione al saldo negativo del rapporto di conto corrente in questione, senza alcuna menzione di voler limitare gli effetti di detta rinuncia.
Pertanto, rilevato che la parte opponente può avvalersi della rinuncia al credito ingiunto effettuata dall'istituto di credito nei confronti del debitore principale, va revocato il decreto ingiuntivo opposto”.
Le condivisibili valutazioni del Tribunale non possono ritenersi superate dalle censure della banca appellante circa l'asserita applicazione dell'art. 1304 c. c. ultra petita da parte del Tribunale, che non possono essere condivise alla luce delle circostanze emerse nel corso del giudizio di primo grado.
Né, alla luce della esaustiva e condivisibile motivazione resa dal
Tribunale sul punto possono essere condivise le censure della banca appellante relative alla diversità dei crediti e della mancata rinuncia della banca al credito in sé.
Per quanto riguarda le deduzioni svolte dall'appellante circa la natura della fideiussione di cui si discute nel presente giudizio, la Corte osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità (v. Cass, ordinanza n.
19693/2022) “ Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo.”.
Alla luce di tali principi la sola mera assenza del beneficium excussionis e l'obbligo di pagamento immediato, elementi accessori e r.g. n. 16 derogabili del contratto di fideiussione, nonché le caratteristiche evidenziate dall'appellante nell'ambito dell'art. 6 del contratto di fideiussione per cui è causa ("i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro pubblicato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 CC, che si intende derogato") e delle condizioni contrattuali (voce Oggetto della garanzia - Annullamento, inefficacia e revoca dei pagamenti - Responsabilità del fideiussore, clausola che prevedeva che: "La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore;
prevede la deroga degli artt. 1948 e 1957 CC;
comprende anche le somme che la banca dovesse restituire allorquando il pagamento effettuato dal debitore garantito risultasse inefficace, annullato o revocato" costituiscono dati insufficienti per addivenire ad una diversa qualificazione del contratto, che in tutto il suo corpo sul piano letterale fa riferimento ad un rapporto fideiussorio e non ad un contratto autonomo di garanzia, come sostenuto dall'appellante, e che costituisce il canone interpretativo cardine della voluntas delle parti.
Alla stregua di quanto sinora esposto i due motivi di gravame devono ritenersi infondati e devono essere respinti.
Alla stregua di quanto sinora esposto l'appello proposto deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Non può trovare accoglimento la richiesta di condanna ex art. 96 c. p.
c. proposta dalla difesa dell'appellato, dovendosi al riguardo da un lato richiamare le argomentazioni già svolte dal riguardo dal Tribunale (“in considerazione dell'avvenuto modificarsi dei fatti nel corso del procedimento, non si ritiene vi siano i presupposti per un provvedimento ex art.96 II comma c. p. c.”), e dall'altro evidenziare come non siano stati forniti concreti elementi idonei a provare la sussistenza delle condizioni r.g. n. 17 previste dall'art. 96, 2 ° comma, c. p. c.
Le spese del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo, in favore dei difensori di dichiaratisi antistatari, a norma delle tabelle forensi in Controparte_11
vigore, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata.
Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio 2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 15333/2018, resa il 17/07/2018, pubblicata il 23/07/2018, emessa dal Tribunale di Roma - Sezione XVII (ex IX), così provvede:
A) Respinge l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata;
B) Condanna l'appellante al rimborso in favore dei difensori di P_
(gli avv. ti Pasquale Gramaccioni e Valentina Pieri) delle
[...]
spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio in complessivi € 17.100,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
C) Respinge la domanda ex art. 96, 2 ° comma, c. p. c.;
D) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma
1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
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